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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 29850/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 24/11/2022, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA il 27/10/2022 ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di concorso in estorsione aggravata

2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere fatto parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, in specifico, al gruppo c.d. di Lineri, insieme al padre [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso, inoltre, sempre in concorso con il padre, è indagato per il reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. in relazione all'estorsione commessa in danno della [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. di Nicolosi.3.

La difesa ha proposto riesame avverso l'ordinanza genetica -fondata sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e alcune intercettazioni- sostenendo l'estraneità del ricorrente all'associazione, della quale faceva parte il padre, e, quanto al reato fine, evidenziando che l'indagato non aveva conoscenza della natura dei rapporti che erano intercorsi tra il padre e la persona offesa/così che la circostanza che lo stesso abbia ricevuto la somma, in una sola occasione e per fare un favore il padre, non avrebbe alcun rilievo.

4. Il Tribunale del riesame, ripercorse le indagini effettuate, ha rigettato l'impugnazione.

5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi emersi, dai quali risulterebbe che il ricorrente, che compare in pochissime intercettazioni tra il mese di gennaio e il mese di marzo 2020, avrebbe avuto nella vicenda un ruolo estemporaneo senza fornire alcun contributo all'associazione alla quale sarebbe rimasto estraneo.

6. In data 1° marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato che la Sezione Sesta di questa Corte, con sentenza in data 23 febbraio 2023, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella dell'attuale ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando che la conclusione del Tribunale del riesame sul punto sarebbe illogica e contraddittoria in quanto non terrebbe conto che dagli elementi emersi risulterebbe che il ricorrente, escluso il rapporto con il proprio padre, non avrebbe avuto alcun ruolo nell'associazione, alla quale sarebbe rimasto estraneo.

Le doglitze sono manifestamente infondate.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure/ poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti t nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, che non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, che non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti e le affermazioni in essa contenute non siano tra loro inconciliabili e, infine, che non risulti "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato è coerente agli elementi emersi e risulta adeguata.

Con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni della persona offesa del reato di estorsione e alle conversazioni intercettate -nelle quali si dà conto dell'attività svolta dal ricorrente per la riscossione delle somme relative alle estorsioni e si evidenzia che tale ruolo gli è stato attribuito in quanto il padre era agli arresti domiciliarti , che questo lo ha assunto anche relazionandosi con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e nonostante le preoccupazioni della madre- infatti, il Tribunale ha esposto gli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla sussistenza dei reati contestati.

Dal tenore delle conversazioni e delle dichiarazioni acquisite, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale l'indagato avrebbe avuto rapporti soltanto con il padre nel cui esclusivo interesse avrebbe agito, appare evidente che il ricorrente era consapevole di contribuire attivamente alla gestione delle estorsioni riferibili al clan. 1.3.

La circostanza rappresentata dalla difesa che la Sesta Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è in conferente.

La decisione oggetto dell'attuale ricorso, infatti, si riferisce esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e agli elementi emersi allo stato nei suoi confrontif così che non può evidentemente assumere alcun rilievo quanto deliberato in sede di impugnazione di un provvedimento diverso, reso nei confronti di un'altra persona e sulla basedli elementi differenti.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 24/11/2022, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA il 27/10/2022 ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di concorso in estorsione aggravata 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere fatto parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, in specifico, al gruppo c.d. di Lineri, insieme al padre [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso, inoltre, sempre in concorso con il padre, è indagato per il reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. in relazione all'estorsione commessa in danno della [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. di Nicolosi.3. La difesa ha proposto riesame avverso l'ordinanza genetica -fondata sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e alcune intercettazioni- sostenendo l'estraneità del ricorrente all'associazione, della quale faceva parte il padre, e, quanto al reato fine, evidenziando che l'indagato non aveva conoscenza della natura dei rapporti che erano intercorsi tra il padre e la persona offesa/così che la circostanza che lo stesso abbia ricevuto la somma, in una sola occasione e per fare un favore il padre, non avrebbe alcun rilievo. 4. Il Tribunale del riesame, ripercorse le indagini effettuate, ha rigettato l'impugnazione. 5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi emersi, dai quali risulterebbe che il ricorrente, che compare in pochissime intercettazioni tra il mese di gennaio e il mese di marzo 2020, avrebbe avuto nella vicenda un ruolo estemporaneo senza fornire alcun contributo all'associazione alla quale sarebbe rimasto estraneo. 6. In data 1° marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato che la Sezione Sesta di questa Corte, con sentenza in data 23 febbraio 2023, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella dell'attuale ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando che la conclusione del Tribunale del riesame sul punto sarebbe illogica e contraddittoria in quanto non terrebbe conto che dagli elementi emersi risulterebbe che il ricorrente, escluso il rapporto con il proprio padre, non avrebbe avuto alcun ruolo nell'associazione, alla quale sarebbe rimasto estraneo. Le doglitze sono manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure/ poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti t nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, che non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, che non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti e le affermazioni in essa contenute non siano tra loro inconciliabili e, infine, che non risulti "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato è coerente agli elementi emersi e risulta adeguata. Con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni della persona offesa del reato di estorsione e alle conversazioni intercettate -nelle quali si dà conto dell'attività svolta dal ricorrente per la riscossione delle somme relative alle estorsioni e si evidenzia che tale ruolo gli è stato attribuito in quanto il padre era agli arresti domiciliarti , che questo lo ha assunto anche relazionandosi con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e nonostante le preoccupazioni della madre- infatti, il Tribunale ha esposto gli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla sussistenza dei reati contestati. Dal tenore delle conversazioni e delle dichiarazioni acquisite, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale l'indagato avrebbe avuto rapporti soltanto con il padre nel cui esclusivo interesse avrebbe agito, appare evidente che il ricorrente era consapevole di contribuire attivamente alla gestione delle estorsioni riferibili al clan. 1.3. La circostanza rappresentata dalla difesa che la Sesta Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è in conferente. La decisione oggetto dell'attuale ricorso, infatti, si riferisce esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e agli elementi emersi allo stato nei suoi confrontif così che non può evidentemente assumere alcun rilievo quanto deliberato in sede di impugnazione di un provvedimento diverso, reso nei confronti di un'altra persona e sulla basedli elementi differenti. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Mand
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