CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25620-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro COMUNE di ALBEROBELLO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1062/2017 depositata il 22/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25620/2017 Numero sezionale 180/2022 Numero di raccolta generale 17161/2022Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Su domanda degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari ingiungeva al Comune di Alberobello di corrispondere, in loro favore, la complessiva somma di € 118.292,89, a titolo di compensi professionali per la difesa svolta nell’ambito di un processo di cassazione. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione il Comune di Alberobello, deducendo che l’incarico conferito ai due avvocati (mediante delibera del Commissario prefettizio e successiva determina del responsabile del servizio del 28.12.2001) prevedeva l’applicazione dei minimi tariffari, ed era stato accettato dai professionisti per facta concludentia, avendo essi dato corso al mandato professionale in discorso; che non v’era luogo al raddoppio degli onorari; che non spettavano i diritti, trattandosi di giudizio di cassazione; che era stato erroneamente individuato lo scaglione tariffario di riferimento, dovendosi tenere in considerazione il solo valore degli immobili oggetto della domanda di usucapione oggetto della causa. Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente l’opposizione, calcolando il compenso dovuto ai convenuti opposti (al netto degli acconti ricevuti) in € 21.668,40, sul presupposto che i due avvocati avessero tacitamente accettato la proposta proveniente dall’ente territoriale, e che tuttavia i compensi (calcolati ai minimi tariffari, secondo la suddetta proposta) dovessero essere raddoppiati, in considerazione dell’importanza della questione. Adita dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Nitti, la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione. In particolare, i giudici di secondo grado confermavano la ricostruzione operata dal tribunale circa l’avvenuta conclusione dell’accordo mediante la determina dirigenziale del 28.12.2001 e il successivo contegno materiale dei professionisti, i F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25620/2017 Numero sezionale 180/2022 quali, senza muovervi alcuna contestazione, avevano provveduto Numero di raccolta generale 17161/2022Data pubblicazione 26/05/2022 alla redazione e al deposito del controricorso nel procedimento di cassazione. Quanto alla censura legata alla mancata determinazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., la Corte d’Appello osservava che era proprio in applicazione di tale disposizione che il Tribunale di Bari era giunto a quantificarlo nel doppio degli onorari minimi. Con due distinti ricorsi, fondati sui medesimi motivi, hanno proposto ricorso per cassazione gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Nitti. Il Comune di Alberobello ha depositato controricorso sia avverso il ricorso principale che avverso quello incidentale dei due avvocati. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Il primo motivo dei ricorsi denuncia la violazione degli artt.1321, 1322, 1325 e 2233 c.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto che l’esecuzione dell’incarico da parte degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Nitti (sostanziatasi nella redazione del controricorso per cassazione e di una memoria, e nella partecipazione a due udienze dinanzi alla Suprema Corte) integrasse la prova dell’esistenza di un valido ed efficace accordo circa la misura dei compensi professionali, in mancanza di un’accettazione espressa in forma scritta. Per la validità dei contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni è, infatti, richiesta la forma scritta ad substantiam; in ogni caso, dal tenore della missiva inviata dagli avvocati al Comune il 1°.2.2002 (nella quale essi chiedevano un ulteriore acconto pari a € 5.164,57 per ciascuno, senza fare alcun cenno alla proposta di compenso contenuta nella richiamata determina dirigenziale), si evincerebbe, al contrario, la mancata conclusione del contratto. 3. Con il secondo motivo (articolato anche in relazione all’art. 360 n. 5), i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1704 c.c., per non avere il giudice di merito F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25620/2017 Numero sezionale 180/2022 considerato che, con la lettera del 1°.2.2002, i professionistiNumero di raccolta generale 17161/2022Data pubblicazione 26/05/2022 si erano limitati a prendere atto del conferimento del mandato professionale (avvenuto in data 28.12.2001 da parte del Commissario prefettizio, e già accettato mediante la sottoscrizione della relativa dichiarazione di autenticità), senza manifestare alcun consenso in ordine alla quantificazione del compenso contenuta nella distinta determina dirigenziale. