CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/0 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Catania [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania - nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impltati del reato di truffa aggravata - ha sollevato conflitto negativo di competenza :o. n il Tribunale di Catania. 2. La precedente sequenza procedimentale può essere così riassunta: ír data 23 gennaio 2024, all'esito dell'udienza preliminare, il GUP del Tribunale di tania disponeva il giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Catania; quesri. Itimo con ordinanza emessa all'udienza dell'Il ottobre 2024 (fissata per la celebrazione del dibattimento), rilevata preliminarmente l'irregolarità delle notifiche agli imputati del decreto che dispone a giudizio, ordinava la trasmissione degli itti al GUP del Tribunale di Catania per procedere a dette notifiche in modo regolape. 3. Nel sollevare il conflitto di competenza, il GUP del Tribunale di Catania -Neva che erroneamente le notifiche sono state ritenute non regolari e che corni. rque il provvedimento adottato dal Tribunale di Catania costituisce un atto abnc rine di tipo strutturale, spettando al giudice del dibattimento in ogni caso provveder e alla rinnovazione delle notifiche del decreto che dispone il giudizio nelle ipotes;i della loro irregolarità, di talché, a seguito di detta trasmissione degli atti, è intemmuta una non consentita regressione del procedimento che ne ha determinato Ic [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto va ritenuto ammissibile e risolto dichiarando la competerua del Tribunale di Catania. 2. Il giudice del dibattimento e quello dell'udienza preliminare, con le decisioni assunte, hanno contemporaneamente ricusato la competenza a provvedere nel medesimo procedimento determinando una stasi nella fase in cui esso è Da ciò la sussistenza delle condizioni che rendono ammissibile la proposi ione del conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., ma sempreché ci si trovi in presenza di un atto abnorme del giudice del dibattimento, per il quale non opera la preclusione (prevista dalla stessa norma) per il giudice dell'Id enza preliminare di opporsi alla decisione del giudice del dibattimento (fra le altre, Sez. 1, n. 46824 del 21/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285407 - 01). 3. Ai fini dell'esame che interessa non viene in considerazione la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio che rientra nei poteri del giudice del dibattimento, senza che possa formularsi un dissenso da parte giudice dell'udienza preliminare neppure a mezzo di conflitto, in ragione della preclusione di cu sopra. Rileva invece che il giudice del dibattimento, ritenuta in sede di atti pre rilinari al dibattimento la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, abbia demandato al giudice per le indagini preliminari, che aveva celebrato l'udienza preliminare, la rinnovazione della notificazione del medesimo decruto. 4. Si tratta di un'attività che, giunti in tale fase, è riservata esclusivan - e lte al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 143, disp. att. cod. proc. pen., afierendo propriamente alla verifica, attribuita funzionalmente a tale giudice, della r.íí; alare costituzione delle parti (art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Il solo giudice del dibattimento è tenuto a curarne l'intero iter: ad individuare la notificazione da rinnovare, disporne l'adempimento e controllarne l'esitc. Si ha così un'esclusiva attribuzione del potere in materia (in tal senso, Sez. U., 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02), rispondente, REíraltro, all'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo che rimarebbe ingiustificatamente pregiudicata da regressioni dovute all'esercizio di attribuzioni che sono proprie del giudice che procede in sede di atti preliminari al dibattirrento. 5. L'atto con cui il Tribunale ha ricusato la competenza a provvedere C' i 'ini di cui sopra, risulta dunque avulso dal sistema processuale e pertanto abnormc , non potendo il GUP, a cui sono stati trasmessi gli atti, sostituirsi nella rinnova2ii: ne al giudice del dibattimento a seguito di un'indebita regressione del procedimento. 6. Ne discende la risoluzione del conflitto dichiarando la competer12:3 del Tribunale di Catania, al quale debbono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania cui dispone