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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:637
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61999CJ0146_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-146/99, Repubblica italiana, rappresentata dal sig.

U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig.

D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

F.P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 34), nella parte in cui respinge per un importo di ITL 7 421 939 820 le spese sostenute dalla Repubblica italiana per aiuti alla trasformazione dei pomodori, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg.

C. Gulmann (relatore),

V. Skouris e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 marzo 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig.

D. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal sig.

L. Visaggio, in qualità di agente, assistito dall'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 aprile 1999, la Repubblica italiana ha chiesto, a norma dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 34; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui respinge per un importo di ITL 7 421 939 820 le spese sostenute dalla Repubblica italiana per aiuti alla trasformazione dei pomodori. 2 Tale importo corrisponde ad una rettifica forfettaria del 2% del totale delle spese sostenute dalla Repubblica italiana nell'ambito degli aiuti alla trasformazione dei pomodori e poste a carico del FEAOG.

Contesto normativo 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 49, pag. 1), istituisce un regime di aiuti alla produzione per determinati prodotti ricavati dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli raccolti all'interno della Comunità.

L'art. 3, n. 1, di tale regolamento così dispone: «L'aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità». 4 Gli artt. 4, n. 1, primo comma, e 5, n. 1, del regolamento n. 426/86, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1202 (GU L 119, pag. 66), stabiliscono i criteri in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] fissa il prezzo minimo da corrispondere ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione. 5 Per la campagna 1996/97, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo degli aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori sono stati fissati negli allegati del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996, n. 1398 (GU L 180, pag. 6).

L'allegato I di tale regolamento dispone che il prezzo minimo da pagare ai produttori venga calcolato nella seguente proporzione: «ECU/100 kg netti franco produttore». 6 Gli artt. 2-4 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1991, n. 1558, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 144, pag. 31), prevedono l'obbligo per i trasformatori dei prodotti in questione di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri una serie di dati. 7 L'art. 6 di tale regolamento così dispone: «1.

Ogni contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, in appresso denominato "contratto di trasformazione", è concluso per iscritto.

Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro.

2. (...)

3. Il contratto di trasformazione contiene i seguenti elementi: (...)

e) prezzo da pagare alla controparte per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono indicati separatamente. (...)».

Contesto fattuale 8 In data 17 luglio 1996 le associazioni italiane dei produttori e quelle dei trasformatori stipulavano un accordo interprofessionale di gestione per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale, applicabile alla campagna 1996/97 (GURI n. 187 del 10 agosto 1996; in prosieguo: l'«accordo interprofessionale»), in conformità della legge italiana 16 marzo 1988, n. 88, sugli accordi interprofessionali (in prosieguo: la «legge n. 88»). 9 L'art. 11 dell'accordo interprofessionale riguarda le modalità di pagamento.

Esso prevede, in particolare, che il produttore, nella sua veste di parte venditrice, si faccia carico «del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei bins ed altri contenitori vuoti o attrezzature similari, necessari per la consegna della materia prima alle industrie di trasformazione».

In base al medesimo articolo, «[l]e parti espressamente convengono che in questo caso il costo del trasporto imputabile ai produttori ed alle loro Organizzazioni di Produttori non sarà superiore, in alcun caso, al 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di raccolta allo stabilimento di trasformazione che, come da regolamento comunitario, è a carico dell'Industria di trasformazione». 10 [OSCURATO:PERSONA], nella sua relazione di sintesi n.

VI/6462/98 versione consolidata del 12 gennaio 1999 relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEOAG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995, motivava la rettifica finanziaria controversa nei seguenti termini: «I dati raccolti nel corso delle ispezioni di verifica hanno dimostrato che i produttori di pomodori erano obbligati dai trasformatori a sostenere il 35% dei costi di trasporto delle materie prime, contrariamente alle disposizioni comunitarie, in particolare all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1558/91. (...) In base alle informazioni disponibili, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ritengono che tale violazione delle norme comunitarie equivalga ad un incompleto pagamento del prezzo minimo ai produttori per le materie prime consegnate e fornisca alle società di trasformazione un ingiusto vantaggio di concorrenza rispetto alle società di altri paesi. (...)».

Argomenti delle parti 11 Ad avviso del governo italiano, il fatto che l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 elenchi talune spese che non possono essere ricomprese nel prezzo minimo non significa, per altro verso, che i trasformatori non possano addebitare alcun costo ai produttori.

Infatti, la ratio di tale disposizione sarebbe soltanto quella di evitare che il prezzo minimo stabilito dalle disposizioni comunitarie venga eluso mediante pratiche non trasparenti, quali la fissazione di un prezzo complessivo comprendente sia il prezzo di vendita del prodotto sia la remunerazione di prestazioni aggiuntive.

Secondo il governo italiano, tale finalità non implica che sia totalmente escluso l'accollo, da parte dei produttori, di qualsiasi spesa relativa alla commercializzazione dei pomodori e, in particolare, il parziale accollo del prezzo del trasporto dei prodotti, liberamente assunto nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti. 12 Il governo italiano fa valere altresì che il legislatore comunitario, se si fosse prefisso come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] l'obiettivo di porre tutti i costi accessori ad esclusivo carico dei trasformatori, si sarebbe espresso più chiaramente, stabilendo espressamente che i contratti di trasformazione debbono prevedere un prezzo al netto di qualsiasi onere. 13 Il governo italiano sostiene inoltre che la messa a disposizione di contenitori non si ricollega alle attività di trasformazione, i cui costi devono essere sopportati esclusivamente dai trasformatori. 14 Secondo il detto governo, la rettifica contestata non può fondarsi neppure sulla circostanza che le autorità italiane non avrebbero provato le proprie affermazioni.

Infatti, tali autorità non avrebbero mai affermato che tutti i costi di trasporto erano sostenuti dai trasformatori.

Al contrario, esse avrebbero sempre lealmente riconosciuto che il 35% di tali costi, corrispondente al solo trasporto dei contenitori vuoti di proprietà dei trasformatori e alla loro distribuzione nei campi di raccolta, poteva essere sostenuto dai produttori nell'ambito dell'accordo interprofessionale.

Del resto, secondo il governo italiano, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il contenuto di tale accordo, posto che questo era stato recepito a norma della legge n. 88 e che la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva contestato taluni aspetti. 15 Inoltre, il governo italiano propugna un'interpretazione restrittiva della nozione di trasporto dei prodotti utilizzata all'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, sostenendo che essa ricomprende soltanto il trasferimento delle materie prime dai campi di raccolta agli stabilimenti di trasformazione, rimanendone esclusa la fornitura da parte dei trasformatori di contenitori a favore dei produttori. 16 [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, fa valere anzitutto che la partecipazione ai costi di trasporto, benché limitata al 35% del costo documentato del trasporto complessivo, finisce, in ultima analisi, per ridurre il prezzo minimo e contrasta con la prescrizione del pagamento di un prezzo minimo cosiddetto «franco produttore», contenuta nell'allegato I del regolamento n. 1398/96. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, inoltre, che esiste, con tutta evidenza, uno stretto collegamento tra i costi relativi all'utilizzazione dei contenitori necessari alla consegna dei pomodori e al trasporto stesso.

Infine, essa insiste nel sottolineare l'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria mediante l'introduzione di un prezzo minimo, ossia la tutela dei produttori.

Giudizio della Corte 17 Occorre rilevare, in primo luogo, che il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori ai sensi della normativa comunitaria di cui trattasi è un prezzo cosiddetto «franco produttore», sicché i costi per il trasporto dal luogo di produzione al luogo di trasformazione non possono essere posti a carico dei produttori stessi. 18 In secondo luogo, occorre ricordare che le disposizioni dell'accordo interprofessionale citate al punto 9 della presente sentenza prevedono, da un lato, che il produttore si faccia carico del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei contenitori vuoti necessari per la consegna dei pomodori ai trasformatori e, dall'altro, che il costo così imputabile ai produttori non possa superare il 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di produzione al luogo di trasformazione.

