Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:152
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0652_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 marzo 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – MHCS (Tonalità del colore arancione)
(causa T‑652/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea consistente in una tonalità del colore arancione – Motivo di nullità assoluta – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72; regolamento di procedura del Tribunale, art. 188)
(v. punto 28)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4)
(v. punti 45, 50)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa – Presupposti per la registrazione – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 3, § 3)
(v. punti 44, 55, 56)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 3, e 51, § 2]
(v. punti 77, 80, 81)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 3, e 51, § 2]
(v. punti 78, 79, 87)
6.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 3, e 51, § 2]
(v. punti 82, 83)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 3, e 51, § 2]
(v. punti 84‑86, 99‑101, 111, 137)
8.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio figurativo consistente in una tonalità del colore arancione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, b), e 3, e 51, § 2]
(v. punti 107, 108, 134, 138‑140)
9.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 142)
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 agosto 2022 (procedimento R 118/2022‑4) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
La MHCS si farà carico delle proprie spese.
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GU C 472 del 12.12.2022
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