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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 43371/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 11/1/2023, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con sentenza del 26/1/2022 ad anni cinque mesi due giorni dieci di reclusione ed euro millesettecento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che «ingenera un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1 II primo motivo è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.2 Il secondo motivo - oltre a peccare per genericità, contenendo solo l'astratta affermazione di principi - risulta poco intellegibile, atteso che la Corte territoriale ha dato atto che il giudice di prime cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per poi ratificare l'accordo delle parti nel senso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., di talché non si comprende di cosa si duole il ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 22 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 11/1/2023, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con sentenza del 26/1/2022 ad anni cinque mesi due giorni dieci di reclusione ed euro millesettecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che «ingenera un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1 II primo motivo è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.2 Il secondo motivo - oltre a peccare per genericità, contenendo solo l'astratta affermazione di principi - risulta poco intellegibile, atteso che la Corte territoriale ha dato atto che il giudice di prime cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per poi ratificare l'accordo delle parti nel senso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., di talché non si comprende di cosa si duole il ricorrente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 sette
Sentenza Cassazione n. 43371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris