CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15126/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve -so la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena riciiestni ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss')no cichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intr19 dotti) dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2C 17. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale scino sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 t, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ri :orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua ificaì ione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza",. Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion e quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una senten2a di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asSenz di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese i: el proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n ella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa4amento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore deila cassa delle ammende.