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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1965

Cassazione n. 26726/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1965 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo ed il secondo motivo dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla inverosimile assenza di ricordi del teste e sia in merito al difetto di elementi da cui desumere la veste di indagato al momento in cui sono state rese le dichiarazioni poi ritrattate in dibattimento, alla luce del principio consolidato secondo cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, Rv. 261953); rilevato che anche terzo motivo per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. è inammissibile perché introduce una questione non dedotta in appello e che investe innanzitutto profili fattuali non suscettibili di valutazione in sede di legittimità circa la sussistenza di una situazione concreta di pericolo per la propria incolumità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1965 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo ed il secondo motivo dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla inverosimile assenza di ricordi del teste e sia in merito al difetto di elementi da cui desumere la veste di indagato al momento in cui sono state rese le dichiarazioni poi ritrattate in dibattimento, alla luce del principio consolidato secondo cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, Rv. 261953); rilevato che anche terzo motivo per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. è inammissibile perché introduce una questione non dedotta in appello e che investe innanzitutto profili fattuali non suscettibili di valutazione in sede di legittimità circa la sussistenza di una situazione concreta di pericolo per la propria incolumità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26726/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris