CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 34005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17.1.2022 il Tribunale di Messina pronunciandosi sull'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Messina in data 29 settembre 2021 ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere cui lo stesso è stato sottoposto dal 4 maggio 2021 in relazione ai delitti di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (contestatigli ai capi 376), 377), 381), 382), 383), 384), 388), 389), 391), 392) nonché in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 consumati nel contesto temporale tra il 24 maggio ed il 18 luglio 2017. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 606, 310, 649, 335 cod.proc.pen., art. 109 disp. att. cod. proc.pen. atteso che a fronte della circostanza che il Bonanno era già stato iscritto per lo stesso fatto di reato nel 2017 (con una condanna definitiva ad anni 3 e mesi 4 di reclusione) e successivamente nel 2018 nel presente procedimento tale possibilità doveva ritenersi preclusa stante la consunzione dei poteri conferiti al Pubblico Ministero dall'art. 112 Cost. e tenuto conto della pronuncia Sez. U., n. 34655 del 2005. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 606 in relazione agli artt. 297 comma 3 e 303 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 13 Cost. e 5 Cedu. per non avere il Tribunale disposto la scarcerazione del prevenuto in base alla disciplina delle c.d. contestazioni a catena. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è infondato. La questione giuridica sottesa alla doglianza riguarda la circostanza che il Bonanno è stato sottoposto il 21 luglio 2017 a custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente di tipo leggero per 515 gr. circa nel procedimento R.G.N.R. 4463/17 e che per lo stesso fatto il Bonanno è stato condannato dal Gup del Tribunale di Messina alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Messina in data 6 giugno 2018, passata in giudicato il 14 dicembre 2018. Ebbene, dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pg. 2- ultime righe) sembra che in realtà i fatti oggetto del presente procedimento siano diversi da quelli per cui il prevenuto è già stato giudicato. Peraltro a contrastare tale statuizione, il ricorrente si limita genericamente ad affermare il contrario non documentando in alcun modo tale assunto con palese difetto di autosufficienza della censura. 2.2. Con riguardo al secondo motivo, lo stesso è inammissibile. Ed invero, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l' appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo" (Sez. 3, n. 30483 del 28.5.2015, Loffredo e altro, Rv. 264818). La questione delle c.d. contestazioni a catena non è stata dedotta dianzi al Gip e quindi non può essere oggetto del giudizio del giudice di appello come correttamente ritenuto dal Tribunale di Messina. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. co