CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1999
Cassazione n. 38567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1999 avverso la sentenza del 27/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avvisgialle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata applicata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione alla detenzione di circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da cui risultavano ricavabili circa 140 dosi. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento, ovvero di non punibilità anche ai sensi dell'art.131 bis cod.proc. pen. verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti ascritti. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]