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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 14989/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, perché tardivo, il riesame proposto dalla Gedoil s.r.1, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16.5.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gedoil s.r.1, a mezzo del difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 322 e 324 cod.proc.pen. nonchè dell'art. 161 cod.proc.pen.

Argomenta che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, alla notifica del decreto di sequestro alla società ricorrente, terzo interessato, effettuata in data 15.7.2022 e rispetto alla quale il riesame risultava tempestivamente proposto; il terzo interessato è titolare di autonomo potere di impugnazione e, nella specie, la società era venuta a conoscenza del decreto di sequestro eseguito nei suoi confronti solo a seguito della notifica eseguita presso il difensore e procuratore speciale; dalla predetta data, quindi, avendo la società preso contezza dell'avvenuto sequestro ed avendovi interesse, poteva farsi decorrere il termine per l'impugnazione.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia della ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere intervenuto provvedimento di revoca della misura cautelare reale.

2. Osserva il Collegio che tale circostanza, debitamente documentata, ha determinato la sopravvenuta carenza dell'interesse a proporre l'impugnazione.

Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. che dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse".

Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l'interesse in questione.

Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); Nella specie, la revoca del sequestro preventivo ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione, in quanto la parte ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte con la proposta impugnazione.

3. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile alla parte ricorrente, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali ed alla condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (Sez.3, n.8025 del 25/01/2012, Rv.252910).

P.Q.M.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, perché tardivo, il riesame proposto dalla Gedoil s.r.1, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16.5.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gedoil s.r.1, a mezzo del difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 322 e 324 cod.proc.pen. nonchè dell'art. 161 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, alla notifica del decreto di sequestro alla società ricorrente, terzo interessato, effettuata in data 15.7.2022 e rispetto alla quale il riesame risultava tempestivamente proposto; il terzo interessato è titolare di autonomo potere di impugnazione e, nella specie, la società era venuta a conoscenza del decreto di sequestro eseguito nei suoi confronti solo a seguito della notifica eseguita presso il difensore e procuratore speciale; dalla predetta data, quindi, avendo la società preso contezza dell'avvenuto sequestro ed avendovi interesse, poteva farsi decorrere il termine per l'impugnazione. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia della ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere intervenuto provvedimento di revoca della misura cautelare reale. 2. Osserva il Collegio che tale circostanza, debitamente documentata, ha determinato la sopravvenuta carenza dell'interesse a proporre l'impugnazione. Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. che dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l'interesse in questione. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); Nella specie, la revoca del sequestro preventivo ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione, in quanto la parte ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte con la proposta impugnazione. 3. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile alla parte ricorrente, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali ed alla condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (Sez.3, n.8025 del 25/01/2012, Rv.252910). P.Q.M. Dichiara in
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