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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33188/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2017/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (03600650711), [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . (03151540717), società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . (03669930715), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (07459980962) ; –intimate – avverso la sentenza n.1629/2022, depositata il 13 giugno 2022, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con sentenza n. 1629/2022, depositata il 13 giugno 2022 , la Commissione tributaria regionale della Pugliaha accolto, per quanto di ragione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, e dalle odierne parti intimate, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accoltole impugnazione di un avviso di accertamento emess o in rettifica della dichiarazione docfa presentata dalle contribuenti relativamente ad una stazione elettrica di trasformazione (censita al foglio 42,part.lla 462). 1.1 – Premesso che la rettifica catastale involgeva la categoria dell’unità immobiliare (proposta in E/3 e variata in D/1), e la rendita (proposta in € 1.167,00e variata in € 1.721,56), il giudice del gravame ha considerato che: -andavano disattesi i motivi di appello proposti dalle contribuenti con riferimento alla categoria catastale, oggetto di rettifica , ed all’eccepito difetto di motivazione degli atti impugnati; -nemmeno sussistevano i presupposti sulla cui base la pronuncia di primo grado aveva rideterminato la rendita catastale rettificata tenendo conto del deprezzamento dei beni (in misura pari al 20%) in quanto «l'Ufficio non ha preso in considerazione gli impianti e la componente impiantistica su cui può applicarsi lariduzione relativa alla vita utile ma solo le cabine in cemento armato la cui vita utile è molto lunga.»; - se, dunque, andava confermata la stima sul cui fondamento la rendita catastale proposta era stata rettificata, ciò non di meno al capitale fondiario (così) determinato andava applicato un saggio di interesse del 1,50% (piuttosto che l’applicato 2%) in quanto «La struttura èsottoposta ad una percentuale di vetustà non limitata alla svalutazione tradizionale.

Essa è determinata anche dal deprezzamento periodico dovuto alle continue innovazioni tecnologiche del campo dell’elettronica e dei sistemi digitali, che influiscono sulla produzione dell’energia elettrica in modo innovativo attraverso beni che possono subire per la loro natura diversi tempi di obsolescenza ed usurafisica e sono sottoposti anche a periodiche manutenzioni.

Tutti gli elementi elencati hanno un’incidenza sulla redditività dell’U.I. per cui il Collegio ritiene che il saggio di fruttuosità del 2% possa essere ridotto all’1,50% anche se la Cassazione in anni precedenti allo sviluppo economicodell’impresa di produzione di energia elettrica ha con la sentenza n. 15431 del 2009 previsto il moltiplicatore 50 di cui al D.M.14.12.1991.».

2. –L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - c ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l ’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, al d.l. n. 70 del 1988, art. 12, commi 1 e 2-bis, conv. in l. n. 154 del 1988, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, ed al d.m. 14 dicembre 1991, assumendo, in sintesi, che dal complessivo contesto regolatorio, sopra riassunto, deve desumersi – secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità – che il saggio di fruttuosità ( o di capitalizzazione ) , di cui all’art. 29 cit.,deve trovare applicazione nella misura fissa del 2% alle unità immobiliari del gruppo catastale D senza alcuna facoltà discrezionale dell’amministrazione fiscale; 1.2 – i l secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111, sesto comma, Cost., sull’assunto che il decisumrinviene il suo fondamento su rilievi intrinsecamente tra di loro contraddittori, essendo stato all’un tempo escluso –con riferimento al deprezzamento del capitale fondiario- ed affermato – questa volta in funzione della determinazione del saggio di capitalizzazione –il rilievo della vetustà dei beni (in tesi esposti «a deprezzamento periodico dovuto alle continue innovazioni tecnologiche del campo dell’elettronica e dei sistemi digitali»); 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la riproposizione della denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111, sesto comma, Cost.,deducendo l’Agenzia che la statuizione (in dispositivo) di parziale accoglimento (anche) degli appelli proposti dalle società contribuenti rimaneva in insanabile contrasto con la motivazione –alla cui stregua detti appelli dovevano ritenersi disattesi – sicchè lo stesso parziale accoglimento difettava di ogni motivazione.

2. – Premesso che il denunciato irriducibile contrasto tra rilievi intrinsecamente contraddittori (di cui al secondo motivo) non elide ex sela pregiudiziale considerazione del dato normativo da applicare nella fattispecie, e che – seppur sussistente, sotto il profilo formale, l a denunciata antinomia del dispositivo rispetto al contenuto della decisione(di cui al terzo motivo), – ciò non di meno detta antinomia deve essere risolta (in ragione della idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale; v.

Cass., 26 giugno 2025, n. 17275; Cass., 17 ottobre 2018, n. 26074; v., altresì, Cass., 25 settembre 2015, n. 19074; Cass., 17 luglio 2015, n. 15088) interpretando l’un dato (il dispositivo) sulla base della motivazione (cui quello del resto rinvia), il primo motivo di ricorso –dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato e va accolto. 2.1 – In tema di determinazione della rendita catastale , c on consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte ha, difatti, statuito chel'Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per le unità immobiliari classatenei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detteunità immobiliari, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali siricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione(v.

Cass., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., 7 luglio 2004, n. 12446; Cass., 24 giugno 2003, n. 10037).

E la Corte non ha mancato di rimarcare come il saggio in questione, nella misura del 2%, è stato recepito nella stessa circolare dell'Agenzia del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012 , che è stata normativizzata dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, secondo il cui disposto «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi”.»(Cass., 10 marzo 2020, n. 6718).

3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, - siccome il profilo della lite contestata che residua si incentra sulla questione di diritto appena risolta, -la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti.

Le spese del giudizioseguono la soccombenza delle parti intimate e vannoliquidate come da dispositivo, tenuto conto (anche) della difesa personale dell’Agenzia nei gradi di merito, difesa svolta a mezzo di propri funzionari.

P.Q.M La Corte,accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario delle contribuenti; condanna le parti intimate al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 4.400,00 per il primo grado, in € 5.300,00 per il secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2017/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (03600650711), [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . (03151540717), società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . (03669930715), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (07459980962) ; –intimate – avverso la sentenza n.1629/2022, depositata il 13 giugno 2022, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 1629/2022, depositata il 13 giugno 2022 , la Commissione tributaria regionale della Pugliaha accolto, per quanto di ragione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, e dalle odierne parti intimate, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accoltole impugnazione di un avviso di accertamento emess o in rettifica della dichiarazione docfa presentata dalle contribuenti relativamente ad una stazione elettrica di trasformazione (censita al foglio 42,part.lla 462). 1.1 – Premesso che la rettifica catastale involgeva la categoria dell’unità immobiliare (proposta in E/3 e variata in D/1), e la rendita (proposta in € 1.167,00e variata in € 1.721,56), il giudice del gravame ha considerato che: -andavano disattesi i motivi di appello proposti dalle contribuenti con riferimento alla categoria catastale, oggetto di rettifica , ed all’eccepito difetto di motivazione degli atti impugnati; -nemmeno sussistevano i presupposti sulla cui base la pronuncia di primo grado aveva rideterminato la rendita catastale rettificata tenendo conto del deprezzamento dei beni (in misura pari al 20%) in quanto «l'Ufficio non ha preso in considerazione gli impianti e la componente impiantistica su cui può applicarsi lariduzione relativa alla vita utile ma solo le cabine in cemento armato la cui vita utile è molto lunga.»; - se, dunque, andava confermata la stima sul cui fondamento la rendita catastale proposta era stata rettificata, ciò non di meno al capitale fondiario (così) determinato andava applicato un saggio di interesse del 1,50% (piuttosto che l’applicato 2%) in quanto «La struttura èsottoposta ad una percentuale di vetustà non limitata alla svalutazione tradizionale. Essa è determinata anche dal deprezzamento periodico dovuto alle continue innovazioni tecnologiche del campo dell’elettronica e dei sistemi digitali, che influiscono sulla produzione dell’energia elettrica in modo innovativo attraverso beni che possono subire per la loro natura diversi tempi di obsolescenza ed usurafisica e sono sottoposti anche a periodiche manutenzioni. Tutti gli elementi elencati hanno un’incidenza sulla redditività dell’U.I. per cui il Collegio ritiene che il saggio di fruttuosità del 2% possa essere ridotto all’1,50% anche se la Cassazione in anni precedenti allo sviluppo economicodell’impresa di produzione di energia elettrica ha con la sentenza n. 15431 del 2009 previsto il moltiplicatore 50 di cui al D.M.14.12.1991.». 2. –L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - c ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l ’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, al d.l. n. 70 del 1988, art. 12, commi 1 e 2-bis, conv. in l. n. 154 del 1988, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, ed al d.m. 14 dicembre 1991, assumendo, in sintesi, che dal complessivo contesto regolatorio, sopra riassunto, deve desumersi – secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità – che il saggio di fruttuosità ( o di capitalizzazione ) , di cui all’art. 29 cit.,deve trovare applicazione nella misura fissa del 2% alle unità immobiliari del gruppo catastale D senza alcuna facoltà discrezionale dell’amministrazione fiscale; 1.2 – i l secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111, sesto comma, Cost., sull’assunto che il decisumrinviene il suo fondamento su rilievi intrinsecamente tra di loro contraddittori, essendo stato all’un tempo escluso –con riferimento al deprezzamento del capitale fondiario- ed affermato – questa volta in funzione della determinazione del saggio di capitalizzazione –il rilievo della vetustà dei beni (in tesi esposti «a deprezzamento periodico dovuto alle continue innovazioni tecnologiche del campo dell’elettronica e dei sistemi digitali»); 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la riproposizione della denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111, sesto comma, Cost.,deducendo l’Agenzia che la statuizione (in dispositivo) di parziale accoglimento (anche) degli appelli proposti dalle società contribuenti rimaneva in insanabile contrasto con la motivazione –alla cui stregua detti appelli dovevano ritenersi disattesi – sicchè lo stesso parziale accoglimento difettava di ogni motivazione. 2. – Premesso che il denunciato irriducibile contrasto tra rilievi intrinsecamente contraddittori (di cui al secondo motivo) non elide ex sela pregiudiziale considerazione del dato normativo da applicare nella fattispecie, e che – seppur sussistente, sotto il profilo formale, l a denunciata antinomia del dispositivo rispetto al contenuto della decisione(di cui al terzo motivo), – ciò non di meno detta antinomia deve essere risolta (in ragione della idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale; v. Cass., 26 giugno 2025, n. 17275; Cass., 17 ottobre 2018, n. 26074; v., altresì, Cass., 25 settembre 2015, n. 19074; Cass., 17 luglio 2015, n. 15088) interpretando l’un dato (il dispositivo) sulla base della motivazione (cui quello del resto rinvia), il primo motivo di ricorso –dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato e va accolto. 2.1 – In tema di determinazione della rendita catastale , c on consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte ha, difatti, statuito chel'Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per le unità immobiliari classatenei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detteunità immobiliari, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali siricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione(v. Cass., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., 7 luglio 2004, n. 12446; Cass., 24 giugno 2003, n. 10037). E la Corte non ha mancato di rimarcare come il saggio in questione, nella misura del 2%, è stato recepito nella stessa circolare dell'Agenzia del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012 , che è stata normativizzata dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, secondo il cui disposto «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi”.»(Cass., 10 marzo 2020, n. 6718). 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, - siccome il profilo della lite contestata che residua si incentra sulla questione di diritto appena risolta, -la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti. Le spese del giudizioseguono la soccombenza delle parti intimate e vannoliquidate come da dispositivo, tenuto conto (anche) della difesa personale dell’Agenzia nei gradi di merito, difesa svolta a mezzo di propri funzionari. P.Q.M La Corte,accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario delle contribuenti; condanna le parti intimate al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 4.400,00 per il primo grado, in € 5.300,00 per il secondo grado
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