CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di circa 335 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché al reato di cui agli artt. 81, 73, comma 1 e 5, D.P.R. n. 309/90 per plurime cessioni di dosi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca della somma di denaro, pari a 1920 euro, in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, illegittimamente ritenuta provento dell'attività illecita, rispetto alla detenzione dello stupefacente trovato in possesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto. 2. La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro «ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo «senz'altro riconducibile all'attività di spaccio, essendo l'imputato privo di fonti lecite di reddito». 3. Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. e al riferimento alla sola detenzione dello stupefacente, rispetto alla affermazione di responsabilità anche in ordine alle plurime cessioni di stupefacente, considerando - inoltre - che alcun argomento è proposto a riguardo della provenienza lecita della somma sequestrata al ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co