CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33924/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA S1ir"'7(A—.j -:"3 da: Le • 'C-.• [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/CCV1997 avvei•A.) del 07/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato ,-...•;!v A. .- ,.,„e ..,..] •i•; odiu! !,•_; ims 1,,-....:' ,A.( :,,.(-)ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, in termini di manifesta infondatezza, contesta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art 337 cp ( consumato il 26 agosto 2016) contestato al ricorrente in epoca antecedente alla sentenza impugnata ( risalente al 16 gennaio 2025) senza tenere conto delle cause di sospensione del relativo decorso riscontate nelle fasi di merito per complessivi 425 giorni, tale da spostare al 26 aprile 2025 la relativa data di perenzione mentre, per il resto, del tutto genericamente contrasta la valutazione del materiale probatorio posto fondamento del giudizio di responsabilità che appare invece completa, coerente al dato processuale acquisito, immune da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.