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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14834/2026

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to dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta diriesame del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Locri del 30/08/2025, applicativo dellamisura degli arresti domiciliari (poi sostituita, con provvedimento del 5/9/2025, con il divieto diesercitare la professione medica) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché gravemente indiziatadi plurimi episodi di falso ideologico, ai sensi dell’art. 479 cod. pen., commessi nell’eserciziodella professione medica, per avere rilasciato ai propri pazienti, quale medico di base, certificatidi malattia a semplice richiesta senza effettuare la visita medica ovvero senza che i pazienti sifossero recati allo studio medico.2.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, per iltramite dei difensori di fiducia avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidanoa un motivo unico, denunciando violazione dell’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen., peravere il Giudice per le indagini preliminari emesso l’ordinanza applicativa della misura coercitivadegli arresti domiciliari senza il preventivo interrogatorio di legge.

Precisa la difesa ricorrenteche, pur essendo stato emesso il titolo cautelare in relazione alle esigenze di cui alle lettere a)e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. – e, quindi, anche per esigenze per le quali non è prescritto ilpredetto adempimento preventivo - di fatto, il provvedimento impositivo non era corredato daidonea argomentazione in merito al concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio,non essendo state indicate circostanze di fatto rappresentative dell’effettiva sussistenza di talepericulum.

Il G.I.P. si era, infatti, riferito alla mera astratta possibilità che l’indagataconcordasse con i pazienti una linea difensiva comune (al di là di ogni considerazione sullacorrettezza e sull’inquadramento di tale prospettazione come “inquinamento probatorio”),opzione comportamentale che, si sostiene, non sarebbe, comunque, attuabile in quelle pocheore, o anche pochi giorni, che avrebbero dovuto seguire l’avviso di rendere l’interrogatorio perla richiesta di misura e l’interrogatorio stesso (e, quindi, l’adozione della misura).

Cosicchè, silamenta, erroneamente, il Tribunale distrettuale ha convalidato l’originario titolo cautelareanche con riguardo a tale esigenza cautelare, in spregio al granitico orientamentogiurisprudenziale formatosi sul punto, ed espressamente richiamato dalla ricorrente.

A riprovadi quanto sostenuto, il G.I.P., a seguito dell’interrogatorio dell’indagata, successivamentesvolto, ha attenuato la misura sostituendola con quella interdittiva in atto, facendo esclusivoriferimento al pericolo di reiterazione.3.

Con successiva memoria, la difesa ricorrente ha formulato controdeduzioni alleconclusioni del P.G., denunciando un travisamento dei motivi di ricorso e ribadendo di averedenunciato che la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio fosse meramente“apparente”, basata su “clausole di stile ed un generico rinvio alle risultanze delle indagini, edunque giuridicamente inesistente.

Come evidenziato nel ricorso, il GIP si era limitato a unagenerica enunciazione sulla “presunta capacità dell’indagata di intrattenere rapporti complicicoi pazienti coindagati”, senza ancorare tale affermazione a quelle "circostanze di fattoespressamente indicate nel provvedimento" che l'art. 274, lett. a), c.p.p. esige a pena dinullità” e che “il ricorso, pertanto, sollevava una quintessenziale quaestio iuris sulla correttaapplicazione degli artt. 274, lett. a), 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, c.p.p.,pienamente ammissibile in questa sede.”Inoltre, si argomenta che il P.G. avrebbe ignorato che, dal vizio genetico dell’ordinanzacautelare, discende quale conseguenza processuale dirimente, anch'essa ignorata dalla ProcuraGenerale, che il giudice del riesame non può esercitare il proprio "potere integrativo e sanante"previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p. per rimediare a tale vizio.

Pertanto - si insiste -l'affermazione del P.G. secondo cui “Il tribunale del riesame ha dunque correttamente epuntualmente spiegato le ragioni della propria valutazione” è del tutto irrilevante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Come premesso, la ricorrente si duole che il Tribunale del riesame, nel convalidarel’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura degli arrestidomiciliari, avrebbe omesso di rilevare che il G.I.P., sia venuto meno al dovere di motivare inordine al prospettato pericolo di inquinamento probatorio, così eludendo anche la previsione,legale di cui all’art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen., che impone il preventivo interrogatoriodell’indagato, previsto nel caso in cui risulti sussistente il solo pericolo di reiterazione, peraltro,procedendo a una non consentita integrazione della motivazione.2.1.

È anzitutto necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte deiprovvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale.Secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la possibilità di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabiledel giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n.56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).

Inoltre, il controllodi legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logicadell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabilecolpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilitoa garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamentidel giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati delmateriale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici egiuridici.2.2.

E’ anche opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamentodell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile incassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanzao manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (exaliis, Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv.201177).3.

Tanto premesso, va ricordato che la legge 09 agosto 2024 n. 114, di modificadella disciplina della custodia cautelare, ha previsto l’interrogatorio preventivo, introducendo,cioè, il contraddittorio anticipato rispetto all’adozione di una misura cautelare personale.L’intervento legislativo consiste nell’inserimento all’interno dell’ art. 291 cod. proc. pen., dopo ilcomma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempouna serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo delle misure cautelari e quello diimpugnazione.3.1.

L’ art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, prevedeche il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della personasottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod.proc. pen., solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriorireati di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), (seconda parte) cod. proc. pen..3.1.1.

L’istituto dell’interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamicaresiduale, in quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente laddovesussista l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle altreesigenze di cui all’art. 274, lett.) a) e b), esclude, invece, l’applicabilità della norma in esame.3.1.2.

Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che esso non opera quando il reato per cuisi procede è incluso tra quelli considerati più gravi, di cui agli artt. 407 comma 2 e 362 comma1-ter cod. proc. pen., ovvero, più genericamente, quando si tratta di delitti commessi con uso diarmi o con altri mezzi di violenza personale.3.1.3.

La riforma - prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, ma senzageneralizzarlo completamente, anzi con ampia casistica derogatoria - ha esteso questo modello"a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimentocautelare sia adottato "a sorpresa", poiché, in tal modo, «da un lato si evita l’effetto dirompentesulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva,dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione (e anche un contattodiretto) con l’indagato prima dell’adozione della misura» (così la relazione illustrativa del d.d.l.).3.1.4.

La scelta mira a valorizzare la centralità della difesa e del vaglio preventivo delleprospettazioni difensive, consentendo all’indagato di esporre le proprie ragioni e difese primadell’adozione di una misura cautelare.

Nel disegno del legislatore, la finalità dell’interrogatoriopreventivo è quella di fornire al GIP (o all’organo collegiale) investito della richiesta diapplicazione di una misura cautelare, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche deglielementi difensivi prospettati dall’indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tener conto aifini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pena la nullitàdell’ordinanza applicativa della misura cautelare.4.

Nel caso di specie, come si è premesso, il G.I.P. ha individuato due esigenze cautelari: ilpericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio; correttamente, dunque, ha emessol’ordinanza cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo, a cui sarebbe stato tenutoesclusivamente nel caso in cui avesse ritenuto sussistente il solo pericolo di reiterazionecriminosa.4.1.

La questione si sposta, allora, come prospettato dalla ricorrente, sul versantemotivazionale, sostenendosi che il G.I.P., prima, e il tribunale del riesame, poi, avrebbero soloastrattamente configurato il pericolo di inquinamento probatorio (che giustifica il mancatointerrogatorio preventivo), in spregio all’insegnamento consolidato di questa Corte, secondo cuila concretezza del pericolo di inquinamento della prova deve identificarsi in tutte quelle situazionidalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, chel'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca oinquinando le relative fonti. (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] altri, Rv. 270561).

Mancherebbe, nell’ordinanza genetica, il riferimento a comportamenticoncretamente evocativi della intenzione dell’indagata di inquinare l’indagine a suo carico.4.2.

Le cose, però, non stanno così, dal momento che, per un verso, il Tribunale del riesameha fatto espresso richiamo alle pagine dell’ordinanza genetica e, in sintesi, alle ragioni individuatedal G.I.P., con motivazione che, sotto tale profilo, risulta sufficiente ed esaustiva, tenuto contoche, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventualecarenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi dimotivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenzecautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015,Rv. 265365), in tali casi non operando il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309,comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47(Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 265984) in quanto, in presenzadi una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancherebbe unsostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 (dep. 08/03/2018) Rv. 272596).4.3.

Dal canto suo, il GIP ha individuato concreti elementi significativi di condotterappresentative dell’inquinamento, di fatto già messo in atto dall’indagata, segnalando come, inragione dell’ evidente rapporto confidenziale e complice, che è stato già registrato nelleintercettazioni, tra il medico e i pazienti-lavoratori, sia emersa la condotta spregiudicata deipazienti, avallata dal medico, parimenti spregiudicato, nel procurarsi certificazione medica diappoggio, sì indicativa di patologia, ma senza che il medico abbia adempiuto al dovere diverificare la effettiva incidenza della malattia diagnosticata sulle condizioni di salute del paziente,tale da influire negativamente sulla prestazione lavorativa (cfr. pg. 338 dell’ordinanza genetica).Le indagini hanno, cioè, evidenziato come, al di là della diagnosi di patologia a carico del paziente,non sia stato verificato l’impatto effettivamente impeditivo sull’attività lavorativa, accertamentoche avrebbe dovuto essere in concreto svolto dal medico, che di fatto l’ha omesso.4.4.

E, allora, i giudici di merito hanno dato conto della concreta possibilità, di cui si leggenell’ordinanza impugnata, di inquinamento probatorio, alla luce delle condotte già registratesidurante le prime indagini, evidenziandone l’attitudine concreta ad evidenziare l’attualità delpericolo di inquinamento investigativo.4.5.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente e puntualmente spiegato le ragionidella propria valutazione, cosicchè, a fronte di tale logica motivazione, è precluso qualsivogliasindacato in questa sede di legittimità, alla luce del già richiamato principio di diritto, (par. 2.2.),applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno,dell’interrogatorio preventivo per la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, attesol’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’art. 274 delmedesimo codice (Sez. 5 n. 40709 del 17/09/2025, Rv. 289036 – 02).5.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta diriesame del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Locri del 30/08/2025, applicativo dellamisura degli arresti domiciliari (poi sostituita, con provvedimento del 5/9/2025, con il divieto diesercitare la professione medica) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché gravemente indiziatadi plurimi episodi di falso ideologico, ai sensi dell’art. 479 cod. pen., commessi nell’eserciziodella professione medica, per avere rilasciato ai propri pazienti, quale medico di base, certificatidi malattia a semplice richiesta senza effettuare la visita medica ovvero senza che i pazienti sifossero recati allo studio medico.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, per iltramite dei difensori di fiducia avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidanoa un motivo unico, denunciando violazione dell’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen., peravere il Giudice per le indagini preliminari emesso l’ordinanza applicativa della misura coercitivadegli arresti domiciliari senza il preventivo interrogatorio di legge. Precisa la difesa ricorrenteche, pur essendo stato emesso il titolo cautelare in relazione alle esigenze di cui alle lettere a)e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. – e, quindi, anche per esigenze per le quali non è prescritto ilpredetto adempimento preventivo - di fatto, il provvedimento impositivo non era corredato daidonea argomentazione in merito al concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio,non essendo state indicate circostanze di fatto rappresentative dell’effettiva sussistenza di talepericulum. Il G.I.P. si era, infatti, riferito alla mera astratta possibilità che l’indagataconcordasse con i pazienti una linea difensiva comune (al di là di ogni considerazione sullacorrettezza e sull’inquadramento di tale prospettazione come “inquinamento probatorio”),opzione comportamentale che, si sostiene, non sarebbe, comunque, attuabile in quelle pocheore, o anche pochi giorni, che avrebbero dovuto seguire l’avviso di rendere l’interrogatorio perla richiesta di misura e l’interrogatorio stesso (e, quindi, l’adozione della misura). Cosicchè, silamenta, erroneamente, il Tribunale distrettuale ha convalidato l’originario titolo cautelareanche con riguardo a tale esigenza cautelare, in spregio al granitico orientamentogiurisprudenziale formatosi sul punto, ed espressamente richiamato dalla ricorrente. A riprovadi quanto sostenuto, il G.I.P., a seguito dell’interrogatorio dell’indagata, successivamentesvolto, ha attenuato la misura sostituendola con quella interdittiva in atto, facendo esclusivoriferimento al pericolo di reiterazione.3. Con successiva memoria, la difesa ricorrente ha formulato controdeduzioni alleconclusioni del P.G., denunciando un travisamento dei motivi di ricorso e ribadendo di averedenunciato che la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio fosse meramente“apparente”, basata su “clausole di stile ed un generico rinvio alle risultanze delle indagini, edunque giuridicamente