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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34103/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E MILITARE APPELLO diRoma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalemilitare [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;sentito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale militare di Roma, con cuidichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di disobbedienzaaggravata ex artt. 173, 47, nr. 2 cod. pen. mil. di pace - per avere, inqualità di [OSCURATO:PERSONA] E.I. in servizio quale Dirigente il ServizioSanitario presso il [OSCURATO:PERSONA] in Sabaudia (Latina), inpiù date, collocantesi negli anni 2016 e 2017, omesso di ottemperare aldivieto, oppostogli ripetutamente dai superiori in grado, di effettuarevisite mediche ad estranei a scopo certificativo presso i localidell’infermeria di detto [OSCURATO:PERSONA], quand’anche al di fuori dell’orario diservizio, con l’aggravante del grado rivestito – alla pena di mesi quattrodi reclusione militare in relazione al periodo dal 25 gennaio 2017 al 18dicembre 2017.

Detta Corte ha, invero, dichiarato non doversi procederein ordine al reato ascrittogli, relativamente al periodo dal 25 gennaio2017 al 14 luglio 2017, per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, harideterminato la pena inflitta in mesi tre e giorni dieci di reclusionemilitare, confermando nel resto la sentenza di primo grado.La stessa Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di nullitàprospettata con il primo motivo di gravame, per avere il Tribunale(investito a seguito di annullamento del primo processo di primo grado daparte della Corte militare di appello in sede di rinvio a seguito diannullamento della Corte di cassazione, che aveva accolto un motivo dicensura afferente alla violazione del diritto di difesa in conseguenza delmancato riconoscimento del legittimo impedimento addotto dal difensoreper l’udienza del 26 gennaio 2021), nonostante l’opposizione della difesa,dichiarato l’utilizzabilità e disposto la rinnovazione mediante lettura deiverbali e delle deposizioni di numerosi testi escussi nel precedentegiudizio di primo grado.Non è stata, inoltre, riconosciuta la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2.

Avverso la sentenza della Corte militare di appello Francesco LoretiRomantini propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore difiducia.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazionedegli artt. 111 Cost., 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., stante quantodisposto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv.to con modificazioni nellal. 31 ottobre 2022, n. 199, allorquando si è esclusa espressamentel’operatività di tale disposizione riguardo alle dichiarazioni acquisite primadell’1 gennaio 2023, essendo quelle illegittimamente acquisite dai Giudicidi merito tutte precedenti; nonché violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.,per avere erroneamente ritenuto i Giudici di merito applicabili le regoledel giudizio di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione,procedendo all’acquisizione mediante la sola lettura delle prove oraliassunte nel processo annullato prima dell’1 gennaio 2023; infine, nullitàdella sentenza appellata per violazione degli artt. 185 e 495, comma 4ter, cod. proc. pen. e illegittimità della stessa per avere i Giudici di meritoprivato l’imputato del diritto alla prova e delle garanzie del giustoprocesso a seguito dell’intervenuta sentenza di annullamento del Giudicedi rinvio.Ci si duole che, all’udienza dell’8 ottobre 2024, il Tribunale militare diRoma, nonostante la ferma opposizione della difesa, a seguito di sentenzadi annullamento emessa dalla Corte militare di appello all’esito di giudiziodi rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione, abbia dichiaratol’utilizzabilità e la rinnovazione mediante la sola lettura dei verbali e delledeposizioni dei testi escussi proprio nel processo annullato.

E ciò ai sensidell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., ritenendole prove oralipienamente utilizzabili, in quanto documentate mediante mezzi diriproduzione audiovisiva; e nonostante la presenza a quella udienza deitesti fondamentali Eramo e Zanitti, già citati dal P.m. e pronti per renderel’esame senza, quindi, compromettere la ragionevole durata del processo.Rileva il difensore di avere dedotto con il primo motivo di appello lanon applicabilità dell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. in base aquanto disposto dal summenzionato decreto-legge, che ha esclusol’operatività di tale disposizione per le dichiarazioni acquisite prima dell’1gennaio 2023, come quelle del caso in esame.Lamenta, quindi, che la Corte militare di appello, pur riconoscendo lanon applicabilità al caso di specie del disposto normativo sopra indicato,ha ritenuto compatibile la limitazione al diritto alla prova operata dalprimo Giudice, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41736 del2019, che non affronta la questione controversa né tantomeno la risolve.Rileva, invero, il difensore che il diritto alla prova dell’imputato nonpoteva essere surrogato da un’attività salvifica degli atti del processoannullato, situazione che non può essere esegeticamente confusa con unmero mutamento della composizione del Giudice che, ai sensi dell’art.525, comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione dellasentenza.Osserva, infine, la difesa che sia il Tribunale militare che la Cortemilitare di appello hanno trascurato che nella specie vi è stato unannullamento da parte della Corte di cassazione e, a seguito dello stesso,un annullamento da parte della Corte militare di appello della sentenza diprimo grado e degli atti che la precedevano.Rileva che, se la Corte militare avesse voluto salvare una partedell’istruttoria del processo e della sentenza annullata, avrebbe procedutoad assumere solo le testimonianze che riteneva dipendenti dall’attoritenuto nullo e decidere il processo con quegli stessi poteri, ai sensidell’art. 627 cod. proc. pen., che aveva il Giudice la cui sentenza è stataannullata.2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dilegge in relazione all’individuazione dei presupposti per l’applicazionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensidell’art. 131 bis cod. pen.Si duole il difensore che i Giudici di merito abbiano omesso dipronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi di detto articolo,trascurando il giudizio disciplinare esitato con la consegna semplice di 5giorni e comunque la valutazione del fatto operata dal Generale Zanitti,qualificando la condotta dell’imputato, anche per l’esiguità del pericolo ela mancanza di abitualità nel comportamento, come fatto di lieve entità ecommesso per mera negligenza.Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, per avere ilTribunale mil itare valutato positivamente la personalità e i lcomportamento del prevenuto ai fini della concessione delle circostanzesulla sua incensuratezza e sull’ottimo curriculum professionale.

Si rilevache tale valutazione, in uno con la ricostruzione della condotta operatadal superiore dell’imputato, Generale Zanitti, e con quella risultante dalprocedimento disciplinare e dal conseguente provvedimento, avrebberodovuto indurre i Giudici di merito a riconoscere la causa di non punibilitàdi cui all’art. 131 bis cod. pen.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbito il secondo.Con il primo motivo di appello, riproposto come primo motivo diricorso, correttamente si evidenzia che la Corte militare di appello qualegiudice del rinvio, considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensidegli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen.,non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudiceche procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604,comma 4, cod. proc. pen.; e che la declaratoria di nullità ha determinatoinevitabilmente, ai sensi dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., laregressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiutol’atto nullo.Nella sentenza impugnata si afferma (pag. 42) che questo noncomporterebbe alcuna preclusione, come invece sostenuto nel gravame,in ordine alla possibilità di utilizzare ai fini della decisione i verbali delleprove assunte antecedentemente al verificarsi della causa di nullitànell’ambito dello stesso procedimento e, quindi, antecedentemente al 26gennaio 2021.

La Corte militare di appello, pertanto, ha ritenuto correttala decisione del Tribunale militare di Roma di dichiarare l’utilizzabilità e larinnovazione mediante lettura dei verbali e delle trascrizioni delledeposizioni dei testi assunte nel corso delle udienze antecedenti a quellain ultimo menzionata, ritenendo tali prove, peraltro documentatemediante mezzi di riproduzione audiovisiva e acquisite alla presenza delmedesimo difensore di fiducia dell’imputato, come assunte nello stessoprocedimento da un diverso collegio giudicante.Tale ultimo assunto non è condivisibile.2.

Invero, l’ipotesi in esame è diversa dal mero mutamento dellacomposizione collegiale, che nel caso di specie non è che un effettosecondario dell’annullamento degli atti del processo di primo grado daparte della Corte militare di appello in sede di rinvio a seguito diannullamento della Corte di cassazione, che aveva rilevato la violazionedel diritto di difesa in conseguenza del mancato riconoscimento dellegittimo impedimento addotto dal difensore per l’udienza del 26 gennaio2021, e del rinvio al primo Giudice per rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con un collegio diverso da quello del processo annullato.Il Tribunale militare, pur ritualmente rilevando la non applicabilitàdegli artt. 238 e 468 cod. proc. pen., relativi all’acquisizione di verbali diprove assunte in diverso procedimento, invocata dal P.m. d’udienza,costituendo la fase in corso di svolgimento parte del medesimoprocedimento, aveva trascurato che l’annullamento pronunciato dallaCorte militare d’appello con la sentenza del 29/11/2023 aveva travoltotutto il procedimento tanto da essere disposto sic et simpliciter il rinvio alTribunale militare di Roma, in diversa composizione, per un nuovogiudizio sull’accusa di disobbedienza; e aveva dato, pertanto, atto delladiversa composizione collegiale, richiesta, altresì, dalla stessa Corted’appello nell’annullamento disposto nel giudizio di rinvio.Erroneamente, quindi, il Tribunale militare aveva ritenuto che laregressione del processo fosse stata operata al momento in cui il vizio siera verificato, non considerando, invece, che la nullità riguardava l’interoprocedimento di primo grado e non solo l’udienza del 26 gennaio 2021 incui era stata rigettata l’istanza di rinvio per legittimo impedimentoavanzata dal difensore dell’imputato e, per nullità derivata, quellesuccessive fino alla sentenza di primo grado; ritenendo erroneamente taleseconda ipotesi, il Tribunale aveva considerato salvaguardate le udienzeantecedenti e, di conseguenza, disposto l’acquisizione della prova oraledel processo annullato assunta in quelle udienze, tramite lettura deiverbali e delle deposizioni dei testi, documentate mediante mezzi diriproduzione audiovisiva, ritenendole pienamente utilizzabili ai sensidell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen.Il Tribunale, quindi, aveva ritenuto che le deposizioni assunte nelprocesso annullato dovessero qualificarsi come prove assunte nelmedesimo procedimento alla presenza del medesimo difensore da diversocollegio giudicante, con la conseguente applicazione dei principi affermatida Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg c/[OSCURATO:PERSONA].La Corte militare di appello, pur dando atto che la disposizionedell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. – con il diritto di ottenere, nelcaso di mutamento del giudice, la rinnovazione dell’esame delle personeche avevano già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nelcontraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesimesarebbero state utilizzate, salvo che il precedente esame fosse statodocumentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva -non era in realtà applicabile nel caso di specie, alla luce del d. l. 31ottobre 2022, n. 162, conv.to con modificazioni dalla l. 30 dicembre2022, n. 199, che ha espressamente escluso l’operatività di taledisposizione con riguardo alle dichiarazioni acquisite prima del 1° gennaio2023, ha ritenuto la piena legittimità della decisione assunta dal Giudicedi primo grado.La Corte ha disposto la rinnovazione mediante lettura dei verbali edelle deposizioni dei testi, disposta, in assenza del consenso della difesa,per le prove dichiarative richieste esclusivamente dal P.m. medianteindicazione delle stesse nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 cod.proc. pen., alla luce dei principi affermati dalla summenzionata pronunciadelle Sezioni Unite, che limita la legittimazione a chiedere la rinnovazionedelle prove dichiarative esclusivamente alle parti che abbiano inserito talispecifiche prove nella propria lista ritualmente depositata.Quindi, seppure con un percorso argomentativo differente, la Cortemilitare di appello è incorsa nella medesima violazione delle norme inmateria di acquisizione delle prove che aveva operato il Tribunale,valutando come utilizzabili prove che, al contrario, in conseguenza dellaregressione operata, non potevano in alcun modo esserlo.3.

La sentenza impugnata deve essere annullata in conseguenzadella violazione di norme processuali concernenti l’acquisizione delleprove.Invero, il diritto alla prova dell’imputato non poteva essere surrogatoda un’attività di recupero degli atti del processo annullato e confuso conun mutamento della composizione del giudice che, ai sensi dell’art. 525,comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione dellasentenza.Le attività a presidio del giusto e completo processo e del principiodell’oralità della prova non potevano essere sacrificate e valutate allastregua di un semplice mutamento del collegio, a fronte di unannullamento che, invece, determinava la regressione del processo diprimo grado alla fase iniziale.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte militare di appello.Così deciso in Roma, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E MILITARE APPELLO diRoma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalemilitare [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;sentito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale militare di Roma, con cuidichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di disobbedienzaaggravata ex artt. 173, 47, nr. 2 cod. pen. mil. di pace - per avere, inqualità di [OSCURATO:PERSONA] E.I. in servizio quale Dirigente il ServizioSanitario presso il [OSCURATO:PERSONA] in Sabaudia (Latina), inpiù date, collocantesi negli anni 2016 e 2017, omesso di ottemperare aldivieto, oppostogli ripetutamente dai superiori in grado, di effettuarevisite mediche ad estranei a scopo certificativo presso i localidell’infermeria di detto [OSCURATO:PERSONA], quand’anche al di fuori dell’orario diservizio, con l’aggravante del grado rivestito – alla pena di mesi quattrodi reclusione militare in relazione al periodo dal 25 gennaio 2017 al 18dicembre 2017. Detta Corte ha, invero, dichiarato non doversi procederein ordine al reato ascrittogli, relativamente al periodo dal 25 gennaio2017 al 14 luglio 2017, per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, harideterminato la pena inflitta in mesi tre e giorni dieci di reclusionemilitare, confermando nel resto la sentenza di primo grado.La stessa Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di nullitàprospettata con il primo motivo di gravame, per avere il Tribunale(investito a seguito di annullamento del primo processo di primo grado daparte della Corte militare di appello in sede di rinvio a seguito diannullamento della Corte di cassazione, che aveva accolto un motivo dicensura afferente alla violazione del diritto di difesa in conseguenza delmancato riconoscimento del legittimo impedimento addotto dal difensoreper l’udienza del 26 gennaio 2021), nonostante l’opposizione della difesa,dichiarato l’utilizzabilità e disposto la rinnovazione mediante lettura deiverbali e delle deposizioni di numerosi testi escussi nel precedentegiudizio di primo grado.Non è stata, inoltre, riconosciuta la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.2. Avverso la sentenza della Corte militare di appello Francesco LoretiRomantini propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore difiducia.2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazionedegli artt. 111 Cost., 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., stante quantodisposto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv.to con modificazioni nellal. 31 ottobre 2022, n. 199, allorquando si è esclusa espressamentel’operatività di tale disposizione riguardo alle dichiarazioni acquisite primadell’1 gennaio 2023, essendo quelle illegittimamente acquisite dai Giudicidi merito tutte precedenti; nonché violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.,per avere erroneamente ritenuto i Giudici di merito applicabili le regoledel giudizio di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione,procedendo all’acquisizione mediante la sola lettura delle prove oraliassunte nel processo annullato prima dell’1 gennaio 2023; infine, nullitàdella sentenza appellata per violazione degli artt. 185 e 495, comma 4ter, cod. proc. pen. e illegittimità della stessa per avere i Giudici di meritoprivato l’imputato del diritto alla prova e delle garanzie del giustoprocesso a seguito dell’intervenuta sentenza di annullamento del Giudicedi rinvio.Ci si duole che, all’udienza dell’8 ottobre 2024, il Tribunale militare diRoma, nonostante la ferma opposizione della difesa, a seguito di sentenzadi annullamento emessa dalla Corte militare di appello all’esito di giudiziodi rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione, abbia dichiaratol’utilizzabilità e la rinnovazione mediante la sola lettura dei verbali e delledeposizioni dei testi escussi proprio nel processo annullato. E ciò ai sensidell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., ritenendole prove oralipienamente utilizzabili, in quanto documentate mediante mezzi diriproduzione audiovisiva; e nonostante la presenza a quella udienza deitesti fondamentali Eramo e Zanitti, già citati dal P.m. e