CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21109/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MOHAMED (CUI 061PIIFZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, anche a non voler ritenere l'impugnazione immediatamente inammissibile, in quanto presentata da difensore di ufficio di imputato assente, in carenza di procura ad impugnare, i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale quanto all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza impugnata sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]