inesistente. Come evidenziato nel ricorso, il GIP si era limitato a unagenerica enunciazione sulla “presunta capacità dell’indagata di intrattenere rapporti complicicoi pazienti coindagati”, senza ancorare tale affermazione a quelle "circostanze di fattoespressamente indicate nel provvedimento" che l'art. 274, lett. a), c.p.p. esige a pena dinullità” e che “il ricorso, pertanto, sollevava una quintessenziale quaestio iuris sulla correttaapplicazione degli artt. 274, lett. a), 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, c.p.p.,pienamente ammissibile in questa sede.”Inoltre, si argomenta che il P.G. avrebbe ignorato che, dal vizio genetico dell’ordinanzacautelare, discende quale conseguenza processuale dirimente, anch'essa ignorata dalla ProcuraGenerale, che il giudice del riesame non può esercitare il proprio "potere integrativo e sanante"previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p. per rimediare a tale vizio. Pertanto - si insiste -l'affermazione del P.G. secondo cui “Il tribunale del riesame ha dunque correttamente epuntualmente spiegato le ragioni della propria valutazione” è del tutto irrilevante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Come premesso, la ricorrente si duole che il Tribunale del riesame, nel convalidarel’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura degli arrestidomiciliari, avrebbe omesso di rilevare che il G.I.P., sia venuto meno al dovere di motivare inordine al prospettato pericolo di inquinamento probatorio, così eludendo anche la previsione,legale di cui all’art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen., che impone il preventivo interrogatoriodell’indagato, previsto nel caso in cui risulti sussistente il solo pericolo di reiterazione, peraltro,procedendo a una non consentita integrazione della motivazione.2.1. È anzitutto necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte deiprovvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale.Secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la possibilità di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabiledel giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n.56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Inoltre, il controllodi legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logicadell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabilecolpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilitoa garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamentidel giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati delmateriale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici egiuridici.2.2. E’ anche opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamentodell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile incassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanzao manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (exaliis, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv.201177).3. Tanto premesso, va ricordato che la legge 09 agosto 2024 n. 114, di modificadella disciplina della custodia cautelare, ha previsto l’interrogatorio preventivo, introducendo,cioè, il contraddittorio anticipato rispetto all’adozione di una misura cautelare personale.L’intervento legislativo consiste nell’inserimento all’interno dell’ art. 291 cod. proc. pen., dopo ilcomma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempouna serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo delle misure cautelari e quello diimpugnazione.3.1. L’ art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, prevedeche il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della personasottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod.proc. pen., solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriorireati di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), (seconda parte) cod. proc. pen..3.1.1. L’istituto dell’interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamicaresiduale, in quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente laddovesussista l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle altreesigenze di cui all’art. 274, lett.) a) e b), esclude, invece, l’applicabilità della norma in esame.3.1.2. Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che esso non opera quando il reato per cuisi procede è incluso tra quelli considerati più gravi, di cui agli artt. 407 comma 2 e 362 comma1-ter cod. proc. pen., ovvero, più genericamente, quando si tratta di delitti commessi con uso diarmi o con altri mezzi di violenza personale.3.1.3. La riforma - prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, ma senzageneralizzarlo completamente, anzi con ampia casistica derogatoria - ha esteso questo modello"a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimentocautelare sia adottato "a sorpresa", poiché, in tal modo, «da un lato si evita l’effetto dirompentesulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva,dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione (e anche un contattodiretto) con l’indagato prima dell’adozione della misura» (così la relazione illustrativa del d.d.l.).3.1.4. La scelta mira a valorizzare la centralità della difesa e del vaglio preventivo delleprospettazioni difensive, consentendo all’indagato di esporre le proprie ragioni e difese primadell’adozione di una misura cautelare. Nel disegno del legislatore, la finalità dell’interrogatoriopreventivo è quella di fornire al GIP (o all’organo collegiale) investito della richiesta diapplicazione di una misura cautelare, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche deglielementi difensivi prospettati dall’indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tener conto aifini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pena la nullitàdell’ordinanza applicativa della misura cautelare.4. Nel caso di specie, come si è premesso, il G.I.P. ha individuato due esigenze cautelari: ilpericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio; correttamente, dunque, ha emessol’ordinanza cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo, a cui sarebbe stato tenutoesclusivamente nel caso in cui avesse ritenuto sussistente il solo pericolo di reiterazionecriminosa.4.1. La questione si sposta, allora, come prospettato dalla ricorrente, sul versantemotivazionale, sostenendosi che il G.I.P., prima, e il tribunale del riesame, poi, avrebbero soloastrattamente configurato il pericolo di inquinamento probatorio (che giustifica il mancatointerrogatorio preventivo), in spregio all’insegnamento consolidato di questa Corte, secondo cuila concretezza del pericolo di inquinamento della prova deve identificarsi in tutte quelle situazionidalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, chel'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca oinquinando le relative fonti. (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] altri, Rv. 270561). Mancherebbe, nell’ordinanza genetica, il riferimento a comportamenticoncretamente evocativi della intenzione dell’indagata di inquinare l’indagine a suo carico.4.2. Le cose, però, non stanno così, dal momento che, per un verso, il Tribunale del riesameha fatto espresso richiamo alle pagine dell’ordinanza genetica e, in sintesi, alle ragioni individuatedal G.I.P., con motivazione che, sotto tale profilo, risulta sufficiente ed esaustiva, tenuto contoche, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventualecarenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi dimotivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenzecautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015,Rv. 265365), in tali casi non operando il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309,comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47(Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 265984) in quanto, in presenzadi una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancherebbe unsostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 (dep. 08/03/2018) Rv. 272596).4.3. Dal canto suo, il GIP ha individuato concreti elementi significativi di condotterappresentative dell’inquinamento, di fatto già messo in atto dall’indagata, segnalando come, inragione dell’ evidente rapporto confidenziale e complice, che è stato già registrato nelleintercettazioni, tra il medico e i pazienti-lavoratori, sia emersa la condotta spregiudicata deipazienti, avallata dal medico, parimenti spregiudicato, nel procurarsi certificazione medica diappoggio, sì indicativa di patologia, ma senza che il medico abbia adempiuto al dovere diverificare la effettiva incidenza della malattia diagnosticata sulle condizioni di salute del paziente,tale da influire negativamente sulla prestazione lavorativa (cfr. pg. 338 dell’ordinanza genetica).Le indagini hanno, cioè, evidenziato come, al di là della diagnosi di patologia a carico del paziente,non sia stato verificato l’impatto effettivamente impeditivo sull’attività lavorativa, accertamentoche avrebbe dovuto essere in concreto svolto dal medico, che di fatto l’ha omesso.4.4. E, allora, i giudici di merito hanno dato conto della concreta possibilità, di cui si leggenell’ordinanza impugnata, di inquinamento probatorio, alla luce delle condotte già registratesidurante le prime indagini, evidenziandone l’attitudine concreta ad evidenziare l’attualità delpericolo di inquinamento investigativo.4.5. Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente e puntualmente spiegato le ragionidella propria valutazione, cosicchè, a fronte di tale logica motivazione, è precluso qualsivogliasindacato in questa sede di legittimità, alla luce del già richiamato principio di diritto, (par. 2.2.),applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno,dell’interrogatorio preventivo per la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, attesol’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’art. 274 delmedesimo codice (Sez. 5 n. 40709 del 17/09/2025, Rv. 289036 – 02).5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 14834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris