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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07717/2023

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: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1596/2016della Corte di appellodi Venezia, pubblicata il 12 luglio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16marzo 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 20 giugno 2013il Tribunale di Padova, in parziale accoglimento della domanda di co ndanna ( al pagamento di euro 482.951,58) proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (al tempo denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; di seguito indicata come “Immobiliare”) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (al tempo denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; di seguito indicata come“Monte dei Paschi”), condannò tale banca a restituire a Immobiliare euro7.579, aumentati di interessi in misura legale decorrentidal 23 luglio 2007 fino al saldo.

2. Adita da Immobiliare per la riforma di tale sentenza in base a nove motivi di appello , la Corte di appello di Venezia, consentenza emessa il 12 luglio 2016: dichiarò inammissibili (in ragione della loro aspecificità)i motivi sesto, settimo e ottavo e rigettò gli altri; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschie in parziale riforma della sentenza d i primo grado, rideterminò in euro807,34, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 23 luglio 2007 fino al saldo, la somma di danaro che tale banca è condannata a restituire a Immobiliare.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente dieci motivi di impugnazione.

In particolare:i primi tre contengono censure alle declaratorie di inammissibilità dei sopra indicatitre motivi di appello; i motivi da quattro a nove contengono critiche alle decisioni di rigetto degli altri seimotivi di appello; il decimo contiene impugnazione del capo di sentenza di accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca.

4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per violazione del precetto recato dall’art.366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

La giurisprudenza di legittimità (a sezioni unite) è costante nell’affermare che in linea di massima nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., essendo «onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso»; con la conseguenza che la «pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso» (così, in motivazione, Cass.

S.U., 11 aprile 2012, n. 5698).

L’onere di cui si discute, come detto funzionale alla piena comprensione e valutazione da parte della Corte delle censure mosse all’atto giudiziale impugnato in base alla sola lettura del ricorso, può tuttavia dirsi adempiuto soltanto quando dalla riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata si evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (in questo senso, cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.).

«Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso» (così, in motivazione, Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036, secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3) dell'art. 366 c.p.c., «non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi»).

Tenuto presente tale ordine di concetti(in questa sede da ribadire), si osserva che la parte del ricorso antecedente l’esposizione dei motivi è contenuta nelle pagg. 2-24 dell’atto.

Di questa parte: le pagg. 2-5 sono dedicate all’indicazione di fatti anteriori alla citazione introduttiva del giudizio di primo gradoavanti il Tribunale di Padova; nelle pagg. 5 e 6 sono riprodotte solo le conclusioni di tale atto introduttivo; nelle paginecomprese fra la 5 e la18 sono minuziosamente indicati gli accadimenti processuali del giudizio di primo grado compresifra il 21 dicembre 2009 (giorno del deposito della comparsa di risposta della banca) e il 5 dicembre 2012(giorno di svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioniavanti il giudice istruttore); in particolare: nelle pagg. 6 e 7 sono riprodotti i quesiti formulati dal giudice istruttore al consulente tecnico d’ufficio da lui nominato; nella pag. 8 sono riprodotte le integrazioni a tali quesitidisposte dallo stesso giudice all’udienza del 30 marzo 2011; nelle pagg. 10 - 18 sono riprodotti, inparte, i contenuti della memoria, da Immobiliare depositata il 18 febbraio 2012, recanteosservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio; nelle pagg. 19-21 vi è la riproduzione delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti all’udienza svoltasi il 5 dicembre 2012; nelle pagg. 21 e 22 vi sono solo:l’affermazionedell’avvenuto deposito della sentenza definitiva del giudizio di primo grado di merito(il cui contenuto non è neppure in sintesi indicato); l’indicazione dell’avvenuta proposizione dell’appello di Immobiliare e dell’appello incidentale di Monte dei Paschiavanti la Corte di appello di Venezia; le pagg. 22-24 sono dedicate alla riproduzione delle conclusionirassegnate da dette parti rispettivamente nella citazione per il giudizio di appelloe nella comparsa di risposta nello stesso giudizio depositata.

In tale parte del ricorso (come detto,precedente l’illustrazione dei motivi) sono omessi vari passaggi della complessivavicenda processuale che si rivelano indispensabili per comprendere il contenuto delle statuizioni dei giudici di merito (di primo grado e di appello) e, conseguentemente, il contenuto e la rilevanza delle censure svolte con i motivi di ricorso.

In particolare, manca nell’atto l’indicazione sufficientemente specifica della causa petendi della domanda.

Si fa riferimento soltanto, nel riportare le conclusioni contenute nella citazione originaria, a una “condotta illecita e illegittima della banca”, e dal complessivo contenuto del ricorso si comprende che questa,nel corso di rapporto di conto corrente bancario fra le parti iniziato nel 1992, avrebbe applicatotassi di interesse superiori a quelli dell’usura c.d. presunta ai sensi della legge n. 108 del 1996; nulla però viene specificato sul come e sul quando si sarebbe giunti a tale superamentoe di quale consistenza esso sarebbe stato.

Quel cheperò è ancora più grave è che la società ricorrente omette di esporre in sintesi la ratio decidendi caratterizzante la sentenza emessa dal Tribunale di Padova , recante accoglimento solo parziale della domandadi condanna.

Si intuisce che tale giudice fondò tale decisione anche sul contenuto della relazione di consulenza tecnica depositata nel corso del processo con tale sentenza definito, ma neppure di questa vengono dalla ricorrente indicate le linee argomentative.

Non può inoltre affermarsi che tali lacune sono limitate alla parte narrativa del ricorso (per come testé descritta) e possonocomunque essere integrate attingendo alle informazioni fornite nel corso della illustrazionedei motivi: i riferimenti alla sentenza di primo grado e al contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, in tale sede effettuati, sono infatti frammentari e disorganici, assolutamente inidonei a dare atto del complessivo ragionamento svolto dal giudicedi primo grado e dal suo ausiliario .

La conseguenza è che risulta impossibile la comprensione del contenuto e del senso delle censure rivolte alla sentenza impugnata con i motivi di ricorso; comprensione alla quale non giova neppure la lettura della sentenza di appelloche, a sua volta , è caratterizzata da scarn i e frammentari riferimenti ai rispettivi contenuti dellasentenza di primo grado e della relazione del consulente tecnico d’ufficio, l’integrale conoscenza delle quali, da parte del lettore, evidentemente presuppone: presupposto, questo, che però non può valere per il giudice di legittimità, al quale è inibito l’esame degli atti del giudizio di merito, il cui contenuto –nei limiti del necessario –deve per questa ragione essergli esposto, appunto, nel ricorso.

In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidate.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1596/2016della Corte di appellodi Venezia, pubblicata il 12 luglio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16marzo 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 giugno 2013il Tribunale di Padova, in parziale accoglimento della domanda di co ndanna ( al pagamento di euro 482.951,58) proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (al tempo denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; di seguito indicata come “Immobiliare”) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (al tempo denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; di seguito indicata come“Monte dei Paschi”), condannò tale banca a restituire a Immobiliare euro7.579, aumentati di interessi in misura legale decorrentidal 23 luglio 2007 fino al saldo. 2. Adita da Immobiliare per la riforma di tale sentenza in base a nove motivi di appello , la Corte di appello di Venezia, consentenza emessa il 12 luglio 2016: dichiarò inammissibili (in ragione della loro aspecificità)i motivi sesto, settimo e ottavo e rigettò gli altri; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschie in parziale riforma della sentenza d i primo grado, rideterminò in euro807,34, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 23 luglio 2007 fino al saldo, la somma di danaro che tale banca è condannata a restituire a Immobiliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente dieci motivi di impugnazione. In particolare:i primi tre contengono censure alle declaratorie di inammissibilità dei sopra indicatitre motivi di appello; i motivi da quattro a nove contengono critiche alle decisioni di rigetto degli altri seimotivi di appello; il decimo contiene impugnazione del capo di sentenza di accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca. 4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per violazione del precetto recato dall’art.366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. La giurisprudenza di legittimità (a sezioni unite) è costante nell’affermare che in linea di massima nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., essendo «onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso»; con la conseguenza che la «pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso» (così, in motivazione, Cass. S.U., 11 aprile 2012, n. 5698). L’onere di cui si discute, come detto funzionale alla piena comprensione e valutazione da parte della Corte delle censure mosse all’atto giudiziale impugnato in base alla sola lettura del ricorso, può tuttavia dirsi adempiuto soltanto quando dalla riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata si evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (in questo senso, cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.). «Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso» (così, in motivazione, Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036, secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3) dell'art. 366 c.p.c., «non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi»). Tenuto presente tale ordine di concetti(in questa sede da ribadire), si osserva che la parte del ricorso antecedente l’esposizione dei motivi è contenuta nelle pagg. 2-24 dell’atto. Di questa parte: le pagg. 2-5 sono dedicate all’indicazione di fatti anteriori alla citazione introduttiva del giudizio di primo gradoavanti il Tribunale di Padova; nelle pagg. 5 e 6 sono riprodotte solo le conclusioni di tale atto introduttivo; nelle paginecomprese fra la 5 e la18 sono minuziosamente indicati gli accadimenti processuali del giudizio di primo grado compresifra il 21 dicembre 2009 (giorno del deposito della comparsa di risposta della banca) e il 5 dicembre 2012(giorno di svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioniavanti il giudice istruttore); in particolare: nelle pagg. 6 e 7 sono riprodotti i quesiti formulati dal giudice istruttore al consulente tecnico d’ufficio da lui nominato; nella pag. 8 sono riprodotte le integrazioni a tali quesitidisposte dallo stesso giudice all’udienza del 30 marzo 2011; nelle pagg. 10 - 18 sono riprodotti, inparte, i contenuti della memoria, da Immobiliare depositata il 18 febbraio 2012, recanteosservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio; nelle pagg. 19-21 vi è la riproduzione delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti all’udienza svoltasi il 5 dicembre 2012; nelle pagg. 21 e 22 vi sono solo:l’affermazionedell’avvenuto deposito della sentenza definitiva del giudizio di primo grado di merito(il cui contenuto non è neppure in sintesi indicato); l’indicazione dell’avvenuta proposizione dell’appello di Immobiliare e dell’appello incidentale di Monte dei Paschiavanti la Corte di appello di Venezia; le pagg. 22-24 sono dedicate alla riproduzione delle conclusionirassegnate da dette parti rispettivamente nella citazione per il giudizio di appelloe nella comparsa di risposta nello stesso giudizio depositata. In tale parte del ricorso (come detto,precedente l’illustrazione dei motivi) sono omessi vari passaggi della complessivavicenda processuale che si rivelano indispensabili per comprendere il contenuto delle statuizioni dei giudici di merito (di primo grado e di appello) e, conseguentemente, il contenuto e la rilevanza delle censure svolte con i motivi di ricorso. In particolare, manca nell’atto l’indicazione sufficientemente specifica della causa petendi della domanda. Si fa riferimento soltanto, nel riportare le conclusioni contenute nella citazione originaria, a una “condotta illecita e illegittima della banca”, e dal complessivo contenuto del ricorso si comprende che questa,nel corso di rapporto di conto corrente bancario fra le parti iniziato nel 1992, avrebbe applicatotassi di interesse superiori a quelli dell’usura c.d. presunta ai sensi della legge n. 108 del 1996; nulla però viene specificato sul come e sul quando si sarebbe giunti a tale superamentoe di quale consistenza esso sarebbe stato. Quel cheperò è ancora più grave è che la società ricorrente omette di esporre in sintesi la ratio decidendi caratterizzante la sentenza emessa dal Tribunale di Padova , recante accoglimento solo parziale della domandadi condanna. Si intuisce che tale giudice fondò tale decisione anche sul contenuto della relazione di consulenza tecnica depositata nel corso del processo con tale sentenza definito, ma neppure di questa vengono dalla ricorrente indicate le linee argomentative. Non può inoltre affermarsi che tali lacune sono limitate alla parte narrativa del ricorso (per come testé descritta) e possonocomunque essere integrate attingendo alle informazioni fornite nel corso della illustrazionedei motivi: i riferimenti alla sentenza di primo grado e al contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, in tale sede effettuati, sono infatti frammentari e disorganici, assolutamente inidonei a dare atto del complessivo ragionamento svolto dal giudicedi primo grado e dal suo ausiliario . La conseguenza è che risulta impossibile la comprensione del contenuto e del senso delle censure rivolte alla sentenza impugnata con i motivi di ricorso; comprensione alla quale non giova neppure la lettura della sentenza di appelloche, a sua volta , è caratterizzata da scarn i e frammentari riferimenti ai rispettivi contenuti dellasentenza di primo grado e della relazione del consulente tecnico d’ufficio, l’integrale conoscenza delle quali, da parte del lettore, evidentemente presuppone: presupposto, questo, che però non può valere per il giudice di legittimità, al quale è inibito l’esame degli atti del giudizio di merito, il cui contenuto –nei limiti del necessario –deve per questa ragione essergli esposto, appunto, nel ricorso. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
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