pronti per renderel’esame senza, quindi, compromettere la ragionevole durata del processo.Rileva il difensore di avere dedotto con il primo motivo di appello lanon applicabilità dell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. in base aquanto disposto dal summenzionato decreto-legge, che ha esclusol’operatività di tale disposizione per le dichiarazioni acquisite prima dell’1gennaio 2023, come quelle del caso in esame.Lamenta, quindi, che la Corte militare di appello, pur riconoscendo lanon applicabilità al caso di specie del disposto normativo sopra indicato,ha ritenuto compatibile la limitazione al diritto alla prova operata dalprimo Giudice, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41736 del2019, che non affronta la questione controversa né tantomeno la risolve.Rileva, invero, il difensore che il diritto alla prova dell’imputato nonpoteva essere surrogato da un’attività salvifica degli atti del processoannullato, situazione che non può essere esegeticamente confusa con unmero mutamento della composizione del Giudice che, ai sensi dell’art.525, comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione dellasentenza.Osserva, infine, la difesa che sia il Tribunale militare che la Cortemilitare di appello hanno trascurato che nella specie vi è stato unannullamento da parte della Corte di cassazione e, a seguito dello stesso,un annullamento da parte della Corte militare di appello della sentenza diprimo grado e degli atti che la precedevano.Rileva che, se la Corte militare avesse voluto salvare una partedell’istruttoria del processo e della sentenza annullata, avrebbe procedutoad assumere solo le testimonianze che riteneva dipendenti dall’attoritenuto nullo e decidere il processo con quegli stessi poteri, ai sensidell’art. 627 cod. proc. pen., che aveva il Giudice la cui sentenza è stataannullata.2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dilegge in relazione all’individuazione dei presupposti per l’applicazionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensidell’art. 131 bis cod. pen.Si duole il difensore che i Giudici di merito abbiano omesso dipronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi di detto articolo,trascurando il giudizio disciplinare esitato con la consegna semplice di 5giorni e comunque la valutazione del fatto operata dal Generale Zanitti,qualificando la condotta dell’imputato, anche per l’esiguità del pericolo ela mancanza di abitualità nel comportamento, come fatto di lieve entità ecommesso per mera negligenza.Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, per avere ilTribunale mil itare valutato positivamente la personalità e i lcomportamento del prevenuto ai fini della concessione delle circostanzesulla sua incensuratezza e sull’ottimo curriculum professionale. Si rilevache tale valutazione, in uno con la ricostruzione della condotta operatadal superiore dell’imputato, Generale Zanitti, e con quella risultante dalprocedimento disciplinare e dal conseguente provvedimento, avrebberodovuto indurre i Giudici di merito a riconoscere la causa di non punibilitàdi cui all’art. 131 bis cod. pen.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbito il secondo.Con il primo motivo di appello, riproposto come primo motivo diricorso, correttamente si evidenzia che la Corte militare di appello qualegiudice del rinvio, considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensidegli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen.,non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudiceche procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604,comma 4, cod. proc. pen.; e che la declaratoria di nullità ha determinatoinevitabilmente, ai sensi dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., laregressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiutol’atto nullo.Nella sentenza impugnata si afferma (pag. 42) che questo noncomporterebbe alcuna preclusione, come invece sostenuto nel gravame,in ordine alla possibilità di utilizzare ai fini della decisione i verbali delleprove assunte antecedentemente al verificarsi della causa di nullitànell’ambito dello stesso procedimento e, quindi, antecedentemente al 26gennaio 2021. La Corte militare di appello, pertanto, ha ritenuto correttala decisione del Tribunale militare di Roma di dichiarare l’utilizzabilità e larinnovazione mediante lettura dei verbali e delle trascrizioni delledeposizioni dei testi assunte nel corso delle udienze antecedenti a quellain ultimo menzionata, ritenendo tali prove, peraltro documentatemediante mezzi di riproduzione audiovisiva e acquisite alla presenza delmedesimo difensore di fiducia dell’imputato, come assunte nello stessoprocedimento da un diverso collegio giudicante.Tale ultimo assunto non è condivisibile.2. Invero, l’ipotesi in esame è diversa dal mero mutamento dellacomposizione collegiale, che nel caso di specie non è che un effettosecondario dell’annullamento degli atti del processo di primo grado daparte della Corte militare di appello in sede di rinvio a seguito diannullamento della Corte di cassazione, che aveva rilevato la violazionedel diritto di difesa in conseguenza del mancato riconoscimento dellegittimo impedimento addotto dal difensore per l’udienza del 26 gennaio2021, e del rinvio al primo Giudice per rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con un collegio diverso da quello del processo annullato.Il Tribunale militare, pur ritualmente rilevando la non applicabilitàdegli artt. 238 e 468 cod. proc. pen., relativi all’acquisizione di verbali diprove assunte in diverso procedimento, invocata dal P.m. d’udienza,costituendo la fase in corso di svolgimento parte del medesimoprocedimento, aveva trascurato che l’annullamento pronunciato dallaCorte militare d’appello con la sentenza del 29/11/2023 aveva travoltotutto il procedimento tanto da essere disposto sic et simpliciter il rinvio alTribunale militare di Roma, in diversa composizione, per un nuovogiudizio sull’accusa di disobbedienza; e aveva dato, pertanto, atto delladiversa composizione collegiale, richiesta, altresì, dalla stessa Corted’appello nell’annullamento disposto nel giudizio di rinvio.Erroneamente, quindi, il Tribunale militare aveva ritenuto che laregressione del processo fosse stata operata al momento in cui il vizio siera verificato, non considerando, invece, che la nullità riguardava l’interoprocedimento di primo grado e non solo l’udienza del 26 gennaio 2021 incui era stata rigettata l’istanza di rinvio per legittimo impedimentoavanzata dal difensore dell’imputato e, per nullità derivata, quellesuccessive fino alla sentenza di primo grado; ritenendo erroneamente taleseconda ipotesi, il Tribunale aveva considerato salvaguardate le udienzeantecedenti e, di conseguenza, disposto l’acquisizione della prova oraledel processo annullato assunta in quelle udienze, tramite lettura deiverbali e delle deposizioni dei testi, documentate mediante mezzi diriproduzione audiovisiva, ritenendole pienamente utilizzabili ai sensidell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen.Il Tribunale, quindi, aveva ritenuto che le deposizioni assunte nelprocesso annullato dovessero qualificarsi come prove assunte nelmedesimo procedimento alla presenza del medesimo difensore da diversocollegio giudicante, con la conseguente applicazione dei principi affermatida Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg c/[OSCURATO:PERSONA].La Corte militare di appello, pur dando atto che la disposizionedell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. – con il diritto di ottenere, nelcaso di mutamento del giudice, la rinnovazione dell’esame delle personeche avevano già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nelcontraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesimesarebbero state utilizzate, salvo che il precedente esame fosse statodocumentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva -non era in realtà applicabile nel caso di specie, alla luce del d. l. 31ottobre 2022, n. 162, conv.to con modificazioni dalla l. 30 dicembre2022, n. 199, che ha espressamente escluso l’operatività di taledisposizione con riguardo alle dichiarazioni acquisite prima del 1° gennaio2023, ha ritenuto la piena legittimità della decisione assunta dal Giudicedi primo grado.La Corte ha disposto la rinnovazione mediante lettura dei verbali edelle deposizioni dei testi, disposta, in assenza del consenso della difesa,per le prove dichiarative richieste esclusivamente dal P.m. medianteindicazione delle stesse nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 cod.proc. pen., alla luce dei principi affermati dalla summenzionata pronunciadelle Sezioni Unite, che limita la legittimazione a chiedere la rinnovazionedelle prove dichiarative esclusivamente alle parti che abbiano inserito talispecifiche prove nella propria lista ritualmente depositata.Quindi, seppure con un percorso argomentativo differente, la Cortemilitare di appello è incorsa nella medesima violazione delle norme inmateria di acquisizione delle prove che aveva operato il Tribunale,valutando come utilizzabili prove che, al contrario, in conseguenza dellaregressione operata, non potevano in alcun modo esserlo.3. La sentenza impugnata deve essere annullata in conseguenzadella violazione di norme processuali concernenti l’acquisizione delleprove.Invero, il diritto alla prova dell’imputato non poteva essere surrogatoda un’attività di recupero degli atti del processo annullato e confuso conun mutamento della composizione del giudice che, ai sensi dell’art. 525,comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione dellasentenza.Le attività a presidio del giusto e completo processo e del principiodell’oralità della prova non potevano essere sacrificate e valutate allastregua di un semplice mutamento del collegio, a fronte di unannullamento che, invece, determinava la regressione del processo diprimo grado alla fase iniziale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte militare di appello.Così deciso in Roma, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris