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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 36328/2022

Testo disponibile della fonte

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ata in data 8/7/2020 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3865/7/18 della Commissione tributaria regio- nale della Calabria e, per l'effetto, cassava con rinvio la sentenza che aveva annullato per difetto di contraddittorio endoprocedimentale l'av- viso di accertamento IRPEF 2000 notificato a [OSCURATO:PERSONA].

L'atto impositivo veniva emesso sulla base di p.v.c. del 18.12.2007 che a sua volta richiamava altro p.v.c. del 14.11.2001 notificato al coniuge della contribuente, non munito di delega, con cui erano stati recuperati ad imposizione ricavi non dichiarati.

2. La Corte riteneva in particolare che erroneamente la CTR avesse ritenuto applicabile la tutela dell'art.12 dello Statuto del Contribuente anche in caso di accesso presso lo studio del commercialista, come avvenuto nel caso di specie.

3. Avverso tale ordinanza la contribuente propone ricorso per revoca- zione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta in- timata.

Ragioni della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errore revoca- torio previsto dagli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., 52 del d.P.R. n.633 del 1972, 139 cod. proc. civ. in cui sa- rebbe incorso il giudice di legittimità, ritenendo che la notifica del p.v.c. del 14.11.2001 si sia perfezionata a firma del coniuge della contri- buente, provvisto di delega, presso la residenza e abitazione della con- tribuente e non già, come avvenuto, presso la caserma della GdF, e che con la notifica del p.v.c. datato 18.12.2007 l'Agenzia ha esercitato l'autotutela sostitutiva annullando e sostituendo implicitamente il p.v.c. del 14.11.2001 con quello in data 18.12.2007.

5. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi espressa dall'ordinanza impugnata sulla questione della notifica del p.v.c., dal momento che la Corte di cassazione, richiamando un conso- lidato insegnamento giurisprudenziale, non ragiona sulla delega né sul luogo della firma per ricezione del p.v.c., ma afferma che chi ha rice- vuto la notifica era peggetaa soggetto legato da vincoli familiari, idoneo a soddisfare il disposto dell'art.52 comma 6 del d.P.R. n.633 del 1972, senza che ciò implichi alcun potere di rappresentanza in senso tecnico giuridico o che il luogo della sottoscrizione debba necessariamente es- sefe l'abitazione o la residenza.

6. secondo motivo di ricorso la contribuente deduce l'errore revoca- torio previsto dagli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., per il fatto che l'ordinanza impugnata avrebbe deciso sull'er- roneo presupposto che la verifica conclusasi con il p.v.c. del 18.12.2007 fosse condotta a tavolino presso lo studio del commercia- lista e non vi fosse stato, com'è avvenuto in data 6.12.2007, il preven- tivo accesso da parte della GdF presso la residenza e presso il luogo di svolgimento dell'attività della parte.

Con il terzo motivo, sempre ai fini degli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., viene lamentato l'errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte nell'ordinanza impugnata con riferimento al mancato accertamento del difetto di rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della

I. n.212 del 2000, avendo erroneamente ritenuto che la verifica fosse stata condotta a tavolino.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con- nessi, e sono inammissibili.

Va rammentato preliminarmente che l'er- rore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costi- tuire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o sup- porre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o docu- menti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 - 01, con- forme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 - 01).

Infatti, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, e presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.

Esso deve, quindi, 1) consistere in una errata per- cezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a sup- porre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incon- trovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presen- tare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di in- dagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 3 febbraio 2006; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14 febbraio 2007, Rv. 599949 - 01). ,,/,

8. La Corte osserva al contrario che làìR ha innanzitutto esattamente identificato il contenuto della questione giuridica relativa al termine di- latorio di cui all'art.12 comma 7 della

I. n.212 del 2000 nonché del fatto, ossia l'accesso presso il professionista detentore delle scritture contabili per conto della contribuente.

Dunque, il collegio giudicante aveva ben presente la questione, ma ha ritenuto che l'accesso presso il commercialista non potesse essere as- similato a quello presso la contribuente e, per tale ragione, ha ritenuto non applicabile il suddetto disposto dello statuto del contribuente.

9. L'orientamento espresso al tempo dell'adozione della sentenza, non era peraltro isolato ed era sostanzialmente riconducile ad un indirizzo interpretativo poi rimasto minoritario nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha da ultimo chiarito che il termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della legge n.212/2000 trova appli- cazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria (Cass. Sez. 5, Sentenza n.34586 del 16/11/2021), ponendosi in questa ipotesi a carico del contribuente un onere di collaborazione con l'Ufficio verificatore.

10. Quanto poi al profilo del previo accesso in data 6.12.2007 presso i locali aziendali anteriormente all'accesso presso lo studio del commer- cialista, pure avanzato nel ricorso per revocazione e sul quale la con- tribuente insiste in memoria, il ricorso è privo di specificità.

La ricor- rente non dà conto né evidenza di aver introdotto tale fatto e dunque la questione nei due gradi di merito, né la sentenza della CTR ne fa menzione e nemmeno il ricorso per cassazione dell'Agenzia vi fa riferi- mento specifico.

Solo nel controricorso depositato in quel giudizio vi è traccia dell'allegazione, in riferimento ad un verbale redatto in data 6.12.2007 (a11.6 al controricorso), ma anche in quel caso senza neces- saria dimostrazione della previa introduzione del fatto all'attenzione del giudice d'appello e, anteriormente, al giudice di prime cure, come ri- chiesto affinché la questione possa essere considerata specificamente introdotta nel grado di legittimità e, conseguente, ai fini della revoca- zione oggetto del presente giudizio.

11. Per le ragioni illustrate, non ricorre nella fattispecie l'errore re- vocatorio previsto dall'art.395, n.4, cod. proc. civ. non essendovi stata nel caso di specie la dimostrazione di alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svista o mero equivoco, dal momento che il giu- dice ha identificato esattamente il fatto sulla base delle rituali allega- zioni della parte, ossia l'accesso presso il professionista, ed ha escluso attraverso un lavoro di interpretazione giuridica che tale situazione fosse assimilabile all'accesso presso la parte contribuente, concludendo il sillogismo con l'esclusione dell'applicabilità della tutela procedimen- tale invocata.

Non esistendo nella fattispecie l'erronea percezione riferita al fatto sto- rico, oggettivamente e immediatamente percepibile, ovvero una svista materiale evidente ed obiettiva che emerge dal semplice raffronto tra la ordinanza impugnata e il documento di causa esaminabile in . via diretta dalla Corte, restano assorbite le ulteriori condizioni richie- ste dalla consolidata giurisprudenza già richiamata perché possa inte- grarsi la fattispecie revocatoria.

12. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, te- nuto conto che l'Agenzia non ha svolto difese, nessuna statuizione dev'essere adottata con riferimento alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. i‘ Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata in data 8/7/2020 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3865/7/18 della Commissione tributaria regio- nale della Calabria e, per l'effetto, cassava con rinvio la sentenza che aveva annullato per difetto di contraddittorio endoprocedimentale l'av- viso di accertamento IRPEF 2000 notificato a [OSCURATO:PERSONA]. L'atto impositivo veniva emesso sulla base di p.v.c. del 18.12.2007 che a sua volta richiamava altro p.v.c. del 14.11.2001 notificato al coniuge della contribuente, non munito di delega, con cui erano stati recuperati ad imposizione ricavi non dichiarati. 2. La Corte riteneva in particolare che erroneamente la CTR avesse ritenuto applicabile la tutela dell'art.12 dello Statuto del Contribuente anche in caso di accesso presso lo studio del commercialista, come avvenuto nel caso di specie. 3. Avverso tale ordinanza la contribuente propone ricorso per revoca- zione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta in- timata. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errore revoca- torio previsto dagli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., 52 del d.P.R. n.633 del 1972, 139 cod. proc. civ. in cui sa- rebbe incorso il giudice di legittimità, ritenendo che la notifica del p.v.c. del 14.11.2001 si sia perfezionata a firma del coniuge della contri- buente, provvisto di delega, presso la residenza e abitazione della con- tribuente e non già, come avvenuto, presso la caserma della GdF, e che con la notifica del p.v.c. datato 18.12.2007 l'Agenzia ha esercitato l'autotutela sostitutiva annullando e sostituendo implicitamente il p.v.c. del 14.11.2001 con quello in data 18.12.2007. 5. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi espressa dall'ordinanza impugnata sulla questione della notifica del p.v.c., dal momento che la Corte di cassazione, richiamando un conso- lidato insegnamento giurisprudenziale, non ragiona sulla delega né sul luogo della firma per ricezione del p.v.c., ma afferma che chi ha rice- vuto la notifica era peggetaa soggetto legato da vincoli familiari, idoneo a soddisfare il disposto dell'art.52 comma 6 del d.P.R. n.633 del 1972, senza che ciò implichi alcun potere di rappresentanza in senso tecnico giuridico o che il luogo della sottoscrizione debba necessariamente es- sefe l'abitazione o la residenza. 6. secondo motivo di ricorso la contribuente deduce l'errore revoca- torio previsto dagli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., per il fatto che l'ordinanza impugnata avrebbe deciso sull'er- roneo presupposto che la verifica conclusasi con il p.v.c. del 18.12.2007 fosse condotta a tavolino presso lo studio del commercia- lista e non vi fosse stato, com'è avvenuto in data 6.12.2007, il preven- tivo accesso da parte della GdF presso la residenza e presso il luogo di svolgimento dell'attività della parte. Con il terzo motivo, sempre ai fini degli artt.395 primo comma n.4, 365 e 391 bis e ter cod. proc. civ., viene lamentato l'errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte nell'ordinanza impugnata con riferimento al mancato accertamento del difetto di rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della I. n.212 del 2000, avendo erroneamente ritenuto che la verifica fosse stata condotta a tavolino. 7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con- nessi, e sono inammissibili. Va rammentato preliminarmente che l'er- rore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costi- tuire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o sup- porre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o docu- menti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 - 01, con- forme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 - 01). Infatti, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, e presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Esso deve, quindi, 1) consistere in una errata per- cezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a sup- porre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incon- trovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presen- tare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di in- dagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 3 febbraio 2006; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14 febbraio 2007, Rv. 599949 - 01). ,,/, 8. La Corte osserva al contrario che làìR ha innanzitutto esattamente identificato il contenuto della questione giuridica relativa al termine di- latorio di cui all'art.12 comma 7 della I. n.212 del 2000 nonché del fatto, ossia l'accesso presso il professionista detentore delle scritture contabili per conto della contribuente. Dunque, il collegio giudicante aveva ben presente la questione, ma ha ritenuto che l'accesso presso il commercialista non potesse essere as- similato a quello presso la contribuente e, per tale ragione, ha ritenuto non applicabile il suddetto disposto dello statuto del contribuente. 9. L'orientamento espresso al tempo dell'adozione della sentenza, non era peraltro isolato ed era sostanzialmente riconducile ad un indirizzo interpretativo poi rimasto minoritario nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha da ultimo chiarito che il termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della legge n.212/2000 trova appli- cazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria (Cass. Sez. 5, Sentenza n.34586 del 16/11/2021), ponendosi in questa ipotesi a carico del contribuente un onere di collaborazione con l'Ufficio verificatore. 10. Quanto poi al profilo del previo accesso in data 6.12.2007 presso i locali aziendali anteriormente all'accesso presso lo studio del commer- cialista, pure avanzato nel ricorso per revocazione e sul quale la con- tribuente insiste in memoria, il ricorso è privo di specificità. La ricor- rente non dà conto né evidenza di aver introdotto tale fatto e dunque la questione nei due gradi di merito, né la sentenza della CTR ne fa menzione e nemmeno il ricorso per cassazione dell'Agenzia vi fa riferi- mento specifico. Solo nel controricorso depositato in quel giudizio vi è traccia dell'allegazione, in riferimento ad un verbale redatto in data 6.12.2007 (a11.6 al controricorso), ma anche in quel caso senza neces- saria dimostrazione della previa introduzione del fatto all'attenzione del giudice d'appello e, anteriormente, al giudice di prime cure, come ri- chiesto affinché la questione possa essere considerata specificamente introdotta nel grado di legittimità e, conseguente, ai fini della revoca- zione oggetto del presente giudizio. 11. Per le ragioni illustrate, non ricorre nella fattispecie l'errore re- vocatorio previsto dall'art.395, n.4, cod. proc. civ. non essendovi stata nel caso di specie la dimostrazione di alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svista o mero equivoco, dal momento che il giu- dice ha identificato esattamente il fatto sulla base delle rituali allega- zioni della parte, ossia l'accesso presso il professionista, ed ha escluso attraverso un lavoro di interpretazione giuridica che tale situazione fosse assimilabile all'accesso presso la parte contribuente, concludendo il sillogismo con l'esclusione dell'applicabilità della tutela procedimen- tale invocata. Non esistendo nella fattispecie l'erronea percezione riferita al fatto sto- rico, oggettivamente e immediatamente percepibile, ovvero una svista materiale evidente ed obiettiva che emerge dal semplice raffronto tra la ordinanza impugnata e il documento di causa esaminabile in . via diretta dalla Corte, restano assorbite le ulteriori condizioni richie- ste dalla consolidata giurisprudenza già richiamata perché possa inte- grarsi la fattispecie revocatoria. 12. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, te- nuto conto che l'Agenzia non ha svolto difese, nessuna statuizione dev'essere adottata con riferimento alle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. i‘ Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo
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