CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 26167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8347/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 3646/28/19 depositata in data 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] a fronte dell'istanza di rimborso presentata per interessi maturati sulla somma rimborsata a titolo di iva non dovuta; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio riformando parzialmente la pronuncia di prime cure; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere la CTR reso sentenza nulla per grave vizio motivazionale; - il motivo è fondato; - effettivamente la motivazione risulta puramente assertiva, difettando l'indicazione sia dell'esame del matenale probatorio, sia dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 13977 del 23/05/2019;Cass,Sez. L, Ord.n. 38 19 del 14/02/2020; Cass.Sez. 3, Ord. n. 14762 del 30/05/2019); - invero, trattandosi di controversia riguardante la debenza degli interessi maturati sul credito per iva, la CTR avrebbe dovuto quantomeno chiaramente indicare le date rilevanti al fine del computo degli interessi che riteneva dovuti, specificandone la natura, i criteri di calcolo e quindi le somme sulle quali detti conteggi andavano eseguiti; - invece, la CTR scrive "la conclusione cui è pervenuto il primo giudice non è corretta laddove ha riconosciuto gli interessi maturati per il ritardato pagamento dalla data della liquidazione alla data di effettivo pagamento, nonché gli interessi anatocistici calcolati al saggio legale e maturati a partire a partire da tale ultima data alla data di presentazione della istanza e/o fino alla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 data di effettivo saldo di tale debito" senza neppure indicare le date ritenute dalla CTP rilevanti, né le ragioni in forza delle quali le stesse rilevano; - nel prosieguo, poi, il giudice dell'appello pure è criptico quando scrive che "tale modalità di calcolo degli interessi deve essere applicata fino alla data dal 03.07.2006, mentre da tale ultima data fino alla data di effettivo saldo di tale debito gli interessi andranno calcolati su base annua"; anche in questo caso l'affermazione è generica, vaga, priva di contesto e di riferimenti sia ai fatti processuali che alle disposizioni normative che debbono essere applicate; - pertanto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; - i restanti motivi sono assorbiti. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così dec