Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13894/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA(:aato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39834_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il ricorso che deduce l'assenza di motivazione, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

Peraltro, la sentenza pur succintamente motivata, ha recepito l'accordo ed ha rilevato l'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e la congruità della pena concordata.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi 'T9)estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA(:aato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39834_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorso che deduce l'assenza di motivazione, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). Peraltro, la sentenza pur succintamente motivata, ha recepito l'accordo ed ha rilevato l'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e la congruità della pena concordata. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi 'T9)estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris