CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna, delle prime due, per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, e 612 cod. pen., e della terza solo per il reato di minaccia; 2. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di identica formulazione, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, in entrambi i casi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della penale responsabilità delle suddette, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto della condizione di procedibilità per le condotte in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta e completa argomentazione, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato (si vedano pagg.3 e 4); 4. Rilevato, altresì, che il secondo motivo comune ai tre ricorsi, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8); 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme