CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: A06H
Titolo CCNL: CCNL settore agricoltura
Titolo accordo: CCNL settore agricoltura
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AGRICOLTURA
Sottosettori: —
Parti datoriali: FMPI; CONFEURO; CONFLAVORO PMI; UDA; UCI; AIC; CIFA ITALIA; SISTEMA IMPRESA; ASSOLAV; FENAPI
Parti sindacali: CONFSAL FEDERLAVORATORI; CONFSAL; ALI CONFSAL
Decorrenza: 2026-03-01
Scadenza: 2030-02-28
Stipula: 2026-02-12
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-246197
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=246197
--- Testo contratto ---
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PARTE GENERALE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
COMPARTO AGRICOLTURA
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Parti stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa
proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o
parziale in altri Contratti, salvo espressa autorizzazione delle Parti stipulanti che si
riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela e di salvaguardia.
I datori di lavoro e i lavoratori iscritti, rispettivamente, alle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, nonché gli Enti
Istituzionali quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il CNEL, l’INPS,
l’INAIL e le Banche Dati, potranno liberamente utilizzare il Testo contrattuale,
anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
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PARTE GENERALE
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COSTITUZIONE DELLE PARTI
In data 12 febbraio 2026 presso la Sede Nazionale di CONF.S.A.L. – Confederazione
Generale Sindacati Autonomi Lavoratori in Roma, Via Angelo Bargoni,8
TRA
A.I.C. – Associazione Italiana Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale
Giuseppino Santoianni e dal Vice Presidente Nazionale Donato Scaglione;
U.C.I. – Unione Coltivatori Italiani, rappresentata dal Presidente Nazionale Mario Serpillo
e da Giovanni Malinconico;
Fe.N.A.P.I. - Federazione Nazionale Piccoli Imprenditori, rappresentata dal Presidente
Nazionale Carmelo Satta e dal Vice Presidente Nazionale Concetto Parisi;
Confeur – Confederazione degli Agricoltori Europei, rappresenta dal Presidente Nazionale
Andrea Tiso;
FMPI- Federazione Medie e Piccole Imprese, rappresentata dal Presidente Nazionale
Antonina Terranova;
U.D.A. – Unione degli Agricoltori rappresentata dal Presidente Gianluca Meglio e per delega
del Dirigente Generale UAI da Salvatore Parisi;
ASSOLA V – Associazione di Imprese e Lavoratori Autonomi, rappresentata dal Presidente
Nazionale Mario Conte;
SISTEMA IMPRESA - Confederazione delle Imprese e dei Professionisti, rappresentata
dal Presidente Bellino Elio Panza;
CIFA Italia- Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome) rappresentata dal
Presidente Andrea Cafà,
Conflavoro P.M.I-Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata
dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco
E
Confsal – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, rappresentata
dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta;
Ali- Confsal – Associazione Lavoratori Italiani, rappresentata dal Segretario Generale
Domenico Cosentino;
Confsal Federlavoratori – Federazione dei Lavoratori del Settore Privato, rappresentata
dal Segretario Generale Federica Pascarelli.
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per lavoratori
dipendenti delle imprese che esercitano attività agricola, florovivaista e affine
Con validità da 01/ 03/2026 al 28/ 2/2030
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PARTE GENERALE
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Premessa
Articolazione del Testo contrattuale
Pubblicità del contratto
Parte 1^
Norme GENERALI
INDICE
PARTE 1^.................................................................................................................... 27
NORME GENERALI ................................................................................................. 27
SEZIONE I LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO E LE
RELAZIONI SINDACALI ......................................................................................... 27
TITOLO I Articolazione e funzione della Contrattazione Collettiva di Lavoro ............ 27
ART 1 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ............................................... 27
1.1. Campo di applicazione ............................................................................................................. 27
ART 2 Articolazione dei livelli di contrattazione collettiva ................................ 27
2.1. Livelli di contrattazione collettiva ........................................................................................... 27
2.2. Contrattazione collettiva di 1° livello ..................................................................................... 28
2.3. Contrattazione collettiva di 2° livello ..................................................................................... 28
ART 3 Contrattazione collettiva integrativa aziendale ....................................... 28
3.1. Il ruolo della contrattazione aziendale ................................................................................... 28
3.2. Materie della contrattazione aziendale ................................................................................... 28
3.3. Accordi aziendali ....................................................................................................................... 29
3.4. Durata degli accordi integrativi aziendali ............................................................................... 29
3.5. Parti stipulanti ............................................................................................................................ 29
3.6. Divieto di deroghe in peius ...................................................................................................... 29
3.7. Contrattazione collettiva integrativa territoriale ................................................................... 30
ART 4 Contrattazione di prossimità: limiti e condizioni ................................... 30
4.1. Funzione e materie della contrattazione collettiva di prossimità ....................................... 30
ART 5 Principi della contrattazione collettiva .................................................... 30
5.1. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali .......................................................................... 30
5.2. Inderogabilità e trattamenti di miglior favore ....................................................................... 31
5.3. Interpretazione delle norme contrattuali ............................................................................... 31
5.4. Durata del contratto .................................................................................................................. 31
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5.5. Procedure di rinnovo ................................................................................................................ 31
5.6. Ultrattività dei contratti collettivi ............................................................................................ 31
5.7. Periodo di tregua ........................................................................................................................ 31
5.8. Indennità di vacanza contrattuale ........................................................................................... 31
5.9. Condotta antisindacale .............................................................................................................. 32
ART 6 Procedure di conciliazione per le controversie individuali o plurime ..... 32
6.1. Controversie ............................................................................................................................... 32
6.2. Commissione Paritetica di Conciliazione ............................................................................... 32
6.3. Rinunzie e transazioni ............................................................................................................... 33
ART 7 Commissioni ............................................................................................ 33
7.1. Commissione per le controversie interpretative ................................................................... 33
7.2. Commissione Pari Opportunità .............................................................................................. 34
7.3. Commissione Welfare ............................................................................................................... 34
TITOLO II LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI............................................. 36
ART 8 La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa .................... 36
8.1. Principi e finalità ........................................................................................................................ 36
8.2. Campo di applicazione ............................................................................................................. 36
8.3. Le forme della partecipazione ................................................................................................. 37
8.4. I rappresentanti dei lavoratori ................................................................................................. 37
ART 9 Informazione e consultazione dei lavoratori ........................................... 37
9.1. Il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori ................................................ 37
9.2. L’informazione ........................................................................................................................... 37
9.3. La consultazione ........................................................................................................................ 38
9.4. Informazioni riservate .............................................................................................................. 38
9.5. Attuazione delle procedure ...................................................................................................... 38
ART 10 PRESENZA del rappresentante dei lavoratori NEL CDA AZIENDALE39
10.1. Finalità ......................................................................................................................................... 39
10.2. Volontarietà ................................................................................................................................ 39
10.3. La funzione consultiva .............................................................................................................. 39
10.4. Natura e riconoscimento della partecipazione ...................................................................... 39
ART 11 Commissione Nazionale per la Partecipazione ...................................... 39
11.1. Finalità ......................................................................................................................................... 39
11.2. Prevenzione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ............................... 40
11.3. Compiti........................................................................................................................................ 40
11.4. Composizione e articolazioni .................................................................................................. 40
TITOLO III LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE ......................................................... 41
ART 12 Diritti e relazioni sindacali in azienda ..................................................... 41
12.1. La rappresentanza sindacale dei lavoratori all’interno delle aziende ................................. 41
12.2. Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) ........................................ 41
12.3. Pluralità della Rappresentanza: il tavolo sindacale. ............................................................... 41
12.4. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A. ........................... 41
12.5. Compiti delle R.S.A. .................................................................................................................. 42
12.6. Numero dei dirigenti della R.S.A. ........................................................................................... 42
PARTE GENERALE
8
12.7. Dirigenti Sindacali ..................................................................................................................... 42
12.8. Assemblea sindacale .................................................................................................................. 42
12.9. Permessi retribuiti ...................................................................................................................... 43
12.10. Permessi non retribuiti ............................................................................................................. 43
12.11. Referendum ................................................................................................................................ 43
12.12. Diritto di affissione ................................................................................................................... 44
12.13. Locali delle R.S.A. ...................................................................................................................... 44
12.14. Riscossione deleghe sindacali .................................................................................................. 44
12.15. Revoca della delega sindacale .................................................................................................. 44
12.16. Trasferimento del dirigente sindacale ..................................................................................... 44
12.17. Licenziamento del dirigente sindacale .................................................................................... 45
SEZIONE II COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO .......................................................................................... 46
TITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................. 46
ART 13 Durata del rapporto di lavoro .................................................................. 46
13.1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ........................................................................ 46
ART 14 Assunzione............................................................................................... 46
14.1. Informazioni .............................................................................................................................. 46
14.2. Informativa in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati . 48
14.3. Tutela ........................................................................................................................................... 49
14.4. Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione .................................................... 49
14.5. Documenti a cura del lavoratore ............................................................................................. 49
14.6. Prestazioni di fatto in violazione di legge .............................................................................. 49
14.7. Diritto di precedenza nell’assunzione .................................................................................... 50
ART 15 Fase pre-assuntiva ................................................................................... 50
15.1. Visite pre-assuntive preventive ................................................................................................ 50
15.2. Divieto di indagini sul lavoratore da assumere ..................................................................... 50
15.3. Parità di genere........................................................................................................................... 50
ART 16 Periodo di prova ....................................................................................... 50
16.1. Stipulazione ................................................................................................................................ 50
16.2. Forma scritta .............................................................................................................................. 50
16.3. Durata massima ......................................................................................................................... 51
16.4. Durata ridotta ............................................................................................................................. 51
16.5. Patto di stabilità ......................................................................................................................... 51
16.6. Limiti al patto di prova ............................................................................................................. 51
16.7. Malattia, infortunio, maternità e paternità durante il periodo di prova ............................ 51
16.8. Svolgimento effettivo della prova ........................................................................................... 51
16.9. Risoluzione del rapporto di lavoro in prova ......................................................................... 51
16.10. Retribuzione durante il periodo di prova ............................................................................... 52
16.11. Superamento del periodo di prova ......................................................................................... 52
16.12. Periodo di prova nei contratti a tempo parziale ................................................................... 52
TITOLO V GLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO ..................... 53
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ART 17 Contratto a tempo determinato ............................................................... 53
17.1. Nozione e forma ....................................................................................................................... 53
17.2. Patto di prova ............................................................................................................................. 53
17.3. Recesso e risoluzione ante-tempus ......................................................................................... 53
17.4. Casi di divieto di assunzione a termine .................................................................................. 54
17.5. Durata massima del primo contratto ...................................................................................... 54
17.6. Causali per i contratti superiori ai 12 mesi ............................................................................ 55
17.7. Rinnovi e limite temporale ....................................................................................................... 55
17.8. Deroga legale al limite massimo di durata ............................................................................. 55
17.9. Percentuale massima di contratti a termine ........................................................................... 56
17.10. Esenzioni dai vincoli di contingentamento ........................................................................... 56
17.11. Proroghe e durata massima dei rapporti ................................................................................ 56
17.12. Intervalli tra un contratto e l’altro ........................................................................................... 57
17.13. Premio di risultato per i lavoratori assunti a tempo determinato ...................................... 57
17.14. Prosecuzione di fatto dopo la scadenza ................................................................................. 57
17.15. Ferie annuali ............................................................................................................................... 58
17.16. Parità di trattamento .................................................................................................................. 58
17.17. Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ............................................. 58
17.18. Informativa sui contratti a termine ......................................................................................... 59
17.19. Formazione ................................................................................................................................. 59
17.20. Stagionalità nei contratti a tempo determinato ..................................................................... 59
ART 18 Norme generali sull’apprendistato .......................................................... 60
18.1. Definizione e tipologie di apprendistato ................................................................................ 60
18.2. Contenuto del contratto ........................................................................................................... 60
18.3. Periodo di prova ........................................................................................................................ 60
18.4. Durata e prosecuzione del rapporto ....................................................................................... 61
18.5. Risoluzione del rapporto .......................................................................................................... 61
18.6. Definizione dei Piani Formativi Individuali .......................................................................... 61
18.7. Tutor aziendale ........................................................................................................................... 62
18.8. Limiti quantitativi di contingentamento per l’apprendistato .............................................. 62
18.9. Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato .................................................... 63
18.10. Gratifica natalizia per l’apprendista ........................................................................................ 63
18.11. Obblighi del datore di lavoro ................................................................................................... 63
18.12. Doveri dell’apprendista ............................................................................................................. 63
18.13. Interruzione della formazione per congedo di maternità o di paternità .......................... 64
18.14. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria .......................................................................... 64
18.15. Finanziamento della formazione dell’apprendista ................................................................ 64
ART 19 Apprendistato professionalizzante (di 2° Livello) ................................... 64
19.1. Definizione ................................................................................................................................. 64
19.2. Retribuzione ............................................................................................................................... 65
19.3. Attribuzione della qualifica ...................................................................................................... 65
19.4. Formazione dell’apprendista .................................................................................................... 65
19.5. Apprendistato in cicli stagionali .............................................................................................. 65
ART 20 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di 1° LIVELLO)
66
20.1. Definizione ................................................................................................................................. 66
PARTE GENERALE
10
20.2. Durata .......................................................................................................................................... 66
20.3. Protocollo con l’Istituzione formativa ................................................................................... 66
20.4. Trasformazione del contratto .................................................................................................. 67
20.5. Retribuzione ............................................................................................................................... 67
ART 21 Apprendistato di alta formazione e di ricerca (di 3° Livello) .................. 67
21.1. Definizione ................................................................................................................................. 67
21.2. Protocollo con l’Istituzione formativa ................................................................................... 68
21.3. Retribuzione dell’attività formativa......................................................................................... 68
ART 22 Lavoro intermittente ................................................................................ 68
22.1. Definizione ................................................................................................................................. 68
22.2. Tipologie di lavoro intermittente ............................................................................................ 69
22.3. Lavoratori di età inferiore ai 24 anni e superiore ai 55 anni ............................................... 69
22.4. Lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni ............................................................. 69
22.5. Divieti .......................................................................................................................................... 69
22.6. Forma e contenuto del contratto ............................................................................................ 70
22.7. Durata .......................................................................................................................................... 70
22.8. Retribuzione e indennità di disponibilità ............................................................................... 70
22.9. Parità di trattamento.................................................................................................................. 71
22.10. Informativa ................................................................................................................................. 71
22.11. Computo dei lavoratori intermittenti ..................................................................................... 71
ART 23 Somministrazione .................................................................................... 71
23.1. Definizioni .................................................................................................................................. 71
23.2. Autorizzazioni ............................................................................................................................ 71
23.3. Contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice .................................... 72
23.4. Contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore ..................................... 72
23.5. Divieti .......................................................................................................................................... 72
23.6. Somministrazione a tempo indeterminato ............................................................................ 73
23.7. Somministrazione a tempo determinato ................................................................................ 73
23.8. Somministrazione a tempo determinato - Limiti quantitativi ai contratti commerciali -
Clausola di contingentamento ................................................................................................................ 74
23.9. Proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione a tempo determinato ................. 74
23.10. Rapporti tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice ................................. 74
23.11. Tutela del lavoratore somministrato ....................................................................................... 75
23.12. Lavoratori somministrati disabili............................................................................................. 75
23.13. Periodo di prova nel contratto di somministrazione ........................................................... 75
23.14. Parità di trattamento.................................................................................................................. 75
23.15. Poteri e obblighi datoriali ......................................................................................................... 75
23.16. Salute e sicurezza ....................................................................................................................... 76
23.17. Infortunio e malattia professionale......................................................................................... 76
23.18. Maternità ..................................................................................................................................... 76
23.19. Obblighi di informazione ......................................................................................................... 76
23.20. Realizzazione di specifici progetti ........................................................................................... 77
23.21. Esercizio dei diritti sindacali .................................................................................................... 77
23.22. Somministrazione irregolare e fraudolenta ........................................................................... 77
23.23. Computo dei lavoratori somministrati ................................................................................... 77
11
ART 24 Lavoro a tempo parziale ........................................................................... 77
24.1. Definizione ................................................................................................................................. 77
24.2. Forma e contenuto del contratto ............................................................................................ 78
24.3. Organizzazione del lavoro........................................................................................................ 78
24.4. Clausole elastiche ....................................................................................................................... 78
24.5. Lavoro supplementare .............................................................................................................. 79
24.6. Lavoro straordinario nel tempo parziale ................................................................................ 79
24.7. Durata massima dell’orario di lavoro ordinario e straordinario ......................................... 79
24.8. Parità di trattamento economico-normativo ......................................................................... 79
24.9. Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ................... 80
24.10. Tutele ........................................................................................................................................... 81
24.11. Informazioni sindacali .............................................................................................................. 81
24.12. Contratti misti ............................................................................................................................ 81
TITOLO VII CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ...... 83
ART 25 Inquadramenti ......................................................................................... 83
25.1. Premessa ..................................................................................................................................... 83
25.2. Il sistema di classificazione e di inquadramento ................................................................... 83
ART 26 Classificazione giuridica .......................................................................... 84
ART 27 Inquadramento professionale .................................................................. 84
27.1. Il profilo professionale ............................................................................................................. 84
27.2. Qualificazione dei lavoratori .................................................................................................... 84
27.3. Criteri di professionalità ........................................................................................................... 86
27.4. Livelli di inquadramento ........................................................................................................... 86
ART 28 Tutela della professionalità del lavoratore ............................................... 87
28.1. Assegnazione delle mansioni ................................................................................................... 87
28.2. Mutamento di mansioni............................................................................................................ 87
28.3. Principio di professionalizzazione .......................................................................................... 87
28.4. Passaggi al livello superiore ...................................................................................................... 87
28.5. Principio di qualificazione ........................................................................................................ 87
28.6. Mobilità professionale ............................................................................................................... 88
28.7. Promozione automatica ............................................................................................................ 88
28.8. Demansionamento .................................................................................................................... 88
28.9. Passaggio al livello inferiore ..................................................................................................... 88
28.10. Patto di demansionamento ...................................................................................................... 89
28.11. Mansioni ripetitive ..................................................................................................................... 89
28.12. Mansioni promiscue .................................................................................................................. 89
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................................ 90
ART 29 trattamento economico e sua articolazione ............................................. 90
29.1. Equa retribuzione ...................................................................................................................... 90
29.2. Retribuzione mensile ................................................................................................................. 90
29.3. Quota giornaliera e oraria ......................................................................................................... 90
29.4. Articolazione .............................................................................................................................. 90
ART 30 Trattamento Economico di Base (T.E.B.) o minimo (t.e.m.) ................. 90
PARTE GENERALE
12
30.1. Composizione ............................................................................................................................ 90
30.2. Retribuzione tabellare ............................................................................................................... 90
30.3. Tredicesima mensilità ................................................................................................................ 91
ART 31 Trattamento Economico Globale (T.E.G.) o complessivo (T.E.C.) ....... 91
31.1. Composizione Trattamento Economico Globale (T.E.G.) ................................................ 91
31.2. Indennità di qualificazione ....................................................................................................... 91
31.3. Misure di welfare ....................................................................................................................... 92
ART 32 Retribuzione premiale ............................................................................. 92
32.1. Retribuzione premiale (premio di risultato) .......................................................................... 92
32.2. Regolamentazione del Premio di risultato ............................................................................. 92
32.3. Premio di risultato nelle aziende prive di R.S.A.................................................................... 93
32.4. Conversione in credito welfare ................................................................................................ 93
32.5. Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) .......................................................................... 93
ART 33 Principi retributivi ................................................................................... 93
33.1. Livello retributivo minimo ....................................................................................................... 93
33.2. Adeguamento del minimo tabellare al costo della vita ........................................................ 94
33.3. Divieto di discriminazione retributiva di genere .................................................................. 94
33.4. Certificazione della parità retributiva di genere .................................................................... 94
33.5. Azioni positive in materia retributiva ..................................................................................... 94
ART 34 progressione retributiva ........................................................................... 94
34.1. Scatti di anzianità ....................................................................................................................... 94
34.2. Aumento retributivo per competenza .................................................................................... 95
34.3. Aumenti per merito ................................................................................................................... 95
34.4. Assorbimenti .............................................................................................................................. 95
34.5. Cambio del CCNL .................................................................................................................... 95
34.6. Prospetto paga e reclami sulla retribuzione .......................................................................... 95
ART 35 Invenzioni del lavoratore ......................................................................... 96
35.1. Contratto avente ad oggetto attività inventiva retribuita o compensata ........................... 96
35.2. Contratto non avente ad oggetto attività inventiva .............................................................. 96
35.3. Liquidazione dei diritti economici del lavoratore - Collegio degli arbitratori .................. 96
TITOLO IX SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................... 97
ART 36 Orario di lavoro ........................................................................................ 97
36.1. Principi generali ......................................................................................................................... 97
36.2. Definizione ................................................................................................................................. 97
ART 37 Orario normale settimanale di lavoro ...................................................... 97
37.1. Durata dell’orario normale ....................................................................................................... 97
37.2. Flessibilità dell’orario e sua articolazione multi-periodale................................................... 97
37.3. Durata massima dell’orario di lavoro ..................................................................................... 98
37.4. Distribuzione settimanale e articolazione giornaliera dell’orario di lavoro ...................... 98
37.5. Distribuzione dell’orario di lavoro su 4 giorni ...................................................................... 98
37.6. Entrata e uscita .......................................................................................................................... 99
37.7. Tempo tuta ................................................................................................................................. 99
37.8. Flessibilità individuale ............................................................................................................... 99
13
ART 38 Lavoro straordinario ................................................................................. 99
38.1. Definizione di lavoro straordinario......................................................................................... 99
38.2. Condizioni per il ricorso al lavoro straordinario................................................................... 99
38.3. Limite annuale di lavoro straordinario ................................................................................... 99
38.4. Esigibilità del lavoro straordinario ........................................................................................100
38.5. Maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario .........................................................100
38.6. Conversione lavoro straordinario in riposi compensativi .................................................100
ART 39 Pause e riposi ......................................................................................... 100
39.1. Pausa non retribuita.................................................................................................................100
39.2. Pausa per attività svolte ai videoterminali ............................................................................101
39.3. Riposo giornaliero ...................................................................................................................101
39.4. Riposo settimanale ..................................................................................................................101
39.5. Riposo settimanale per esigenze religiose ............................................................................101
39.6. Lavoro domenicale ..................................................................................................................102
39.7. Attività di volontariato ............................................................................................................102
39.8. Reperibilità ................................................................................................................................102
ART 40 Permessi Annui Retribuiti (PAR) .......................................................... 103
40.1. Definizione di PAR .................................................................................................................103
40.2. Permessi per Festività soppresse ...........................................................................................103
40.3. Permessi per ROL ...................................................................................................................103
40.4. Maturazione mensile dei PAR ...............................................................................................103
40.5. Rimodulazione dei PAR .........................................................................................................103
40.6. Assorbimento dei PAR ...........................................................................................................104
40.7. Tempi di fruizione dei PAR ...................................................................................................104
40.8. Retribuzione per mancata fruizione dei PAR ......................................................................104
40.9. La richiesta di PAR ..................................................................................................................104
40.10. Evasione delle richieste PAR .................................................................................................104
40.11. Fruizione collettiva di PAR ....................................................................................................104
40.12. Banca Ore aziendale e Conto Individuale ...........................................................................104
ART 41 Banca solidale aziendale ........................................................................ 105
41.1. Cessione solidale ......................................................................................................................105
41.2. Beneficiari della “Banca” solidale .........................................................................................105
41.3. Modalità di accesso alla “Banca” solidale ............................................................................105
ART 42 Lavoro festivo ......................................................................................... 105
42.1. Giorni festivi ............................................................................................................................105
ART 43 Lavoro notturno ..................................................................................... 106
43.1. Definizioni ................................................................................................................................106
43.2. Durata massima del lavoro notturno ....................................................................................106
43.3. Maggiorazione per il lavoro notturno ..................................................................................106
43.4. Casi di eccezionalità ................................................................................................................107
43.5. Limiti al lavoro notturno ........................................................................................................107
43.6. Lavoratori non obbligati alla prestazione di lavoro notturno ...........................................107
43.7. Inidoneità alla prestazione di lavoro notturno ....................................................................107
43.8. Lavoro straordinario notturno ..............................................................................................108
43.9. Consultazione ...........................................................................................................................108
43.10. Tutele .........................................................................................................................................108
PARTE GENERALE
14
ART 44 Lavoro a turni ......................................................................................... 108
44.1. Nozione..................................................................................................................................... 108
44.2. Disciplina .................................................................................................................................. 109
44.3. Riposi per i lavoratori turnisti ................................................................................................ 109
44.4. Riposo per pausa pranzo per i lavoratori turnisti ............................................................... 110
44.5. Trattamento dei lavoratori turnisti ........................................................................................ 110
44.6. Norme particolari .................................................................................................................... 110
ART 45 Disposizioni speciali .............................................................................. 110
45.1. Orario di lavoro e riposo dei minori .................................................................................... 110
45.2. Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. .................. 110
45.3. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario .............................................. 111
45.4. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale dell’orario ............................................................................................................ 111
ART 46 Diritto alle ferie annuali .......................................................................... 111
46.1. Funzione ................................................................................................................................... 111
46.2. Durata minima delle ferie ....................................................................................................... 112
46.3. Definizione del periodo di calendario .................................................................................. 112
46.4. Irrinunciabilità .......................................................................................................................... 112
46.5. Criteri di maturazione delle ferie ........................................................................................... 112
46.6. Criteri di distribuzione e di fruizione delle ferie ................................................................. 112
46.7. Trattamento economico ......................................................................................................... 113
46.8. Effetti dell’assunzione e della risoluzione del rapporto sul diritto alle ferie .................. 113
46.9. Ferie collettive .......................................................................................................................... 113
46.10. Richiamo del lavoratore in ferie ............................................................................................ 113
46.11. Lavoratori extra-comunitari ................................................................................................... 114
TITOLO X LUOGO DELLA PRESTAZIONE ............................................................... 115
ART 47 Sede di lavoro .......................................................................................... 115
ART 48 Trasferimento ......................................................................................... 115
48.1. Nozione..................................................................................................................................... 115
48.2. Comunicazione ........................................................................................................................ 115
48.3. Unità Produttiva ...................................................................................................................... 115
48.4. Contestazione del lavoratore ................................................................................................. 115
48.5. Trasferimento su richiesta del lavoratore ............................................................................. 116
48.6. Trattamento economico ......................................................................................................... 116
48.7. Trasferimento per incompatibilità ambientale .................................................................... 116
48.8. Dirigenti sindacali .................................................................................................................... 116
ART 49 Distacco .................................................................................................. 116
49.1. Nozione..................................................................................................................................... 116
49.2. Titolarità del rapporto di lavoro ............................................................................................ 117
49.3. Comunicazione ........................................................................................................................ 117
49.4. Obblighi di prevenzione e protezione .................................................................................. 117
49.5. Trattamento economico ......................................................................................................... 117
49.6. Distacco parziale ...................................................................................................................... 117
15
49.7. Distacco transnazionale ..........................................................................................................117
ART 50 Trasferta ................................................................................................. 117
50.1. Nozione .....................................................................................................................................117
50.2. Obbligo di preavviso ...............................................................................................................118
50.3. Durata massima della trasferta ..............................................................................................118
50.4. Rimborsi spese .........................................................................................................................118
50.5. Trattamento economico di trasferta .....................................................................................118
50.6. Malattia e infortunio del lavoratore in trasferta ..................................................................118
50.7. Norme comportamentali del lavoratore in trasferta ..........................................................119
50.8. Maggiorazione per trasferta alta montagna o sottosuolo ..................................................119
50.9. Trasfertista ................................................................................................................................119
TITOLO XI LAVORO AGILE E TELELAVORO........................................................... 120
ART 51 Lavoro Agile ........................................................................................... 120
51.1. Premessa ...................................................................................................................................120
51.2. Definizione ...............................................................................................................................120
51.3. Obiettivi ....................................................................................................................................120
51.4. Incentivazione all’utilizzo del lavoro agile ...........................................................................120
51.5. Accordo individuale di lavoro................................................................................................120
51.6. Contenuto e forma dell’accordo ...........................................................................................120
51.7. Priorità nelle richieste di accesso ...........................................................................................121
51.8. Tutele durante la prestazione in lavoro agile .......................................................................122
51.9. Recesso e preavviso .................................................................................................................122
51.10. Luogo di lavoro ........................................................................................................................123
51.11. Orario di lavoro .......................................................................................................................123
51.12. Reperibilità ................................................................................................................................123
51.13. Dotazione strumentale ...........................................................................................................124
51.14. Privacy .......................................................................................................................................124
51.15. Diritto alla disconnessione .....................................................................................................124
51.16. Formazione ...............................................................................................................................125
51.17. Obblighi del datore di lavoro .................................................................................................125
51.18. Obblighi del lavoratore ...........................................................................................................125
51.19. Potere di controllo e potere disciplinare ..............................................................................126
51.20. Parità di trattamento economico e normativo ....................................................................126
51.21. Salute, sicurezza e ambiente di lavoro ..................................................................................126
51.22. Infortunio in itinere .................................................................................................................127
51.23. Malattie professionali ..............................................................................................................127
51.24. Diritti e prerogative sindacali .................................................................................................127
51.25. Forme di socializzazione tra dipendenti ..............................................................................127
51.26. Monitoraggio ............................................................................................................................128
51.27. Delega alla contrattazione decentrata ...................................................................................128
ART 52 Telelavoro ............................................................................................... 128
52.1. Definizione ...............................................................................................................................128
52.2. Modalità di esecuzione della prestazione .............................................................................128
52.3. Salute e sicurezza .....................................................................................................................129
PARTE GENERALE
16
52.4. Formazione............................................................................................................................... 129
52.5. Diritti sindacali del telelavoratore ......................................................................................... 129
52.6. Controlli a distanza.................................................................................................................. 129
TITOLO XII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................... 130
ART 53 Infortuni sul lavoro e malattie professionali .......................................... 130
53.1. Infortunio sul lavoro ............................................................................................................... 130
53.2. Malattia professionale ............................................................................................................. 130
53.3. Disciplina .................................................................................................................................. 130
53.4. Obblighi di comunicazione del lavoratore........................................................................... 130
53.5. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro ................................................................ 130
53.6. Diritto alla conservazione del posto ..................................................................................... 130
53.7. Reimpiego del lavoratore ........................................................................................................ 131
53.8. Trattamento economico ......................................................................................................... 131
53.9. Infortunio in itinere ................................................................................................................ 131
53.10. Rischio Elettivo ........................................................................................................................ 131
ART 54 Malattia e infortunio non sul lavoro ....................................................... 131
54.1. Obblighi di comunicazione .................................................................................................... 131
54.2. Accertamenti sanitari .............................................................................................................. 132
54.3. Obblighi del lavoratore ........................................................................................................... 132
54.4. Periodo di comporto ............................................................................................................... 132
54.5. Periodo di comporto in caso di malattie gravi (c.d. comporto prolungato) .................. 133
54.6. Superamento del periodo di comporto ................................................................................ 133
54.7. Reimpiego del lavoratore ........................................................................................................ 133
54.8. Trattamento economico ......................................................................................................... 133
54.9. Assenze brevi per malattia ..................................................................................................... 133
54.10. Ricovero ospedaliero ............................................................................................................... 134
54.11. Rientro in servizio a seguito di malattie oncologiche ........................................................ 134
TITOLO XIII ESTERNALIZZAZIONI .............................................................................. 135
ART 55 Trasferimento d’azienda ......................................................................... 135
55.1. Definizione ............................................................................................................................... 135
55.2. Diritti dei lavoratori ................................................................................................................. 135
55.3. Divieto di licenziamento ........................................................................................................ 135
55.4. Procedura .................................................................................................................................. 135
ART 56 Tutela dei lavoratori nei cambi appalto .................................................. 136
56.1. Procedura .................................................................................................................................. 136
56.2. Clausola sociale ........................................................................................................................ 136
56.3. Trasferimento di ramo d’azienda nei cambi appalto .......................................................... 137
ART 57 Contratto di rete e codatorialità ............................................................. 137
57.1. Nozione..................................................................................................................................... 137
57.2. Distacco .................................................................................................................................... 137
57.3. Codatorialità ............................................................................................................................. 137
17
TITOLO XIV NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI ......................... 139
ART 58 Norme di comportamento ..................................................................... 139
58.1. Doveri del lavoratore ..............................................................................................................139
58.2. Utilizzo dei social network .....................................................................................................140
58.3. Salute e sicurezza .....................................................................................................................140
ART 59 Sanzioni disciplinari............................................................................... 140
59.1. Tipologia di sanzioni disciplinari ...........................................................................................140
59.2. Sanzioni disciplinari conservative .........................................................................................141
59.3. Rimprovero ...............................................................................................................................141
59.4. Multa ..........................................................................................................................................141
59.5. Sospensione ..............................................................................................................................141
59.6. Sanzioni disciplinari espulsive ................................................................................................142
59.7. Collegio di conciliazione e arbitrato .....................................................................................143
59.8. Riabilitazione ............................................................................................................................143
ART 60 Procedimento disciplinare ..................................................................... 143
60.1. Affissione delle norme disciplinari .......................................................................................143
60.2. Contestazione disciplinare ......................................................................................................143
60.3. Difesa del lavoratore ...............................................................................................................144
60.4. Sospensione cautelare .............................................................................................................144
60.5. Conclusione procedimento disciplinare ...............................................................................144
TITOLO XV ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ...................................... 146
ART 61 Motivi di estinzione del rapporto di lavoro ............................................ 146
ART 62 Risoluzione consensuale ........................................................................ 146
ART 63 Dimissioni .............................................................................................. 146
63.1. Nozione .....................................................................................................................................146
63.2. Dimissioni per giusta causa ....................................................................................................146
63.3. Dimissioni volontarie e preavviso .........................................................................................147
63.4. Forma ........................................................................................................................................147
63.5. Revoca delle dimissioni ...........................................................................................................147
63.6. Nullità delle dimissioni in caso di matrimonio e unione civile .........................................147
ART 64 Licenziamento individuale .................................................................... 147
64.1. Nozione .....................................................................................................................................148
64.2. Giustificazioni ..........................................................................................................................148
64.3. Comunicazione del licenziamento ........................................................................................148
64.4. Revoca del licenziamento .......................................................................................................148
ART 65 Preavviso di licenziamento .................................................................... 148
65.1. Preavviso nel licenziamento per motivo oggettivo ............................................................148
65.2. Preavviso nel licenziamento per motivo soggettivo ...........................................................149
65.3. Decorrenza dei termini di preavviso ....................................................................................149
ART 66 Licenziamento nullo - divieti di licenziamento ..................................... 149
66.1. Nullità del licenziamento ........................................................................................................149
66.2. Divieto di licenziamento per ragione di matrimonio .........................................................149
66.3. Divieto di licenziamento intimato al lavoratore in concomitanza dell’unione civile ....149
PARTE GENERALE
18
66.4. Divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del padre lavoratore ........................ 149
66.5. Licenziamento ideologico ...................................................................................................... 150
66.6. Licenziamento per motivi sindacali ...................................................................................... 150
66.7. Licenziamento determinato da motivo illecito determinante........................................... 150
66.8. Licenziamento ritorsivo .......................................................................................................... 150
66.9. Licenziamento e obblighi di informazione.......................................................................... 150
66.10. Licenziamento orale ................................................................................................................ 150
66.11. Sanzioni - reintegrazione e risarcimento del danno ........................................................... 150
ART 67 Licenziamento in tutela obbligatoria ..................................................... 151
67.1. Campo di applicazione ........................................................................................................... 151
67.2. Indennità per il licenziamento ingiustificato ....................................................................... 151
67.3. Rinvio alle norme di legge ..................................................................................................... 152
ART 68 Licenziamento in tutela reale ................................................................. 152
68.1. Campo di applicazione ........................................................................................................... 152
68.2. Reintegrazione in servizio ...................................................................................................... 152
68.3. Indennità ................................................................................................................................... 153
68.4. Rinvio alle norme di legge ..................................................................................................... 153
ART 69 Morte del lavoratore ............................................................................... 153
ART 70 estinzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata .................. 153
ART 71 Trattamento di fine rapporto (T.F .R.) .................................................... 154
71.1. Nozione..................................................................................................................................... 154
71.2. Determinazione del TFR ....................................................................................................... 154
71.3. Anticipo del TFR ..................................................................................................................... 154
71.4. Corresponsione del TFR ........................................................................................................ 155
SEZIONE III TUTELA E BENESSERE DEI LAVORATORI .............................. 156
TITOLO XVI LA CONTRATTAZIONE COME POLITICA ATTIVA DEL LAVORO156
ART 72 Il sistema contrattuale delle politiche attive .......................................... 156
ART 73 Preavviso attivo ....................................................................................... 156
73.1. Nozione..................................................................................................................................... 156
73.2. Ruolo dell’ente bilaterale nella procedura di preavviso attivo .......................................... 157
73.3. Procedura di preavviso attivo ................................................................................................ 157
73.4. Effetti della procedura di preavviso attivo .......................................................................... 157
73.5. Contributo di solidarietà per la ricollocazione .................................................................... 157
ART 74 Il valore della formazione continua e professionale .............................. 157
74.1. Diritto soggettivo alla formazione continua e professionale ........................................... 157
74.2. Analisi del fabbisogno formativo .......................................................................................... 158
74.3. Fondi interprofessionali per la formazione continua ........................................................ 159
74.4. Cambiamenti organizzativi e formazione del lavoratore................................................... 159
74.5. Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo ............................................................ 159
74.6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) ......................... 160
ART 75 Trattamento economico differenziato: la formazione professionalizzante
iniziale 160
19
75.1. Formazione professionalizzante iniziale ..............................................................................160
75.2. Piano formativo individuale (P .F.I.) ......................................................................................160
75.3. Regime retributivo ...................................................................................................................160
75.4. Clausola di salvaguardia per il lavoratore .............................................................................161
75.5. Esclusioni dal campo di applicazione ...................................................................................161
ART 76 Rilevanza degli enti bilaterali nell’ambito delle politiche attive............ 161
ART 77 INTRODUZIONE I.A NEI CONTESTI DI LAVORO...................... 161
TITOLO XVII BILATERALIT A’ E SISTEMA DI WELFARE CONTRATTUALE163
ART 78 Bilateralità .............................................................................................. 163
ART 79 Ente Bilaterale ....................................................................................... 163
79.1. Ente Bilaterale Nazionale .......................................................................................................163
79.2. Contributo Ente Bilaterale Nazionale ..................................................................................163
79.3. Enti bilaterali territoriali .........................................................................................................163
79.4. Osservatorio Nazionale del Lavoro ......................................................................................163
79.5. Commissioni di Indirizzo Settoriale (CIS) ...........................................................................164
ART 80 Principi generali di welfare .................................................................... 164
80.1. Definizione dell’istituto ..........................................................................................................164
80.2. Diritto contrattuale alle prestazioni di welfare ....................................................................164
80.3. Promozione del welfare ..........................................................................................................164
80.4. Destinatari delle misure di welfare ........................................................................................165
80.5. Credito welfare .........................................................................................................................165
80.6. Tipologie di welfare .................................................................................................................165
ART 81 Welfare previdenziale ............................................................................. 165
81.1. Fondo (Pensione) di previdenza complementare ...............................................................165
81.2. Adesione al Fondo...................................................................................................................166
81.3. Versamento contributi ............................................................................................................166
ART 82 Welfare sanitario .................................................................................... 166
82.1. Definizione ...............................................................................................................................166
82.2. Contributo Fondo Sanitario ...................................................................................................166
ART 83 Welfare sociale ....................................................................................... 167
83.1. Definizione ...............................................................................................................................167
83.2. Attuazione .................................................................................................................................167
ART 84 Welfare solidale ...................................................................................... 167
84.1. Definizione ...............................................................................................................................167
84.2. Fondo solidale ..........................................................................................................................167
ART 85 Welfare aziendale in sostituzione dei premi di risultato ....................... 168
85.1. Servizi Welfare .........................................................................................................................168
85.2. Accordo Territoriale ................................................................................................................168
TITOLO XVIII CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE ..................................... 169
ART 86 Congedo per la formazione ................................................................... 169
86.1. Definizione ...............................................................................................................................169
86.2. Beneficiari .................................................................................................................................169
PARTE GENERALE
20
86.3. Formalità ................................................................................................................................... 169
86.4. Limiti ......................................................................................................................................... 169
86.5. Conseguenze sul rapporto di lavoro ..................................................................................... 169
ART 87 Congedi per la formazione continua ...................................................... 170
ART 88 Diritto allo studio.................................................................................... 170
88.1. Beneficiari del diritto allo studio ........................................................................................... 170
88.2. Monte ore aziendale dei permessi di studio ........................................................................ 170
88.3. Monte ore individuale dei permessi di studio ..................................................................... 171
88.4. Contingentamento ................................................................................................................... 171
88.5. Lavoratori studenti .................................................................................................................. 171
88.6. Formalità per la richiesta e documentazione ....................................................................... 171
ART 89 Congedo matrimoniale ........................................................................... 171
89.1. Durata ........................................................................................................................................ 171
89.2. Decorrenza del congedo ........................................................................................................ 172
ART 90 Congedo per le donne vittime di violenza .............................................. 172
90.1. Diritto ad astenersi dal lavoro ............................................................................................... 172
90.2. Obblighi di comunicazione .................................................................................................... 172
90.3. Modalità di fruizione del congedo ........................................................................................ 172
90.4. Trattamento economico ......................................................................................................... 172
90.5. Conversione in lavoro part time ............................................................................................ 172
ART 91 Permessi per lutto e grave infermità ...................................................... 173
91.1. Disciplina .................................................................................................................................. 173
91.2. Modalità di fruizione ............................................................................................................... 173
ART 92 Altri permessi retribuiti .......................................................................... 173
92.1. Permessi per visite mediche ................................................................................................... 173
92.2. Permessi per donatori di sangue e midollo osseo .............................................................. 174
ART 93 Permessi ex legge n.104 del 1992 e s.m.i. ............................................... 174
93.1. Permessi per l’assistenza di figli con disabilità .................................................................... 174
93.2. Permessi per l’assistenza di familiari con disabilità ............................................................ 174
93.3. Controllo del datore di lavoro ............................................................................................... 175
93.4. Disposizioni speciali ................................................................................................................ 175
93.5. Permessi per l’assistenza intergenerazionale ....................................................................... 175
93.6. Permessi per gravi calamità .................................................................................................... 175
ART 94 Congedi per gravi motivi familiari ......................................................... 175
94.1. Beneficiari ................................................................................................................................. 176
94.2. Motivi per la concessione ....................................................................................................... 176
94.3. Durata ........................................................................................................................................ 176
94.4. Conseguenze sul rapporto di lavoro ..................................................................................... 177
94.5. Limiti alla concessione ............................................................................................................ 177
94.6. Rientro in servizio ................................................................................................................... 177
ART 95 Congedo per tossicodipedenza .............................................................. 177
ART 96 Congedo nonni lavoratori ....................................................................... 178
ART 97 Cariche pubbliche ................................................................................... 178
97.1. Parlamento e assemblee nazionali ......................................................................................... 178
21
97.2. Amministrazioni locali ............................................................................................................178
97.3. Consigliera di parità .................................................................................................................178
97.4. Operazioni elettorali ................................................................................................................178
97.5. Protezione civile .......................................................................................................................178
ART 98 Aspettativa non retribuita ...................................................................... 179
TITOLO XIX TUTELA DELLA GENITORIALIT A’ ....................................................... 180
ART 99 Tutele della genitorialità ........................................................................ 180
99.1. Obblighi e divieti connessi alla genitorialità ........................................................................180
99.2. Divieto di licenziamento .........................................................................................................180
99.3. Sospensione dal lavoro ...........................................................................................................180
99.4. Permessi per visite mediche ...................................................................................................181
ART 100 Congedo obbligatorio di maternità ....................................................... 181
100.1. Nozione e disciplina ................................................................................................................181
100.2. Flessibilità del congedo di maternità ....................................................................................181
100.3. Sospensione e differimento del congedo di maternità ......................................................182
100.4. Interruzione di gravidanza .....................................................................................................182
100.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di maternità ...............................182
100.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera ..................................................................182
100.7. Congedo di maternità nel caso di adozione e affidamento...............................................182
ART 101 Congedo di paternità ............................................................................. 183
101.1. Nozione .....................................................................................................................................183
101.2. Congedo di paternità obbligatorio ........................................................................................183
101.3. Congedo di paternità alternativo ...........................................................................................183
101.4. Divieto di licenziamento durante il congedo di paternità .................................................184
101.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di paternità.................................184
101.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera durante il congedo di paternità ..........185
ART 102 Disposizioni Generali ............................................................................ 185
ART 103 Congedi parentali ................................................................................... 185
103.1. Nozione e contenuto ..............................................................................................................185
103.2. Modalità di godimento del congedo parentale ...................................................................185
103.3. Trattamento economico spettante durante il congedo parentale.....................................186
103.4. Prolungamento del congedo parentale ................................................................................186
103.5. Genitori adottivi e affidatari ..................................................................................................187
ART 104 Riposi/Permessi .................................................................................... 187
104.1. Riposi / Permessi giornalieri della lavoratrice madre ........................................................187
104.2. Riposi giornalieri del lavoratore padre .................................................................................187
104.3. Riposi e permessi per i figli con necessità di sostegno intensivo .....................................187
104.4. Congedi per la malattia del figlio...........................................................................................188
TITOLO XX TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LIMITI AI POTERI
DATORIALI 189
ART 105 Libertà di opinione nei luoghi di lavoro ................................................ 189
105.1. Libertà di opinione ..................................................................................................................189
105.2. Diritto di critica ........................................................................................................................189
PARTE GENERALE
22
105.3. Whistleblowing ........................................................................................................................ 189
ART 106 Divieti di discriminazione ...................................................................... 189
106.1. Principio di parità e di non discriminazione ....................................................................... 189
106.2. Unioni civili .............................................................................................................................. 190
106.3. Azioni positive ......................................................................................................................... 190
106.4. Tutela contro le discriminazioni religiose ............................................................................ 190
106.5. Tutela contro le discriminazioni ............................................................................................ 190
106.6. Politiche inclusive e piano annuale di inclusione ................................................................ 190
ART 107 Tutela della privacy ................................................................................. 191
107.1. Trattamento dei dati personali ............................................................................................... 191
107.2. Uso degli strumenti aziendali e privacy ................................................................................ 191
ART 108 Limiti ai Poteri e doveri del datore di lavoro .......................................... 192
108.1. Principi generali ....................................................................................................................... 192
108.2. Controlli sull’attività dei lavoratori........................................................................................ 192
108.3. Visite personali di controllo ................................................................................................... 192
108.4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo .............................................................. 192
108.5. Accertamenti sanitari .............................................................................................................. 193
108.6. Divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore ................................................................. 193
108.7. Indumenti di lavoro ................................................................................................................. 193
TITOLO XXI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .......................... 194
ART 109 La Prevenzione Partecipata: i protagonisti della salute e sicurezza ...... 194
109.1. Premessa ................................................................................................................................... 194
109.2. Protagonisti della Prevenzione Partecipata ......................................................................... 195
109.3. Buone pratiche e misure organizzative ................................................................................ 195
109.4. Fondo Aziendale per la sicurezza ......................................................................................... 195
ART 110 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ............ 195
110.1. Diritto e dovere di formazione in materia di SSL .............................................................. 195
110.2. I momenti della Formazione ................................................................................................. 196
110.3. Contenuti della Formazione in materia di SSL ................................................................... 196
110.4. Durata della formazione ......................................................................................................... 196
110.5. Metodologie didattiche e modalità di erogazione della formazione ................................ 196
110.6. Addestramento......................................................................................................................... 197
110.7. Oneri per la formazione in materia di salute e sicurezza .................................................. 197
110.8. Formazione del datore di lavoro ........................................................................................... 197
110.9. Obblighi del lavoratore ........................................................................................................... 198
ART 111 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ....................................... 198
111.1. Numero di rappresentanti ...................................................................................................... 198
111.2. Elezione o designazione dei RLS aziende fino a 15 dipendenti ...................................... 198
111.3. RLS Aziende con più di 15 dipendenti ................................................................................ 198
111.4. Eleggibilità attiva e passiva ..................................................................................................... 198
111.5. Durata dell’incarico ................................................................................................................. 198
111.6. Permessi RLS ........................................................................................................................... 198
111.7. Formazione RLS ...................................................................................................................... 199
23
111.8. Contenuti e durata della formazione RLS ...........................................................................199
111.9. Formazione integrativa in caso di innovazione ..................................................................199
111.10. Riunioni periodiche .................................................................................................................199
ART 112 Valutazione del rischio ........................................................................... 200
112.1. I soggetti coinvolti ...................................................................................................................200
112.2. Segnalazioni ..............................................................................................................................200
112.3. Il documento di valutazione dei rischi .................................................................................200
112.4. La valutazione dei rischi nei cantieri .....................................................................................201
112.5. Nanomateriali/nanoparticelle e ITC ....................................................................................201
112.6. Lavoratori vulnerabili ..............................................................................................................202
112.7. Lavoratori addetti ai videoterminali (VDT) ........................................................................202
112.8. Analisi predittiva dei rischi connessi all’Intelligenza Artificiale (I.A.) .............................202
ART 113 Benessere psico fisico e valutazione dei rischi psicosociali .................. 202
113.1. Promozione del lavoro nel rispetto dei valori fondamentali ............................................202
113.2. Contrasto della violenza di genere ........................................................................................203
113.3. Mobbing ....................................................................................................................................203
113.4. Stress lavoro correlato ............................................................................................................203
ART 114 Dispositivi di protezione individuale (D.P .I.) ........................................ 203
114.1. Dotazione DPI.........................................................................................................................203
114.2. DPI Intelligenti ........................................................................................................................204
114.3. Utilizzo DPI .............................................................................................................................204
ART 115 Preposti .................................................................................................. 204
115.1. Attività dei preposti .................................................................................................................204
115.2. Riconoscimento .......................................................................................................................204
115.3. Formazione dei preposti.........................................................................................................204
ART 116 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 205
116.1. Designazione del RLST ..........................................................................................................205
116.2. Competenze del RLST............................................................................................................205
116.3. Durata, contenuti e modalità della Formazione del RLST ...............................................206
116.4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ................................207
ART 117 INVECCHIAMENTO ATTIVO .......................................................... 207
117.1. Valutazione e gestione delle problematiche legate all’età ..................................................207
117.2. Misure preventive e politiche aziendali ................................................................................207
ART 118 Valutazione dei rischi interferenziali ..................................................... 208
118.1. Nozione di rischio interferenziali ..........................................................................................208
118.2. Controllo dei rischi da interferenze ......................................................................................208
118.3. Controllo dei rischi da interferenze in cantiere ...................................................................208
ART 119 Buone prassi per la salute e sicurezza ................................................... 208
119.1. Organismo Paritetico per la sicurezza (O.P .) .......................................................................208
119.2. Adozione di MOG(S) e SGSL...............................................................................................209
119.3. Implementazione del MOG ...................................................................................................210
119.4. Asseverazione dei MOG(S) ...................................................................................................210
TITOLO XXII RESPONSABILIT A’ SOCIALE............................................................ 211
ART 120 Responsabilità sociale ............................................................................ 211
PARTE GENERALE
24
120.1. Patto di responsabilità sociale aziendale .............................................................................. 211
120.2. Il Codice Etico ......................................................................................................................... 211
120.3. Monitoraggio ............................................................................................................................ 211
120.4. Osservatorio nazionale paritetico sulla responsabilità sociale .......................................... 211
TITOLO XXIII NORME FINALI ................................................................................... 213
ART 121 Contributi di assistenza contrattuale ..................................................... 213
ART 122 Pubblicità del contratto .......................................................................... 213
25
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
COMPARTO AGRICOLTURA-
Operai agricoli e Florovivaisti
PREMESSA
Le Parti convengono, con la stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (d’ora
in avanti CCNL), sulla necessità di realizzare una contrattazione collettiva “di qualità”, a cui
hanno assegnato un ruolo strategico e fondamentale nell’ambito di un innovativo sistema di
relazioni sindacali e contrattuali che, per fronteggiare l’attuale crisi che interessa il mondo del
lavoro, si prefigge di perseguire l’aumento dei redditi sia dell’impresa che dei lavoratori,
attraverso la spinta all’innovazione, alla competitività, alla produttività, alla flessibilità
organizzativa dei processi produttivi e alla promozione di servizi in favore dei lavoratori: fattori,
questi, in grado non soltanto di rafforzare il sistema produttivo italiano ma anche di migliorare
le condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie e di incrementare l’occupazione e
l’occupabilità.
In tale ottica, il presente CCNL stabilisce, in modo omogeneo e unitario per tutto il territorio
nazionale, la disciplina fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, normando e
contemperando le esigenze e gli interessi sia dei lavoratori che delle aziende, ispirandosi ai valori
eurounitari e a quelli costituzionali, nonché ai principi di buona fede e correttezza che devono
presiedere a tutti i rapporti contrattuali.
Articolazione del Testo contrattuale
Il presente CCNL si articola in due parti:
- La Parte 1^ raccoglie le norme di carattere generale, che riguardano i principi
contrattuali e i sistemi di tutela e benessere del lavoratore, i quali prescindono dalla
natura dei singoli processi produttivi e sono pertanto applicabili in tutti i settori
economici assumendo un carattere di universalità.
In particolare, le norme generali disciplinano: principi e livelli della contrattazione
collettiva; costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro; principi
retributivi e articolazione del trattamento economico; criteri di definizione della
professionalità; salute e sicurezza sul lavoro; sistema di welfare.
- La Parte 2^ - in continuità con la Parte 1^ - raggruppa le norme che hanno carattere
settoriale, ovvero che disciplinano aspetti particolari di alcuni istituti contrattuali sulla
base delle peculiarità dei diversi processi produttivi e anche delle prassi contrattuali che
caratterizzano i vari settori economici. Tali norme settoriali completano e dettagliano le
norme generali, integrandole attraverso una contestualizzazione settoriale.
PARTE GENERALE
26
In particolare esse disciplinano: strumenti della bilateralità e contribuzioni; profili
professionali impegnati nel singolo settore e relativo inquadramento nei livelli; minimi
salariali tabellari associati ai livelli; i regimi orari e turnazioni richiesti dai processi
produttivi a cicli; formazione integrativa per la sicurezza in base al grado di rischio dei
settori.
Pubblicità del contratto
Le Parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a dare massima diffusione al testo
contrattuale, anche mediante pubblicazione sui propri siti internet, tra tutte le categorie del
lavoro e della società civile.
Stampa e distribuzione
Le Parti sottoscrittrici cureranno l’edizione del presente CCNL nel testo conforme all’originale,
con le modifiche e/o integrazioni nel frattempo eventualmente intervenute.
Le Parti si danno atto che nella piattaforma “dedicata” sarà editato il Testo Ufficiale, sempre
aggiornato, che farà fede in caso di controversia e comprenderà anche le eventuali modifiche
disposte a seguito delle interpretazioni contrattuali fornite, come Pareri, dalla Commissione
Bilaterale Nazionale di Garanzia e Interpretazione.
Ai fini sia della determinazione degli elementi contrattuali a scopi contributivi sia
dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il CCNL depositato
presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali,
Divisione IV , presso il Ministero del Lavoro.
Distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici si impegnano a inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, all’Ordine
Nazionale dei Commercialisti, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, agli Enti Assicurativi
Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di
Software paghe (Zucchetti, Team System, Centro Paghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data
Service, Essepaghe ecc.).
Distribuzione ai Lavoratori
Le aziende sono tenute a fornire gratuitamente a ciascun lavoratore dipendente, in servizio o
neo-assunto, una copia ovvero scheda sintetica del presente CCNL, in formato cartaceo oppure
digitale.
Le aziende si impegnano, altresì, a comunicare a tutti i lavoratori dipendenti l’opportunità di
frequentare apposite iniziative formative, organizzate dalle parti firmatarie, finalizzate alla
conoscenza del presente CCNL e, dunque, alla piena consapevolezza dei propri diritti e obblighi
nonché degli aspetti rilevanti e caratterizzanti il loro rapporto di lavoro in essere.
27
PARTE 1^
Norme GENERALI
SEZIONE I
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
E LE RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I ARTICOLAZIONE E FUNZIONE
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DI LAVORO
ART 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1.1. Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (d’ora in avanti, CCNL) si applica alle
aziende e ai relativi lavoratori dipendenti del comparto Agricoltura-Operai Agricoli e
Florovivaisti, che esplicano attività produttiva di beni e servizi in uno dei settori economici
ricompresi nei campi di applicazione che sono definiti nelle singole Sezioni Settoriali della Parte
2^.
Le norme del presente CCNL sono valide per le categorie legali degli operai.
Disapplicazioni
Le norme del presente CCNL sostituiscono, a ogni effetto, le norme dei vigenti contratti
collettivi nazionali già posti in essere dalle stesse Parti stipulanti.
ART 2 ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
2.1. Livelli di contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva, in ossequio ai principi, ai valori e alle finalità generali richiamati in
premessa, si articola nei seguenti due livelli:
- contrattazione collettiva di 1° livello, ovvero di livello nazionale;
- contrattazione collettiva di 2° livello, ovvero decentrata integrativa, aziendale e/o
PARTE GENERALE
28
territoriale.
2.2. Contrattazione collettiva di 1° livello
La contrattazione collettiva di livello nazionale, che si sostanzia nel presente CCNL, ha la
funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i
lavoratori dipendenti, che prestano la loro attività nei vari settori economici, ovunque siano
impiegati sull’intero territorio nazionale.
La contrattazione collettiva di livello nazionale, in particolare, definisce i principi generali della
contrattazione collettiva decentrata, aziendale e territoriale, e segna il perimetro per la
contrattazione in deroga, stabilendone i limiti e le condizioni.
2.3. Contrattazione collettiva di 2° livello
La contrattazione di 2° livello, ossia la contrattazione collettiva integrativa decentrata, si articola
in:
- 2a. contrattazione collettiva aziendale, quale livello privilegiato di contrattazione
decentrata;
- 2b. contrattazione collettiva territoriale, quale livello intermedio tra il livello nazionale e
quello aziendale;
- 2c. contrattazione collettiva di prossimità, nei limiti e con le condizioni di cui al successivo
art. 4.
ART 3 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
AZIENDALE
3.1. Il ruolo della contrattazione aziendale
In base ai principi e linee guida contenuti nel presente CCNL, la contrattazione integrativa a
livello aziendale assume un ruolo primario e rappresenta, per la sua vicinanza al mondo del
lavoro, uno strumento efficace per individuare e rispondere alle specifiche esigenze di tutela e
benessere dei lavoratori.
Nel contempo, la contrattazione aziendale realizza accordi collettivi anche sulla scorta dei fattori
produttivi e di quelli occupazionali, tenendo in considerazione l’andamento della competitività
e le condizioni di redditività dell'azienda.
3.2. Materie della contrattazione aziendale
La contrattazione collettiva integrativa aziendale riguarderà, di norma, le seguenti materie:
a) l’adozione di piani aziendali di welfare contrattuale, nelle varie forme e tipologie
(previdenziale, sanitario, sociale e solidale);
b) la retribuzione premiale, definita attraverso una pluralità di parametri, quali la
29
produttività, la qualità, la formazione, l’innovazione e la partecipazione dei lavoratori;
c) la flessibilità dell’orario di lavoro;
d) le condizioni particolari delle tipologie contrattuali di lavoro;
e) la valutazione degli stati di crisi aziendale;
f) le relazioni sindacali in azienda;
g) il miglioramento degli ambienti di lavoro in termini anche di salute e sicurezza;
h) le condizioni particolari dei cambi di appalto;
i) percorsi di crescita professionale.
3.3. Accordi aziendali
Saranno promossi e incentivati accordi aziendali integrativi finalizzati a:
- garantire ai lavoratori un miglioramento dei trattamenti economici, l’ottenimento dei
benefici contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa e una migliore
conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro;
- garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nell’azienda o nell’unità
produttiva;
- migliorare e accrescere la produttività e la competitività delle aziende, attraverso la
flessibilità organizzativa e l’ottimizzazione dei costi.
A tal fine accordi aziendali faranno specifico riferimento a una pluralità di elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività aziendale, quali ad esempio:
- redditività, qualità, produttività, coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori
nell’azienda o nell’unità produttiva, occupazione, ricollocazione, migliore trattamento
economico, welfare contrattuale, retribuzione premiale, formazione, salute e sicurezza,
flessibilità dell’orario di lavoro, migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Tali criteri possono essere, in tutto o in parte, adattati in base alle specifiche esigenze aziendali.
3.4. Durata degli accordi integrativi aziendali
Gli accordi integrativi aziendali hanno di norma durata triennale e saranno rinnovabili nel
rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell’autonomia dei cicli negoziali.
3.5. Parti stipulanti
Titolare del potere di stipulare il contratto collettivo aziendale è la Rappresentanza Sindacale
Aziendale (R.S.A.), costituita nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto ovvero, in mancanza di R.S.A., le rappresentanze sindacali territoriali delle suddette
organizzazioni.
3.6. Divieto di deroghe in peius
Gli accordi decentrati, aziendali e territoriali, possono modificare e integrare le disposizioni del
presente CCNL soltanto in senso migliorativo.
Eventuali deroghe peggiorative sono possibili soltanto nelle fasi di crisi o di ristrutturazione
oppure di riorganizzazione aziendale.
PARTE GENERALE
30
3.7. Contrattazione collettiva integrativa territoriale
La contrattazione collettiva territoriale rappresenta il livello intermedio di contrattazione
collettiva tra il livello nazionale e quello aziendale potendo riguardare diversi ambiti geografici
(regionale, provinciale o distretto industriale).
Nel rispetto delle norme del presente CCNL e dei principi che ispirano la contrattazione
aziendale, la contrattazione territoriale può integrare le disposizioni ivi stabilite al fine di
introdurre misure specifiche sulla base delle peculiarità produttive degli ambiti territoriali
interessati.
In particolare la contrattazione territoriale è finalizzata a:
- aumentare la produttività e migliorare la competitività delle aziende del territorio,
attraverso la flessibilità organizzativa e l’ottimizzazione dei costi.
- garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori attraverso un
miglioramento del trattamento economico individuale e il conseguimento dei benefici
contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
La contrattazione collettiva integrativa territoriale è di competenza delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
ART 4 CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ: LIMITI E
CONDIZIONI
4.1. Funzione e materie della contrattazione collettiva di prossimità
La contrattazione collettiva di prossimità può essere finalizzata soltanto alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all’avvio di nuove attività.
Fermo restando che la contrattazione di prossimità non può riguardare le materie della sicurezza
del lavoro, dell’uguaglianza tra lavoratori e delle discriminazioni in generale, in ogni caso detta
contrattazione deve rispettare i seguenti principi:
- non può avere ad oggetto la materia dei licenziamenti individuali e collettivi;
- l’eventuale disciplina degli inquadramenti, deve riferirsi esclusivamente ai lavoratori
assunti dopo la stipulazione del contratto di prossimità;
- l’efficacia del contratto di prossimità non può di regola superare il limite di 1 anno, salva
l’ipotesi di crisi aziendale in cui la durata massima consentita è pari a 2 anni;
- non sono ammesse modifiche peggiorative della retribuzione.
ART 5 PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
5.1. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le norme dei contratti collettivi di qualsiasi livello sono correlate e inscindibili.
Quale che sia il livello del contratto collettivo, non è ammessa una sua applicazione parziale.
31
5.2. Inderogabilità e trattamenti di miglior favore
I contratti individuali di lavoro devono uniformarsi alle disposizioni del presente CCNL, nonché
alla restante contrattazione collettiva applicata.
Eventuali clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle previste
dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, se di miglior favore.
5.3. Interpretazione delle norme contrattuali
Nell’interpretazione dei contratti collettivi, di qualsiasi livello, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile.
Per i contratti collettivi di livello inferiore si privilegia il significato conforme a quanto statuito nei
contratti di livello superiore.
5.4. Durata del contratto
Il presente CCNL ha durata triennale, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici.
L’eventuale disdetta di un contratto collettivo di qualsiasi livello deve essere comunicata per iscritto da
una parte a tutti gli altri soggetti stipulanti, con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di
scadenza convenuta.
In caso di disdetta, il contratto collettivo non trova applicazione successivamente alla sua scadenza.
5.5. Procedure di rinnovo
Le proposte di rinnovo contrattuale devono essere presentate dalle parti contraenti nel tempo utile per
consentire l’apertura delle trattative e, comunque, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto la proposta di rinnovo deve dare riscontro entro 30 giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento della stessa.
5.6. Ultrattività dei contratti collettivi
I contratti collettivi di qualsiasi livello scaduti naturalmente e non disdettati continuano a produrre i
loro effetti anche dopo la scadenza e fino all’effettiva sottoscrizione del rinnovo da parte dei soggetti
stipulanti, ferma restando la corresponsione ai lavoratori dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, di cui
al comma 5.8.
5.7. Periodo di tregua
Le Parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici
contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette durante i 6 mesi antecedenti e nei 3 mesi
successivi alla scadenza del presente contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo.
5.8. Indennità di vacanza contrattuale
Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo
nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del
presente contratto, un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza
PARTE GENERALE
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Contrattuale” (IVC).
L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando
al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.
La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma
restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
5.9. Condotta antisindacale
Con riferimento ai contratti collettivi di qualsiasi livello, si dà atto che la violazione reiterata delle
norme obbligatorie, che disciplinano diritti e obblighi tra il datore di lavoro e il sindacato, può
costituire motivo di recesso per le Parti firmatarie oltre che di condotta antisindacale
sanzionabile ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, poiché lesiva dell’assetto di interessi
liberamente concordato, nonché dell’immagine dei sindacati firmatari.
ART 6 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PER LE
CONTROVERSIE INDIVIDUALI O PLURIME
6.1. Controversie
In caso di controversie di lavoro individuali o plurime, qualora non sia stato possibile
raggiungere un accordo diretto tra l’azienda e il/i lavoratore/i interessato/i, le suddette
controversie saranno definite in via prioritaria in sede sindacale tra la direzione aziendale e la
Rappresentanza Sindacale Aziendale anche al fine, ove necessario, di formalizzare con il
lavoratore il verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c.
In alternativa al ricorso giudiziale sono previste, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge
in materia, le procedure facoltative di conciliazione di cui al successivo comma.
Per ciò che concerne le controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la
Commissione di conciliazione amministrativa istituita presso ogni Ispettorato territoriale del
lavoro, possono optare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c.,
di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le modalità e le procedure
indicate al comma successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 412 ter c.p.c.
6.2. Commissione Paritetica di Conciliazione
Viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione presso l’Ente Bilaterale di
riferimento.
La segreteria della Commissione ha sede centrale a Roma e locale presso ogni capoluogo di
Regione. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici centrali dell’Ente oppure
presso le sedi locali od ancora on line (Skype, Teams, etc.).
La predetta Commissione è così composta:
a) per le imprese: dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato, oppure da
un rappresentante datoriale;
b) per i lavoratori: da un rappresentante sindacale dell’organizzazione stipulante il presente
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contratto;
c) per l’Ente Bilaterale Organismo paritetico: da un membro della Commissione centrale
e/o locale.
La parte interessata, anche tramite rappresentante sindacale, effettua, mediante PEC o lettera
raccomandata A/R, richiesta alla segreteria della Commissione paritetica di conciliazione.
Simultaneamente invia copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla parte convenuta,
sempre mediante PEC o lettera raccomandata A/R.
Con la richiesta devono essere indicati:
1) i dati del ricorrente, lavoratore ovvero datore di lavoro, e dell'impresa interessata;
2) l’eventuale delega per la nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione;
3) l'oggetto della vertenza, il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, l’esposizione dei fatti e la
motivazione, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indirizzo (e-mail o domicilio) presso
cui devono essere fatte le comunicazioni e l’indicazione dell’organizzazione sindacale o
datoriale che rappresenta l’istante.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le
parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della
richiesta alla Commissione.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della pretesa
avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla
Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato a cura della segreteria della Commissione
paritetica di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro della Provincia in cui ha avuto
luogo la prestazione lavorativa, ai fini del successivo inoltro alla sezione Lavoro del Tribunale civile
competente per territorio.
6.3. Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e transazioni relative a diritti indisponibili sono nulle ai sensi dall’ articolo 1966 c.c.
Salvo che non siano perfezionate in sede giudiziale, innanzi alla Commissione di conciliazione istituita
presso l’ITL, presso le sedi di certificazione, avanti alle Commissioni di conciliazione istituite in sede
sindacale, davanti ai Collegi di Conciliazione arbitrato, le rinunzie e le transazioni aventi a oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi sono invalide ai sensi dell’art. 2113 c.c. e possono essere impugnate dal lavoratore con
qualsivoglia atto scritto, anche stragiudiziale, nel termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data
di cessazione del rapporto, se intervenute in sua costanza o dalla data delle rinunzia o della transazione,
se intervenute successivamente alla cessazione.
ART 7 COMMISSIONI
7.1. Commissione per le controversie interpretative
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti firmatarie assumono l'impegno di favorire
PARTE GENERALE
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la composizione di eventuali controversie collettive interpretative attraverso la costituzione, a livello
nazionale, di una commissione conciliativa paritetica.
Decorsi 30 giorni dall’insorgere della controversia senza che si sia pervenuti ad alcuna composizione,
le organizzazioni saranno libere di assumere le iniziative ritenute opportune.
7.2. Commissione Pari Opportunità
Le Parti firmatarie convengono di istituire, a livello nazionale, una Commissione Pari
Opportunità che avrà il compito di:
- esaminare i rapporti biennali sulla situazione dell’occupazione maschile e femminile,
ferma restando la presentazione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali in
occasione di appositi incontri;
- studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la
realizzazione;
- proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per
maternità;
- prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla razza, al sesso o
ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare
la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
- proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai processi aziendali da
parte dei lavoratori anziani, anche attraverso la valorizzazione della loro esperienza
lavorativa a beneficio dell’inserimento e della crescita dei lavoratori più giovani;
- esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in azienda
dei principi di parità, con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al
fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
La Commissione sarà composta da componenti designati pariteticamente dalle organizzazioni
stipulanti il presente contratto.
7.3. Commissione Welfare
Al fine di ottimizzare, per i lavoratori, il bilanciamento vita-lavoro (cd. Work-Life Balance), anche
attraverso lo studio di specifiche iniziative a carattere sperimentale, è costituita a livello
nazionale, in forma paritetica e permanente, la Commissione Welfare col compito di individuare
ed elaborare soluzioni migliorative per lo sviluppo degli attuali istituti, con particolare riguardo
agli Enti bilaterali di riferimento.
A tale Commissione Welfare spetterà, in particolare, il compito di studiare:
- soluzioni atte ad incidere positivamente sul bilanciamento vita-lavoro, elaborando a
questo scopo proposte concrete da presentare alle Parti, anche in veste di possibile
sperimentazione;
- la composizione e l’applicazione di un pacchetto di flexible benefit, sia dal punto di vista
economico-normativo che da quello fiscale e contributivo, elaborando a questo scopo
proposte concrete da presentare alle Parti stipulanti, anche in veste di possibile
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sperimentazione.
Per i componenti della Commissione saranno previsti specifici interventi formativi, in relazione
all’aggiornamento delle loro competenze in materia.
La Commissione è composta da componenti designati pariteticamente dalle Parti firmatarie il
presente CCNL.
PARTE GENERALE
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TITOLO II LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
ART 8 LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA
GESTIONE DELL’IMPRESA
8.1. Principi e finalità
Le Parti stipulanti il presente CCNL,
- nel condividere l’esigenza di rafforzare e consolidare un sistema di relazioni
sindacali/industriali che sia improntato non al conflitto ma al confronto, al dialogo ed alla
collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli e interessi rappresentati;
- ritenendo che al centro di tale sistema debba collocarsi anche la partecipazione dei lavoratori
alla vita delle aziende, fondata su valori fondamentali quali la condivisione, la consapevolezza
delle responsabilità, la trasparenza, la fiducia, il riconoscimento reciproco nell’ottica di una
positiva cooperazione fra datore di lavoro e prestatori d’opera;
- in coerenza con il principio costituzionale di cui all’art. 46 e in attuazione delle direttive
emanate dall’Unione Europea, così come recepite dalla legislazione nazionale, inerenti al
diritto di informazione e consultazione dei lavoratori nell’azienda o nell’unità produttiva;
si danno reciproco impegno di assicurare, anche attraverso la bilateralità, l’effettivo esercizio del
diritto di partecipazione dei lavoratori all’impresa.
In tale prospettiva, le norme del presente titolo perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) promuovere ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti
dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;
b) promuovere la consapevolezza del lavoratore sulla realtà dell’azienda, attraverso un sistema
puntuale e costante di informazione e consultazione;
c) accelerare, attraverso modelli partecipati di miglioramento continuo, i processi di
innovazione dell’azienda, alla cui base vi sono la transizione green e la digitalizzazione;
d) realizzare una prevenzione partecipata in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso il consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi;
e) migliorare la produttività e conseguentemente la redditività dell’azienda, attraverso il
contributo incentivato dei lavoratori.
8.2. Campo di applicazione
Le norme di cui al presente titolo e, in particolare, le procedure d’informazione e consultazione dei
lavoratori, si applicano soltanto per le aziende di medie e grandi dimensioni, ovvero le aziende che
occupano almeno 50 lavoratori, pur potendo esse rappresentare un utile riferimento per
l’instaurazione di buone prassi anche da parte delle aziende di minore dimensione.
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8.3. Le forme della partecipazione
Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne
l'efficienza e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.
L'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello di direzione.
In tal senso, le Parti concordano che la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla gestione
dell’azienda venga articolata in tre principali forme di coinvolgimento dei loro rappresentanti:
1) l’informazione preventiva e successiva sulle materie previste;
2) la consultazione e il confronto che viene attivato e realizzato sulle informative comunicate;
3) la presenza, su base volontaria e con funzione consultiva, dei rappresentanti dei lavoratori
nell’organismo di governo dell’azienda.
8.4. I rappresentanti dei lavoratori
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori avviene secondo quanto stabilito al successivo
comma 12.2, del presente CCNL, che disciplina l’elezione o la designazione delle rappresentanze
sindacali aziendali (R.S.A.) come previsto dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970).
ART 9 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI
9.1. Il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori
I lavoratori hanno diritto all’informazione e alla consultazione e, pertanto, il datore di lavoro
delle imprese che impiegano almeno 50 dipendenti è tenuto, ai sensi della normativa vigente, ad
assicurare l’esercizio di tale diritto.
L'informazione e la consultazione riguardano in particolare:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua
situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti
dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
9.2. L’informazione
Al momento della definizione di scelte o di programmi che l’azienda si accinge ad adottare, il
datore di lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni
preventive e successive che siano adeguate, complete e attendibili e, pertanto, suffragate da
adeguata documentazione.
Il dovere di informazione richiede la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai
rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di essere resi edotti della questione
trattata e di esaminarla.
L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriato tale da
PARTE GENERALE
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consentire ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita
dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare e richiedere la consultazione con l'organo
competente dell'impresa.
9.3. La consultazione
La consultazione è finalizzata all'instaurazione di un dialogo e allo scambio di opinioni tra i
rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale aziendale o qualsiasi altro livello di direzione
maggiormente appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai
rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro
un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si
riferisce, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa, ferme restando le
responsabilità della direzione.
La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti
dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di
lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare una condivisione delle decisioni del datore di lavoro.
9.4. Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono
autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente
fornite in via riservata o qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel
legittimo interesse dell'impresa.
Essi si impegnano a rispettare tale previsione e a mantenere il riserbo anche nel corso degli anni.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni
che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare
notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
9.5. Attuazione delle procedure
Il datore di lavoro ovvero il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze
è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari alla corretta
realizzazione della procedura per l'informazione e la consultazione.
In caso di mancata attuazione delle procedure, il rappresentante dei lavoratori comunica
l’omissione alla propria organizzazione sindacale, che provvederà a rapportarsi con
l’associazione datoriale a cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.
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ART 10 PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI NEL CDA AZIENDALE
10.1. Finalità
La partecipazione, intesa come diretto coinvolgimento dei lavoratori, intende promuovere, in
via sperimentale, la programmazione condivisa di scelte e di decisioni soprattutto quando esse
riguardano questioni inerenti ad aree funzionali dell’azienda di particolare rilevanza e siano tese
al miglioramento dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, attraverso il coinvolgimento del
rappresentante dei lavoratori all’organo di governo dell’azienda ovvero al Consiglio di
Amministrazione o altro organo comunque denominato.
10.2. Volontarietà
Il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione dell’impresa, con la partecipazione del
loro rappresentante all’organo di governo dell’azienda, è rimesso a una scelta volontaria del
datore di lavoro, al quale compete la valutazione sull’opportunità della presenza alle riunioni del
CDA del rappresentante dei lavoratori e del contributo che egli può apportare per il
miglioramento dei processi aziendali.
10.3. La funzione consultiva
Il rappresentante dei lavoratori partecipa al CDA con funzione consultiva.
Pertanto, la presenza del rappresentante dei lavoratori alle riunioni del CDA configura una sede
privilegiata di confronto e dialogo con chi rappresenta i prestatori d’opera dell’azienda, che
consentirà di avvalersi delle conoscenze e della expertise dei lavoratori per l’accrescimento del
know how aziendale, determinando positivi processi di knowledge building.
Resta fermo il principio che il potere decisionale resta in capo all’azienda e, dunque, di esclusiva
competenza dell’organo di vertice.
10.4. Natura e riconoscimento della partecipazione
La partecipazione del rappresentante dei lavoratori alle attività dei gruppi di miglioramento
nonché alle riunioni del CDA è considerata prestazione lavorativa e come tale remunerata con
la normale retribuzione.
ART 11 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE
11.1. Finalità
Le Parti stipulanti convengono di istituire, a livello nazionale, una Commissione Paritetica
Consultiva per la partecipazione, quale sede privilegiata, comune e condivisa, di studio, di
confronto e di dialogo costruttivo tra le Parti atta a individuare, promuovere e perseguire, in una
logica di integrazione e di coordinamento tra i diversi livelli di svolgimento delle relazioni
PARTE GENERALE
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sindacali e sulla base delle peculiarità dei settori ricompresi nel Comparto, specifiche proposte,
iniziative e soluzioni per la partecipazione dei lavoratori nelle aziende o nelle unità produttive, a
beneficio sia dell’andamento delle imprese, sia dei lavoratori.
11.2. Prevenzione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nell’ottica del perseguimento della prevenzione partecipata dei rischi sul luogo di lavoro, che
metta in sinergia e in una collaborazione efficace tutte le figure del “sistema” salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, le articolazioni della commissione coopereranno con l’Organismo Bilaterale
Paritetico per la sicurezza (OPS).
11.3. Compiti
La Commissione avrà, in particolare, i seguenti compiti:
- promuovere la partecipazione dei lavoratori ai processi di miglioramento continuo in
sede aziendale, organizzando a tal fine ogni opportuna iniziativa;
- monitorare le forme di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori praticate nelle
aziende;
- produrre un rapporto annuale sulle buone prassi realizzate in tema di partecipazione dei
lavoratori alla vita delle imprese.
11.4. Composizione e articolazioni
La commissione è costituita in forma paritetica tra le parti ed è copresieduta da due rappresentati
indicati rispettivamente dalle parti, datoriale e lavoratori.
La Commissione potrà avere articolazioni aziendali o territoriali.
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TITOLO III LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE
ART 12 DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA
Il presente Titolo, alla luce delle vigenti norme in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi
di lavoro disciplina la costituzione e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(R.S.A.), i permessi e la tutela dei dirigenti delle stesse rappresentanze, l’uso dei locali, i diritti di
assemblea e di affissione e l’esazione per delega dei contributi sindacali.
12.1. La rappresentanza sindacale dei lavoratori all’interno delle aziende
La rappresentanza dei lavoratori all’interno delle aziende si sostanzia nelle Rappresentanze
Sindacali Aziendali, previste dallo Statuto dei Lavoratori.
La R.S.A. svolge le attività sindacali e negoziali per le materie di interesse dei lavoratori
dipendenti dell’azienda, secondo quanto definito nel presente Titolo e in attuazione delle scelte
generali delle Parti stipulanti.
12.2. Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.)
Le R.S.A. possono essere costituite nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori
dipendenti.
Le R.S.A. possono altresì essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nello
stesso comune, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tale limite.
Nelle aziende che si articolano in più unità produttive può essere costituita una R.S.A. presso
ciascuna unità produttiva con almeno 10 lavoratori, potendosi altresì costituire un
coordinamento aziendale.
Nelle aziende con un numero di dipendenti fino a 15 è facoltà del datore di lavoro riconoscere
la costituzione delle R.S.A.
A tal fine si computano come unità intere i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo
determinato.
12.3. Pluralità della Rappresentanza: il tavolo sindacale.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL intendono favorire il pluralismo della
rappresentanza sindacale aziendale e il buon andamento delle relazioni sindacali in azienda,
attraverso anche il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le organizzazioni dei lavoratori
presenti in azienda.
A tal fine le parti firmatarie promuovono un Tavolo sindacale aziendale, al quale saranno invitati
a partecipare anche i componenti delle previdenti RSU, ove già costituite.
12.4. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A.
Le R.S.A si costituiscono su iniziativa dei lavoratori, in ciascuna azienda o unità produttiva. A
tal fine viene promossa, d’intesa con i lavoratori, una riunione a livello aziendale ovvero a livello
di singola unità produttiva, per la designazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
PARTE GENERALE
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All’esito delle riunioni i partecipanti l’organizzazione sindacale comunica per iscritto all’azienda
i nominativi dei componenti e dei dirigenti della RSA. La RSA subentra alle RSU ove presenti.
12.5. Compiti delle R.S.A.
Sono di competenze delle R.S.A. le seguenti materie:
a) diritti di informazione e/o consultazione per quanto di loro competenza ai sensi della
normativa vigente e del presente contratto;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’apprendistato;
c) la contrattazione sui controlli a distanza;
d) la contrattazione della retribuzione premiale;
e) gli altri ambiti demandati alla contrattazione aziendale.
12.6. Numero dei dirigenti della R.S.A.
Il numero dei dirigenti della R.S.A. è definito come segue, in funzione della dimensione
dell’azienda ovvero, nel caso di aziende che operano con più unità produttive, in funzione della
dimensione di ciascuna unità produttiva:
- da 1 fino a 3 dirigenti, con un numero di dipendenti fino a 50;
- fino a 5 dirigenti, con un numero di dipendenti da 51 a 300;
- fino a 7 dirigenti, con un numero di dipendenti superiore a 300.
12.7. Dirigenti Sindacali
Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente Titolo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori:
a) delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.);
b) dei Consigli o dei Comitati direttivi nazionali o periferici delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti del presente contratto, nonché gli associati ai quali è attribuita,
con atto formale, la responsabilità e la gestione di un settore predeterminato.
12.8. Assemblea sindacale
Le R.S.A. sono legittimate ad esercitare il diritto di indire assemblee sindacali in azienda, quali
strumenti di democrazia diretta volti a favorire l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla
discussione e alla decisione di tematiche sindacali.
L’assemblea sindacale può avere luogo sia al di fuori che durante l’orario di lavoro.
Le assemblee svolte durante l’orario di lavoro si svolgono nei limiti di 12 ore annue, per le quali
deve essere corrisposta al lavoratore che vi partecipa la normale retribuzione.
Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere
indette, nell’unità produttiva dell’azienda, dalle R.S.A. singolarmente o congiuntamente, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e lavoristico.
La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata al datore di lavoro con un anticipo di
almeno 2 giorni lavorativi, salvo urgenza.
Quando l’assemblea ha luogo durante l’orario di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di
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apprestare un locale idoneo a ospitare l’assemblea e di vigilare sull’effettiva disponibilità dello
stesso da parte di tutte le R.S.A. che abbiano il diritto di fruirne.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei
sindacati che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale, ovvero, in sua assenza, quella
unitaria.
Sarà agevolata la partecipazione dei lavoratori posti in lavoro agile.
12.9. Permessi retribuiti
Per l’espletamento del proprio mandato sindacale, i dirigenti sindacali delle R.S.A. hanno diritto
alla fruizione di permessi retribuiti, potendosi astenere dall’attività lavorativa senza alcun
pregiudizio del loro trattamento economico.
Il monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti è riferito a ciascuna unità produttiva
ed è rapportato al numero di lavoratori:
- 2 ore mensili fino a 15 dipendenti;
- 3 ore mensili fino a 30 dipendenti;
- 5 ore mensili fino a 50 dipendenti;
- 10 ore mensili fino a 100 dipendenti;
- 20 ore mensili fino a 200 dipendenti;
- 25 ore mensili fino a 300 dipendenti;
- nelle unità produttive con un numero di lavoratori occupati superiore a 300 e fino a
3000, si aggiungono ulteriori 10 ore mensili per ogni 300 o frazione di 300 dipendenti;
- nelle unità produttive di maggiori dimensioni, oltre 3000 dipendenti, si aggiungono
ulteriori 10 ore mensili per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti.
Nei limiti del monte ore come sopra definiti, possono fruire dei permessi retribuiti i dirigenti sindacali
componenti la R.S.A. e i dirigenti sindacali che fanno parte dei Consigli o dei Comitati direttivi nazionali
o periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti del presente contratto.
Il dirigente sindacale che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi retribuiti, per
l’espletamento del proprio mandato, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro,
almeno tre giorni lavorativi prima della stessa fruizione.
12.10. Permessi non retribuiti
I dirigenti delle R.S.A. hanno diritto alla fruizione di permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite i competenti organismi
delle rispettive organizzazioni sindacali.
12.11. Referendum
Le R.S.A. sono legittimate a indire referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all’attività sindacale.
Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
PARTE GENERALE
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Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, dei referendum sindacali.
I contratti aziendali possono stabilire ulteriori modalità per lo svolgimento dei referendum.
12.12. Diritto di affissione
Le R.S.A. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori detti spazi in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva. Ove possibile, sarà istituita apposita bacheca
sindacale elettronica nell’area intranet dell’azienda.
12.13. Locali delle R.S.A.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le R.S.A. hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a porre in modo
permanente a disposizione delle R.S.A. un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
12.14. Riscossione deleghe sindacali
L'azienda provvederà ad operare la trattenuta mensile del contributo sindacale a carico del
dipendente che abbia rilasciato delega a favore di un’organizzazione sindacale dei lavoratori.
La misura percentuale della trattenuta, debitamente indicata sulla delega, non potrà essere
inferiore allo 0,20% o superiore all’1%, determinato sul minimo tabellare del livello retributivo
di inquadramento.
L'importo delle trattenute, da operare su tredici mensilità, sarà versato non oltre il mese
successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata, secondo le indicazioni che verranno
fornite dalla Organizzazione sindacale interessata, anche per il tramite delle Associazioni
datoriali stipulanti.
12.15. Revoca della delega sindacale
La delega è rilasciata a tempo indeterminato, fermo restando che può essere revocata in qualsiasi
momento dal lavoratore. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel
quale la revoca stessa sia pervenuta al datore di lavoro.
La revoca deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore mediante consegna al datore di lavoro
che ne invia una copia per conoscenza all’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso
lavoratore.
Nel caso in cui non sia consegnata direttamente dall’interessato, la revoca deve essere corredata
da una copia del documento d’identità del lavoratore.
12.16. Trasferimento del dirigente sindacale
45
Il trasferimento, da un’unità produttiva a un’altra dell’azienda, di un lavoratore con qualifica di
dirigente sindacale delle R.S.A non può avvenire senza il nulla osta dell’associazione sindacale
di appartenenza.
12.17. Licenziamento del dirigente sindacale
Fermo restando il divieto di discriminazione per ragioni sindacali nonché la necessaria
sussistenza delle ragioni oggettive o soggettive previste dalla legge, il licenziamento di un
lavoratore con qualifica di dirigente delle R.S.A. è subordinato allo svolgimento di un esame
congiunto tra la direzione aziendale e l'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso
lavoratore.
PARTE GENERALE
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SEZIONE II
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 13 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
13.1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro subordinato è di regola a tempo indeterminato, salvo i casi in cui la legge
ammette la stipula di contratti con durata limitata, nelle varie tipologie contemplate
dall’ordinamento.
Le Parti firmatarie si impegnano a promuovere politiche occupazionali volte a privilegiare il
ricorso al contratto a tempo indeterminato.
ART 14 ASSUNZIONE
14.1. Informazioni
L’azienda comunica al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo oppure elettronico, tutte le
informazioni che rendono chiaro e trasparente il rapporto di lavoro.
A tal fine l’azienda comunica per iscritto al lavoratore, al momento dell’instaurazione del
rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, le informazioni che sono contenute
nel contratto individuale di lavoro ovvero nella copia della comunicazione di assunzione di cui
all’art. 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996.
Tali informazioni riguardano:
1) l’identità delle parti, ivi compresa quella di eventuali co-datori;
2) la tipologia del contratto ovvero del rapporto di lavoro e, in caso di contratto a tempo
determinato, la sua durata;
3) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione, l’identità delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena è nota;
4) la data di inizio del rapporto di lavoro;
5) il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di
lavoro specifica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi oppure che è libero di
determinare il proprio luogo di lavoro);
6) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
7) la classificazione contrattuale ovvero l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al
lavoratore;
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8) il trattamento economico, l’importo iniziale della retribuzione e gli elementi costitutivi,
con l’indicazione del periodo di paga e delle modalità di corresponsione;
9) l’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla
sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;
10) il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro con l’indicazione delle parti che lo
hanno sottoscritto e il codice univoco (codice alfanumerico);
11) l’eventuale patto di prova, la sua durata e la descrizione delle mansioni oggetto della
prova;
12) la durata delle ferie nonché degli altri congedi retribuiti a cui ha diritto il lavoratore e le
modalità di fruizione degli stessi;
13) il diritto a ricevere, se prevista, la formazione erogata dal datore di lavoro;
14) la procedura, la forma e i termini del preavviso di recesso da parte del datore di lavoro
ovvero del lavoratore;
15) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al
lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché, se il contratto di lavoro prevede
un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile, le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno;
16) eventuale Regolamento interno e/o Codice etico e di qualunque altra norma
regolamentare applicata in azienda;
17) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal
datore di lavoro stesso;
18) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
I moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, i moduli riguardanti l’iscrizione a
fondi pensionistici e sanitari e ogni altra modulistica stabilita dalla legge.
In ogni caso, l’azienda fornirà, per iscritto al lavoratore, le informazioni che eventualmente non
sono contenute nel contratto individuale di lavoro oppure nella copia di comunicazione entro i
7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. L’azienda potrà, inoltre, fornire al
lavoratore le informazioni di cui ai sopraelencati punti 3), 10), 12), 13), 14) e 17) entro un mese
dall'inizio della prestazione lavorativa.
Per assolvere all’obbligo informativo, il datore di lavoro può comunicare al lavoratore le
informazioni relative ai punti 2), 8) 9), 11),12), 13), 14), 15) e 17), può far riferimento alle
informazioni contenute nel presente CCNL.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a consegnare o a mettere a disposizione dei lavoratori anche
mediante pubblicazione sul sito web, il presente CCNL ovvero gli accordi territoriali e aziendali
nonché gli eventuali regolamenti dell’azienda applicabili al rapporto di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro si estingua prima della scadenza del termine di 1 mese dalla data
dell'instaurazione dello stesso rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, al
momento della cessazione del rapporto e qualora non vi avesse già provveduto, una
dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro comunica le informazioni di cui al presente comma anche alle rappresentanze
sindacali presenti in azienda e, in assenza, alle sedi territoriali delle Parti stipulanti il presente
PARTE GENERALE
48
CCNL.
Tutte le informazioni di cui al presente comma, una volta trasmesse al lavoratore, devono essere
conservate dal datore di lavoro e rese accessibili al lavoratore stesso.
14.2. Informativa in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati
Qualora la prestazione lavorativa sia organizzata mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati atti a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del
conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro,
dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni che incidono sulla sorveglianza, sulla
valutazione, sulle prestazioni e sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e
unitamente alle informazioni di cui al precedente comma, anche i dati (informazioni)
riguardanti:
a) gli scopi, le finalità, la logica e il funzionamento dei sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati nonché le categorie di dati e i principali parametri utilizzati per
programmare o addestrare i suddetti sistemi, ivi compresi i meccanismi di valutazione
delle prestazioni;
b) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di
correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
c) il livello di accuratezza, di robustezza e di cybersicurezza dei sopracitati sistemi e le
metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente
discriminatori delle stesse metriche.
Resta fermo, per quanto non disciplinato in materia nel presente comma, quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il datore di lavoro fornisce altresì al lavoratore, unitamente all’anzidetta informativa, le istruzioni
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le
attività di cui al primo periodo del presente comma, le attività di sorveglianza e di monitoraggio.
Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni circa gli elementi
conoscitivi di cui ai sopraelencati punti a), b) e c). Tale diritto può essere esercitato dal lavoratore
direttamente oppure per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali. Il datore
di lavoro trasmette i dati richiesti, rispondendo per iscritto al lavoratore, entro 30 giorni dalla
richiesta.
Il datore di lavoro informa il lavoratore, per iscritto e almeno 24 ore prima, di ogni modifica che
va a incidere sulle informazioni di cui ai sopraelencati punti a), b) e c) e che, dunque, comportano
variazioni delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro comunica al lavoratore le informazioni e i dati di cui al presente comma in
modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico.
Il datore di lavoro fornisce la stessa comunicazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali
e, ove queste assenti in azienda, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali aderenti alle
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Parti stipulanti il presente CCNL.
14.3. Tutela
In caso di violazione degli obblighi informativi, di cui al D.Lgs. n. 104/2022 e al D.Lgs. n.
152/1997, il lavoratore può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 6 del
presente CCNL.
14.4. Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione
Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro il 1° giorno di decorrenza degli
effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi del rapporto di lavoro per come
dettagliati nel presente articolo, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni
legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
14.5. Documenti a cura del lavoratore
All’atto dell’assunzione, ove richiesti dal datore di lavoro, il lavoratore deve presentare il
curriculum vitae, i titoli di studio e gli altri titoli professionali, il certificato di residenza, i recapiti
telefonici e l’indirizzo e-mail, il codice IBAN per il versamento dei compensi, il permesso di
soggiorno se obbligatorio, il codice fiscale, la dichiarazione per detrazioni Irpef, il libretto di
lavoro o documento equipollente. Il lavoratore deve comunicare anche l’eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza.
Ai sensi dell’art. 689 c.p.c. e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro
può richiedere il certificato penale del lavoratore.
Il lavoratore altresì esibisce, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto sanitario personale e
di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro deve rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore deve comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti devono
essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, il
datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti
necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà rilasciare al
lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 c.c. e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un
certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle
sue dipendenze e delle mansioni svolte.
14.6. Prestazioni di fatto in violazione di legge
La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui esso
ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro
è stato prestato con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore, questi ha sempre diritto
alla retribuzione.
PARTE GENERALE
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14.7. Diritto di precedenza nell’assunzione
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare, all’atto di nuove assunzioni, il diritto di precedenza
all’assunzione presso la medesima azienda, entro sei mesi dal licenziamento.
Possono godere del diritto di precedenza le seguenti categorie di lavoratori a tempo
indeterminato:
- il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- il lavoratore licenziato per riduzione di personale.
Il diritto di precedenza opera automaticamente a favore del lavoratore e, pertanto, questi non è
tenuto a manifestare espressamente, per iscritto, al datore di lavoro la sua volontà di essere
assunto. Tale diritto non opera se le mansioni oggetto della nuova assunzione non sono
compatibili con la professionalità del lavoratore licenziato.
Il diritto di precedenza deve essere inserito nel contratto di assunzione e portato a conoscenza
del lavoratore.
ART 15 FASE PRE-ASSUNTIVA
15.1. Visite pre-assuntive preventive
Dopo la firma del contratto individuale e prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore
si sottopone agli accertamenti sanitari, nei casi previsti dalla legge per determinati settori e
attività e in relazione alla particolarità della mansione a cui viene assegnato.
15.2. Divieto di indagini sul lavoratore da assumere
È fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore o comunque su fatti della vita privata non rilevanti ai fini della
valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
15.3. Parità di genere
È vietata, ai fini dell’accesso al lavoro, qualsiasi discriminazione di genere.
La lavoratrice non è obbligata a comunicare, all’atto dell’assunzione, lo stato di gravidanza né il
datore di lavoro può formulare domande al riguardo.
ART 16 PERIODO DI PROVA
16.1. Stipulazione
All’atto della stipulazione del contratto di lavoro, le parti possono pattuire un periodo di prova.
16.2. Forma scritta
Il patto di prova, la sua durata e le mansioni oggetto della prova devono risultare per iscritto nel
contratto individuale di lavoro.
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In mancanza di tali requisiti, il patto di prova è nullo.
16.3. Durata massima
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova che non potrà essere superiore a:
26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima;
20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda;
15 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.
Restano ferme le durate massime di maggior favore previste dalle Parti Settoriali che tengono
conto delle peculiarità del Comparto disciplinato.
16.4. Durata ridotta
La durata del periodo di prova è ridotta della metà per i lavoratori che:
a) abbiano prestato servizio per almeno un triennio presso altre aziende svolgendo le
medesime mansioni;
b) abbiano completato presso altre aziende l’apprendistato professionalizzante con
riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Per il diritto alla riduzione del periodo di prova, i lavoratori dovranno presentare, all'atto
dell'assunzione, gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti, che dovranno essere
rilasciati dalle aziende in cui essi hanno prestato servizio o da enti terzi.
16.5. Patto di stabilità
Il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possono concordare un periodo minimo di durata
della prova durante il quale non è possibile, ad entrambe le parti, il recesso dal contratto, se non
per giustificato motivo o giusta causa.
16.6. Limiti al patto di prova
In caso di riassunzione, da parte dello stesso datore di lavoro entro 24 mesi dalla scadenza del
precedente contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni, non può essere apposto al
contratto il patto di prova, a pena di nullità.
16.7. Malattia, infortunio, maternità e paternità durante il periodo di prova
In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità
obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
16.8. Svolgimento effettivo della prova
Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore l’espletamento della prova, con riferimento alle
mansioni indicate nel patto di prova.
16.9. Risoluzione del rapporto di lavoro in prova
Nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da
una parte o dall'altra, senza motivazione e senza preavviso, salvo quanto previsto per l’eventuale
PARTE GENERALE
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patto di stabilità.
Il recesso del datore di lavoro deve avvenire in forma scritta a pena di nullità.
In caso di cessazione del rapporto, al lavoratore in prova spettano il TFR, i ratei delle mensilità
aggiuntive maturate e ogni altra competenza di fine rapporto prevista dalla legge o dalla
contrattazione collettiva per i lavoratori non in prova.
16.10. Retribuzione durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i
lavoratori non in prova con il medesimo livello di inquadramento, fatta salva l’applicazione delle
previsioni in materia di lavoratori in regime di contratto di politica attiva per il lavoro e di
reimpiego.
16.11. Superamento del periodo di prova
Trascorso il periodo di prova senza che una delle parti abbia risolto il rapporto di lavoro, la
prova si intende superata e il relativo periodo viene computato nella anzianità di servizio.
16.12. Periodo di prova nei contratti a tempo parziale
La durata del periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale è la
medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno.
Nel part-time di tipo verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto
dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
53
TITOLO V GLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO
SUBORDINATO
ART 17 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
17.1. Nozione e forma
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo
parziale, la cui durata è predeterminata dalle parti al momento della stipula.
Il contratto deve essere redatto per iscritto e stipulato antecedentemente o contestualmente
all’inizio della prestazione lavorativa.
In mancanza dell’indicazione del termine, il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato sin
dall’origine.
Una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
17.2. Patto di prova
Può essere pattuito un periodo di prova in misura non superiore ad un giorno di effettiva
prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In base alla durata del contratto di lavoro, il periodo di prova non potrà, comunque, superare
nel minimo e nel massimo le seguenti durate:
-nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova;
-nei rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore
a 30 giorni;
- nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno
di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30
giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime
parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze
non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in
contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che
legittimano la ripetizione del patto di prova.
17.3. Recesso e risoluzione ante-tempus
Il datore di lavoro e il lavoratore non possono recedere dal contratto a termine prima del termine
finale, a meno che non si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.
Le ipotesi in cui il datore di lavoro può recedere dal contratto a termine sono:
infrazioni disciplinari o altri comportamenti del lavoratore che determinano il venir meno del
vincolo fiduciario e non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro
(giusta causa);
impossibilità sopravvenuta, ossia per un evento che non è imputabile al datore di lavoro e che
PARTE GENERALE
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non gli è stato possibile evitare e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al di fuori delle suindicate ipotesi a) e b), la risoluzione del contratto a tempo determinato prima
della scadenza del termine finale comporta per il datore di lavoro il pagamento, a titolo
risarcitorio, di tutte le retribuzioni dovute fino alla scadenza del termine contrattualmente
previsto.
Il lavoratore può recedere anticipatamente dal contratto a termine, rassegnando le dimissioni
volontarie, per “giusta causa” ovvero per un fatto di gravità tale da far venir meno il vincolo di
fiducia sussistente tra le parti in misura tale da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa, ad esempio, in caso di mancato pagamento
della retribuzione prolungato per almeno 3 mesi, di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza
del lavoro, di illegittimo demansionamento e di illegittima decurtazione della retribuzione. In
tale ipotesi il lavoratore non è tenuto a osservare il periodo di preavviso, ha diritto all’indennità
sostitutiva di preavviso, nonché ad un’ulteriore indennità risarcitoria pari a 3 mensilità di
retribuzione.
Tale indennità risarcitoria è elevata a 6 mensilità di retribuzione nei casi di mobbing, di
comportamento penalmente rilevante, di molestie e di discriminazioni sul luogo di lavoro.
In ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore a termine protratta per più di 15 giorni, il datore
di lavoro può comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro,
che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tal caso il rapporto di lavoro
si intende risolto per dimissioni volontarie del lavoratore, come previsto dalla legge e dall’art. 71
del presente CCNL.
Tale disposizione non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la
sua assenza.
17.4. Casi di divieto di assunzione a termine
È vietata l’assunzione a termine:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) finalizzata all’adibizione del lavoratore a termine alle stesse mansioni disimpegnate da
dipendenti che risultino sospesi o ad orario ridotto in regime di cassa integrazione,
ovvero da prestatori di lavoro licenziati in forza di procedure di licenziamento collettivo
attivate, nei sei mesi precedenti, presso la medesima unità produttiva, salvo che
l’assunzione a termine sia effettuata per sostituire dipendenti assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi;
c) per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, secondo la
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
17.5. Durata massima del primo contratto
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Il primo contratto a termine tra le parti non può avere una durata superiore ai dodici mesi e non
necessita di causali.
17.6. Causali per i contratti superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non
superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a) eccezionali o particolari esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttivo-
commerciale, opportunamente specificate nel contratto individuale di lavoro;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti temporaneamente.
Qualora il contratto superi la durata di 12 mesi e non indichi la causale, salvo che si tratti di
lavoro stagionale, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di
superamento dei 12 mesi.
In caso di contratto a termine motivato con la sostituzione di lavoratore assente:
- il lavoratore assunto a tempo determinato per ragioni sostitutive non deve
necessariamente essere destinato alle stesse mansioni o allo stesso posto del lavoratore
assente;
- il datore di lavoro può sostituire anche un lavoratore a termine, costretto ad assentarsi
per infortunio o malattia o altre ragioni;
- in presenza di circostanze che consentono di provare la diretta correlazione tra l’assenza
del dipendente e l’assunzione del lavoratore a termine che lo sostituisce, nel contratto
può essere omesso il nominativo del lavoratore che viene sostituito.
17.7. Rinnovi e limite temporale
Una volta stipulato e portato a compimento un contratto a termine e qualora ricorrano le
esigenze di cui al precedente comma, lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore possono
stipulare un ulteriore contratto a termine (c.d. “rinnovo”). Qualora con il contratto di rinnovo
venga superata la soglia dei 12 mesi, considerando tutti i contratti a termine intercorsi tra le
parti, è necessaria l’apposizione della causale.
Il limite temporale massimo di 24 mesi previsto per il singolo contratto deve intendersi
raggiunto anche sommando la durata di più contratti a termine, a prescindere dall’intervallo
temporale intercorso tra un contratto e l’altro, a condizione che i contratti a termine siano
intervenuti tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e di uguale categoria legale e considerando, nel computo, anche eventuali
contratti di somministrazione.
La modifica del livello di inquadramento del lavoratore o della categoria legale ex art. 2095 c.c.,
esclude, ai fini del calcolo complessivo della durata massima dei 24 mesi, i contratti
precedentemente conclusi con qualifica diversa.
In presenza di gruppi di imprese, il limite temporale massimo di 24 mesi non è riferibile al
gruppo in quanto tale, ma all’azienda titolare del contratto di lavoro.
17.8. Deroga legale al limite massimo di durata
Raggiunto il limite di durata massima di 24 mesi, le parti possono avviare la procedura
PARTE GENERALE
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autorizzatoria per la deroga al limite massimo e stipulare, così, un ulteriore contratto della durata
non superiore a 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.
17.9. Percentuale massima di contratti a termine
Il numero di contratti a termine che annualmente possono essere stipulati non può essere
superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell’assunzione.
Entro tale limite, quindi, è possibile assumere lavoratori sia direttamente con contratto a tempo
determinato, sia indirettamente con contratti di somministrazione a termine.
L’eventuale frazione di unità derivante dalla percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità
superiore.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, possono essere assunti fino a un massimo di 5 lavoratori
con contratto a termine, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
17.10. Esenzioni dai vincoli di contingentamento
Sono esenti dai limiti numerici i contratti a termine stipulati:
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
anche in misura non uniforme in relazione ad aree geografiche o a comparti
merceologici;
- per le imprese start-up innovative;
- per la realizzazione di specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi od opere
audiovisive;
- per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale;
- con i lavoratori di età superiore a 50 anni di età;
- con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, aventi durata non superiore a 1 anno;
- con i lavoratori assunti con contratto di politica attiva (P .A.L.);
- nelle ulteriori ipotesi indicate dalle disposizioni di legge e dalla contrattazione collettiva
decentrata.
17.11. Proroghe e durata massima dei rapporti
La proroga del contratto a termine deve avere forma scritta. Nei primi dodici mesi, il contratto
a termine può essere prorogato liberamente, su accordo delle parti, senza apposizione di causale.
Successivamente, il contratto può essere prorogato solo in presenza delle causali di cui al
precedente comma 17.6.
In violazione di dette disposizioni, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
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Per la proroga è sempre necessario il consenso del lavoratore. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24
mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei
contratti stipulati tra le parti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. La proroga deve
avvenire prima della scadenza del termine originario dello stesso contratto e non comporta
l’interruzione del rapporto di lavoro.
Le imprese start-up innovative, ai sensi della legge n. 221/2012, non sono assoggettate ai limiti
imposti in materia di proroga, per il periodo:
- di 4 anni dalla costituzione della società;
- di 2 o 3 anni dalla costituzione per le società di cui al comma 3 dell’art. 25 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179.
17.12. Intervalli tra un contratto e l’altro
In caso di stipula di un nuovo contratto a termine, il lavoratore può essere riassunto a termine
dopo un intervallo di tempo pari a:
- 10 giorni se il contratto precedente aveva una durata non superiore a 6 mesi;
- 20 giorni se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi.
Qualora non vengano rispettati i suddetti intervalli temporali, il secondo contratto si trasforma
a tempo indeterminato.
La disciplina sugli intervalli non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali, alle
imprese start-up innovative e ai contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
Non si applicano gli intervalli previsti tra due contratti a termine, anche nei casi di assunzione
dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori
della Naspi.
17.13. Premio di risultato per i lavoratori assunti a tempo determinato
L’eventuale retribuzione premiale sarà riconosciuta ai lavoratori a tempo determinato, in
proporzione diretta al periodo di lavoro complessivamente prestato, anche attraverso più
contratti, nell'anno a cui lo stesso premio si riferisce.
17.14. Prosecuzione di fatto dopo la scadenza
Ferme restando le regole sulla durata massima del contratto a termine, se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato senza che le parti lo abbiano espressamente concordato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione , per ogni giorno
di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per
ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto
si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
PARTE GENERALE
58
17.15. Ferie annuali
Il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie retribuite proporzionate al servizio
effettivamente prestato. A tal fine, ogni mese di servizio dà diritto a 1/12 del periodo
annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
17.16. Parità di trattamento
Ai lavoratori assunti a tempo determinato deve essere garantito, a parità di inquadramento,
lo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In ogni caso, l’apposizione del termine al contratto non può costituire motivo di
discriminazione.
17.17. Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
Il lavoratore che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in ragione
di uno o più contratti a termine per un periodo superiore 3 mesi, ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato, in caso di nuove assunzioni effettuate dal medesimo
datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto, purché l’assunzione
avvenga con le stesse mansioni espletate in esecuzione del rapporto a termine.
Il diritto di precedenza nell’assunzione spetta, altresì, alla lavoratrice in maternità con
contratto a termine. In tale caso il periodo di congedo di maternità obbligatorio è computato
come attività lavorativa, concorrendo a far maturare il periodo di attività lavorativa di 3 mesi
utile per fruire del diritto di precedenza (almeno 6 mesi).
Le lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità hanno, altresì, diritto di
precedenza nelle nuove assunzioni a tempo determinato, effettuate dallo stesso datore di
lavoro entro i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto lavorativo, purché le mansioni
siano le stesse di quelle già svolte nei precedenti rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno
diritto di precedenza, a prescindere dalla durata del pregresso rapporto a termine, rispetto a
nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, per le
medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto. Qualora il datore
di lavoro effettui un’assunzione a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni
espletate dal lavoratore assunto a termine senza rispettare il diritto di precedenza, il
lavoratore pretermesso ha diritto al risarcimento del danno subìto.
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza
entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro 3 mesi se stagionale.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che hanno maturato i requisiti e manifestato
nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai
lavoratori con il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento
alla maggiore età anagrafica.
Dopo un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si
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estingue.
17.18. Informativa sui contratti a termine
Il datore di lavoro è tenuto a fornire con cadenza annuale alle rappresentanze sindacali
presenti in azienda, le informazioni circa il numero di contratti a termine in essere presso
ogni unità produttiva.
Il datore di lavoro informa tempestivamente l’Ente bilaterale di riferimento e le
rappresentanze sindacali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa.
17.19. Formazione
È rimessa agli Enti bilaterali di riferimento la predisposizione degli strumenti per agevolare
l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentare la
qualificazione, promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale, attraverso la
formazione, anche finanziata dai fondi interprofessionali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e
adeguato in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
17.20. Stagionalità nei contratti a tempo determinato
Si considerano attività stagionali:
-quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963;
-quelle che osservano uno o più periodi di chiusura nel corso dell’anno, nel rispetto della
normativa vigente;
-quelle organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno nonché a esigenze tecnico-produttive;
-quelle collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
I contratti aziendali possono individuare ulteriori attività che, in ragione della loro natura
ovvero in ragione delle loro particolari modalità di esecuzione, hanno carattere stagionale.
Il carattere stagionale del contratto a termine esclude la necessità delle causali,
dell’applicazione del limite massimo di 24 mesi, dei limiti percentuali nonché degli intervalli
minimi tra la scadenza di un contratto e la stipula del contratto successivo.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali possono essere prorogati oppure
rinnovati con riferimento alla generalità delle attività, dunque, in assenza delle causali di cui
al precedente comma 17.6.
PARTE GENERALE
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ART 18 NORME GENERALI SULL’APPRENDISTATO
18.1. Definizione e tipologie di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani.
Possono essere stipulati i seguenti contratti di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di primo livello;
b) apprendistato professionalizzante, di secondo livello;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca, di terzo livello.
Le forme di apprendistato di cui alle lettere a) e c) integrano, in un sistema duale, formazione e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
contenute nel Repertorio nazionale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Le norme di cui al presente articolo sono integrate dalle specifiche disposizioni previste per
ciascuna tipologia di apprendistato di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21.
18.2. Contenuto del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere e, oltre alle
informazioni di cui all’art. 14 del presente CCNL:
- il riferimento alla tipologia di apprendistato;
- il livello di inquadramento dell’apprendista;
- le mansioni a cui l’apprendista è adibito;
- il livello di inquadramento che potrà essere acquisito al termine dell’apprendistato;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale, con l’indicazione delle modalità di erogazione della
formazione;
- il nominativo del tutor o del referente aziendale assegnato all’apprendista.
18.3. Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal presente contratto per il
livello di inserimento.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo
di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro
effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio,
l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia risolto il rapporto, il periodo
di prova si intende superato.
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18.4. Durata e prosecuzione del rapporto
Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi, salvo quanto previsto
per l’apprendistato in cicli stagionali.
Terminato il periodo di formazione e addestramento, se nessuna delle parti recede ai sensi del
comma che segue, il rapporto prosegue come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con attribuzione della qualifica professionale che ha formato oggetto del
contratto di apprendistato.
La conferma in servizio a tempo indeterminato non si qualifica come una nuova assunzione e
quindi non sussiste l’esigenza di rispettare il diritto di precedenza nei confronti di altri dipendenti
interessati.
18.5. Risoluzione del rapporto
Per tutta la durata del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può recedere dal contratto
soltanto qualora ricorra una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Nel caso in cui il
licenziamento dell’apprendista non risulti fondato su una giusta causa o un giustificato motivo,
si applica la normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato
motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato
dall’istituzione formativa che rilascia il titolo di studio.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso di 30 giorni decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.
Il recesso del lavoratore è regolato dalla disciplina vigente in materia di dimissioni dal contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e deve essere manifestato attraverso la prescritta
procedura telematica, salva l’ipotesi dell’art. 71 del presente CCNL.
18.6. Definizione dei Piani Formativi Individuali
Il Piano Formativo Individuale deve recare, oltre ai contenuti formativi, anche la specifica
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa al regime
normativo lavoristico di riferimento, ivi compresi i criteri di inquadramento economico-
professionali.
Nell’apprendistato professionalizzante, i Piani Formativi Individuali sono definiti sulla base
dello schema predisposto da apposita Commissione paritetica nazionale, eventualmente
costituita nell’ambito dell’Ente Bilaterale, in coerenza con gli standard professionali di
riferimento relativi alla qualifica ai fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità
già possedute dal lavoratore apprendista.
Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato nel corso di rapporto di lavoro su
concorde valutazione del datore di lavoro e dell’apprendista, nonché del tutor aziendale. Di tale
modifica deve essere data comunicazione alla Commissione paritetica nazionale.
Sia nell’apprendistato di primo livello che in quello di terzo livello, il Piano Formativo
PARTE GENERALE
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Individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
L'offerta formativa pubblica è pari ad un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio.
18.7. Tutor aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor, che deve
essere in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor aziendale deve essere nominativamente indicato nel Piano Formativo Individuale ed ha
i seguenti compiti:
- favorire l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista nel contesto lavorativo
dell’azienda;
- contribuire alla definizione del piano formativo individuale;
- affiancare l’apprendista nel percorso formativo;
- verificare la progressione dell’apprendimento;
- attestare, anche ai fini dell’art. 46, c. 2, d.lgs. n. 81/2015, il percorso formativo
dell’apprendista, compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa. Tale scheda
dovrà essere firmata anche dall’apprendista per presa visione.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, le funzioni di tutor aziendale dell’apprendistato
possono essere svolte anche dallo spesso imprenditore, da un socio o da un familiare
coadiuvante, purché sempre in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
18.8. Limiti quantitativi di contingentamento per l’apprendistato
Il datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non più di tre apprendisti per ogni due lavoratori specializzati e
qualificati in servizio.
Il datore di lavoro che occupa meno di dieci dipendenti può assumere direttamente o
indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, un apprendista per
ogni lavoratore specializzato e qualificato in servizio.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al
contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare
ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo
indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia
scaduto nei 36 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:
- risolti per recesso durante il periodo di prova;
- cessati per licenziamento per giusta causa;
- risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei
limiti percentuali definiti.
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In caso di violazione del limite di stabilizzazione, tutti gli apprendisti assunti in più sono
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
18.9. Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato che abbia già svolto un precedente periodo
di apprendistato presso altro datore di lavoro, viene garantito il riconoscimento di tale periodo
ai fini del completamento dell’apprendistato. Tale riconoscimento ha luogo soltanto qualora il
precedente apprendistato abbia riguardato le medesime mansioni oggetto del nuovo contratto
e non sia intercorso tra i due rapporti un periodo superiore ad un anno.
18.10. Gratifica natalizia per l’apprendista
Il datore di lavoro corrisponde all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, la
tredicesima mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista
ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
18.11. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) dare effettiva esecuzione a quanto previsto nel piano formativo, provvedendo alla
formazione dell'apprendista e garantendo le condizioni per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze idonee al conseguimento della qualifica indicata nel
contratto;
b) non adibire l'apprendista a compiti e attività non attinenti al piano formativo;
c) garantire la presenza di un tutor o di un referente aziendale;
d) applicare tutte le norme in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) dare atto che con l’assunzione l’apprendista verrà iscritto nel Libro unico del lavoro,
tenuto ai sensi della normativa vigente;
f) accordare all'apprendista i permessi occorrenti per lo svolgimento della formazione,
anche esterna all’azienda;
g) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio.
18.12. Doveri dell’apprendista
Costituiscono doveri dell'apprendista:
a) seguire le istruzioni e le indicazioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) uniformarsi alle prescrizioni fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in
PARTE GENERALE
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occasione dell’esercizio dell’attività lavorativa;
d) frequentare i corsi relativi alla formazione professionale;
e) osservare le norme disciplinari previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai
regolamenti aziendali anche riguardo ai doveri di riservatezza e di fedeltà.
18.13. Interruzione della formazione per congedo di maternità o di paternità
In caso di assenza per congedo di maternità o di paternità, il termine finale del rapporto di
apprendistato subisce uno slittamento pari alla durata della sospensione dal lavoro, in quanto i
periodi di congedo non possono essere computati ai fini della durata del rapporto di
apprendistato.
18.14. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare agli apprendisti, in virtù della natura subordinata del
rapporto di apprendistato, le norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria.
18.15. Finanziamento della formazione dell’apprendista
La formazione degli apprendisti può essere finanziata attraverso l’intervento dei Fondi
interprofessionali.
ART 19 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (DI 2°
LIVELLO)
19.1. Definizione
Con tale tipologia di contratto di apprendistato possono essere assunti a tempo indeterminato,
in tutti i settori produttivi, i soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni affinché
conseguano, in ambiente di lavoro, una qualificazione professionale valida ai fini contrattuali,
perché determinata sulla base dei profili professionali previsti, per ciascun settore di riferimento
nella Parte Settoriale.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005,
il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
Il contratto deve indicare il livello che verrà conseguito dal lavoratore al termine
dell’apprendistato, di seguito indicato come livello finale.
Nel corso del primo anno di apprendistato, il lavoratore ha diritto a un inquadramento
corrispondente a due livelli inferiori a quello finale.
Dal secondo anno e fino al termine dell’apprendistato, il lavoratore ha diritto a un
inquadramento corrispondente ad un livello inferiore rispetto a quello finale.
Nell’apprendistato per l’acquisizione del secondo livello, il lavoratore ha diritto
all’inquadramento nel primo livello, per l’intera durata dell’apprendistato.
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Il Piano Formativo Individuale indica anche le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche secondo le linee guida
definite dalla Commissione di cui al precedente comma 18.6.
19.2. Retribuzione
Nel corso del primo anno di apprendistato, il lavoratore ha diritto: - a un inquadramento
corrispondente a due livelli inferiori a quello finale. Dal secondo anno e fino al termine
dell’apprendistato, il lavoratore ha diritto: - a un inquadramento corrispondente ad un livello
inferiore rispetto a quello finale. Nell’apprendistato per l’acquisizione del secondo livello, il
lavoratore ha diritto: - all’inquadramento nel primo livello, per l’intera durata dell’apprendistato.
Il Piano Formativo Individuale indica anche le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche secondo le linee guida
definite dalla Commissione di cui al precedente comma 18.6.
19.3. Attribuzione della qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati dal presente CCNL ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19.4. Formazione dell’apprendista
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è erogata secondo quanto previsto dal
Piano Formativo Individuale.
L’attività formativa è pertanto modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle
mansioni che l’apprendista/lavoratore è chiamato a svolgere e può assumere maggiore o minore
rilievo, a seconda che il lavoro sia di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera
esecuzione.
La formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.
19.5. Apprendistato in cicli stagionali
Le Parti firmatarie concordano che sono attività svolte in cicli stagionali le attività caratterizzate
dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati
periodi dell'anno.
La durata del contratto di apprendistato può essere legata al ciclo delle stagioni.
I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali possono assumere, ai sensi
dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2015, apprendisti con contratti di lavoro a termine.
Nel caso di apprendistato stagionale, la durata del percorso formativo dell’apprendista dovrà
essere proporzionata rispetto all’effettiva durata del rapporto contrattuale.
PARTE GENERALE
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L’apprendista che abbia svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli
stagionali ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la
stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti, salvo che si tratti di lavoratore licenziato
dall’azienda per giusta causa.
Le norme delle Sezioni Settoriali ovvero i contratti aziendali possono prevedere, per i datori di
lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, specifiche modalità di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Le norme delle Sezioni Settoriali ovvero i contratti aziendali possono, altresì, prevedere una più
specifica individuazione della stagionalità, la determinazione dei periodi di intensificazione
dell'attività produttiva e le eventuali diverse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
rispetto a quanto stabilito nel presente comma.
ART 20 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE (DI 1° LIVELLO)
20.1. Definizione
Con tale tipologia di contratto di apprendistato possono essere assunti a tempo indeterminato,
in tutti i settori produttivi, i giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, affinché
conseguano un titolo di studio, quali una qualifica o un diploma professionale o un diploma di
istruzione secondaria superiore oppure il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il contratto di apprendistato è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in
azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e
formative, che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard professionali e formativi e della
certificazione delle competenze.
20.2. Durata
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore ai 3 anni o ai 4 anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
Il contratto, nel rispetto del limite massimo di durata di 4 anni, può essere altresì stipulato da
giovani iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore, a partire dal secondo anno
d’iscrizione, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di
ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti ordinamenti
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore.
20.3. Protocollo con l’Istituzione formativa
Il datore di lavoro che intende stipulare detta tipologia di contratto è tenuto a sottoscrivere un
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protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la
durata degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.
20.4. Trasformazione del contratto
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del d.lgs.
n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la
trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, previo aggiornamento del piano
formativo individuale in:
1. apprendistato professionalizzante di secondo livello, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale a fini contrattuali. In tale ipotesi, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare i sette anni;
2. apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale,
secondo la durata e le finalità previste dalla legge e dall’art.21 del presente contratto, nel
rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
20.5. Retribuzione
Per le ore di formazione svolte dalle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato
dall’obbligo retributivo.
La retribuzione della prestazione lavorativa svolta in azienda è la seguente:
- primo anno: non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
- secondo anno: non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il
livello di inquadramento.
- terzo anno: non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
- quarto anno: non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
ART 21 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI
RICERCA (DI 3° LIVELLO)
21.1. Definizione
Il contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), di cui all'art. 7, DPCM 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, può essere stipulato da soggetti che
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
PARTE GENERALE
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Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle
Province autonome.
21.2. Protocollo con l’Istituzione formativa
Il datore di lavoro, che intende stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca,
è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o
con l'ente di ricerca che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a
carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro trasmette entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato
e del relativo Piano Formativo Individuale all'Ente Bilaterale di settore di riferimento al fine di
ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività
di monitoraggio.
Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnato all'apprendista un libretto formativo,
in cui verrà registrato il percorso formativo svolto.
21.3. Retribuzione dell’attività formativa
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore una retribuzione
pari al 15% di quella che sarebbe spettata in via ordinaria.
È vietato remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
L'apprendista assunto con tale tipologia contrattuale è inquadrato, anche ai fini retributivi ed in
coerenza con il percorso formativo, come segue:
a) per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di
destinazione finale;
b) per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
ART 22 LAVORO INTERMITTENTE
22.1. Definizione
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, per lo
svolgimento di prestazioni di carattere intermittente, cioè per quelle attività che, per la loro natura
o per le specifiche modalità di esecuzione, rendono impossibile o difficoltoso predeterminare i
periodi di prestazione lavorativa, nell'arco della settimana, del mese o dell’anno.
In caso di contratto intermittente a tempo determinato si applica la disciplina generale in materia
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di contratto di lavoro subordinato.
22.2. Tipologie di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può articolarsi in due tipologie differenti, con o senza obbligo
di risposta.
Di regola, il contratto è stipulato con corresponsione della indennità di disponibilità e il lavoratore
si obbliga, con patto espresso, a garantire preventivamente la propria disponibilità al datore di
lavoro per l’eventuale chiamata, salvo le ipotesi in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore
di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata.
Il contratto può essere stipulato anche senza obbligo di rispondere alla chiamata. In tal caso, il
lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata e
nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo.
22.3. Lavoratori di età inferiore ai 24 anni e superiore ai 55 anni
Si può sempre stipulare il contratto di lavoro intermittente con lavoratori che hanno meno di 24
anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25 anno e con più di 55 anni di
età.
22.4. Lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni
Nell’adempimento della delega conferita dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, per i
lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni, il contratto di lavoro intermittente può essere
stipulato al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- nei casi in cui le attività economiche di settore sono caratterizzate da particolari esigenze
legate al ciclo produttivo, quando è richiesto dalla speciale natura dell’attività produttiva;
- per le necessità connesse a periodi di particolare intensità lavorativa;
- per il lavoro da rendersi nel corso del fine settimana, del periodo natalizio e pasquale e
dei periodi estivi.
A tal fine si precisa che:
a) il fine settimana va dal venerdì mattina dopo le ore 8:00, fino alle ore 6:00 del lunedì
mattina;
b) il periodo natalizio va dal 1º dicembre, al 15 gennaio;
c) il periodo pasquale va dalla Domenica delle Palme, al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d) il periodo estivo comprende i giorni dal 1º giugno, al 30 settembre.
Il ricorso al lavoro intermittente è sempre possibile per i lavoratori discontinui o di semplice attesa
o di custodia ovvero per i profili professionali esemplificati dalla tabella di cui al regio decreto n.
2657 del 1923, nonché dai successivi decreti ministeriali applicabili in ragione del tempo.
22.5. Divieti
Non possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente:
PARTE GENERALE
70
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive ove, nei sei mesi antecedenti, si sia proceduto a licenziamenti
collettivi di lavoratori, ovvero presso unità produttive ove sia operante una sospensione
del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di trattamenti di integrazione salariale,
in relazione a lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli licenziati o sospesi;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, secondo la
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
22.6. Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e,
oltre alle informazioni di cui all’art. 14 del presente CCNL, deve indicare:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o
soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma di quanto disposto nei
precedenti commi;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita,
con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e
della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le
modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere
le prestazioni lavorative.
22.7. Durata
Il contratto di lavoro intermittente non può, in ogni caso, essere stipulato tra le stesse parti per
un periodo superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, con l’eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Laddove tale periodo venga superato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
22.8. Retribuzione e indennità di disponibilità
La retribuzione spettante al lavoratore intermittente è riproporzionata in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita. Nei periodi in cui la prestazione del lavoratore intermittente non
viene utilizzata, lo stesso non matura alcun trattamento economico.
Se il lavoratore si obbliga a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, il contratto deve prevedere la
corresponsione di un'indennità di disponibilità. La misura dell’indennità di disponibilità è pari al 20%
71
della retribuzione prevista dalle Parti Settoriali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si esaurisce con la corresponsione
della percentuale di retribuzione sopraindicata.
In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore ne deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
In caso di inosservanza dell’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Il
rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare
la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
22.9. Parità di trattamento
I lavoratori intermittenti non devono ricevere per i periodi lavorati, a parità di mansioni svolte,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ai
lavoratori non intermittenti di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle
ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
22.10. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto, con cadenza annuale, a fornire informazioni alle R.S.A. circa
l’andamento del ricorso ai contratti di lavoro intermittente, nonché alle eventuali modifiche
dell’assetto organizzativo che incidono sulle attività per le quali si ricorre al lavoro intermittente.
22.11. Computo dei lavoratori intermittenti
I lavoratori intermittenti sono computati nell'organico aziendale ai fini dell'applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale e contrattuale, in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
ART 23 SOMMINISTRAZIONE
23.1. Definizioni
Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto, a tempo indeterminato o a tempo
determinato, in virtù del quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di una
impresa utilizzatrice uno o più lavoratori suoi dipendenti.
L’agenzia di somministrazione è il datore di lavoro del lavoratore somministrato, il quale dipende
dall’agenzia ma svolge la propria attività lavorativa nell’interesse dell’impresa utilizzatrice che su
di lui esercita, per tutta la durata della missione, il potere direttivo e di controllo.
23.2. Autorizzazioni
PARTE GENERALE
72
Possono esercitare l’attività di somministrazione le agenzie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo n. 276/2003, iscritte nell’apposito albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
23.3. Contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice
Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e deve recare i seguenti elementi:
- l’autorizzazione rilasciata all’agenzia di somministrazione;
- il numero di lavoratori da somministrare;
- l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di
prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- il luogo della prestazione;
- l’orario di lavoro;
- il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori.
23.4. Contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore
L’agenzia può assumere il lavoratore a tempo determinato o indeterminato.
L’assunzione deve risultare da atto scritto.
All’atto della stipulazione del contratto di lavoro, l’agenzia di somministrazione ha l’obbligo di
comunicare al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione nonché tutte le
altre informazioni dell’art. 14 “Assunzione” del presente CCNL.
L’agenzia di somministrazione comunica le suddette informazioni per iscritto al lavoratore,
secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza.
Nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, nei periodi intercorrenti tra una missione e
l’altra, i lavoratori restano a disposizione dell’agenzia e percepiscono un’indennità di
disponibilità.
Nel caso di ricorso al contratto di somministrazione a termine, trova applicazione la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato con esclusione delle disposizioni relative agli
intervalli tra contratti successivi, ai limiti numerici e al diritto di precedenza nelle assunzioni.
23.5. Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
73
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) alle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
23.6. Somministrazione a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore è
soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti
dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, senza causali o limiti di durata.
L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato, purché in
misura non eccedente il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di stipula del contratto.
Per il calcolo della percentuale e della base di computo occupazionale si rinvia alle disposizioni
di legge in materia.
23.7. Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall’agenzia di somministrazione con il
lavoratore è soggetto all’applicazione della vigente disciplina del contratto a termine. Il contratto
è senza causale soltanto per i primi dodici mesi. I contratti di lavoro a termine stipulati per una
durata superiore a dodici mesi devono essere con causale, nel rispetto del limite legale dei
ventiquattro mesi. L’agenzia di somministrazione può estendere la durata del singolo contratto
a tempo determinato di somministrazione oltre i dodici mesi, a condizione che sussistano le
causali previste dal presente contratto, le quali riguardano esclusivamente l’impresa utilizzatrice.
Le causali, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi
di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati, ai sensi di legge.
L’agenzia di somministrazione può stipulare col lavoratore un ulteriore contratto di lavoro a
tempo determinato della durata massima di dodici mesi, per una durata massima complessiva di
36 mesi, presso la Direzione territoriale del lavoro competente. In assenza delle causali
giustificatrici, ove richieste, il contratto in capo all’agenzia somministratrice si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
La conversione opera altresì in caso di mancato rispetto della procedura autorizzatoria da
attivare presso la Direzione territoriale del lavoro competente nonché di superamento del
termine stabilito nel contratto in deroga, con effetto dalla data di stipulazione. In entrambe le
ipotesi la sanzione opererà nei confronti dell’agenzia di somministrazione, nella sua qualità di
datore di lavoro che ha stipulato i contratti di somministrazione a termine in violazione delle
suindicate disposizioni di legge. La durata complessiva dei rapporti di lavoro con la stessa
agenzia di somministrazione e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale
non può superare i ventiquattro mesi. Il limite dei ventiquattro mesi non si applica al contratto
commerciale di somministrazione stipulato tra l’agenzia autorizzata e l’impresa utilizzatrice.
PARTE GENERALE
74
23.8. Somministrazione a tempo determinato - Limiti quantitativi ai contratti
commerciali - Clausola di contingentamento
L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato in misura non
eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso la stessa
impresa al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
La sommatoria tra lavoratori somministrati a tempo determinato e lavoratori con contratto a
termine non può eccedere il limite di legge dei lavoratori occupati dall’utilizzatore a tempo
indeterminato.
È esente da tali limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato dei seguenti soggetti:
1) lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8, c. 2, legge n. 223/1991;
2) soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali;
3)lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi di legge;
4)soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori nelle
ipotesi previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, e cioè: a)nella fase di avvio di nuove
attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi: b) per le imprese di star up innovative, per il
periodo stabilito dalla legge; c) per lo svolgimento delle attività stagionali; d) per specifici
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) per i lavoratori di età superiore a
50 anni.
23.9. Proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione a tempo determinato
In caso di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo di missione può
essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato l’assenza.
Il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato può essere rinnovato
liberamente nei primi dodici mesi, e, successivamente, soltanto in presenza delle causali previste
dal presente CCNL, ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.
Se il rinnovo avviene in assenza di causali, ove richieste, il contratto di lavoro a tempo
determinato si trasforma a tempo indeterminato.
23.10. Rapporti tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice
In qualità di datore di lavoro, l’agenzia di somministrazione è tenuta ad assolvere agli obblighi
connessi all’assunzione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione il trattamento
economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le stesse mansioni
dei lavoratori da somministrare, ai fini della determinazione della retribuzione e del calcolo della
contribuzione.
Affinché l’agenzia possa esercitare, ove del caso, il potere disciplinare nei confronti del
lavoratore, l’utilizzatore deve fornire al primo, entro il termine di 5 giorni, elementi e circostanze
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in merito alla condotta del lavoratore e all’eventuale compimento di infrazioni disciplinari.
All’impresa utilizzatrice spetta provvedere alle comunicazioni in favore delle rappresentanze
sindacali.
23.11. Tutela del lavoratore somministrato
È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine della sua missione.
Nel caso in cui il lavoratore somministrato sia adibito a mansioni di livello superiore o inferiore
rispetto a quelle dedotte nel contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta
all’agenzia di somministrazione, consegnandone copia al lavoratore interessato.
23.12. Lavoratori somministrati disabili
Le imprese utilizzatrici hanno facoltà di assolvere alla quota di riserva di cui all’art. 3, legge 12
marzo 1999, n. 68, mediante l’utilizzo di lavoratori disabili, sempre che le missioni dei medesimi
abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi.
23.13. Periodo di prova nel contratto di somministrazione
Nel contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è possibile
prevedere un periodo di prova.
Nel caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato il periodo di prova non può
essere superiore a sei mesi; nel contratto di somministrazione a tempo determinato per il
periodo di prova si applicano le disposizioni di cui all’art. 17.2 del presente CCNL.
La prova decorre soltanto durante i periodi di effettiva utilizzazione del lavoratore.
23.14. Parità di trattamento
Per l’intera durata della missione presso l’impresa utilizzatrice, al lavoratore somministrato deve
essere garantito lo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai dipendenti di pari
livello dell’impresa utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
Al lavoratore somministrato deve essere, altresì, garantito l’accesso a tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui usufruiscono i lavoratori alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice addetti alla
stessa unità produttiva, con la sola eccezione di quelli il cui godimento sia subordinato al
conseguimento di una certa anzianità di servizio.
L’impresa utilizzatrice osserva nei confronti dei lavoratori somministrati i medesimi obblighi in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro cui è tenuta nei confronti dei lavoratori posti alle
proprie dipendenze.
23.15. Poteri e obblighi datoriali
L’azienda utilizzatrice è titolare del potere direttivo e di controllo, da esercitarsi nel rispetto della
normativa vigente.
All’azienda utilizzatrice è di pertinenza l’esercizio dello ius variandi e, dunque, essa può adibire il
PARTE GENERALE
76
lavoratore somministrato a mansioni diverse rispetto a quelle dedotte in contratto, informando
però immediatamente per iscritto l’agenzia di somministrazione e consegnando una copia di
detta comunicazione al lavoratore interessato.
In caso di inadempimento del predetto obbligo di informativa, l’impresa utilizzatrice sarà la sola
responsabile delle differenze retributive spettanti al lavoratore adibito a mansioni superiori e
dell’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato all’agenzia di somministrazione,
l’utilizzatore comunica all’agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
disciplinare, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
23.16. Salute e sicurezza
L’agenzia di somministrazione ha l’obbligo di fornire al lavoratore, per iscritto e all’atto della
stipula del contratto, le informazioni relative ad eventuali rischi per la salute e la sicurezza e le
misure di prevenzione adottate.
L’impresa utilizzatrice è obbligata a informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza connessi
alle attività produttive in generale, nonché di formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale sono assunti.
Spetta all’impresa utilizzatrice adempiere nei confronti del lavoratore somministrato tutti gli
obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.
23.17. Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il lavoratore somministrato deve
darne immediata notizia all’agenzia che, a sua volta, darà immediata comunicazione all’ente
assicuratore, cui compete l’erogazione delle prestazioni assicurative.
23.18. Maternità
Alle lavoratrici assunte in somministrazione a tempo indeterminato è assicurato, per il periodo
di maternità anticipata e obbligatoria, un trattamento analogo a quello stabilito dal contratto
collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, anche se l’astensione dal lavoro prosegue oltre la
missione presso l’utilizzatore.
Qualora la missione termini entro i primi 180 giorni della gravidanza, è comunque corrisposta
alla lavoratrice una indennità una tantum.
È riconosciuto un diritto di precedenza per missioni di pari livello alle lavoratrici che abbiano cessato
il periodo di astensione obbligatoria le quali, entro trenta giorni dal termine di tale periodo, abbiano
manifestato la propria disponibilità in tal senso all’agenzia di somministrazione.
23.19. Obblighi di informazione
L’impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni ai lavoratori somministrati in relazione ai
posti vacanti che si rendono disponibili alle proprie dipendenze, anche mediante l’affissione di
una comunicazione nei locali dell’azienda.
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23.20. Realizzazione di specifici progetti
È rimessa alla contrattazione aziendale, la possibilità di prevedere la corresponsione da parte
dell’impresa utilizzatrice ai lavoratori somministrati di premi od erogazioni economiche correlate alla
realizzazione di determinati programmi o specifici progetti inerenti l’attività d’impresa.
23.21. Esercizio dei diritti sindacali
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dalla
legge n. 300/1970.
I lavoratori somministrati possono esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata
della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge, compresa la
partecipazione alle assemblee dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
23.22. Somministrazione irregolare e fraudolenta
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore sin dall’inizio.
La somministrazione è irregolare quando:
- sono violati i limiti percentuali previsti per l’acquisizione di lavoratori somministrati sia
con contratto a tempo determinato che indeterminato;
- è violato uno dei divieti di stipulazione del contratto di somministrazione;
- sono omessi nel contratto di somministrazione uno o più dei seguenti elementi
obbligatori: gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei
lavoratori da somministrare; l’indicazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
lavoratore e misure di prevenzione adottate; la data di inizio e durata della
somministrazione.
In tutti questi casi il lavoratore somministrato può chiedere la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con le sanzioni
di natura penale e amministrativa previste dalla legge.
23.23. Computo dei lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
ART 24 LAVORO A TEMPO PARZIALE
24.1. Definizione
Il contratto di lavoro subordinato, anche a termine, può essere stipulato a tempo pieno o a
tempo parziale.
Rientrano nella tipologia del lavoro a tempo parziale tutti i rapporti di lavoro che prevedono un
PARTE GENERALE
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orario inferiore rispetto a quello normale stabilito dalla legge.
Il contratto di lavoro part-time può essere:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è distribuita su ciascun
giorno della settimana;
- verticale, quando la prestazione è resa a tempo pieno ma solo in determinati periodi
della settimana, del mese o dell’anno;
- misto, quando il rapporto di lavoro prevede sia la modalità orizzontale che quella
verticale.
24.2. Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Nel contratto deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell’orario di lavoro con specifico riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno.
In mancanza della determinazione della durata, su domanda del lavoratore, il giudice dichiara la
sussistenza di un rapporto a tempo pieno.
24.3. Organizzazione del lavoro
Qualora l’organizzazione del lavoro sia articolata su turni, la collocazione temporale dell’orario
avviene mediante rinvio ai turni programmati di lavoro, articolati su fasce orarie prestabilite.
24.4. Clausole elastiche
Possono essere pattuite in forma scritta clausole elastiche per la variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa nell’arco del giorno, della settimana, del mese o dell’anno
ovvero per la variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche devono contenere, a
pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la sua durata, che non
può comunque superare il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La
modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno due giorni lavorativi,
comportano una maggiorazione minima del 15% della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il
lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione scritta da
presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se: - è lavoratore studente; - - - è affetto
da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative; assiste persone con
patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi disabilità; convive con figlio
di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap. Il lavoratore che abbia prestato consenso
alla clausola elastica può temporaneamente rifiutare la modifica dell’orario, senza conseguenze
disciplinari, qualora abbia necessità di sottoporsi a terapie o cicli di cura salvavita, in orari non
compatibili con le variazioni richieste dal datore di lavoro.
Restano ferme le durate massime di maggior favore previste dalle Parti Settoriali che tengono
79
conto delle peculiarità del Comparto disciplinato.
24.5. Lavoro supplementare
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro supplementare,
intendendosi per tale quello svolto oltre l’orario part-time previsto dal contratto individuale,
entro i limiti dell’orario normale di lavoro programmato. Il datore di lavoro può richiedere, con
congruo preavviso, prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle
ore di lavoro settimanali concordate, fatte salve diverse intese tra le parti. Il lavoro supplementare
richiesto dal datore di lavoro è obbligatorio se: - motivato da ragioni impreviste, oggettive,
tecniche, organizzative o sostitutive; - richiesto per intervenuta calamità. Il lavoratore può
rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze
lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è
compensato con una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 15% della
normale retribuzione, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti, fatte salve le percentuali di maggior favore
eventualmente previste dalle Parti Settoriali. In caso di superamento del limite di cui al periodo
precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35
per cento.
24.6. Lavoro straordinario nel tempo parziale
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro straordinario,
intendendosi per tale quello che eccede l’orario settimanale contrattuale a tempo pieno, nonché
orario di lavoro supplementare.
Il lavoro straordinario nel contratto di lavoro a tempo parziale è compensato con le medesime
maggiorazioni previste con riferimento al contratto a tempo pieno.
24.7. Durata massima dell’orario di lavoro ordinario e straordinario
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, i limiti di durata massima dell’orario di lavoro ordinario
e straordinario sono proporzionalmente ridotti rispetto ai limiti previsti per i lavoratori a tempo
pieno, di cui al presente CCNL.
24.8. Parità di trattamento economico-normativo
Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale non può essere meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base alla quantità
della prestazione concordata.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che regolano il
rapporto a tempo pieno.
PARTE GENERALE
80
24.9. Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Con l’accordo delle parti, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo
parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno.
In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo deve risultare da atto
scritto e potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le eventuali
condizioni per il rientro a tempo pieno.
Il datore di lavoro deve valutare la richiesta di trasformazione e dare risposta al lavoratore entro
45 giorni dal ricevimento della stessa.
Il lavoratore assunto con contratto part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quello oggetto del rapporto a tempo parziale.
Il lavoratore assunto con contratto a tempo pieno può chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi dell’art. 8, comma 7,
D.lgs n.151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, purché la riduzione
d’orario non sia superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dare corso alla suddetta
trasformazione, entro 15 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro accoglierà, nel limite del 4% della forza occupata nell’unità produttiva,
arrotondata all’unità superiore, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, da parte del lavoratore per l’assistenza al proprio figlio fino al
compimento del terzo anno di età, ovvero di lavoratori con necessità di studio connesse al
conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma
universitario o di laurea.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. La suddetta ridotta capacità lavorativa deve
essere accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
E’ riconosciuta al lavoratore la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge o la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, i figli o i
genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità
di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
I lavoratori genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, hanno titolo di priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La lavoratrice o il lavoratore, di cui ai precedenti tre periodi e che, dunque, richiedono la
81
trasformazione del contratto, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti
o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro
condizioni di lavoro.
In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive ubicate nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Qualora sia il datore di lavoro a chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, la trasformazione, formulata in forma scritta, deve avere la convalida dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente.
Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza
che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento.
24.10. Tutele
La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi che
precedono, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto,
nulla.
24.11. Informazioni sindacali
Il datore di lavoro comunica alle R.S.A., se costituite, i dati a consuntivo sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale, sulle richieste di trasformazione a tempo parziale da parte di
lavoratori assunti a tempo pieno.
L'applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori è invece oggetto di
informazione preventiva alla rappresentanza sindacale presente in azienda.
24.12. Contratti misti
Il contratto misto si configura quando il lavoratore presta la propria attività per lo stesso datore
di lavoro in esecuzione di due contratti stipulati contestualmente, uno di natura subordinata e
uno di natura autonoma. Tra i due contratti non deve sussistere alcuna forma di sovrapposizione
riguardo all’oggetto, alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Il lavoratore deve essere iscritto in albi o registri professionali per lo svolgimento di attività
libero-professionali, comprese quelle di agenzia, di rappresentanza commerciale o anche di
collaborazione, ai sensi dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, e deve eleggere un
domicilio professionale distinto da quello dell’imprenditore che è anche suo datore di lavoro.
A sua volta, l’imprenditore, per poter intrattenere un rapporto di lavoro misto, deve occupare
più di 250 dipendenti, calcolati alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stati stipulati i due
contratti di lavoro subordinato e autonomo.
Il contratto di lavoro subordinato deve svolgersi in regime di part-time verticale a tempo
PARTE GENERALE
82
indeterminato, con un orario compreso tra il 40 e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal
presente contratto.
Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato da una commissione di certificazione ai
sensi dell’art. 76 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, al fine di accertare che sussistano le
condizioni di cui sopra, ed in particolare la contestualità della stipulazione e la mancanza di
sovrapposizione riguardo all’oggetto del contratto, alle modalità della prestazione, all’orario e
alle giornate di lavoro.
Il rapporto di lavoro misto, qualora siano osservate tutte le condizioni indicate sinora, gode del
trattamento fiscale previsto dall’art. 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.
83
TITOLO VII CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE
ART 25 INQUADRAMENTI
25.1. Premessa
Il mutamento dei modelli organizzativi intervenuti negli ultimi anni, in relazione anche ai
cambiamenti del mercato del lavoro e alla evoluzione tecnologica, hanno comportato una
rimodulazione della prestazione lavorativa e delle professionalità che ha richiesto un
adeguamento dei profili professionali che fosse in grado di esprimere e rispecchiare più
efficacemente le attività e i contenuti propri delle realtà lavorative.
Per l’inquadramento del personale, le Parti stipulanti concordano l’adozione di un nuovo sistema
di classificazione ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze del mercato del lavoro ed alla
valorizzazione delle professionalità dei lavoratori, in coerenza con le previsioni europee in
materia di definizione delle qualifiche, con particolare riferimento al quadro E.Q.F. (European
Qualifications Framework).
Un sistema di classificazione e di inquadramento del personale volto, da un lato, a valorizzare la
professionalità e la dignità del lavoratore in quanto persona, anche in coerenza con l’evoluzione
dei processi produttivi e del mondo del lavoro e, d’altro lato, a rispondere efficacemente alle
esigenze organizzative delle aziende affinché possano accrescere, in un’economia globale, la loro
produttività e competitività.
25.2. Il sistema di classificazione e di inquadramento
Il sistema di classificazione e di inquadramento del personale disciplinato dal presente CCNL è
definito sulla base del ruolo professionale ricoperto dal dipendente e delle mansioni svolte.
Il sistema di classificazione provvede ad effettuare:
- la classificazione giuridica, con l'individuazione della categoria legale di appartenenza;
- l’inquadramento professionale, con l'individuazione dell’area e del livello di
professionalità;
- l’inquadramento retributivo con l’indicazione dei minimi salariali tabellari.
Il sistema di classificazione e di inquadramento è disciplinato in modo complementare nella
Parte Generale e nella Parte Settoriale.
Nel presente Titolo della Parte Generale sono definiti i criteri della classificazione giuridica, i
criteri di professionalità e le declaratorie generali dei livelli crescenti della classificazione unica.
Nelle singole sezioni della Parte Settoriale, con riferimento ai lavoratori operanti in ciascun
settore economico, è definito un quadro di classificazione, esemplificazione ed articolazione nei
livelli di professionalità in cui, per ciascuna figura, sono indicati:
• denominazione della figura professionale, con relativo codice delle professioni 2021;
• esemplificazioni delle mansioni e dei ruoli;
• la categoria legale;
PARTE GENERALE
84
• l’articolazione della figura professionale nei livelli di professionalità.
Nella specifica Sezione è, altresì, definita la tabella dei minimi salariali per ciascun livello di
professionalità.
In ciascuna Sezione sono, inoltre, definiti i profili professionali dei ruoli operanti nello specifico
settore produttivo, raccolti in un apposito “Repertorio”.
ART 26 CLASSIFICAZIONE GIURIDICA
I lavoratori subordinati, ai quali si applica il presente contratto, sono classificati, ai sensi dell’art.
2095 c.c., nelle seguenti tre categorie legali:
- operai.
La classificazione giuridica del lavoratore individua l’appartenenza dello stesso ad una delle
suindicate categorie legali, sulla base del criterio generale della natura del lavoro svolto e,
pertanto, sono classificati:
- nella categoria “operai”, i lavoratori dell’area professionale operativa che svolgono
un’attività lavorativa contraddistinta da preminenti caratteristiche di manualità e che li
vede direttamente coinvolti nel processo produttivo di beni;
ART 27 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
27.1. Il profilo professionale
Il profilo professionale descrive l’insieme degli elementi di professionalità che caratterizzano le
competenze e prestazioni richieste al lavoratore.
Per ciascuna figura professionale sono indicati il campo di esercizio ovvero le aree di attività
assegnate, le competenze e le prestazioni attese, nonché il livello di responsabilità e il grado di
autonomia.
Le schede dei profili professionali definiti nelle Sezioni Settoriali riportano, altresì:
- I dati identificativi, quali la denominazione, il codice univoco Istat, una sintetica
descrizione delle attività da svolgere e le relative esemplificazioni;
- la categoria legale di appartenenza;
- il livello o i possibili livelli di inquadramento, in base al grado di responsabilità e di
autonomia dell’attività.
I profili professionali sono definiti per ciascun settore economico nella relativa Parte Settoriale
e sono raccolti in un apposito Repertorio, allegato in appendice.
La denominazione dei profili professionali, a cui si fa riferimento nel presente CCNL, è mutuata
dal codice delle professioni Istat (C.P . 2011).
27.2. Qualificazione dei lavoratori
Coerentemente con l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, le parti convengono che le
conoscenze e le abilità richieste al lavoratore, per una prestazione lavorativa competente nel
85
livello professionale di inquadramento, possono essere associate al completamento di percorsi
di istruzione o di formazione professionale, sulla base del Rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni [italiane] al quadro europeo EQF - Aggiornamento: 2021, che ha stabilito la
corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati dall’ordinamento italiano e il quadro europeo delle
qualifiche
A tal fine, le Parti stipulanti concordano la definizione del seguente quadro sinottico, che associa
ai livelli di inquadramento previsti dal presente CCNL i corrispondenti titoli di studio.
LIVELLO Grado di istruzione Titolo formale -qualificazione
1
Completamento dell'istruzione
primaria o del Primo ciclo di
istruzione
Certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria
Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
Certificazione delle competenze dell’obbligo di istruzione
2 Completamento della prima fase
dell'istruzione secondaria
Certificazione delle competenze dell’obbligo di istruzione
anche in IeFP
Qualificazione di formazione professionale di area operativa
3
Completamento seconda fase
dell'istruzione secondaria o
formazione professionale
Qualifica professionale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
Qualificazione di formazione professionale di area operativa
Qualificazione di professione regolamentata
4
Completamento di studi presso
un istituto di istruzione
superiore per un periodo di 1-3
anni
Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado liceale,
tecnica o professionale
Diploma professionale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Qualificazione di formazione professionale di area tecnica
5 Corso tecnico di istruzione post
secondaria
Diploma di Tecnico superiore di durata biennale
Qualificazione di formazione professionale di area tecnica
6
Percorso Universitario
Corso tecnico di istruzione post
secondaria
Laurea
Diploma di Tecnico superiore di durata triennale
Qualificazione di alta formazione professionale regionale
7 Percorso universitario
e corso post universitario
Diploma di Laurea
Laurea Magistrale/Specialistica
Master universitario di primo livello
Diploma di corso di perfezionamento
8 Percorso universitario
e corso post universitario
Dottorato di ricerca (PhD)
Diploma biennale di specializzazione
Master universitario di II livello
PARTE GENERALE
86
Le Parti stipulanti convengono, altresì, che i percorsi di istruzione formale possono essere
integrati o sostituiti da un’adeguata formazione acquisita dal lavoratore sul posto di lavoro nello
svolgimento del proprio ruolo professionale.
Il mancato possesso del titolo di studio relativo a un determinato livello di inquadramento non
preclude la possibilità per il lavoratore di essere inquadrato nel livello stesso.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di un titolo di studio superiore a quello associato al
livello di inquadramento, allo stesso lavoratore deve essere riconosciuta l’indennità di
qualificazione, di cui al comma 32.2 del presente CCNL.
27.3. Criteri di professionalità
I criteri di professionalità contemplati nel presente comma si esplicitano a livelli crescenti di
competenza, autonomia e responsabilità, che innervano la scala gerarchica dei diversi livelli,
consentendo una descrizione omogenea delle declaratorie generali e una definizione coerente
dei profili professionali.
I criteri di professionalità per la definizione degli inquadramenti sono costituiti da fattori
soggettivi e da criteri oggettivi o esterni.
I fattori soggettivi sono costituiti dalle qualità personali che si richiedono al lavoratore come
requisiti propedeutici all'esercizio di un determinato ruolo professionale.
Detti fattori soggettivi sono rappresentati da:
- l’istruzione e la formazione;
- le conoscenze e le abilità;
- le competenze digitali e quelle trasversali;
- le competenze professionali tecnico-specifiche.
I criteri oggettivi o esterni sono rappresentativi delle condizioni e delle situazioni di contesto in
cui il lavoratore è chiamato a esercitare il proprio ruolo professionale.
I criteri oggettivi comprendono:
- il contesto lavorativo aziendale;
- il grado di autonomia e il livello di responsabilità;
- la polifunzionalità e la polivalenza nelle attività;
- la partecipazione all’innovazione e al miglioramento continuo.
27.4. Livelli di inquadramento
Sulla base dei criteri definiti al comma precedente, gli operai ricompresi nel presente campo di
applicazione sono classificati sulla base di tre diverse "aree professionali", per ognuna delle quali
il presente CCNL definisce nella Parte Settoriale la relativa declaratoria.
Per la classificazione degli operai agricoli e florovivaisti si rinvia alla Parte Settoriale.
87
ART 28 TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEL
LAVORATORE
28.1. Assegnazione delle mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
mansioni effettivamente svolte.
28.2. Mutamento di mansioni
Il datore di lavoro ha il potere di adibire il lavoratore a diverse mansioni nell’ambito del
medesimo livello e categoria legale di inquadramento.
In tali casi il lavoratore ha diritto a mantenere lo stesso trattamento economico in godimento,
fatte salve le specifiche voci retributive correlate a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
28.3. Principio di professionalizzazione
Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal
dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di
autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con
l’inquadramento ad un livello superiore.
28.4. Passaggi al livello superiore
La promozione ad un livello superiore, conseguente al principio di professionalizzazione,
comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo
livello.
Se il lavoratore percepisce elementi retributivi aggiuntivi, che comportano un trattamento
complessivo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello, la parte eccedente di
retribuzione viene assorbita, salvo patto contrario, fino a concorrenza del minimo tabellare del
livello superiore.
Il trattamento economico previsto per il nuovo livello di inquadramento non assorbe gli
eventuali scatti di competenza o aumenti di merito.
28.5. Principio di qualificazione
Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d’istruzione è correlata una maggiore
qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e
sulla competitività dell’impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti
anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio
superiori.
PARTE GENERALE
88
In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un
titolo di studio superiore a quello corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta
mensilmente un’indennità, denominata “indennità di qualificazione”, così come determinata al
comma 32.2.
28.6. Mobilità professionale
Il datore di lavoro, al verificarsi dell’esigenza di coprire il ruolo di una determinata area
professionale, può offrire ai lavoratori, in possesso delle qualificazioni richieste, l’opportunità di
transitare ad una diversa area professionale, anche nel caso in cui ciò comporti la variazione della
categoria legale.
28.7. Promozione automatica
Nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento
economico corrispondente all’attività svolta.
Qualora l’assegnazione alle mansioni superiori non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di
altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e si prolunghi per oltre
3 mesi consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, la stessa assegnazione diviene,
salva diversa volontà del lavoratore, definitiva e il lavoratore viene inquadrato al livello superiore.
28.8. Demansionamento
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto al suo
livello di inquadramento.
L’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle oggetto del contratto di assunzione ovvero
a quelle successivamente acquisite, in assenza delle condizioni di legge, costituisce
demansionamento illegittimo.
In caso di demansionamento il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nelle mansioni in
precedenza svolte o altre di pari livello e categoria legale di inquadramento e al risarcimento del
danno.
Al lavoratore demansionato spetta in ogni caso un’indennità risarcitoria non inferiore al 30%
della retribuzione globale di fatto per l’intero periodo di demansionamento, avuto riguardo alla
gravità della violazione, alla durata della condotta illecita, al pregiudizio professionale sofferto,
nonché alle conseguenze per il futuro professionale del lavoratore stesso.
28.9. Passaggio al livello inferiore
Nell'ipotesi di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che vada ad incidere sulla
posizione del lavoratore, lo stesso lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al
livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo.
Il passaggio al livello inferiore è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto
89
alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
28.10. Patto di demansionamento
Nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, possono essere stipulati accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione.
Tali accordi devono necessariamente essere stipulati in sede sindacale o giudiziaria, oppure
presso l’Ispettorato del lavoro, ovvero presso le Commissioni di Certificazione.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
28.11. Mansioni ripetitive
Il datore di lavoro, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro in azienda, si impegna a
limitare il ricorso a prassi lavorative che possano determinare situazioni di disparità di
trattamento nell’assegnazione delle mansioni.
Le attività che, a causa della ripetitività, presentano minore attrattività rispetto ad altre previste
per lo stesso livello di inquadramento saranno, ove possibile, assegnate a rotazione tra tutti i
lavoratori dell’unità operativa, indicando i relativi i criteri di assegnazione.
28.12. Mansioni promiscue
Nel caso in cui al lavoratore siano attribuite mansioni promiscue, occorrerà aver riguardo alla
mansione maggiormente qualificante sul piano professionale.
La mansione così individuata, purché non espletata in via sporadica od occasionale, determinerà
il livello di inquadramento professionale ed il corrispondente trattamento economico.
PARTE GENERALE
90
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO
ART 29 TRATTAMENTO ECONOMICO E SUA
ARTICOLAZIONE
29.1. Equa retribuzione
In attuazione dell’art. 36 Cost., ai lavoratori deve essere riconosciuta una retribuzione sufficiente
e, comunque, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sono garantiti trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori, a prescindere dal
luogo in cui è resa la prestazione.
29.2. Retribuzione mensile
La retribuzione mensile viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai
permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla
distribuzione dell'orario settimanale, e, pertanto, si riferisce a tutte le giornate del mese di
calendario.
29.3. Quota giornaliera e oraria
La quota giornaliera e quella oraria della retribuzione si ottengono dividendo l'importo mensile
per i divisori convenzionali (orario e giornaliero) stabiliti nelle Sezioni Settoriali, in relazione alla
durata e alla distribuzione dell’orario di lavoro.
29.4. Articolazione
Il trattamento economico spettante a ciascun lavoratore si articola in:
- Trattamento Economico di Base o Minimo (T.E.B. o T.E.M.);
- Trattamento Economico Globale o Complessivo (T.E.G. o T.E.C.).
ART 30 TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE (T.E.B.) O
MINIMO (T.E.M.)
30.1. Composizione
Il Trattamento Economico di Base (c.d. normale retribuzione) è costituito dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare;
- scatti di anzianità;
- aumento per competenza;
- tredicesima mensilità.
30.2. Retribuzione tabellare
L’importo retributivo mensile ed orario corrispondente a ciascuno dei livelli di inquadramento
91
del personale è stabilito nell’ambito delle singole Sezioni della Parte Settoriale, con riguardo a
ciascun settore produttivo.
I minimi tabellari devono intendersi comprensivi della ex indennità di contingenza.
30.3. Tredicesima mensilità
Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità,
un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla
suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità,
quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o
superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò
sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.
ART 31 TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE (T.E.G.) O
COMPLESSIVO (T.E.C.)
31.1. Composizione Trattamento Economico Globale (T.E.G.)
Il Trattamento Economico Globale o Complessivo (c.d. retribuzione di fatto) è costituito dal
trattamento economico di base, come definito al precedente art. 31 e da ogni altro emolumento
e indennità corrisposti al lavoratore, con particolare riferimento a:
- indennità di qualificazione;
- retribuzione premiale;
- misure di welfare;
- aumenti per merito;
- indennità di mansione o funzione;
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- maggiorazione per le clausole elastiche nel part time;
- indennità di turno, di trasferta e di reperibilità;
- indennità di cassa o di maneggio denaro;
- indennità di mensa, di vitto e di alloggio;
- indennità di disagiata sede, di trasporto, di trasferimento e distacco;
- ogni altro emolumento o indennità individuata dalla Parte Settoriale.
31.2. Indennità di qualificazione
L’importo dell’indennità di qualificazione è pari alla quota del 10% della differenza retributiva
tra il livello di inquadramento e il livello superiore, corrispondente al titolo di studio pertinente
alle mansioni svolte.
In caso di titolo di studio superiore, ma non pertinente alle mansioni svolte, la suddetta quota è
ridotta al 5%.
PARTE GENERALE
92
31.3. Misure di welfare
Costituiscono misure di welfare il complesso di benefits che vengono riconosciuti alle diverse
categorie di lavoratori sotto forma di prestazioni integrative di tipo sanitario, previdenziale,
sociale e solidale.
ART 32 RETRIBUZIONE PREMIALE
32.1. Retribuzione premiale (premio di risultato)
Le Parti stipulanti convengono di promuovere una retribuzione premiale variabile, nella forma
di premio correlato ai risultati dell’ andamento economico dell'impresa e, pertanto, conseguiti
in virtù della realizzazione di programmi ed azioni concordati a livello aziendale, in grado di
ridurre i costi e di migliorare l’efficacia e l'efficienza del “sistema azienda”, nonché in grado di
raggiungere altri traguardi, rilevanti sempre ai fini del miglioramento della produttività e della
competitività aziendale e, pertanto, aventi come obiettivi gli incrementi ed il consolidamento
della produttività, della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi e della redditività, anche in
situazioni di congiuntura sfavorevole e, dunque, in grado di realizzare un miglioramento della
situazione aziendale in atto.
Quanto ciò premesso, le Parti stipulanti concordano sulla necessità di incentivare accordi
aziendali tesi a riconoscere la suddetta forma di salario accessorio finalizzata, per l’azienda e per
il lavoratore, al duplice scopo, rispettivamente, di:
- conseguire obiettivi di produttività, competitività e redditività;
- consentire la fruizione, al lavoratore, della prevista tassazione agevolata e, all’azienda, di
analoghi sgravi contributivi.
Il premio di risultato è stabilito a livello aziendale.
32.2. Regolamentazione del Premio di risultato
Il premio di risultato sarà riconosciuto in relazione ad obiettivi prefissati sulla base di criteri
oggettivi e relativi indicatori quali, ad esempio:
- produttività, intesa quale rendimento della prestazione lavorativa;
- innovazione, intesa quale capacità di introdurre nuove metodologie di lavoro o di
migliorare quelle in essere;
- assiduità, intesa quale costanza dell’impegno nel tempo, assicurando la presenza sul
luogo di lavoro, considerando equivalenti, a tal fine, anche i periodi di congedo per
maternità o di cura per gravi patologie;
- qualità, intesa quale prestazione resa nel rispetto dei canoni della correttezza e
dell’efficienza e degli standard valutativi;
- formazione, intesa quale impegno profuso nel perfezionamento professionale attraverso
percorsi formativi.
Tale premio è variabile ed è stabilito in sede di contrattazione aziendale sulla base dei criteri,
degli obiettivi e dei relativi indicatori di cui al precedente periodo, fermo restando che il
93
contratto aziendale può prevedere ulteriori parametri in considerazione delle peculiarità dei
settori ricompresi nel Comparto.
La suddetta retribuzione premiale è corrisposta, di norma, nel mese di giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni basate sugli andamenti
tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio.
32.3. Premio di risultato nelle aziende prive di R.S.A.
Nelle aziende prive di R.S.A. e, quindi, di accordi aziendali, il premio di risultato può essere
istituito direttamente dal datore di lavoro, che a tal fine formulerà una apposita comunicazione
ai lavoratori nella quale indicherà, tra l’altro, l’entità del premio, gli obiettivi, i criteri di
conseguimento e gli indicatori di misurazione.
Per la fruizione dei benefici fiscali e contributivi, la comunicazione dovrà fare esplicito
riferimento a all’accordo territoriale (provinciale o regionale) stipulato dalle corrispondenti
articolazioni periferiche delle parti firmatarie del presente CCNL e da esse opportunamente
depositato presso l’I.T.L. competente per territorio.
La comunicazione istitutiva del premio di produttività è preventivamente inviata alle
articolazioni territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente contratto.
32.4. Conversione in credito welfare
È facoltà del lavoratore richiedere che gli importi spettanti a titolo di retribuzione premiale
vengano convertiti negli strumenti di welfare previdenziale, assistenziale e/o sociale previsti dal
presente contratto.
32.5. Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori
un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata
Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% del T.E.B. che sarà corrisposta solamente
dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività
ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente.
L’E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.
ART 33 PRINCIPI RETRIBUTIVI
33.1. Livello retributivo minimo
Le organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL:
- nella piena consapevolezza del principio Costituzionale secondo cui ai lavoratori deve
essere riconosciuta una retribuzione sufficiente e comunque proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.);
- concordano di individuare un livello retributivo minimo, ovvero una retribuzione oraria
lorda per il livello inziale di inquadramento professionale, che al fine di garantire una
progressiva evoluzione della retribuzione minima, venga fissato, alla data di
sottoscrizione del presente accordo, in misura non inferiore ad 8 euro, con l’obiettivo di
PARTE GENERALE
94
raggiungere gradualmente i 9 euro.
33.2. Adeguamento del minimo tabellare al costo della vita
Le Parti firmatarie concordano che, durante la vigenza del presente CCNL, per tutelare il
potere d’acquisto delle retribuzioni, gli importi tabellari previsti per i livelli della classificazione
unica dovranno essere annualmente ridefiniti.
A tal fine, entro il mese di giugno, le parti si confronteranno per definire l’entità
dell’adeguamento salariale tenendo conto sia della dinamica inflattiva consuntivata relativa
all’anno precedente, sia della situazione economico-produttiva del settore di riferimento,
conciliando in tal modo la tutela del lavoratore con le esigenze di salvaguardia e di espansione
dei posti di lavoro.
33.3. Divieto di discriminazione retributiva di genere
Il datore di lavoro è tenuto a garantire uguale trattamento retributivo senza distinzione di
genere, a parità di mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento.
Al fine di contrastare le differenze retributive di genere, il presente contratto individua sistemi
non discriminatori di classificazione del personale e di valutazione della performance e della
produttività, introducendo schemi neutrali per l’assegnazione delle mansioni.
33.4. Certificazione della parità retributiva di genere
Le Parti stipulanti del presente contratto collettivo generale, consapevoli che le possibili
differenze retributive possono riguardare le componenti variabili della retribuzione, i bonus
di produttività e i premi, si fanno promotrici di un sistema sperimentale di certificazione della
parità retributiva di genere.
Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva di genere, i dati sulla retribuzione
effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sui seguenti elementi: le
componenti fisse e variabili della retribuzione; la media e la mediana delle retribuzioni di
uomini e donne; la differenza nella media dei bonus di produttività; la proporzione di uomini
e donne che hanno ricevuto premi nei dodici mesi precedenti; la percentuale di uomini e
donne occupati; la differenza retributiva in percentuale per il medesimo livello di
inquadramento e le medesime competenze; la diffusione del lavoro agile.
I dati che precedono sono comunicati dal datore di lavoro alla commissione per la
partecipazione.
33.5. Azioni positive in materia retributiva
Il datore di lavoro si impegna a favorire la promozione di azioni positive volte a realizzare
l’uguaglianza nel regime retributivo tra uomini e donne.
ART 34 PROGRESSIONE RETRIBUTIVA
34.1. Scatti di anzianità
95
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a
scatti di anzianità, il cui ammontare espresso in misura percentuale, non inferiore al 2%, sul
valore tabellare, la cui periodicità e numero massimo sono stabiliti nella Parte Settoriale.
34.2. Aumento retributivo per competenza
Nell’ambito di ciascun livello d’inquadramento, il lavoratore può chiedere l’attribuzione di un
aumento retributivo per competenza, di valore pari ad uno scatto di anzianità, a seguito
dell'acquisizione di un insieme di abilità che possano configurare il conseguimento di una delle
seguenti tipologie di competenze:
- competenza tecnica specifica del proprio profilo professionale;
- competenza tecnica di tipo digitale;
- competenza sociale di tipo trasversale.
A tal fine il lavoratore è tenuto ad esibire la relativa attestazione rilasciata da Ente qualificato,
oppure ad invocare il riconoscimento delle abilità acquisite nell’ambito della procedura, stabilita
in sede bilaterale, di messa in trasparenza e certificazione della competenza.
34.3. Aumenti per merito
Il datore di lavoro può riconoscere al dipendente un aumento di merito rispetto al trattamento
economico di base, in ragione del rendimento e dell’impegno del lavoratore.
34.4. Assorbimenti
Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per
merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi
di rinnovo del presente CCNL, salvo che l’assorbimento sia stato espressamente previsto
all’atto della concessione.
34.5. Cambio del CCNL
Sono assorbiti dagli aumenti retributivi, gli importi corrisposti a titolo di superminimo
individuale riconosciuti ai fini dell’allineamento retributivo nell’ipotesi di cambio del CCNL
applicato in azienda per i lavoratori in forza al momento del passaggio al nuovo contratto.
34.6. Prospetto paga e reclami sulla retribuzione
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale
dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della
retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli elementi che
concorrono a formare il trattamento retributivo erogato, nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le
veci.
Eventuali reclami su errori di computo possono essere sempre presentati dal lavoratore negli
ordinari termini di prescrizione.
PARTE GENERALE
96
ART 35 INVENZIONI DEL LAVORATORE
35.1. Contratto avente ad oggetto attività inventiva retribuita o compensata
Quando l'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro
subordinato, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e per tale ragione
viene retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Se invece non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva all'inventore, oltre al diritto di
essere riconosciuto autore, spetta all’inventore un equo premio qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza
industriale.
Per la determinazione di tale premio si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi
ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
35.2. Contratto non avente ad oggetto attività inventiva
Qualora il contratto non abbia ad oggetto attività inventiva ma l’invenzione industriale rientri
nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,
esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà
di chiedere od acquisire brevetti all'estero.
In caso di esercizio dell’opzione, il datore di lavoro deve corrispondere il canone del prezzo,
da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia
comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
In ogni caso, si considera realizzata durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da
quando l'inventore ha lasciato l'azienda nel cui campo di attività rientra l'invenzione.
35.3. Liquidazione dei diritti economici del lavoratore - Collegio degli arbitratori
Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto
all'equo premio, al canone o al prezzo, qualora non si raggiunga l'accordo circa il loro
ammontare, alla relativa determinazione provvede un collegio di arbitratori, composto da 3
membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il
prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Il collegio degli arbitratori deve
procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea,
la determinazione è fatta dal giudice.
97
TITOLO IX SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 36 ORARIO DI LAVORO
36.1. Principi generali
La materia dell’orario di lavoro è regolata dalla legge vigente in materia e dal presente CCNL
nonché dai contratti aziendali, in relazione alle specificità organizzative di ciascun settore
produttivo.
Il presente contratto collettivo conforma la disciplina dell’orario di lavoro ai principi dettati dalla
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 e dalla
relativa comunicazione interpretativa del 4 novembre 2003, così come recepiti dal d.lgs.vo n.
66/2003.
36.2. Definizione
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro nell’esercizio delle attività relative alle mansioni che gli sono state assegnate.
È considerato inoltre orario di lavoro l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno
dell’azienda nell’espletamento delle attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso
stretto, delle sue mansioni.
È, altresì, considerato orario di lavoro, se funzionale alla prestazione lavorativa, il tempo di
percorrenza da un “punto di raccolta” al luogo di lavoro.
ART 37 ORARIO NORMALE SETTIMANALE DI LAVORO
37.1. Durata dell’orario normale
La durata dell’orario normale di lavoro è stabilita in n. 40 ore settimanali, fatta salva una sua minore
durata stabilita dalle norme di settore o dai contratti aziendali.
Eventuali modifiche alla durata dell’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di assunzione
dovranno essere concordate tra le parti.
37.2. Flessibilità dell’orario e sua articolazione multi-periodale
Al fine di accrescere la competitività nel mercato e le prospettive occupazionali, di incrementare
l’utilizzo della capacità produttiva e di assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva,
le aziende possono attuare, in riferimento a un determinato periodo di durata non superiore a 12
mesi e nel rispetto della media settimanale dell’orario normale contrattuale, una flessibilità oraria
adottando regimi di orari multi-periodali sulla base di una programmazione plurisettimanale che
preveda l’esecuzione di orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale settimanale.
Nell’ambito della programmazione oraria multi-periodale, la riduzione dell’orario settimanale
normale in determinate settimane viene compensata da un eguale incremento dello stesso orario
PARTE GENERALE
98
in altre settimane.
I lavoratori interessati da tale programmazione percepiscono la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale normale, sia nei periodi di riduzione che in quelli di corrispondente
aumento dell'orario contrattuale.
Le ore di lavoro prestate oltre l’orario programmato settimanalmente sono considerate ore di
lavoro straordinario.
Il datore di lavoro, con congruo preavviso, comunica per iscritto ai lavoratori interessati la
programmazione dell’orario multi-periodale, comunicando, altresì, anticipatamente eventuali
variazioni.
Anche in regime di programmazione multi-periodale dell’orario di lavoro, la prestazione del
lavoratore avviene nel rispetto dei limiti di durata massima settimanale stabilita nel successivo
comma.
37.3. Durata massima dell’orario di lavoro
La durata massima della prestazione lavorativa, comprensiva delle ore di lavoro straordinario, non
può in ogni caso eccedere i seguenti limiti:
- nel corso della settimana, il limite di 50 ore in caso di distribuzione su 5 giorni e di 54
ore in caso di distribuzione su 6 giorni;
- nell’arco temporale di 4 mesi, escludendo dal computo i periodi di ferie e quelli di
assenza per malattia, non può superare la durata media di 48 ore settimanali.
A fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, la suddetta durata
media di 48 ore settimanali può essere riferita a un arco temporale massimo di 6 mesi.
37.4. Distribuzione settimanale e articolazione giornaliera dell’orario di lavoro
L’orario normale settimanale di lavoro è di norma distribuito, per la generalità dei dipendenti, in
5 ovvero 6 giorni lavorativi.
L'articolazione dell'orario di lavoro, sia settimanale che giornaliera, è stabilita dalla direzione
aziendale, conciliando, nei limiti del possibile, le esigenze produttive con le esigenze dei lavoratori.
La comunicazione rivolta ai lavoratori indicherà l'ora di inizio e di cessazione del lavoro, nonché
l'ora e la durata degli intervalli di riposo.
Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni circa l’orario di lavoro saranno
riportate per ciascun gruppo di lavoratori, reparto e categoria professionale.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate ai lavoratori interessati.
37.5. Distribuzione dell’orario di lavoro su 4 giorni
Allorquando ricorrano esigenze tecniche, organizzative, produttive e di servizio, per migliorare la
competitività delle imprese, per accrescere le prospettive occupazionali e per favorire una migliore
conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, può essere prevista una distribuzione su 4 giorni
dell’orario normale settimanale di norma fissato in 36 ore, a parità di retribuzione e senza
riassorbimento dei ROL.
Tale diversa distribuzione dell’orario può avvenire soltanto su base volontaria, previo accordo con
99
le organizzazioni sindacali e può interessare la totalità dei lavoratori, gruppi di lavoratori, singoli
reparti o uffici e anche un singolo lavoratore.
37.6. Entrata e uscita
L'entrata e l'uscita dei lavoratori sono regolate dalle disposizioni aziendali, che definiscono l'orario
di accesso e uscita dall’azienda e di inizio e di fine lavoro. Resta fermo che all'inizio dell'orario di
lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
37.7. Tempo tuta
Nelle ipotesi in cui l’organizzazione e il regolamento aziendale fa obbligo al lavoratore di indossare
un abito di servizio/divisa aziendale, il tempo di vestizione e di svestizione nonché il “tempo di
percorrenza” dallo spogliatoio al reparto o ufficio sono considerati orario di lavoro nei limiti di 10
minuti per turno.
37.8. Flessibilità individuale
Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della prestazione
lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o
gruppi di lavoratori possono concordare col datore di lavoro un’elasticità di orario in entrata
rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato
recupero da parte dell’interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.
ART 38 LAVORO STRAORDINARIO
38.1. Definizione di lavoro straordinario
Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore di prestazione lavorativa che eccedono le ore
programmate come orario normale della settimana, anche nel caso in cui la programmazione
plurisettimanale fissi tale orario in misura inferiore o superiore a 40 ore.
38.2. Condizioni per il ricorso al lavoro straordinario
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto nell’ambito di particolari
esigenze organizzative dell’azienda.
Il lavoro straordinario è ammesso nelle seguenti ipotesi:
a) casi di eccezionali o particolari esigenze di natura tecnica, produttiva e commerciale;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle
persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Nelle norme delle specifiche Sezioni Settoriali possono essere previste ulteriori ipotesi di ricorso
al lavoro straordinario, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano i settori di riferimento.
38.3. Limite annuale di lavoro straordinario
PARTE GENERALE
100
Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 250 ore annuali individuali e nel
rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro stabiliti nel precedente articolo.
38.4. Esigibilità del lavoro straordinario
Oltre la soglia annua individuale di 100 ore, il lavoro straordinario è ammesso previo assenso
del lavoratore. Nei limiti di tale soglia, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro
straordinario, se non per giustificati e comprovati motivi che impediscono la prestazione
lavorativa straordinaria (anche qualora ricorrenti di sabato).
Il rifiuto, opposto in mancanza di giustificati motivi, costituisce inadempienza ed è
disciplinarmente sanzionabile. È legittimo il rifiuto di prestare lavoro straordinario da parte del
lavoratore studente.
38.5. Maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive dovute per i giorni feriali e per i giorni festivi, come stabilite nella Parte Settoriale.
38.6. Conversione lavoro straordinario in riposi compensativi
A richiesta del lavoratore, la retribuzione spettante per le prestazioni di lavoro straordinario può
essere convertita in riposi individuali compensativi ovvero in ore di permessi retribuiti, di norma
goduti in gruppi di 4 o 8 ore. I suddetti riposi confluiscono sul Conto Individuale nella Banca
Ore aziendale di cui al comma 41.12 Banca Ore aziendale.
Le ore non utilizzate dal lavoratore come riposi compensativi entro il 31 dicembre di ogni anno
ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro saranno retribuite con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario.
ART 39 PAUSE E RIPOSI
39.1. Pausa non retribuita
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto:
- a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore a dieci minuti, fruita consecutivamente
ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonché per attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo;
- a una pausa per la consumazione del pasto, non inferiore a trenta minuti, le cui modalità
di fruizione sono stabilite dai contratti aziendali.
La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la
può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa, in qualsiasi
momento della giornata lavorativa e non necessariamente in immediata successione del
trascorrere delle 6 ore di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda
la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività
lavorativa.
101
Le pause non sono computate come orario di lavoro.
39.2. Pausa per attività svolte ai videoterminali
I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro
ore consecutive, a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.
Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
39.3. Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito senza soluzione di
continuità, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
39.4. Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra le:
- attività di lavoro a turni, ogni volta cioè che il lavoratore cambi turno o cambi squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del
successivo, di periodi di riposo settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può
essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le particolari caratteristiche di cui all’art.
9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
I lavoratori che lavorano la domenica godranno del prescritto riposo in un giorno diverso della
settimana.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la maggiorazione
prevista nelle singole Sezioni Settoriali, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del
riposo compensativo nel giorno successivo, nel rispetto della normativa vigente in materia.
39.5. Riposo settimanale per esigenze religiose
Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, il lavoratore può beneficiare, per esigenze
religiose, di un riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, che deve essere
concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non sono applicate le maggiorazioni salariali per
il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Qualora una delle festività dovesse cadere nel giorno concordato col lavoratore, allo stesso
lavoratore verrà corrisposta un’ulteriore giornata di retribuzione, unitamente alla retribuzione
mensile.
PARTE GENERALE
102
39.6. Lavoro domenicale
Nella prospettiva di estendere la base occupazionale, la prestazione di lavoro può essere richiesta
anche nel giorno della domenica, previa informativa alle rappresentanze sindacali ove presenti.
Per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica, verrà riconosciuta la maggiorazione prevista nella
Parte Settoriale o da accordi aziendali.
Non sono tenuti ad assicurare le prestazioni di lavoro domenicale:
- le madri o i padri anche affidatari di bambini di età inferiore a tre anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti
titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
39.7. Attività di volontariato
I lavoratori che, ai sensi della legge n. 266/1991, svolgono attività di volontariato beneficiano,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o
delle turnazioni previste dal presente contratto.
39.8. Reperibilità
La reperibilità è una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla normale prestazione lavorativa.
La reperibilità deve essere prevista in sede di assunzione. Nell’ipotesi in cui non sia stata prevista in
sede di assunzione, la reperibilità si basa sull'intesa fra le parti.
Ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente per ragioni di
pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente
documentati. Durante il periodo di reperibilità il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per
sopperire a esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi. La
reperibilità può essere oraria, giornaliera o settimanale. La reperibilità settimanale non può eccedere
le 2 settimane continuative su 4 e non deve comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
L’inserimento nei turni di reperibilità deve essere comunicato al lavoratore almeno 7 giorni prima.
Il datore di lavoro provvede ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile
di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Il lavoratore non può rifiutarsi,
salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Il lavoratore in reperibilità, in caso di
chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo
congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento, di norma entro 30 minuti dalla chiamata,
fatta salva diversa pattuizione aziendale. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come
lavoro straordinario ovvero compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e
a richiesta dell’interessato. Al lavoratore in reperibilità, che utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero
sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, sono
rimborsate le spese di viaggio la cui quantificazione avviene secondo gli accordi e le prassi aziendali
in atto. Al lavoratore in reperibilità è in ogni caso dovuta, per il periodo nel quale sia in attesa di
un’eventuale chiamata, l’indennità di reperibilità, la cui quantificazione può essere stabilita dalle
norme delle Parti Settoriali ovvero ai contratti aziendali, sulla base delle specifiche esigenze del
103
comparto di riferimento. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo
dell’orario di lavoro legale e di quello contrattuale.
ART 40 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)
40.1. Definizione di PAR
I Permessi Annui Retribuiti (in sigla PAR) indicano i riposi retribuiti che spettano a richiesta al
lavoratore con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia in
forza di legge a fronte delle festività soppresse (permessi ex festività), sia in forza di previsione
contrattuale che contempli una riduzione dell’orario normale di lavoro (permessi ROL).
L’azienda può disporre, in casi eccezionali e previo confronto sindacale, la fruizione collettiva dei
PAR, di cui al seguente comma 41.11.
La disciplina dei PAR, di cui al presente articolo, non si applica ai riposi compensativi di cui al comma
39.6.
I PAR sono accantonati nel Conto Individuale, nella Banca ore aziendale di cui al comma 41.12.
40.2. Permessi per Festività soppresse
In sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.1977, n. 54 e del D.P .R.
28/12/1985, n. 792, spettano a ciascun lavoratore 32 ore annue di permessi retribuiti, fruite in 4
blocchi unitari di 8 ore ciascuno.
Nel caso di malattia intervenuta durante il godimento di un permesso per festività soppressa, il
lavoratore ha il diritto di usufruire del permesso non goduto in un periodo successivo.
40.3. Permessi per ROL
Al fine di incentivare l'incremento dell'occupazione e di favorire la conciliazione vita-lavoro è
riconosciuta alla generalità dei lavoratori, a parità di retribuzione, un monte ore annuo di riduzione
dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di almeno 40 ore utilizzate dai lavoratori a titolo di permessi orari
individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Nelle Sezioni Settoriali possono essere previsti diversi monte-ore di riduzione annua dell’orario di
lavoro/permessi ROL, in considerazione delle peculiarità dei settori del Comparto.
40.4. Maturazione mensile dei PAR
I permessi retribuiti, di cui ai precedenti commi, maturano in dodicesimi per ogni mese o frazione
di mese non inferiore a 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa, conteggiando come tale anche i
periodi di astensione obbligatoria per maternità e le assenze per le quali corre l’obbligo della
retribuzione a carico dell’azienda. Nei mesi non lavorati interamente, le frazioni lavorate pari o
superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
40.5. Rimodulazione dei PAR
Le ore di PAR sono rimodulate in proporzione all’orario contrattuale in caso contratto di lavoro
part-time ovvero di assunzione in corso d’anno, di risoluzione del rapporto di lavoro, di assenze non
PARTE GENERALE
104
retribuite e di Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
40.6. Assorbimento dei PAR
Il monte ore della riduzione dell’orario di lavoro/permessi ROL può essere assorbito da eventuali
riduzioni settimanali o giornaliere dell’orario contrattuale, così come stabilite nelle Sezioni Settoriali
o in accordi aziendali.
Non assorbono il monte ore dei permessi ROL, le riduzioni di orario disposte a causa della nocività
del lavoro.
40.7. Tempi di fruizione dei PAR
Il periodo di fruizione dei PAR è, di norma, accordato previa valutazione delle esigenze tecniche e
organizzative dell’azienda con quelle personali del lavoratore.
I PAR vanno comunque fruiti entro la data limite del 30 giugno successivo all’anno di maturazione.
40.8. Retribuzione per mancata fruizione dei PAR
Le ore di PAR non concesse o comunque non fruite dal lavoratore entro la data limite, di cui al
comma precedente, devono essere retribuite con la paga oraria in godimento all’atto del pagamento.
40.9. La richiesta di PAR
Le ore di PAR possono essere richieste a titolo di riposo, dal lavoratore, a partire dal mese successivo
alla loro maturazione.
Ai fini del godimento dei permessi maturati e salvo i casi di documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza, il dipendente formulerà al responsabile aziendale una richiesta scritta, con
un preavviso di 10 giorni.
40.10. Evasione delle richieste PAR
L’azienda accoglie la richiesta, da parte del lavoratore, di godimento delle ore di PAR, salvo che non
ostino obiettive e comprovate necessità aziendali legate alla specifica mansione del lavoratore
richiedente.
Nel caso di richieste contemporanee di PAR che interessino oltre il 5% dei lavoratori normalmente
addetti al turno, l’azienda potrà procrastinare la fruizione di permessi secondo l'ordine cronologico
di presentazione
40.11. Fruizione collettiva di PAR
Allorquando dovesse verificarsi una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a
causa di forza maggiore o a una contrazione temporanea di mercato, l’azienda potrà attivare la
fruizione collettiva dei permessi PAR per tutti o per gruppi di lavoratori.
40.12. Banca Ore aziendale e Conto Individuale
Al fine di garantire la corretta gestione delle ore di permessi maturati e fruiti da ciascun
105
dipendente nel corso dei mesi, l'azienda cura l’istituzione e il mantenimento di una Banca delle
Ore, associando a tal fine a ciascun lavoratore, anche a tempo determinato, un Conto
Individuale delle ore, in cui confluiscono:
- le ore maturate a titolo di PAR, di cui al presente articolo;
- i riposi compensativi, di cui al comma 39.6.
ART 41 BANCA SOLIDALE AZIENDALE
41.1. Cessione solidale
In ciascuna azienda il datore di lavoro curerà la tenuta di una banca solidale, alimentata dalla
solidarietà di tutti i lavoratori che intendono offrire sostegno ai colleghi che versano in
particolari condizioni di difficoltà o di fragilità.
In un’ottica di mutuo soccorso, i lavoratori, attraverso comunicazione scritta, possono
volontariamente cedere, a titolo gratuito, alla banca solidale alcuni giorni delle proprie ferie
maturate, nonché ore di permessi accantonate sul proprio conto individuale nella banca ore.
41.2. Beneficiari della “Banca” solidale
Possono ricorrere alla banca solidale aziendale i lavoratori che versano in particolari
condizioni di difficoltà e/o di fragilità. In particolare:
- lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di prestare assistenza ai figli minori o al
coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di I
grado che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti;
- lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
certificati ai sensi della normativa vigente;
- lavoratori e lavoratrici in grave stato di fragilità.
41.3. Modalità di accesso alla “Banca” solidale
L’azienda comunicherà, periodicamente, ai lavoratori interessati “la dotazione” della banca
solidale.
I lavoratori che avranno necessità di ricorrere alla banca solidale produrranno apposita istanza
nei modi e nei tempi indicati dall’azienda.
Lo stato di necessità deve essere debitamente documentato secondo la normativa vigente.
Le richieste saranno evase secondo i principi di equa ripartizione e sulla base della gravità delle
motivazioni addotte.
È in ogni caso garantito il diritto alla privacy dei lavoratori richiedenti.
ART 42 LAVORO FESTIVO
42.1. Giorni festivi
Sono considerati, agli effetti del presente CCNL, giorni festivi:
- l’Anniversario della Liberazione – 25 Aprile;
PARTE GENERALE
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- la Festa del Lavoro – 1° Maggio;
- la Festa della Repubblica – 2 Giugno;
- Capodanno – 1° Gennaio;
- Epifania – 6 Gennaio;
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione di Maria Vergine – 15 Agosto
- Ognissanti – 1° Novembre
- Immacolata Concezione – 8 Dicembre;
- Santo Natale – 25 Dicembre;
- Santo Stefano – 26 Dicembre;
- Santo Patrono della località dove si svolge il lavoro.
Durante i suddetti giorni festivi il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo
comunque la relativa sola retribuzione di fatto.
Qualora una delle festività sopra elencate dovesse coincidere con la domenica, sarà corrisposto
ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un ulteriore importo, pari alla quota
giornaliera della normale retribuzione.
Al lavoratore spetta la retribuzione prevista per la festività anche in caso di malattia, infortunio,
astensione per maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e
assenze per giustificati motivi, nonché in caso di sospensione dal lavoro per ragioni
indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La retribuzione non è invece dovuta per le festività che ricorrono in periodi di sospensione
dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza
ingiustificata.
ART 43 LAVORO NOTTURNO
43.1. Definizioni
È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende
l’intervallo tra le 22:00 e le 6:00 del mattino.
È considerato lavoratore notturno il lavoratore che, normalmente, presta nel periodo notturno
almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero.
43.2. Durata massima del lavoro notturno
L'orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 otto ore in media nelle 24 ore.
D’intesa con le R.S.A., ove presenti, è possibile individuare un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare, come media, il suddetto limite massimo, anche mediante
l'applicazione di orari plurisettimanali.
Sono escluse dalla flessibilità di cui al periodo precedente le lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.
43.3. Maggiorazione per il lavoro notturno
107
La maggiorazione spettante per il lavoro notturno è stabilita in misura percentuale
nell’apposita tabella definita nella sezione della Parte Settoriale, sulla base delle specifiche
peculiarità del comparto di riferimento.
43.4. Casi di eccezionalità
I casi di eccezionalità per i quali il lavoro non va considerato notturno sono i seguenti:
- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno
diurno al notturno;
- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro effettuato per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo
strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza
maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non
ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di
riposo compensativo entro tre settimane. In tale caso il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le
condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
43.5. Limiti al lavoro notturno
È vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne dalle ore 24:00 alle ore 6:00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di 1 anno di età del bambino;
- i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le
ore 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
43.6. Lavoratori non obbligati alla prestazione di lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore
padre convivente con la stessa prole;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso
del minore in famiglia e comunque fino al 12° anno di età o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa prole.
43.7. Inidoneità alla prestazione di lavoro notturno
In caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento del lavoro notturno, accertata dal medico
PARTE GENERALE
108
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene adibito, ove possibile, al
lavoro diurno e ad altre mansioni corrispondenti al livello e alla categoria legale di
inquadramento.
La contrattazione decentrata può definire ulteriori e specifiche modalità di applicazione, anche
qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
43.8. Lavoro straordinario notturno
La maggiorazione per la prestazione del lavoro straordinario notturno è definita in misura
percentuale nelle tabelle riportate nelle singole sezioni della Parte Settoriale.
Il lavoro effettuato di notte, nel normale orario di lavoro, non è considerato lavoro
straordinario.
43.9. Consultazione
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione con le
rappresentanze sindacali, se costituite in azienda, aderenti alle Parti firmatarie del presente
CCNL, o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori appartenenti
alle Parti come sopra definite e per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato. La suddetta consultazione deve essere effettuata e conclusa entro un
periodo di 7 giorni.
43.10. Tutele
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del
datore di lavoro o per il tramite del medico competente aziendale oppure delle strutture
sanitarie pubbliche, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a
verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti gli stessi
lavoratori.
Il datore di lavoro garantisce al lavoratore notturno, durante il lavoro notturno e previa
informativa alle rappresentanze sindacali, ove presenti in azienda, un livello di servizi o di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
Il datore di lavoro assicura, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, appropriate misure di
prevenzione e di protezione personale e collettiva.
ART 44 LAVORO A TURNI
44.1. Nozione
Costituisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche in gruppi
ovvero a squadre, in forza del quale diversi dipendenti sono occupati negli stessi posti di lavoro
secondo un determinato ritmo rotativo su più turni giornalieri.
109
È considerato altresì lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una
stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale
durata.
Il lavoro a turni può riguardare singole unità produttive o reparti e può articolarsi anche in un
ciclo continuo, in base alle esigenze della produzione, in particolare quando gli impianti
aziendali non consentono interruzioni dell’attività.
44.2. Disciplina
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e devono prestare la
loro opera nel turno stabilito, salvo sopraggiunta inidoneità ovvero documentata forza maggiore.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore l’orario di lavoro o i turni
che lo stesso lavoratore dovrà rispettare nella successiva settimana.
La ripartizione giornaliera in turni dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla
Direzione aziendale, informando e consultando le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite.
Al fine di evitare che solo una parte dei lavoratori presti la propria opera esclusivamente in ore
notturne, il datore di lavoro curerà l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
L'orario di lavoro viene disposto in modo tale da consentire ai lavoratori turnisti di usufruire
periodicamente della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno
cessante non potrà lasciare il posto di lavoro fino a quando non venga sostituito. La sostituzione
dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile la tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza
possa derivare un pregiudizio alla produzione e al lavoro degli altri lavoratori, in via del tutto
eccezionale, il termine massimo anzidetto potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Dette
prestazioni oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sono considerate anche agli effetti economici
straordinarie.
Al lavoratore, che abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà
essere richiesta alcuna prestazione straordinaria nei 6 giorni lavorativi successivi.
Per sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere produttivo l’azienda
potrà modificare lo schema di turnazione di singoli lavoratori, previa comunicazione ai lavoratori
interessati con un preavviso minimo di 2 giorni.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, sarà dovuta la maggiorazione prevista per lavoro
notturno.
44.3. Riposi per i lavoratori turnisti
Il riposo settimanale per i lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze aziendali, può non
coincidere con la domenica.
Qualora il lavoratore turnista dovesse prestare la sua attività nel giorno di riposo, egli avrà diritto alla
maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
I riposi per i lavoratori turnisti notturni maturano “pro-quota”, su base annua, con riferimento ai
turni notturni prestati.
PARTE GENERALE
110
44.4. Riposo per pausa pranzo per i lavoratori turnisti
I lavoratori turnisti con orari di lavoro di 8 ore giornaliere consecutive ovvero addetti a turni
avvicendati hanno diritto ad un riposo retribuito di mezz'ora per la consumazione del pranzo, da
usufruire possibilmente fuori dai locali o a macchine ferme.
44.5. Trattamento dei lavoratori turnisti
I lavoratori turnisti hanno diritto, oltre al riposo di cui al precedente comma, alle pause, ai riposi
giornalieri e ai riposi settimanali di cui godono i lavoratori non turnisti.
44.6. Norme particolari
Nelle norme delle Sezioni Settoriali può essere prevista una specifica integrazione alla presente
regolamentazione del lavoro a turni, con particolare riferimento alla riduzione d’orario in caso
di processi produttivi a ciclo continuo.
ART 45 DISPOSIZIONI SPECIALI
45.1. Orario di lavoro e riposo dei minori
Per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l’orario di lavoro non può superare le 8
giornaliere e le 40 settimanali.
Per i minori di 16 anni liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore
giornaliere e le 35 ore settimanali.
Per i minori di età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16, ancora soggetti all’obbligo scolastico,
titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che costituisce
una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore
giornaliere e le 35 ore settimanali.
Durante il periodo estivo, i minori di 16 anni che hanno concluso con profitto l’anno scolastico,
possono essere considerati temporaneamente liberi da obblighi scolastici.
L’orario di lavoro dei minori non può eccedere le 4 ore e 30 minuti senza interruzioni; laddove
siano superate le 4 ore e 30 minuti nel corso della giornata, dovrà essere concessa un’adeguata
pausa di almeno un’ora. È vietato il ricorso al lavoro straordinario e a quello notturno per i
minori, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.
45.2. Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con Regio Decreto n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e
modificativi e che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che
consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità.
Si considerano pertanto lavoratori discontinui, a titolo esemplificativo, gli autisti, gli infermieri,
i custodi, i portinai, i guardiani diurni e quelli notturni, i fattorini, gli uscieri, gli inservienti, gli
addetti al servizio estinzione degli incendi, gli addetti al servizio di carico e scarico, gli addetti
111
alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, gli addetti alla sorveglianza,
al presidio e/o conduzione di apparecchiature e impianti.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge vigenti con le eccezioni e deroghe
relative, l’orario normale contrattuale di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo
di 7 giorni, le 48 ore.
In relazione alle specifiche esigenze aziendali, la durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 12 mesi di calendario.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al
lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità,
sarà tenuto conto della normale retribuzione di fatto percepita dal discontinuo in relazione al
proprio orario.
Gli addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli
effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi
espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Una specifica regolamentazione può essere prevista nella Parte Settoriale in ragione delle
specifiche esigenze dei settori produttivi.
45.3. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario
Per i lavoratori indicati nell’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003 non vige il limite di orario settimanale.
45.4. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno,
durata massima settimanale dell’orario
Per le categorie di lavoratori indicate dall’articolo 17 del d.lgs. 66/2003 non vigono i limiti
previsti dal medesimo decreto in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale dell’orario.
La contrattazione aziendale può introdurre specifiche discipline, in relazione alle particolari
esigenze organizzative e produttive dell’azienda.
ART 46 DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI
46.1. Funzione
L’istituto delle ferie è finalizzato a reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore spese durante
l’anno di lavoro e alla soddisfazione di esigenze psicologiche fondamentali, consentendogli di
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e di tutelare il suo diritto alla salute
psicofisica.
PARTE GENERALE
112
46.2. Durata minima delle ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari ad un mese, ovvero
4 settimane più due giorni, ovvero 26 giorni, come definiti nel successivo comma 47.3.
Il predetto periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute.
46.3. Definizione del periodo di calendario
Nello stabilire la durata, inizio e termine, del periodo di calendario, nel corso del quale vengono
fruite le ferie spettanti, non si tiene conto dei giorni di festività infrasettimanali, nonché delle
domeniche o se diversi, dei giorni di riposo settimanale.
46.4. Irrinunciabilità
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ferie sono irrinunciabili e non possono
essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per i periodi eccedenti le 4
settimane.
46.5. Criteri di maturazione delle ferie
Nel corso dell’anno solare le ferie maturano in proporzione al servizio effettivamente prestato,
nella misura di 1/12 (2,16) del periodo previsto dal precedente comma 47.2, per ogni mese di
servizio o per ogni frazione superiore ai 14 giorni.
Sono equiparati al servizio effettivo è perciò validi ai fini del computo delle ferie: il congedo di
maternità o paternità obbligatorio; il congedo parentale; le assenze per malattia, limitatamente
al periodo di comporto; i permessi per disabili e loro familiari; il congedo matrimoniale; le
assenze per infortunio sul lavoro, i periodi di cassa integrazione a orario ridotto; i permessi per
incarichi presso i seggi elettorali; il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la
reintegrazione nel posto di lavoro.
Non concorrono, invece, al computo delle ferie: le assenze per malattia del minore; i periodi di
aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per ricoprire cariche sindacali; i
periodi di cassa integrazione a zero ore; i periodi di cassa integrazione straordinaria
limitatamente alle ore non lavorate; i periodi di permesso o di aspettativa non retribuiti e i periodi
di sospensione dal lavoro per sciopero, il periodo di preavviso.
46.6. Criteri di distribuzione e di fruizione delle ferie
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, in considerazione delle esigenze
sia tecniche, organizzative e produttive dell’azienda sia personali e familiari del lavoratore.
In caso, comunque, di richiesta del lavoratore, il periodo minimo di ferie annuali di cui al
precedente comma 47.2 va goduto, nel corso dell'anno di maturazione, per almeno 2 settimane
consecutive e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dello stesso anno di
maturazione.
113
L’azienda può riconoscere un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale alla
lavoratrice o al lavoratore che esercitano la potestà genitoriale su minori e che non hanno
all’interno del nucleo familiare convivente l’altro genitore.
46.7. Trattamento economico
Per il periodo di ferie al lavoratore spetta la normale retribuzione, salvo quanto eventualmente
diversamente previsto nelle Sezioni Settoriali, delle peculiarità dei settori ricompresi nel
Comparto.
Per i lavoratori a cottimo, verrà computato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga
del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
46.8. Effetti dell’assunzione e della risoluzione del rapporto sul diritto alle ferie
In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di competenza
le ferie spettanti cono computate secondo il comma precedente.
Le ferie non godute devono essere retribuite.
Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo minimo di ferie annuali di 4
settimane, di cui al comma 47.2, può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute.
46.9. Ferie collettive
Le ferie possono avere carattere collettivo: per officina, per reparto o per scaglioni.
Il periodo delle ferie consecutive e collettive non può superare le 3 settimane.
Qualora il periodo di ferie collettive sia pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi,
rispettivamente, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni, il
periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell'anno di maturazione e, comunque, per un
massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, tenendo conto delle
esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno.
Il periodo delle ferie collettive è di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno.
Qualora il lavoratore, per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, non
sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca del
godimento delle ferie stesse.
46.10. Richiamo del lavoratore in ferie
Per motivate esigenze aziendali, il datore di lavoro può richiamare, durante il periodo di ferie,
il lavoratore in servizio, con un preavviso di almeno 2 giorni. In tale ipotesi il lavoratore ha
diritto a completare, in epoca successiva, il suo periodo di ferie. Il lavoratore ha, altresì, diritto
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio, sia per il rientro
anticipato in sede che l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
Non è computato nelle ferie il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed
eventualmente per ritornare nella località di riposo.
PARTE GENERALE
114
46.11. Lavoratori extra-comunitari
Ai fini del ricongiungimento familiare nel Paese di provenienza, i lavoratori extra-comunitari
potranno fruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività,
le ferie in maniera continuativa.
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TITOLO X LUOGO DELLA PRESTAZIONE
ART 47 SEDE DI LAVORO
Il lavoratore ha diritto di conoscere la propria sede di lavoro, che deve essere indicata per iscritto
nel contratto.
Qualunque modifica della sede di lavoro, anche se configura il trasferimento o il distacco del
lavoratore, deve avvenire nel rispetto della disciplina legale e delle disposizioni del presente titolo.
ART 48 TRASFERIMENTO
48.1. Nozione
È in facoltà del datore di lavoro disporre il mutamento del luogo della prestazione lavorativa del
lavoratore, trasferendolo da una unità produttiva ad un’altra in presenza di comprovate ragioni
tecniche, organizzative o produttive.
I trasferimenti collettivi formano oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame comune.
48.2. Comunicazione
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, indicando nella relativa
comunicazione le ragioni del trasferimento.
Il trasferimento deve essere preceduto da un congruo preavviso che non può essere inferiore a:
- 15 giorni, se in ambito comunale;
- 30 giorni, se in ambito regionale;
- 45 giorni, se in ambito nazionale;
- 60 giorni, se all’estero.
48.3. Unità Produttiva
Per unità produttiva si intende l’articolazione aziendale caratterizzata da condizioni imprenditoriali
di indipendenza tecnica e amministrativa tali che nel suo ambito si esaurisce, per intero o per una
frazione di esso, il ciclo produttivo aziendale.
L’ipotesi di trasferimento si configura anche se lo spostamento ha per oggetto unità produttive
collocate nell’ambito dello stesso comune.
48.4. Contestazione del lavoratore
Il lavoratore non può rifiutare il trasferimento disposto sulla base del semplice rilievo che sarebbe
illegittimo. Il rifiuto in tal senso integra gli estremi della insubordinazione, passibile di
procedimento disciplinare.
Il lavoratore, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento, può
rappresentare al datore di lavoro particolari situazioni personali ostative al trasferimento. Il datore
di lavoro, nei successivi 3 giorni dalla ricezione della comunicazione del lavoratore, dovrà fornire
PARTE GENERALE
116
riscontro alla richiesta.
Se il lavoratore intende contestare il trasferimento, è tenuto ad impugnarlo stragiudizialmente nei
60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta da parte del datore di lavoro e
depositare il ricorso giurisdizionale nei 180 giorni successivi alla data della impugnazione
stragiudiziale.
48.5. Trasferimento su richiesta del lavoratore
Il trasferimento può essere disposto anche su espressa richiesta scritta del lavoratore.
La richiesta non vincola il datore di lavoro a dare corso al trasferimento ma lo obbliga a valutare
la richiesta nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
48.6. Trattamento economico
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto:
- al rimborso delle spese vive sostenute e documentate per sé, per i familiari conviventi e
per gli effetti personali;
- limitatamente alla durata del viaggio, alla indennità di trasferta, come stabilita nella Parte
Settoriale;
- al rimborso delle eventuali spese sostenute per la risoluzione anticipata del contratto di
locazione dell'abitazione di provenienza;
- ad una indennità, se prevista dalla Parte Settoriale, avuto riguardo alla distanza del luogo
di trasferimento rispetto al comune di residenza.
Al lavoratore che venga trasferito dietro sua richiesta compete solo il rimborso delle spese di
viaggio e di trasporto.
48.7. Trasferimento per incompatibilità ambientale
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è determinato da una situazione di grave difficoltà
nei rapporti tra lavoratori, idonea ad incidere sul funzionamento ottimale dell’unità produttiva e
prescinde dalla circostanza che la disfunzione sia addebitabile al lavoratore trasferito.
48.8. Dirigenti sindacali
Il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra dei dirigenti sindacali può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
ART 49 DISTACCO
49.1. Nozione
Si configura la fattispecie del distacco allorché il datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse organizzativo o produttivo, o al fine di evitare riduzioni di personale secondo specifici
accordi sindacali, collochi temporaneamente uno o più lavoratori presso un’altra azienda per
l’esecuzione di una specifica attività lavorativa.
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Non è richiesto il consenso del lavoratore salvo che il distacco comporti un mutamento delle
mansioni del medesimo.
Quando il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, esso può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
49.2. Titolarità del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro distaccante rimane il titolare e il responsabile del rapporto di lavoro ma
l’esercizio del potere direttivo passa in capo all’azienda distaccataria, fermo restando che eventuali
sanzioni disciplinari sono irrogate dall’imprenditore distaccante.
49.3. Comunicazione
Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con atto scritto recante le ragioni del
provvedimento.
Il distacco deve essere preceduto da un congruo preavviso che non può essere inferiore a:
- 15 giorni se in ambito comunale;
- 30 giorni se in ambito regionale;
- 45 giorni se in ambito nazionale;
- 60 giorni se all’estero.
49.4. Obblighi di prevenzione e protezione
Gli obblighi di prevenzione e protezione, inclusa la sorveglianza sanitaria, sono a carico del datore
di lavoro distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante informa il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali viene distaccato.
49.5. Trattamento economico
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e previdenziale
relativo al lavoratore distaccato.
49.6. Distacco parziale
Il lavoratore può esercitare la propria attività lavorativa presso il distaccatario anche solo
parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte dell’attività lavorativa.
49.7. Distacco transnazionale
In caso di distacco transazionale, la regolamentazione è dettata dal d.lgs. n. 122 del 15 settembre
2020, di recepimento della Direttiva UE 2018/957.
ART 50 TRASFERTA
50.1. Nozione
PARTE GENERALE
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La trasferta consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore in una sede di servizio diversa
da quella di appartenenza.
La trasferta non determina la modificazione definitiva della abituale sede di lavoro del
dipendente, che rimane soggetto al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro.
50.2. Obbligo di preavviso
La trasferta e la sua presumibile durata devono essere comunicate per iscritto al lavoratore, con
un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di urgenza.
50.3. Durata massima della trasferta
La durata della trasferta non può eccedere di regola i tre mesi. Il datore di lavoro può, in ogni
momento, disporre il rientro del lavoratore dalla trasferta.
50.4. Rimborsi spese
Salvo quanto eventualmente previsto dalla Parte Settoriale, ai lavoratori in trasferta che prestano
servizio fuori dal comune ove ha sede l’azienda presso la quale gli stessi sono in forza, è
riconosciuto un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, in base a quanto liquidato su nota
documentata, salvo accordo forfettario tra le parti. Le ore di viaggio saranno compensate con
normale retribuzione, fino a un massimo di 8 ore; le ore successive alla normale durata saranno
calcolate come straordinario. L’importo approssimativo sarà anticipato dal datore di lavoro,
salvo poi conguaglio a fine trasferta.
Il mezzo di trasporto è prescelto dal datore di lavoro che si fa carico delle relative spese. I
rimborsi spese non concorrono ai fini dell’imponibile contributivo e previdenziale.
Il datore di lavoro, all’atto della trasferta, corrisponde al lavoratore un anticipo sulle spese che
risultano prevedibili e che saranno regolate all’atto del rientro dalla trasferta.
50.5. Trattamento economico di trasferta
Ai lavoratori che prestano servizio in trasferta compete un'indennità di trasferta, la cui entità è
definita nella Parte Settoriale del presente contratto.
Detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che
prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di
assunzione ed è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o
di contratto.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento
o cantiere di origine.
50.6. Malattia e infortunio del lavoratore in trasferta
In caso di malattia o infortunio, decorsi dieci giorni, il lavoratore può chiedere di tornare in sede,
con diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per il
datore di lavoro di disporre il rientro del lavoratore in malattia in qualsiasi momento.
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Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è
dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà
riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non
ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, ai fini
dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere, a proprie spese, al rientro del lavoratore
dichiarato trasportabile dal medico, fino alla sua abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal
lavoratore, gli è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e
delle spese di vitto e pernottamento.
50.7. Norme comportamentali del lavoratore in trasferta
Il lavoratore in trasferta, se non esplicitamente autorizzato dal datore di lavoro, non può
effettuare lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore in trasferta deve attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina
sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui
sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, deve provvedere alla
registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti
periodici che sono richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto
necessario per la sua buona esecuzione.
50.8. Maggiorazione per trasferta alta montagna o sottosuolo
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una
maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.
50.9. Trasfertista
Per lavoratore trasfertista si intende il dipendente che abbia contrattualmente assunto l’impegno
di rendere la propria prestazione lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.
In ragione della gravosità della prestazione lavorativa, connotata da una permanente mobilità, al
lavoratore trasfertista compete una indennità in misura fissa, che prescinde dall’effettiva mobilità
e dal luogo della prestazione.
La misura dell’indennità è stabilita dalla Parte Settoriale.
PARTE GENERALE
120
TITOLO XI LAVORO AGILE E TELELAVORO
ART 51 LAVORO AGILE
51.1. Premessa
Il presente articolo reca la disciplina del lavoro agile, tenendo conto delle disposizioni di legge
in materia nonché delle previsioni condivise dalle Parti Sociali nel “Protocollo Nazionale sul Lavoro
in Modalità Agile” del 7 dicembre 2021”.
51.2. Definizione
Il lavoro agile consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,
caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa organizzata anche per fasi, cicli e obiettivi
e svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario
o di luogo di lavoro e con il necessario utilizzo di strumenti tecnologici.
La collocazione del lavoratore in regime di lavoro agile risulta da un accordo individuale tra
datore di lavoro e lavoratore.
51.3. Obiettivi
Oltre a consentire una migliore organizzazione del lavoro, il lavoro agile si pone come strumento
atto a incrementare la produttività e la competitività delle aziende, favorire l’innovazione dei
processi produttivi e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti
nonché la maggiore sostenibilità ambientale.
51.4. Incentivazione all’utilizzo del lavoro agile
Al fine di consentire una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, il datore
di lavoro si impegna a favorire il maggior utilizzo possibile della modalità di lavoro agile.
A tal proposito possono essere previste, su base settimanale o mensile, delle giornate fisse in cui
la prestazione lavorativa viene svolta unicamente in modalità di lavoro agile.
51.5. Accordo individuale di lavoro
Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e dunque necessita dell’accordo tra il datore
di lavoro e il lavoratore. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o di svolgere la propria prestazione in modalità agile
in nessun caso integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
rileva sul piano disciplinare.
51.6. Contenuto e forma dell’accordo
121
L’accordo per dare avvio al lavoro agile è stipulato per iscritto e può essere a tempo determinato
o indeterminato.
L’accordo deve prevedere:
- la durata dell’accordo, se a tempo determinato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro svolti all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi, per ragioni obiettive, per lo svolgimento della prestazione
esterna ai locali aziendali;
- le modalità di esecuzione dell’attività;
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore e forniti dall’azienda, gli oneri derivanti dall’utilizzo
degli stessi;
- l’indicazione dei tempi di riposo del lavoratore e della fascia oraria giornaliera di
disconnessione;
- la fascia oraria nell’ambito della quale va assicurato lo svolgimento dell’attività;
- le modalità e l’esercizio del diritto al godimento degli istituti posti a tutela del lavoratore,
quali a titolo esemplificativo i permessi retribuiti e le ferie;
- le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base giornaliera e settimanale,
nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l’utilizzo degli strumenti
informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo, del periodo di ferie e della
vita personale e familiare del lavoratore;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- le strumentazioni che consentono il controllo a distanza del lavoratore, nel rispetto
dell’art. 4 L. 300/1970 e della normativa in materia di privacy;
- l’individuazione delle condotte, relative all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- la previsione delle misure di salute e sicurezza necessarie;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di
lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali durante la prestazione all’esterno
dei locali aziendali.
L’accordo, con i relativi allegati, è trasmesso dall’azienda ai Servizi per l’impiego attraverso una
apposita piattaforma telematica mediante il portale del Ministero del Lavoro.
51.7. Priorità nelle richieste di accesso
Il datore di lavoro che stipula accordi per lo svolgimento di lavoro in modalità agile è tenuto a
riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso
di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
PARTE GENERALE
122
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste delle lavoratrici nei 3
anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e delle lavoratrici in stato
di gravidanza, con esclusione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, dai genitori
lavoratori che hanno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore non lavoratore e dai genitori dei figli minori affetti da disturbi o disagi
comportamentali certificati.
Alla maternità è equiparata l’adozione e istituti con analoga funzione.
Costituiscono, altresì, particolari situazioni personali e/o familiari che danno diritto alla priorità,
la presenza di figli minori affetti da disturbi e/o disagi comportamentali certificati, lo stato di
salute del lavoratore affetto da gravi patologie certificate.
Il datore di lavoro, nella valutazione delle richieste di smart working, potrà anche tenere conto
della distanza tra il domicilio del lavoratore richiedente e l’unità organizzativa di assegnazione.
Il datore di lavoro è tenuto a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizione di
fragilità o di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura
di accomodamento ragionevole.
51.8. Tutele durante la prestazione in lavoro agile
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è
da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
51.9. Recesso e preavviso
Qualora il lavoro agile sia stato concordato a tempo indeterminato, il relativo accordo deve
indicare il termine per il preavviso di recesso, comunque non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine
di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e
di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
Si considerano comunque giustificato motivo di recesso le seguenti ipotesi:
- modifica della mansione professionale del lavoratore che faccia venir meno la possibilità
di svolgimento della prestazione in remoto;
- esigenze tecnico organizzative aziendali sopravvenute, che richiedano la prestazione in
presenza.
- gravi infrazioni disciplinari;
- problemi di natura personale e/o di gestione della conciliazione vita-lavoro da parte del
lavoratore debitamente motivati, fermo restando, in ogni caso, il tempo strettamente
necessario per organizzare da parte del datore di lavoro il ritorno in presenza allo
123
svolgimento in azienda della prestazione lavorativa.
In caso di recesso da parte del datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà tenersi un
confronto in Azienda con l’assistenza delle rappresentanze sindacali, laddove presenti.
51.10. Luogo di lavoro
Il lavoratore può svolgere una parte della propria attività lavorativa anche presso la propria
abitazione, gli smart work hub, coworking o in altri luoghi che garantiscano l’esercizio dell’attività
lavorativa in sicurezza.
In ogni caso, il luogo di lavoro deve essere idoneo ai sensi della normativa vigente in materia di
salute e sicurezza.
La sede di lavoro, cui il lavoratore farà ritorno in caso di interruzione della modalità agile è quella
indicata all’atto dell’assunzione o, comunque, quella successivamente stabilita tra le parti.
51.11. Orario di lavoro
La prestazione lavorativa in modalità agile può comportare un’autonoma e flessibile
collocazione spazio-temporale.
L’orario di lavoro in regime di lavoro agile non può superare l’orario giornaliero e settimanale,
quali risultanti dalle disposizioni di legge e del presente contratto.
Qualora possibile, nell’accordo sono comunque individuate le fasce orarie in cui viene svolta la
prestazione lavorativa.
In nessun caso la distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro può eccedere i limiti
previsti dal d.lgs. n. 66/2003.
È sempre garantita al lavoratore, e dunque inserita nell’accordo di lavoro agile, una fascia di
disconnessione giornaliera, come disciplinata dal presente contratto.
Non possono essere rese prestazioni supplementari e/o straordinarie diurne o notturne, anche
festive, salvo specifica autorizzazione del datore di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito solo previa autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Nel caso in cui l’orario di lavoro ecceda i limiti normali fissati dalla legge e dal presente contratto,
al lavoratore vanno riconosciute le relative maggiorazioni retributive previste per il lavoro
straordinario.
51.12. Reperibilità
Le parti possono stabilire una fascia di reperibilità su base oraria, giornaliera o settimanale.
Il trattamento di reperibilità, stabilito dalle parti nell’accordo e non inferiore a € 3,00 per ora, è
dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte
dell'azienda, dei clienti o dell’utenza di riferimento.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto" o di qualsiasi altra forma
prevista nell’accordo, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Le ore di intervento effettuato eccedenti l’orario di lavoro eventualmente pattuito, sono
retribuite con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario,
notturno e festivo nelle sue varie articolazioni ovvero convertite in riposi compensativi. Sono
sempre retribuite come lavoro straordinario, le ore di intervento effettuato eccedenti i limiti
PARTE GENERALE
124
settimanali dell’orario di lavoro previsti dalla presente contrattazione collettiva.
51.13. Dotazione strumentale
Il datore di lavoro è tenuto a sostenere le spese per la dotazione degli strumenti tecnologici
necessari per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di installazione e manutenzione di tali
strumenti.
Nell’ipotesi di malfunzionamento, guasto o furto degli strumenti tecnologici utilizzati per la
prestazione, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Qualora la
riparazione o la sostituzione degli strumenti tecnologici non possa avvenire in tempi brevi, è
facoltà del datore di lavoro prevedere che la prestazione venga resa nei locali dell’azienda,
limitatamente al tempo necessario per provvedere al ripristino degli strumenti stessi.
Gli strumenti tecnologici acquistati dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore
devono essere custoditi dal lavoratore con la dovuta diligenza e restituiti da quest’ultimo alla
cessazione dello smart working.
Nella dotazione strumentale di cui deve farsi carico il datore di lavoro, va ricompreso anche
l’accesso alla rete.
Laddove le Parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici appartenenti al
lavoratore, provvedono a stabilire consensualmente i criteri ed i requisiti minimi di sicurezza e
possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
Il lavoratore è tenuto a fare un uso diligente della strumentazione ricevuta e in osservanza delle
regole in materia di sicurezza informatica.
51.14. Privacy
Il lavoratore deve adottare tutte le cautele ed osservare comportamenti idonei, fuori dai locali
aziendali, al fine di tutelare la riservatezza dei dati trattati coerentemente con le norme vigenti e
le eventuali disposizioni aziendali. In sede aziendale potranno essere previste specifiche policy
sull’osservanza delle normative relative alla cybersecurity, sull’accesso a data base e cloud
aziendali e stabilita, laddove necessaria, una attività di informazione e formazione dedicata. In
materia di privacy saranno osservate le disposizioni di cui al Codice sulla protezione dei dati
personali.
51.15. Diritto alla disconnessione
Per diritto alla disconnessione si intende il diritto riconosciuto al singolo lavoratore di potersi
disconnettere dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità, senza subire ripercussione
alcuna sul piano retributivo e/o disciplinare.
L’accordo individuale individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base
giornaliera e settimanale, nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l’utilizzo
degli strumenti informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo e della
conciliazione dei tempi di vita-lavoro.
125
In ogni caso, il diritto di disconnessione è sempre assicurato nelle ore di riposo, nelle giornate
di ferie, nelle giornate di assenza per motivi di salute e nelle ore di permesso regolarmente
autorizzate, fatta salva la disciplina della reperibilità.
Il lavoratore può legittimamente rifiutare lo svolgimento della prestazione durante i periodi di
disconnessione, senza che ciò possa rappresentare motivo di recesso dall’accordo, né di
cessazione del rapporto di lavoro.
51.16. Formazione
Al lavoratore agile è assicurato il diritto soggettivo alla formazione, anche in modalità digitale.
Eventuali specifiche attività di informazione/formazione potranno avere ad oggetto, tra l’altro,
le abilità digitali indispensabili per lo sviluppo di nuove competenze e professionalità, le soft skills
e le tematiche della salute e sicurezza.
51.17. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro si fa carico della postazione del lavoratore agile relativamente alla
strumentazione e ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione: in particolare,
è posta a carico dell’azienda l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione degli strumenti
necessari, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza
della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
La strumentazione fornita al lavoratore per il lavoro agile resta di proprietà esclusiva dell’azienda.
Sono inoltre posti a carico del datore di lavoro gli oneri derivanti dall’uso delle strumentazioni
(come ad es. i consumi telefonici e/o elettrici), la cui quantificazione è demandata alla
contrattazione decentrata o, in mancanza, all’accordo individuale.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate e ad informarne i lavoratori
circa la protezione dei dati utilizzati e/o elaborati dal lavoratore per fini professionali. In
particolare, il datore è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivurs), salvaguardia
(backup), perdita (crash) dei dati gestiti dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, non derivanti da un uso improprio del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del
lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della
vigente normativa.
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore agile circa le prescrizioni di salute e sicurezza
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare.
51.18. Obblighi del lavoratore
Il lavoratore agile deve adempiere alle proprie mansioni con diligenza sulla base delle istruzioni
ricevute dal datore di lavoro, osservando ogni necessaria cautela, anche ai fini della privacy.
Il lavoratore agile deve avere cura e custodire gli strumenti di lavoro forniti dall’azienda.
In caso di danneggiamento o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve informare
tempestivamente il datore di lavoro. Quest’ultimo, dopo aver concordato un orario, può inviare
presso il domicilio del lavoratore un tecnico specializzato per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico
PARTE GENERALE
126
ha rilevanza disciplinare.
In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore agile deve darne immediata
comunicazione all’azienda, tramite l’invio (anche telematico) della copia della denuncia di furto
presentata presso le autorità competenti.
La mancata denuncia e/o la mancata comunicazione hanno rilevanza disciplinare.
Il lavoratore agile ha l’obbligo di attenersi alle informative del datore di lavoro relative alla
protezione dei dati ed al corretto utilizzo della strumentazione fornita.
51.19. Potere di controllo e potere disciplinare
Il controllo del datore di lavoro sull’attività svolta dal lavoratore che opera in modalità agile deve
essere sempre esercitato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 4, L. 300/1970, con
particolare attenzione all’informativa circa le modalità di esecuzione dei controlli, la tecnologia
(anche software) utilizzata e le modalità di trattamento dei dati prelevati.
51.20. Parità di trattamento economico e normativo
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto al medesimo inquadramento
professionale, al trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
In particolare, il lavoratore agile matura il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti, conserva il
diritto al buono pasto, laddove previsto e, più in generale, fruisce di tutti gli istituti economico
normativi posti a tutela del lavoratore.
È obbligo del datore di lavoro fornire periodicamente attività di formazione e aggiornamento
professionale.
Il collocamento del dipendente in lavoro agile non pregiudica lo sviluppo e la progressione
professionale, né preclude l’accesso ai sistemi premiali in vigore in azienda o al welfare aziendale
o ai benefits previsti dalla contrattazione collettiva.
La modificazione del regime di prestazione dell’attività lavorativa, da lavoro agile all’esecuzione
della prestazione nei locali aziendali e viceversa, non influisce sull’inquadramento professionale,
il trattamento economico e normativo e ogni altro diritto precedentemente acquisito dal
lavoratore.
I datori di lavoro si impegnano a garantire la parità di genere nell’accesso al lavoro agile, anche
nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali ed accrescere in
termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro.
51.21. Salute, sicurezza e ambiente di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile per la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità agile ed è tenuto a prevedere e a garantire idonee misure di prevenzione per fronteggiare i
rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, al momento della sottoscrizione dell’accordo di lavoro agile e comunque con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
127
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in modalità agile.
Il lavoratore è tenuto a cooperare con il datore di lavoro all'attuazione delle suddette misure di
prevenzione e, in particolare, a garantire di svolgere la prestazione in modalità agile in ambienti
idonei ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.
A tal fine il lavoratore compila una scheda in riferimento al luogo di lavoro da cui presta la sua
attività lavorativa in modalità agile e la invia al datore di lavoro onde consentire allo stesso di
verificarne, unitamente al RSPP , le condizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro garantisce altresì al lavoratore la formazione specifica in materia di salute e
sicurezza.
La prestazione effettuata al di fuori della sede di lavoro potrà essere svolta esclusivamente in locali
idonei ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza e in ragione delle esigenze di riservatezza
dei dati trattati.
Il lavoratore è tenuto a informare il datore in ordine a qualsiasi modifica degli ambienti e dei
luoghi ove svolge la prestazione, che possa incidere sulla sua salute e sulla sicurezza.
51.22. Infortunio in itinere
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro anche quando occorsi durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
51.23. Malattie professionali
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro le malattie professionali dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, ivi comprese quelle
derivanti da un uso non corretto della strumentazione tecnologica.
51.24. Diritti e prerogative sindacali
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile gode degli stessi diritti e
prerogative sindacali dei colleghi che prestano l’attività lavorativa nei locali aziendali.
Il datore di lavoro, nel concedere luoghi idonei allo svolgimento di assemblee sindacali alle
Rappresentanze interne all’azienda o alle diramazioni territoriali delle organizzazioni sindacali,
garantisce l’effettiva partecipazione del lavoratore agile in presenza ovvero da remoto. Su
specifica comunicazione delle rappresentanze sindacali o del lavoratore medesimo, il datore di
lavoro può essere sollevato da tale obbligo nel caso in cui le rappresentanze sindacali e il
lavoratore agile riescano ad organizzarsi autonomamente.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro predispone una bacheca elettronica, accessibile anche dalle
rappresentanze sindacali interne all’azienda, al fine di concretizzare il diritto di informazione e
di consultazione sindacale a cui ha diritto il singolo lavoratore. La bacheca può essere utilizzata
anche per altre comunicazioni interne, al fine di rispettare il principio di pari opportunità.
51.25. Forme di socializzazione tra dipendenti
Al fine di prevenire l’isolamento del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, il
datore di lavoro promuove forme di socializzazione tra tutti i lavoratori prevedendo, con
PARTE GENERALE
128
cadenza periodica almeno semestrale, riunioni in presenza o altre forme di incontro.
51.26. Monitoraggio
È istituita una commissione paritetica nazionale per il monitoraggio e l’attuazione delle misure
di incentivazione dell'utilizzo del lavoro agile.
La Commissione è autorizzata a richiedere dati statistici sull’utilizzo del lavoro agile ai singoli
datori di lavoro che applicano il presente contratto collettivo nazionale generale. Quest’ultimi
sono tenuti a collaborare
51.27. Delega alla contrattazione decentrata
È demandata alla contrattazione decentrata l’ulteriore individuazione:
a) delle mansioni e delle attività che possono essere svolte in modalità agile;
b) di specifiche misure di prevenzione per la sicurezza richieste in base all’attività svolta;
c) di specifici strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività;
d) di strumenti di incentivazione correlati all’utilizzo del lavoro agile;
e) di ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare
il lavoro agile.
ART 52 TELELAVORO
52.1. Definizione
Per telelavoro si intende la prestazione resa dal dipendente al di fuori dei locali aziendali, ma con
la conservazione dei vincoli orari e organizzativi stabiliti dal datore di lavoro per gli altri
dipendenti – con analoghe mansioni – che svolgono la propria prestazione nei locali aziendali.
Il collegamento con l’azienda è assicurato dagli strumenti telematici.
Il telelavoro è su base volontaria ma spetta al datore di lavoro stabilire le condizioni per l’avvio
dell’istituto nel caso concreto.
Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni di rapporto.
Il telelavoro non condiziona la progressione economico-normativa di cui beneficia il lavoratore.
52.2. Modalità di esecuzione della prestazione
La prestazione lavorativa in telelavoro può svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto
all’ordinaria attività di lavoro.
Ferma restando la necessità di fissare la collocazione della prestazione e la durata della giornata
lavorativa, deve essere comunque individuata una fascia di reperibilità.
Gli strumenti per lo svolgimento del lavoro sono a carico del datore di lavoro che è responsabile
della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro,
salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
129
Il datore di lavoro provvede alla copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro.
Per coordinare l’attività lavorativa, il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alle riunioni
programmatiche fissate dall’azienda.
52.3. Salute e sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali in materia di
sicurezza.
Il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al
luogo prescelto quale sede di lavoro, per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
Ove il telelavoro sia svolto presso il domicilio del lavoratore, l’accesso è subordinato a preavviso
e al suo consenso.
52.4. Formazione
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione.
52.5. Diritti sindacali del telelavoratore
Il lavoratore conserva i diritti sindacali e di esercizio dell’attività sindacale.
52.6. Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore,
anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici devono rispettare le previsioni di cui all'art.
4 della L. 20.5.1970, n. 300.
L'azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento
e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la
trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate
con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
PARTE GENERALE
130
TITOLO XII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 53 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
53.1. Infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende l’infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, ovvero
temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
L’infortunio sul lavoro è tale qualora sia collegato, anche indirettamente, all’attività lavorativa.
53.2. Malattia professionale
Per malattia professionale si intende una alterazione dello stato psicofisico del lavoratore
imputabile ad elementi morbigeni ai quali il lavoratore si è esposto per ragioni di lavoro.
Le malattie professionali si distinguono in malattie tabellate e non tabellate.
Le malattie tabellate sono quelle incluse in apposite tabelle, aggiornate dalla legge e per le quali
sussiste una presunzione assoluta di riconducibilità all’attività lavorativa esercitata.
Le malattie non tabellate sono quelle non espressamente elencate in apposite tabelle, per le quali
occorre accertare caso per caso la riconducibilità all’attività lavorativa esercitata.
53.3. Disciplina
In caso di malattia e infortunio sul lavoro, trovano applicazione le tutele di legge e quelle del
presente CCNL.
53.4. Obblighi di comunicazione del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro del verificarsi
dell’infortunio, a prescindere dalla sua entità o del manifestarsi della malattia professionale.
53.5. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio alla circoscrizione dell’INAIL nella quale è
esercitato il lavoro, nel termine di 2 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia professionale.
La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicazione all’INAIL comporta
l’applicazione delle sanzioni di legge.
In caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del lavoratore, l’assenza risulterà
ingiustificata.
53.6. Diritto alla conservazione del posto
131
Al lavoratore sarà conservato il posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo non inferiore a quello per il quale egli
percepisca l’indennità per l’inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con certificato medico
dell’istituto assicuratore.
I periodi di malattia e di infortunio sul lavoro, come sopra definiti, non si computano nel periodo
di comporto.
53.7. Reimpiego del lavoratore
Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle precedenti mansioni,
sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla propria professionalità e capacità
lavorativa residua. A tal fine, l’azienda e il lavoratore valutano la possibilità di intraprendere un
progetto di reinserimento lavorativo finanziato dall’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge
n. 190/2014 e s.m.i.
Su tale valutazione saranno coinvolti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, ove non
presenti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
53.8. Trattamento economico
I lavoratori, soggetti all’assicurazione obbligatoria, hanno diritto, oltre all’indennità erogata
dall’INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza del normale
trattamento economico complessivo netto.
Le assenze, causate da malattia professionale o infortunio sul lavoro, sono computate
nell’anzianità di servizio.
53.9. Infortunio in itinere
Le tutele previste dal presente contratto per l’infortunio sul lavoro si estendono anche
all’infortunio in itinere, cioè l’evento accidentale occorso durante:
- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- il normale percorso tra due luoghi di lavoro qualora il soggetto abbia più rapporti;
- il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti, nei casi in cui manchi la mensa aziendale.
53.10. Rischio Elettivo
Le tutele previste dal presente contratto per l’infortunio sul lavoro non si estendono all’ipotesi
in cui l’infortunio derivi da rischio elettivo, ossia da comportamento abnorme del lavoratore
estraneo alle finalità aziendali.
ART 54 MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
54.1. Obblighi di comunicazione
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha l’obbligo di darne immediata
PARTE GENERALE
132
notizia al datore di lavoro ovvero ai preposti aziendali, tramite chiamata telefonica, e-mail o altro
idoneo mezzo di comunicazione. La comunicazione va data il giorno in cui si verifica la prima
assenza, anteriormente all'inizio del normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato e
documentato impedimento o accertata forza maggiore.
La comunicazione del permanere dello stato di malattia deve essere rinnovata in caso di
prosecuzione dello stato di malattia rispetto al periodo originariamente prognosticato.
In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà
considerata ingiustificata, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari.
54.2. Accertamenti sanitari
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso le apposite
strutture sanitarie delle ASL e dell’INPS.
54.3. Obblighi del lavoratore
Al fine di consentire le visite mediche di controllo, il lavoratore, fin dal primo giorno di assenza
e per tutto il periodo di malattia, deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato al datore
di lavoro nelle fasce orarie comprese dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Eventuali necessità del lavoratore di assentarsi dal domicilio comunicato, per motivi inerenti la
malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate
all'azienda e successivamente documentate.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie stabilite, senza giustificato motivo, non venga reperito
dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il domicilio comunicato,
perde l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'azienda, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere preventivamente comunicato all'azienda.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa, anche a titolo
gratuito, durante l'assenza per malattia, con conseguente responsabilità disciplinare.
54.4. Periodo di comporto
In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento dell'anzianità di servizio,
per un periodo di 180 giorni.
La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata
ad un periodo di 3 mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Nell’arco vigente del presente CCNL la Parte Settoriale può disporre una diversa durata.
133
54.5. Periodo di comporto in caso di malattie gravi (c.d. comporto prolungato)
I giorni di assenza dei lavoratori affetti da malattie di particolari gravità, quali patologie
oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie gravi e continuative che
comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale, per sottoporsi alle cure, anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day
hospital, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei
lavoratori affetti da Tbc.
Per i lavoratori fragili, riconosciuti tali dal SSN, il periodo di comporto è raddoppiato.
54.6. Superamento del periodo di comporto
Superati i limiti di assenza per la conservazione del posto di lavoro, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta da inoltrarsi entro la scadenza del termine di comporto, di
un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta per
lo stesso periodo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
dovrà corrispondere al lavoratore le competenze di fine rapporto previste dal presente
contratto.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta la ripresa del
servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a
tutti gli effetti di legge.
Su espressa richiesta scritta, il datore di lavoro fornirà al lavoratore il conteggio delle assenze
per malattia ai fini del calcolo del computo.
54.7. Reimpiego del lavoratore
Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle precedenti
mansioni sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla propria professionalità
e capacità lavorativa residua, secondo le norme vigenti in materia.
In mancanza, è in facoltà del lavoratore chiedere comunque di essere utilizzato, al fine di
evitare il licenziamento, in mansioni appartenenti ad inquadramenti inferiori.
54.8. Trattamento economico
Le aziende corrispondono al lavoratore, assente per malattia o infortunio non sul lavoro,
un’integrazione economica tale da garantire complessivamente un trattamento non inferiore
all’80% della retribuzione giornaliera contrattuale, comprensivo delle indennità previste dalla
normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale.
È fatto salvo quanto previsto ai due successivi commi.
54.9. Assenze brevi per malattia
Le assenze brevi per motivi di salute, con esclusione delle assenze dovute a gravi patologie o
PARTE GENERALE
134
specifiche disfunzioni sono regolate come segue. Qualora, nel corso dello stesso anno solare, si
verifichino ripetute assenze brevi (di durata non superiore a 7 giorni) l’integrazione a carico
dell’azienda per i primi 3 giorni (c.d. carenza) è ridotto al:
- 100% per il primo episodio;
- 50 % per il secondo e terzo episodio.
Nessuna integrazione a carico dell’azienda per gli episodi successivi al terzo.
Fatto salvo quanto premesso, nel corso dell’anno solare sono ammesse un massimo di 10
assenze brevi.
54.10. Ricovero ospedaliero
In caso di periodi di ricovero ospedaliero, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita
certificazione, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per tutto il periodo
del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.
54.11. Rientro in servizio a seguito di malattie oncologiche
Fermo restando il diritto al reimpiego, ove possibile, i dipendenti affetti da neoplasie, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro
a tempo pieno, a richiesta del lavoratore.
135
TITOLO XIII ESTERNALIZZAZIONI
ART 55 TRASFERIMENTO D’AZIENDA
55.1. Definizione
Per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì al trasferimento di ramo d'azienda, cioè di una articolazione
funzionalmente autonoma dell’attività economica organizzata.
55.2. Diritti dei lavoratori
In caso di trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario ed i
lavoratori conservano tutti i loro diritti.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo
che siano sostituiti da altri contratti collettivi già applicati nell’azienda del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
55.3. Divieto di licenziamento
Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica per effetto del trasferimento, può
rassegnare le dimissioni per giusta causa con gli effetti di cui all’art. 2119 c.c., comma primo, nei
tre mesi successivi al trasferimento stesso.
55.4. Procedura
Nell’ipotesi in cui si intenda effettuare un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente
occupati più di 15 lavoratori ovvero un trasferimento di una parte di azienda, il cedente e il
cessionario sono tenuti a darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze
sindacali presenti nelle imprese ovvero nelle unità produttive interessate al trasferimento.
La suddetta informazione deve essere data almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da
cui deriva il trasferimento o, se precedente, prima che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le
parti.
In mancanza delle rappresentanze sindacali in azienda, resta fermo l'obbligo di comunicazione
nei confronti delle Parti stipulanti il presente CCNL, che può essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
PARTE GENERALE
136
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Per quanto al presente comma non espressamente previsto, si rimanda alla procedura di cui
all’art. 47 della legge n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni.
ART 56 TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI APPALTO
56.1. Procedura
In caso di cambio di appalto, l’impresa appaltante uscente dovrà darne comunicazione, con un
preavviso di almeno 15 giorni, alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e alle
relative articolazioni competenti territorialmente.
Su richiesta delle organizzazioni in questione, l’impresa uscente informerà i sindacati in uno
specifico incontro circa le problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento
all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del
cambio di appalto.
L’impresa uscente è tenuta a fornire ai sindacati interessati e all’impresa subentrante l’elenco dei
lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi
in essere.
L’impresa subentrante è a sua volta tenuta ad informare i sindacati di cui sopra circa la
contrattazione collettiva applicata e circa le condizioni dell’appalto. L’esito della procedura verrà
depositato presso l’ente bilaterale nazionale di riferimento.
56.2. Clausola sociale
A parità di condizioni di appalto, il contratto di appalto deve prevedere il passaggio diretto e
senza soluzione di continuità di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi,
mantenendo l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e normativi.
Devono inoltre essere garantite le tutele per i licenziamenti previste dalla legge n. 92/2012 per
i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Nell’ipotesi di mutamento delle condizioni di appalto, l’impresa subentrante entro 15 giorni
dall’aggiudicazione, deve essere convocata presso l’associazione datoriale cui conferisce
mandato, presso l’Ispettorato Territoriale per il Lavoro (ITL) o presso il sindacato ove possibile
nei 15 giorni precedenti il trasferimento, con la presenza delle R.S.A., ove costituite in azienda,
e dei sindacati territoriali aderenti alle Parti stipulanti per un esame congiunto della situazione
volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante
l’armonizzazione delle mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento
dei livelli occupazionali, anche facendo ricorso alla mobilità interna all’azienda, al part-time e ad
altri strumenti di flessibilità lavorativa.
Nell’ipotesi in cui, al momento della cessazione, siano in atto sospensioni dal lavoro che
comportano la conservazione del posto, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’impresa
uscente e il lavoratore verrà assunto dall’impresa subentrante nel momento in cui venga meno
137
la causa sospensiva.
56.3. Trasferimento di ramo d’azienda nei cambi appalto
Se nel cambio appalto non sono presenti elementi di discontinuità tra l’impresa uscente e quella
subentrante, l’operazione ha gli stessi effetti configura un trasferimento di azienda o di ramo
d'azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
ART 57 CONTRATTO DI RETE E CODATORIALITÀ
57.1. Nozione
Il contratto di rete è il contratto attraverso cui più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso l’impegno a
collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese,
attraverso lo scambio di informazioni e prestazioni industriali, commerciali, tecniche o
tecnologiche, ovvero esercitando in comune una o più attività economiche rientranti
nell’oggetto della propria impresa.
Nel contratto di rete devono essere indicati le generalità delle parti contraenti, gli obiettivi, il
programma di rete con l’indicazione di diritti e obblighi assunti dalle imprese contraenti e delle
modalità di realizzazione degli obiettivi, la durata temporale, le condizioni per l’adesione
eventuale e successiva di altre imprese e le regole da utilizzare per la decisione da assumere. Nel
contratto di rete deve essere altresì indicata un’impresa referente su cui gravano tutti gli
adempimenti di legge. Elementi eventuali del contratto sono invece la costituzione di un fondo
patrimoniale, l’istituzione di un organo comune, le ipotesi e le modalità di recesso anticipato e
la modificabilità del programma di rete.
57.2. Distacco
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di
rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sussiste automaticamente in forza dell'operare
della rete, ferme restando le altre previsioni normative in materia di distacco di cui all’art. 30 del
d.lgs. n. 276/2003.
57.3. Codatorialità
La codatorialità si configura quando più imprese gestiscono contemporaneamente uno o più
rapporti di lavoro, con regole di ingaggio stabilite attraverso il contratto di rete ovvero con il
consenso delle parti.
La codatorialità può intervenire sia nell’ipotesi tipica, prevista dalla normativa sul contratto di
rete, sia al di fuori di essa, qualora ricorrano per tutti i datori di lavoro i requisiti tipici della
subordinazione, cioè in particolare l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei
confronti dei singoli lavoratori.
In entrambi i casi di codatorialità, tutti i datori di lavoro sono responsabili in solido per le
PARTE GENERALE
138
obbligazioni derivanti dal contratto nei confronti dei lavoratori.
Nell’ipotesi di licenziamento, le imprese co-datrici devono essere considerate unitariamente ai
fini della verifica sia del requisito dimensionale che della sussistenza delle ragioni di
licenziamento e del cosiddetto obbligo di ripescaggio.
139
TITOLO XIV NORME DI COMPORTAMENTO E
DISCIPLINARI
Il presente Titolo disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, le norme di
comportamento ovvero i doveri a cui il lavoratore deve attenersi nella prestazione dell’attività
e le sanzioni disciplinari irrogate nelle varie ipotesi di inosservanza.
ART 58 NORME DI COMPORTAMENTO
58.1. Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a rendere la sua prestazione nel rispetto dei doveri di diligenza, fedeltà e
leale collaborazione e, in particolare, deve:
- operare e collaborare con diligenza con il datore di lavoro, osservando le disposizioni
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, anche in relazione alle norme vigenti in materia
di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento e
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni legate al suo
rapporto di lavoro;
- rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la registrazione delle
presenze e non allontanarsi o assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
proprio datore di lavoro o superiore gerarchico. Il lavoratore non può trattenersi nei
locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione dell'azienda;
- durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con i colleghi e con gli
utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
- nel periodo di malattia o infortunio, non attendere ad occupazioni o attività che ritardino
il suo recupero psicofisico;
- eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
lavoratore che intende disattenderlo, deve farne rimostranza a chi lo ha impartito,
dichiarandone le ragioni; in caso di ordine contrario alla legge penale, il lavoratore deve
astenersi dall’eseguirlo;
- vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sotto-ordinato, ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
- avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi, degli
strumenti e degli automezzi a lui affidati;
- non valersi di quanto è di proprietà del datore di lavoro per ragioni che non siano di
servizio;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano, per il personale, l'accesso ai
locali dell'azienda e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'azienda stessa in locali non aperti al pubblico;
PARTE GENERALE
140
- comunicare ogni mutamento del proprio domicilio, sia durante il servizio che durante i
congedi;
- segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a
conoscenza.
58.2. Utilizzo dei social network
Fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da parte del lavoratore,
l’eventuale divulgazione di affermazioni che possono pregiudicare l’immagine o la posizione di
mercato dell’azienda effettuata tramite social network, costituisce violazione disciplinare.
La violazione disciplinare è aggravata qualora non venga rispettato il dovere di continenza
formale.
58.3. Salute e sicurezza
Ai fini della tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori, gli stessi lavoratori hanno il
dovere di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione
collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione
personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le anomalie di macchinari, apparecchiature,
utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale,
comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.
La violazione degli obblighi di cui sopra comporta responsabilità disciplinare da graduarsi avuto
riguardo alla gravità soggettiva e oggettiva dell’illecito.
Nel caso di applicazione di sanzioni pecuniarie, il relativo introito viene devoluto al Fondo per
la sicurezza sul lavoro.
ART 59 SANZIONI DISCIPLINARI
59.1. Tipologia di sanzioni disciplinari
Tenuto conto della gravità dell’infrazione, del principio di proporzionalità nonché delle
circostanze soggettive e oggettive in cui si sono verificati i fatti, il datore di lavoro può irrogare
nei confronti del lavoratore sanzioni conservative ed espulsive.
La sanzione deve essere adottata tempestivamente secondo le modalità disciplinate al successivo
art. 61 del presente CCNL.
141
59.2. Sanzioni disciplinari conservative
Sono sanzioni disciplinari conservative:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la multa, sino a un massimo di 3 ore di retribuzione base;
d) la sospensione dal lavoro, fino a un massimo di 10 giorni, con privazione della
retribuzione.
59.3. Rimprovero
Nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimprovero verbale viene irrogato per le
mancanze lievi, il rimprovero scritto per mancanze di minore gravità rispetto a quelle che
comportano la multa o la sospensione.
59.4. Multa
La sanzione della multa è irrogata al lavoratore, a titolo esemplificativo, per le seguenti
mancanze:
- inosservanza dell’orario di lavoro e ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
- negligenza nello svolgimento del lavoro affidatogli;
- omessa comunicazione all'azienda del mutamento del proprio domicilio, sia durante il
servizio che durante i congedi;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza
nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato
danno;
- fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da parte del
lavoratore, la divulgazione di affermazioni che possono pregiudicare l’immagine o la
posizione di mercato dell’azienda effettuata tramite social network, quando non abbia
carattere di gravità e non abbia arrecato danno.
La recidiva in provvedimento di multa, entro il biennio, dà facoltà all'azienda di comminare al
lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 3 giorni con retribuzione al
50%.
59.5. Sospensione
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è applicata al lavoratore, a titolo esemplificativo,
per le seguenti mancanze:
- danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità del
lavoratore;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun
danno alle persone;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
PARTE GENERALE
142
- irregolarità nella formalità per la registrazione delle presenze, che incide sull’esatto
conteggio delle ore di lavoro effettuato;
- qualora il lavoratore si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
- assenze ingiustificate di durata superiore ad 1 giorno e fino a tre giorni complessivi nel
corso dell’anno solare;
- esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza
sottrazione di materiale dell'azienda;
- recidiva, per più di 3 volte nell'anno solare, in qualunque delle mancanze punite con la
multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
59.6. Sanzioni disciplinari espulsive
Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la
sanzione disciplinare espulsiva può consistere in:
a) licenziamento con preavviso;
b) licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento disciplinare è irrogato, a titolo esemplificativo, nei casi di:
- grave insubordinazione verso i superiori;
- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare;
- inosservanza dei doveri di sorveglianza, custodia e controllo da parte dei lavoratori cui
siano specificatamente affidate tali mansioni, in caso di correlata grave violazione degli
obblighi del personale sottordinato tale da produrre significativo danno all’azienda;
- grave negligenza nello svolgimento del lavoro affidato, tale da arrecare significativo
nocumento all'azienda;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita
e il trasporto;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di
azioni che implichino gli stessi pregiudizi o comunque, infine, che arrechino gravissimo
nocumento all'organizzazione dell'attività aziendale;
- violazione del segreto d'ufficio;
- esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di
terzi;
- recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono
la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
- danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
- inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o
alla sicurezza degli impianti;
- condanna a una pena detentiva, con sentenza di primo grado, per azione commessa
143
anche non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale del lavoratore;
- furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
- rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di rischio cui si è
esposti.
Il licenziamento con preavviso è irrogato quando la violazione consente, seppure in via
provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento senza preavviso, ovvero “in tronco”, è irrogato al verificarsi di una violazione
di tale gravità da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
59.7. Collegio di conciliazione e arbitrato
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa può promuovere,
entro e non oltre i 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7, commi 6 e
7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare è sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 dieci dall'invito rivoltogli dall'ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
59.8. Riabilitazione
In ogni caso, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni
dalla loro applicazione, decorrenti dalla comunicazione formale della sanzione.
ART 60 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
60.1. Affissione delle norme disciplinari
È obbligo del datore di lavoro portare a conoscenza di tutti i lavoratori le norme di legge e
quelle del presente Titolo relative alla procedura disciplinare, alle infrazioni e alle sanzioni,
mediante affissione in un luogo accessibile in azienda, ovvero mediante pubblicazione su
bacheca elettronica.
60.2. Contestazione disciplinare
Il datore di lavoro, prima di irrogare al lavoratore una sanzione disciplinare, deve formulare per
iscritto una specifica contestazione d’addebito, pena l’invalidità della procedura disciplinare.
La contestazione deve pervenire al lavoratore in modo tempestivo, entro 15 giorni dall’avvenuta
PARTE GENERALE
144
infrazione ovvero dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro. Tale termine è esteso
a 30 giorni, in considerazione della natura dell’addebito e della complessità delle indagini da
espletare o della complessità della struttura aziendale.
La contestazione deve essere specifica, con indicazione del fatto addebitato nei suoi aspetti
essenziali e nelle sue modalità, comprese le circostanze di luogo e di tempo, in modo da
consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Il rimprovero verbale non dà luogo alla previa contestazione d’addebito.
60.3. Difesa del lavoratore
Il lavoratore, che abbia ricevuto una contestazione d’addebito, può chiedere, nel termine di 10
giorni, di essere ascoltato in contradditorio e può farsi assistere da un rappresentante sindacale
dell’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un legale di sua fiducia.
Il medesimo lavoratore può, sempre nel termine di 10 giorni, dal ricevimento della
contestazione, formulare anche giustificazioni per iscritto.
Nessuna sanzione può essere irrogata, se non si è consentito al lavoratore di esercitare il proprio
diritto alla difesa, nei termini sopraindicati.
Il lavoratore ha diritto di ricevere in copia tutta la documentazione aziendale utile e pertinente
ai fini delle giustificazioni.
60.4. Sospensione cautelare
Nell’ipotesi di infrazioni di tale gravità per le quali è prevista la sanzione del licenziamento, il
datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore per il periodo
di espletamento della procedura disciplinare, con diritto a un assegno alimentare nella misura
del 50% della retribuzione.
In caso di risoluzione della procedura disciplinare con esito positivo per il lavoratore, lo stesso
ha diritto al reintegro dell’intera retribuzione.
60.5. Conclusione procedimento disciplinare
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati, di norma,
non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel
merito, il termine di 30 giorni può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.
In tal caso, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione scritta al lavoratore
interessato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in
forma scritta.
Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni addotte
dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore deve motivare il provvedimento
adottato.
145
PARTE GENERALE
146
TITOLO XV ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 61 MOTIVI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le principali cause di estinzione del rapporto di lavoro sono le seguenti:
1) risoluzione consensuale;
2) dimissioni del lavoratore;
3) licenziamento individuale;
4) scadenza del termine;
5) morte del lavoratore.
ART 62 RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il rapporto di lavoro può risolversi per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 del codice civile.
Salvo diverso accordo, nell’ipotesi di risoluzione consensuale il rapporto di lavoro cessa
immediatamente.
La risoluzione consensuale va posta in essere esclusivamente con modalità telematiche su
appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con le medesime modalità telematiche, entro 7 giorni dalla data di trasmissione dei moduli al
datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente, il lavoratore ha facoltà di
revocare il consenso prestato nella risoluzione consensuale.
ART 63 DIMISSIONI
63.1. Nozione
Le dimissioni consistono nella volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro.
63.2. Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore ha diritto di rassegnare le dimissioni senza necessità di preavviso quando sussiste
una giusta causa, ossia quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto
di lavoro, neppure in via provvisoria. Costituiscono giusta causa di dimissioni, a titolo
esemplificativo, il mancato pagamento della retribuzione per almeno 3 mensilità, le molestie sul
luogo di lavoro, il mobbing, il demansionamento comprovato e il trasferimento di azienda
qualora provochi una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, lo spostamento del
lavoratore da una sede a un’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive ai sensi dell’art. 2103 c.c., il comportamento ingiurioso posto in essere
dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
In tal caso, il lavoratore, ai sensi dell’art. 2119 c.c., ha diritto a percepire una indennità equivalente
147
all’importo della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato.
Inoltre, nei casi precedenti - salva l’ipotesi del mancato pagamento della retribuzione e del
trasferimento d’azienda - qualora sia comprovata la giusta causa di dimissioni, il lavoratore ha
diritto a percepire una ulteriore indennità risarcitoria nella misura compresa tra 6 e 12 mensilità,
avuto riguardo all’anzianità di servizio, al comportamento del datore di lavoro, alla condizione
del lavoratore ed alla dimensione dell’azienda.
63.3. Dimissioni volontarie e preavviso
Le dimissioni devono essere precedute da un preavviso di almeno 30 giorni nel caso in cui il
rapporto abbia avuto una durata inferiore o pari a cinque anni, di almeno 60 giorni nel caso in
cui il rapporto di lavoro abbia avuto, invece, una durata superiore.
Se il lavoratore rassegna le dimissioni senza preavviso è tenuto a corrispondere al datore di
lavoro una indennità equivalente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo non
lavorato. L’importo in questione può essere trattenuto dal datore di lavoro sulle competenze di
fine rapporto spettanti al dipendente.
Per i lavoratori che svolgono ruoli tecnici o amministrativi specializzati ovvero che comunque
siano inquadrati a un livello pari o superiore al quinto, il contratto individuale di lavoro può
stabilire termini di preavviso più lunghi (fino ad un massimo di 4 mesi) e una maggiore indennità
in caso di mancato rispetto dei termini ivi stabiliti.
63.4. Forma
Le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche stabilite dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con trasmissione al datore di lavoro e alla sede
dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente. I lavoratori possono rivolgersi anche a
soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di
certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità sono inefficaci.
63.5. Revoca delle dimissioni
Le dimissioni sono revocabili, sempre con la procedura telematica, nel termine di 7 giorni.
63.6. Nullità delle dimissioni in caso di matrimonio e unione civile
Le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni
sino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio sono nulle se non risultano confermate entro
un mese all’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la modalità previste per le dimissioni.
In caso di unione civile, le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta
all’ufficiale di stato civile e sino a un anno dopo la costituzione dell’unione civile, devono essere
rassegnate con le modalità previste dalla legge e sono inefficaci se non confermate entro un mese
all’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la modalità prevista per le dimissioni.
ART 64 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
PARTE GENERALE
148
64.1. Nozione
Il licenziamento consiste nella volontà del datore di lavoro di porre termine al rapporto di lavoro,
in presenza delle giustificazioni previste dall’ordinamento.
64.2. Giustificazioni
Salva ogni altra ipotesi prevista dalla legge, il licenziamento può essere intimato:
- per giustificato motivo oggettivo, ossia per esigenze economiche o organizzative
dell’impresa. In tal caso il recesso è legato a ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro ha
l’obbligo di dare il preavviso nonché di attivarsi per la procedura di preavviso attivo;
- per giustificato motivo soggettivo, ossia per un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali che competono al dipendente, ma non tale da rendere impossibile la
prosecuzione provvisoria del rapporto, con l’obbligo del datore di lavoro di dare il
relativo preavviso;
- per giusta causa, consistente in un fatto di tale gravità da non consentire neppure in via
provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro può
recedere senza dare il preavviso.
64.3. Comunicazione del licenziamento
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore il licenziamento con specificazione
dei motivi, pena l’inefficacia. I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa
hanno natura disciplinare e devono rispettare la procedura prevista dall’art. 7 della legge n.
300/1970 e dal presente contratto.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.
18 della legge 300/1970, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve rispettare la
procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966.
64.4. Revoca del licenziamento
Il licenziamento può essere revocato entro 15 giorni dalla data in cui è stato comunicato. In tal
caso il rapporto di lavoro si ritiene ripristinato senza soluzione di continuità con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.
In caso di revoca, al lavoratore compete, altresì, una indennità corrispondente ad una mensilità
della retribuzione globale di fatto.
ART 65 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO
65.1. Preavviso nel licenziamento per motivo oggettivo
Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico) il
datore di lavoro è tenuto ad osservare il termine di preavviso di almeno 90 giorni, attivando la
procedura di preavviso attivo prevista nel successivo Titolo “La Contrattazione come politica
149
attiva del lavoro”.
65.2. Preavviso nel licenziamento per motivo soggettivo
Tranne il caso in cui il rapporto di lavoro si risolve con effetto immediato, il datore di lavoro è
tenuto a osservare un periodo di preavviso della durata di 2 mesi.
65.3. Decorrenza dei termini di preavviso
Il preavviso di licenziamento decorre da quando il lavoratore riceve la relativa comunicazione.
Le ferie concesse durante il periodo del preavviso ne interrompono la decorrenza. In tale ipotesi,
il termine di preavviso proseguirà dalla fine del periodo di ferie.
In caso di inosservanza dell’obbligo di preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante
il preavviso.
Il contratto individuale di lavoro può stabilire un importo maggiore per tale indennità.
ART 66 LICENZIAMENTO NULLO - DIVIETI DI
LICENZIAMENTO
66.1. Nullità del licenziamento
Il licenziamento è nullo nei casi previsti dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 e nei casi di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
66.2. Divieto di licenziamento per ragione di matrimonio
È nullo il licenziamento intimato al lavoratore e alla lavoratrice durante il periodo compreso tra
la data di richiesta delle pubblicazioni civili fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
66.3. Divieto di licenziamento intimato al lavoratore in concomitanza dell’unione
civile
In caso di unione civile, di cui alla legge n. 76/2016, è nullo il licenziamento intimato al
lavoratore, a decorrere dal giorno della richiesta all’ufficiale di stato civile e fino ad un anno dalla
costituzione dell’unione civile.
66.4. Divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del padre lavoratore
È nullo il licenziamento della lavoratrice intimato dall’inizio del periodo di gravidanza, sino al
compimento di un anno di età del bambino e nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 54 del d.lgs.
n. 151/2001.
Il divieto è esteso anche al licenziamento del padre lavoratore che fruisca del congedo di
paternità, fino ad un anno di età del bambino. Il licenziamento è, altresì, nullo nel caso in cui sia
intimato in occasione della domanda della fruizione di un congedo parentale da parte del padre
o della madre, ovvero della richiesta del congedo per la malattia del bambino.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di giusta causa, di cessazione dell’attività
PARTE GENERALE
150
aziendale, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, di
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine o di mancato superamento della
prova.
66.5. Licenziamento ideologico
È nullo il licenziamento intimato per cause ideologiche, ossia per le manifestazioni di pensiero
e per le convinzioni personali espresse dal lavoratore tutelate dall’art. 21 della Costituzione.
66.6. Licenziamento per motivi sindacali
È nullo il licenziamento intimato per ragioni sindacali e, in particolare, per la militanza del
lavoratore in una organizzazione sindacale e/o per gli incarichi sindacali ricoperti.
66.7. Licenziamento determinato da motivo illecito determinante
È nullo il licenziamento quando viene posto in essere per un motivo illecito unico e
determinante.
66.8. Licenziamento ritorsivo
È nullo il licenziamento intimato dal datore di lavoro come reazione ad un comportamento
legittimo del lavoratore inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo
comunque connessi.
66.9. Licenziamento e obblighi di informazione
È nullo il licenziamento intimato al lavoratore in conseguenza dell’esercizio dei diritti previsti dal
D.lgs. 104/2022, nonché del D.l.gs. 152/1997. In tal caso, il lavoratore estromesso dal rapporto può
fare espressa richiesta al datore di lavoro dei motivi del recesso, che il datore di lavoro deve fornire,
per iscritto, entro 7 giorni dal ricevimento dell’istanza. Ferme restando le disposizioni di legge
sull’onere della prova in materia di licenziamento, in caso di recesso intimato per le ragioni di cui al
presente comma, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che i motivi addotti a fondamento
del recesso stesso non siano riconducibili al fatto che il lavoratore abbia esercitato i diritti previsti dal
D.lgs. 104/2022 nonché dal D.lgs. 152/1997.
66.10. Licenziamento orale
È inefficace il licenziamento intimato in forma orale.
66.11. Sanzioni - reintegrazione e risarcimento del danno
Il licenziamento intimato per una delle ragioni di cui al presente articolo, a prescindere dal
numero dei dipendenti e dalla data di assunzione, determina il diritto del lavoratore, anche se
dirigente, alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché ad una indennità commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
151
reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di
altre attività lavorative.
In ogni caso, la misura dell’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale
di fatto.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, per il medesimo periodo al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
Il lavoratore, in alternativa alla reintegrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, può chiedere la liquidazione
di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la richiesta
di tale indennità comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
ART 67 LICENZIAMENTO IN TUTELA OBBLIGATORIA
67.1. Campo di applicazione
La presente disposizione si applica ai licenziamenti intimati senza giusta causa o giustificato
motivo nelle aziende che non integrano il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e
9, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Si tratta dei seguenti soggetti, sia imprenditori che non imprenditori:
a) datori di lavoro che nella unità produttiva ove ha avuto luogo il licenziamento occupano
fino a quindici dipendenti, o fino a cinque dipendenti se imprenditori agricoli;
b) datori di lavoro che all’interno dello stesso comune occupano fino a quindici dipendenti
o fino a cinque se imprenditori agricoli, considerando tutte le unità produttive site in
tale ambito territoriale.
In ogni caso, la presente disposizione non si applica se il datore di lavoro occupa
complessivamente più di sessanta dipendenti.
67.2. Indennità per il licenziamento ingiustificato
L’indennità per i lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, nelle aziende di
cui al comma che precede, è stabilita in misura doppia rispetto a quanto previsto dalle norme di
legge.
In caso di licenziamento ingiustificato il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro
il termine di tre giorni o, in alternativa, a corrispondergli un’indennità, non assoggettata a
contribuzione previdenziale, di importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
10 anni, se dipendente da datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti.
Se, invece, il licenziamento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo
2015 n. 23, fermo restando che il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
licenziamento, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un'indennità, non assoggettata a
contribuzione previdenziale, di un importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12
PARTE GENERALE
152
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo delle indennità in questione viene stabilito in considerazione dell’anzianità di servizio
del lavoratore, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, anche in
termini di attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
67.3. Rinvio alle norme di legge
Per ogni altro profilo non contemplato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di legge
vigente in materia di licenziamento.
ART 68 LICENZIAMENTO IN TUTELA REALE
68.1. Campo di applicazione
La presente disposizione si applica ai licenziamenti intimati senza giusta causa o giustificato
motivo nelle aziende che integrano il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Si tratta dei seguenti soggetti, sia imprenditori che non imprenditori:
a) datori di lavoro che nella unità produttiva ove ha avuto luogo il licenziamento occupano
più di 15 dipendenti, o più di cinque dipendenti se imprenditori agricoli;
b) datori di lavoro che all’interno dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti o più
di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti;
c) datori di lavoro che occupano complessivamente più di 60 dipendenti,
indipendentemente dal numero di lavoratori occupati nell’unità produttiva ove ha avuto
luogo il licenziamento.
68.2. Reintegrazione in servizio
Il presente CCNL amplia le ipotesi legali di reintegrazione in servizio del lavoratore licenziato
senza giusta causa o giustificato motivo.
Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio nei seguenti casi:
a) se il fatto contestato è insussistente o privo di rilievo disciplinare, palesemente
sproporzionato o non imputabile al lavoratore;
b) se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla
base delle norme di comportamento e di quelle disciplinari del presente contratto;
c) se il fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo è insussistente.
In tutti questi casi, se il licenziamento rientra nel campo di applicazione dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione in servizio e a
corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria, ai sensi del quarto comma del medesimo
art. 18, legge n. 300/1970.
Se, invece, il licenziamento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo
2015 n. 23, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione in servizio e a corrispondere al
153
lavoratore una indennità risarcitoria, ai sensi del secondo comma dell’art. 3, d.lgs. n. 23/2015.
68.3. Indennità
Se il licenziamento viene intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ma non ricorrono le
ipotesi di reintegrazione in servizio previste dal precedente comma è prevista una tutela
indennitaria più favorevole rispetto alla normativa di legge vigente.
In particolare, fermo restando che il giudice dichiara l’estinzione del rapporto alla data del
licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità
onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, sia se il licenziamento rientra nel campo di applicazione dell’art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 sia se il licenziamento rientra nel campo di applicazione del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
L’importo delle indennità in questione viene stabilito tenendo in considerazione l’anzianità di
servizio del lavoratore, il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, anche in
termini di attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
68.4. Rinvio alle norme di legge
Per ogni altro profilo non contemplato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di legge
vigente in materia di licenziamento.
ART 69 MORTE DEL LAVORATORE
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si estingue per morte del lavoratore, devono essere
corrisposte, a norma dell’art. 2122 del codice civile, l’indennità di preavviso e il trattamento di
fine rapporto al coniuge, all’unito civilmente, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo. In assenza di accordo sulla ripartizione, le indennità
sono ripartite secondo i bisogni di ciascuno degli aventi diritto. In mancanza delle persone
sopraindicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
ART 70 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER
ASSENZA INGIUSTIFICATA
In ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta per più di 15 giorni di calendario, il
datore di lavoro comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro,
che potrà verificare la veridicità delle informazioni ricevute.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore a partire dal giorno
della comunicazione di cui al comma precedente, e non si applica la disciplina di cui all’art. 26
del D.lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni telematiche. Resta fermo che per l’intero periodo
di assenza ingiustificata il datore di lavoro non è tenuto al versamento della retribuzione e dei
relativi contributi.
Tale disposizione non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza
PARTE GENERALE
154
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la
sua assenza.
ART 71 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
71.1. Nozione
In ogni caso di estinzione del rapporto di lavoro, ivi compresa l’ipotesi di collocamento in
quiescenza, l'azienda corrisponde al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi
secondo quanto disposto all'art. 2120 c.c. e dalla legge n. 297/1982 e cioè su una base retributiva
imponibile annua comprendente tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n.
297/1982, sono escluse dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., le
seguenti somme:
a) rimborsi spese;
b) somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie
non contrattuali;
c) compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
d) l'indennità sostitutiva del preavviso;
e) l'indennità sostitutiva per ferie;
f) le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
g) le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.
In caso di fallimento dell'azienda il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto e quanto di sua spettanza il suo
complessivo avere sarà considerato credito privilegiato, ai fini dell’ammissione al passivo
fallimentare.
71.2. Determinazione del TFR
I criteri di computo del TFR sono fissati dall’art. 2120 del codice civile.
71.3. Anticipo del TFR
Ai sensi dell'art. 2120 c.c. e della legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo
non superiore al 70% del T.F.R. maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio
in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile;
c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi parentali e per formazione
del lavoratore.
155
Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di cui
sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
71.4. Corresponsione del TFR
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,
dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 30 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
PARTE GENERALE
156
SEZIONE III
TUTELA E BENESSERE DEI LAVORATORI
TITOLO XVI LA CONTRATTAZIONE COME POLITICA
ATTIVA DEL LAVORO
ART 72 IL SISTEMA CONTRATTUALE DELLE POLITICHE
ATTIVE
L’evoluzione del mercato del lavoro, verificatasi a seguito della globalizzazione e
dell’innovazione tecnologica, comporta una sempre maggiore specializzazione delle
competenze, delle abilità e delle conoscenze richieste ai lavoratori, determinando nel contempo
mutamenti continui nel rapporto di lavoro e scenari incerti, caratterizzati anche dal rischio della
perdita del posto di lavoro.
In tale contesto le politiche attive per il lavoro, finalizzate a promuovere l’occupabilità e a
favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, sono concordemente intese dalle Parti anche
come politiche di prevenzione della disoccupazione e di attivazione dei disoccupati.
In tal senso le Parti danno, pertanto, vita a un sistema contrattuale di politiche attive per il lavoro
che tuteli il dipendente non soltanto in azienda ma anche nel più ampio contesto del mercato
del lavoro, nell’ottica di contribuire a creare un sistema di flexicurity, in grado di consentire il
passaggio da un lavoro all’altro valorizzando le competenze acquisite dal lavoratore, anche
attraverso la formazione continua.
Le Parti, infine, nel ritenere strategica la sinergia tra enti, associazioni e istituzioni, convengono
sulla necessità di individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione tra le commissioni
territoriali, i soggetti pubblici e i soggetti privati presenti sul territorio.
ART 73 PREAVVISO ATTIVO
73.1. Nozione
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro
che, nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore “in uscita” in altra azienda e in una
prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva le Parti stipulanti e l’intero sistema
bilaterale di riferimento.
Il preavviso attivo si attua nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro “per giustificato motivo oggettivo” (c.d. licenziamento economico) e
prevede il rispetto di un termine di preavviso di almeno 90 giorni.
Durante il periodo di preavviso attivo il datore di lavoro inoltre assicura/garantisce al lavoratore,
nell’ambito di un percorso di riqualificazione professionale, la fruizione di appositi permessi atti
a frequentare corsi di formazione e a partecipare a colloqui di lavoro.
157
73.2. Ruolo dell’ente bilaterale nella procedura di preavviso attivo
L’ente bilaterale, ricevuta la comunicazione di preavviso attivo, tenuto conto delle mansioni
svolte e delle competenze del lavoratore in uscita, effettua una verifica della domanda di lavoro
da parte delle aziende aderenti, al fine di agevolare la ricollocazione del lavoratore.
Se la verifica ha esito positivo, l’ente bilaterale favorisce l’inserimento del lavoratore presso la
nuova azienda, comunicandole il nominativo del lavoratore interessato e garantendo la
formazione necessaria per tale inserimento.
73.3. Procedura di preavviso attivo
Il datore di lavoro informa altresì il lavoratore, tramite apposita comunicazione scritta, dell’avvio
della procedura di attuazione del preavviso attivo.
Il datore di lavoro, acquisito il consenso scritto del lavoratore, avvia la procedura di preavviso
attivo inviando al sistema bilaterale di riferimento, immediatamente e comunque entro 5 giorni
dall’inizio del periodo di preavviso, una comunicazione recante le informazioni essenziali del
lavoratore tra cui:
- dati anagrafici del lavoratore;
- termine del periodo di preavviso e decorrenza del licenziamento;
- inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore durante il rapporto, con relativa durata;
- dati e settore merceologico di appartenenza dell’azienda;
- estremi del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro.
73.4. Effetti della procedura di preavviso attivo
Se per effetto della procedura di preavviso attivo, l’assunzione da parte del nuovo datore di
lavoro avviene prima della scadenza del preavviso contrattuale, il rapporto di lavoro cessa con
effetto immediato e il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso per la parte residua di esso.
L’assunzione del lavoratore all’esito del procedimento di preavviso attivo determina un nuovo
rapporto di lavoro, senza continuità con il precedente rapporto.
73.5. Contributo di solidarietà per la ricollocazione
Allo scopo di sostenere e coadiuvare l’azione dell’ente bilaterale a favore del lavoratore, il datore
di lavoro riconosce all’ente medesimo un contributo economico di ricollocazione, salvo il caso
in cui l’ente bilaterale fruisce di assegno di ricollocazione o di altra tipologia di assegno a carico
della finanza pubblica.
ART 74 IL VALORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E
PROFESSIONALE
74.1. Diritto soggettivo alla formazione continua e professionale
Le Parti firmatarie, consapevoli che lo sviluppo professionale dei lavoratori e la competitività
delle imprese sono strettamente legati alla capacità di promuovere e di avviare processi di
PARTE GENERALE
158
innovazione produttiva e organizzativa, riconoscono il valore fondamentale della formazione
continua, quale diritto soggettivo del lavoratore.
Le Parti firmatarie considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia
di formazione professionale e continua finalizzata ad aggiornare, perfezionare e/o ad acquisire
nuove e ulteriori conoscenze, abilità e competenze professionali, sul versante sia
dell’innovazione tecnologica sia dell’economia circolare.
Il sistema di formazione continua rivolto ai lavoratori è teso all'aggiornamento e alla crescita
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze professionali, strettamente connessi
all'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del mercato
del lavoro.
I percorsi formativi, volti all’aggiornamento e alla qualificazione professionale dei lavoratori,
consentono agli stessi di acquisire anche nuove competenze, strumentali alla competitività delle
imprese.
Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o
collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono
impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come
orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore
per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro
non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
74.2. Analisi del fabbisogno formativo
Le Parti stipulanti concordano che la formazione continua e professionale rappresenti un valore
in termini di investimento nel capitale umano e deve rispondere alle esigenze sia delle aziende
che dei lavoratori.
A tal fine, le Parti stipulanti riconoscono l’importanza dell’analisi del fabbisogno formativo,
quale strumento che consente di identificare le competenze da sviluppare al fine di
accrescere la competitività aziendale e la professionalità dei lavoratori e sulla cui base sarà
elaborato il relativo piano formativo.
L’analisi del fabbisogno formativo tiene conto anche delle competenze già acquisite e si
inserisce all’interno di un processo ciclico nel quale assumono rilevanza strategica sia la
pianificazione della formazione tesa, in considerazione anche di quella eventualmente
proposta dall’azienda, a valorizzare tutte le modalità di apprendimento, sia il monitoraggio
dello stato di attuazione dell’azione formativa, nonché la registrazione e certificazione della
formazione effettuata.
Il datore di lavoro garantisce ai lavoratori in forza, in relazione al fabbisogno formativo
rilevato, percorsi annuali di formazione continua e professionale anche in modalità in
affiancamento e on the job, della durata di 10 ore pro-capite, da realizzarsi attraverso progetti
formativi aziendali caratterizzati da iniziative finalizzate all'acquisizione di competenze
trasversali, linguistiche, digitali, tecniche e/o gestionali, utili al contesto lavorativo
159
dell'azienda e/o del territorio.
Le Parti stipulanti potranno, altresì, convenire di aderire a progetti territoriali o settoriali
offerti da soggetti formatori quali:
- enti paritetici di formazione professionale;
- enti di cui all'art. 1 della L. n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro;
- enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di
svolgere attività di formazione continua;
- enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività
formative;
- università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni ITS e Istituti tecnici che
rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore.
Le competenze acquisite saranno registrate all'interno del fascicolo elettronico del
lavoratore, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150.
Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente erogatore o
dall’azienda e dovranno essere, altresì, registrate.
Il presente articolo sulla formazione professionale e continua non assolve agli obblighi in
materia di prevenzione e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, quindi, sono fatte salve
le ore utilizzate per la formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
74.3. Fondi interprofessionali per la formazione continua
Le Parti stipulanti promuovono, per la formazione continua e professionale, l’adesione delle
aziende ai Fondi interprofessionali .
74.4. Cambiamenti organizzativi e formazione del lavoratore
Nel caso in cui l’azienda muti il ciclo produttivo o adotti nuovi macchinari per la produzione
di beni o servizi o, ancora e più in generale, cambi l’assetto organizzativo nel quale il
lavoratore era stato addetto per un periodo superiore a 12 mesi, il datore di lavoro è
obbligato a formare il lavoratore per far fronte al cambiamento organizzativo.
Il periodo di formazione del lavoratore deve essere pari ad un minimo di 30 giorni.
La Parte Settoriale può prevedere tempistiche diverse in ragione delle peculiarità del settore
produttivo o dell’organizzazione aziendale.
Durante il periodo di formazione il lavoratore non può essere licenziato per scarso
rendimento né per violazioni nell’uso dei nuovi macchinari, salva la giusta causa.
74.5. Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere il processo di
acquisizione di nuove competenze e avvicinare al mondo del lavoro soggetti privi di
occupazione, i datori di lavoro attiveranno percorsi di tirocinio di inserimento o di
reinserimento lavorativo.
Per ciò che attiene alla regolamentazione dei tirocini si fa espresso rinvio ai contenuti degli
accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 e in data
PARTE GENERALE
160
25 maggio 2017, nonché alle norme disposte in materia dalle singole Regioni.
74.6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
I Percorsi per il conseguimento delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
rappresentano una forma didattica atta a sviluppare, attraverso una specifica progettazione tra
scuola e azienda, le attitudini lavorative e le capacità di scelta professionali degli studenti
frequentanti l’ultimo triennio delle Scuole Superiori, di modo che possano effettuare concrete
esperienze di lavoro.
Le Parti stipulanti si impegnano pertanto a farsi promotrici delle esperienze di PCTO e a tal fine
concordano la progettazione, attraverso la bilateralità e col concorso dei rispettivi organismi
territoriali, di specifici percorsi di PCTO per gli studenti frequentanti il triennio delle Scuole
Superiori di secondo grado.
Le Parti stipulanti si riservano, pertanto, di promuovere appositi Accordi in materia.
ART 75 TRATTAMENTO ECONOMICO DIFFERENZIATO: LA
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE INIZIALE
75.1. Formazione professionalizzante iniziale
Il dispositivo di cui al presente articolo è finalizzato ad offrire fin da subito un’occupazione
stabile, attraverso un ordinario contratto a tempo indeterminato in luogo del contratto di
apprendistato, anche al lavoratore privo di esperienza professionale pregressa e che pertanto
necessita di una formazione professionalizzante iniziale.
Il datore di lavoro assicura al suddetto lavoratore un periodo di formazione iniziale
professionalizzante sulla base di uno specifico Piano Formativo Individuale (P .F.I.), di cui al
successivo comma, finalizzato a fargli acquisire le necessarie conoscenze, abilità e competenze
per lo svolgimento delle mansioni che gli sono state assegnate.
75.2. Piano formativo individuale (P.F.I.)
Il datore di lavoro, anche per il tramite di un suo delegato, predispone un Piano Formativo
Individuale (P.F.I.) sulla base del quale fornisce al lavoratore posto in formazione iniziale una
specifica formazione On The Job, atta a fargli acquisire le competenze tecniche di profilo di
base, le competenze trasversali e quelle digitali.
Detta formazione è pianificata sulla base di un monte ore pari ad almeno 120 ore, che dovranno
essere svolte durante l’orario di lavoro.
La formazione per il lavoratore potrà essere finanziata anche con l'intervento dei fondi
interprofessionali.
75.3. Regime retributivo
Durante tale periodo, che non può essere superiore a 18 mesi, il datore di lavoro può
corrispondere al lavoratore in formazione il trattamento economico stabilito per il livello
161
inferiore a quello di inquadramento
Il regime retributivo in discorso produce effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti ed indiretti
previsti dal presente contratto, salvo che sul trattamento di fine rapporto.
75.4. Clausola di salvaguardia per il lavoratore
Qualora il lavoratore venga licenziato, salvo che per giusta causa, nel termine di 36 mesi dalla
data di assunzione, lo stesso ha diritto alla corresponsione in un’unica soluzione della differenza
della retribuzione non percepita durante l’intero periodo.
75.5. Esclusioni dal campo di applicazione
Dalla disposizione di cui al presente articolo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
Il regime retributivo, di cui al precedente comma 76.3, non è sovrapponibile con altre tipologie
contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il
lavoro part-time.
ART 76 RILEVANZA DEGLI ENTI BILATERALI NELL’AMBITO
DELLE POLITICHE ATTIVE
Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale che gli enti bilaterali svolgono nell’ambito della
formazione, della riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori e affidano ad essi, nell’ambito
dei propri statuti, sia il sistema di certificazione contrattuale delle competenze che la gestione
del preavviso attivo di licenziamento, quale misura a protezione e a tutela dei lavoratori.
ART 77 INTRODUZIONE I.A NEI CONTESTI DI LAVORO
Le Parti riconoscono che la transizione digitale rappresenta una sfida di portata straordinaria
che incide profondamente sull’organizzazione del lavoro, sui profili professionali e sulla qualità
della vita lavorativa. Le Parti sono altresì consapevoli che tale transizione deve essere governata
nel rispetto della dignità, dei diritti e della centralità della persona, evitando derive sostitutive
che svuotino il ruolo attivo del lavoro umano. A tal fine condividono la necessità di adottare un
Patto deontologic o affinché l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi
avvenga nel rispetto di alcuni fondamentali principi, tra i quali:
• Responsabilità, nel valutare l’impatto umano, sociale ed etico delle soluzioni che si
intendono adottare;
• Relazione, intesa come salvaguardia del valore umano e sociale del lavoro, anche in
presenza di strumenti digitali avanzati;
• Condivisione, come metodo per la costruzione partecipata delle innovazioni,
attraverso il confronto continuo con le rappresentanze sindacali attraverso momenti di
consultazione strutturata.
PARTE GENERALE
162
Le parti concordano altresì di promuovere la piena Consapevolezza dei processi di governo dei
cambiamenti, riconoscendo a tal fine il valore strategico della formazione continua come
strumento per accrescere la consapevolezza dei lavoratori rispetto ai cambiamenti tecnologici in
atto.
In tale prospettiva, le Parti si impegnano a promuovere, anche con il supporto degli Enti
bilaterali, percorsi formativi finalizzati a:
• accrescere le competenze digitali dei lavoratori;
• comprendere i principi etici e giuridici legati all’uso dell’A.I.;
• prevenire fenomeni di stress lavoro-correlato legati alla digitalizzazione.
Con l’obiettivo di monitorare congiuntamente l’evoluzione della transizione digitale nei contesti
di lavoro, si impegnano inoltre a promuovere la costituzione di un Osservatorio paritetico
nazionale, recependo le linee guida proposte dal “AI Continent Action Plan” approvato dalla
Commissione Europea in data 9/4/2025, con il compito di analizzare gli impatti occupazionali
delle tecnologie digitali avanzate, individuare buone pratiche e proporre eventuali aggiornamenti
contrattuali.
163
TITOLO XVII BILATERALITA’ E SISTEMA DI WELFARE
CONTRATTUALE
ART 78 BILATERALITÀ
Le Parti, nel ritenere che la bilateralità rappresenti un importante strumento di partecipazione sociale
che realizza, in un clima di fiducia e di collaborazione, una virtuosa alleanza tra impresa e lavoro sui
temi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale, convengono sull’importanza di implementare
e sostenere politiche finalizzate ad attivare ed erogare, attraverso gli enti bilaterali e i fondi
interprofessionali di riferimento misure concrete di sostegno ai bisogni dei lavoratori.
A tal fine le Organizzazioni sindacali stipulanti individuano o costituiscono un Ente Bilaterale quale
riferimento contrattuale per il welfare.
ART 79 ENTE BILATERALE
79.1. Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale rappresenti lo strumento per lo svolgimento delle
attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, welfare, politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle
norme contrattuali e quanto demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente Bilaterale di riferimento sarà costituito o individuato con accordo tra le parti e, quindi,
comunicato alle aziende che applicano il presente CCNL.
79.2. Contributo Ente Bilaterale Nazionale
La contribuzione a favore dell’ente è posta a carico delle aziende aderenti.
Entità e modalità di versamento del contributo è stabilita e concordata nella Parte Settoriale del CCNL.
79.3. Enti bilaterali territoriali
Le Parti convengono che l’Ente Bilaterale Nazionale possa articolarsi in enti bilaterali regionali e
territoriali, la cui costituzione è deliberata dall’Organo di Amministrazione dell’Ente Nazionale, che ne
regola il funzionamento con apposito regolamento.
79.4. Osservatorio Nazionale del Lavoro
Le Parti concordano sull’opportunità che l’Ente Bilaterale Nazionale istituisca un Osservatorio
Nazionale del Lavoro con finalità di studio, analisi e proposte in merito alle questioni e problematiche
a esso demandate in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
Potranno, altresì, essere istituite articolazioni territoriali dell’Osservatorio che a livello locale realizzano
una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel
territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
PARTE GENERALE
164
79.5. Commissioni di Indirizzo Settoriale (CIS)
Le Parti convengono che, stante la natura confederale dell’Ente Bilaterale Nazionale, lo stesso si
articoli, per la gestione delle problematiche settoriali e per tutte le materie demandate alla
bilateralità dalla contrattazione collettiva, in Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, che
si articolano a livello nazionale e a livello regionale e/o locale.
Le CIS svolgono, a livello territoriale, specifiche funzioni di analisi delle problematiche afferenti al
relativo settore ed elaborano indirizzi rispetto alle specifiche esigenze emerse. Costituiscono,
pertanto, organi consultivi con specifiche funzioni di gestione delle problematiche settoriali per
tutte le materie demandate alla bilateralità dalla contrattazione collettiva.
ART 80 PRINCIPI GENERALI DI WELFARE
80.1. Definizione dell’istituto
Per welfare contrattuale si intende l’insieme delle prestazioni e dei servizi del sistema bilaterale,
riconosciuti ed erogati ai lavoratori in azienda, sotto forma di prestazioni di tipo sanitario,
previdenziale, sociale e solidale.
Le Parti convengono che le prestazioni di welfare, riconosciute ed erogate dal sistema bilaterale,
si configurino come diritto contrattuale riconosciuto a ogni singolo lavoratore, il cui esercizio
innesta un processo virtuoso per cui a un maggiore benessere del lavoratore, in termini di una sua
maggiore sicurezza sociale, specularmente corrisponde un maggior benessere organizzativo che,
a sua volta, conduce a migliori risultati in termini di efficienza, di produttività, produzione di valore
e, pertanto, a una maggiore competitività dell’azienda nel mercato del lavoro.
80.2. Diritto contrattuale alle prestazioni di welfare
Le Parti ritengono che la bilateralità rappresenti un sistema che coinvolge tutte le imprese che
applicano il presente CCNL, anche non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto promuove
ed eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione
globale di fatto e la normativa posta a tutela del lavoratore.
Le Parti convengono che le prestazioni previste dal sistema di bilateralità rappresentino un diritto
contrattuale, in quanto sono parte integrante della retribuzione di ogni singolo lavoratore, il quale
matura, pertanto, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale indipendentemente
dalle associazioni di categoria cui aderiscono o cui hanno conferito mandato, il diritto alla
erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro.
Le Parti si danno atto che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono dunque vincolanti per tutte
le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL e dei contratti collettivi di
secondo livello, aziendale o territoriale, laddove sottoscritti.
80.3. Promozione del welfare
Le Parti si impegnano a:
165
- promuovere, a diffondere e a potenziare le forme di welfare presso tutte le imprese, anche
di piccole dimensioni;
- rendere edotte le imprese e i lavoratori dei vantaggi, anche di tipo fiscale, che possono
scaturire dall’adozione delle misure di welfare, mediante campagne di diffusione e
informazione;
- promuovere presso le imprese anche l’adozione di pacchetti di beni e servizi che, seppure
diversi da quelli che beneficiano di un regime fiscale e contributivo agevolato, possono
tuttavia contribuire a instaurare un clima di maggiore e proficua collaborazione, benessere
e soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti.
80.4. Destinatari delle misure di welfare
Destinatari delle misure di welfare sono tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova,
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure con contratto di lavoro a tempo
determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso
di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre) e lavoratori che non siano in aspettativa non retribuita.
80.5. Credito welfare
Sarà incentivato il ricorso alle forme di welfare rendendo consapevoli i lavoratori della possibilità
di convertire, in tutto o in parte, le somme dovute come premi di risultato in credito welfare, nel
qual caso esse non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette
all'imposta sostitutiva.
80.6. Tipologie di welfare
Il presente contratto disciplina un sistema welfare innovativo che si articola in una pluralità di
forme welfare: welfare previdenziale, welfare sanitario, welfare sociale e welfare solidale secondo
quanto previsto dagli articoli che seguono.
ART 81 WELFARE PREVIDENZIALE
81.1. Fondo (Pensione) di previdenza complementare
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa
per il benessere individuale e collettivo, intendono promuovere e attivare un sistema di previdenza
complementare volontario, al fine di assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela
pensionistica e livelli di copertura previdenziale più elevati, integrando la previdenza (di base)
obbligatoria.
A tal fine, ai lavoratori e alle lavoratrici a cui si applica il presente contratto è garantita la possibilità
di iscriversi, volontariamente e liberamente, a un Fondo di previdenza complementare (c.d. Fondo
pensione), destinando ad esso una quota percentuale della propria retribuzione mensile, ad
integrazione della quale concorre il datore di lavoro con un contributo percentuale, come fissato
nella Parte Settoriale.
Il Fondo pensione di riferimento è indicato dalle parti stipulanti nella Parte Settoriale. L'obbligo
PARTE GENERALE
166
contributivo qui regolato è assunto soltanto dai datori di lavoro che applicano il presente CCNL.
Il lavoratore, oltre alla contribuzione mensile prevista nella Parte Settoriale, può destinare al Fondo
pensione una parte o la totalità del proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR), maturato
successivamente all’adesione al fondo stesso, fatto salvo l'obbligo di legge di trasferire al Fondo
pensione il TFR dei lavoratori che operano in aziende con più di 50 dipendenti.
Il lavoratore può, altresì, destinare al Fondo pensione, per intero o in quota parte, eventuale
retribuzione premiale o altre gratifiche aggiuntive annuali, come pure destinare al fondo stesso
contributi a favore dei familiari a carico.
81.2. Adesione al Fondo
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, le aziende, di regola una
volta all’anno, consegneranno ai lavoratori materiale informativo contenente indicazioni sui
vantaggi derivanti dalla previdenza complementare.
Sarà consentita l’iscrizione al Fondo anche ai familiari o affini dei lavoratori e delle lavoratrici
aderenti.
81.3. Versamento contributi
Il calcolo e il versamento al Fondo pensione dei contributi di previdenza complementare sono
effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile. A tal fine, l’aliquota scelta dal lavoratore è
applicata all’imponibile previdenziale (base di calcolo) determinato con le modalità stabilite dalla
legge per il sistema previdenziale obbligatorio (es. Inps).
Il datore di lavoro è tenuto a determinare mensilmente i contributi a carico del lavoratore,
addebitandoli al medesimo mediante trattenuta sulla busta paga e versarli al Fondo pensione
assieme a quelli a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Fondo stesso.
ART 82 WELFARE SANITARIO
82.1. Definizione
Il welfare sanitario aziendale include l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale
e le assicurazioni sanitarie aziendali.
Possono fruire dell’assistenza sanitaria integrativa tutti i lavoratori dipendenti con contratto a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti, nonché
loro familiari ed affini.
82.2. Contributo Fondo Sanitario
Le quote obbligatorie per la realizzazione dei servizi di prestazione Sanitaria Integrativa saranno
destinate ai Fondi di riferimento delle Parti stipulanti.
Il contributo a carico delle aziende è stabilito in quota fissa mensile o annuale, come indicato
nella Parte Settoriale.
Tale quota, pur non concorrendo al reddito fiscalmente imponibile, concorre a determinare il
167
trattamento economico complessivo, contrattualmente stabilito.
I datori di lavoro che non intendono contribuire al Welfare sanitario previsto dal presente
CCNL, sono tenuti a versare ai lavoratori un elemento non assorbibile della retribuzione di pari
importo rientrante nella normale retribuzione, ovvero assicurare al singolo lavoratore le
medesime prestazioni sanitarie.
Entità e modalità di versamento del contributo è stabilita e concordata nella Parte Settoriale del
CCNL.
I familiari dei lavoratori possono beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa
previo versamento della quota annuale stabilita dal regolamento del Fondo.
ART 83 WELFARE SOCIALE
83.1. Definizione
Il welfare sociale contrattuale, o community welfare , origina dall’idea dell’azienda come
comunità, come luogo ideale per creare relazioni sociali e innalzare qualitativamente il
rapporto tra lavoro e vita privata (work-life balance).
In particolare, il welfare sociale riguarda servizi di assistenza psicologica e familiare,
assistenza agli anziani, prestazioni di baby-sitting, attività di counselling individuale e di
gruppo e tutti quei servizi di assistenza alla persona che aumentano il benessere del
lavoratore, migliorandone il work-life balance.
83.2. Attuazione
Le Parti, consapevoli del valore che il welfare sociale rappresenta, si impegnano ad attuare
le misure di welfare sociale nell’ambito dell’Ente bilaterale di riferimento .
ART 84 WELFARE SOLIDALE
84.1. Definizione
Il welfare solidale è volto alla introduzione nelle aziende di accordi di partnership con enti e
associazioni che si occupano di situazioni di svantaggio e difficoltà quali, a titolo
esemplificativo, progetti di cohousing tra disabili e soggetti normodotati , nonché di
programmi per favorire l’integrazione dei figli con fragilità dei lavoratori dipendenti
attraverso lo sport, il supporto di educatori, psicologi e pedagogisti
Le parti stipulanti del presente contratto sono consapevoli che le misure di welfare solidale
apportano un doppio valore, sia di sostegno alle fragilità che di maggior benessere anche
per i lavoratori. Pertanto, è rimesso all’Ente Bilaterale e alla contrattazione aziendale
l’individuazione delle misure di welfare solidale.
84.2. Fondo solidale
Le Parti firmatarie del presente contratto concordano , altresì, nel promuovere all’interno
dell’Organismo bilaterale la costituzione di un Fondo Solidarietà che, nei limiti delle risorse
PARTE GENERALE
168
all’uopo disponibili , possa offrire un sostegno economico ai familiari dei lavoratori caduti
su lavoro ed ai lavoratori malati oncologici.
Il funzionamento e finanziamento del Fondo di Solidarietà sarà disciplinato dal regolamento
dell’Ente .
ART 85 WELFARE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DEI
PREMI DI RISULTATO
85.1. Servizi Welfare
Le Parti stipulanti sono impegnate a rendere effettivo ed efficace il welfare aziendale, facendo
rete per una maggiore diffusione e conoscenza presso le imprese e i lavoratori.
Al fine di accrescere il benessere dei lavoratori sono riconosciuti fringe benefit e altri servizi o
attività come di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• servizi di trasporto collettivo;
• servizi di abbonamento per il trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale;
• servizi per finalità sociali, di educazione sociali;
• servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi
di mensa ad essi connessi;
• servizi di ludoteche e centri estivi e invernali;
• servizi di formazione;
• servizi ricreativi e culturali;
• servizi per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
• servizi mensa.
85.2. Accordo Territoriale
Al fine di diffondere il welfare aziendale anche nelle imprese nelle quali non è prevista o,
comunque, non costituita la rappresentanza sindacale aziendale, le Parti depositeranno presso
l’Ispettorato competente apposito accordo territoriale, al quale, le aziende aderenti alla parte
datoriale, potranno fare riferimento nelle comunicazioni istitutive delle forme di welfare
accordate al lavoratore.
169
TITOLO XVIII CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE
ART 86 CONGEDO PER LA FORMAZIONE
86.1. Definizione
Il congedo per la formazione è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro. Si intende, altresì, per periodo di congedo per la formazione anche quello concesso per
la frequentazione di master, corsi di specializzazione universitari, dottorato di ricerca, nonché
quello concesso per lo svolgimento di un assegno di ricerca presso università pubbliche e private.
86.2. Beneficiari
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori e le lavoratrici con almeno 4 anni di anzianità di
servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o
frazionato.
I lavoratori studenti con meno di 4 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nel corso
dell'anno, un periodo di 30 giorni di congedo non retribuito, continuativo o frazionato,
compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.
86.3. Formalità
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per
i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a
10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
86.4. Limiti
Il datore di lavoro valuta la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative
e, in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informa il lavoratore interessato dei
motivi che hanno determinato la decisione.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva
per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata,
dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività
produttiva. Nelle aziende fino a 100 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti
dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
86.5. Conseguenze sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma
non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
PARTE GENERALE
170
malattia e con altri congedi.
In caso di sopravvenienza di una grave e documentata infermità, previa comunicazione scritta
del lavoratore al datore di lavoro, il godimento del congedo si interrompe.
Il lavoratore è reso edotto che può procedere al riscatto dei periodi di congedo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi.
ART 87 CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali.
La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali.
Gli interventi formativi oggetto di piani aziendali o territoriali possono essere finanziati per
mezzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua è di 10 ore annue. La
contrattazione decentrata può incrementare il numero delle ore.
I lavoratori destinatari dell’attività di formazione sono individuati dal datore di lavoro secondo
criteri di rotazione e con cadenza annuale, garantendo pari opportunità di partecipazione ai
lavoratori e alle lavoratrici.
ART 88 DIRITTO ALLO STUDIO
88.1. Beneficiari del diritto allo studio
Il diritto allo studio è riconosciuto come diritto del lavoratore a migliorare il proprio livello
culturale sia sul piano generale sia sotto il profilo strettamente professionale.
A fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono concessi, nei limiti del monte ore aziendale
di cui al successivo comma, permessi retribuiti a tutti i lavoratori che si iscrivono e frequentano
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali.
Possono, altresì, beneficiare dei permessi di studio:
- i lavoratori che frequentano corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale, in
relazione alle competenze professionali richieste dall'attività svolta in azienda;
- i lavoratori extracomunitari che si iscrivono e frequentano corsi di scolarizzazione
“dedicati”, organizzati da istituti e/o da enti pubblici.
88.2. Monte ore aziendale dei permessi di studio
Il diritto allo studio per i lavoratori aventi diritto viene assicurato attraverso l'istituzione di un
monte ore complessivo aziendale, nei cui limiti sono concessi i permessi retribuiti a carico
dell’azienda.
Il monte ore a disposizione dei lavoratori, per l'esercizio del diritto allo studio, è determinato
171
ogni triennio moltiplicando 16 per il numero di dipendenti occupati al 1° gennaio del primo
anno del triennio, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive
variazioni del numero dei dipendenti.
88.3. Monte ore individuale dei permessi di studio
I lavoratori che frequentano corsi di studio, tenuti da Istituti di istruzione pubblici, parificati o
legalmente riconosciuti, usufruiscono, a richiesta e con le modalità indicate nel presente articolo,
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite" e nel limite della
metà delle ore di frequenza previste dal corso di studio.
Le ore fruite come permesso di studio sono comprensive delle prove di esame.
Le 150 ore "pro-capite" per triennio potranno essere usufruite mediante concentrazione anche
in un solo anno.
88.4. Contingentamento
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare
i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale dei lavoratori
occupati nel turno stesso, fermo restando che dovrà comunque essere garantito in ogni reparto
lo svolgimento della normale attività produttiva.
88.5. Lavoratori studenti
I lavoratori studenti ossia i lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
88.6. Formalità per la richiesta e documentazione
Il lavoratore, per fruire dei permessi retribuiti, deve inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro,
con la specifica del corso di studio che intende frequentare. La richiesta del lavoratore è inoltrata
secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti a livello aziendale.
I lavoratori sono tenuti a fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e,
successivamente, a certificare mensilmente le ore di effettiva frequenza.
ART 89 CONGEDO MATRIMONIALE
89.1. Durata
In caso di matrimonio avente validità civile ovvero in caso di unione civile, al lavoratore non in
prova spetta un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi di calendario.
Il periodo di congedo matrimoniale è considerato ad ogni effetto attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato
quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il lavoratore ha diritto per il periodo di congedo alla normale retribuzione di fatto.
PARTE GENERALE
172
89.2. Decorrenza del congedo
La richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di
preavviso, salvo casi eccezionali.
Il datore di lavoro concede il congedo, compatibilmente con le esigenze aziendali, con
decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio e fino a 3 mesi dopo
la celebrazione.
Il lavoratore dovrà esibire, al termine del periodo di congedo, la documentazione attestante la
celebrazione del matrimonio.
ART 90 CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
90.1. Diritto ad astenersi dal lavoro
La lavoratrice che sia inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
90.2. Obblighi di comunicazione
Salvo casi di oggettiva impossibilità, per poter fruire del congedo la lavoratrice è tenuta ad
avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione relativa al
percorso di protezione.
90.3. Modalità di fruizione del congedo
Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo
modalità concordate con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
90.4. Trattamento economico
Durante la fruizione del congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e alla contribuzione figurativa.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
90.5. Conversione in lavoro part time
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al presente articolo ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della
lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
173
ART 91 PERMESSI PER LUTTO E GRAVE INFERMITÀ
91.1. Disciplina
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di
un parente entro il secondo grado, di un affine entro il primo grado, anche non convivente o,
comunque, di un soggetto componente la famiglia anagrafica, il lavoratore e la lavoratrice hanno
diritto a tre giorni di permesso retribuito.
Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente al datore di lavoro
l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità, il lavoratore è tenuto, entro il termine di
7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizi Sanitario
nazionale.
In mancanza della suddetta certificazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal
monte ore di permessi retribuiti.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto a
documentare l’evento con apposita certificazione.
91.2. Modalità di fruizione
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso.
Nel caso di grave infermità dei familiari di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore,
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa.
Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
Qualora venga accertato il venir meno delle circostanze che avevano determinato la concessione
del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie
e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel
corso dell’anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
I permessi disciplinati dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza
delle persone disabili disciplinati dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
ART 92 ALTRI PERMESSI RETRIBUITI
92.1. Permessi per visite mediche
PARTE GENERALE
174
Il lavoratore ha diritto, su base annua, a 12 ore di permesso retribuito per visite mediche
generiche ovvero specialistiche.
Il lavoratore deve fare richiesta del permesso con almeno due giorni di anticipo e deve attestare
l’effettuazione della visita con certificazione medica.
92.2. Permessi per donatori di sangue e midollo osseo
I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata in
cui procedono alla donazione. La legge regola le modalità per il godimento di tale diritto.
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti.
Contenuti e modalità di esercizio del diritto sono regolati dalla legge.
ART 93 PERMESSI EX LEGGE N.104 DEL 1992 E S.M.I.
93.1. Permessi per l’assistenza di figli con disabilità
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità
con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1
della legge 104/1992 e s.m.i., hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
I suddetti lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
suddetto prolungamento del congedo parentale, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino
al compimento del 3° anno di vita del bambino.
93.2. Permessi per l’assistenza di familiari con disabilità
Il lavoratore ha diritto di fruire di permessi retribuiti mensili di 3 giorni, anche continuativi, per
assistere un familiare con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che non
sia ricoverato a tempo pieno; intendendosi, a tal fine per familiare, il coniuge, la parte di
un’unione civile, il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
Quando due o più lavoratori devono prestare l’assistenza di cui al primo periodo del presente
comma allo stesso familiare, fruiranno di permessi in modo alternativo.
Il lavoratore che deve prestare l’assistenza di cui innanzi a più familiari, fruirà dei permessi per
ciascuno di essi.
Il permesso di cui trattasi spetta anche per parenti o affini di terzo grado in mancanza di altri
familiari o nel caso in cui gli stessi familiari abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
Il lavoratore che usufruisce del congedo, disciplinato al presente comma, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere con disabilità in
situazione di gravità e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
175
93.3. Controllo del datore di lavoro
Il datore di lavoro, al fine eventualmente di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal
lavoratore per la legittima fruizione dei diritti statuiti ai precedenti commi 94.1 e 94.2, può fare
riferimento al verbale della Commissione Medica dell’ASL e dell’INPS che ha accertato il grado
di disabilità del soggetto.
Qualora il datore di lavoro accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per
la legittima fruizione dei diritti di cui ai precedenti commi, il lavoratore decade dagli stessi diritti,
ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare.
Al fine di evitare abusi da parte del lavoratore che usufruisce del congedo di cui al presente
comma, il datore di lavoro può disporre controlli nei limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970.
93.4. Disposizioni speciali
Il lavoratore affetto da disabilità in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi
di cui ai precedenti commi e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.
Il lavoratore che usufruire dei permessi di cui ai predetti commi ha priorità di accesso al lavoro
agile ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, stabilite in sede di contrattazione aziendale in
considerazione delle peculiarità del settore ricomprese nel Comparto di riferimento.
Quanto statuito ai precedenti commi si applica anche al lavoratore affidatario di persone affette
da disabilità in situazione di gravità.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui ai primi due precedenti commi,
ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni
previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
93.5. Permessi per l’assistenza intergenerazionale
Il lavoratore ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza
ai genitori anziani, di età pari o superiore a 75 anni, nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni,
nonché per effettuare visite mediche specialistiche, previa presentazione di idonea
documentazione da parte del lavoratore interessato e, comunque, con un preavviso di almeno 5
giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza.
Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex lege 104/1992 per
l’assistenza al medesimo familiare.
93.6. Permessi per gravi calamità
Ulteriori giorni di permesso straordinario potranno essere richiesti dal lavoratore in casi di gravi
calamità; in tal caso la durata sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso. Tali
permessi sono retribuiti sino ad un massimo di 10 ore.
ART 94 CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
PARTE GENERALE
176
94.1. Beneficiari
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi alla
situazione personale, alla propria famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'art. 433 del codice
civile, anche se non conviventi, e precisamente:
- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- i portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
94.2. Motivi per la concessione
I motivi per i quali possono essere chiesti i congedi sono quelli indicati dal decreto
interministeriale n. 278/2000.
I gravi motivi pertanto sono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente articolo;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente articolo;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente articolo ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
94.3. Durata
I congedi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato, non potranno essere superiori a due
anni.
177
94.4. Conseguenze sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma
non alla retribuzione, né può svolgere altra attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di
famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il datore di lavoro è tenuto, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi e a
comunicare l'esito della richiesta al dipendente.
L'eventuale rigetto, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato ovvero la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste
per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente.
94.5. Limiti alla concessione
Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità
con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando il rapporto
è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della
presente disposizione.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque consentito al dipendente
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
94.6. Rientro in servizio
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore
in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di
congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può,
comunque, consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata
minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
ART 95 CONGEDO PER TOSSICODIPEDENZA
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, titolari di contratto a tempo
indeterminato, hanno diritto a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per una durata
massima di tre anni, al fine di partecipare ai programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali.
Il periodo di aspettativa non si computa ai fini dell’anzianità di servizio.
Il lavoratore deve fare istanza di godimento del periodo di aspettativa al datore di lavoro con
richiesta scritta trasmessa con preavviso di almeno sette giorni, documentando il suo stato di
PARTE GENERALE
178
tossicodipendenza.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
ART 96 CONGEDO NONNI LAVORATORI
I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per prestare
assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni.
ART 97 CARICHE PUBBLICHE
97.1. Parlamento e assemblee nazionali
I lavoratori subordinati eletti in seno al Parlamento nazionale o europeo, ovvero alle assemblee
regionali hanno diritto a fruire dell’aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
I lavoratori hanno, altresì, diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di
presentazione di candidatura sino a quella delle elezioni.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
97.2. Amministrazioni locali
I lavoratori eletti per la copertura di cariche pubbliche nelle Amministrazioni locali hanno diritto
ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
In alternativa, possono chiedere di continuare a prestare la loro attività lavorativa fruendo di
permessi retribuiti e non, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il periodo di aspettativa è computato nell’anzianità di servizio.
97.3. Consigliera di parità
Le lavoratrici chiamate a rivestire la carica di Consiglieri Nazionali di Parità hanno diritto, per
l’esercizio del loro mandato, a fruire di permessi non retribuiti nella misura stabilita dalla legge.
97.4. Operazioni elettorali
I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi
per tutto il periodo corrispondente alle operazioni medesime.
Per l’impegno assunto, i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi e quelli non lavorativi a quote
retributive giornaliere aggiuntive rispetto al trattamento economico normalmente percepito,
ovvero a procedere al loro recupero con una giornata di riposo compensativo.
97.5. Protezione civile
Ai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’art. 1 D.P .R.
n. 613/1994, che siano impegnati in attività di soccorso e di assistenza, vengono garantiti,
179
relativamente al periodo dell’effettivo impegno:
- la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nel corso dell’anno;
- il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
ART 98 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente e dal presente
contratto, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni
di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo
massimo di sei mesi.
Ai fini del riconoscimento dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore
di lavoro, con specifica indicazione delle motivazioni a fondamento dell’aspettativa, con un
preavviso di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro deve valutare la richiesta e la sua compatibilità
con le esigenze tecnico produttive.
L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto.
PARTE GENERALE
180
TITOLO XIX TUTELA DELLA GENITORIALITA’
ART 99 TUTELE DELLA GENITORIALITÀ
99.1. Obblighi e divieti connessi alla genitorialità
L’inizio della tutela della genitorialità coincide con l’inizio della gravidanza.
Da tale momento il datore di lavoro:
- non deve adibire la lavoratrice a mansioni pericolose, faticose o insalubri;
- deve tener conto della condizione della lavoratrice in sede di valutazione dei rischi;
- non deve adibire la lavoratrice al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 6:00 sino al compimento
di un anno di età del bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente, a
prestare lavoro nella fascia oraria anzidetta fino al compimento di 3 anni di età del
bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore unico genitore affidatario
di un figlio convivente, a prestare attività lavorativa nella fascia oraria anzidetta fino al
compimento di 12 anni di età del bambino.
99.2. Divieto di licenziamento
È vietato il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza,
che si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del parto, sino al compimento di
un anno di età del bambino.
In ogni caso, è nullo il licenziamento originato dalla richiesta di fruizione del congedo parentale,
ovvero del congedo per malattia del bambino.
Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e affidamento fino ad un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto al ripristino del rapporto sulla base della sola
presentazione di idonea certificazione dalla quale risulti la sussistenza dello stato di gravidanza
al momento del recesso.
È comunque ammessa la risoluzione del rapporto anche nel corso del periodo compreso tra
l’inizio dello stato di gravidanza e il compimento del primo anno di età del bambino, in caso di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- in caso di appalto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta.
99.3. Sospensione dal lavoro
Salva l’ipotesi di sospensione dell’intera attività aziendale o dell’attività del reparto al quale è
assegnata la lavoratrice, è vietato sospendere la medesima nel periodo protetto.
181
Il divieto di sospensione opera anche a favore del padre lavoratore che goda del congedo di
paternità.
99.4. Permessi per visite mediche
Alle lavoratrici in gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per lo svolgimento di esami
prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche.
Per godere dei permessi, le lavoratrici devono informare il datore di lavoro dello stato di
gravidanza, mediante esibizione del certificato medico e, successivamente, produrre la
documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami.
ART 100 CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ
100.1. Nozione e disciplina
La lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del
parto, ovvero per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto,
allorquando il parto avvenga oltre la data presunta del parto, nonché anche durante i 3 mesi
successivi al parto, fermo restando quanto disposto al successivo comma.
Qualora la lavoratrice sia occupata in lavori che, in relazione all’avanzamento dello stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, la stessa lavoratrice non può essere adibita
al lavoro nei 3 mesi precedenti alla data presunta del parto.
100.2. Flessibilità del congedo di maternità
La lavoratrice può, in alternativa a quanto previsto nel precedente comma 101.1, astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice può, in alternativa a quanto disposto al precedente periodo, astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi al parto stesso, sempre a
condizione che i professionisti del Servizio sanitario asseverino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In forza del provvedimento della ASL, in caso di complicanza della gravidanza, la lavoratrice viene
interdetta dal lavoro.
Tale misura trova applicazione anche qualora le condizioni ambientali risultino pregiudizievoli per
la salute della madre e del nascituro, ovvero quando la madre sia addetta ad una attività faticosa ed
insalubre.
Sempre nel caso in cui le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice
o del nascituro, il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi successivamente al
parto.
In caso di parto prematuro, ai 3 mesi di congedo post partum si aggiungono i giorni di congedo
non fruiti prima dell’evento.
PARTE GENERALE
182
100.3. Sospensione e differimento del congedo di maternità
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, alla lavoratrice madre è
riconosciuta, una sola volta per ogni figlio, la facoltà di richiedere la sospensione del congedo di
maternità post partum in corso di fruizione e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data
di dimissione del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve produrre al datore di lavoro idonea
certificazione medica attestante la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività
lavorativa.
La suddetta disposizione si applica anche in caso di adozione e di affidamento di un minore.
100.4. Interruzione di gravidanza
In caso di interruzione di gravidanza avvenuta antecedentemente il 180° giorno di gestazione, alla
lavoratrice è riconosciuto il trattamento economico di malattia.
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno
dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il diritto a beneficiare del congedo di
maternità e del relativo trattamento economico.
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita ovvero durante lo
stesso congedo di maternità, la lavoratrice può in qualunque momento riprendere l’attività
lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla sua salute.
100.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di maternità
Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, il datore di lavoro è tenuto ad
integrare l’indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione
spettante alla lavoratrice per i giorni in cui avrebbe prestato servizio, compresa la gratifica natalizia
ma escluse le ulteriori mensilità aggiuntive.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza la lavoratrice ha diritto a
un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere
complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera che avrebbe percepito.
100.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera
Il congedo di maternità deve essere computato nell’anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.
100.7. Congedo di maternità nel caso di adozione e affidamento
La lavoratrice che ha adottato un minore ha diritto al congedo di maternità per un periodo
183
massimo di 5 mesi.
Il suddetto congedo deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi
successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della stessa lavoratrice, ovvero può essere
fruito, in caso di adozione internazionale, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. In tale ipotesi e ferma restando la durata complessiva massima dei 5 mesi,
il congedo di maternità può essere fruito dalla lavoratrice entro i 5 mesi successivi all'ingresso del
minore in Italia. Allorquando, inoltre, la lavoratrice, per il periodo di permanenza all’estero, non
richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito,
senza diritto a indennità.
Nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito dalla lavoratrice, entro 5 mesi
dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
ART 101 CONGEDO DI PATERNITÀ
101.1. Nozione
Per "congedo di paternità" si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via
autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
101.2. Congedo di paternità obbligatorio
Il lavoratore padre ha diritto, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi
successivi, ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni
lavorativi, in caso di parto plurimo. I suddetti giorni non sono frazionabili ad ore e possono essere
utilizzati anche in via non continuativa. Il suddetto congedo è fruito dal lavoratore padre anche
durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il lavoratore padre, anche adottivo o affidatario, comunica, in forma scritta al datore di lavoro, i
giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non inferiore ai 5 giorni, ove possibile in
relazione all'evento nascita sulla base della data presunta del parto. La suddetta comunicazione in
forma scritta può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale.
Durante il periodo di congedo di paternità obbligatorio il lavoratore padre, anche adottivo o
affidatario, non può in contemporanea godere al suddetto periodo delle ferie e delle assenze che
ad altro titolo eventualmente gli spettano.
101.3. Congedo di paternità alternativo
Per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore in alternativa
al congedo di maternità.
Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata
del congedo di maternità nei casi in cui la lavoratrice madre non ne usufruisca.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante le
condizioni di legge per usufruire del congedo.
PARTE GENERALE
184
Allorquando la lavoratrice non chieda il congedo, il lavoratore padre, adottivo o affidatario, ha
diritto al congedo di paternità per un periodo massimo di 5 mesi che deve essere fruito, in caso di
adozione nazionale, durante i suddetti primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella
famiglia ovvero, in caso di adozione internazionale, può essere fruito prima dell'ingresso del
minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore
e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale ultima ipotesi, ferma restando la
durata complessiva massima dei 5 mesi, il congedo di paternità può essere fruito entro 5 mesi
successivi all'ingresso del minore in Italia.
101.4. Divieto di licenziamento durante il congedo di paternità
Il lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità, non può essere licenziato per tutta la
durata del congedo e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Nell’ipotesi di adozione e
di affidamento nazionale, il suddetto divieto opera fino a 1 anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare ovvero opera, in caso di adozione e di affidamento internazionale, fin dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
L'eventuale licenziamento comminato in quest'arco temporale è nullo, salve le ipotesi previste di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- di esito negativo della prova.
Il lavoratore padre non può essere sospeso dal lavoro durante il periodo nel quale opera il divieto
di licenziamento, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell'azienda o del reparto cui egli è
addetto, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Il suddetto lavoratore non
può, altresì, essere collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi di cessazione dell’attività dell'azienda.
Qualora durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento il lavoratore padre, anche
adottivo o affidatario, rassegni le dimissioni volontarie, lo stesso lavoratore ha diritto alle
indennità previste dal presente CCNL per il licenziamento volontario e non è tenuto al
preavviso.
101.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di paternità
Il lavoratore padre ha diritto, per tutto il periodo sia del congedo obbligatorio che di quello
alternativo, a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia e corrisposta con le stesse modalità previste dalla normativa
vigente e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Il suddetto periodo di congedo deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
185
101.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera durante il congedo di paternità
Il congedo di paternità si computa nell’anzianità di servizio utile a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.
ART 102 DISPOSIZIONI GENERALI
Il datore di lavoro può assumere, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, personale
con contratto di lavoro a tempo determinato o può utilizzare personale con contratto di lavoro
temporaneo, anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo.
Nell’ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di
lavoro delle aziende con meno di 20 dipendenti fruisce di uno sgravio contributivo del 50%; nel
caso di utilizzazione di personale con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice
recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto dalla stessa
società di fornitura. Tale disposizione trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per 1 anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
ART 103 CONGEDI PARENTALI
103.1. Nozione e contenuto
Per congedo parentale si intende la facoltà, esercitabile in via alternativa dai genitori, di assentarsi
dal lavoro, per ogni figlio, nei primi suoi 12 anni di vita.
Tale periodo di astensione è riconosciuto:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo
genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento
esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato.
In ogni caso, il periodo di congedo che può essere fruito cumulativamente dai due genitori non
può eccedere i 10 mesi.
Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei
genitori è elevato a 11 mesi.
103.2. Modalità di godimento del congedo parentale
Il congedo parentale può essere fruito su base mensile, giornaliera o oraria.
Ai fini del godimento del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
PARTE GENERALE
186
impossibilità, ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni
indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a gruppi minimi di
due ore. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa
nel mese di utilizzo.
I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore
utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:
• giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40
ore settimanali = 2.087,20 ore annue: 12 mesi = 173,93 ore medie mensili.
Pertanto il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal
monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di
fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi.
Il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantatreesimo (1/173)
della retribuzione media globale mensile.
103.3. Trattamento economico spettante durante il congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi non trasferibili,
fino al 12° anno di vita del figlio, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in
alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese fino al 6 anno di vita del bambino, alla
misura dell'80% della retribuzione.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata
complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione
per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio
a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo
indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
103.4. Prolungamento del congedo parentale
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore in condizione
di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato accertata, hanno diritto, nei primi
12 anni di vita del minore, al prolungamento del periodo di congedo parentale, a condizione che
187
il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che non sia
richiesta dai sanitari la presenza di un genitore. Il prolungamento del congedo spetta per un
massimo di 3 anni, fruibile continuativamente o frazionatamente.
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta una indennità economica pari al 30% della
retribuzione.
103.5. Genitori adottivi e affidatari
I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale qualunque sia l’età del
minore, entro il 12° anno successivo all’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre
il raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
L’indennità di cui al precedente comma 104.3 è dovuta per il periodo massimo complessivo ivi
previsto, entro i 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
ART 104 RIPOSI/PERMESSI
104.1. Riposi / Permessi giornalieri della lavoratrice madre
Alla lavoratrice madre spettano, durante il primo anno di vita del bambino, periodi di riposo
giornaliero, anche cumulabili durante la giornata, durante i quali la stessa lavoratrice ha diritto a
uscire dall’azienda, dall’unità produttiva o dal reparto.
I suddetti riposi/permessi sono fruiti nella misura di 2 ore, qualora l’orario giornaliero sia pari
o superiore alle 6 ore, ovvero a 1 ora, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia inferiore a
6 ore.
Qualora la lavoratrice madre fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di esse, i periodi
di riposo giornaliero sono di 30 minuti ciascuno.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste al secondo periodo del presente comma possono essere utilizzate anche
dal padre.
Il diritto ai riposi spetta anche al genitore adottivo o affidatario entro il primo anno dall’ingresso
del minore nella famiglia.
I riposi/permessi in parola sono considerati lavorativi a tutti gli effetti e, pertanto, sono retribuiti
come orario normale.
104.2. Riposi giornalieri del lavoratore padre
Il lavoratore padre ha diritto ai periodi di riposo giornaliero/permessi retribuiti:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma autonoma;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
104.3. Riposi e permessi per i figli con necessità di sostegno intensivo
PARTE GENERALE
188
Il lavoratore genitore di minore con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i, può chiedere al
datore di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui al
precedente comma 104.4, di usufruire di 2 ore di riposo giornaliero retribuite, da godere fino al
compimento del 3 anno di vita del bambino.