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art.1339 c.c., per non avere la sentenza impugnata - una volta escluso che, sul punto, fosse intervenuto l’accordo delle parti - ritenuto integrato il contratto di prestazione d’opera intellettuale concluso dalle parti alla stregua dei criteri di cui all’art. 2233 c.c., sussidiariamente applicabili in ordine alla misura del compenso. 5. I motivi - che, in ragione dell’evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente - sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria” (Cass., n. 21007/2019; Cass., n. 2266/2012; Cass., n. 8500/200). Si può convenire, pertanto, con la prospettazione dei ricorrenti, secondo la quale il contratto d’opera professionale si concluse nel momento in cui il Commissario prefettizio del Comune di Alberobello conferì agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Moschetti il mandato a rappresentare l’ente nel giudizio di legittimità intentato dall’APT di Bari, sia pure con la precisazione che, non essendo apposta alcuna data alla procura stesa a margine del controricorso, la conclusione dell’accordo deve riferirsi al giorno F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25620/2017 in cui il controricorso fu sottoscritto dagli avvocati (ovvero il Numero sezionale 180/2022Numero di raccolta generale 17161/2022 3.1.2002). Ciò premesso, è indubitabile che l‘accordo appena Data pubblicazione 26/05/2022 individuato non contenesse alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione (compenso al quale né il testo della procura né quello del controricorso fanno alcun cenno), venendosi a creare, pertanto, le condizioni per l’integrazione del contratto ex art. 2233, comma 1, c.c., per mezzo delle tariffe professionali ratione temporis applicabili. Non ha pregio, pertanto, la tesi propugnata dal controricorrente, a dire del quale il contratto si sarebbe concluso mediante, da un lato, la determina dirigenziale n. 907 del 28.12.2001 (che integrerebbe la proposta) e, dall’altro, la lettera inviata dai professionisti il 1°.2.2002 (che integrerebbe l’accettazione, dal momento che - come si legge a pag. 10 del controricorso - dalla stessa sarebbe dato “desumere la volontà di concludere il contratto sia perché in essa è chiaramente indicato che i legali hanno depositato i controricorso di loro competenza in Cassazione sia perché viene richiesto un aumento della somma stanziata a titolo di anticipazione”). Invero, al tempo dell’invio della raccomandata in discorso, il contratto doveva ritenersi, come detto, già concluso, tanto che gli avvocati avevano già iniziato ad eseguirne la prestazione, predisponendo, notificando e depositando il controricorso per cassazione. D’altra parte, con riferimento alla necessaria forma scritta, la lettera del 1°.2.2002 non contiene alcuna espressione che faccia riferimento alla determina dirigenziale nella quale vorrebbe farsi coincidere la proposta, limitandosi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Moschetti a far presente al proprio cliente di aver provveduto a depositare il controricorso presso la Corte di Cassazione, e al contempo sollecitando un’integrazione del fondo spese già ricevuto. Pertanto, una volta che si individui l’accettazione dell’incarico professionale da parte degli avvocati nella sottoscrizione della procura rilasciata dal Comune di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25620/2017 Alberobello a margine del più volte citato controricorso, l’unica Numero sezionale 180/2022Numero di raccolta generale 17161/2022 ricostruzione in astratto compatibile con l’avvenuta prestazione del Data pubblicazione 26/05/2022 consenso (anche) in ordine alla quantificazione del compenso ai minimi tariffari è quella che postula l’avvenuta conoscenza, da parte degli stessi, del contenuto della determina del 28.12.2001 in epoca anteriore alla sottoscrizione della procura suddetta. Vi è, però, che l’atto n. 17 e la determina n. 907 del Comune di Alberobello (entrambi del 28.12.2001) risultano spediti ai professionisti in data 4.1.2002, dunque il giorno successivo a quello in cui risulta redatto il controricorso contenente la procura in loro favore. Non v’è alcuna evidenza, pertanto, che, al momento dell’accettazione dell’incarico, gli odierni ricorrenti fossero a conoscenza della proposta del Comune, relativa alla quantificazione del loro compenso secondo i valori tariffari minimi, sicché in nessun modo è possibile sostenere che tale accettazione si riferisse anche a tale parte dell’oggetto del contratto. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, all’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari, la quale procederà a calcolare il compenso spettante agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Moschetti, secondo il disposto dell’art. 2233, comma 1, c.c., in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente procedimento di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 e, in sede di riconvocazione sulla [OSCURATO:PERSONA], in data 7 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O