Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34832/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione del richiesto beneficio ex art. 163, cod. proc. pen., con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 515, cod. pen., perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "Colucci uova s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], consegnava in vendita alla "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Basciani", di Vieste, prodotti diversi da quelli dichiarati: nello specifico, vendeva 8 cartoni di 180 uova fresche cad. di categoria "A", lotto RA0607, con scadenza al 14 luglio 2016 e con codice Istat di produzione "3IT058AP082", etichettate "[OSCURATO:PERSONA] F.11i Piva s.s." di Verrucchino (RN) - centro imballaggio n.

IT099002, contrariamente al vero, in quanto trattavasi di prodotti di diversa origine e con codice Istat appartenente ad altra impresa (058 - operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e non di Rimini) e riportanti etichette contraffatte dell'azienda "F.11i Piva", disconosciute da quest'ultima (in [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2016).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano l'incompetenza territoriale, ex artt. 8 e 9, cod. proc. pen., e il travisamento della prova.

La difesa asserisce che i fatti del 4 luglio 2016 sono stati accertati in località diversa da quella della vendita della merce asseritamente non genuina e non riguardano la vendita avvenuta in data 15 giugno 2016, presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di Vieste, di cui al capo di imputazione.

La consegna della merce al vettore non sarebbe avvenuta con cessione del bene, bensì per procedere alla cosiddetta vendita "porta a porta", che, nel caso in cui si concludesse con un nulla di fatto, determinerebbe la restituzione dei beni al venditore.

Con tale tipologia di vendita il vettore non acquisterebbe la titolarità del bene consegnato, comportandosi da mero intermediario.

Solo con la avvenuta vendita al cliente finale si verrebbe a determinare la consegna del bene in vendita.

Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la condotta tipica del reato in esame è materialmente attuata solo nel momento e nel luogo in cui l'acquirente entri effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore.

La difesa afferma, inoltre, che il controllo effettuato il 4 luglio 2016, presso la sede legale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", riguarda materiale diverso da quello ceduto in vendita alla "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.".

L'imputato sarebbe stato condannato - per travisamento della prova - per aver venduto 8 cartoni di uova da 180 uova cadauno, mentre ne avrebbe cedute 30 blister da

6. Dall'imputazione risulterebbe, dunque, un fatto mai avvenuto o, comunque, avvenuto in Vieste.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la mancanza totale di motivazione con riferimento alla originaria nullità del decreto di citazione, nonché il travisamento della prova per indeterminatezza dell'accusa.

Il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo per indeterminatezza, come si desumerebbe dalla rappresentazione del fatto come avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], in data 4 luglio 2016; mentre, per le ragioni già delineate nel precedente motivo di ricorso, la messa in circolazione del bene sarebbe avvenuta solo nel momento di cessione materiale del bene all'acquirente.

Si ribadisce che la vendita ha riguardato un quantitativo e una tipologia di uova diverse da quelle oggetto di imputazione ed è avvenuta in data anteriore e in luogo diverso, ovvero presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", in Vieste, in data 15/06/2016, ove vi è stata la cessione di 30 blister da 6 uova cadauno.

A parere del ricorrente, dunque, si dovrebbe procedere alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione poiché vi sarebbe incertezza sul "tempus e locus commissi delicti".

L'indeterminatezza dell'imputazione avrebbe inciso sul diritto di difesa, non avendo consentito all'imputato di effettuare una consapevole scelta della linea difensiva.

2.3. In terzo luogo, si deducono la violazione di legge, con riferimento alla nullità della sentenza per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, e la violazione degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost. e 521, cod. proc. pen., oltre che il travisamento della prova.

I fatti per i quali l'imputato risulta condannato non corrisponderebbero a quelli emersi in dibattimento.

Il motivo di ricorso richiama nuovamente la questione relativa all'interpretazione del termine "consegnare", di cui all'art. 515, cod. pen., sostenendo ulteriormente che, o la consegna si fa risalire in Vieste e ad un periodo antecedente a quello contestato o l'accertamento ha evidenziato una condotta tipica diversa da quella indicata nel capo di imputazione; vale a dire quella sanzionata dall'art. 516 cod. pen., per aver detenuto e non per avere consegnato merce diversa da quella pattuita.

2.4. Con una quarta censura, analoga alle precedenti, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova: la ditta Colucci non avrebbe mai consegnato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] prodotti diversi da quelli dichiarati, perché tali prodotti sarebbero stati pacificamente detenuti dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nella sede di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non sarebbero mai usciti dalla disponibilità della stessa.

2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen.: l'imputato sarebbe incensurato e il fatto sarebbe da considerare lieve, in quanto effettivamente sanzionato con la sola pena pecuniaria.

Il ricorrente sottolinea inoltre come l'applicabilità dell'art. 131-bis non possa essere esclusa né in caso di reato abituale, né per la presenza di procedimenti penali pendenti.

2.6. Con un'ultima doglianza, si censura la carenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso, formulata con i motivi di appello, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e della limitata gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato che l'art. 515 cod. pen. punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La fattispecie incriminatrice tutela, com'è noto, la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non solo l'interesse patrimoniale dei singoli acquirenti.

Fatta questa premessa, deve rilevarsi che la censura relativa all'incompetenza territoriale - tempestivamente proposta già dal primo grado di giudizio - è fondata, con assorbimento delle altre.

Non trova applicazione nel caso in esame il principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore, e quindi, dove si è concluso il contratto (ex multis, Sez. 3, n. 41691 del 01/07/2014, Rv. 260656; Sez. 3, n. 34873 del 10/06/2009, Rv. 244584; Sez. 3, n. 3048 del 13/11/2007, Rv. 238981).

Infatti, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 515 cod. pen. - per il quale si procede - questa Corte ha diversamente e più volte statuito che, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, esso si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna finale della stessa merce all'acquirente (ex plurimis, Sez. 3, n. 28689 del 07/02/2017, Rv. 270661; Sez. 1, n. 8383 del 30/01/2003, Rv. 223297).

Nel caso in esame - secondo ciò che risulta dai documenti acquisiti nel corso del giudizio, cui le sentenze di primo e secondo grado fanno riferimento - la merce venne trasportata e consegnata dal terzo vettore; sicché deve ritenersi che il reato sia stato commesso in Vieste, luogo della consegna dal vettore all'acquirente finale, e non in [OSCURATO:PERSONA], luogo della consegna dal venditore al vettore.

2. Dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente a quella di primo grado, dovendosi dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Foggia, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, per ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiarando la competenza del Tribunale di Foggia e disponendo la trasmissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione del richiesto beneficio ex art. 163, cod. proc. pen., con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 515, cod. pen., perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "Colucci uova s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], consegnava in vendita alla "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Basciani", di Vieste, prodotti diversi da quelli dichiarati: nello specifico, vendeva 8 cartoni di 180 uova fresche cad. di categoria "A", lotto RA0607, con scadenza al 14 luglio 2016 e con codice Istat di produzione "3IT058AP082", etichettate "[OSCURATO:PERSONA] F.11i Piva s.s." di Verrucchino (RN) - centro imballaggio n. IT099002, contrariamente al vero, in quanto trattavasi di prodotti di diversa origine e con codice Istat appartenente ad altra impresa (058 - operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e non di Rimini) e riportanti etichette contraffatte dell'azienda "F.11i Piva", disconosciute da quest'ultima (in [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2016). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano l'incompetenza territoriale, ex artt. 8 e 9, cod. proc. pen., e il travisamento della prova. La difesa asserisce che i fatti del 4 luglio 2016 sono stati accertati in località diversa da quella della vendita della merce asseritamente non genuina e non riguardano la vendita avvenuta in data 15 giugno 2016, presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di Vieste, di cui al capo di imputazione. La consegna della merce al vettore non sarebbe avvenuta con cessione del bene, bensì per procedere alla cosiddetta vendita "porta a porta", che, nel caso in cui si concludesse con un nulla di fatto, determinerebbe la restituzione dei beni al venditore. Con tale tipologia di vendita il vettore non acquisterebbe la titolarità del bene consegnato, comportandosi da mero intermediario. Solo con la avvenuta vendita al cliente finale si verrebbe a determinare la consegna del bene in vendita. Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la condotta tipica del reato in esame è materialmente attuata solo nel momento e nel luogo in cui l'acquirente entri effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore. La difesa afferma, inoltre, che il controllo effettuato il 4 luglio 2016, presso la sede legale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", riguarda materiale diverso da quello ceduto in vendita alla "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.". L'imputato sarebbe stato condannato - per travisamento della prova - per aver venduto 8 cartoni di uova da 180 uova cadauno, mentre ne avrebbe cedute 30 blister da 6. Dall'imputazione risulterebbe, dunque, un fatto mai avvenuto o, comunque, avvenuto in Vieste. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la mancanza totale di motivazione con riferimento alla originaria nullità del decreto di citazione, nonché il travisamento della prova per indeterminatezza dell'accusa. Il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo per indeterminatezza, come si desumerebbe dalla rappresentazione del fatto come avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], in data 4 luglio 2016; mentre, per le ragioni già delineate nel precedente motivo di ricorso, la messa in circolazione del bene sarebbe avvenuta solo nel momento di cessione materiale del bene all'acquirente. Si ribadisce che la vendita ha riguardato un quantitativo e una tipologia di uova diverse da quelle oggetto di imputazione ed è avvenuta in data anteriore e in luogo diverso, ovvero presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", in Vieste, in data 15/06/2016, ove vi è stata la cessione di 30 blister da 6 uova cadauno. A parere del ricorrente, dunque, si dovrebbe procedere alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione poiché vi sarebbe incertezza sul "tempus e locus commissi delicti". L'indeterminatezza dell'imputazione avrebbe inciso sul diritto di difesa, non avendo consentito all'imputato di effettuare una consapevole scelta della linea difensiva. 2.3. In terzo luogo, si deducono la violazione di legge, con riferimento alla nullità della sentenza per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, e la violazione degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost. e 521, cod. proc. pen., oltre che il travisamento della prova. I fatti per i quali l'imputato risulta condannato non corrisponderebbero a quelli emersi in dibattimento. Il motivo di ricorso richiama nuovamente la questione relativa all'interpretazione del termine "consegnare", di cui all'art. 515, cod. pen., sostenendo ulteriormente che, o la consegna si fa risalire in Vieste e ad un periodo antecedente a quello contestato o l'accertamento ha evidenziato una condotta tipica diversa da quella indicata nel capo di imputazione; vale a dire quella sanzionata dall'art. 516 cod. pen., per aver detenuto e non per avere consegnato merce diversa da quella pattuita. 2.4. Con una quarta censura, analoga alle precedenti, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova: la ditta Colucci non avrebbe mai consegnato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] prodotti diversi da quelli dichiarati, perché tali prodotti sarebbero stati pacificamente detenuti dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nella sede di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non sarebbero mai usciti dalla disponibilità della stessa. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen.: l'imputato sarebbe incensurato e il fatto sarebbe da considerare lieve, in quanto effettivamente sanzionato con la sola pena pecuniaria. Il ricorrente sottolinea inoltre come l'applicabilità dell'art. 131-bis non possa essere esclusa né in caso di reato abituale, né per la presenza di procedimenti penali pendenti. 2.6. Con un'ultima doglianza, si censura la carenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso, formulata con i motivi di appello, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e della limitata gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che l'art. 515 cod. pen. punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La fattispecie incriminatrice tutela, com'è noto, la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non solo l'interesse patrimoniale dei singoli acquirenti. Fatta questa premessa, deve rilevarsi che la censura relativa all'incompetenza territoriale - tempestivamente proposta già dal primo grado di giudizio - è fondata, con assorbimento delle altre. Non trova applicazione nel caso in esame il principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore, e quindi, dove si è concluso il contratto (ex multis, Sez. 3, n. 41691 del 01/07/2014, Rv. 260656; Sez. 3, n. 34873 del 10/06/2009, Rv. 244584; Sez. 3, n. 3048 del 13/11/2007, Rv. 238981). Infatti, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 515 cod. pen. - per il quale si procede - questa Corte ha diversamente e più volte statuito che, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, esso si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna finale della stessa merce all'acquirente (ex plurimis, Sez. 3, n. 28689 del 07/02/2017, Rv. 270661; Sez. 1, n. 8383 del 30/01/2003, Rv. 223297). Nel caso in esame - secondo ciò che risulta dai documenti acquisiti nel corso del giudizio, cui le sentenze di primo e secondo grado fanno riferimento - la merce venne trasportata e consegnata dal terzo vettore; sicché deve ritenersi che il reato sia stato commesso in Vieste, luogo della consegna dal vettore all'acquirente finale, e non in [OSCURATO:PERSONA], luogo della consegna dal venditore al vettore. 2. Dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente a quella di primo grado, dovendosi dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Foggia, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, per ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiarando la competenza del Tribunale di Foggia e disponendo la trasmissi
Sentenza Cassazione n. 34832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris