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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7148/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via degli Scipioni, 268/A - ricorrente - contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 188/2015, depositata il 11 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata l'11 febbraio 2015, che, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 427.679,58, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, nonché di euro 1.288,60, oltre interessi di mora, a titolo di indennità per occupazione legittima; - il giudice di appello è pervenuto alla liquidazione dell'importo risarcitorio a seguito di una individuazione dell'estensione dei terreni interessati dalla occupazione acquisitiva diversa e inferiore rispetto a quella accertata dal Tribunale e dell'applicazione dei criteri di stima indicati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado; - il ricorso è affidato a sette motivi; - resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329, 333, 334, 342, 343 e 346 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto coperta da giudicato interno la quantificazione del valore unitario per metro quadrato dei terreni interessati dall'occupazione operata dal giudice di primo grado; - rileva, in proposito, che il giudice di appello, in parziale accoglimento del gravame dell'amministrazione centrale, aveva ritenuto che l'occupazione avesse interessato solo alcuni dei terreni indicati dal Tribunale e, conseguentemente, aveva rideterminato in ribasso gli importi spettanti agli attori, calcolati secondo il valore unitario per metro quadrato dei terreni medesimi, così come individuato dal giudice 2 di primo grado, evidenziando di non poter sindacare talle valore unitario - e, quindi, di non poter fare riferimento alla diversa e più favorevole per gli attori stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio in sede di appello, benché «del tutto logica e coerente» - per difetto di specifica impugnazione; - con il secondo motivo deducono la violazione delle medesime norme di legge con riferimento al diverso paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; - con il terzo motivo si dolgono dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che l'applicazione dei criteri di stima indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio svolta in appello non avrebbe determinato il superamento dell'importo risarcitorio liquidato in primo grado; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (cfr. Cass., ord., 17 aprile 2019, n. 10760; Cass., ord., 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853); - conseguentemente, la mancata impugnazione di affermazioni contenute nella sentenza da luogo alla formazione del giudicato interno qualora le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, mentre ad opposta conclusione deve giungersi qualora tali affermazioni si risolvano in mere argomentazioni oppure nella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (così, Cass., ord., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566);- orbene, nel caso in esame, la quantificazione del risarcimento del danno e della indennità da occupazione operato dal Tribunale con riferimento ai terreni non interessati dall'appello costituisce un'affermazione del tutto autonoma e distinta da quella relativa ad analoga quantificazione relativa al diverso terreno oggetto del gravame, essendo fondata su dati fattuali, rappresentati dai terreni presi in esame nelle rispettive affermazioni, diversi; - tale statuizione si presenta, quindi, idonea a costituire un autonomo capo di sentenza e, stante la mancanza di specifico appello, a formare giudicato interno; - pertanto, la decisione della Corte di appello che ha ritenuto precluso il riesame degli importi risarcitori e indennitari riconosciuti dal Tribunale in relazione ai terreni non interessati dall'appello si sottrae alle censure formulate, risultando coerente con i riferiti principi; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la superficie interessata dall'occupazione fosse pari a mq. 6557 e non anche a mq. 8723; - censura sostanzialmente analoga è formulata con il settimo motivo, in relazione alla violazione e falsa applicazione dei principi relativi all'istituto dell'occupazione acquisitiva e all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello la quale ha accertato che l'occupazione «abbia interessato solo le particelle 202, 203 e 270 per un totale di mq. 6557», evidenziando che i terreni indicati dagli attori e menzionati nel decreto di occupazione temporanea e in via d'urgenza erano stati oggetto anche di altre opere pubbliche, in relazione alle quali era stata esercitata distinta azione giudiziaria; - una siffatta critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., orcl., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il quinto motivo si censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 832 e 834 c.c., 42 Cost., 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 1,, protocollo n. 1 addizionale a tale Convenzione, nella parte in cui ha preso in esame, ai fini della quantificazione dell'importo risarcitorio, solo la minor estensione dei terreni pari a mq. 6557, pur dando atto che l'intera estensione di mq. 8723 era stata interessata dal decreto di occupazione e da interventi pubblici; - con il sesto motivo deducono, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e 2043 c.c., e, anche con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata attribuito rilevanza, ai fini dell'individuazione dei terreni interessati dall'occupazione, all'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur in presenza di una domanda di risarcimento dei danno pe occupazione acquisitiva; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il giudice di appello, interpretando la domanda proposta dagli attori, ha ritenuto che la stessa fosse stata proposta con riferimento all'occupazione dei terreni effettuata sulla base del decreto di occupazione emesso e in esecuzione degli interventi in essa previsti; - orbene, la interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo cornma, n. 4, c.p.c.;b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, primo cornma, n. 5, c.p.c. (così, Cass. 10 giugno 2020, n. 11103; vedi, anche, Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077); - nel caso in esame, il vizio della sentenza denunciato non risulta essere esposto nelle richiamate modalità e forme richieste per la sindacabilità dell'interpretazione del giudice di merito della domanda giudiziale; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7148/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via degli Scipioni, 268/A - ricorrente - contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 188/2015, depositata il 11 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata l'11 febbraio 2015, che, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 427.679,58, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, nonché di euro 1.288,60, oltre interessi di mora, a titolo di indennità per occupazione legittima; - il giudice di appello è pervenuto alla liquidazione dell'importo risarcitorio a seguito di una individuazione dell'estensione dei terreni interessati dalla occupazione acquisitiva diversa e inferiore rispetto a quella accertata dal Tribunale e dell'applicazione dei criteri di stima indicati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado; - il ricorso è affidato a sette motivi; - resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329, 333, 334, 342, 343 e 346 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto coperta da giudicato interno la quantificazione del valore unitario per metro quadrato dei terreni interessati dall'occupazione operata dal giudice di primo grado; - rileva, in proposito, che il giudice di appello, in parziale accoglimento del gravame dell'amministrazione centrale, aveva ritenuto che l'occupazione avesse interessato solo alcuni dei terreni indicati dal Tribunale e, conseguentemente, aveva rideterminato in ribasso gli importi spettanti agli attori, calcolati secondo il valore unitario per metro quadrato dei terreni medesimi, così come individuato dal giudice 2 di primo grado, evidenziando di non poter sindacare talle valore unitario - e, quindi, di non poter fare riferimento alla diversa e più favorevole per gli attori stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio in sede di appello, benché «del tutto logica e coerente» - per difetto di specifica impugnazione; - con il secondo motivo deducono la violazione delle medesime norme di legge con riferimento al diverso paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; - con il terzo motivo si dolgono dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che l'applicazione dei criteri di stima indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio svolta in appello non avrebbe determinato il superamento dell'importo risarcitorio liquidato in primo grado; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (cfr. Cass., ord., 17 aprile 2019, n. 10760; Cass., ord., 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853); - conseguentemente, la mancata impugnazione di affermazioni contenute nella sentenza da luogo alla formazione del giudicato interno qualora le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, mentre ad opposta conclusione deve giungersi qualora tali affermazioni si risolvano in mere argomentazioni oppure nella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (così, Cass., ord., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566);- orbene, nel caso in esame, la quantificazione del risarcimento del danno e della indennità da occupazione operato dal Tribunale con riferimento ai terreni non interessati dall'appello costituisce un'affermazione del tutto autonoma e distinta da quella relativa ad analoga quantificazione relativa al diverso terreno oggetto del gravame, essendo fondata su dati fattuali, rappresentati dai terreni presi in esame nelle rispettive affermazioni, diversi; - tale statuizione si presenta, quindi, idonea a costituire un autonomo capo di sentenza e, stante la mancanza di specifico appello, a formare giudicato interno; - pertanto, la decisione della Corte di appello che ha ritenuto precluso il riesame degli importi risarcitori e indennitari riconosciuti dal Tribunale in relazione ai terreni non interessati dall'appello si sottrae alle censure formulate, risultando coerente con i riferiti principi; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la superficie interessata dall'occupazione fosse pari a mq. 6557 e non anche a mq. 8723; - censura sostanzialmente analoga è formulata con il settimo motivo, in relazione alla violazione e falsa applicazione dei principi relativi all'istituto dell'occupazione acquisitiva e all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello la quale ha accertato che l'occupazione «abbia interessato solo le particelle 202, 203 e 270 per un totale di mq. 6557», evidenziando che i terreni indicati dagli attori e menzionati nel decreto di occupazione temporanea e in via d'urgenza erano stati oggetto anche di altre opere pubbliche, in relazione alle quali era stata esercitata distinta azione giudiziaria; - una siffatta critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., orcl., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il quinto motivo si censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 832 e 834 c.c., 42 Cost., 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 1,, protocollo n. 1 addizionale a tale Convenzione, nella parte in cui ha preso in esame, ai fini della quantificazione dell'importo risarcitorio, solo la minor estensione dei terreni pari a mq. 6557, pur dando atto che l'intera estensione di mq. 8723 era stata interessata dal decreto di occupazione e da interventi pubblici; - con il sesto motivo deducono, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e 2043 c.c., e, anche con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata attribuito rilevanza, ai fini dell'individuazione dei terreni interessati dall'occupazione, all'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur in presenza di una domanda di risarcimento dei danno pe occupazione acquisitiva; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il giudice di appello, interpretando la domanda proposta dagli attori, ha ritenuto che la stessa fosse stata proposta con riferimento all'occupazione dei terreni effettuata sulla base del decreto di occupazione emesso e in esecuzione degli interventi in essa previsti; - orbene, la interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo cornma, n. 4, c.p.c.;b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, primo cornma, n. 5, c.p.c. (così, Cass. 10 giugno 2020, n. 11103; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077); - nel caso in esame, il vizio della sentenza denunciato non risulta essere esposto nelle richiamate modalità e forme richieste per la sindacabilità dell'interpretazione del giudice di merito della domanda giudiziale; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste