Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07832/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 13/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 17/11/2020 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 61 n. 11 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen., relativamente alla sottrazione di assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 124 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla decorrenza del termine per proporre la querela, non può ritenersi che la persona offesa debba essere a conoscenza di tutti gli elementi identificativi del fatto, ivi incluse le generalità del presunto autore, posto che, in caso di furto commesso ad opera di ignoti, la persona offesa sarebbe, in tal modo, rimessa in termini per proporre la querela, sanando una sua eventuale, precedente inerzia, in violazione del favor rei, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 17104 del 22/12/2014); nel caso di specie, a fronte della sottrazione degli assegni, verificatasi, come ammesso dalla stessa persona offesa, qualche settimana prima del 09/02/2013, era stata sporta una semplice denuncia orale di smarrimento in data 07/03/2013, e solo nel successivo mese di maggio il Berdellima veniva a conoscenza del furto, avendo egli appreso del tentativo di incasso degli assegni, per cui la querela sporta in data 20/09/2013 è da considerarsi intempestiva, essendo stata presentata, in ogni caso, contro ignoti e non, come ritenuto in sentenza, allorquando la persona offesa era già venuta a conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata ha fondato la propria motivazione sulla pronuncia di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081, secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva."), rilevando come il Giorgetti, nei primi giorni dell'agosto 2013, avesse confessato alla persona offesa di essersi impossessato degli assegni e, quindi, solo in tale epoca la persona offesa aveva avuto piena conoscenza dell'identità dell'autore del fatto.

Ne discende, all'evidenza, come la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (oltre alla citata pronuncia, in senso conforme: Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395, secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini.") Sotto altro aspetto, l'inammissibilità del ricorso discende anche dal rilievo che la deduzione difensiva, in ogni caso, involge una valutazione del dies a quo per la presentazione delle querela che sarebbe basato su accertamenti in fatto, come tali preclusi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281318).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 13/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 17/11/2020 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 61 n. 11 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen., relativamente alla sottrazione di assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 124 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla decorrenza del termine per proporre la querela, non può ritenersi che la persona offesa debba essere a conoscenza di tutti gli elementi identificativi del fatto, ivi incluse le generalità del presunto autore, posto che, in caso di furto commesso ad opera di ignoti, la persona offesa sarebbe, in tal modo, rimessa in termini per proporre la querela, sanando una sua eventuale, precedente inerzia, in violazione del favor rei, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 17104 del 22/12/2014); nel caso di specie, a fronte della sottrazione degli assegni, verificatasi, come ammesso dalla stessa persona offesa, qualche settimana prima del 09/02/2013, era stata sporta una semplice denuncia orale di smarrimento in data 07/03/2013, e solo nel successivo mese di maggio il Berdellima veniva a conoscenza del furto, avendo egli appreso del tentativo di incasso degli assegni, per cui la querela sporta in data 20/09/2013 è da considerarsi intempestiva, essendo stata presentata, in ogni caso, contro ignoti e non, come ritenuto in sentenza, allorquando la persona offesa era già venuta a conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha fondato la propria motivazione sulla pronuncia di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081, secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva."), rilevando come il Giorgetti, nei primi giorni dell'agosto 2013, avesse confessato alla persona offesa di essersi impossessato degli assegni e, quindi, solo in tale epoca la persona offesa aveva avuto piena conoscenza dell'identità dell'autore del fatto. Ne discende, all'evidenza, come la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (oltre alla citata pronuncia, in senso conforme: Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395, secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini.") Sotto altro aspetto, l'inammissibilità del ricorso discende anche dal rilievo che la deduzione difensiva, in ogni caso, involge una valutazione del dies a quo per la presentazione delle querela che sarebbe basato su accertamenti in fatto, come tali preclusi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281318). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30/11/
Sentenza Cassazione n. 07832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris