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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 24582/2026

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difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBonarrigo Lorenzo, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, elett.dom.to in P.zza dei Re di Roma n. 3, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 553/2023 pubblicatain data 13/07/2023, n.r.g. 484/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto decreto ingiuntivo n. 27/2018, con cui era stato ingiunto a LorenzoBonarrigo, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, il pagamento dellasomma di euro 3.506,57 a titolo di retribuzioni per i mesi di ottobre,novembre e dicembre 2016.Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/20262.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, con cui chiedeva altresì invia riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma dieuro 30,00 al dì quale valore del pranzo o della cena da lui giornalmente fruitinel corso del rapporto di lavoro, che opponeva in compensazione al creditoretributivo per lavoro straordinario.3.- Costituendosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] avanzava a sua voltadomanda riconvenzionale, con cui chiedeva altresì la condanna del medesimoBonarrigo al pagamento delle ulteriori somme ivi specificate a titolo diretribuzioni maturate da luglio 2014 al 03/04/2017 anche in considerazionedel maggior orario di lavoro svolto (pari a 11-12 ore al giorno), nonché alrisarcimento del danno da mancata consegna delle buste paga e da mancatopagamento delle retribuzioni, nonché del danno non patrimoniale.4.- Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile sia ladomanda riconvenzionale del datore di lavoro, in quanto formulata inopposizione ad un titolo (lavoro straordinario) non oggetto della domandamonitoria, sia la domanda riconvenzionale del lavoratore, in quanto nonnecessitata dalle difese dell’opponente, ma finalizzata soltanto ad ampliare ilthema decidendum con la richiesta di ulteriori somme per ulteriori titoliretributivi (anche per lavoro straordinario) nonché a titolo risarcitorio.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) a seguito della costituzione dell’opposto, il Tribunale aveva differito laprima udienza senza con ciò incorrere in contraddizione con la suadecisione, poi, di inammissibilità della domanda riconvenzionale dellavoratore, perché era preliminarmente necessario garantire il diritto didifesa ed il principio del contraddittorio;b) in ogni caso la Corte di Cassazione ritiene ammissibile la domandaavanzata in via subordinata dall’opposto (convenuto solo in sensoformale), purché inerente alla medesima vicenda sostanziale dedottacon la domanda monitoria, attenga allo stesso bene della vita e tendaalla realizzazione, almeno in parte, della medesima utilità finale,Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026restando connessa alla domanda originaria da una relazione diincompatibilità (Cass. n. 9633/2022);c) nel caso di specie non si è al cospetto di una domanda “complanare”,ossia avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedottooriginariamente in giudizio, ma rispetto a questo alternativo oincompatibile, sicché le due domande non potrebbero essere entrambeaccolte;d) si è invece al cospetto di una domanda ulteriore, che realizza un cumulodi pretese con quella originaria, con la quale si pone, dunque, non inrapporto di alternatività, bensì di cumulo, ciò che è inammissibile.6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa del ricorrente ha proposto tempestiva istanza didecisione.9.- Le parti hanno depositato memoria.10.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 36, 645, co. 2, 415, 416, 418 c.p.c.e della ratio legis dell’art. 151 disp.att.c.p.c. per non avere la Corte territorialeravvisato la contraddittorietà in cui era incorso il Tribunale, che, a seguitodella memoria difensiva del creditore opposto, aveva ritenuto ammissibile ladomanda riconvenzionale e quindi spostato la prima udienza di discussione.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica ratiodecidendi, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che la fissazione diuna nuova udienza ex art. 418 c.p.c. è finalizzata unicamente a garantire ilcontraddittorio, ma non pregiudica in alcun modo la decisione finale relativaall’ammissibilità e alla fondatezza della domanda (“la garanzia del diritto didifesa e del principio del contraddittorio è prodromica alla delibazione nelmerito di una domanda e se quest’ultima risulta proposta nel rispetto deitermini processuali occorre comunque consentire a parte avversa la facoltà diNumero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026interloquire pur se trattasi di domanda nuova e, come tale, inammissibile”: v.sentenza impugnata, p. 3, 4^ cpv.).

Dunque il motivo difetta di pertinenza.2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 99, 112, 277 c.p.c., 2909 c.c. e 111 Cost. per avere laCorte territoriale totalmente “trascurato” la domanda riconvenzionale dellavoratore, al quale non è stato dato quindi modo neppure di dedurre i mezzidi prova.Il motivo è inammissibile, perché rivolto in realtà contro la sentenza diprimo grado e non contro quella di appello.

In ogni caso esso è infondato: unavolta confermata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dellavoratore, in modo conforme a diritto la Corte territoriale non ha dato seguitoad istanze istruttorie, volte a dimostrare la fondatezza di quella domanda.3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 112 e 423 c.p.c. per avere la Corte territoriale omessodi pronunziarsi sulla sua istanza ex art. 423 c.p.c. relativa alle retribuzioni deimesi da gennaio ad aprile 2017, che il datore di lavoro aveva dichiarato nelCUD 2018 ma mai versato.Il motivo è infondato: una volta confermata l’inammissibilità della domandariconvenzionale del lavoratore, relativa – fra l’altro – a quelle retribuzioni, inmodo conforme a diritto la Corte territoriale si è ritenuta esonerata dal doveredi pronunziare sull’istanza ex art. 423 c.p.c.4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 118 disp.att.c.p.c., 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6,Cost. per non avere la Corte territoriale motivato in modo “chiaro” le ragionigiuridiche della sua decisione.Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente l’iterlogico-giuridico che ha indotto i Giudici d’appello a rigettare il gravame dellavoratore e, quindi, a confermare la declaratoria di inammissibilità della suadomanda riconvenzionale formulata nella veste di creditore oppostonell’opposizione a decreto ingiuntivo.Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026Si tratta di ragioni che hanno trovato conferma nel successivo interventonomofilattico di questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n. 26727/2024),con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nellacomparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in viamonitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nelmedesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto all’ingiunzione”.Quindi, confermando il precedente rappresentato da Cass. n. 9633/2022(a cui si è ispirata la sentenza in questa sede impugnata), questa Corte haaffermato che il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale chenon sia ristretta alla reconventio reconventionis, cioè che non sianecessariamente una “reazione” alla domanda riconvenzionale propostadall’opponente, purché si tratti di domanda che, pur nuova per petitum e/oper causa petendi, nondimeno si riferisca al medesimo interesse sostanzialeintrodotto con il ricorso monitorio (v.

Cass. sez. un. n. 26727/2024 cit., p. 27della motivazione: “… il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decretoingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se nonmediante lo strumento teleologico dell'interesse … L'interesse, infatti, come èstato chiarito dall’arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzionedi una domanda alternativa …”).

Rispetto a questo interesse, è necessario chela domanda, pur “nuova”, si ponga come “alternativa” (e non “cumulativa”)rispetto a quella originariamente avanzata nella forma monitoria.Nella sua istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. la difesa del ricorrentededuce che la diversità del rito del lavoro rispetto a quello civile ordinario, alquale si riferisce la sentenza a sezioni unite di questa Corte del 2024 sopraricordata, è tale da escludere che, nel rito del lavoro, vi sia il predetto limitedella domanda necessariamente “alternativa”.

Sostiene che, nell’ottica delnecessario contraddittorio, la domanda riconvenzionale determina il potere-dovere del giudice di fissare una nuova prima udienza di discussione ex artt.418 e 415 c.p.c., vicenda invece sconosciuta al rito civile ordinario.

Conclude,pertanto, nel senso per cui il creditore opposto, costituendosi come formaleconvenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso daldebitore, nel rito del lavoro potrebbe avanzare qualunque domanda “nuova”,Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026anche ulteriore e “in aggiunta” a quella originariamente fatta valere in viamonitoria (quindi “cumulativa” rispetto a quest’ultima).La tesi non può essere condivisa.In primo luogo anche nel rito civile ordinario (ratione temporis vigente),tenuto presente da questa Corte nella pronunzia del 2024, il contraddittorioviene comunque assicurato mediante le scansioni processuali disciplinatedall’art. 183 c.p.c., che assicurano un risultato analogo allo spostamento dellaprima udienza di discussione di cui all’art. 418 c.p.c. nel rito del lavoro.In secondo luogo, il limite della domanda “alternativa” (e non “cumulativa”)evidenziato in quella pronunzia è dichiaratamente ispirato, da un lato,all’esigenza di evitare il rischio di giudicati contrastanti e la proliferazione deiprocessi sulla stessa vicenda sostanziale, ma, dall’altro, alla concorrenteesigenza di evitare che la domanda, qualora “cumulativa”, determinil'inevitabile allungamento dei tempi processuali.

Quest’ultima ratio decidendisi trovava già esplicitata nell’ormai lontana decisione di questa Corte (Cass.sez. un. n. 12310/2015) ed è stata testualmente ripresa nella successivapronunzia del 2024 e ribadita anche più di recente (Cass. ord. n. 7236/2025).5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,a cui vanno aggiunte le condanne ex art. 96, co. 3 e 4 c.p.c., attesa laconformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, nonché a pagare al controricorrente lasomma di euro 2.000,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro2.000,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/06/2026.La PresidenteNumero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBonarrigo Lorenzo, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, elett.dom.to in P.zza dei Re di Roma n. 3, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 553/2023 pubblicatain data 13/07/2023, n.r.g. 484/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto decreto ingiuntivo n. 27/2018, con cui era stato ingiunto a LorenzoBonarrigo, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, il pagamento dellasomma di euro 3.506,57 a titolo di retribuzioni per i mesi di ottobre,novembre e dicembre 2016.Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/20262.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, con cui chiedeva altresì invia riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma dieuro 30,00 al dì quale valore del pranzo o della cena da lui giornalmente fruitinel corso del rapporto di lavoro, che opponeva in compensazione al creditoretributivo per lavoro straordinario.3.- Costituendosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] avanzava a sua voltadomanda riconvenzionale, con cui chiedeva altresì la condanna del medesimoBonarrigo al pagamento delle ulteriori somme ivi specificate a titolo diretribuzioni maturate da luglio 2014 al 03/04/2017 anche in considerazionedel maggior orario di lavoro svolto (pari a 11-12 ore al giorno), nonché alrisarcimento del danno da mancata consegna delle buste paga e da mancatopagamento delle retribuzioni, nonché del danno non patrimoniale.4.- Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile sia ladomanda riconvenzionale del datore di lavoro, in quanto formulata inopposizione ad un titolo (lavoro straordinario) non oggetto della domandamonitoria, sia la domanda riconvenzionale del lavoratore, in quanto nonnecessitata dalle difese dell’opponente, ma finalizzata soltanto ad ampliare ilthema decidendum con la richiesta di ulteriori somme per ulteriori titoliretributivi (anche per lavoro straordinario) nonché a titolo risarcitorio.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) a seguito della costituzione dell’opposto, il Tribunale aveva differito laprima udienza senza con ciò incorrere in contraddizione con la suadecisione, poi, di inammissibilità della domanda riconvenzionale dellavoratore, perché era preliminarmente necessario garantire il diritto didifesa ed il principio del contraddittorio;b) in ogni caso la Corte di Cassazione ritiene ammissibile la domandaavanzata in via subordinata dall’opposto (convenuto solo in sensoformale), purché inerente alla medesima vicenda sostanziale dedottacon la domanda monitoria, attenga allo stesso bene della vita e tendaalla realizzazione, almeno in parte, della medesima utilità finale,Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026restando connessa alla domanda originaria da una relazione diincompatibilità (Cass. n. 9633/2022);c) nel caso di specie non si è al cospetto di una domanda “complanare”,ossia avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedottooriginariamente in giudizio, ma rispetto a questo alternativo oincompatibile, sicché le due domande non potrebbero essere entrambeaccolte;d) si è invece al cospetto di una domanda ulteriore, che realizza un cumulodi pretese con quella originaria, con la quale si pone, dunque, non inrapporto di alternatività, bensì di cumulo, ciò che è inammissibile.6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa del ricorrente ha proposto tempestiva istanza didecisione.9.- Le parti hanno depositato memoria.10.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 36, 645, co. 2, 415, 416, 418 c.p.c.e della ratio legis dell’art. 151 disp.att.c.p.c. per non avere la Corte territorialeravvisato la contraddittorietà in cui era incorso il Tribunale, che, a seguitodella memoria difensiva del creditore opposto, aveva ritenuto ammissibile ladomanda riconvenzionale e quindi spostato la prima udienza di discussione.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica ratiodecidendi, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che la fissazione diuna nuova udienza ex art. 418 c.p.c. è finalizzata unicamente a garantire ilcontraddittorio, ma non pregiudica in alcun modo la decisione finale relativaall’ammissibilità e alla fondatezza della domanda (“la garanzia del diritto didifesa e del principio del contraddittorio è prodromica alla delibazione nelmerito di una domanda e se quest’ultima risulta proposta nel rispetto deitermini processuali occorre comunque consentire a parte avversa la facoltà diNumero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026interloquire pur se trattasi di domanda nuova e, come tale, inammissibile”: v.sentenza impugnata, p. 3, 4^ cpv.). Dunque il motivo difetta di pertinenza.2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 99, 112, 277 c.p.c., 2909 c.c. e 111 Cost. per avere laCorte territoriale totalmente “trascurato” la domanda riconvenzionale dellavoratore, al quale non è stato dato quindi modo neppure di dedurre i mezzidi prova.Il motivo è inammissibile, perché rivolto in realtà contro la sentenza diprimo grado e non contro quella di appello. In ogni caso esso è infondato: unavolta confermata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dellavoratore, in modo conforme a diritto la Corte territoriale non ha dato seguitoad istanze istruttorie, volte a dimostrare la fondatezza di quella domanda.3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 112 e 423 c.p.c. per avere la Corte territoriale omessodi pronunziarsi sulla sua istanza ex art. 423 c.p.c. relativa alle retribuzioni deimesi da gennaio ad aprile 2017, che il datore di lavoro aveva dichiarato nelCUD 2018 ma mai versato.Il motivo è infondato: una volta confermata l’inammissibilità della domandariconvenzionale del lavoratore, relativa – fra l’altro – a quelle retribuzioni, inmodo conforme a diritto la Corte territoriale si è ritenuta esonerata dal doveredi pronunziare sull’istanza ex art. 423 c.p.c.4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamentaviolazione degli artt. 118 disp.att.c.p.c., 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6,Cost. per non avere la Corte territoriale motivato in modo “chiaro” le ragionigiuridiche della sua decisione.Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente l’iterlogico-giuridico che ha indotto i Giudici d’appello a rigettare il gravame dellavoratore e, quindi, a confermare la declaratoria di inammissibilità della suadomanda riconvenzionale formulata nella veste di creditore oppostonell’opposizione a decreto ingiuntivo.Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026Si tratta di ragioni che hanno trovato conferma nel successivo interventonomofilattico di questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n. 26727/2024),con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nellacomparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in viamonitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nelmedesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto all’ingiunzione”.Quindi, confermando il precedente rappresentato da Cass. n. 9633/2022(a cui si è ispirata la sentenza in questa sede impugnata), questa Corte haaffermato che il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale chenon sia ristretta alla reconventio reconventionis, cioè che non sianecessariamente una “reazione” alla domanda riconvenzionale propostadall’opponente, purché si tratti di domanda che, pur nuova per petitum e/oper causa petendi, nondimeno si riferisca al medesimo interesse sostanzialeintrodotto con il ricorso monitorio (v. Cass. sez. un. n. 26727/2024 cit., p. 27della motivazione: “… il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decretoingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se nonmediante lo strumento teleologico dell'interesse … L'interesse, infatti, come èstato chiarito dall’arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzionedi una domanda alternativa …”). Rispetto a questo interesse, è necessario chela domanda, pur “nuova”, si ponga come “alternativa” (e non “cumulativa”)rispetto a quella originariamente avanzata nella forma monitoria.Nella sua istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. la difesa del ricorrentededuce che la diversità del rito del lavoro rispetto a quello civile ordinario, alquale si riferisce la sentenza a sezioni unite di questa Corte del 2024 sopraricordata, è tale da escludere che, nel rito del lavoro, vi sia il predetto limitedella domanda necessariamente “alternativa”. Sostiene che, nell’ottica delnecessario contraddittorio, la domanda riconvenzionale determina il potere-dovere del giudice di fissare una nuova prima udienza di discussione ex artt.418 e 415 c.p.c., vicenda invece sconosciuta al rito civile ordinario. Conclude,pertanto, nel senso per cui il creditore opposto, costituendosi come formaleconvenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso daldebitore, nel rito del lavoro potrebbe avanzare qualunque domanda “nuova”,Numero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026anche ulteriore e “in aggiunta” a quella originariamente fatta valere in viamonitoria (quindi “cumulativa” rispetto a quest’ultima).La tesi non può essere condivisa.In primo luogo anche nel rito civile ordinario (ratione temporis vigente),tenuto presente da questa Corte nella pronunzia del 2024, il contraddittorioviene comunque assicurato mediante le scansioni processuali disciplinatedall’art. 183 c.p.c., che assicurano un risultato analogo allo spostamento dellaprima udienza di discussione di cui all’art. 418 c.p.c. nel rito del lavoro.In secondo luogo, il limite della domanda “alternativa” (e non “cumulativa”)evidenziato in quella pronunzia è dichiaratamente ispirato, da un lato,all’esigenza di evitare il rischio di giudicati contrastanti e la proliferazione deiprocessi sulla stessa vicenda sostanziale, ma, dall’altro, alla concorrenteesigenza di evitare che la domanda, qualora “cumulativa”, determinil'inevitabile allungamento dei tempi processuali. Quest’ultima ratio decidendisi trovava già esplicitata nell’ormai lontana decisione di questa Corte (Cass.sez. un. n. 12310/2015) ed è stata testualmente ripresa nella successivapronunzia del 2024 e ribadita anche più di recente (Cass. ord. n. 7236/2025).5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,a cui vanno aggiunte le condanne ex art. 96, co. 3 e 4 c.p.c., attesa laconformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, nonché a pagare al controricorrente lasomma di euro 2.000,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro2.000,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/06/2026.La PresidenteNumero registro generale 17383/2023Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 24582/2026Data pubblicazione 10/08/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]