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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17947/2026

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iordano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 12/02/2026 del Tribunale di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata e chiedendorespingersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12/02/2026, il Tribunale di Salerno, decidendo sulla istanza diriesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data16/01/2026, in accoglimento della stessa, disponeva la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] dei beni a luiintestati, sottoposti a sequestro in esecuzione del predetto decreto.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno propone ricorso il Pubblico ministeropresso il Tribunale di Salerno, deducendo, con unico motivo, violazione di legge.In particolare, rileva il ricorrente la motivazione essere manifestamente illogica in ordinealla sussistenza del fumus commissi delicti; contesta l’affermazione del Tribunale secondocui non vi sarebbe documentazione utile a riscontrare la fittizietà dei crediti, richiamando laA tal fine rileva come, per ciascuna società, dalle interrogazioni delle banche dati sianoemersi elementi (quali l’essere i crediti privi di documentazione che ne attesti origine elegittimità, provenire da società che sono evasori totali, le tempistiche dell’acquisto ecessione, la mancanza di movimentazione di somme prima dell’incasso, l’essere gliinvestimenti in crediti di imposta sovradimensionati rispetto alla capacità reddituale deisoggetti coinvolti) per ritenere i crediti di imposta inesistenti.Quanto ai soggetti originatori dei crediti di imposta, rileva il ricorrente trattarsi dipersone fisiche con redditi assenti o di modesta entità, non intestatarie, né all’attualità né inprecedenza, di immobili, fatta eccezione che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];evidenzia l’assenza, altresì, di elementi informativi, desumibili dalla banca dati Registro,idonei a far ritenere la disponibilità, in capo ai medesimi, di immobili su cui potere eseguireinterventi o lavori riconducibili alla generazione dei crediti di imposta, e la assenza dicontratti tali da giustificare l’esecuzione di lavori idonei ad accedere ai bonus edilizi.Riportandosi anche alla richiesta di misura cautelare, deduce poi il ricorrente come daimedesimi elementi sia ricavabile il periculum in mora, atteso che la permanente disponibilitàdi somme d danaro e crediti di imposta può determinare la persistenza dell’offesa al benegiuridico tutelato ed aggravarne le conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi non consentiti o aspecifici.1.1.

Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608– 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2.

Ciò premesso, il Tribunale ha dato evidenza, con motivazione non apparente, maanzi compiuta, coerente e logica, delle ragioni per cui ha ritenuto non sussistere elementi‘concreti e persuasivi’ del fatto che i crediti di imposta siano stati a monte fraudolentementeottenuti.

Al riguardo, è stato rilevato come le indagini abbiano seguito la sola vicendacircolatoria dei crediti (con acquisizione della documentazione esclusivamente presso icessionari e senza svolgere alcuna verifica -se non attraverso l’interrogazione di banche dati– sulla acquisizione dei crediti di imposta, ossia senza verificare chi li abbia chiesti e come liabbia ottenuti, non risultando acquisite le istanze presentate per il conseguimento deibenefici, non conoscendosi a quali interventi si riferiscano e se i richiedenti ne avesserodiritto o li avessero ottenuti presentando documentazione falsa).Sulla base di tali considerazioni, quindi, il Tribunale ha ritenuto non sussistente il fumuscommissi delicti (vds. pag. 14 della ordinanza impugnata)La motivazione del Tribunale si è anche confrontata con gli esiti della attività di p.g.sulle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando come ancherispetto ad esse siano mancati accessi e verifiche su beni e loro concreta operatività e come,di contro, dalla documentazione allegata dalla difesa risultino visure, bilanci e contabili dipagamento che smentiscono una valutazione in termini di inesistenza dei soggetti (vds. pag.15 della ordinanza cit.).A ulteriore sostegno delle argomentazioni spese, il Tribunale ha rilevato che solosuccessivamente ai fatti di cui si discute, con d.l. 32/2022, è stato introdotto un meccanismodi controllo sui crediti di imposta anche da parte del cessionario, ma che ciò nonconsentirebbe comunque di ritenere che il mancato assolvimento dell’obbligo di diligenza daparte del cessionario si traduca in dimostrazione del fraudolento conseguimento del creditoceduto.1.3.

A fronte di motivazione compiuta e priva di aporie logiche, e non meramenteapparente, il ricorrente finisce dunque per lamentare, sotto le vesti formali del vizio diviolazione di legge, la illogicità e contraddittorietà della motivazione, alla cui base starebbeun travisamento per omissione, ovvero vizi non deducibili, per quanto sopra esposto.Il ricorrente richiama, poi, documentazione, compendiata nella nota di p.g. del 20febbraio 2026 (vds. pag. 24 del ricorso), che non può tuttavia essere assunta a parametro divalutazione della completezza della motivazione, essendo successiva alla decisione delTribunale, ed il cui apprezzamento non può essere sollecitato in questa sede (Sez. 3, n.5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 – 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep.2013, Platamone, Rv. 254302 - 01).Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione edargomentazione e conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iordano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 12/02/2026 del Tribunale di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata e chiedendorespingersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12/02/2026, il Tribunale di Salerno, decidendo sulla istanza diriesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data16/01/2026, in accoglimento della stessa, disponeva la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] dei beni a luiintestati, sottoposti a sequestro in esecuzione del predetto decreto.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno propone ricorso il Pubblico ministeropresso il Tribunale di Salerno, deducendo, con unico motivo, violazione di legge.In particolare, rileva il ricorrente la motivazione essere manifestamente illogica in ordinealla sussistenza del fumus commissi delicti; contesta l’affermazione del Tribunale secondocui non vi sarebbe documentazione utile a riscontrare la fittizietà dei crediti, richiamando laA tal fine rileva come, per ciascuna società, dalle interrogazioni delle banche dati sianoemersi elementi (quali l’essere i crediti privi di documentazione che ne attesti origine elegittimità, provenire da società che sono evasori totali, le tempistiche dell’acquisto ecessione, la mancanza di movimentazione di somme prima dell’incasso, l’essere gliinvestimenti in crediti di imposta sovradimensionati rispetto alla capacità reddituale deisoggetti coinvolti) per ritenere i crediti di imposta inesistenti.Quanto ai soggetti originatori dei crediti di imposta, rileva il ricorrente trattarsi dipersone fisiche con redditi assenti o di modesta entità, non intestatarie, né all’attualità né inprecedenza, di immobili, fatta eccezione che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];evidenzia l’assenza, altresì, di elementi informativi, desumibili dalla banca dati Registro,idonei a far ritenere la disponibilità, in capo ai medesimi, di immobili su cui potere eseguireinterventi o lavori riconducibili alla generazione dei crediti di imposta, e la assenza dicontratti tali da giustificare l’esecuzione di lavori idonei ad accedere ai bonus edilizi.Riportandosi anche alla richiesta di misura cautelare, deduce poi il ricorrente come daimedesimi elementi sia ricavabile il periculum in mora, atteso che la permanente disponibilitàdi somme d danaro e crediti di imposta può determinare la persistenza dell’offesa al benegiuridico tutelato ed aggravarne le conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi non consentiti o aspecifici.1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608– 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha dato evidenza, con motivazione non apparente, maanzi compiuta, coerente e logica, delle ragioni per cui ha ritenuto non sussistere elementi‘concreti e persuasivi’ del fatto che i crediti di imposta siano stati a monte fraudolentementeottenuti. Al riguardo, è stato rilevato come le indagini abbiano seguito la sola vicendacircolatoria dei crediti (con acquisizione della documentazione esclusivamente presso icessionari e senza svolgere alcuna verifica -se non attraverso l’interrogazione di banche dati– sulla acquisizione dei crediti di imposta, ossia senza verificare chi li abbia chiesti e come liabbia ottenuti, non risultando acquisite le istanze presentate per il conseguimento deibenefici, non conoscendosi a quali interventi si riferiscano e se i richiedenti ne avesserodiritto o li avessero ottenuti presentando documentazione falsa).Sulla base di tali considerazioni, quindi, il Tribunale ha ritenuto non sussistente il fumuscommissi delicti (vds. pag. 14 della ordinanza impugnata)La motivazione del Tribunale si è anche confrontata con gli esiti della attività di p.g.sulle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando come ancherispetto ad esse siano mancati accessi e verifiche su beni e loro concreta operatività e come,di contro, dalla documentazione allegata dalla difesa risultino visure, bilanci e contabili dipagamento che smentiscono una valutazione in termini di inesistenza dei soggetti (vds. pag.15 della ordinanza cit.).A ulteriore sostegno delle argomentazioni spese, il Tribunale ha rilevato che solosuccessivamente ai fatti di cui si discute, con d.l. 32/2022, è stato introdotto un meccanismodi controllo sui crediti di imposta anche da parte del cessionario, ma che ciò nonconsentirebbe comunque di ritenere che il mancato assolvimento dell’obbligo di diligenza daparte del cessionario si traduca in dimostrazione del fraudolento conseguimento del creditoceduto.1.3. A fronte di motivazione compiuta e priva di aporie logiche, e non meramenteapparente, il ricorrente finisce dunque per lamentare, sotto le vesti formali del vizio diviolazione di legge, la illogicità e contraddittorietà della motivazione, alla cui base starebbeun travisamento per omissione, ovvero vizi non deducibili, per quanto sopra esposto.Il ricorrente richiama, poi, documentazione, compendiata nella nota di p.g. del 20febbraio 2026 (vds. pag. 24 del ricorso), che non può tuttavia essere assunta a parametro divalutazione della completezza della motivazione, essendo successiva alla decisione delTribunale, ed il cui apprezzamento non può essere sollecitato in questa sede (Sez. 3, n.5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 – 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep.2013, Platamone, Rv. 254302 - 01).Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione edargomentazione e conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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