CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27499-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 20784/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per revocazione, ex articolo 391 bis c.p.c., nella sentenza di questa corte 20 agosto 2018 n. 20784, con la quale viene dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da essa proposto avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello di Taranto 11 maggio 2015 n. 209. 2. Hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (successore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.). Non ha invece svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto questo è tardivo ex art. 327 c.p.c.. Ric. 2019 n. 27499 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- La sentenza di cui si è chiesta la revocazione è stata infatti pubblicata il 20.8.2018, mentre il ricorso per revocazione è stato proposto il 16.9.2019. 1.1. In merito alle impugnazioni per revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione questa corte ha già stabilito che il nuovo e più breve termine di sei mesi, introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, si applica ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi. (Sez. U, Sentenza n. 8091 del 23/04/2020, Rv. 657534 - 01). Nel caso di specie, pertanto, poiché la sentenza revocanda è stata pubblicata il 20 agosto 2018, si applica il termine semestrale, scaduto (tenuto conto della sospensione feriale) il 25 marzo 2019 (dal momento che il termine effettivo di scadenza, 23 marzo, cadeva di sabato). Il ricorso per revocazione, per contro, come accennato stato proposto con atto passato della notifica del 16 settembre 2019. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; Ric. 2019 n. 27499 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021. Il Presidente (Adelaide A