CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 1973
Cassazione n. 40830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ le conclusioni del PG I - 1 141' 0—C'e-Ai_ I etc.& &AZ_ ade-4,-(PD (11-A-1-k LULL. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, diretta alla revoca della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze, in data 9 luglio 2020, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pistoia, del 7 maggio 2019, irrevocabile in data 8 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, simulazione di reato (furto dell'autovettura distratta), falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà in concorso, uso di falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà della medesima vettura, finalizzato alla presentazione al [OSCURATO:PERSONA] di denuncia di cessazione della circolazione e di dichiarazione di esportazione, in Germania, della vettura. 1.1. La Corte territoriale sottolinea che le sentenze di merito fondavano sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria che effettuò l'accertamento presso lo stabilimento industriale non più attivo di Vezzani e sottolineano che l'imputato, nel corso del giudizio di merito, non aveva mai disconosciuto le firme apposte per le richieste di certificati presentate all'ufficio, oltre ad indicare plurimi riscontri alle dichiarazioni del militare dei Carabinieri che aveva svolto gli accertamenti sul posto, quali l'intervenuta dichiarazione di fallimento, successiva di alcuni mesi, ove erano stati riscontrati ammanchi per oltre due milioni di euro. Si sottolineava, poi, da ultimo, che nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell'imputato aveva rinunciato all'escussione del proprio consulente che avrebbe riscontrato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a Vezzani. 1.2. La Corte territoriale, ha escluso che la prova prospettata (perizia grafologica, in ordine alla relazione del consulente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], del 15 febbraio 2021 sulla falsità delle sottoscrizioni) potesse avere efficacia scardinante, rispetto al giudizio di responsabilità dell'imputato, fondata anche in relazione ai reati di falso, su una pluralità di ulteriori e diversi elementi, analiticamente indicati a pag. 3. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, avv. P. Bonauti, deducendo violazione dell'art. 630 lett. c) in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. A fronte della svolta consulenza grafologica, sarebbe emerso che le firme erano apocrife e quindi, Vezzani non era il soggetto che si era portato al P.R.A. di Prato al fine di depositare denuncia di cessazione della circolazione della vettura Mercedes, né per fare richiesta dei certificati e non aveva mai sottoscritto gli atti. 2 b?7 Inoltre, si sottolinea che il dato della rinuncia all'esame del teste Macedonio non corrisponde al vero, trattandosi di teste revocato dallo stesso Tribunale. Infine, in relazione alla targa della vettura, si osserva che Vezzani aveva immediatamente riferito ai Carabinieri di non ricordare la targa esatta della vettura oggetto di furto, fornendo un numero errato che, però, era stato ricostruito attraverso ricerche presso le banche dati, così che già in data 11 luglio 2013, i militari erano al corrente della targa esatta. Quindi non sarebbe stato uno stratagemma da parte di Vezzani indicare un diverso numero di targa del veicolo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello. Da ultimo, si osserva che la delibazione posta in essere dall'ordinanza censurata, non ha valutato in astratto la capacità demolitoria dell'elemento fornito come prova nuova ma ha valutato il merito dell'incidenza delle prove proposte, senza preventiva instaurazione del contraddittorio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o al condannato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.1. Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024). I provvedimenti che chiudono entrambe le fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico- funzionale e ricorribili per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori. Invero, il giudice di merito, nella fase rescindente, ha il compito di valutare, in astratto e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Si tratta di valutazione preliminare che, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda comunque la capacità dimostrativa delle prove (vecchie e nuove) a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Tanto, dovendo ribadirsi il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale nella fase rescindente all'operata valutazione si deve pervenire, diversamente da quella rescissoria, senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (tra le altre, Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). E' stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ocull (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione). Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.). 1.2. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa dal Collegio, è dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell'esame della prova nuova dedotta. Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen. Sicché tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441). Invero, conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (ed il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude — nessun "giudicato interno" potendo, per definizione, essersi formato — la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit. Il procedimento di revisione, in definitiva, si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, Pisco, cit.). In altre parole, ciò che si vuole evitare è che con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione di infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova. Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989). 1.3. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante. Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455). La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Applicati al caso al vaglio, gli esposti principi, cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha svolto adeguato giudizio preliminare, dandone conto con motivazione lineare e immune da illogicità manifesta, escludendo che la prova proposta (perizia grafologica in relazione alla consulenza di parte del 15 febbraio 2021), potesse essere in grado di scardinare la ricostruzione cui era pervenuta la sentenza di condanna, in base a quelle raccolte nel giudizio di cognizione. L'ordinanza, infatti, rende evidente che l'esame svolto si è limitato a questo giudizio, compiendo la comparazione che, in tale fase, competeva alla Corte territoriale, con il compendio probatorio raccolto in sede di cognizione, formulando una prognosi di inadeguatezza della perizia grafologica ad incidere sull'esito decisorio, in favore del condannato. La Corte territoriale, anzi, ha sottolineato il modesto rilievo, anche sul piano astratto, della nuova prova rispetto al complessivo impianto motivazionale del giudicato, indicato con ragionamento lineare e logico, come idoneo a resistere anche laddove fosse stata accertata l'estraneità del condannato rispetto alle firme prese in esame dalla consulenza grafologica di parte, apposte apparentemente da Vezzani sulla denuncia di cessazione della circolazione e sulla dichiarazione di esportazione in Germania del veicolo. Del resto, deve essere rilevato che già la deduzione come prova nuova della perizia grafologica, indicata come afferente a fatto di cui la parte, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, era già al corrente e del quale aveva anche informato il difensore, non rientra nei canoni fissati da questa Corte per considerare la prova introdotta, dotata della forza innovativa pretesa dall'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. perché questa sia ammissibile in sede di revisione. È stato infatti, affermato il condivisibile principio in base al quale (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740) ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, circostanza invero nemmeno prospettata con riferimento alla prova richiesta che, secondo la stessa prospettazione della parte, poteva essere senz'altro oggetto di richiesta nel corso del procedimento di cognizione. Nella specie, invece, si fa riferimento ad una circostanza nota all'imputato già nel corso del processo, indicata dalla Corte territoriale come mai introdotta in sede di cognizione e che, anzi, doveva essere oggetto di deposizione testimoniale di un consulente della difesa (Macedonio) cui questa aveva anche rinunciato. Comunque, la Corte territoriale sottolinea, con ragionamento esauriente e logico, la non decisività in senso favorevole al condannato, dell'accertamento cui la perizia richiesta era diretta, considerato il solido compendio probatorio a carico, nonché la decisiva circostanza secondo la quale Vezzani si era servito della falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà della vettura, per esportare il veicolo, concludendo per un giudizio di evidente carenza di forza scardinante in ordine al proposto accertamento circa la riferibilità, alla persona dell'imputato, delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione presentata al P.R.A. 3. Consegue a quanto sin qui esposto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il