In alternativa a quanto sopra disposto i genitori, anche adottivi, del bambino con necessità di
sostegno elevato o molto elevato, accertata sempre ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
n. 104 del 1992 e s.m.i, possono fruire, in alternativa tra loro e anche in maniera continuativa, di
3 giorni, al mese, di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa.
I suddetti riposi e permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
104.4. Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni ovvero, nel caso di
adozione o di affidamento, non superiore a 6 anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni
lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni ovvero, nel
caso di adozione o di affidamento, fino al compimento dell’8 anno di età. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo
per la malattia del bambino deve essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno.
Il congedo per malattia del figlio spetta, altresì, al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del
genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai precedenti primi due periodi.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente comma, la lavoratrice e il lavoratore
comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di malattia le
proprie generalità.
Ai periodi di congedo per malattia del figlio, di cui al presente comma, non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui ai precedenti primi due periodi, sono
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
189
TITOLO XX TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
E LIMITI AI POTERI DATORIALI
ART 105 LIBERTÀ DI OPINIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
105.1. Libertà di opinione
Il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro, nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea (euro unitari), della Costituzione e delle norme di
legge.
105.2. Diritto di critica
Il lavoratore ha diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, purché siano rispettati i
limiti della continenza e vi sia utilità sociale dell’informazione, senza pregiudizio per
l’immagine e la posizione di mercato dell’azienda.
105.3. Whistleblowing
Il whistleblowing consiste nella segnalazione da parte del lavoratore di condotte illecite che si
verificano in ambito aziendale, per la tutela di interessi generali.
I datori di lavoro assicurano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni
normative nazionali o dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente
privato, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 24/2023.
Il datore di lavoro, sentite le RSA e gli RLS attivano propri canali di segnalazione che
garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La gestione del canale è
affidata a una persona o ufficio interno autonomo dedicato con personale specificatamente
formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a soggetto esterno.
Per quanto riguardo l’obbligo di riservatezza, il trattamento dei dati personali, la conservazione
della documentazione inerente alle segnalazioni, le condizioni per la protezione del segnalante,
il divieto di ritorsione, le misure di sostegno, la protezione dalle ritorsioni, si rinvia alla disciplina
di cui al D.lgs. 24/2023.
ART 106 DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE
106.1. Principio di parità e di non discriminazione
Tutti i lavoratori hanno diritto a godere di parità di trattamento e di non subire discriminazioni
fondate sulla razza, sull’etnia, sulla religione, sulle opinioni personali, sull’handicap, sull’età,
ovvero in ragione sia dell’orientamento sessuale sia dello stato di gravidanza, nonché di
maternità o paternità, anche adottive nonché in ragione della titolarità e dell'esercizio dei
relativi diritti. Tale diritto sussiste anche nella fase pre-assuntiva.
PARTE GENERALE
190
106.2. Unioni civili
Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni del presente contratto riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni
contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna
delle parti dell’unione civile.
106.3. Azioni positive
Il datore di lavoro si impegna a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a
promuovere l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne
nel lavoro.
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
- eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità;
- superare condizioni organizzative che possano provocare trattamenti differenziati in
base al sesso, nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel
trattamento economico e retributivo;
- promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli
ove esse sono sottorappresentate, e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati
ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
- valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.
106.4. Tutela contro le discriminazioni religiose
Nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive il datore di lavoro deve tener conto, nelle
disposizioni di servizio, di eventuali necessità dei lavoratori derivanti dalle loro convinzioni
etico-religiose.
106.5. Tutela contro le discriminazioni
Il datore di lavoro non deve, ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i. e del d.lgs. n. 151/2001 e
s.m.i., discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o
usufruiscono di benefici in relazione alla condizione sia di genitorialità, sia di disabilità propria
o di coloro ai quali essi prestano assistenza e cura.
106.6. Politiche inclusive e piano annuale di inclusione
Il datore di lavoro, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 104/1992 e s.m.i., nonché dalla
legge n. 68/1999, si impegna ad adottare misure organizzative finalizzate alla valorizzazione
191
delle capacità e delle competenze dei lavoratori con disabilità. A tal fine, il datore di lavoro
predispone il piano annuale di inclusione, finalizzato a esaminare la compatibilità tra
l’organizzazione aziendale e le opportunità di inserimento professionale e di crescita dei
lavoratori con disabilità. Il piano annuale in questione viene trasmesso alle R.S.A., ove presenti,
le quali possono promuovere un tavolo congiunto di discussione per approfondire le tematiche
dell’inclusione e implementare eventualmente le azioni proposte dall’azienda.
Le Parti promuovono l’adozione di uno statuto per la disabilità.
ART 107 TUTELA DELLA PRIVACY
107.1. Trattamento dei dati personali
Per trattamento dei dati personali si intende qualsivoglia operazione, compiuta anche senza
l’ausilio di processi automatizzati, relativa ai dati personali o insiemi di dati, come, a titolo
d’esempio, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione e la conservazione
dei dati, nonché l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso e la diffusione
di essi.
Il datore di lavoro, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, deve
evitare qualsiasi accesso non autorizzato o non necessario ai dati personali dei propri
dipendenti, adottando adeguate misure organizzative.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- nominare il responsabile della protezione e del trattamento dei dati;
- fornire adeguata informativa al lavoratore sulle misure adottate per la tutela della privacy
e sui soggetti preposti ad assicurare la protezione dei dati;
- acquisire il consenso esplicito del lavoratore interessato ai fini del trattamento dei dati,
salvo i casi in cui la legge disponga diversamente;
- garantire la portabilità dei dati, in conformità alla disciplina legale, nel caso in cui il
lavoratore venga successivamente assunto da altra azienda.
In ogni caso, per la tutela della privacy nei luoghi di lavoro si rinvia alle prescrizioni del
Regolamento dell’Unione Europea 679/2016, del D.Lgs. 196 del 2003 e ss. modifiche, del D.
Lgs. 101/2018.
107.2. Uso degli strumenti aziendali e privacy
Gli strumenti di lavoro aziendali messi a disposizione del dipendente, quali ad esempio il
computer, il telefono mobile e fisso, il servizio di posta elettronica e ogni altro strumento
analogo, possono essere oggetto di controllo da parte del datore di lavoro a condizione che il
lavoratore sia informato previamente sulle modalità di utilizzo di essi e sugli eventuali
controlli.
In ogni caso, il controllo deve rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza.
L’utilizzo degli strumenti in questione per finalità diverse dall’esecuzione della prestazione
lavorativa può dare luogo a responsabilità disciplinare, salvo i casi di necessità e urgenza o di
espressa autorizzazione del datore di lavoro.
PARTE GENERALE
192
ART 108 LIMITI AI POTERI E DOVERI DEL DATORE DI
LAVORO
108.1. Principi generali
Il datore di lavoro è titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti del
lavoratore da esercitarsi secondo le norme di legge, della contrattazione collettiva nonché in
base ai canoni della correttezza e della buona fede.
Il datore di lavoro è tenuto a cooperare all’adempimento della prestazione lavorativa e deve
rispettare la dignità e la personalità del lavoratore, riconoscendogli i diritti e le prerogative
contemplati dalle fonti normative e negoziali.
108.2. Controlli sull’attività dei lavoratori
Il datore di lavoro può utilizzare le guardie giurate soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui
innanzi, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo
svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
alla tutela del patrimonio aziendale.
Se il datore di lavoro si avvale di personale di vigilanza, egli è obbligato a comunicare ai lavoratori
interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale stesso.
108.3. Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti
di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite
all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a
gruppi di lavoratori.
108.4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
I controlli a distanza sull’attività lavorativa sono regolati dall’art. 4 della legge n. 300/1970.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e
possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali
aziendali o territoriali ovvero, in alternativa, il suddetto accordo può essere stipulato, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più
193
regioni, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa della sede
centrale, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi
territoriali.
Tale disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte con le modalità di cui sopra sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.
108.5. Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia
o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro
lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
108.6. Divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore
È fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali
del lavoratore e, più in generale, su fatti non rilevanti ai fini della sua attitudine professionale ad
espletare le mansioni affidategli.
108.7. Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto
all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi
o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee
per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti,
autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
PARTE GENERALE
194
TITOLO XXI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
ART 109 LA PREVENZIONE PARTECIPATA: I PROTAGONISTI
DELLA SALUTE E SICUREZZA
109.1. Premessa
Il presente contratto si pone la finalità di contribuire a ridurre il numero degli infortuni sui luoghi
di lavoro e delle malattie professionali causate sia dalle condizioni degli ambienti di lavoro che
dallo svolgimento di mansioni in situazioni di rischio non correttamente valutato e gestito. A
tale scopo si intende promuovere attività aziendali di “prevenzione partecipata” intesa come
mutuo impegno dei protagonisti del lavoro a concorrere all’implementazione di idonee misure
di prevenzione e protezione ed a garanzia del costante rispetto delle regole e in generale alla
diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), il
Testo Unico DLgs 81/08, detta gli obblighi minimi che devono essere rispettati a fronte di
specifiche responsabilità.
Le parti convengono di dare attuazione al dettato normativo promuovendo misure adeguate
nella gestione della SSL, disciplinando contrattualmente i temi di seguito elencati:
• la promozione della cultura della prevenzione partecipata;
• la formazione come diritto-dovere dei lavoratori;
• gli obblighi e le responsabilità del lavoratore;
• la designazione del RLS e gli obblighi di formazione e aggiornamento periodico;
• il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella valutazione dei rischi
aziendali;
• l’adozione di DPI intelligenti;
• il riconoscimento economico e la copertura assicurativa per i Preposti;
• il coinvolgimento del RLS Territoriale nelle politiche aziendali per la sicurezza sul lavoro;
• la tutela del benessere psicofisico del lavoratore in un processo di miglioramento
continuo garantito anche da una corretta analisi finalizzata alla con adeguata valutazione
e contrasto dei rischi psicosociali e all’attuazione delle relative misure di tutela per i
lavoratori;
• l’attenzione all’invecchiamento attivo con la valutazione e gestione delle problematiche
legate all’età (fattore “aging”);
• l’idonea valutazione dei rischi interferenziali legati ad alla gestione della sicurezza negli
appalti e subappalti;
• il ruolo degli OPN;
• la diffusione di MOG per valorizzare e promuovere i sistemi di gestione della sicurezza
195
sul lavoro (SGSL).
109.2. Protagonisti della Prevenzione Partecipata
Il datore di lavoro, insieme con il dirigente, riveste una posizione di garanzia in ordine
all’adozione delle misure di sicurezza ed è responsabile della corretta osservanza delle stesse e
del relativo controllo.
Il preposto sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In caso di rilevazione di comportamenti non
conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della
protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme
fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, anche interrompendo l’attività dei lavoratori se
necessario.
I lavoratori si attengono alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti per l'esecuzione del proprio lavoro conformemente alle direttive ricevute e dai quali
gerarchicamente dipendono per lo svolgimento del loro lavoro.
I lavoratori sono, comunque, tenuti a salvaguardare la propria salute e sicurezza e quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni.
109.3. Buone pratiche e misure organizzative
Il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti del DLgs 81/08, adotta procedure e misure
specifiche adeguate agli standard e alle buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
al fine di eliminare o, laddove non sia tecnicamente possibile, ridurre e contenere tutti i rischi
anche emergenti per garantire l'integrità fisica, psicofisica e morale dei suoi dipendenti.
109.4. Fondo Aziendale per la sicurezza
Il datore di lavoro è tenuto a investire, in interventi sulla salute e sicurezza in azienda, le somme
provenienti da sanzioni pecuniarie irrogate ai lavoratori per le violazioni commesse in tale
ambito.
Tali risorse saranno utilizzate in aggiunta a quelle già destinate all’adempimento degli obblighi
legali e contrattuali in materia di sicurezza, per ulteriori miglioramenti della prevenzione in
azienda.
ART 110 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
110.1. Diritto e dovere di formazione in materia di SSL
Ogni lavoratore ha diritto di ricevere una formazione - e un addestramento specifico nei casi in
cui è previsto dalla norma - in materia di salute e sicurezza in maniera adeguata alle mansioni
svolte e al contesto lavorativo.
Non di meno, il lavoratore ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del DLgs 81/08, di partecipare alle
iniziative formative e addestrative obbligatorie a lui destinate.
PARTE GENERALE
196
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del
17/04/2025 e s.m.i., assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione generale e specifica,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Di seguito sono definiti i momenti, durata, contenuti e modalità, della formazione, seguita da
un addestramento ove previsto.
110.2. I momenti della Formazione
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e miscele pericolose.
La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
110.3. Contenuti della Formazione in materia di SSL
La formazione obbligatoria dei lavoratori si articola in due moduli distinti, uno di “formazione
generale” e l’altro di “formazione specifica”, secondo quanto previsto all’art. 37 - comma 1
lettere a) e b) - del DLgs 81/08.
I contenuti della Formazione generale riguarderanno in particolare i seguenti argomenti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
I contenuti della Formazione specifica riguarderanno tra l'altro, i seguenti argomenti: rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
110.4. Durata della formazione
La durata della formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza è definita, sia per la
formazione generale sia per la formazione specifica, dall’Accordo Stato Regioni del
17/04/2025.
La formazione generale ha una durata minima di 4 ore per tutti i settori produttivi.
La durata della formazione specifica è rapportata al grado di rischio associato al settore
produttivo in cui opera l’azienda ed è definita nella Parte Settoriale.
110.5. Metodologie didattiche e modalità di erogazione della formazione
197
I Contenuti dei percorsi formativi saranno proposti attraverso lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché attraverso metodologie didattiche innovative
ed interattive, applicate a simulazioni o situazioni di contesto lavorativo.
L’erogazione della formazione avviene preferibilmente in presenza, fermo restando la
possibilità, ove consentito dalle norme, dell’erogazione in modalità e-learning attraverso
piattaforme telematiche che consentano il puntuale tracciamento delle attività didattiche erogate
e dell’impegno di studio svolto.
110.6. Addestramento
Oltre alla formazione generale e specifica, il datore di lavoro cura l’addestramento quale
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti - come specificato nell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 e s.m.i. -
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (es. DPI di III categoria) e le procedure di
lavoro, compreso le attività che comportano movimentazione dei carichi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento
consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre,
nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di
addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
110.7. Oneri per la formazione in materia di salute e sicurezza
Per la formazione in materia di salute e sicurezza il lavoratore non è soggetto ad alcun onere
economico, essendo tali oneri a totale carico del datore di lavoro.
110.8. Formazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro svolge un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale indicazione costituirà
un obbligo con l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni che rappresenterà integrazione
per tutti i precedenti Accordi.
Il datore di lavoro assicura la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti e dei preposti secondo
le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 e s.m.i.
I datori di lavoro che si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ai sensi
dell’art. 31 D.lgs. 81/2008, designando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b), devono assicurarsi che il RSPP possieda i requisiti
specifici acquisiti a seguito della partecipazione i percorsi formativi abilitativi al ruolo secondo
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 e s.m.i.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione
e Protezione, ai sensi dell’art. 34 del DLgs 81/08, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante
Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 e s.m.i.
PARTE GENERALE
198
110.9. Obblighi del lavoratore
Secondo quanto previsto dall’art. 20 del DLgs 81/08, ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Le violazioni da parte del lavoratore delle norme prescritte e degli obblighi elencati al comma 2
del medesimo articolo sono punite con la sanzione della multa e, nei casi più gravi, con la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione come previsto nel titolo XIV del presente contratto.
ART 111 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
111.1. Numero di rappresentanti
In tutte le In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS). Il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza è così
stabilito:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In mancanza del RLS le competenze sono esercitate dal rappresentante territoriale.
111.2. Elezione o designazione dei RLS aziende fino a 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori o può anche essere
individuato per più aziende di piccole dimensioni aggregate a livello territoriale o di comparto.
111.3. RLS Aziende con più di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
o, in mancanza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
111.4. Eleggibilità attiva e passiva
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e
determinato e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
111.5. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è di tre anni.
111.6. Permessi RLS
199
Rientrano nei permessi retribuiti per l’espletamento dei compiti previsti alle lettere a) e) f) h) m)
n) o), dell’art.50 del D. Lgs.n.81 del 9 aprile 2008:
- 12 ore annue: aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue: aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue: aziende o unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti.
È considerata normale prestazione di servizio l’attività di consultazione, formazione,
osservazione e partecipazione di cui alle lettere b) c) g) i) ed l) del citato art. 50.
111.7. Formazione RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
111.8. Contenuti e durata della formazione RLS
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,
si svolge durante il normale orario di lavoro rispettando i contenuti minimi (come da Accordo
Stato Regioni del 17/04/2025) riguardanti:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento.
Le ore di formazione aggiuntiva, rapportate alla classe di rischio associata al comparto
produttivo, sono definite nella Parte Settoriale.
L’aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori, è disciplinato nella Parte Settoriale.
111.9. Formazione integrativa in caso di innovazione
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte modifiche o innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve prevedere
un’integrazione della formazione.
111.10. Riunioni periodiche
PARTE GENERALE
200
Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008 e quelle del riesame in caso
di applicazione di MOG-SGSL, sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza richiede la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di
prevenzione in azienda.
ART 112 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
112.1. I soggetti coinvolti
Come previsto dall’art. 29 del D.Lgs 81/08, il datore del lavoro, in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC),
nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria, nonché previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) effettua la valutazione dei rischi ed elabora
il documento previsto dall’art. 28 (DVR) che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, inclusi i rischi per stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, quelli nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro, sia relativi alle sedi operative dell’azienda che ai luoghi di
lavoro presso cui vengono distaccati o in concreto operano i lavoratori.
Il lavoratore, informato e adeguatamente formato sui rischi aziendali, si attiene alle misure di
protezione, procedurali ed organizzative predisposte dal datore di lavoro nel Documento di
Valutazione (DVR).
In particolare, come già riportato, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi contemplati
nell’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008.
112.2. Segnalazioni
Il lavoratore comunica tempestivamente al proprio datore di lavoro o in alternativa al suo
superiore gerarchico, dirigente o preposto, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro, in
particolare sul corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature, sullo stato di
conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento che
possa generare situazioni di pericolo compresi i mancati incidenti (i c.d. near miss, il cui
monitoraggio. con le attività di analisi critica, rientra fra le attività del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale). La comunicazione sarà estesa anche al RLS.
112.3. Il documento di valutazione dei rischi
Il documento contenente la valutazione dei rischi (DVR), redatto secondo l’obbligo non
delegabile per il datore di lavoro previsto all’art. 17, comma 1, del DLgs 81/08, è custodito
presso la sede dell'unità produttiva aziendale e deve essere munito anche tramite le procedure
applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53 (tenuta della documentazione), di data
201
certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del Medico Competente (MC),
ove nominato.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere tutti gli elementi
dettagliatamente elencati all’articolo 28, comma 2, del DLgs 81/08 e deve inoltre rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del decreto stesso.
Il datore di lavoro redige il documento secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali di prevenzione e protezione.
112.4. La valutazione dei rischi nei cantieri
Secondo il DLgs 81/08, Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - il cantiere è identificato come
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell’Allegato X: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione, smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali
delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Pertanto, la valutazione dei rischi
nei cantieri riguarda attività specifiche sia per complessità tecnica che per le variazioni rapide e
dinamiche connesse all’evoluzione dei lavori.
L’articolo 89, comma 1 lettera h) del DLgs. 81/08 chiarisce quale è il documento che il datore
di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 17 comma 1, lettera a), denominandolo Piano Operativo di Sicurezza (POS), i cui
contenuti sono riportati dettagliatamente nell’Allegato XV .
112.5. Nanomateriali/nanoparticelle e ITC
Il datore di lavoro, oltre alla normale valutazione dei rischi ordinari, emergenti e nuovi terrà in
particolare considerazione anche quella dei rischi relativi ai nanomateriali/nanoparticelle,
all’utilizzo delle ICT e alle nuove forme di “edilizia verde”.
A tal fine il datore di lavoro:
- valuta prioritariamente la possibilità di eliminare l'uso e la generazione di nanomateriali
o la loro sostituzione con materiali e processi meno pericolosi; in mancanza, deve essere
ridotta al minimo l'esposizione dei lavoratori mediante misure di prevenzione;
- assicura l’applicazione del principio di precauzione riducendo al minimo la durata di
esposizione e/o il numero delle persone esposte, che la concentrazione delle
nanoparticelle.
Il datore di lavoro adotta specifiche azioni per la tutela dei lavoratori vulnerabili, quali i giovani
lavoratori e le lavoratrici in fase di allattamento o gestanti.
PARTE GENERALE
202
Il datore di lavoro si impegna altresì ad evitare il rischio di isolamento professionale e sociale e
adotta misure organizzative e preventive contro la dispersione lavorativa, in considerazione del
fatto che l’attività potrebbe essere svolta in qualsiasi luogo. La sorveglianza sanitaria dovrà
valutare come prevenire e ove già sviluppatesi, diagnosticare ed intervenire sull’insorgenza di
malattie cardiovascolari, depressione e ansia, compromissione della logica e dei processi
decisionali a lavoro, strettamente correlabili alla solitudine lavorativa.
112.6. Lavoratori vulnerabili
Il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi, identifica i lavoratori vulnerabili ossia
i giovani, le donne gestanti, i lavoratori che non conoscono e parlano la lingua italiana, quelli di
nuova assunzione, nonché i lavoratori con particolari disabilità.
112.7. Lavoratori addetti ai videoterminali (VDT)
Il lavoratore addetto a VDT è il lavoratore che in modo sistematico o abituale, per almeno venti
ore settimanali, utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali (VDT), non considerando
come tali i PC portatili, poiché rientranti fra le macchine di videoscrittura con schermo
incorporato.
Nel caso specifico del rischio VDT, considerato che le moderne modalità di lavoro sono sempre
più basate sull’utilizzo generalizzato dei dispositivi di connessione, i datori di lavoro devono
assicurare le medesime tutele previste dalla norma a tutti i lavoratori che in ogni caso utilizzano
ogni tipologia di PC o di dispositivi di connessione o di device nell’ambito delle attività connesse
alla mansione lavorativa anche a prescindere dal luogo in cui viene svolta.
112.8. Analisi predittiva dei rischi connessi all’Intelligenza Artificiale (I.A.)
Le Parti sottoscrittrici, consapevoli che la cultura sulla sicurezza passa anche attraverso il
riconoscimento del ruolo strategico che l’Intelligenza Artificiale può avere in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro, ne promuovono l’utilizzo nel predire potenziali rischi.
Pertanto, promuovono l’uso dell’I.A. in materia di sicurezza, affinché algoritmi di machine
learning ed Intelligenza Artificiale analizzino, in tempo reale, dati provenienti da varie fonti,
come incidenti precedenti, dati meteorologici e condizioni ambientali, al fine di implementare
misure preventive in risposta all’analisi predittiva.
Nel contempo le Parti si riservano una valutazione congiunta dei rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori connessi all’uso dell’I.A., in riferimento ai singoli contesti lavorativi.
ART 113 BENESSERE PSICO FISICO E VALUTAZIONE DEI
RISCHI PSICOSOCIALI
113.1. Promozione del lavoro nel rispetto dei valori fondamentali
Sono recepiti integralmente i principi contenuti nell’Accordo quadro europeo sulle molestie e
sulla violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007, nella Convenzione 190 e nella
203
Raccomandazione 206 OIL del 21 giugno 2019.
Il datore di lavoro crea le condizioni di un sano ed adeguato ambiente psicosociale rispetto alle
attività lavorative ed alle caratteristiche generiche e peculiari dei dipendenti, con particolare
riguardo alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia
contrattuale, favorendo il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo del personale e la
partecipazione dei lavoratori, al fine di perseguire uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale.
A tal fine verrà agevolata la partecipazione dei lavoratori a specifici percorsi formativi.
113.2. Contrasto della violenza di genere
Nelle aziende è assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla sfera sessuale e deve essere prevenuto ogni comportamento improprio,
compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità
psico-fisica della lavoratrice e del lavoratore.
Il datore di lavoro adotta misure adeguate nei confronti di colui o di coloro che hanno posto in
essere comportamenti riconducibili a molestie e violenza sul luogo di lavoro.
113.3. Mobbing
Il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., è tenuto ad adottare tutte
le soluzioni organizzative per eliminare fenomeni che possano causare costrittività organizzativa.
In particolare, sono evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione di
disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni
di lavoro.
Il lavoratore segnala senza indugio al datore di lavoro o al soggetto individuato dalle specifiche
procedure adottate, situazioni di disagio lavorativo e i casi sospetti o certi, di cui sia venuto a
conoscenza o testimoniati, nel rispetto del principio di riservatezza.
113.4. Stress lavoro correlato
Il datore di lavoro deve astenersi da ogni iniziativa o comportamento che possa risultare
pregiudizievole per il diritto alla salute del lavoratore e ha l’obbligo di valutare e gestire tutti i
rischi per la salute e la sicurezza anche collegati allo stress da lavoro collegato, come previsto
dall’articolo 28 del DLgs 81/08.
ART 114 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P .I.)
114.1. Dotazione DPI
Il datore di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.L.gs 81/08, sceglie e
fornisce adeguati DPI sulla base della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi o strumenti, aggiornandone la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione ed effettuando la prevista verifica sull’efficienza e la
sostituzione in caso di malfunzionamento o inefficienza dello stesso DPI.
PARTE GENERALE
204
114.2. DPI Intelligenti
Le parti auspicano l’adozione di DPI intelligenti o smart che utilizzano innovativi elementi
tecnologici per garantire un grado di protezione ancora maggiore al lavoratore, in quanto
dispositivi di protezione individuale che ricevono, trasmettono e reagiscono ai dati che
processano.
In questo modo, ci si ripropone che la sicurezza offerta dall'equipaggiamento del lavoratore sia
costante e si realizzi anche tramite la comunicazione con un centro operativo.
114.3. Utilizzo DPI
Il lavoratore, in ottemperanza dell’art. 78 del D.L.gs 81/08, ha l’obbligo di sottoporsi al
programma disposto dal datore di lavoro sull’utilizzo ed uso dei DPI, avendo cura di non
apportare modifiche di propria iniziativa e segnalando, eventualmente, qualsiasi difetto o
inconveniente riscontrato.
ART 115 PREPOSTI
115.1. Attività dei preposti
Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro (obbligo di individuazione del
preposto sancito dall’articolo 18, comma 1 lettera b-bis), sovrintende alle attività lavorative e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite
dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per
modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza,
anche interrompendo l’attività dei lavoratori se necessario.
In considerazione dei compiti e responsabilità posti in capo al preposto si conviene che le
aziende che applicano il presente CCNL siano tenute a garantire ai propri preposti:
a) l’emolumento di cui all’art. 19 D.lgs. 81/2008, commisurato al grado di rischio del
settore produttivo il cui importo è stabilito nella Parte Settoriale;
b) una copertura assicurativa per la tutela legale e per la responsabilità civile, per lo
svolgimento dei compiti e dell’adempimento degli obblighi di cui al citato art. 19.
115.2. Riconoscimento
In virtù di quanto stabilito nella lettera di individuazione secondo l’obbligo di cui all’articolo 18,
comma 1 lettera b-bis) si determina il compenso per il preposto e la copertura assicurativa.
115.3. Formazione dei preposti
205
La formazione base del preposto deve comprendere quella base prevista per i lavoratori, come
disciplinata nel presente titolo ed integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti
esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2025,
la durata minima della formazione particolare aggiuntiva per il preposto è di 12 ore, ed è basata
sui seguenti contenuti minimi riguardanti:
1) principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;
2) relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4) incidenti e infortuni mancati;
5) tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6) valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
7) individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8) modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico
dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o in ragione dell’evoluzione dei
rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi, anche secondo le indicazioni riportate nella L. 215/2021
e quelle contenute nell’Accordo Stato-Regioni.
ART 116 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
116.1. Designazione del RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è designato dalla Confederazione
Sindacale dei Lavoratori CONFSAL con le modalità ritenute più opportune ovvero riportate in
eventuale accordo interconfederale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori è, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno.
Nel caso di mancata elezione, il RLST è individuato, anche per più aziende, nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo, con il coinvolgimento dell’Ente Bilaterale e
dell’Organismo Paritetico di riferimento.
Il nominativo del RLST competente è comunicato alle aziende dall’Organismo Paritetico.
116.2. Competenze del RLST
Le competenze del RLST quale soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in
PARTE GENERALE
206
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono definite, nel presente comma, secondo
quanto previsto dall’art. 48 del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il RLST è consultato preventivamente:
- in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza;
- in ordine alla valutazione dei rischi;
- alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità
produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico
competente.
Egli riceve le informazioni e documentazione in merito alle misure di prevenzione adottate,
nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Il RLST promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori avanzando anche proposte in merito
alla attività di prevenzione.
Segnala all'azienda i rischi individuati nel corso della sua attività e può ricorrere alle autorità
competenti qualora ritenga insufficienti le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate.
Il RLST accede ai luoghi aziendali in cui si svolgono le lavorazioni con un preavviso non
inferiore, di norma, a due giorni. Il diniego all’accesso è comunicato all'organismo paritetico che
potrà eventualmente segnalarlo all’organismo di vigilanza territorialmente competente
Nelle aziende in cui manchi il Rappresentante per la sicurezza, le competenze sono esercitate
dal Rappresentante territoriale.
116.3. Durata, contenuti e modalità della Formazione del RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale riceverà una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Il percorso formativo iniziale da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione
ha una durata minima di 64 ore iniziali, ed è seguito da un aggiornamento annuale di 8 ore.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza ha ad oggetto i seguenti contenuti minimi
riguardanti:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Il percorso formativo può essere svolto anche in modalità e-learning e deve prevedere il rilascio
207
dell’attestato di superamento dell’esame finale.
La formazione degli RLST è curata dalle organizzazioni sindacali e dall’organismo paritetico.
116.4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) esplica la sua
funzione in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende (porti,
aeroporti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero di addetti).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro
iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito
produttivo.
ART 117 INVECCHIAMENTO ATTIVO
117.1. Valutazione e gestione delle problematiche legate all’età
Al datore di lavoro è affidata la gestione delle tematiche inerenti all'invecchiamento attivo, la
convivenza e il ricambio generazionale, al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle
imprese connesse all'invecchiamento della popolazione aziendale.
Il datore di lavoro assicura la valutazione e la gestione delle risorse umane in prospettiva
intergenerazionale per tutto l’arco della vita lavorativa, con particolare riguardo per le risorse
che invecchiando presentino capacità funzionali, fisiche e sensoriali diminuite fisiologicamente.
A tal scopo il datore di lavoro si avvale di misure preventive, gestionali aziendali e politiche
sociali nei luoghi di lavoro che tengano conto contestualmente delle differenze che derivano
dall’appartenenza a generazioni diverse nello stesso luogo di lavoro in termini di esigenze,
aspettative e culture diverse a parità di condizioni ed attività lavorative svolte.
117.2. Misure preventive e politiche aziendali
Il datore di lavoro:
• assicura le misure preventive e proattive con giusto adeguamento delle mansioni
lavorative;
• promuove attraverso il Medico Competente l’integrazione dei protocolli e strumenti
della Sorveglianza Sanitaria in termini di invecchiamento;
• rafforza il controllo della sicurezza, valutando e riducendo i rischi correlati all’età
attraverso l’adozione di misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori
più anziani, riorganizzando gli orari, i turni notturni, i processi lavorativi e le relazioni
verticali e orizzontali;
• promuove e garantisce la partecipazione consapevole anche nel ruolo dirigenziale senza
pregiudizio alcuno per le risorse più anziane;
• fornisce DPI adeguati che tengano conto del fattore aging;
• assicura informazione e formazione professionale sui corretti stili di vita e sui rischi
PARTE GENERALE
208
aggiuntivi e particolari a cui gli over 50 sono esposti con l'apprendimento permanente
in caso di invecchiamento attivo sul lavoro.
ART 118 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
118.1. Nozione di rischio interferenziali
Sono rischi interferenziali quelli derivanti dall’esecuzione di un contratto in appalto o subappalto
d’opera o di somministrazione, non specifici e diversi da quelli propri presenti nei luoghi di
lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa.
118.2. Controllo dei rischi da interferenze
In materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali correlati ai rischi interferenziali,
il datore di lavoro Committente si attiene a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008.
In particolare, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi
le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.
Resta a carico del datore di lavoro appaltatore la valutazione e la gestione dei rischi specifici
propri dell'attività lavorativa appaltata o resa in contratto d'opera.
Il datore di lavoro appaltatore si attiene alle misure e procedure operative per la prevenzione e
protezione dai rischi specifici e di emergenza, evacuazione ed antincendio di cui è stato
informato dal Committente.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
118.3. Controllo dei rischi da interferenze in cantiere
La valutazione dei rischi nei cantieri è caratterizzata dalla predisposizione del Piano Operativo
di Sicurezza (POS), nonché dall’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di
cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008, che individua il documento utile a valutare i rischi
interferenziali connessi alle diverse fasi lavorative e ad individuare le misure di prevenzione e
protezione da attuare in cantiere, costituendo il DUVRI del cantiere, che deve essere redatto dal
Coordinatore per la Sicurezza nominato dal Committente, ai sensi dell’articolo 90 commi 3 e 4
del d.lgs. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea.
ART 119 BUONE PRASSI PER LA SALUTE E SICUREZZA
119.1. Organismo Paritetico per la sicurezza (O.P .)
209
Le Parti promuovono l’adesione delle aziende all’Organismo Paritetico (OP) di riferimento,
quale sede privilegiata per la formazione e l'aggiornamento periodico dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza.
A tale fine, l’Organismo Paritetico programma attività formative, di elaborazione e raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici, allo scopo di aiutare le aziende a trovare le migliori soluzioni
per offrire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro.
Promuove, inoltre, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, fornendo
attività di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, nonché, l'assistenza alle
imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, favorendo, ad esempio,
l’adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza promossi nel Testo Unico.
L’organismo paritetico svolge o promuove la suddetta attività di formazione, anche attraverso
l'impiego dei fondi interprofessionali e rilascia, su richiesta delle imprese, una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione
della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.
A tal fine, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti.
Ogni organismo paritetico opera secondo le linee strategiche dettate da un comitato d’indirizzo
e con la supervisione scientifica di un comitato tecnico composto da personalità di grande
prestigio nel campo della sicurezza sul lavoro.
L’organismo paritetico comunica annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i
dati relativi alle imprese aderenti e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata
dagli stessi organismi, nonché il rilascio delle asseverazioni di cui sopra, atteso che tali dati sono
utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e
di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte
dell'INAIL.
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione avviene nei riguardi degli organi di vigilanza
territorialmente competenti.
119.2. Adozione di MOG(S) e SGSL
Le Parti si danno atto che tutte le ricerche ed analisi riguardante il campo della sicurezza sul
lavoro, attestano la correlazione tra l’implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza sul
lavoro (SGSL) ex art. 30 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la riduzione della gravità e del numero degli
infortuni.
In considerazione di ciò le Parti concordano di promuovere presso tutte le aziende che
aderiscono al sistema datoriale o che, comunque, applicano il presente CCNL l’adozione di
Modelli di organizzazione e gestione che se efficacemente adottato, in linea con le esigenze
gestionali ed organizzative dell’impresa e nel rispetto degli standard tecnico strutturali, migliora
la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, favorendo un ambiente di lavoro sicuro
e riducendo al minimo le condizioni di rischio oltre che la probabilità di incorrere in sanzioni o
PARTE GENERALE
210
sospensioni dell’attività imprenditoriale a seguito di violazioni della norma.
Tutto ciò non soltanto per l’efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs n.
231/2001, quanto per contribuire alla maggiore sicurezza sul lavoro, riduzione dei tassi di
incidentalità e il positivo sviluppo virtuoso della prevenzione partecipata.
119.3. Implementazione del MOG
Il Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sarà adottato ed efficacemente attuato
dalle aziende secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.L.gs 81/08.
Le piccole e medie imprese possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di
natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013 e recepite nel DM
13/2/2014 (MOGS).
Inoltre può essere applicata la prassi di riferimento UNI/PdR 83:2020, dal titolo “Modello
semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs.
81/2008, per micro e piccole imprese“ (in vigore dall’8 maggio 2020), che fornisce gli indirizzi
organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di
Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOGS) da parte delle
micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.
119.4. Asseverazione dei MOG(S)
Ai fini dell'elaborazione, redazione ed implementazione dei MOG(S) le aziende potranno
avvalersi del supporto dell’Organismo Paritetico di riferimento delle Parti sociali, alla cui
individuazione si provvede nella Parte Settoriale.
Tale Organismo provvederà, attraverso specifiche procedure, alla prevista asseverazione del
modello adottato.
211
TITOLO XXII RESPONSABILITA’ SOCIALE
ART 120 RESPONSABILITÀ SOCIALE
120.1. Patto di responsabilità sociale aziendale
A livello aziendale è predisposto il Patto di responsabilità sociale, di durata annua o pluriennale,
volto a definire iniziative tese a sostenere e sviluppare la responsabilità sociale dell'impresa, con
la individuazione dei tempi, delle modalità di realizzazione e del relativo monitoraggio.
120.2. Il Codice Etico
Il Patto di responsabilità sociale contiene il Codice Etico che definisce la responsabilità etico-
sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale e prevede l’adozione delle seguenti
misure:
- rispetto dei Codici di Condotta e delle Convenzioni Internazionali sul lavoro;
- sostegno e qualificazione dell'occupazione attraverso lo sviluppo delle relazioni
sindacali, la formazione, il miglioramento dell'attività produttiva;
- formazione per migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori
e la loro occupabilità, l'inserimento dei lavoratori stranieri, la partecipazione ai processi
d'impresa;
- miglioramento del clima aziendale sviluppando l'informazione, la trasparenza, la
comunicazione;
- tutela ambientale attraverso processi di ottimizzazione energetica, la prevenzione
dell'inquinamento attraverso la sostenibilità dei processi produttivi, la riduzione dei
rifiuti e del loro riciclo;
- tutela delle fasce deboli: inserimento dei diversamente abili e delle altre categorie
svantaggiate, ricollocazione dei lavoratori inidonei;
- conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e riconoscimento di agibilità
specifiche nel caso di particolari esigenze personali e situazioni familiari;
- attivazione di forme di solidarietà, assistenza sociale, welfare aziendale;
- agevolazione delle attività di volontariato;
- rafforzamento del rapporto con il territorio definendo progetti di relazione con le
comunità locali, le istituzioni e la società civile.
120.3. Monitoraggio
Il Piano di responsabilità sociale e le iniziative concordate sono trasmessi all'Osservatorio
nazionale paritetico, al fine di consentire l'opportuno monitoraggio.
120.4. Osservatorio nazionale paritetico sulla responsabilità sociale
PARTE GENERALE
212
Per il perseguimento delle finalità esposte, viene istituito l’Osservatorio responsabilità sociale
d'impresa, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
Le funzioni dell'Osservatorio riguardano, in particolare, il monitoraggio delle forme di
agevolazione e/o incentivazione esistenti, a livello europeo, italiano, territoriale; la promozione
di buone pratiche settoriali; la valorizzazione di strumenti innovativi di welfare; lo stimolo di
eventuali forme di partnership tra diverse aziende finalizzate ad individuare strumenti integrativi
di welfare (ad esempio asili nido, voucher servizi, mobility management).
L'Osservatorio elabora relazioni periodiche e promuove iniziative pubbliche congiunte per la
diffusione dei risultati.
213
TITOLO XXIII NORME FINALI
ART 121 CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Parti stipulanti per la negoziazione, la stipulazione
e la manutenzione costante del presente CCNL al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro
sarà corrisposto, a carico delle imprese, un contributo di assistenza contrattuale, con le modalità
che saranno comunicate dall’Ente Bilaterale.
L’entità del Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) è indicata nella Parte Settoriale.
ART 122 PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO
Le Parti stipulanti del presente CCNL si impegnano a dare massima diffusione del testo
contrattuale nella società civile, con precipuo riferimento alle categorie produttive interessate,
anche con la pubblicazione sui propri siti internet.
1
2
Indice
COMPARTO AGRICOLTURA-Operai Agricoli e Florovivaisti ................................................. 5
PREMESSA GENERALE ............................................................................................................ 6
PREMESSA SETTORIALE ......................................................................................................... 6
CAMPO D’APPLICAZIONE ....................................................................................................... 8
ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ....................................... 13
CONTRATTAZIONE DI 1° LIVELLO ..................................................................................... 13
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI 2° LIVELLO - CONTRATTAZIONE
PROVINCIALE ........................................................................................................................... 14
Natura e finalità della contrattazione provinciale ........................................................................ 14
Durata, vigenza e rinnovo ............................................................................................................. 14
Materie delegate ........................................................................................................................... 14
Dinamica salariale territoriale ...................................................................................................... 15
Erogazioni correlate ai risultati .................................................................................................... 15
Adeguamento del DVR e prevenzione climatica ......................................................................... 15
Divieto di deroghe in peius .......................................................................................................... 15
Procedure di disdetta.................................................................................................................... 15
Rinnovo del Contratto Provinciale ............................................................................................... 16
Raffreddamento del conflitto e carenza contrattuale .................................................................. 16
Coordinamento con la contrattazione aziendale ......................................................................... 16
Testo coordinato ........................................................................................................................... 16
Validità della contrattazione provinciale ...................................................................................... 16
AZIENDE PLURILOCALIZZATE ............................................................................................ 16
COMMISSIONI ........................................................................................................................... 17
Commissione pari opportunità .................................................................................................... 17
Composizione e funzionamento................................................................................................... 17
Inquadramento settoriale e impegni delle Parti .......................................................................... 17
Procedure operative ...................................................................................................................... 18
Commissione di Governance – contrattazione provinciale ......................................................... 18
Competenze .................................................................................................................................. 18
Composizione ............................................................................................................................... 18
Convocazione e funzionamento ................................................................................................... 19
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI NEL
SETTORE AGRICOLO .............................................................................................................. 19
WELFARE CONTRATTUALE ................................................................................................. 20
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa ................................................................................... 20
Fondo di Previdenza complementare ......................................................................................... 20
Formazione continua e Fondo Interprofessionale ....................................................................... 21
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE (CAC) ..................................................... 22
Misura del contributo e ripartizione ........................................................................................... 22
ENTE BILATERALE AGRICOLO NAZIONALE “BI.AGRI” ............................................... 23
Ambiti di intervento del sistema di bilateralità agricola ............................................................. 24
3
Rapporto tra bilateralità e contrattazione collettiva .................................................................... 24
Articolazione ................................................................................................................................ 24
Prestazioni integrative di malattia e infortunio a carico della Bilateralità Agricola ................... 25
Integrazione dell’indennità per infortunio .................................................................................. 25
Contributo Ente Bilaterale .......................................................................................................... 26
NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ........................... 26
Emolumento per il Preposto ....................................................................................................... 26
Durata della formazione dei lavoratori in materia di SSL ........................................................... 26
Formazione aggiuntiva per R.L.S. .............................................................................................. 26
Organismo Paritetico Nazionale (OPN) .................................................................................... 26
TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI SETTORE ................................................... 28
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (OTI) .................................................................... 28
Il rapporto di lavoro a tempo determinato (OTD)...................................................................... 28
Causali per i contratti superiori a 12 mesi ................................................................................... 28
Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ................................................................ 29
Attività stagionali e tipologie di rapporti a termine .................................................................... 29
Lavoro somministrato - Limiti e condizioni per le aziende agricole .......................................... 30
PERIODO DI PROVA ................................................................................................................. 31
Periodo di prova - durata massima ............................................................................................... 31
TUTELE SPECIFICHE DEL LAVORO AGRICOLO .............................................................. 31
Mobilità territoriale della manodopera ........................................................................................ 31
Lavoratori Migranti e Tutele Specifiche...................................................................................... 32
Mansioni, tutele e disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei lavoratori 33
Integrazione salariale (CISOA) ................................................................................................... 34
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE per il Settore Agricoltura ........................... 35
Durata del contratto e inquadramento ........................................................................................ 35
Formazione professionalizzante ................................................................................................. 36
Profili formativi del settore agricolo ........................................................................................... 36
Valutazioni intermedie e finali .................................................................................................... 36
Apprendistato professionalizzante a tempo determinato (stagionale) ....................................... 36
ORARIO DI LAVORO, RIDUZIONI E FERIE ....................................................................... 37
Orario Normale di Lavoro ........................................................................................................... 37
Riduzione dell’Orario di Lavoro .................................................................................................. 37
Ferie per gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD) ...................................................... 37
ASPETTI RETRIBUTIVI .......................................................................................................... 38
Minimi tabellari ........................................................................................................................... 38
RETRIBUZIONI OPERAI AGRICOLI IN VIGORE DAL 01.03.2026 .................................... 38
RETRIBUZIONI OPERAI FLOROVIVAISTI IN VIGORE DAL 01.03.2026 ......................... 39
Minimi Retributivi per gli Operai a Tempo Determinato (OTD) .............................................. 39
Terzo elemento per gli operai a tempo determinato ................................................................... 39
Terzo Elemento: Percentuali istituti calcolate su 312 giorni lavorati .......................................... 40
Divisori ........................................................................................................................................ 40
Scatti di anzianità ........................................................................................................................ 40
Quattordicesima Mensilità ........................................................................................................... 41
4
Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo ......................................................... 41
Lavoro notturno ............................................................................................................................ 41
Lavoro festivo ................................................................................................................................ 41
Lavoro straordinario .................................................................................................................... 42
COMPENSI ACCESSORI, TFR E STRUMENTI DI LAVORO ............................................. 42
Indennità Di Trasferta ................................................................................................................. 42
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e tutele in caso di decesso .............................................. 42
Attrezzature, utensili e strumenti di lavoro ................................................................................. 43
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ................................................................................ 44
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO AGRICOLO ........................................ 44
PREMESSA NORMATIVA ........................................................................................................ 44
PREMESSA INTEGRATIVA ..................................................................................................... 44
STRUTTURA DELLA CLASSIFICAZIONE ............................................................................ 45
DECLARATORIE DELLE AREE PROFESSIONALI ............................................................ 45
Area Professionale 1 – Operai Specializzati ................................................................................ 45
Area Professionale 2 – Operai Qualificati ................................................................................... 46
Area Professionale 3 – Operai Comuni ....................................................................................... 46
DISPOSIZIONI SPECIFICHE ................................................................................................. 47
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE .................................................................................... 47
Classificazione OPERAI AGRICOLI con codici ISTAT-CP2021 .............................................. 48
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FLOROVIVAISTICO ............................................. 51
Aree professionali e livelli di inquadramento ............................................................................... 51
AREA 1 – Elevata professionalità ................................................................................................. 51
AREA 2 – Lavoratori qualificati .................................................................................................. 52
AREA 3 – Operai comuni ............................................................................................................ 52
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE .................................................................................... 52
Tabella di Classificazione – Operai Florovivaisti ........................................................................ 53
Elenco attività produttive e relativi codici ATECO delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione ................................................................................................................................. 54
Ambito principale di applicazione .............................................................................................. 55
Attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. ............................................................... 55
Elenco descrittivo e classificato delle attività rientranti nel presente CCNL ............................. 55
Clausola di rinvio agli Allegati territoriali e di contesto ............................................................. 57
ALLEGATO “A” ......................................................................................................................... 58
Addendum - Allegato “B” - 1 ...................................................................................................... 60
Addendum - Allegato “B” - 2 ....................................................................................................... 61
Addendum - Allegato “B” - 3 ...................................................................................................... 62
Addendum - Allegato “B” - 4 ...................................................................................................... 63
Addendum - Allegato “B” - 5 ...................................................................................................... 64
5
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
COMPARTO
AGRICOLTURA-Operai Agricoli e
Florovivaisti
PARTE 2^
NORME SETTORIALI
6
PREMESSA GENERALE
Le norme della presente Parte 2^ - Norme Settoriali si pongono in continuità con le norme della Parte
1^ - Norme Generali unitamente alle quali costituiscono l’unicum del presente Ccnl.
Per il Settore Produttivo enunciato nel campo di applicazione, è definita una Sezione Settoriale, costituita
da norme che integrano le norme sopra esposte, in aderenza alle peculiarità dei processi produttivi ed alle
prassi contrattuali dello specifico settore.
PREMESSA SETTORIALE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti viene
sottoscritto in un momento storico in cui il settore primario, troppo spesso relegato ai margini del
dibattito pubblico, rivela invece tutta la sua centralit à strategica per l’economia, per la tenuta sociale dei
territori, per la sicurezza alimentare del Paese e per la capacità dell’Italia di affrontare le grandi transizioni
ambientali e tecnologiche degli anni a venire. L’agricoltura italiana, pur nelle sue profonde differenziazioni
territoriali e produttive, si trova oggi al crocevia tra trasformazioni strutturali e nuove vulnerabilità, tra
spinte all’innovazione e persistenze di modelli regressivi, tra eccellenze riconosciute a livello mondiale e
fenomeni di irregolarità ancora radicati. È in questo contesto contraddittorio e complesso che le Parti
firmatarie assumono una responsabilità politica e sociale di primo piano: contribuire alla definizione di
un modello di sviluppo agricolo che coniughi legalità, co mpetitività, sostenibilità e tutela dei diritti
fondamentali di chi lavora. Il lavoro agricolo, spesso invisibile nella percezione collettiva, rappresenta
invece l’asse portante su cui si regge l’intero sistema agroalimentare; esso garantisce la presenza costante
nei campi, la cura del territorio, la continuità delle filiere produttive e la resilienza delle comunità rurali,
contrastando lo spopolamento e mantenendo vivo il tessuto sociale e identitario di moltissime aree del
Paese. Tuttavia, proprio questo lavoro — essenziale e insostituibile — continua troppo frequentemente
a essere esposto a condizioni di precarietà, stagionalità forzata, vulnerabilità sociale e talvolta a forme
estreme di sfruttamento e intermediazione illecita, che non solo ledono la dig nità delle persone ma
alterano la concorrenza, deprimono il valore della produzione e danneggiano la credibilità dell’intero
comparto agricolo italiano.
Le Parti riconoscono che il settore agricolo vive oggi un dualismo profondo: da un lato imprese evolute
che investono in innovazione, sostenibilità, digitalizzazione, filiere tracciate e qualità del prodotto;
dall’altro, una vasta costellazione di micro-aziende che operano con risorse limitate, modelli organizzativi
fragili e, in alcuni casi, con scarsa aderenza alle regole, talvolta permeabili al lavoro nero e alle pratiche
illegali di reclutamento. Il fenomeno del caporalato rappresenta, in questo senso, una delle questioni più
gravi e radicate, capace di assumere forme diverse a seconda dei territori, ma con un denominatore
comune: la subordinazione della persona, la compressione dei diritti, la mercificazione del bisogno e
l’alterazione del mercato del l avoro. Combattere il caporalato non è solo un compito delle istituzioni
pubbliche: è una battaglia etica, culturale e politica che le Parti sociali assumono come missione prioritaria,
consapevoli che la legalità non può essere delegata e che il primo presi dio contro lo sfruttamento è
proprio la contrattazione collettiva.
Il CCNL assume dunque una funzione che travalica il piano meramente giuridico e regolativo: esso
rappresenta un patto sociale, un impegno politico, un atto di responsabilità collettiva attraverso cui le
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Parti orientano il settore verso un modello di sviluppo fondato sulla centralità del lavoratore, sulla dignità
della persona, sulla trasparenza dei rapporti e sulla piena affermazione dei diritti fondamentali. La
contrattazione, in questa prospettiva, diventa il luogo democratico in cui si costruisce equità, coesione e
visione di futuro; è lo strumento attraverso cui si definisce il perimetro della legalità economica, si rafforza
la concorrenza leale e si valorizza la qualità delle produzioni agricole nazionali.
Le Parti ritengono che la qualità del lavoro sia condizione necessaria per la qualità del prodotto e che la
competitività non possa essere perseguita attraverso la compressione dei salari, il ricorso all’irregolarità o
la marginalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori più fragili. L’agricoltura italiana può crescere solo se
riconosce e valorizza la forza del proprio capitale umano: le donne che, pur rappresentando una
componente crescente del settore, ancora incontrano discriminazioni retributive e os tacoli di carriera; i
giovani che trovano difficoltà ad accedere a percorsi professionali strutturati e a opportunità di
stabilizzazione; i lavoratori migranti che, sebbene fondamentali nei cicli produttivi stagionali, continuano
a subire barriere linguistiche, culturali e organizzative che limitano la loro piena integrazione. Il presente
CCNL si fa carico di queste sfide promuovendo pari opportunità, equità salariale, inclusione attiva,
formazione continua e percorsi di integrazione professionale e sociale , affinché nessun lavoratore sia
relegato ai margini e affinché il settore possa beneficiare appieno delle competenze, delle energie e del
contributo di tutti.
Particolare attenzione viene dedicata alla salute e alla sicurezza, temi che assumono oggi un rilievo inedito
a causa degli effetti crescenti del cambiamento climatico. Le temperature estreme, le ondate di calore,
l’aumento degli eventi meteorologici avversi e la mutazione dei cicli produttivi rendono il lavoro nei campi
più esposto a rischi biologici, fisici e organizzativi. Il CCNL affronta con coraggio e responsabilità questa
nuova realtà, introducendo misure avanzate di prevenzione, tutela e adattamento : integrazione dei
parametri bioclimatici nei DVR, orari intelligenti, pause protette, accesso costante all’idratazione,
sorveglianza sanitaria mirata per stagionali e migranti, meccanizzazione dei compiti più usuranti e
istituzione di un Osservatorio Paritetico per monitorare, prevenire e governare l’impatto del clima sulle
condizioni di lavoro. La salute non è un costo, ma un investimento in sostenibilità sociale e produttiva:
questa è la visione che le Parti intendono affermare con forza.
Il contratto riconosce inoltre il ruolo strategico della bilateralità e della contrattazione territoriale. Gli enti
bilaterali costituiscono l’infrastruttura sociale del settore, attraverso cui si promuove formazione di
qualità, si offre welfare integrativ o, si sostiene il reddito nei periodi di crisi, si monitora la legalità e si
rafforza la partecipazione dei lavoratori e delle imprese. La contrattazione territoriale, da parte sua,
rappresenta lo spazio democratico in cui si connettono le specificità loca li con l’impianto nazionale,
valorizzando i distretti produttivi, interpretando i bisogni dei territori e costruendo soluzioni che tengano
insieme efficienza, tutela e coesione sociale.
Nel suo complesso, il presente CCNL si configura come un progetto organico di giustizia sociale,
sostenibilità, innovazione e responsabilità condivisa. Esso intende ricostruire fiducia tra impresa e lavoro,
garantire condizioni dignitose, sostenere l’occup azione regolare e qualificata, contrastare con
determinazione ogni forma di sfruttamento, valorizzare le competenze, promuovere un’agricoltura
moderna, intelligente, rispettosa dell’ambiente e delle persone. L’Italia potrà affrontare le sfide globali e
preservare la propria sovranità alimentare solo se saprà fondare il proprio sistema agricolo sul rispetto
dei lavoratori, sulla legalità, sull’inclusione e sul valore sociale del lavoro. Le Parti firmatarie affermano
con convinzione che un’agricoltura che mette al centro la dignità della persona è l’unica capace di garantire
futuro ai territori, sicurezza alle filiere e speranza alle nuove generazioni.
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CAMPO D’APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo disciplina su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti
tra le imprese che esercitano attività agricole ai sensi dell’art 2135 del Codice Civile, nonché le attività ad
esse affini, connesse, strum entali o integrative, comprese le aziende florovivaistiche, le aziende
agrituristiche, le fattorie didattiche, le imprese che effettuano lavori di creazione e manutenzione di verde
pubblico o privato, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta (impr esa individuale, familiare,
societaria o altra forma associata) e al relativo personale dipendente che opera nell’ambito delle attività
ricomprese nel Comparto dell’Agricoltura con particolare riferimento ai settori:
coltivazione di fondi rustici, ovvero tutte le attività connesse alla coltivazione di piante erbacee, orticole
e legnose, svolte sia in pieno campo sia in serra, comprendenti in particolare:
● la progettazione e l’organizzazione degli impianti colturali;
● la gestione dei cicli di coltivazione e dell’intero processo produttivo;
● le lavorazioni del terreno finalizzate alla preparazione dei suoli per le diverse colture;
● le operazioni di semina, trapianto e piantagione;
● le attività di governo dello sviluppo vegetativo, incluse potatura, innesto e tecniche colturali
specialistiche;
● le attività di cura colturale ordinarie e straordinarie;
● la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni erbacee, orticole e legnose.
allevamento di animali, comprendenti in particolare:
● la progettazione e l’organizzazione delle attività di allevamento;
● la programmazione, gestione e conduzione dell’allevamento;
● le attività di prevenzione, cura e assistenza sanitaria degli animali da allevamento, nel rispetto della
normativa vigente;
● la gestione quotidiana degli animali, inclusi governo, nutrizione e benessere animale;
● la raccolta, il trasporto interno, lo stoccaggio e la prima lavorazione dei prodotti di allevamento,
sia a mano sia con mezzi meccanizzati;
● le attività tecniche specialistiche quali pareggio e ferratura del cavallo.
allevamento delle api e produzione di miele, quali l’allevamento delle api ed estrazione dei melari, la
produzione artigianale del miele.
attività florovivaistiche , operanti nella produzione, coltivazione e gestione di piante ornamentali,
forestali e da giardino, in pieno campo, in serra o in altri ambienti protetti. In particolare, ricadono
nell’ambito di applicazione le attività relative a:
● la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti florovivaistici;
● la propagazione delle piante mediante semina, talea, margotta, innesto o altre tecniche vivaistiche;
● la conduzione dei cicli produttivi in vivaio, inclusa la gestione delle serre, dei sistemi di
climatizzazione, irrigazione e fertirrigazione;
● le operazioni di trapianto, rinvaso, potatura, trattamenti fitosanitari e cura colturale delle piante
ornamentali;
● le attività di gestione e manutenzione del materiale vegetale, compresa la preparazione per la
vendita e la prima movimentazione dei prodotti vivaistici;
● la produzione di piantine, arbusti, alberature, piante ornamentali, da interno ed esterno, nonché
materiali vegetali destinati al verde pubblico e privato.
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attività agrituristiche ai sensi della Legge 96/2006 e delle normative regionali esercitate
dall’impresa agricola in connessione e complementarità con la gestione del fondo rustico e con le attività
principali di coltivazione e allevamento. Sono ricomprese, in particolare:
● l’ospitalità in alloggi, agricampeggi e strutture ricettive aziendali;
● la somministrazione di pasti e bevande ottenuti prevalentemente da prodotti aziendali o di aziende
agricole del territorio, secondo la normativa vigente;
● l’organizzazione di attività ricreative, didattiche, culturali e sociali finalizzate alla valorizzazione
del patrimonio rurale, dell’ambiente e delle produzioni agricole;
● le attività di degustazione, vendita diretta e promozione dei prodotti aziendali;
● le attività connesse alla gestione degli spazi agrituristici, degli impianti e delle strutture dedicate
all’accoglienza e ai servizi per gli ospiti;
● i servizi di supporto alle attività rurali e ambientali svolti nell’ambito dell’azienda agricola.
attività fattorie didattiche , tutte le attività connesse alla progettazione, preparazione, realizzazione e
gestione di percorsi educativi e laboratoriali svolti in azienda agricola, rivolti a scuole, famiglie, gruppi
organizzati e visitatori, comprendenti in particolare:
- la progettazione dei percorsi didattici, delle esperienze laboratoriali e delle attività
tematiche connesse ai cicli produttivi agricoli;-
- l’organizzazione delle attività educative, incluse la predisposizione dei materiali, degli spazi
interni ed esterni, delle attrezzature e dei supporti informativi;
- la conduzione delle attività didattiche, dimostrative, esperienziali e dei laboratori pratici
inerenti coltivazioni, allevamenti, trasformazioni alimentari, biodiversità, stagionalità e
sostenibilità;
- la gestione dei gruppi partecipanti durante lo svolgimento delle attività, con illustrazione
dei contenuti, accompagnamento nei percorsi e verifica della corretta fruizione degli spazi
agricoli;
- -l’applicazione delle procedure di sicurezza correlate alla presenza di minori e visitatori,
incluse le misure di prevenzione e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- -la cura e il mantenimento degli allestimenti e dei materiali didattici utilizzati durante i
percorsi;
- -a raccolta di informazioni e feedback relativi allo svolgimento delle attività didattiche,
segnalando criticità ed esigenze organizzative.
-
Attività di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, ovvero tutte le attività connesse alla
cura, gestione e riqualificazione di aree verdi, giardini, parchi, spazi agricoli e paesaggistici, svolte in
contesti pubblici e privati, comprendenti in particolare:
- la progettazione, l’impianto e l’organizzazione delle aree verdi, incluse la scelta delle specie
vegetali, la predisposizione dei sesti d’impianto e la programmazione degli interventi
colturali;
- le lavorazioni del terreno finalizzate alla preparazione dei suoli per nuove piantumazioni
o per la rigenerazione di superfici esistenti;
- le operazioni di semina, messa a dimora, trapianto e piantagione di essenze erbacee,
arbustive e arboree;
- le attività di governo dello sviluppo vegetativo, quali potatura, sfalcio, sfoltimento,
cimatura, trattamenti fitosanitari e tecniche colturali specialistiche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, incluse irrigazione, concimazione,
controllo delle infestanti e gestione del tappeto erboso;
- la conduzione e l’utilizzo delle attrezzature manuali e meccaniche necessarie alle
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operazioni di gestione del verde, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- la cura delle strutture di arredo, dei percorsi, delle siepi, delle aiuole e degli elementi
paesaggistici presenti all’interno delle aree verdi;
- gli interventi di pulizia, riordino, recupero e ripristino delle superfici verdi deteriorate o
soggette a degrado ambientale.
Attività di gestione e manutenzione di aree naturali e boschive, ovvero tutte le attività connesse alla cura,
conservazione, miglioramento e valorizzazione di boschi, foreste, aree naturali protette, zone di interesse
ambientale e paesaggistico, comprendenti in particolare:
- la realizzazione di interventi selvicolturali, inclusi diradamenti, sfolli, potature, abbattimenti
selettivi e pratiche di governo del bosco secondo i piani di gestione forestale; -
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri, piste forestali, aree di fruizione, punti di
osservazione e infrastrutture leggere presenti nell’area;
- le operazioni di contenimento delle specie infestanti, gestione della rinnovazione naturale,
introduzione o tutela di specie autoctone e interventi di riequilibrio ecologico;
- le attività di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi boschivi, incluse
pulizia delle fasce tagliafuoco, gestione del sottobosco e manutenzione delle linee di deflusso delle
acque;
- il monitoraggio dello stato vegetativo delle specie arboree e arbustive, con rilevazioni tecniche,
osservazioni fitosanitarie e segnalazione di eventuali criticità;
- la cura e la conservazione degli habitat naturali, con interventi finalizzati alla tutela della
biodiversità, al ripristino degli ecosistemi e alla riduzione degli impatti antropici;
- l’utilizzo, la gestione e la manutenzione delle attrezzature manuali e meccaniche necessarie alle
lavorazioni forestali e naturalistiche, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- le attività di pulizia, raccolta dei residui vegetali, sistemazione delle aree e ripristino delle
condizioni ambientali a seguito di eventi atmosferici, fenomeni naturali o interventi programmati.
Attività di Coltivazione idroponica in ambiente controllato , ovvero tutte le attività connesse alla
gestione dei cicli colturali fuori suolo realizzati in serre o impianti idroponici, acquaponici o aeroponici,
comprendenti in particolare:
- la predisposizione e la gestione dei sistemi di coltivazione idroponica, inclusi canali, vasche,
substrati, bancali flottanti e moduli verticali;
- la preparazione, il monitoraggio e l’adeguamento delle soluzioni nutritive, con controllo dei
parametri tecnici quali pH, conducibilità elettrica, temperatura e ossigenazione;
- la programmazione e il governo degli impianti di fertirrigazione e irrigazione automatizzata;
- le operazioni di semina, germinazione, trapianto, messa a dimora e ricollocazione delle piante
all’interno del sistema produttivo;
- la gestione dello sviluppo vegetativo delle colture, incluse le attività di potatura verde,
diradamento, pulizia fogliare, supporto meccanico e tecniche colturali specifiche per la
coltivazione in ambiente controllato;
- il monitoraggio continuo delle condizioni microclimatiche della serra o dell’impianto
(temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione naturale e artificiale), con relativa regolazione
dei sistemi automatizzati;
- le attività di prevenzione e contenimento delle avversità biotiche, mediante applicazione di
protocolli fitosanitari a basso impatto, gestione dell’igiene delle attrezzature e controllo
dell’ambiente produttivo;
- la raccolta, la selezione e la prima lavorazione dei prodotti idroponici, incluse pulizia,
confezionamento e preparazione alla commercializzazione;
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- la pulizia, la sanificazione e la manutenzione ordinaria delle aree produttive, dei contenitori, dei
canali e delle attrezzature utilizzate nei processi colturali.
Attività connesse all’azienda agricola, ovvero tutte le attività strumentali, complementari, preparatorie
o successive alla produzione agricola, finalizzate alla valorizzazione dei prodotti, all’organizzazione
aziendale e al mantenimento delle strutture, comprendenti in particolare:
- la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione
dei prodotti agricoli ottenuti in azienda, effettuate con strutture e attrezzature ordinarie;
- le attività di confezionamento, imballaggio, etichettatura, selezione, calibratura, pulizia e
preparazione dei prodotti per la vendita diretta o per la fornitura a terzi;
- la gestione e la manutenzione ordinaria delle strutture aziendali, delle attrezzature agricole, dei
locali di stoccaggio, delle serre, dei magazzini e degli impianti necessari alla produzione;
- la conduzione, la cura e la manutenzione degli spazi esterni aziendali, delle aree di pertinenza, dei
percorsi, delle recinzioni e delle infrastrutture di servizio;
- il trasporto interno dei prodotti, dei materiali, dei mezzi tecnici e delle attrezzature necessari alle
lavorazioni agricole e alle attività produttive;
- la gestione dei rifiuti agricoli e dei residui colturali, comprese le operazioni di smaltimento,
compostaggio, selezione e recupero secondo la normativa vigente;
- la vendita diretta dei prodotti aziendali, incluse le attività di relazione con il pubblico, cassa,
esposizione dei prodotti e gestione dei punti vendita interni;
- le attività amministrative e gestionali di supporto alla produzione, quali registrazioni aziendali,
tracciabilità, compilazione schede di campo, aggiornamento dei registri previsti dalla normativa;
- la partecipazione a fiere, mercati, eventi promozionali e iniziative di valorizzazione del territorio,
purché riferite ai prodotti e alle attività dell’azienda agricola.
Attività nella fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e
risorse normalmente impiegate nell’uso ordinario dell’azienda , ovvero tutte le attività rivolte alla
produzione, erogazione o messa a disposizione di beni e servizi connessi alla funzione economica
dell’azienda agricola, rese utilizzando in modo prevalente i mezzi, le strutture, le competenze e le risorse
già impiegate nelle lavorazioni agricole ordinarie, comprendenti in particolare:
- la fornitura di servizi agricoli conto terzi eseguiti con macchinari, attrezzature e strumenti
abitualmente utilizzati nei cicli produttivi dell’azienda, quali arature, semine, sfalci, trattamenti,
irrigazione e raccolta;
- le attività di lavorazione, trasformazione e manipolazione di prodotti propri o di terzi, effettuate
con impianti, locali e attrezzature normalmente in dotazione aziendale;
- la produzione e vendita di beni derivanti dall’attività agricola, quali piantine, compost, prodotti
trasformati, materiali vegetali, sottoprodotti e residui utili alla filiera agroalimentare;
- le attività di manutenzione del verde, sistemazione aree esterne, cura del paesaggio rurale e servizi
analoghi, effettuati con mezzi e risorse tecniche già utilizzate nelle lavorazioni agricole;
- la messa a disposizione di strutture, mezzi e attrezzature aziendali per lo svolgimento di servizi
coerenti con l’attività agricola, quali visite guidate, percorsi dimostrativi, attività divulgative o
logistiche;
- la gestione di servizi connessi allo smistamento, imballaggio, stoccaggio e trasporto dei prodotti
agricoli propri o di terzi, tramite l’impiego di magazzini, automezzi e attrezzature aziendali di uso
comune;
- la realizzazione di attività di supporto tecnico, logistico o operativo a favore di altre aziende
agricole, enti o soggetti privati, purché svolte con risorse normalmente utilizzate per la
produzione aziendale;
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- -tutte le ulteriori attività accessorie che risultino compatibili con la dotazione tecnica ordinaria
dell’azienda agricola e non comportino modifiche sostanziali agli impianti o alle strutture
produttive.
Più specificatamente il campo di applicazione comprende:
- coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi;
- coltivazione di riso;
- coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi;
- coltivazione di tabacco;
- coltivazione di piante tessili;
- coltivazione di piante floricole e altre piante non permanenti;
- coltivazione di uva;
- coltivazione di agrumi;
- coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo;
- coltivazione di altra frutta, frutti di bosco, frutta a guscio;
- coltivazione di frutti oleosi;
- coltivazione di piante per la produzione di bevande;
- coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami;
- lavorazione e conservazione delle patate;
- produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- lavorazione delle granaglie;
- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio
commestibile;
- produzione di pane;
- produzione di paste alimentari fresche e secche;
- produzione di vini, grappa, aceto e sidro e altri vini a base di frutta;
- produzione di malto e birra;
- disidratazione di erba medica;
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;
- produzione di sciroppi di frutta;
- attività orto-florovivaistica;
- riproduzione delle piante;
- allevamento di bovini da latte;
- allevamento di altri bovini e di bufalini;
- allevamento di cavalli e altri equini;
- allevamento di cammelli e camelidi;
- allevamento di ovini e caprini;
- allevamento di suini;
- allevamento di pollame;
- allevamento di altri animali;
- silvicoltura e manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura ovvero segagione, riduzione
in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, semilavorati e scarti di
segagione delle piante.
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L’elenco puntuale dei codici ATECO, utili per l’individuazione delle specifiche attività economiche e
dunque delle tipologie di aziende a esse associate, è riportato in calce alla presente Sezione Settoriale.
ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Con riferimento al comparto delle aziende agricole, florovivaistiche e affini, la contrattazione collettiva
recepisce e valorizza le peculiarità settoriali, articolandosi secondo i seguenti ambiti di intervento
CONTRATTAZIONE DI 1° LIVELLO
La contrattazione collettiva di livello nazionale, in coerenza con quanto stabilito nella Parte Generale del
presente Contratto , costituisce il fondamento dell’intero sistema regolativo del settore agricolo,
garantendo omogeneità, certezza e universalità dei trattamenti economici e normativi applicati ai
lavoratori sull’intero territorio nazionale. Attraverso il livello nazionale vengono definiti i principi generali
cui deve attenersi la contrattazione collettiva decentrata, territoriale e aziendale, fissandone limiti, ambiti
e condizioni, nonché il perimetro entro il quale possono essere attivate eventuali deroghe, nel rispetto
dell’equilibrio complessivo del sistema contrattuale.
Il CCNL, di durata quadriennale, definisce le condizioni normative ed economiche applicabili alle diverse
tipologie di prestazioni lavorative, individua il ruolo e le competenze del livello provinciale di
contrattazione e assicura un quadro regolativo stabile e trasparente per la gestione delle relazioni sindacali.
In sede di rinnovo contrattuale, le Parti perseguono l’obiettivo prioritario di salvaguardare il potere
d’acquisto delle retribuzioni, definendo gli incrementi salariali sulla base dell’andamento dell’inflazione
reale e programmata, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del confronto
competitivo intersettoriale e dei trend specifici del settore agricolo. Assume particolare rilievo la verifica
del primo biennio di validità, che costituisce parametro tecnico essenziale per valutare l’adeguatezza delle
dinamiche retributive, attraverso la comparazione tra inflazione registrata e aumenti salariali concordati
nel precedente periodo. Sempre in sede di rinnovo, le Parti individua no l’elemento economico da
riconoscere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale, definito
secondo criteri oggettivi e finalizzato esclusivamente a riequilibrare gli effetti economici nel periodo
intercorrente tra la scad enza e il rinnovo del contratto. Il sistema contrattuale nazionale prevede inoltre
la possibilità di adottare specifiche intese sperimentali e temporanee, finalizzate a fronteggiare condizioni
economiche o occupazionali eccezionali, sostenere processi di s viluppo o intervenire in presenza di
criticità settoriali o territoriali; tali intese, per essere efficaci, devono essere preventivamente approvate
dalle Parti firmatarie del CCNL e mantenere coerenza con i principi generali del contratto, senza
compromettere l’impianto complessivo.
Attraverso tale architettura, il CCNL garantisce un assetto negoziale solido ma adattabile, capace di
rispondere con tempestività alle trasformazioni economiche e sociali, tutelando le condizioni di lavoro,
promuovendo la competitività del settore agricolo e assicurando stabilità alle relazioni industriali.
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI 2° LIVELLO -
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE
Natura e finalità della contrattazione provinciale
In attuazione di quanto previsto dai commi 2.3 e 3.7 della Parte Generale del presente Contratto, la
contrattazione collettiva provinciale costituisce il livello territoriale della contrattazione collettiva di
secondo livello, quale sede intermedia tra il livello nazionale e quello aziendale, attraverso il quale si
realizza l’integrazione e l’adattamento della disciplina stabilita dal presente CCNL alle caratteristiche
economiche, produttive, sociali e climatiche delle singole realtà provinciali.
Essa concorre alla definizione degli assetti regolatori locali, assicurando maggiore aderenza alle specificità
dei territori, favorendo lo sviluppo dell’occupazione e la qualificazione professionale, promuovendo il
rafforzamento della bilateralità territor iale e assicurando la coerenza complessiva dell’architettura
contrattuale. La contrattazione provinciale opera nel rispetto del riparto di competenze definito dal
CCNL e non può introdurre norme che alterino o contrastino con la struttura negoziale naziona le.
Durata, vigenza e rinnovo
La vigenza del Contratto Provinciale è stabilita in quattro anni, con scadenza collocata al termine del
primo biennio di applicazione del CCNL, al fine di garantire un costante raccordo tra disciplina nazionale
e disciplina territoriale. In assenza di disdetta formale, comunicata almeno sei mesi prima della scadenza
mediante PEC o raccomandata A/R, il contratto si intende prorogato di anno in anno. Le proposte di
rinnovo devono essere presentate tre mesi prima della scadenza e le trattative devono essere avviate entro
il mese successivo alla loro presentazione.
Ambito di intervento.
La contrattazione provinciale interviene nelle materie espressamente delegate dal presente CCNL, nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabilite negli articoli di rinvio. Tra le principali aree di regolazione
rientrano: sviluppo economico territoriale e gestione delle situazioni di crisi; bilateralità territoriale;
osservatori; criteri di assunzione; rapporto a tempo parziale; apprendistato; riassunzione; mobilità
territoriale della manodopera; lavoratori migranti; vendita dei prodotti sulla pianta; cla ssificazione del
personale; organizzazione del lavoro; orario; riposi settimanali; permessi per formazione continua e per
recupero scolastico; lavoro straordinario, festivo e notturno; interruzioni e recuperi; retribuzione;
rimborsi; cottimo; lavori pesant i o nocivi; tutela della salute; norme disciplinari; delegato d’azienda;
trattenute sindacali. Le Parti territoriali si impegnano a non promuovere rivendicazioni o iniziative che
alterino il quadro delle competenze tra livelli contrattuali definito dal CCNL.
Materie delegate
Oltre alle materie sopra richiamate, rientrano nella competenza della contrattazione provinciale le
discipline del secondo livello previste dal CCNL, comprese quelle relative alle condizioni di miglior favore
e alla gestione delle controversie; le misure territoriali di adeguamento del Documento di Valutazione dei
Rischi ai mutamenti climatici; la definizione delle condizioni operative dei comparti agricolo,
florovivaistico, zootecnico, agrituristico e delle sistemazioni forestali.
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Dinamica salariale territoriale
La definizione salariale provinciale si applica al primo biennio di vigenza del Contratto Provinciale ed è
orientata a garantire la tutela del potere d’acquisto dei lavoratori, la sostenibilità economica delle imprese,
la competitività dei sistemi agricoli territoriali e un equilibrato rapporto tra andamento economico -
produttivo locale e trattamento economico complessivo. Gli indicatori di riferimento comprendono
l’inflazione reale, la dinamica dell’economia territoriale, la produttività agricola, gli effet ti dei fattori
climatici e i dati provenienti dagli osservatori paritetici.
Erogazioni correlate ai risultati
La contrattazione provinciale può prevedere erogazioni variabili collegate al raggiungimento di obiettivi
condivisi quali l’incremento della produttività, il miglioramento della qualità delle produzioni e dei
processi, la riduzione degli impatti climatici, l’aumento della competitività territoriale e l’efficientamento
dei sistemi colturali ed organizzativi. Tali erogazioni devono possedere le caratteristiche previste dalla
normativa vigente ai fini dell’accesso ai benefici fiscali e contributivi.
È volontà delle Parti affidare al secondo livello di contrattazione la definizione delle erogazioni legate alla
produttività, che vengono riconosciute esclusivamente in presenza di incrementi oggettivamente
verificabili della produttività, della qualità o di altri indicatori di competitività. La raccolta, la verifica e la
validazione dei dati necessari sono demandate all’Ente Bilaterale, al quale può essere attribuita la funzione
di monitoraggio tecnico ed economico.
Adeguamento del DVR e prevenzione climatica
In attuazione del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro assicura l’aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi ogni qualvolta si verifichino mutamenti significativi delle condizioni operative, ivi
comprese le variazioni climatiche suscettibili di i ncidere sulla sicurezza dei lavoratori. L’aggiornamento
deve considerare i rischi climatici rilevanti nelle attività agricole, florovivaistiche e nelle lavorazioni svolte
all’aperto o in ambienti caratterizzati da variazioni microclimatiche, nonché individ uare misure
organizzative, tecniche, formative e informative adeguate. L’aggiornamento deve essere effettuato con
cadenza annuale e in via straordinaria in caso di eventi climatici eccezionali. È prevista la consultazione
del RLS/RLST e la conseguente info rmazione e formazione dei lavoratori. Gli organismi bilaterali
rivestono un ruolo centrale nel supporto tecnico e nella diffusione di linee guida e buone pratiche.
Divieto di deroghe in peius
Gli accordi provinciali possono modificare e integrare le disposizioni del presente CCNL soltanto in
senso migliorativo. Eventuali deroghe peggiorative sono possibili soltanto nelle fasi di crisi o di
ristrutturazione oppure di riorganizzazione aziendale.
Procedure di disdetta
La disdetta del Contratto Provinciale deve essere comunicata con preavviso di almeno sei mesi dalla
scadenza, mediante PEC o raccomandata A/R.
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Rinnovo del Contratto Provinciale
Le piattaforme di rinnovo devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto
e la trattativa deve essere avviata entro trenta giorni dalla loro presentazione.
Raffreddamento del conflitto e carenza contrattuale
Si applicano le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dal CCNL. In caso di mancato
rinnovo del Contratto Provinciale alla scadenza, trova applicazione l’elemento economico di carenza
contrattuale previsto dal CCNL.
Coordinamento con la contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale deve essere conforme ai contenuti del livello provinciale e non può introdurre
disposizioni in contrasto con esso. Gli Enti Bilaterali territoriali forniscono assistenza tecnica,
interpretativa e applicativa alle Parti stipulanti.
Testo coordinato
Entro sei mesi dal rinnovo del Contratto Provinciale, le Parti territoriali procedono alla redazione del
testo coordinato che recepisce tutte le modifiche intervenute, provvedendo alla sua trasmissione alle Parti
nazionali per la registrazione e la diffusione.
Validità della contrattazione provinciale
Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL convengono che la contrattazione collettiva di livello
provinciale costituisce sede idonea per la disciplina delle materie demandate dal presente Contratto e dalla
normativa vigente.
I contratti collettivi provinciali si considerano validamente costituiti ed efficaci qualora siano sottoscritti
da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente CCNL.
I contratti provinciali così sottoscritti esplicano i loro effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro e
lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, nei limiti e secondo le materie agli
stessi demandate.
Resta ferma la facoltà delle Parti firmatarie di definire, mediante accordi integrativi o linee guida comuni,
ulteriori criteri di coordinamento e di applicazione della contrattazione di secondo livello.
AZIENDE PLURILOCALIZZATE
Alle imprese, nonché ai gruppi di imprese così come individuati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
che operano con unità produttive dislocate su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la facoltà,
su loro richiesta, di ricorrere alla contrattazione collettiva integrativa aziendale, disciplinata dall’art. 3 della
Parte Generale del presente CCNL, quale sede idonea per la regolazione unitaria delle materie attribuite
alla contrattazione di secondo livello.
17
Gli accordi aziendali di cui al presente articolo sono stipulati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(R.S.A.) costituite nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL ovvero, in
mancanza, dalle rappresentanze sindacali territ oriali delle medesime organizzazioni, e devono essere
coerenti con la disciplina nazionale e con i principi generali del Contratto.
L’accordo aziendale di cui al precedente comma potrà definire, in modo omogeneo per l’intero perimetro
aziendale interessato, la disciplina delle materie attribuite alla contrattazione di secondo livello dal presente
contratto, nonché ulteriori aspetti org anizzativi, produttivi e gestionali che risultino funzionali al
miglioramento dell’efficienza aziendale e della qualità delle condizioni di lavoro.
Ai fini dell’efficacia e della piena esigibilità delle previsioni negoziali, l’accordo potrà stabilire specifiche
procedure, ambiti di applicazione, criteri di monitoraggio e strumenti di verifica, anche attraverso la
costituzione di idonei organismi bilaterali o osservatori permanenti.
Resta fermo che gli accordi aziendali così stipulati non potranno comportare trattamenti economici o
normativi inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dal presente CCNL. Restano comunque salvi e
conservati gli eventuali trattamenti di miglior favore già riconosciuti ai lavoratori in sede aziendale o
territoriale.
COMMISSIONI
In deroga a quanto previsto nella parte generale con la specifica settoriale vengono rimodulate le
competenze della commissione pari opportunità in relazione all'agricolo e l'introduzione della
Commissione di governance in seno alla contrattazione provinciale.
Commissione pari opportunità
In attuazione di quanto previsto della Parte Generale del presente CCNL, le Parti firmatarie convengono
di istituire, a livello nazionale, una Commissione Pari Opportunità operante nel settore agricolo. La
Commissione esercita i compiti e le funzioni attribuitele dall’art. 7.2 della Parte Generale, operando con
riferimento alle specificità del settore agricolo e delle sue articolazioni produttive e territoriali.
Composizione e funzionamento
La Commissione è composta da membri designati pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e
sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione definisce il proprio regolamento interno, comprensivo di: procedure di convocazione e
funzionamento; criteri di istruttoria delle segnalazioni; modalità di acquisizione dei dati e delle
informazioni utili; strumenti di relazione con le commi ssioni paritetiche territoriali e con gli organismi
bilaterali esistenti.
Inquadramento settoriale e impegni delle Parti
Le Parti riconoscono che il settore agricolo, pur rappresentando una storica fonte di occupazione
femminile, è ancora caratterizzato da disparità salariali, limitata rappresentanza nei ruoli decisionali,
difficoltà di conciliazione vita-lavoro e presenza di lavoro informale, particolarmente nelle aree rurali. In
coerenza con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con
particolare riferimento al Goal 5 – Uguaglianza di genere, le Parti firmatarie si impegnano a:
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- riconoscere e valorizzare il contributo delle donne all’agricoltura italiana e alla filiera agroalimentare;
- promuovere pari opportunità di accesso, sviluppo professionale, avanzamento di carriera e condizioni
retributive;
- contrastare ogni forma di discriminazione, sfruttamento, violenza di genere e ogni comportamento
lesivo della dignità della persona;
- favorire l’emersione del lavoro informale e la regolarizzazione delle posizioni lavorative femminili;
- sostenere la leadership femminile e la presenza delle donne nei processi decisionali delle imprese
agricole.
Procedure operative
La Commissione, nell’esercizio delle proprie funzioni:
- può effettuare audizioni, richiedere documenti, elaborare rapporti tematici e formulare raccomandazioni
alle Parti firmatarie;
- promuove campagne informative, formazione, iniziative di sensibilizzazione e diffusione di buone
pratiche;
- elabora annualmente una relazione sull’attività svolta, da presentare alle Parti firmatarie e agli organismi
bilaterali competenti.
Commissione di Governance – contrattazione provinciale
Nell’ambito dell’applicazione del presente CCNL e in attuazione delle disposizioni della Parte Generale
che prevede la costituzione di commissioni paritetiche con funzioni specificamente attribuite, i contratti
provinciali dovranno prevedere l’istituzione di una Commissione di Governance, quale organismo
paritetico incaricato di svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e composizione interna delle
controversie.
Competenze
La Commissione di Governance esercita le seguenti attribuzioni:
a) effettuare il tentativo di composizione bonaria delle controversie di natura giuslavoristica insorte tra le
parti, mediante procedura di conciliazione interna attivabile su richiesta di una di esse;
b) monitorare e verificare l’attuazione dei piani di produttività e dei programmi di welfare definiti a livello
aziendale;
c) svolgere attività di monitoraggio ulteriori, espressamente demandate dalle parti stipulanti il contratto
aziendale, purché riconducibili agli obiettivi di miglioramento della produttività, del benessere
organizzativo e della composizione bonaria delle controversie.
Composizione
La Commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’organizzazione sindacale stipulante il contratto aziendale, o un suo delegato;
b) un rappresentante della R.S.A. o della R.S.U. aziendale, ove costituite;
c) il legale rappresentante dell’azienda o un suo delegato individuato tra professionisti operanti
stabilmente nell’interesse della stessa (quali consulente del lavoro, avvocato, dottore commercialista);
d) un rappresentante dell’associazione datoriale firmataria del contratto collettivo, o un suo delegato.
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Convocazione e funzionamento
La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno presso i locali aziendali, nonché ogni qualvolta una
delle parti componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.
Le modalità operative, i tempi di convocazione e i criteri di verbalizzazione dei lavori saranno definiti
nell’ambito del contratto aziendale.
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI NEL SETTORE AGRICOLO
Ad integrazione di quanto previsto della Parte Generale del presente CCNL, la costituzione delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) nel settore agricolo avviene nel rispetto delle soglie
dimensionali, dei criteri di computo e delle procedure ivi d isciplinate, tenendo conto delle specificità
organizzative e occupazionali proprie del settore.
Nelle aziende agricole che occupano più di cinque operai, nelle quali non sia costituita la Rappresentanza
Sindacale Aziendale (RSA), è eletto un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori firmatarie del presente CCNL. Ove si a costituita la Rappresentanza Sindacale Aziendale, il
delegato aziendale opera nell’ambito della stessa, secondo modalità definite dal presente CCNL e dalla
contrattazione provinciale.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli e nelle quali non siano costituite le Rappresentanze
Sindacali è previsto l’elezione di un secondo delegato aziendale, sempre nell’ambito delle Organizzazioni
firmatarie. L’elezione dei delegati avviene tra i lavoratori dipendenti dell’azienda, siano essi lavoratori a
tempo indeterminato che determinato, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di rappresentanza
sindacale previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle norme del presente
CCNL. Il delegato aziendale opera nell’ambito della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ove costituita,
ovvero, in mancanza, quale referente sindacale dell’organizzazione firmataria.
Dalla formale comunicazione dei nominativi all’azienda, effettuata dalle competenti strutture sindacali
territoriali, i delegati godono delle tutele, delle agibilità e dei permessi sindacali previsti dal presente CCNL
e dallo Statuto dei Lavoratori. I cont ratti provinciali di lavoro disciplinano modalità specifiche per
facilitare l’esercizio delle funzioni sindacali da parte dei delegati, con particolare riferimento ai permessi,
alle agibilità e alla partecipazione alle riunioni. Per i lavoratori con contra tto a tempo determinato –
regolato dal D.Lgs. 81/2015 e dalle norme del CCNL – l’elezione a delegato non può costituire causa di
mancato rinnovo o modifica peggiorativa del rapporto, in conformità con i divieti di discriminazione
previsti dagli artt. 14 e 15 dello Statuto dei Lavoratori.
Il delegato aziendale è eletto o designato nell’ambito delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente CCNL, secondo modalità definite dalle medesime Organizzazioni.
I nominativi dei delegati eletti sono comunicati formalmente dalle Organizzazioni provinciali dei
lavoratori alle Associazioni datoriali corrispondenti e alle aziende interessate.
L’effettivo esercizio delle prerogative sindacali decorre dalla data di tale comunicazione, secondo quanto
previsto dal presente CCNL. La cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda determina
automaticamente la decadenza dall’incarico di delegato aziendale. Le Organizzazioni datoriali provinciali,
ricevuta la comunicazione delle nomine, la trasmettono alle aziende associate per il corretto
riconoscimento delle tutele contrattuali e di legge spettanti ai delegati.
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WELFARE CONTRATTUALE
Ad integrazione delle disposizioni contenute nella parte generale del presente CCNL, il presente Titolo
definisce e disciplina gli strumenti di welfare contrattuale applicabili al settore di riferimento, in coerenza
con le specificità produttive e occupazionali dello stesso.
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Salva diversa indicazione delle Parti, da manifestarsi mediante la sottoscrizione di apposito accordo
integrativo al presente CCNL, è individuato quale Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di riferimento
del presente Contratto il Fondo SANILAV , quale strumento di welfare contrattuale finalizzato
all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato
cui si applica il presente CCNL, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo
SANILAV .
L’adesione al Fondo costituisce parte integrante del trattamento economico e normativo previsto dal
presente CCNL ed è attuata dal datore di lavoro per conto dei lavoratori aventi diritto.
Per gli operai a tempo indeterminato, la contribuzione al Fondo SANILAV è stabilita in euro 12,00 mensili
per 12 mensilità, di cui euro 10,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore.
Per gli operai a tempo determinato, la contribuzione al Fondo è rapportata al periodo di effettiva durata
del rapporto di lavoro, in proporzione ai mesi o alle frazioni di mese di occupazione, secondo le modalità
stabilite dal regolamento del Fondo.
La quota di contribuzione a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e
versata unitamente alla quota datoriale al Fondo SANILAV , con le modalità e nei termini previsti dallo
stesso.
Il datore di lavoro è responsabile del corretto e tempestivo versamento della contribuzione dovuta al
Fondo.
In caso di mancata adesione al Fondo SANILAV e di omesso versamento della contribuzione dovuta, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (E.d.R.)
pari a euro 20,00 mensili per 14 mensilità, non asso rbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto.
L’Elemento Distinto della Retribuzione ha natura compensativa e non sostituisce né equivale alle
prestazioni sanitarie garantite dal Fondo SANILAV , che restano parte integrante del sistema di welfare
contrattuale del presente CCNL.
Fondo di Previdenza complementare
Il Fondo di previdenza complementare sarà individuato di comune accordo attraverso opportuna
convenzione.
Per ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, il datore di lavoro versa a tale Fondo un contributo pari alla
metà (al 50%) di quello del lavoratore, il quale - all’atto dell’adesione - deve scegliere una delle seguenti
misure:
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Quota a carico del
lavoratore
Quota a carico del
datore di lavoro
Totale
2% 1% 3%
3% 1,5% 4,5%
4% 2% 6%
E’ facoltà del lavoratore individuare un’aliquota di contribuzione maggiore del 4,0%, fermo restando che
la misura a carico del datore di lavoro non può superare la soglia del 2,0%.
A tal fine, l’aliquota scelta dal lavoratore è applicata all’imponibile previdenziale (base di calcolo)
determinato con le modalità stabilite dalla legge per il sistema previdenziale obbligatorio (es. Inps).
Le Parti convengono che per il periodo di vigenza del presente ccnl, la quota di adesione, una tantum (solo
all’atto dell’iscrizione), al fondo di previdenza complementare a carico del lavoratore sarà pari a 10,00
euro a cui si aggiunge la quota ricorrente, a carico del datore di lavoro, annualmente determinata per
ciascun lavoratore in forza aderente al Fondo. Le parti al fine di promuovere la previdenza complementare
dei lavoratori agricoli, si impegnano a porre in essere una serie di iniziative quali eventi, riunioni,
assemblea, eventi promozionali promossi dalle parti firmatarie o dall’Ente Bilaterale.
Formazione continua e Fondo Interprofessionale
Le Parti riconoscono la formazione continua quale strumento essenziale per la valorizzazione delle
professionalità nel settore agricolo, per l’aggiornamento delle competenze, per il miglioramento delle
condizioni di lavoro e per la tutela dell’occupabilità dei lavoratori, anche in considerazione della
stagionalità e della discontinuità tipiche del comparto. Le Parti individuano, mediante la sottoscrizione di
apposito accordo integrativo al presente CCNL, il Fondo Interprofessionale di riferimento deputato alla
gestione e al finanziamento delle attività di formazione continua per i lavoratori del settore agricolo. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori subordinati cui si applica il presente
CCNL, ivi compresi gli operai a temp o determinato e stagionali, nel rispetto della normativa vigente e
dei regolamenti del Fondo Interprofessionale individuato.
L’adesione al Fondo Interprofessionale di riferimento è effettuata dal datore di lavoro secondo le modalità
previste dalla normativ a vigente, anche mediante il flusso contributivo all’INPS, e nel rispetto delle
disposizioni del Fondo medesimo.
Nel settore agricolo, la formazione continua è finalizzata in particolare a:
a) aggiornare e riqualificare le competenze professionali, anche in relazione all’innovazione tecnologica e
organizzativa;
b) migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
c) favorire la polivalenza professionale e la portabilità delle competenze;
d) sostenere la continuità occupazionale e l’occupabilità dei lavoratori stagionali.
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Le attività di formazione continua possono essere realizzate, anche in forma integrata con enti bilaterali
e organismi paritetici, mediante:
– piani formativi aziendali;
– piani formativi settoriali o territoriali;
– percorsi formativi individuali;
– formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente;
– interventi formativi connessi all’organizzazione del lavoro agricolo.
Le Parti promuovono l’utilizzo delle risorse destinate alla formazione continua, favorendo il
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, il raccordo con gli enti bilaterali e la diffusione delle
opportunità formative presso le imprese agricole e i lavo ratori.
La partecipazione alle attività di formazione continua concorre alla valorizzazione delle competenze
professionali del lavoratore e può costituire elemento utile ai fini dell’inquadramento e dello sviluppo
professionale, secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia
di formazione continua e ai regolamenti del Fondo Interprofessionale individuato mediante accordo
integrativo.
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE (CAC)
Le Parti stipulanti istituiscono il Contributo di Assistenza Contrattuale (CAC) quale strumento di
finanziamento delle attività necessarie alla piena applicazione del presente CCNL e al rafforzamento del
sistema di tutela dei lavoratori agricoli. Le risorse derivanti dal CAC sostengono le attività di informazione
e assistenza ai lavoratori e alle imprese, il funzionamento degli organismi paritetici e la realizzazione delle
prestazioni di welfare contrattuale definite dalle Parti. Il CAC è dovuto da tutte le imprese che applicano
il presente CCNL e che impiegano lavoratori rientranti nel relativo campo di applicazione. Il contributo
è altresì dovuto dai lavoratori dipendenti, secondo la ripartizione di cui al successivo articolo.
Misura del contributo e ripartizione
La misura complessiva del CAC è stabilita nello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Il contributo è ripartito come segue:
a) 0,30% a carico del datore di lavoro;
b) 0,20% a carico del lavoratore, mediante trattenuta mensile in busta paga
Le Parti stipulanti potranno definire, con appositi accordi nazionali o territoriali, modalità integrative di
ripartizione del CAC finalizzate a garantire il finanziamento delle prestazioni bilaterali. Il CAC è versato
dal datore di lavoro unitamente ai co ntributi previdenziali obbligatori, attraverso le procedure INPS
ovvero mediante le modalità di riscossione stabilite dagli organismi bilaterali nazionali e territoriali. La
quota a carico del lavoratore è trattenuta mensilmente dal datore e versata unitamente a quella aziendale.
In caso di omesso o tardivo versamento si applicano le medesime sanzioni previste per la contribuzione
obbligatoria, salvo ulteriori disposizioni deliberabili dagli organismi bilaterali competenti. La misura del
CAC potrà essere modificata in occasione del rinnovo del CCNL o mediante specifico accordo nazionale.
Le modifiche avranno efficacia trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione.
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ENTE BILATERALE AGRICOLO NAZIONALE “BI.AGRI”
Coerentemente con gli articoli 78 e 79 della Parte Generale del presente CCNL, le Parti stipulanti
concordano di individuare, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l’Ente Bilaterale Agricolo
Nazionale denominato “Bi.Agri”, di seguito “Ente” quale Ente Bilaterale deputato all’attuazione degli
istituti di bilateralità previsti dal presente CCNL. L’Ente opera quale sede tecnica e paritetica per la
promozione della bilateralità, del welfare contrattuale, della formazione professionale e delle politiche
attive del lavoro nel settore agricolo.
Costituiscono compiti e funzioni dell’Ente:
a) Analisi e monitoraggio dei fabbisogni formativi, mediante attività di studio, ricerca, rilevazione e
sistematizzazione dei dati relativi ai profili professionali del comparto.
b) Attuazione di misure di sostegno al reddito e di tutela sociale, secondo quanto definito dal presente
CCNL e dai relativi accordi applicativi.
c) Erogazione di prestazioni assistenziali, anche tramite specifici fondi istituiti dall’Ente, a integrazione
dei trattamenti pubblici previsti da norme e contratti.
d) Erogazione di prestazioni integrative facoltative, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in favore dei
lavoratori rientranti nel campo di applicazione del CCNL.
e) Monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro agricolo, con particolare riferimento agli aspetti
inerenti alle pari opportunità.
f) Erogazione di servizi in materia di incontro domanda–offerta di lavoro, in coerenza con le
disposizioni vigenti e con le funzioni degli organismi territoriali.
g) Sostegno alle azioni di contrasto al lavoro irregolare, anche attraverso strumenti di trasparenza
nell’intermediazione lavorativa.
h) Promozione e sviluppo della formazione professionale continua, in raccordo con le Parti stipulanti e
con gli organismi competenti.
i) Promozione di iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza sul lavoro, mediante attività
informative, formative e di supporto tecnico.
j) Riscossione e gestione della contribuzione per l’assistenza contrattuale, secondo quanto previsto dal
CCNL.
k) Organizzazione e gestione di prestazioni e servizi bilaterali in materia di welfare e di integrazione al
reddito, come individuati dal CCNL o da specifici accordi paritetici.
l) Coordinamento e indirizzo delle casse e degli organismi bilaterali territoriali, per assicurarne
l’omogeneità operativa e l’allineamento agli indirizzi nazionali.
m) Interlocuzione con le istituzioni dell’Unione Europea e con le rappresentanze sociali, al fine di
monitorare gli sviluppi normativi e favorire la partecipazione a programmi e progetti comunitari.
n) Istituzione e gestione di un organismo formativo dedicato, incaricato di progettare e realizzare
percorsi professionalizzanti e piani formativi aziendali e territoriali, anche in presenza di finanziamenti
pubblici.
o) Implementazione di un sistema informativo nazionale, fondato sull’integrazione dei dati provenienti
da fondi bilaterali, enti territoriali e fonti pubbliche e private, utile alle Parti e ai livelli negoziali.
p) Costituzione e gestione di un centro nazionale di documentazione e studi in materia di mercato del
lavoro agricolo.
q) Svolgimento delle funzioni proprie dell’Osservatorio Nazionale del Lavoro;
r) Svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità e alla
Commissione Nazionale di Garanzia;
s) Promozione del corretto esercizio delle relazioni sindacali e dell’applicazione della contrattazione
collettiva ai vari livelli.
t) Svolgimento di ogni altra funzione attribuita dalle Parti stipulanti, coerente con le finalità istituzionali
dell’Ente.
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Ambiti di intervento del sistema di bilateralità agricola
Il sistema della bilateralità agricola, istituito e regolato dal presente CCNL, opera esclusivamente
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite dalle Parti firmatarie e svolge, in via esemplificativa e non
esaustiva, le seguenti attività:
● salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante l’azione degli organismi paritetici contrattuali e
attraverso attività di assistenza, supporto e consulenza alle imprese e ai lavoratori;
● formazione e qualificazione professionale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla
polivalenza delle mansioni, all’aggiornamento continuo e allo sviluppo delle professionalità
specifiche del settore agricolo;
● welfare contrattuale e misure di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal presente
CCNL e dalla contrattazione collettiva attuativa;
● mercato del lavoro agricolo, inclusa l’osservazione, l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche
occupazionali, retributive e contrattuali;
● valorizzazione delle aree interne e delle zone svantaggiate, tenendo conto delle specificità
territoriali, produttive e professionali;
● prevenzione e gestione delle controversie collettive e individuali, nei limiti e con le modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva
Rapporto tra bilateralità e contrattazione collettiva
La bilateralità non sostituisce né limita la contrattazione collettiva, ma ne costituisce strumento di
supporto, attuazione e integrazione.
La contrattazione collettiva nazionale definisce principi, ambiti e finalità della bilateralità;
la contrattazione territoriale può demandare agli enti bilaterali l’attuazione di specifiche funzioni, servizi
e prestazioni, nel rispetto del presente CCNL.
Resta ferma la piena autonomia negoziale delle Parti ai diversi livelli di contrattazione.
Articolazione
Il sistema bilaterale agricolo è articolato su base nazionale, regionale, provinciale, territoriale e settoriale
al fine di garantire:
● prossimità ai lavoratori e alle imprese;
● adeguata risposta alle specificità produttive e territoriali;
● coordinamento tra i diversi livelli di intervento.
Le articolazioni territoriali operano in coerenza con gli indirizzi nazionali e con la contrattazione collettiva
provinciale.
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Prestazioni integrative di malattia e infortunio a carico della Bilateralità Agricola
Le Parti stipulanti riconoscono che, ai fini della tutela del reddito dei lavoratori nei periodi di sospensione
dell’attività lavorativa dovuti a malattia o infortunio, il sistema della bilateralità agricola costituisce parte
integrante del presente CCNL. Gli Enti Bilaterali territoriali, in coerenza con i rispettivi regolamenti e
con quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro, erogano prestazioni integrative delle indennità
riconosciute dagli istituti previdenziali obbligatori.
Integrazione dell’indennità di malattia
In caso di malattia riconosciuta dall’INPS, gli Enti Bilaterali territoriali erogano un’integrazione
economica fino a concorrenza del 100% della retribuzione media giornaliera (RMG), secondo i limiti e
le modalità stabilite dai regolamenti territoriali.
I regolamenti possono prevedere:
a) l’erogazione di un trattamento fino al 100% della RMG per i primi tre giorni di carenza;
b) l’erogazione di un’integrazione fino al 100% della RMG per ulteriori 20 giorni di malattia riconosciuta
dall’INPS.
Il numero massimo di giornate annue indennizzabili non può superare quanto previsto dal regolamento
dell’Ente Bilaterale competente, eventualmente fissato fino a 35 giornate complessive annue.
Integrazione dell’indennità per infortunio
In caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL, gli Enti Bilaterali territoriali erogano un’integrazione
dell’indennità economica di inabilità temporanea, fino a concorrenza del 100% della RMG, nei limiti
previsti dai regolamenti.
I regolamenti territoriali possono fissare un limite massimo di prestazione pari a 20 giorni per evento o
un tetto annuo cumulativo, anche nella misura di 25 giornate complessive per malattia e infortunio. Limiti
annui
Il numero di giornate indennizzabili per ciascun lavoratore è definito dal regolamento dell’Ente Bilaterale
territorialmente competente. Le Parti richiamano, a titolo esemplificativo, che i limiti possono essere
fissati fino a 35 giornate annue ovvero in misura diversa ove previsto dai regolamenti locali.
Requisiti di accesso
Le prestazioni di cui al presente articolo sono riconosciute ai lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
Requisito occupazionale
- Aver maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo iscritte negli elenchi anagrafici dell’anno precedente
o dell’anno in corso.
Requisito di regolarità contributiva aziendale
- L’azienda deve applicare il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti, il CPL territorialmente competente,
ed essere in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale.
La regolarità contributiva costituisce condizione essenziale per l’accesso del lavoratore alle prestazioni.
Modalità operative
Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria, i tempi di erogazione e ogni
altro aspetto procedurale sono disciplinati dai regolamenti degli Enti Bilaterali territoriali, che ne
assicurano l’erogazione nei limiti delle risorse disponibili.
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Contributo Ente Bilaterale
Le Parti stabiliscono per l’attività dell’Ente bilaterale Bi.Agri una contribuzione
- pari a 0,30% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità, di cui 0,20% a carico
dell’azienda e 0,10% a carico del lavoratore, per gli operai a tempo indeterminato;
- pari a 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità, di cui 0,50% a carico
dell’azienda e 0,10% a carico del lavoratore, per gli operai a tempo determinato.
Almeno la metà di tale contributo sarà destinato a servizi di formazione ai lavoratori.
In caso di mancata adesione all'Ente Bilaterale Bi.Agri. e omesso versamento del contributo, l'azienda è
tenuta a corrispondere ai lavoratori un Elemento Distinto della Retribuzione (E.d.R.) pari a l'1% della
paga base conglobata per 12 mensilità, non assorbibile e con riflessi su tutti gli istituti retributivi.
NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Emolumento per il Preposto
Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte Generale del presente ccnl, che dispone un riconoscimento
economico ai preposti per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 19 d.lgs n. 81/2008, si concorda un
emolumento nella misura del 5% della paga base che verrà corrisposto al preposto, all’atto della sua
individuazione.
Durata della formazione dei lavoratori in materia di SSL
La formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui
contenuti sono definiti nella Parte Generale, ha la durata di 16 ore complessive di cui:
- 4 ore di formazione generale
- 12 ore di formazione specifica
così quantificate in considerazione dell’alto rischio associato ai settori che costituiscono il campo di
applicazione della presente Sezione Settoriale con l’aggiunta di 8 ore di formazione aggiuntiva che
integrano la formazione obbligatoria.
Formazione aggiuntiva per R.L.S.
In considerazione dell’alto rischio associato ai processi produttivi del comparto, si concorda che le
imprese che applicano il presente ccnl sono tenute a garantire annualmente un numero di 8 ore di
formazione aggiuntiva che integrano la formazione obbliga toria disciplinata nella Parte Generale.
Organismo Paritetico Nazionale (OPN)
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Le funzioni di indirizzo e servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa
vigente, sono affidate all’ Organismo Paritetico Nazionale (OPN) così come individuato dall’ addendum
Allegato B dalle parti firmatarie a supporto dei rispettivi sistemi datoriali. L’Organismo Paritetico svolgerà
le funzioni e gli scopi specifici degli Organismi paritetici come previsto dall’art. 51 del D.lgs. 81/08
e s.m.i. e dal DM n. 171/2022 .
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TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI SETTORE
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (OTI)
In coerenza con quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della Parte Generale del presente CCNL, il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma tipica e ordinaria di impiego degli operai
agricoli e florovivaisti. Esso si caratterizza per l’assenza di un termine finale e per la continuità della
prestazione lavorativa, svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell’impresa agricola, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dal presente Contratto Collettivo. L’assunzione a tempo indeterminato
avviene con inquadramento del lavoratore nell’area professionale e nel livello retr ibutivo corrispondenti
alle mansioni svolte. Al rapporto può essere apposto un periodo di prova, nel rispetto delle condizioni,
dei limiti di durata e delle modalità stabilite dalla legge e dall’art. 16 della Parte Generale del presente
Contratto. La retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato è corrisposta con
periodicità mensile, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive nazionali e provinciali vigenti, salvo
i casi di assenza o di sospensione non retribuita del rapporto previsti dalla legge o dal presente CCNL.
Nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato matura tutti gli istituti contrattuali
ed economici previsti dal presente Contratto, ivi compresi ferie, mensilità aggiuntive, permessi , riposi
retribuiti e gli altri istituti collegati all’anzianità di servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale applicabile.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato (OTD)
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 17 della Parte Generale del presente CCNL, il rapporto di
lavoro a tempo determinato è instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e della normativa speciale relativa
al settore agricolo.
Esso si applica agli operai agricoli e florovivaisti impiegati nelle attività di cui all’art. 2135 c.c. e nelle
attività connesse. Le disposizioni si applicano altresì ai lavoratori assunti quali Operai a Tempo
Determinato (OTD) destinati alle attività ind ividuate come stagionali ai sensi del D.P .R. 1525/1963, del
comma 17.20 della Parte Generale e delle ulteriori disposizioni normative e contrattuali vigenti. e delle
normative sopravvenute.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le condizioni di instaurazione, la
durata, le causali, i rinnovi, le proroghe, i limiti quantitativi, le ipotesi di esenzione, i diritti di precedenza
e il principio di parità di tratta mento, è regolata dalla Parte Generale del presente CCNL, nonché dalla
contrattazione collettiva territoriale e aziendale, nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
Causali per i contratti superiori a 12 mesi
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi è ammessa
esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dal comma 17.6 della Parte Generale del presente CCNL.
Nel settore agricolo e florovivaistico rientrano tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttivo-
commerciale di cui al medesimo articolo anche quelle connesse:
–a eventi climatici eccezionali o imprevedibili;
29
– a calamità naturali;
– a emergenze fitosanitarie o zootecniche;
– a variazioni non programmabili dei cicli colturali e delle fasi di raccolta, cura o prima trasformazione
dei prodotti agricoli.
Sono esenti dai limiti numerici i contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dall’articolo
17.10 del medesimo CCNL e, in particolare:
– per lo svolgimento di attività stagionali, come individuate dal D.P .R. 1525/1963 e successive
modificazioni, nonché dalle disposizioni della Parte Generale del presente CCNL;
– per gli operai assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali o di più fasi lavorative nel corso dell’anno,
per i quali l’azienda garantisce un numero di giornate di occupazi one superiore a 100 annue, in quanto
ricondotti alle attività stagionali ai sensi dell’articolo 17.20 della Parte Generale.
Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
Ferma restando la disciplina generale in materia di contratti a tempo determinato di cui alla Parte Generale
del presente CCNL e al D.Lgs. 81/2015, nel settore agricolo e florovivaistico è previsto per gli operai a
tempo determinato che, nell’arco di dodici mesi dalla data di assunzione, abbiano prestato presso la stessa
azienda almeno 180 giornate di effettivo lavoro, il diritto alla trasformazione del rapporto in contratto a
tempo indeterminato, con la disciplina prevista per gli operai assunti originaria mente a tempo
indeterminato. Il diritto alla trasformazione deve essere esercitato dal lavoratore entro sei mesi dal
raggiungimento delle 180 giornate, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro.
Ricevuta la comunicazione nei termini, il datore di lavoro procede alla trasformazione del rapporto e agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente. La trasformazione decorre dalla data concordata tra le parti
o, in mancanza, dal primo giorno successivo alla comunicazione del lavoratore.
Restano ferme le disposizioni della Parte Generale del presente CCNL in materia di diritto di precedenza,
stagionalità e limiti di durata dei contratti a tempo determinato, ove compatibili.
Attività stagionali e tipologie di rapporti a termine
Sono considerate stagionali le attività individuate dal D.P .R. 1525/1963 e successive modificazioni,
nonché le lavorazioni caratterizzate da ciclicità produttiva o da andamento climatico variabile, connesso
alla raccolta, cura e prima trasformazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dal comma 17.20
della Parte Generale.
Per i rapporti a tempo determinato aventi carattere stagionale o rientranti nelle fattispecie di cui al
presente articolo trovano applicazione le specifiche deroghe previste dall’articolo 17 della Parte Generale
in materia di causali, limiti di durata, contingentamenti numerici, proroghe e intervalli tra contratti.
La disciplina del contratto a tempo determinato, ivi comprese la forma, i contenuti essenziali, la durata,
le proroghe, i rinnovi, il trattamento economico e normativo, il principio di parità di trattamento, la
cessazione e le ipotesi di trasformazione del rapporto, è regolata dalla Parte Generale del presente CCNL,
alla quale si rinvia integralmente.
In particolare:
a)non trovano applicazione i limiti di durata massima previsti dalla normativa generale (limite massimo
di 24 mesi);
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b) non è necessaria alcuna causale per proroghe e rinnovi, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015;
c) la durata è liberamente definita dalle parti anche in forma frazionata, intermittente o articolata su più
periodi nello stesso anno;
d) non trovano applicazione gli intervalli tra un contratto e l’altro.
c) non si applicano i limiti quantitativi percentuali;
Per gli Operai a Tempo Determinato (OTD) trovano applicazione le disposizioni in materia di
previdenza agricola e iscrizione negli elenchi anagrafici annuali.
Lavoro somministrato - Limiti e condizioni per le aziende agricole
In considerazione delle peculiarità del settore agricolo e florovivaistico, caratterizzato da marcata
stagionalità e variabilità produttiva, la somministrazione di lavoro è disciplinata dal presente articolo in
deroga alle disposizioni presenti nella Parte Generale del CCNL e nel rispetto dei divieti inderogabili
previsti dalla legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si applicano le regole delineate all’art. 23
del CCNL e dal D.lgs. n. 81 del 2015.
Ai fini della copertura di esigenze produttive, stagionali, organizzative o sostitutive delle singole Aziende,
ciascuna azienda agricola ha facoltà di utilizzare fino a due lavoratori somministrati, indipendentemente
dalla propria dimensione occupazionale.
In aggiunta alle due unità di cui al comma precedente, il numero massimo di lavoratori somministrati
utilizzabili dall’azienda non può eccedere il 15 % della media annua dei lavoratori complessivamente
occupati nell’anno solare precedente, calcolata sulla base dei dati dichiarati agli enti previdenziali. Tale
contingente costituisce il limite quantitativo complessivo di utilizzo della somministrazione nell’arco
dell’anno.
Il numero dei lavoratori somministrati così individuato rappresenta il tetto massimo mediamente
utilizzabile in ciascun trimestre dell’anno solare, fatte salve le deroghe previste nei commi successivi.
È consentito il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti nei seguenti casi, che integrano e
specificano le ipotesi di esenzione già previste nella Parte Generale:
a) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
b) comprovate esigenze stagionali tipiche del settore agricolo e florovivaistico;
c) picchi produttivi non programmabili connessi a fattori climatici o fitosanitari;
d) esigenze temporanee connesse alla multifunzionalità e alle attività agrituristiche.
Le missioni a tempo determinato dei lavoratori somministrati non possono superare la durata
complessiva di ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso il medesimo utilizzatore. Al
superamento di tale limite, il rapporto si trasforma in contratto di l avoro a tempo indeterminato con
l’azienda utilizzatrice.
Al lavoratore somministrato devono essere garantite, per tutta la durata della missione, le medesime
condizioni economiche e normative previste dal presente CCNL per i lavoratori dipendenti diretti
dell’azienda utilizzatrice appartenenti allo stesso livell o e profilo professionale, ivi compresi trattamento
economico complessivo, orario di lavoro, riposi, sicurezza e bilateralità.
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PERIODO DI PROVA
Periodo di prova - durata massima
In attuazione di quanto previsto della Parte Generale del presente CCNL e tenuto conto delle peculiarità
organizzative e produttive del comparto agricolo e florovivaistico, per i lavoratori agricoli assunti con
contratto a tempo determinato (OTD), il periodo di prova è determinato secondo i criteri di cui al comma
17.2 della Parte Generale del presente CCNL ed è computato con riferimento alle giornate di effettivo
lavoro. Fermo restando il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla Parte Generale, nel comparto
agricolo il periodo di prova è di regola contenuto entro i seguenti limiti applicativi:
- 4 giorni lavorativi per rapporti di lavoro oltre 51 giornate annue.
TUTELE SPECIFICHE DEL LAVORO AGRICOLO
Mobilità territoriale della manodopera
Le Parti, su richiesta motivata di una di esse, si riuniscono a livello provinciale o interprovinciale, qualora
la mobilità interessi più territori, almeno due mesi prima dell’avvio dei lavori stagionali o delle operazioni
di raccolta.
In tali incontri viene definito il fabbisogno previsivo di manodopera, sia sotto il profilo quantitativo sia
qualitativo, riferito alle aree omogenee di mobilità territoriale e da comunicarsi alle sezioni e ai bacini di
collocamento competenti.
Le Parti assicurano un confronto periodico finalizzato all’adozione degli interventi necessari, in coerenza
con la normativa regionale vigente. Le aziende interessate trasmettono alle sezioni o ai bacini di
collocamento territorialmente competenti il fabbi sogno di manodopera previsto, con valore meramente
indicativo e non vincolante.
I lavoratori agricoli, anche su sollecitazione delle Parti, provvedono all'iscrizione nelle liste di mobilità,
secondo le disposizioni degli organismi competenti. Le Parti si attivano congiuntamente presso le
istituzioni pubbliche per ottenere misure di so stegno in materia di trasporto e di servizi accessori,
necessari a favorire l’organizzazione e la gestione dei flussi di manodopera agricola. Le Parti si impegnano,
inoltre, a collaborare con gli enti e le istituzioni competenti per prevenire e contrastare ogni forma di
irregolarità nel collocamento della manodopera, con particolare riferimento ai fenomeni di
intermediazione illecita e di trasporto abusivo dei lavoratori.
A tal fine, nell’ambito degli incontri programmati, vengono definite le proposte da sottoporre agli
Organismi pubblici competenti, riguardanti in particolare:
a) il potenziamento dei Servizi per l’Impiego, al fine di garantire l’avviamento tempestivo dei lavoratori e
assicurare la piena disponibilità della manodopera necessaria alle aziende;
b) iniziative atte a rafforzare i servizi di trasporto pubblico e la vigilanza sugli automezzi privati utilizzati
per il trasporto dei lavoratori;
c) l’individuazione di strumenti di compensazione territoriale della manodopera tra i diversi bacini di
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impiego.
Per una gestione coordinata della mobilità territoriale della manodopera stagionale, le Parti convengono
di promuovere conferenze annuali dedicate all’analisi dei flussi migratori e delle esigenze connesse,
nell’ambito dei bacini di impiego individuati dalle Commissioni regionali tripartite.
Su iniziativa di una delle Parti si provvede alla individuazione del bacino interessato e alla definizione della
data della conferenza, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche competenti. Nel corso delle
conferenze di cui al comma precedente, viene riservata specifica attenzione ai flussi di manodopera
extracomunitaria e ai servizi sociali necessari a garantirne un adeguato inserimento.
Le autorità pubbliche competenti sono invitate a partecipare e a fornire ogni elemento utile in relazione
agli adempimenti di loro competenza.
I contratti provinciali possono disciplinare la quantificazione e la ripartizione del costo del trasporto tra
imprese e lavoratori, al fine di consentire agli enti locali la determinazione dei criteri e dell’ammontare
degli eventuali contributi destinati al trasporto dei lavoratori agricoli.
Lavoratori Migranti e Tutele Specifiche
Sono considerati lavoratori migranti i lavoratori che, per lo svolgimento di attività a carattere stagionale
o temporaneo, provengono da altra provincia o regione rispetto al luogo di lavoro.
Sono altresì considerati migranti i lavoratori residenti in un comune situato a oltre 40 chilometri dal luogo
della prestazione.
Ai lavoratori migranti si applicano integralmente le disposizioni del presente Contratto Collettivo e dei
Contratti Provinciali vigenti nel luogo di esecuzione della prestazione. L’assunzione della manodopera
migrante avviene in conformità alla normativa i n materia di lavoro, immigrazione e collocamento,
privilegiando — ove possibile — la manodopera locale.
È fatto divieto assoluto all’azienda di ricorrere a soggetti non autorizzati per l’intermediazione di
manodopera o per il reclutamento dei lavoratori migranti.
L’azienda si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di caporalato, in applicazione della Legge 29
ottobre 2016, n. 199, assicurando che il reclutamento avvenga esclusivamente tramite Centri per
l’Impiego, agenzie autorizzate, o procedure trasparenti di selezione.
L’azienda garantisce che ai lavoratori migranti non siano richiesti compensi, somme di denaro o
corrispettivi per l’assunzione o per l’alloggio, fatti salvi i canoni legittimamente pattuiti e dichiarati.
L’azienda sostiene integralmente le spese di trasporto dal luogo di provenienza al luogo di lavoro e il
ritorno al termine della prestazione. I Contratti Provinciali di Lavoro definiscono le misure atte a
garantire:
a) condizioni dignitose di accoglienza, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e abitative;
b) servizi essenziali adeguati (alloggio, servizi igienici, acqua potabile, aree mensa ove necessario);
c) forme di assistenza e informazione rivolte ai lavoratori migranti, anche in materia di sicurezza e tutela
della salute.
I lavoratori migranti hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in conformità al D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, l’azienda garantisce a tutti i lavoratori migranti la formazione
obbligatoria sulla sicurezza, comprensiva delle eventuali traduzioni necessarie per assicurare la piena
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comprensione dei contenuti. Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere forniti
gratuitamente dall’azienda e sostituiti in caso di usura.
Nei luoghi di alloggio eventualmente messi a disposizione dall’azienda devono essere garantite condizioni
rispettose delle norme igieniche e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle autorità competenti. Fatto
salvo quanto previsto per assenze volontarie , malattia o infortunio, ai lavoratori migranti è garantita
l’occupazione e la relativa retribuzione per l’intera durata della fase lavorativa.
La garanzia non si applica alle giornate non lavorate a causa di:
a) avversità atmosferiche o condizioni ambientali che rendano impossibile lo svolgimento delle attività,
inclusi ritardi significativi nella maturazione delle colture;
b) rientro delle unità lavorative nelle aziende a conduzione diretta e scambi di manodopera ai sensi dell’art.
2139 c.c.;
c) obiettive difficoltà di mercato o altri eventi non imputabili al datore di lavoro che impediscano la
collocazione del prodotto;
d) guasti a macchine o impianti tali da compromettere il proseguimento della lavorazione.
Le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte con le istituzioni competenti per prevenire lo
sfruttamento lavorativo e il caporalato. Le aziende favoriscono l’accesso degli enti ispettivi e la piena
collaborazione con le autorità preposte al controll o. Le parti si impegnano a monitorare annualmente le
condizioni dei lavoratori migranti, anche attraverso un report territoriale.
Mansioni, tutele e disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei
lavoratori
La vendita diretta dei prodotti agricoli, anche definita “vendita dalla pianta”, consiste nell’attività di
consegna, esposizione, pesatura e vendita al pubblico dei prodotti raccolti nell’azienda agricola, effettuata
in nome e per conto del datore di lavoro. Tale attività può essere svolta dai lavoratori agricoli nel rispetto
delle previsioni del presente articolo e delle disposizioni di legge vigenti.
L’assegnazione del lavoratore alle attività di vendita diretta deve risultare dalla lettera di assunzione, dal
mansionario aziendale o da formale ordine di servizio. La mansione di vendita costituisce attività
complementare alla raccolta e alla selezione del prodotto e può essere attribuita agli operai agricoli delle
qualifiche previste dal CCNL, secondo criteri di coerenza professionale. Qualora la mansione comporti
responsabilità amministrative o gestionali rilevanti, essa deve essere ricondotta ai profil i professionali
superiori previsti dalle tabelle di classificazione del CCNL.
Il lavoratore addetto alla vendita opera esclusivamente per conto dell’azienda agricola, senza assunzione
di responsabilità fiscali, amministrative o commerciali proprie. Restano a carico del datore di lavoro: la
determinazione dei prezzi; l’organizzazione del punto vendita; la gestione fiscale e amministrativa degli
incassi; la documentazione commerciale. Il lavoratore non può essere ritenuto responsabile di eventuali
irregolarità fiscali o amministrative riconducibili all’azienda.
Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, valuta nel DVR i rischi specifici connessi alla vendita diretta,
con particolare riferimento a: esposizione a microclimi sfavorevoli; movimentazione manuale dei carichi;
contatto con il pubblico; posture incongrue e prolungate. Il datore di lavoro garantisce formazione
specifica e fornisce i DPI eventualmente necessari. Il lavoratore ha diritto a pause adeguate, soprattutto
nei periodi caratterizzati da elevate temperature o prolungata esposizione agli agenti atmosferici.
Il lavoratore addetto alla vendita diretta conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di
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appartenenza. I contratti provinciali possono prevedere: un’indennità per attività di vendita al pubblico;
un’indennità per cassa qualora il lavoratore gestisca materialmente gli incassi; ulteriori specifiche indennità
correlate all’attività svolta all’ape rto o in condizioni particolari. Il lavoro domenicale, festivo e
straordinario è retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL.
L’attività di vendita diretta deve essere programmata nel rispetto dell’orario di lavoro contrattualmente
previsto. Eventuali estensioni dell’orario dovute a esigenze stagionali o di mercato devono essere
autorizzate e retribuite secondo le previsioni del CCNL.
Il lavoratore non è responsabile di eventuali mancanze relative alla gestione amministrativa della vendita,
salvo dolo o comprovata appropriazione indebita. Comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza o
danni volontari ai prodotti possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal presente
CCNL.
Le aziende favoriscono la formazione dei lavoratori addetti alla vendita diretta, con particolare riferimento
a: tecniche di relazione con il pubblico; norme igienico -sanitarie; corrette modalità di esposizione,
conservazione e consegna del prodotto. La fo rmazione può essere supportata dagli Enti bilaterali
territoriali.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le normative vigenti in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte delle imprese agricole e le disposizioni degli Enti
bilaterali territoriali in tema di sicurezza, formazione e tutele integrative.
Integrazione salariale (CISOA)
Gli operai agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato sono ammessi al trattamento di
integrazione salariale erogato dalla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), istituita dalla
Legge 8 agosto 1972, n. 457, nei casi e alle condizion i previsti dalla normativa vigente e successive
modificazioni.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale CISOA, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’integrazione dell’indennità di legge pari al 10 per cento del salario giornaliero
contrattuale previsto per il profilo professionale di appartenenza.
Il trattamento integrativo di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972 può essere riconosciuto, alle
condizioni previste dalla legge, in favore dei lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo
indeterminato, ivi compresi quadri, impiegati, operai e apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181
giornate lavorative presso la medesima azienda.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il requisito occupazionale di cui
al comma precedente è verificato considerando, rispettivamente, i dodici mesi successivi alla data di
assunzione ovvero i dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto entro il limite massimo di 90 giornate per ciascun
anno solare, al verificarsi di una delle seguenti cause:
a) intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, quali, a titolo
esemplificativo, avve rsità atmosferiche, siccità, fenomeni infettivi, attacchi parassitari, perdita del
prodotto, stasi stagionale o mancanza involontaria di materie prime;
b) eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche di particolare intensità;
c) esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale di imprese che occupino almeno sei lavoratori a
tempo indeterminato e che, nell’anno precedente, abbiano impiegato manodopera agricola per un
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numero di giornate non inferiore a 1.080.
La prestazione di integrazione salariale per eventi meteorologici avversi e per caldo eccessivo può essere
riconosciuta qualora:
a) le temperature risultino superiori a 35 gradi centigradi;
b) le temperature siano pari o inferiori a 35 gradi centigradi, qualora la temperatura cosiddetta percepita
risulti superiore a quella effettivamente rilevata.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE per il Settore
Agricoltura
Per l’apprendistato professionalizzante nel settore agricolo e florovivaistico si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 19 della Parte Generale del presente CCNL e al D.Lgs. 81/2015. La presente
Sezione Settoriale disciplina, in conformità a tali disposizioni, l’applicazione con riferimento ai profili
professionali del comparto agricolo, alle relative aree di inquadramento, alla durata del percorso formativo
e alle modalità di svolgimento dell’apprendistato in coerenza con le peculiarità prod uttive, organizzative
e stagionali del settore, con riferimento ai comparti agronomico, zootec nico, agroalimentare,
florovivaistico, agrituristico e multifunzionale. Il percorso formativo si realizza attraverso l’integrazione
di attività lavorativa e formazione, finalizzata alla professionalizzazione e alla continuità occupazionale
nel settore agricolo.
Durata del contratto e inquadramento
In ordine alla durata massima, nel settore agricolo e florovivaistico la durata dell’apprendistato
professionalizzante è stabilita come segue, in relazione all’area:
Area 1° periodo 2°periodo 3°periodo Durata massima
Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Terza --------- 12 mesi 12 mesi 24 mesi
Resta ferma la durata minima di cui al comma 18.4 della Parte Generale.
Inquadramento
L’inquadramento dell’apprendista e la relativa progressione professionale ed economica sono disciplinati
dall’articolo 19 della Parte Generale del presente CCNL.
In attuazione di tali disposizioni, per il settore agricolo e florovivaistico l’apprendista è inquadrato in
modo graduale in relazione all’area professionale di appartenenza e alla durata del percorso formativo,
secondo una progressione articolata in periodi successivi.
In particolare:
● nel primo periodo di apprendistato l’apprendista è inquadrato a due livelli inferiori rispetto al
livello finale da conseguire;
● nel secondo periodo l’inquadramento è pari a un livello inferiore rispetto al livello finale;
● nel periodo conclusivo del percorso l’apprendista è inquadrato nel livello finale previsto per il
profilo professionale oggetto del contratto.
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Per la terza area professionale, l’apprendistato professionalizzante è attivabile esclusivamente con
riferimento al livello professionale più elevato dell’area previsto dalla contrattazione provinciale, ferma
restando l’applicazione della progressione di c ui ai commi precedenti. Agli apprendisti sono applicati
istituti quali mensilità aggiuntive, TFR, ferie, festività e bilateralità, con le stesse modalità dei lavoratori a
tempo indeterminato.
Formazione professionalizzante
L’azienda assicura all’apprendista un monte ore annuo minimo di quaranta ore, riducibile a trenta ore
qualora l’apprendista sia in possesso di titolo di studio coerente con il profilo da conseguire. La
formazione è erogata attraverso attività d’aula, forma zione esterna, formazione a distanza, attività
pratiche on the job e affiancamento al tutor aziendale. Tutte le ore formative devono essere attestate
mediante apposita scheda firmata dal datore di lavoro, dal tutor e dall’apprendista. La formazione tecnico-
professionale è integrata da quella di base e trasversale per un monte ore massimo di centoventi ore
nell’arco del triennio.
Tutor aziendale
Il tutor aziendale è individuato ai sensi del comma 18.7 della Parte Generale. Nel settore agricolo e
florovivaistico il tutor deve essere in possesso di professionalità correlata al profilo dell’apprendista e, di
norma, di livello pari o superiore a quello finale previsto.
Ciascun tutor non può seguire più di cinque apprendisti contemporaneamente.
Profili formativi del settore agricolo
I profili formativi sono articolati per filiere produttive: area multifunzionale (addetto conduzione
macchine agricole, addetto impresa multifunzionale), area produzione animale (addetto aziende da latte
e lattiero-casearie, addetto allevamenti), area prod uzione vegetale (addetto aziende vitivinicole, addetto
aziende orto -floro-frutticole) e area turistico -ricettiva rurale (addetto prima accoglienza, addetto
divulgazione tecniche agricole). Il PFI definisce per ciascun profilo le conoscenze, abilità e compe tenze
da acquisire.
Valutazioni intermedie e finali
L’apprendista è sottoposto a valutazioni trimestrali e annuali riguardanti il progresso formativo. La
valutazione finale comprende una prova teorica, una prova pratica e una valutazione comportamentale -
professionale. In caso di esito negativo la durata del contratto può essere prorogata fino a un massimo di
sei mesi. Al termine del percorso, l’azienda rilascia la certificazione delle competenze acquisite.
Apprendistato professionalizzante a tempo determinato (stagionale)
Nel settore agricolo, florovivaistico, zootecnico, agroalimentare e agrituristico, l’apprendistato
professionalizzante può essere instaurato anche a tempo determinato in relazione ad attività caratterizzate
da cicli produttivi stagionali, secondo quanto previsto dal comma 19.5 della Parte Generale del presente
CCNL.
In presenza di una pluralità di stagioni, la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale è
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proporzionata alla durata effettiva di ciascun rapporto di lavoro ed è programmata in coerenza con
l’articolazione dei cicli produttivi stagionali, garantendo comunque il raggiungimento delle competenze
tecnico-professionali, di base e trasversali previste dal profilo formativo. Al termine di ciascuna stagione
l’azienda comunica all’apprendista le modalità organizzative del percorso formativo relativo alla stagione
successiva.
L’inquadramento dell’apprendista stagionale non può essere inferiore al livello minimo dell’area di
destinazione; La formazione svolta è attestata mediante idonea documentazione sottoscritta dal datore di
lavoro, dal tutor aziendale e dall’apprendista.
L’apprendista stagionale è retribuito secondo il trattamento economico previsto per i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato della medesima qualifica, fatti salvi gli istituti connessi alla natura a termine del
rapporto e alle specificità della stagionalità.
La contrattazione provinciale può individuare più puntualmente le attività stagionali, i periodi di
intensificazione produttiva, le modalità di articolazione dei contratti stagionali e le ulteriori condizioni
operative dell’apprendistato professionalizzante a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente.
ORARIO DI LAVORO, RIDUZIONI E FERIE
Orario Normale di Lavoro
L’orario normale di lavoro, in deroga a quanto previsto dalla Parte Generale, è fissato in 39 ore
settimanali, pari a 6 ore e 30 minuti giornalieri , calcolabili anche come media su periodi
plurisettimanali. Per specifiche esigenze organizzative o produttive, previo accordo tra le parti, l’orario
potrà essere modulato, su base settimanale, in misura inferiore o superiore rispetto al normale orario,
fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Le eventuali modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione
provinciale, nel rispetto del limite massimo di 40 ore settimanali e di 80 ore annue. In ragione della
specificità del settore, per gli addetti alle stalle, all’acquacoltura, alle attività agrituristiche, alle fattorie
didattiche e alla vendita diretta dei prodotti aziendali , la contrattazione provinciale può definire
diverse modalità di articolazione e distribuzione dell’orario di lavoro. La contrattazione provinciale
può inoltre prevedere una diversa distribuzione dell’orario di lavoro in relazione alle esigenze
produttive e organizzative del territorio.
Riduzione dell’Orario di Lavoro
Come stabilito nella Parte Generale, è riconosciuta a tutti i lavoratori - “pro-capite” e su base annua - la
quota di riduzione dell’orario/permessi ROL di 40 ore che si sommano alle 32 ore di permessi per le
festività soppresse.
Ferie per gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD)
Per il comparto agricolo e florovivaistico trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 47 della Parte
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Generale del presente CCNL.
Per gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD), ivi compresi i lavoratori stagionali o avventizi, il
diritto alle ferie non è fruito in natura ed è assolto mediante corresponsione della quota retributiva
denominata “terzo elemento”, pari all’8,33% della retribuzione.
ASPETTI RETRIBUTIVI
Minimi tabellari
I minimi retributivi di cui al presente articolo rappresentano la soglia economica inderogabile del rapporto
di lavoro agricolo e costituiscono il parametro fondamentale per l’attuazione del principio costituzionale
di giusta retribuzione, in coerenza con i principi retributivi di cui all’art. 33 del presente CCNL.
Essi sono determinati in relazione all’assetto professionale delineato dal contratto, articolato in Aree
professionali – Area 1, Area 2 e Area 3 – corrispondenti a distinti livelli di competenza, autonomia e
responsabilità. Per ciascuna Area, il CCNL individua un valore minimo idoneo a garantire un equilibrato
rapporto tra contenuto professionale della prestazione e trattamento economico riconosciuto.
Con specifico riferimento agli operai a tempo determinato, la struttura retributiva si completa mediante
il riconoscimento del terzo elemento, quale componente salariale aggiuntiva rispetto ai minimi tabellari.
Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte Generale agli artt. 30 e ss., la struttura retributiva definita
a livello nazionale opera in stretto coordinamento con la contrattazione collettiva provinciale, la quale
riveste un ruolo centrale nella concreta determinazione dei livelli salariali. In particolare, la contrattazione
territoriale è chiamata a identificare, modulare e qualificare i trattamenti economici in relazione alle
specificità locali del mercato del lavoro, del costo della vita e delle dinamiche produttive, nel rispetto dei
principi dell’ordinamento contrattuale.
In tale ambito, i trattamenti economici definiti a livello provinciale possono prevedere condizioni
migliorative rispetto ai minimi nazionali , fermo restando il principio inderogabile secondo cui gli
stessi non possono essere inferiori ai minimi tabellari fissati dal presente CCNL. Essi devono inoltre
risultare coerenti e allineati ai livelli salariali di riferimento determinati in ambito terri toriale anche ai fini
contributivi, secondo i parametri individuati dagli enti competenti, tra cui l’INPS.
Laddove la contrattazione provinciale non risulti rinnovata, trovano applicazione i minimi retributivi di
Area stabiliti dal presente Contratto, che assumono carattere vincolante e uniforme su tutto il territorio
nazionale.
I valori retributivi minimi così determinati costituiscono la base di calcolo per tutti gli istituti economici
contrattuali, per la contribuzione previdenziale e assicurativa e per ogni altra prestazione collegata alla
retribuzione. La loro definizione avviene in coerenza con i principi e gli indirizzi della normativa europea
in materia di salari minimi adeguati, riconoscendo nella contrattazione collettiva, nazionale e territoriale,
il principale strumento di regolazione del trattamento economico nel setto re agricolo, in una logica di
equilibrio tra tutela del lavoro e sostenibilità del sistema produttivo.
RETRIBUZIONI OPERAI AGRICOLI IN VIGORE DAL 01.03.2026
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Aree Professionali Minimi
Area 1 1.880,00
Area 2 1.588,00
Area 3 1.400,00
RETRIBUZIONI OPERAI FLOROVIVAISTI IN VIGORE DAL 01.03.2026
Aree Professionali Paga oraria
Area 1 11,67
Area 2 9,89
Area 3 8,69
Minimi Retributivi per gli Operai a Tempo Determinato (OTD)
1. La determinazione dei minimi retributivi per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), distinti per
Aree professionali, viene effettuata in sede di contrattazione collettiva provinciale (CPL) assumendo, quale
base di riferimento, i valori salariali individuati dalle tabelle delle retribuzioni territoriali definite dagli enti
competenti, prevedendo mediante una maggiorazione percentuale non inferiore al 5%.
2. In ogni caso, il trattamento economico riconosciuto agli OTD non potrà essere inferiore ai livelli minimi
così determinati, costituendo gli stessi soglia inderogabile ai sensi del presente CCNL.
3. Ai fini della determinazione della retribuzione complessiva degli operai a tempo determinato (OTD) si
tiene conto anche del “terzo elemento”, quale quota retributiva aggiuntiva riconosciuta in compensazione
degli istituti economici e normativi propri degli operai a tempo indeterminato.
Terzo elemento per gli operai a tempo determinato
Il terzo elemento costituisce una componente strutturale della retribuzione degli operai a tempo determinato
(OTD) nel settore agricolo e trova la propria ratio nell’esigenza di garantire l'equivalenza economica
rispetto agli istituti retributivi riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (OTI).
In particolare, il terzo elemento viene corrisposto agli OTD quale compensazione economica sostitutiva
di quegli istituti che, per loro natura, risultano tipicamente riferibili a un rapporto di lavoro continuativo
e stabile, quale quello degli operai a tempo indeterminato. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, le
ferie, le festività, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) e ogni altra componente indiretta o differita
della retribuzione.
La quantificazione del terzo elemento avviene attraverso un meccanismo di calcolo che assume come
parametro di riferimento i 312 giorni lavorativi annui, valore convenzionale utilizzato nel settore agricolo
per determinare l’incidenza economica degli istituti sopra richiamati nella retribuzione complessiva degli
OTI. Tale parametro consente di “spalmare” su base giornaliera il valore economico degli istituti differiti,
traducendolo in una maggiorazione retributiva immediata per gli OTD.
Sotto il profilo sistematico, il terzo elemento rappresenta dunque uno strumento di riequilibrio tra le
diverse tipologie contrattuali, evitando che la discontinuità del rapporto di lavoro a termine determini una
compressione del trattamento economico comp lessivo rispetto al lavoro a tempo indeterminato. Esso
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consente, infatti, di ricondurre a omogeneità sostanziale il valore della prestazione lavorativa, pur nella
diversità strutturale dei rapporti.
Va inoltre evidenziato che la determinazione concreta del terzo elemento è demandata alla contrattazione
collettiva provinciale, la quale, nel rispetto dei minimi tabellari nazionali, provvede a quantificarne
l’incidenza economica tenendo conto delle speci ficità territoriali e delle condizioni produttive locali. In
tal senso, il terzo elemento si inserisce pienamente nella logica di integrazione tra livello nazionale e livello
decentrato della contrattazione, rafforzando il ruolo delle parti sociali nella r egolazione dei trattamenti
economici.
In conclusione, il terzo elemento non assume natura accessoria o eventuale, ma si configura come parte
integrante della retribuzione degli operai a tempo determinato, con funzione perequativa e garantista, in
quanto volto ad assicurare il rispetto del prin cipio di equivalenza sostanziale della retribuzione e, più in
generale, del principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza del trattamento economico.
Terzo Elemento: Percentuali istituti calcolate su 312 giorni lavorati
Festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
Ferie 8,33%
Tredicesima mensilità 8,33%
Quattordicesima mensilità 8,33%
Totale 30,44%
Divisori
Per la determinazione della retribuzione oraria e giornaliera i divisori sono fissati come segue:
Categoria – livelli Tipo Valore
Tempo indeterminato (OTI) Orario 169
Tempo determinato (OTD) Orario 169
Tempo indeterminato (OTI) Giornaliero 26
Tempo determinato (OTD) Giornaliero 26
Florovivaisti (OTI) Orario 169
Florovivaisti (OTD) Giornaliero 26
Scatti di anzianità
Gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda,
hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma pari al 2%
della retribuzione mensile. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di
passaggio a un profilo professionale con livello retributivo superiore, l'operaio conserverà il numero degli
aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto per il nuovo
profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti
periodici di anzianità sino al raggiungimento del numero massimo di cinque. L'importo degli aumenti
periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle
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indennità e degli istituti contrattuali. La contrattazione provinciale, in base alle specificità territoriali, può
incrementare l’importo degli scatti di anzianità.
Quattordicesima Mensilità
Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori agricoli e
florovivaisti a tempo indeterminato (OTI) una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione
normale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto
a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso
l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a tali effetti, come mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del
posto di lavoro, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) la quattordicesima mensilità è compresa nella
percentuale del terzo elemento.
Le parti convengono di promuovere presso i lavoratori la consapevolezza dell’importanza della
previdenza complementare ricorrendo ad idonei strumenti di welfare previdenziale.
In tale prospettiva si impegnano ad implementare soluzioni mirate a destinare, per intero o in quota
parte, la quattordicesima mensilità alla previdenza integrativa.
Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
Tutte le maggiorazioni previste dalle tabelle che seguono:
− devono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per il divisore giornaliero
la retribuzione normale mensile;
− sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono
computabili ai fini di tali istituti.
− non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Lavoro notturno
Lavoro eseguito dalle ore 20 alle 6 nei periodi con ora solare; dalle ore 22 alle 5 nei periodi con ora legale
Tipologia Operai agricoli Operai florovivaisti
Non in turni 40% 48%
In turni 10% 10%
Lavoro festivo
Lavoro eseguito nei giorni festivi e nelle domeniche
Tipologia Operai agricoli Operai florovivaisti
Diurno 35% 40%
Notturno 45% 48%
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In turni 10% 10%
Lavoro straordinario
Tipologia Operai agricoli Operai florovivaisti
Feriale 25% 29%
Festivo 40% 50%
Le Parti si impegnano a dare piena attuazione, in sede di rinnovo dei contratti provinciali, alle deleghe in
materia di orario di lavoro , riposo settimanale e maggiorazioni, con particolare riferimento alle
specificità operative degli operai addetti: alle attività agrituristiche; alla vendita diretta; agli eventi e alle
attività promozionali; alle fattorie sociali; alle fattorie didattiche. Le Parti riconoscono che la discip lina
provinciale di tali istituti costituisce strumento essenziale per valorizzare le specificità territoriali e
organizzative dei settori interessati, garantendo al contempo adeguate tutele ai lavoratori e la necessaria
flessibilità alle imprese.
COMPENSI ACCESSORI, TFR E STRUMENTI DI LAVORO
Indennità Di Trasferta
Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte Generale, ai lavoratori che prestano servizio in trasferta
competono le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al
servizio, previa esibizione dei documenti g iustificativi, devono essere rimborsate entro il mese in cui il
viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
I contratti provinciali possono disciplinare in maniera più dettagliata la materia dei rimborsi spese,
prevedendo, in particolare, che la contrattazione provinciale regolamenti le condizioni, i criteri e le
modalità di effettuazione della trasferta, sia sotto il profilo dei presupposti per il suo riconoscimento, sia
con riguardo al trattamento economico e normativo ad essa applicabile.
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e tutele in caso di decesso
Ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui all’art. 2120 c.c. e 72 del presente CCNL, la
disciplina del TFR nel settore agricolo è regolata introducendo disposizioni speciali e derogatorie, in
coerenza con le peculiarità produttive, occupazionali e sociali del comparto.
Per gli operai agricoli e florovivaisti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il TFR è
disciplinato secondo il regime ordinario previsto dall’art. 2120 c.c. senza alcuna deroga rispetto a quanto
stabilito nella Parte Generale del presente CCNL.
In considerazione della natura stagionale e temporanea del lavoro agricolo, in deroga al regime di
accantonamento e liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto previsto dall’art. 2120 c.c., per gli operai
agricoli e florovivaisti assunti con contratto a tempo determinato il Trattamento di Fine Rapporto è
anticipato e corrisposto direttamente in busta paga, in deroga al regime di accantonamento di cui all’art.
2120 c.c. All’operaio a tempo determinato compete il TFR in relazione all’effettivo lavoro svolto, secondo
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i seguenti criteri: a) per il lavoro ordinario, il TFR è pari all’8,63 per cento del salario contrattuale definito
dal contratto collettivo provinciale applicato; b) per le ore di lavoro non ordinario svolto in modo non
occasionale, il TFR è pari al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle predette ore. In
entrambi i casi, il TFR non si calcola sul terzo elemento. La quota di TFR è indicata separatamente nel
prospetto paga ed è corrisposta contestualmente alla retribuzione del periodo lavor ato. Al termine del
rapporto di lavoro non è dovuta alcuna ulteriore liquidazione a titolo di TFR, fatto salvo quanto già
corrisposto in forma anticipata.
La corresponsione anticipata del TFR agli operai a tempo determinato non ne modifica la natura giuridica
di retribuzione differita, né incide sui diritti del lavoratore in materia fiscale e contributiva, né comporta
rinuncia, anche implicita, al trattament o di fine rapporto. Il TFR è assoggettato al regime di tassazione
separata previsto dalla normativa vigente.
Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte Generale, l’operaio agricolo e florovivaista deceduto che
avesse beneficiato della casa di abitazione, la famiglia del medesimo ha diritto a continuare nell’uso
dell’abitazione stessa, ovvero di altra corrisp ondente, nonché degli eventuali annessi pertinenziali (quali
pollaio, porcile, orto), per un periodo di tempo da definirsi in sede di contrattazione collettiva provinciale.
Qualora l’operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo
pieno beneficio, la famiglia ha diritto a proseguire la coltivazione sino al completamento e al realizzo dei
raccolti in corso alla data del decesso.
Per quanto non espressamente disciplinato in via speciale o derogatoria dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di legge vigenti in materia di Trattamento di Fine Rapporto e la disciplina generale del
presente CCNL.
Attrezzature, utensili e strumenti di lavoro
L’azienda è tenuta a fornire ai lavoratori agricoli tutte le attrezzature, utensili e strumenti necessari allo
svolgimento delle mansioni loro assegnate.
Le attrezzature devono essere conformi alle norme di sicurezza, mantenute in buono stato d’uso e
sottoposte alla manutenzione necessaria. È fatto divieto al datore di lavoro di richiedere ai lavoratori
l’acquisto di strumenti propri per adempiere alle mans ioni. Gli attrezzi e gli utensili consegnati al
lavoratore devono essere registrati o annotati in apposito elenco aziendale.
Il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti con diligenza e a segnalarne tempestivamente eventuali
difetti o condizioni di pericolo. Il normale deterioramento dovuto all’uso non comporta alcuna
responsabilità per il lavoratore. Il lavoratore risponde esclusivamente dei danni agli strumenti derivanti da
dolo o colpa grave, da accertare con procedura disciplinare. Eventuali trattenute economiche possono
essere applicate solo previo accordo scritto e comunque entro i limiti di legge. È nullo ogni patto volto a
trasferire al lavoratore costi di manutenzione o sostituzione degli strumenti.
Le attrezzature e macchinari che richiedono competenze tecniche o presentano rischi specifici possono
essere utilizzati soltanto da lavoratori formati ed addestrati ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L’azienda garantisce:
- formazione specifica sugli strumenti utilizzati;
- istruzioni scritte o verbali adeguate;
- supervisione iniziale per gli strumenti più complessi.
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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO AGRICOLO
PREMESSA NORMATIVA
Il presente Titolo definisce il sistema di classificazione del personale operaio impiegato nelle aziende
agricole, zootecniche, agroambientali, agrituristiche, nelle fattorie sociali e nelle attività agricole collegate
alla manutenzione del verde, in coere nza con quanto previsto dall’art. 2095 c.c. e con gli obiettivi delle
Parti stipulanti.
L’evoluzione dell’agricoltura italiana, caratterizzata da crescente multifunzionalità, integrazione tra
produzione agricola e servizi, sviluppo delle attività agrituristiche, sociali e ambientali, richiede un sistema
classificatorio capace di rappresentare adeguatamente le professionalità impiegate e di valorizzarne il
ruolo nell’organizzazione del lavoro delle imprese.
A tal fine, la classificazione risponde alle seguenti finalità:
a) assicurare un corretto equilibrio tra esigenze di efficienza organizzativa delle imprese e legittime
aspirazioni di crescita professionale dei lavoratori;
b) garantire la riconoscibilità delle competenze, delle responsabilità e del contributo professionale del
personale impiegato;
c) valorizzare le nuove professionalità espresse nell’ambito agricolo e rurale;
d) promuovere un ordinato sviluppo dei percorsi formativi e dell’aggiornamento continuo;
e) consentire alla contrattazione provinciale di adattare la classificazione alle specificità territoriali,
colturali e tecnico-organizzative.
PREMESSA INTEGRATIVA
Le competenze e le responsabilità del personale addetto ai servizi, per l’importanza che esse rivestono
anche nell’ambito dell’agricoltura, richiedono interventi capaci di promuovere uno sviluppo coerente con
le esigenze di qualità, accettabilità ed effica cia del servizio e, al contempo, con le necessità organizzative
di efficienza e produttività delle aziende.
In un contesto caratterizzato da una rapida evoluzione e da una crescente diffusione dei servizi resi, si
registra un intreccio sempre più significativo tra organizzazione del lavoro, nuove professionalità, sistemi
di inquadramento del personale, flessibilità di impiego e percorsi di formazione continua.
La disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei compiti,
l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze – anche in riferimento a differenti posizioni lavorative
– costituiscono elementi positivi ai fini dello sviluppo professionale e della progressione di carriera.
Con il presente sistema di classificazione del personale, le Parti ritengono opportuno introdurre uno
strumento volto a garantire un corretto equilibrio tra le esigenze di autonomia organizzativa delle aziende
destinatarie del CCNL e le legittime aspirazio ni di crescita professionale dei lavoratori. Le norme in
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materia di inquadramento e classificazione del personale mirano al miglioramento della funzionalità dei
servizi resi, all’incremento dell’efficacia gestionale, alla promozione del benessere organizzativo e al
rafforzamento della motivazione del personale, anche attraverso il riconoscimento della professionalità e
della qualità delle prestazioni individuali.
STRUTTURA DELLA CLASSIFICAZIONE
La classificazione del personale operaio si articola in Aree Professionali, ciascuna caratterizzata da una
declaratoria nazionale che definisce le competenze, il livello di autonomia e la complessità delle mansioni.
Le Aree Professionali sono tre:
- Area Professionale 1 – Operai Specializzati
- Area Professionale 2 – Operai Qualificati
- Area Professionale 3 – Operai Comuni
L’inquadramento nelle Aree è determinato sulla base dell’attività prevalente svolta dal lavoratore, nonché
della complessità, autonomia, responsabilità e competenze richieste dalla mansione.
L’individuazione dei profili professionali specifici e la definizione dei parametri economici correlati è
affidata alla contrattazione collettiva provinciale, nel rispetto delle declaratorie nazionali.
DECLARATORIE DELLE AREE PROFESSIONALI
Ad integrazione di quanto stabilito nella parte generale, per gli Operai Agricoli e Florovivaisti sono
individuate le seguenti declaratorie:
Area Professionale 1 – Operai Specializzati
Appartengono a quest’Area i lavoratori in possesso di titolo, esperienza o specifiche conoscenze e
capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi, richiedenti specializzazione,
autonomia operativa e responsabilità.
Caratteristiche essenziali:
- elevato grado di specializzazione tecnica;
- capacità di intervento su attività complesse;
- utilizzo di macchinari o impianti tecnologicamente avanzati;
- autonomia decisionale;
- possibile coordinamento operativo.
Profili a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Settore agricolo e zootecnico:
● Conduttore specializzato di macchine agricole complesse
● Tecnico colturale specializzato
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● Tecnico allevamenti
● Tecnico impianti irrigui/fertirrigui
Attività agrituristiche:
● Cuoco agrituristico responsabile
● Responsabile attività agrituristiche
Fattorie sociali:
● Operatore sociale specializzato
● Coordinatore percorsi agricolo-sociali
Manutenzione del verde:
● Tecnico specializzato verde
● Arboricoltore specializzato
Area Professionale 2 – Operai Qualificati
Appartengono a quest’Area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi non complessi ma variabili, per la
cui esecuzione sono richieste conoscenze e capacità professionali acquisite tramite pratica o titolo.
Caratteristiche essenziali:
- autonomia entro procedure definite;
- uso di attrezzature tecniche;
- conoscenze pratiche consolidate.
Profili a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Settore agricolo e zootecnico:
● Addetto lavorazioni colturali
● Addetto mungitura
● Addetto raccolta meccanizzata
● Manutentore semplice
Attività agrituristiche:
● Aiuto cuoco
● Addetto sala/servizio
● Addetto accoglienza
● Addetto didattica
Fattorie sociali:
● Operatore qualificato fattoria sociale
● Educatore rurale qualificato
Manutenzione del verde:
● Addetto qualificato manutenzione verde
● Addetto cura aree verdi
Area Professionale 3 – Operai Comuni
Appartengono a quest’Area i lavoratori che eseguono mansioni semplici o generiche prive di requisiti
professionali specifici.
Profili a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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Settore agricolo e zootecnico:
● Raccoglitore manuale
● Manovale agricolo
● Addetto pulizie allevamenti
Attività agrituristiche:
● Addetto pulizie
● Ausiliario cucina
● Supporto attività ricreative
Fattorie sociali:
● Operatore comune
● Ausiliario agricolo
Manutenzione del verde:
● Addetto semplice manutenzione verde
● Operatore di supporto
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Responsabile operativo agricolo, la
contrattazione provinciale definisce la relativa maggiorazione salariale, tenendo conto:
a) dell’ampiezza del gruppo coordinato;
b) della complessità delle attività;
c) della durata dell’incarico;
d) delle responsabilità amministrative o operative connesse.
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE
In relazione alle esigenze colturali, produttive, sociali e territoriali, la contrattazione provinciale può:
– individuare ulteriori profili;
– dettagliare mansioni;
– stabilire parametri economici;
– disciplinare maggiorazioni;
– aggiornare i profili in relazione all’evoluzione territoriale.
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Classificazione OPERAI AGRICOLI con codici ISTAT-CP2021
CODICE
ISTAT
PROFILO
PROFESSIONALE
MANSIONI AREA LIVELLI
8.4.1.3 Conduttore macchine
agricole complesse
Conduce trattori, mietitrebbie,
macchine semoventi e attrezzature
complesse garantendo efficienza e
sicurezza.
Area 1 Livello 1
Specializzati
3.2.2.1 Tecnico colturale
specializzato
Esegue potature complesse,
impianti, innesti, gestione
fitosanitaria avanzata e controllo
tecnico delle colture.
Area 1 Livello1
Specializzati
3.2.2.2 Tecnico allevamenti Gestisce alimentazione,
riproduzione, benessere animale,
impianti di allevamento e parametri
produttivi.
Area 1
Livello1
Specializzati
3.2.2.1 Tecnico irrigazione / serre
tecnologiche
Controlla impianti automatici,
fertirrigazione, climatizzazione e
sistemi digitali di coltivazione.
Area 1
Livello1
Specializzati
6.4.3.2 Guardia boschiva
Impegnata nella tutela, gestione e
sorveglianza del patrimonio
forestale e ambientale
Area 1 Livello 1
Specializzati
3.1.5.1 Responsabile operativo
agricolo
Coordina il lavoro delle squadre,
organizza turni, controlla sicurezza e
qualità delle lavorazioni.
Area 1
Livello 1
Specializzati
7.4.3.1 Conduttore di macchine
forestali
Conduce e utilizza macchine
forestali quali trattori forestali,
escavatori, verricelli, gru, cippatrici,
trince, forwarder, skidder e altre
attrezzature meccanizzate per lavori
boschivi
Area 1 Livello 1
Specializzati
7.4.3.2 Conduttori di
mietitrebbiatrici
Conduce e utilizzai mietitrebbiatrici
e relative attrezzature per le
operazioni di raccolta, trebbiatura e
separazione dei prodotti agricoli;
Regolazione dei parametri di
funzionamento della macchina in
relazione al tipo di coltura, alle
condizioni del terreno e alle
caratteristiche del raccolto
Area 1 Livello 1
Specializzati
7.4.3.1 Conduttori di trattori
agricoli
Conduce e utilizzo rattori agricoli e
relative attrezzature per operazioni
di aratura, erpicatura, semina,
concimazione, irrigazione,
trattamenti colturali e raccolta
Arei 1 Livello 1
Specializzati
5.2.2.1 Cuoco agrituristico
responsabile
Gestisce cucina, menù aziendali,
filiera corta, HACCP e
coordinamento del personale.
Area 1
Livello 1
Specializzati
5.2.2.1 cuoco in rifugio e nelle Opera nalla valorizzazione delle Area 1 Livello 1
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strutture rurali interne
produzioni locali specializzati
3.1.5.1 Responsabile attività
agrituristiche
Organizza ospitalità, prenotazioni,
servizi, personale e gestione
operativa dell’agriturismo.
Area 1
Livello 1
Specializzati
3.4.5.1 Operatore sociale
specializzato (fattorie
sociali)
Realizza attività educative,
riabilitative e inclusive integrate con
l’azienda agricola.
Area 1
Livello 1
Specializzati
6.4.1.3 Tecnico specializzato
manutenzione verde
Esegue potature complesse, gestione
alberature, uso piattaforme e
attrezzature professionali.
Area 1
Livello 1
Specializzati
6.4.1.1 Addetto lavorazioni
colturali
Svolge lavorazioni manuali e con
attrezzature, semine, trapianti,
irrigazione semplice e cure colturali.
Area 2
Livello 2
Qualificati
6.4.1.4 Viticoltore Svolge lavori di cura colturale in
pieno campo e in serra, con governo
dello sviluppo delle piante (innesto e
potatura)
Area 2 Livello 2
qualificati
6.4.1.1 Addetto alla coltivazione e
trasformazione delle piante
officinali
Svolge lavorazioni nel terreno per
coltivazioni agricole, con governo e
sviluppo delle piante e raccolta e
prima lavorazione dei prodotti
Area 2
Livello 2
Qualificati
6.4.1.2 Boscaiolo Addetto alla gestione sostenibile
delle risorse forestali e alla sicurezza
del territorio
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.1.4 Operaio agricolo
specializzato di colture
miste
Svolge attività operative qualificate
nell’ambito della coltivazione di
diverse tipologie di colture agricole,
partecipando alle varie fasi del ciclo
produttivo con competenze tecniche
e autonomia esecutiva, nel rispetto
delle norme di sicurezza e delle
buone pratiche agricole.
Area 2 Livello 2
qualificati
6.4.2.5 Allevatore di bestiame
misto
Addetto alla gestione e alla cura di
più specie di animali da allevamento,
operando nelle attività quotidiane di
conduzione dell’azienda zootecnica
nel rispetto delle norme igienico -
sanitarie, di sicurezza e di benessere
animale
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.2.4 Operaio specializzato degli
allevamenti avicoli
Svolge attività qualificate nella
gestione e conduzione degli
allevamenti di volatili da reddito,
operando con competenze tecniche
specifiche e autonomia esecutiva nel
rispetto delle norme igienico -
sanitarie, di sicurezza e di benessere
animale.
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.2.3 Operaio specializzato degli
allevamenti di suini
Svolge attività operative qualificate
nella gestione e conduzione degli
allevamenti di suini, operando con
competenze tecniche specifiche e
Area 2 Livello 2
Qualificati
50
autonomia esecutiva nel rispetto
delle norme igienico -sanitarie, di
sicurezza e di benessere animale
6.4.2.2 Operaio specializzato degli
allevamenti di ovini e
caprini
Svolge attività operative qualificate
nella gestione e conduzione degli
allevamenti di pecore e capre,
operando con competenze tecniche
specifiche e autonomia esecutiva, nel
rispetto delle norme igienico -
sanitarie, di sicurezza e di benessere
animale
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.2.1 Operaio specializzato degli
allevamenti di bovini ed
equini
Svolge attività operative qualificate
nella gestione e conduzione degli
allevamenti di bovini ed equini,
operando con competenze tecniche
specifiche e autonomia esecutiva, nel
rispetto delle norme igienico -
sanitarie, di sicurezza e di benessere
animale.
Area 2 Livello 2
qualificati
6.4.2.1 Addetto al pareggio,
ferratura dello zoccolo
equino/bovini
Svolge attività specialistiche manuali
finalizzate alla cura, al
mantenimento e alla funzionalità
degli zoccoli di equini e bovini
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.3.1 pastore in alpeggio e nelle
aree pastorali interne
Responsabile della conduzione del
bestiame e della gestione dei pascoli
Area 2 Livello 2
Qualificati
6.4.2.2 Addetto mungitura Svolge mungitura, cura degli animali,
somministrazione alimenti e
manutenzioni ordinarie.
Area 2
Livello 2
Qualificati
8.4.1.3 Addetto raccolta
meccanizzata
Utilizza macchine per raccolta
semina meccanizzata e strumenti
agricoli.
Area 2
Livello 2
Qualificati
5.2.2.2 Aiuto cuoco agrituristico Supporta la cucina, prepara alimenti,
gestisce pulizia e norme igieniche
HACCP .
Area 2
Livello 2
Qualificati
5.2.2.5 Addetto ristorazione / sala Serve ai tavoli, gestisce clienti, cura
apparecchiatura e standard
qualitativi.
Area 2
Livello 2
Qualificati
4.2.2.1 Addetto accoglienza
agrituristica
Gestisce check-in, informazioni agli
ospiti e prenotazioni.
Area 2
Livello 2
Qualificati
5.4.4.2 Addetto attività didattiche Supporta servizi educativi agricoli,
laboratori, visite guidate e percorsi
didattici.
Area 2
Livello 2
Qualificati
5.4.4.1 Operatore qualificato
fattoria sociale
Supporta attività educative e sociali
con utenza fragile in contesto
agricolo.
Area 2
Livello 2
Qualificati
6.4.1.3 Addetto qualificato
manutenzione verde
Esegue tagli erba, potature semplici,
manutenzione aiuole, irrigazione e
cura aree verdi.
Area 2
Livello 2
Qualificati
8.3.1.1 Bracciante agricolo Esegue operazioni manuali semplici:
raccolta, diserbo, pulizia colture.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Addetto raccolta manuale Raccoglie frutti e prodotti agricoli Area 3 Livello 3
51
manualmente secondo istruzioni. Comuni
8.3.1.1 Manovale agricolo
semplice
Svolge lavori generici pesanti o di
supporto alle attività aziendali.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Addetto pulizie
allevamenti
Esegue pulizia stalle, box animali e
locali aziendali.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Personale non qualificato
addetto alla cura degli
animail
Addetto all’accudimento quotidiano
degli animali, comprendente la
somministrazione di cibo e acqua
secondo le indicazioni ricevute
Area 3 Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Addetto pulizie
agriturismo
Svolge pulizie camere, aree comuni e
igienizzazione.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Ausiliario di cucina Supporta cucina in mansioni di base
e pulizia.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.1.11 Operatore comune fattoria
sociale
Supporta attività educative semplici
con utenza.
Area 3
Livello 3
Comuni
8.3.1.1 Addetto semplice
manutenzione verde
Tagli erba semplici, raccolta sfalci,
pulizia aree.
Area 3
Livello 3
Comuni
.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FLOROVIVAISTICO
Aree professionali e livelli di inquadramento
I lavoratori florovivaisti sono inquadrati in aree professionali, all’interno delle quali sono individuati i
profili corrispondenti alle competenze, responsabilità e autonomie richieste. Le declaratorie definiscono
il contenuto generale dell’area; i profili descrivono le attività riferibili al livello.
AREA 1 – Elevata professionalità
Declaratoria
Rientrano i lavoratori con elevate competenze tecnico ‑professionali, in grado di svolgere attività complesse,
specialistiche e con significativa autonomia.
Livello A – Specializzato Super
• Ibridatore–selezionatore – Incroci varietali e selezione genetica.
• Conduttore–meccanico macchine agricole complesse – Conduzione e manutenzione ordinaria.
• Conduttore–meccanico autotreni/autoarticolati – Guida mezzi pesanti e manutenzione ordinaria.
• Addetto di laboratorio – Analisi terreni, colture in vitro, test fitosanitari.
• Potatore artistico – Potature figurative e artistiche.
• Giardiniere specializzato (L. 154/2016) – Pianifica e realizza interventi e manutenzione del verde.
• Conduttore caldaie 1°/2° grado – Conduzione impianti termici complessi.
• Arboricoltore specializzato – Lavori in quota su alberi con tecniche certificate.
Livello B – Specializzati
• Vivaista – Coltivazioni da vivaio, gestione piante.
• Potatore – Potature ordinarie.
• Innestatore/Ibridatore – Tecniche di innesto e propagazione.
• Preparatore miscele fitosanitarie – Preparazione prodotti trattamenti.
52
• Selezionatore piante innestate – Controllo qualità materiale vegetale.
• Conduttore mezzi agricoli patentati – Trattori, sollevatori, autotreni.
• Conduttore caldaie (altri patentini) – Impianti termici minori.
• Meccanico – Manutenzione macchinari.
• Elettricista – Impianti elettrici aziendali.
• Spedizioniere – Movimentazione e spedizione prodotti.
• Costruttore di serre – Realizzazione e manutenzione serre.
• Giardiniere qualificato – Costruzione e manutenzione aree verdi.
AREA 2 – Lavoratori qualificati
Declaratoria
Attività esecutive qualificate che richiedono conoscenze pratiche e un adeguato periodo di addestramento.
Livello C – Qualificati Super
• Addetto impianti termici – Gestione ordinaria impianti serre.
• Aiuto innestatore – Preparazione marze e attività preliminari.
• Giardiniere manutentore – Manutenzione ordinaria aree verdi.
Livello D – Qualificati
• Aiuti operai specializzati – Supporto alle lavorazioni.
• Preparatore acqua per irrorazioni – Predisposizione miscele.
• Irroratore con lancia – Trattamenti fitosanitari.
• Imballatore – Preparazione prodotti per vendita.
• Conduttore piccoli trattori – Guida mezzi leggeri.
• Trapiantatore piante con zolla – Trapianto piante adulte.
• Addetto vendita (senza cassa) – Assistenza clienti.
• Giardiniere generico – Piantumazioni e manutenzione semplice.
AREA 3 – Operai comuni
Declaratoria
Mansioni semplici e generiche prive di contenuto tecnico.
Livello E – Comuni
• Operaio comune – Attività elementari e di supporto.
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE
In relazione alle esigenze colturali, produttive, sociali e territoriali, la contrattazione provinciale può:
– individuare ulteriori profili;
– dettagliare mansioni;
– stabilire parametri economici;
– disciplinare maggiorazioni;
– aggiornare i profili in relazione all’evoluzione territoriale.
53
Tabella di Classificazione – Operai Florovivaisti
Codice
ISTAT
Profilo
Professionale
Mansioni Area Livello
2.3.1.3 Ibridatore–selezionatore Svolge operazioni di selezione
genetica e incroci varietali con
autonomia nelle fasi di
impollinazione, raccolta seme e
valutazione fenotipica.
Area 1 A
Specilizzati
8.4.1.3 Conduttore–meccanico
macchine agricole
complesse
Conduce macchine agricole
complesse, esegue
manutenzione ordinaria,
regolazioni e controlli tecnici.
Area 1 A
Specializzati
7.4.2.1.0 Conduttore
autotreni/autoarticolati
Guida mezzi pesanti e svolge
manutenzione ordinaria con
attrezzature aziendali.
Area 1 A
Specializzati
3.1.1.2 Addetto di laboratorio Esegue analisi terreni, colture in
vitro e test fitosanitari
utilizzando protocolli scientifici.
Area 1 A
Specializzati
6.4.1.3 Potatore artistico Realizza potature figurative e
artistiche su piante ornamentali
e alberature.
Area 1 A
Specializzati
6.4.1.3 Giardiniere specializzato Progetta, realizza e coordina
interventi sul verde con
competenze avanzate
agronomiche.
Area 1 A
Specializzati
7.1.6.1 Conduttore caldaie
1°/2° grado
Conduce, regola e controlla
impianti termici complessi
secondo normative tecniche.
Area 1 A
Specializzati
6.4.1.3 Arboricoltore
specializzato
Esegue lavori in quota tramite
tecniche certificate di tree
climbing e cura alberature
complesse.
Area 1 A
Specializzati
6.4.1.3 Vivaista Esegue operazioni colturali nel
vivaio: semina, trapianto,
potatura, irrigazione e gestione
fitosanitaria.
Area 1 B
Specializzati
6.4.1.3 Potatore Effettua potature ordinarie nel
rispetto delle tecniche
agronomiche.
Area 1 B
Specializzati
6.4.1.3 Innestatore / Ibridatore Realizza innesti e microinnesti,
garantendo attecchimento e
sviluppo corretto delle piante.
Area 1 B
Specializzati
6.4.1.1 Preparatore miscele
fitosanitarie
Prepara miscele per trattamenti
secondo norme di sicurezza e
protocolli tecnici.
Area 1 B
Specializzati
6.4.1.1 Selezionatore piante
innestate
Controlla qualità e conformità
del materiale vegetale innestato.
Area 1 B
specializzati
54
7.4.3.1 Conduttore mezzi
agricoli
Guida trattori, sollevatori e
macchine agricole semoventi.
Area 1 B
Specializzati
6.2.3.1 Meccanico Effettua interventi di
manutenzione ordinaria e
riparazione macchinari.
Area 1 B
Specializzati
6.1.3.7 Elettricista Installa e manutiene impianti
elettrici aziendali.
Area 1 B
Specializzati
3.3.4.1 Spedizioniere Gestisce movimentazione,
imballaggi e spedizioni del
prodotto.
Area 1 B
Specializzati
6.2.1.4 Costruttore di serre Realizza e mantiene strutture
serricole e impianti connessi.
Area 1 B
Specializzati
6.4.1.3 Giardiniere qualificato Costruisce e mantiene parchi e
giardini con competenze su
manti erbosi e fitopatologie.
Area 1 B
Specializzati
7.5.3.3 Addetto impianti
termici
Sorveglia, regola e mantiene
impianti termici per serre.
Area 2 C
Qualificati
6.4.1.3 Aiuto innestatore Prepara marze e supporta le
operazioni di innesto.
Area 2 C
Qualificati
6.4.13 Giardiniere manutentore Esegue manutenzione ordinaria
delle aree verdi.
Area 2 C
Qualificati
8.3.1.1 Aiuti operai specializzati Supportano operai specializzati
nelle lavorazioni tecniche.
Area 2 D
Qualificati
6.4.1.3 Preparatore acqua Predispone acqua e miscele per
trattamenti.
Area 2 D
Qualificati
6.4.1.3 Irroratore Esegue trattamenti fitosanitari
con attrezzature manuali.
Area 2 D
Qualificati
6.4.1.3 Imballatore Confeziona e prepara prodotti
florovivaistici.
Area 2 D
Qualificati
7.4.3.1 Conduttore piccoli
trattori
Guida mezzi agricoli leggeri. Area 2 D
Qualificati
6.4.1.3 Trapiantatore piante con
zolla
Esegue trapianto di piante adulte
con zolla.
Area 2 D
Qualificati
5.1.2.1 Addetto vendita Assiste clienti negli spacci
florovivaistici con consulenza
tecnica.
Area 2 D
Qualificati
8.3.1.1 Giardiniere generico Svolge lavori semplici di
manutenzione del verde.
Area 3 E
Comuni
8.3.1.1 Operaio comune Svolge attività semplici e
generiche di supporto.
Area 3 E
Comuni
Elenco attività produttive e relativi codici ATECO delle aziende ricomprese nel
campo di applicazione
a) le aziende florovivaistiche e vivaistiche (ATECO 01.30);
55
b) le imprese che svolgono attività di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato
(ATECO 81.30), ove esercitate con criteri di organizzazione agricola;
c) le aziende agrituristiche, ai sensi della Legge 96/2006 e delle normative regionali (ATECO 55.20.51);
d) le fattorie didattiche, secondo la normativa regionale di riferimento (ATECO prevalente 01 + attività
didattica 85.59.20);
e) le imprese che operano nell’ambito della ricerca, sperimentazione e servizi tecnici in agricoltura
(ATECO 72.11, 72.19, 74.90, 01.61);
f) le imprese agricole che adottano sistemi produttivi innovativi, quali idroponica, acquaponica,
aeroponica e vertical farming (ATECO 01.13, 01.19, 01.30, a seconda della coltura praticata);
g) le imprese zootecniche, avicole e di allevamento di animali di qualsiasi specie (ATECO 01.4x);
h) le imprese acquicole e di allevamento di organismi acquatici (ATECO 03.2x).
Ambito principale di applicazione
Ai sensi dell’art. 2135 c.c., costituiscono attività agricole principali:
a) la coltivazione del fondo, comprensiva delle attività di semina, cura colturale, raccolta, selezione e
manipolazione primaria, riconducibili ai codici ATECO 01.1 – 01.3;
b) la selvicoltura, la silvicoltura sostenibile e la gestione boschiva di cui alla Sezione ATECO 02 e al
D.Lgs. 34/2018;
c) l’allevamento di animali, in tutte le sue forme, riconducibile ai codici ATECO 01.4 e, per l’acquacoltura,
alla sezione ATECO 03.
Attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.
Sono considerate attività connesse quelle esercitate dall’imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione
prevalente di mezzi o risorse dell’impresa agricola, comprese:
a) le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti ottenuti dall’attività agricola principale, nei limiti dei Regolamenti (UE) 852/2004, 853/2004 e
del Reg. (UE) 1308/2013 (OCM unica), riconduc ibili ai codici ATECO della Sezione C (Industria
alimentare), qualora prevalga il prodotto aziendale;
b) la fornitura di servizi mediante l’impiego prevalente di mezzi agricoli propri, quali attività
agromeccaniche e servizi conto terzi (ATECO 01.61 e 01.62);
c) le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, comprese le attività
culturali, ambientali e paesaggistiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
d) le attività di ricezione, ospitalità e turismo rurale, incluse le attività agrituristiche (ATECO 55.20.51).
Elenco descrittivo e classificato delle attività rientranti nel presente CCNL
4.1 Colture agricole e relative manipolazioni (ATECO 01)
Sono ricomprese:
● cereali, legumi e semi oleosi (01.11);
● riso (01.12);
56
● ortaggi, meloni, radici e tuberi (01.13);
● colture non permanenti (01.19);
● uva (01.21);
● agrumi (01.23);
● pomacee e frutta a nocciolo (01.24);
● frutti oleosi (01.25);
● frutti di bosco, frutta in guscio (01.26);
● piante per bevande (01.27);
● spezie, aromatiche e officinali (01.28);
● vivai e riproduzione piante (01.30);
● piante tessili (01.41);
● tabacco (01.42);
● coltivazioni floricole (01.30).
4.2 Trasformazione e produzione alimentare agricola (Sezione C – Industria alimentare)
Sono ricomprese, qualora prevalga il prodotto aziendale:
● lavorazione e conservazione carni (10.11 – 10.13);
● lavorazione patate (10.31);
● conserve vegetali (10.32);
● oli vegetali (10.41);
● latte e derivati (10.51);
● granaglie e sfarinati (10.61 – 10.72);
● pane e prodotti da forno (10.71);
● paste alimentari (10.73);
● vini, aceti, bevande fermentate (11.01 – 11.05);
● miele e sciroppi (10.89 – 10.81);
● disidratazione prodotti agricoli (10.85).
4.3 Allevamenti (ATECO 01.4)
Comprendono:
● bovini da latte (01.41);
● bovini e bufalini (01.42);
● equini (01.43);
● camelidi (01.44);
● ovini e caprini (01.45);
● suini (01.46);
● pollame (01.47);
● altri animali (01.49).
4.4 Attività forestali e lavorazioni del legno (ATECO 02 e 16.10)
Incluse:
● silvicoltura (02.10);
● utilizzazione forestale (02.20);
● prima lavorazione del legno agricolo (16.10) ove prevalga il prodotto aziendale.
4.5 Acquacoltura e lavorazioni primarie (ATECO 03)
Incluse:
● allevamento pesci (03.21);
● allevamento molluschi e crostacei (03.22);
57
● prime lavorazioni dei prodotti ittici se connesse (03.12).
Clausola evolutiva e residuale
5.1. Tutte le attività non espressamente elencate ma riconducibili alla definizione di cui all’art. 2135 c.c.,
o alle evoluzioni della classificazione ATECO – Sezioni 01, 02, 03 , si intendono incluse nel presente
ambito applicativo.
5.2 Eventuali aggiornamenti normativi (PAC, Regolamenti UE, Testo Unico Forestale, legislazioni
regionali) comportano automaticamente l’estensione del campo di applicazione alle nuove attività agricole
riconosciute dal legislatore.
Clausola di rinvio agli Allegati territoriali e di contesto
Le Parti convengono che gli Allegati al presente CCNL costituiscono parte integrante dello stesso e ne
completano e specificano l’applicazione , con particolare riferimento a contesti produttivi
caratterizzati da specificità territoriali, ambientali e organizzative.
In particolare, per le attività svolte nelle aree interne e nelle zone svantaggiate , l’applicazione del
presente CCNL è integrata e orientata dai contenuti dell’apposito Allegato, che assume valore di criterio
interpretativo e di indirizzo ai fini della contrattazione collettiva territoriale, nel rispetto dei principi,
delle classificazioni e dei minimi retributivi definiti a livello nazionale.
58
ALLEGATO “A”
AGRICOLTURA NELLE AREE INTERNE E NELLE ZONE
SVANTAGGIATE
Valore strategico, funzione sociale e professionalità
Premessa
Le Parti riconoscono che l’agricoltura praticata nelle aree interne, montane e nelle zone
strutturalmente svantaggiate rappresenta una componente essenziale del sistema agricolo nazionale e
svolge una funzione insostituibile sotto il profilo economico, sociale, ambientale e culturale.
Tali territori, caratterizzati da condizioni geografiche, climatiche, infrastrutturali e produttive più
complesse, affidano all’agricoltura un ruolo che va ben oltre la produzione di beni alimentari,
configurandosi come presidio del territorio, fattore di coesione sociale e strumento di tutela
ambientale.
L’attività agricola in questi contesti contribuisce in modo determinante alla salvaguardia degli ecosistemi,
alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla conservazione della biodiversità, al mantenimento del
paesaggio rurale e forestale, nonché alla c ontinuità delle comunità locali, contrastando fenomeni di
abbandono e spopolamento.
Specificità dell’agricoltura nelle aree interne e svantaggiate
L’agricoltura esercitata nelle aree interne e nelle zone svantaggiate si distingue per una serie di condizioni
strutturali che ne accrescono la complessità organizzativa e operativa, tra cui:
● conformazione orografica difficoltosa, pendenze elevate e frammentazione dei terreni;
● limitata accessibilità e distanza dai principali servizi e infrastrutture;
● condizioni climatiche particolari, con stagioni produttive ridotte;
● maggiori costi di produzione e di lavoro;
● dimensione aziendale contenuta e ridotta possibilità di economie di scala;
● accentuata stagionalità delle attività agricole, zootecniche e forestali.
Tali elementi rendono l’attività agricola in questi contesti territoriali ad alta intensità di lavoro,
competenze ed esperienza, con una rilevante incidenza di funzioni di interesse collettivo.
Funzioni di interesse generale
Le Parti riconoscono che l’agricoltura nelle aree interne e svantaggiate produce beni e servizi di utilità
pubblica, tra cui:
● la gestione sostenibile dei suoli, dei pascoli e delle superfici forestali;
● la tutela dell’equilibrio idrogeologico e ambientale;
● la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale;
● il mantenimento delle tradizioni produttive e dei saperi locali;
● il sostegno allo sviluppo economico e sociale dei territori marginali.
L’eventuale arretramento dell’attività agricola in tali aree comporterebbe un grave rischio di degrado
ambientale, economico e sociale, con ricadute negative sull’intera collettività.
59
Professionalità operanti nelle aree interne e di montagna
Il presente Contratto riconosce e valorizza le professionalità che operano stabilmente nelle aree interne
e nelle zone svantaggiate, caratterizzate da elevata autonomia, polivalenza operativa e profonda
conoscenza del territorio.
In particolare, rientrano tra le figure professionali di riferimento:
● la guardia boschiva, impegnata nella tutela, gestione e sorveglianza del patrimonio forestale e
ambientale;
● il pastore in alpeggio e nelle aree pastorali interne , responsabile della conduzione del
bestiame e della gestione dei pascoli;
● il casaro in malga e nei laboratori delle aree interne, specializzato nella trasformazione delle
produzioni lattiero-casearie;
● il cuoco in rifugio e nelle strutture rurali interne , operante nella valorizzazione delle
produzioni locali e dell’accoglienza territoriale;
● il boscaiolo, addetto alla gestione sostenibile delle risorse forestali e alla sicurezza del territorio.
Valore contrattuale dell’Allegato
Il presente Allegato costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore
agricolo e ne orienta l’interpretazione e l’applicazione con riferimento alle specificità delle aree interne
e delle zone svantaggiate.
Esso costituisce criterio di riferimento interpretativo ai fini dell’applicazione del CCNL nei territori
interessati e per lo sviluppo della contrattazione collettiva territoriale.
Rinvio alla contrattazione provinciale per mansioni e trattamenti economici
Ferme restando le classificazioni, i livelli di inquadramento e i trattamenti retributivi definiti nella
Parte Generale del presente CCNL, le Parti riconoscono che la specificità delle mansioni svolte nelle
aree interne e nelle zone svantaggiate , nonché le particolari condizioni ambientali, organizzative e
operative in cui tali prestazioni si realizzano, rendono necessario un adeguato riconoscimento su base
territoriale.
La definizione puntuale delle mansioni, dei profili professionali, degli eventuali livelli retributivi
aggiuntivi, delle indennità specifiche connesso alle peculiarità del lavoro nelle aree interne e
svantaggiate è demandata alla contrattazione collettiva provinciale , nel rispetto dei minimi e dei
principi stabiliti dal presente CCNL.
La contrattazione provinciale potrà tenere conto, in particolare:
● delle condizioni geomorfologiche e climatiche del territorio;
● del grado di disagio operativo e logistico;
● della stagionalità e discontinuità delle prestazioni;
● della polivalenza e autonomia richieste nello svolgimento delle mansioni;
● delle professionalità specifiche operanti nelle aree interne e svantaggiate.
Resta inteso che la contrattazione provinciale si svolge nel rispetto dell’autonomia negoziale delle
Parti e senza pregiudizio dei minimi retributivi nazionali.
60
Addendum - Allegato “B” - 1
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “EBITOP”
Le sottoscritte parti firmatarie del presente CCNL, di cui il presente addendum costituisce parte integrante,
concordano di individuare quale Organismo paritetico di riferimento del presente contratto operante a
livello nazionale e territoriale l’OPN denominato "ORGANISMO PARITETICO ED ENTE
BILATERALE DEL TERRITORIO ITALIANO" - “EBITOP” costituito dalle Parti medesime.
L’Organismo Paritetico “E BITOP” opera nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della
normativa vigente, perseguendo le finalità e scopi propri degli organismi paritetici ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e del decreto ministeriale n. 171/2022.
L’Organismo Paritetico “EBITOP” opera quale strumento di supporto all’attuazione del presente CCNL,
nell’ambito delle funzioni ad esso demandate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e
servizi alle imprese. La sua attività è riconosciuta quale elemento funzionale al s istema di bilateralità di
settore e si svolge secondo quanto previsto dal presente contratto, dagli accordi collettivi applicabili e
dalla normativa vigente.
In tale ambito, l’OPN svolge una funzione generale di promozione, supporto, coordinamento e assistenza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendosi quale sede di riferimento per imprese e lavoratori.
In particolare, assume rilievo centrale il ruolo dell’OPN “EBITOP” quale:
● prima istanza di riferimento per la gestione e la prevenzione delle controversie inerenti
all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
● struttura di supporto qualificato ai RLS e RLST, ai fini del pieno ed efficace esercizio delle
loro funzioni nel settore e nel territorio di riferimento;
● soggetto di assistenza alle imprese e ai datori di lavoro, nell’individuazione e nell’adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali idonee a garantire e migliorare i livelli di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie funzioni, l’OPN promuove e realizza attività di informazione, formazione,
consulenza e diffusione della cultura della sicurezza rivolte a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
e loro rappresentanti, sviluppando buone p rassi e programmi formativi, assiste le imprese negli
adempimenti normativi e promuove l’adozione di modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e asseverazione.
LE PARTI DATORIALI LE PARTI LAVORATORI
f.to _______________ -Confsal
61
Addendum - Allegato “B” - 2
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “EPAR”
Le sottoscritte parti firmatarie del presente CCNL, di cui il presente addendum costituisce parte integrante,
concordano di individuare quale Organismo paritetico di riferimento del presente contratto operante a
livello nazionale e territoriale l’OPN denominato “ENTE BILATERALE PARITETICO" - “EPAR”
costituito dalle Parti medesime.
L’Organismo Paritetico “EPAR” opera nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della
normativa vigente, perseguendo le finalità e scopi propri degli organismi paritetici ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e del decreto ministeriale n. 171/2022.
L’Organismo Paritetico “EPAR” opera quale strumento di supporto all’attuazione del presente CCNL,
nell’ambito delle funzioni ad esso demandate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e
servizi alle imprese. La sua attività è riconosciuta qu ale elemento funzionale al sistema di bilateralità di
settore e si svolge secondo quanto previsto dal presente contratto, dagli accordi collettivi applicabili e
dalla normativa vigente.
In tale ambito, l’OPN svolge una funzione generale di promozione, supporto, coordinamento e assistenza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendosi quale sede di riferimento per imprese e lavoratori.
In particolare, assume rilievo centrale il ruolo dell’OPN “EPAR” quale:
● prima istanza di riferimento per la gestione e la prevenzione delle controversie inerenti
all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
● struttura di supporto qualificato ai RLS e RLST, ai fini del pieno ed efficace esercizio delle
loro funzioni nel settore e nel territorio di riferimento;
● soggetto di assistenza alle imprese e ai datori di lavoro, nell’individuazione e nell’adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali idonee a garantire e migliorare i livelli di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie funzioni, l’OPN promuove e realizza attività di informazione, formazione,
consulenza e diffusione della cultura della sicurezza rivolte a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
e loro rappresentanti, sviluppando buone p rassi e programmi formativi, assiste le imprese negli
adempimenti normativi e promuove l’adozione di modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e asseverazione.
LE PARTI DATORIALI LE PARTI LAVORATORI
f.to __________ - Cifa f.to _______________ -Confsal
62
Addendum - Allegato “B” - 3
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “O.P .NA.S.P .”
Le sottoscritte parti firmatarie del presente CCNL, di cui il presente addendum costituisce parte integrante,
concordano di individuare quale Organismo paritetico di riferimento del presente contratto operante a
livello nazionale e territoriale l’OPN denominato "ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE
SETTORE PRIVATO" - “O.P .NA.S.P .” costituito dalle Parti medesime.
L’Organismo Paritetico “O.P .NA.S.P .” opera nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della
normativa vigente, perseguendo le finalità e scopi propri degli organismi paritetici ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e del decreto ministeriale n. 171/2022.
L’Organismo Paritetico “O.P .NA.S.P .” opera quale strumento di supporto all’attuazione del presente
CCNL, nell’ambito delle funzioni ad esso demandate in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
formazione e servizi alle imprese. La sua attività è riconosc iuta quale elemento funzionale al sistema di
bilateralità di settore e si svolge secondo quanto previsto dal presente contratto, dagli accordi collettivi
applicabili e dalla normativa vigente.
In tale ambito, l’OPN svolge una funzione generale di promozione, supporto, coordinamento e assistenza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendosi quale sede di riferimento per imprese e lavoratori.
In particolare, assume rilievo centrale il ruolo dell’OPN “O.P .NA.S.P .” quale:
● prima istanza di riferimento per la gestione e la prevenzione delle controversie inerenti
all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
● struttura di supporto qualificato ai RLS e RLST, ai fini del pieno ed efficace esercizio delle
loro funzioni nel settore e nel territorio di riferimento;
● soggetto di assistenza alle imprese e ai datori di lavoro, nell’individuazione e nell’adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali idonee a garantire e migliorare i livelli di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie funzioni, l’OPN promuove e realizza attività di informazione, formazione,
consulenza e diffusione della cultura della sicurezza rivolte a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
e loro rappresentanti, sviluppando buone prassi e programmi formativi, assiste le imprese negli
adempimenti normativi e promuove l’adozione di modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e asseverazione.
LE PARTI DATORIALI LE PARTI LAVORATORI
f.to - Conflavoro PMI f.to _______________-Confsal
63
Addendum - Allegato “B” - 4
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “ENBITALIA OPN”
Le sottoscritte parti firmatarie del presente CCNL, di cui il presente addendum costituisce parte integrante,
concordano di individuare quale Organismo paritetico di riferimento del presente contratto operante a
livello nazionale e territoriale l’OPN denominato “ENBITALIA OPN”- costituito dalle Parti medesime.
L’Organismo Paritetico “ENBITALIA OPN” opera nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e
della normativa vigente, perseguendo le finalità e scopi propri degli organismi paritetici ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e del decreto ministeriale n. 171/2022.
L’Organismo Paritetico “ENBITALIA OPN” opera quale strumento di supporto all’attuazione del
presente CCNL, nell’ambito delle funzioni ad esso demandate in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
formazione e servizi alle imprese. La sua attività è ricono sciuta quale elemento funzionale al sistema di
bilateralità di settore e si svolge secondo quanto previsto dal presente contratto, dagli accordi collettivi
applicabili e dalla normativa vigente.
In tale ambito, l’OPN svolge una funzione generale di promozione, supporto, coordinamento e assistenza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendosi quale sede di riferimento per imprese e lavoratori.
In particolare, assume rilievo centrale il ruolo dell’OPN “ENBITALIA OPN” quale:
● prima istanza di riferimento per la gestione e la prevenzione delle controversie inerenti
all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
● struttura di supporto qualificato ai RLS e RLST, ai fini del pieno ed efficace esercizio delle
loro funzioni nel settore e nel territorio di riferimento;
● soggetto di assistenza alle imprese e ai datori di lavoro, nell’individuazione e nell’adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali idonee a garantire e migliorare i livelli di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie funzioni, l’OPN promuove e realizza attività di informazione, formazione,
consulenza e diffusione della cultura della sicurezza rivolte a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
e loro rappresentanti, sviluppando buone p rassi e programmi formativi, assiste le imprese negli
adempimenti normativi e promuove l’adozione di modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e asseverazione.
LE PARTI DATORIALI LE PARTI LAVORATORI
f.to __________ - Assolav f.to _______________-Confsal
64
Addendum - Allegato “B” - 5
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “EBIMO”
Le sottoscritte parti firmatarie del presente CCNL, di cui il presente addendum costituisce parte integrante,
concordano di individuare quale Organismo paritetico di riferimento del presente contratto operante a
livello nazionale e territoriale l’OPN denominato “EBIMO” - costituito dalle Parti medesime.
L’Organismo Paritetico “EBIMO” opera nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della
normativa vigente, perseguendo le finalità e scopi propri degli organismi paritetici ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e del decreto ministeriale n. 171/2022.
L’Organismo Paritetico “EBIMO” opera quale strumento di supporto all’attuazione del presente CCNL,
nell’ambito delle funzioni ad esso demandate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e
servizi alle imprese. La sua attività è riconosciuta q uale elemento funzionale al sistema di bilateralità di
settore e si svolge secondo quanto previsto dal presente contratto, dagli accordi collettivi applicabili e
dalla normativa vigente.
In tale ambito, l’OPN svolge una funzione generale di promozione, supporto, coordinamento e assistenza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ponendosi quale sede di riferimento per imprese e lavoratori.
In particolare, assume rilievo centrale il ruolo dell’OPN “EBIMO” quale:
• prima istanza di riferimento per la gestione e la prevenzione delle controversie inerenti
all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
• struttura di supporto qualificato ai RLS e RLST, ai fini del pieno ed efficace esercizio delle
loro funzioni nel settore e nel territorio di riferimento;
• soggetto di assistenza alle imprese e ai datori di lavoro, nell’individuazione e nell’adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e gestionali idonee a garantire e migliorare i livelli di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie funzioni, l’OPN promuove e realizza attività di informazione, formazione,
consulenza e diffusione della cultura della sicurezza rivolte a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
e loro rappresentanti, sviluppando buone p rassi e programmi formativi, assiste le imprese negli
adempimenti normativi e promuove l’adozione di modelli organizzativi e gestionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e asseverazione.
LE PARTI LAVORATORI
f.to _______________-Confsal