Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30942/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCEILE14139 Ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCEILE14139 Ogg
Decreto Cassazione n. 30942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris