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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25452/2026

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ORTE di APPELLO di NAPOLI;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 28 novembre 2025 ex art. 599-bis cod. proc.pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni tre di reclusione ed euro600,00 di multa la pena inflitta all’imputata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatodi rapina aggravata in concorso.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva omessa, insufficiente o carentemotivazione, assumendo, dopo aver svolto alcune considerazionigenerali sulle caratteristiche della motivazione, che la motivazione delprovvedimento impugnato risultava alquanto generica e si riferiva allemodalità del fatto.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 192 cod. proc.pen., 62-bis e 133 cod. pen.Si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione e assumeva che la Corte di meritonon aveva reso una motivazione al riguardo.3.

Il primo motivo risulta del tutto generico, non avendo la ricorrente dedottoalcunché di specifico in relazione ai vizi della motivazione denunciati e alleparti della motivazione che sarebbero affette da vizi.4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la ricorrenteraggiunto un accordo sulla pena e rinunciato a tutti gli ulteriori motivi.Questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprio orientamento,condiviso da questo Collegio, affermando che, in tema di ricorso per cassazione,è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nelcaso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio,sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01).Si è, in particolare, osservato che “L'accordo raggiunto dalle parti proprio inrelazione al trattamento sanzionatorio ha comportato il decadimento di tutte lequestioni a esso afferenti.

A tale ultimo proposito, va evidenziato che,all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep.2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), deve ritenersi oramai superato l'orientamento diquesta Corte, che limitava l'impugnabilità della sentenza pronunciata in esito aun concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamandoi limiti stabilità dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. in relazioneall'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen.

Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l'applicabilitàdell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tanto è stato affermato osservando che la norma citata èstata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento,e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù delprincipio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.

A taleriguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, ilconcordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizioordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto aquelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplinarestrittiva prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non può trovareapplicazione al di fuori dell'ambito per il quale è stata espressamente dettata.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità,non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limitil'esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., così da diversificare il suo regime diimpugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinariadi appello.

In tal senso è stato osservato che l'unico riferimento normativo inmateria di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma silimita a prevedere che l'inammissibilità possa essere dichiarata conprocedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

In forza di quantochiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevementecompendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazionedella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. nondiscendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensìdall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello.Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o più motivi, sul punto dirinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione dellacensura nel successivo grado di giudizio.

I confini dell'impugnazione con ricorsoper cassazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui puntioggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l'impugnazione neilimiti generali previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

In tale direzione, peraltro, siera già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto - richiamato eribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione - a mente del quale «ilgiudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, nondeve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen né sull'insussistenza di ipotesi di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo dellamotivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522; Sez.5, Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani).Più di recente, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermatoche «nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto le richieste concordementeformulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimitàdifetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n.103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina,Rv. 285628 – 02).

Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivirelativi alla misura del trattamento sanzionatorio, visto che i ricorrenti hannorinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio, da loro stessi concordato.

Va evidenziato che la penairrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare lapena base e gli incremento per la continuazione e per la recidiva- è quelladeterminata dalle stesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punticoncordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimitàogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati”.5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di NAPOLI;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2025 ex art. 599-bis cod. proc.pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni tre di reclusione ed euro600,00 di multa la pena inflitta all’imputata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatodi rapina aggravata in concorso.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva omessa, insufficiente o carentemotivazione, assumendo, dopo aver svolto alcune considerazionigenerali sulle caratteristiche della motivazione, che la motivazione delprovvedimento impugnato risultava alquanto generica e si riferiva allemodalità del fatto.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 192 cod. proc.pen., 62-bis e 133 cod. pen.Si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione e assumeva che la Corte di meritonon aveva reso una motivazione al riguardo.3. Il primo motivo risulta del tutto generico, non avendo la ricorrente dedottoalcunché di specifico in relazione ai vizi della motivazione denunciati e alleparti della motivazione che sarebbero affette da vizi.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la ricorrenteraggiunto un accordo sulla pena e rinunciato a tutti gli ulteriori motivi.Questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprio orientamento,condiviso da questo Collegio, affermando che, in tema di ricorso per cassazione,è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nelcaso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio,sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01).Si è, in particolare, osservato che “L'accordo raggiunto dalle parti proprio inrelazione al trattamento sanzionatorio ha comportato il decadimento di tutte lequestioni a esso afferenti. A tale ultimo proposito, va evidenziato che,all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep.2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), deve ritenersi oramai superato l'orientamento diquesta Corte, che limitava l'impugnabilità della sentenza pronunciata in esito aun concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamandoi limiti stabilità dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. in relazioneall'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l'applicabilitàdell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tanto è stato affermato osservando che la norma citata èstata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento,e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù delprincipio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. A taleriguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, ilconcordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizioordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto aquelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplinarestrittiva prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non può trovareapplicazione al di fuori dell'ambito per il quale è stata espressamente dettata.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità,non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limitil'esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., così da diversificare il suo regime diimpugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinariadi appello. In tal senso è stato osservato che l'unico riferimento normativo inmateria di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma silimita a prevedere che l'inammissibilità possa essere dichiarata conprocedimento de plano, per ragioni di economia processuale. In forza di quantochiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevementecompendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazionedella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. nondiscendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensìdall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello.Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o più motivi, sul punto dirinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione dellacensura nel successivo grado di giudizio. I confini dell'impugnazione con ricorsoper cassazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui puntioggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l'impugnazione neilimiti generali previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In tale direzione, peraltro, siera già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto - richiamato eribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione - a mente del quale «ilgiudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, nondeve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen né sull'insussistenza di ipotesi di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo dellamotivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522; Sez.5, Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani).Più di recente, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermatoche «nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto le richieste concordementeformulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimitàdifetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n.103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina,Rv. 285628 – 02). Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivirelativi alla misura del trattamento sanzionatorio, visto che i ricorrenti hannorinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio, da loro stessi concordato. Va evidenziato che la penairrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare lapena base e gli incremento per la continuazione e per la recidiva- è quelladeterminata dalle stesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punticoncordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimitàogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati”.5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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