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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35487/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, con cauzione pari a 900,00 euro.

A ragione osserva che Giordano, sulla scorta dell'accertamento della sentenza irrevocabile di condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., deve essere inquadrato nella categoria di pericolosità degli appartenenti ad un'associazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) d.l.gs., 6 settembre 2011, n. 159 e che gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare l'allontanamento dal sodalizio non sono sufficienti in considerazionejella lunghissima militanza e del ruolo di spicco che il proposto aveva ricoperto nel sodalizio.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando in unico motivo per violazione di legge, articolato in più censure.

Lamenta che la Corte distrettuale si sia limitata a prendere in esame la sentenza di condanna nel giudizio penale, affidando il giudizio di persistente ed attuale pericolosità del Giordano a semplici congetture e supposizioni anziché ad elementi fattuali ben più significativi e recenti, quali: la confessione nel giudizio penale, il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, le condizioni familiari e sociali, la scelta di dissociarsi dal sodalizio e di fornire un contributo collaborativo nel giudizio, ritenuto così apprezzabile da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non sono stati, al contrario, adeguatamente valutati tutti gli elementi che militano in favore di Giordano ed in particolare l'opera di volontariato svolta nella [OSCURATO:PERSONA], a far data da epoca anteriore alla proposta di applicazione di misura di prevenzione, e il notevole l'intervallo temporale intercorso dalle ultime manifestazioni di pericolosità.

Carente è stata, infine, la risposta fornita alla richiesta tendente ad ottenere la riduzione della misura di prevenzione in concreto irrogata.

3. Con memoria tempestivamente depositata il ricorrente, oltre a ribadire la fondatezza deltecensure, ha allegato l'ordinanza n.2023/763 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 7 febbraio 2023, che ha annullato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza con cui era stata applicata al Giordano la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Secondo il ricorrente, trattasi di "giudicato" che deve necessariamente essere tenuto in rilievo perché anch'esso fondato, al pari del decreto impugnato, sull'unica condanna riportata dal Giordano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore».

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

2. Tanto posto ritiene il Collegio che il ricorso proponga censure prive di pregio.

2.1. Non è ravvisabile la dedotta violazione di legge per assenza di valutazioni in punto di attualità della pericolosità sociale, requisito imprescindibile per l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

La Corte territoriale, senza aderire acriticamente alle conformi valutazioni del Tribunale ma sottoponendole ad esame critico alla luce dei rilievi difensivi, ha desunto l'appartenenza di Giordano ad un'associazione di tipo mafioso, precisamente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, dal compendio probatorio ritenuto sufficiente dal grucie penale per pervenire alla sua condanna, divenuta p1/4oice irrevocabile, per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Sulle medesime emergenze ha fondato anche il giudizio prognostico di attuale pericolosità valorizzando l'epoca, quasi trentennale, di militanza di Giordano nel sodalizio ed il ruolo di primaria importanza che lo stesso aveva, durante tale lunghissimo periodo, attivamente disimpegnato, non solo partecipando a riuniont riservate ma anche fornendo su porto Tei latitanti e mettendo stabilmente in E N collegamento candidati a cariche e vertici della famiglia mafiosa.

Ha, pertanto fatto ricorso all'applicazione della presunzione semplice, relativa alla stabilità del vincolo associativo, verificando, però, la forza dimostrativa alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, durata della militanza e ruolo, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01).

In questa prospettiva si è curata di prendere in esame anche gli elementi di segno contrario dedotti dal proposto ( considerandoli giustificatamente poco significativi o, comunque, recessivi: la collaborazione processuale era stata valutata dai giudici della cognizione tutt'altro che decisiva, ma limitata a quanto già accertato e in gran parte funzionale a mitigare le sue responsabilità; l'attività di volontariato non era di per sé sintomatica dell'allontanamento del proposto da [OSCURATO:PERSONA] nostra.

2.2. La durata della sorveglianza speciale è stata commisurata, con giudizio non arbitrario ma ancorato dalle emergenze degli atti di causa che attestano un grado elevato di pericolosità sociale.

3. Al cospetto di un apparato argomentativo completo e coerente con il quadro normativo, il ricorrente, oltre alla già esaminata violazione di legge, articola doglianze che o denunziano vizi dell'apparato motivazionale incensurabili in questa sede si rivolvono nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito estranei a giudizio di legittimità.

4. Trattandosi di atto successivo al provvedimento impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglinza, allegata alla memoria, è irricevibile.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, con cauzione pari a 900,00 euro. A ragione osserva che Giordano, sulla scorta dell'accertamento della sentenza irrevocabile di condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., deve essere inquadrato nella categoria di pericolosità degli appartenenti ad un'associazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) d.l.gs., 6 settembre 2011, n. 159 e che gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare l'allontanamento dal sodalizio non sono sufficienti in considerazionejella lunghissima militanza e del ruolo di spicco che il proposto aveva ricoperto nel sodalizio. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando in unico motivo per violazione di legge, articolato in più censure. Lamenta che la Corte distrettuale si sia limitata a prendere in esame la sentenza di condanna nel giudizio penale, affidando il giudizio di persistente ed attuale pericolosità del Giordano a semplici congetture e supposizioni anziché ad elementi fattuali ben più significativi e recenti, quali: la confessione nel giudizio penale, il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, le condizioni familiari e sociali, la scelta di dissociarsi dal sodalizio e di fornire un contributo collaborativo nel giudizio, ritenuto così apprezzabile da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non sono stati, al contrario, adeguatamente valutati tutti gli elementi che militano in favore di Giordano ed in particolare l'opera di volontariato svolta nella [OSCURATO:PERSONA], a far data da epoca anteriore alla proposta di applicazione di misura di prevenzione, e il notevole l'intervallo temporale intercorso dalle ultime manifestazioni di pericolosità. Carente è stata, infine, la risposta fornita alla richiesta tendente ad ottenere la riduzione della misura di prevenzione in concreto irrogata. 3. Con memoria tempestivamente depositata il ricorrente, oltre a ribadire la fondatezza deltecensure, ha allegato l'ordinanza n.2023/763 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 7 febbraio 2023, che ha annullato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza con cui era stata applicata al Giordano la misura di sicurezza della libertà vigilata. Secondo il ricorrente, trattasi di "giudicato" che deve necessariamente essere tenuto in rilievo perché anch'esso fondato, al pari del decreto impugnato, sull'unica condanna riportata dal Giordano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto ritiene il Collegio che il ricorso proponga censure prive di pregio. 2.1. Non è ravvisabile la dedotta violazione di legge per assenza di valutazioni in punto di attualità della pericolosità sociale, requisito imprescindibile per l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. La Corte territoriale, senza aderire acriticamente alle conformi valutazioni del Tribunale ma sottoponendole ad esame critico alla luce dei rilievi difensivi, ha desunto l'appartenenza di Giordano ad un'associazione di tipo mafioso, precisamente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, dal compendio probatorio ritenuto sufficiente dal grucie penale per pervenire alla sua condanna, divenuta p1/4oice irrevocabile, per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. Sulle medesime emergenze ha fondato anche il giudizio prognostico di attuale pericolosità valorizzando l'epoca, quasi trentennale, di militanza di Giordano nel sodalizio ed il ruolo di primaria importanza che lo stesso aveva, durante tale lunghissimo periodo, attivamente disimpegnato, non solo partecipando a riuniont riservate ma anche fornendo su porto Tei latitanti e mettendo stabilmente in E N collegamento candidati a cariche e vertici della famiglia mafiosa. Ha, pertanto fatto ricorso all'applicazione della presunzione semplice, relativa alla stabilità del vincolo associativo, verificando, però, la forza dimostrativa alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, durata della militanza e ruolo, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). In questa prospettiva si è curata di prendere in esame anche gli elementi di segno contrario dedotti dal proposto ( considerandoli giustificatamente poco significativi o, comunque, recessivi: la collaborazione processuale era stata valutata dai giudici della cognizione tutt'altro che decisiva, ma limitata a quanto già accertato e in gran parte funzionale a mitigare le sue responsabilità; l'attività di volontariato non era di per sé sintomatica dell'allontanamento del proposto da [OSCURATO:PERSONA] nostra. 2.2. La durata della sorveglianza speciale è stata commisurata, con giudizio non arbitrario ma ancorato dalle emergenze degli atti di causa che attestano un grado elevato di pericolosità sociale. 3. Al cospetto di un apparato argomentativo completo e coerente con il quadro normativo, il ricorrente, oltre alla già esaminata violazione di legge, articola doglianze che o denunziano vizi dell'apparato motivazionale incensurabili in questa sede si rivolvono nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito estranei a giudizio di legittimità. 4. Trattandosi di atto successivo al provvedimento impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglinza, allegata alla memoria, è irricevibile. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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