CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1989
Cassazione n. 29463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la misura dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 47 0.1).) o della detenzione domiciliare (ex art 47 ter 0.P.), rilevando il notevole spessore del pericolo di recidiva, non contenibile con misure alternative alla detenzione inframuraria; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter O.P. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare la pericolosità sociale del Telesco; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]