A questo proposito, il governo italiano ha precisato all'udienza che i contenitori in questione non servono per il trasporto dei pomodori dal luogo di attività del produttore allo stabilimento di trasformazione, bensì soltanto per la raccolta dei pomodori. 19 Come rilevato dal governo italiano, da un lato, la normativa comunitaria non esclude che i trasformatori possano prestare ai produttori taluni servizi, quali, in particolare, la messa a disposizione di contenitori destinati alla raccolta dei pomodori, le cui spese possono essere messe a carico dei produttori medesimi.

Dall'altro, la previsione di un limite per le spese imputabili ai produttori, calcolato in funzione dei costi di trasporto, non è di per sé contraria alla normativa comunitaria.

Tuttavia, gli Stati membri devono vigilare sulla rigorosa osservanza dell'obbligo di pagamento del prezzo minimo incombente ai trasformatori, tenendo presente, in particolare, che i costi del trasporto dal luogo di produzione al luogo di trasformazione non possono essere posti a carico dei produttori. 20 Qualsiasi elusione in forma diretta o indiretta di tale obbligo costituisce una violazione del diritto comunitario.

Infatti, l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 mira ad evitare che la prescrizione del prezzo minimo venga elusa mediante pratiche non trasparenti. 21 A questo proposito, e senza che sia necessario affrontare la questione se le disposizioni dell'accordo interprofessionale menzionate al punto 9 della presente sentenza siano redatte in maniera sufficientemente chiara, occorre rilevare come numerosi contratti di trasformazione stipulati in varie regioni d'Italia ai sensi dell'accordo interprofessionale ed allegati al ricorso fissino, a norma dell'art. 11 dell'accordo suddetto, la misura della partecipazione dei produttori ai costi di trasporto, al 35% dell'ammontare complessivo di tali costi. 22 Risulta pertanto che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo una pratica diffusa, la partecipazione dei produttori viene calcolata non in funzione dei costi realmente sostenuti da ciascuno di essi, bensì in misura forfettaria addebitando ai produttori medesimi la percentuale massima prevista dall'accordo interprofessionale.

Orbene, un tale calcolo forfettario non rispetta l'obbligo menzionato al punto 19 della presente sentenza. 23 Pertanto, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che alcuni contratti di trasformazione stipulati sulla base dell'accordo interprofessionale abbiano avuto per effetto un pagamento incompleto del prezzo minimo cosiddetto «franco produttore». 24 Di conseguenza, si deve concludere che le spese sostenute dalla Repubblica italiana nell'ambito degli aiuti alla trasformazione dei pomodori e dichiarate a titolo del FEAOG non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie e che la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata ad applicare la rettifica forfettaria controversa. 25 Alla luce di quanto precede, il ricorso della Repubblica italiana deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CJ0146_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-146/99, Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F.P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 34), nella parte in cui respinge per un importo di ITL 7 421 939 820 le spese sostenute dalla Repubblica italiana per aiuti alla trasformazione dei pomodori, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. C. Gulmann (relatore), V. Skouris e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 marzo 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 aprile 1999, la Repubblica italiana ha chiesto, a norma dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 34; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui respinge per un importo di ITL 7 421 939 820 le spese sostenute dalla Repubblica italiana per aiuti alla trasformazione dei pomodori. 2 Tale importo corrisponde ad una rettifica forfettaria del 2% del totale delle spese sostenute dalla Repubblica italiana nell'ambito degli aiuti alla trasformazione dei pomodori e poste a carico del FEAOG. Contesto normativo 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 49, pag. 1), istituisce un regime di aiuti alla produzione per determinati prodotti ricavati dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli raccolti all'interno della Comunità. L'art. 3, n. 1, di tale regolamento così dispone: «L'aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità». 4 Gli artt. 4, n. 1, primo comma, e 5, n. 1, del regolamento n. 426/86, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1202 (GU L 119, pag. 66), stabiliscono i criteri in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] fissa il prezzo minimo da corrispondere ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione. 5 Per la campagna 1996/97, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo degli aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori sono stati fissati negli allegati del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996, n. 1398 (GU L 180, pag. 6). L'allegato I di tale regolamento dispone che il prezzo minimo da pagare ai produttori venga calcolato nella seguente proporzione: «ECU/100 kg netti franco produttore». 6 Gli artt. 2-4 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1991, n. 1558, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 144, pag. 31), prevedono l'obbligo per i trasformatori dei prodotti in questione di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri una serie di dati. 7 L'art. 6 di tale regolamento così dispone: «1. Ogni contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, in appresso denominato "contratto di trasformazione", è concluso per iscritto. Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro. 2. (...) 3. Il contratto di trasformazione contiene i seguenti elementi: (...) e) prezzo da pagare alla controparte per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono indicati separatamente. (...)». Contesto fattuale 8 In data 17 luglio 1996 le associazioni italiane dei produttori e quelle dei trasformatori stipulavano un accordo interprofessionale di gestione per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale, applicabile alla campagna 1996/97 (GURI n. 187 del 10 agosto 1996; in prosieguo: l'«accordo interprofessionale»), in conformità della legge italiana 16 marzo 1988, n. 88, sugli accordi interprofessionali (in prosieguo: la «legge n. 88»). 9 L'art. 11 dell'accordo interprofessionale riguarda le modalità di pagamento. Esso prevede, in particolare, che il produttore, nella sua veste di parte venditrice, si faccia carico «del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei bins ed altri contenitori vuoti o attrezzature similari, necessari per la consegna della materia prima alle industrie di trasformazione». In base al medesimo articolo, «[l]e parti espressamente convengono che in questo caso il costo del trasporto imputabile ai produttori ed alle loro Organizzazioni di Produttori non sarà superiore, in alcun caso, al 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di raccolta allo stabilimento di trasformazione che, come da regolamento comunitario, è a carico dell'Industria di trasformazione». 10 [OSCURATO:PERSONA], nella sua relazione di sintesi n. VI/6462/98 versione consolidata del 12 gennaio 1999 relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEOAG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995, motivava la rettifica finanziaria controversa nei seguenti termini: «I dati raccolti nel corso delle ispezioni di verifica hanno dimostrato che i produttori di pomodori erano obbligati dai trasformatori a sostenere il 35% dei costi di trasporto delle materie prime, contrariamente alle disposizioni comunitarie, in particolare all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1558/91. (...) In base alle informazioni disponibili, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ritengono che tale violazione delle norme comunitarie equivalga ad un incompleto pagamento del prezzo minimo ai produttori per le materie prime consegnate e fornisca alle società di trasformazione un ingiusto vantaggio di concorrenza rispetto alle società di altri paesi. (...)». Argomenti delle parti 11 Ad avviso del governo italiano, il fatto che l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 elenchi talune spese che non possono essere ricomprese nel prezzo minimo non significa, per altro verso, che i trasformatori non possano addebitare alcun costo ai produttori. Infatti, la ratio di tale disposizione sarebbe soltanto quella di evitare che il prezzo minimo stabilito dalle disposizioni comunitarie venga eluso mediante pratiche non trasparenti, quali la fissazione di un prezzo complessivo comprendente sia il prezzo di vendita del prodotto sia la remunerazione di prestazioni aggiuntive. Secondo il governo italiano, tale finalità non implica che sia totalmente escluso l'accollo, da parte dei produttori, di qualsiasi spesa relativa alla commercializzazione dei pomodori e, in particolare, il parziale accollo del prezzo del trasporto dei prodotti, liberamente assunto nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti. 12 Il governo italiano fa valere altresì che il legislatore comunitario, se si fosse prefisso come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] l'obiettivo di porre tutti i costi accessori ad esclusivo carico dei trasformatori, si sarebbe espresso più chiaramente, stabilendo espressamente che i contratti di trasformazione debbono prevedere un prezzo al netto di qualsiasi onere. 13 Il governo italiano sostiene inoltre che la messa a disposizione di contenitori non si ricollega alle attività di trasformazione, i cui costi devono essere sopportati esclusivamente dai trasformatori. 14 Secondo il detto governo, la rettifica contestata non può fondarsi neppure sulla circostanza che le autorità italiane non avrebbero provato le proprie affermazioni. Infatti, tali autorità non avrebbero mai affermato che tutti i costi di trasporto erano sostenuti dai trasformatori. Al contrario, esse avrebbero sempre lealmente riconosciuto che il 35% di tali costi, corrispondente al solo trasporto dei contenitori vuoti di proprietà dei trasformatori e alla loro distribuzione nei campi di raccolta, poteva essere sostenuto dai produttori nell'ambito dell'accordo interprofessionale. Del resto, secondo il governo italiano, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il contenuto di tale accordo, posto che questo era stato recepito a norma della legge n. 88 e che la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva contestato taluni aspetti. 15 Inoltre, il governo italiano propugna un'interpretazione restrittiva della nozione di trasporto dei prodotti utilizzata all'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, sostenendo che essa ricomprende soltanto il trasferimento delle materie prime dai campi di raccolta agli stabilimenti di trasformazione, rimanendone esclusa la fornitura da parte dei trasformatori di contenitori a favore dei produttori. 16 [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, fa valere anzitutto che la partecipazione ai costi di trasporto, benché limitata al 35% del costo documentato del trasporto complessivo, finisce, in ultima analisi, per ridurre il prezzo minimo e contrasta con la prescrizione del pagamento di un prezzo minimo cosiddetto «franco produttore», contenuta nell'allegato I del regolamento n. 1398/96. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, inoltre, che esiste, con tutta evidenza, uno stretto collegamento tra i costi relativi all'utilizzazione dei contenitori necessari alla consegna dei pomodori e al trasporto stesso. Infine, essa insiste nel sottolineare l'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria mediante l'introduzione di un prezzo minimo, ossia la tutela dei produttori. Giudizio della Corte 17 Occorre rilevare, in primo luogo, che il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori ai sensi della normativa comunitaria di cui trattasi è un prezzo cosiddetto «franco produttore», sicché i costi per il trasporto dal luogo di produzione al luogo di trasformazione non possono essere posti a carico dei produttori stessi. 18 In secondo luogo, occorre ricordare che le disposizioni dell'accordo interprofessionale citate al punto 9 della presente sentenza prevedono, da un lato, che il produttore si faccia carico del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei contenitori vuoti necessari per la consegna dei pomodori ai trasformatori e, dall'altro, che il costo così imputabile ai produttori non possa superare il 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di produzione al luogo di trasformazione. A questo proposito, il governo italiano ha precisato all'udienza che i contenitori in questione non servono per il trasporto dei pomodori dal luogo di attività del produttore allo stabilimento di trasformazione, bensì soltanto per la raccolta dei pomodori. 19 Come rilevato dal governo italiano, da un lato, la normativa comunitaria non esclude che i trasformatori possano prestare ai produttori taluni servizi, quali, in particolare, la messa a disposizione di contenitori destinati alla raccolta dei pomodori, le cui spese possono essere messe a carico dei produttori medesimi. Dall'altro, la previsione di un limite per le spese imputabili ai produttori, calcolato in funzione dei costi di trasporto, non è di per sé contraria alla normativa comunitaria. Tuttavia, gli Stati membri devono vigilare sulla rigorosa osservanza dell'obbligo di pagamento del prezzo minimo incombente ai trasformatori, tenendo presente, in particolare, che i costi del trasporto dal luogo di produzione al luogo di trasformazione non possono essere posti a carico dei produttori. 20 Qualsiasi elusione in forma diretta o indiretta di tale obbligo costituisce una violazione del diritto comunitario. Infatti, l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 mira ad evitare che la prescrizione del prezzo minimo venga elusa mediante pratiche non trasparenti. 21 A questo proposito, e senza che sia necessario affrontare la questione se le disposizioni dell'accordo interprofessionale menzionate al punto 9 della presente sentenza siano redatte in maniera sufficientemente chiara, occorre rilevare come numerosi contratti di trasformazione stipulati in varie regioni d'Italia ai sensi dell'accordo interprofessionale ed allegati al ricorso fissino, a norma dell'art. 11 dell'accordo suddetto, la misura della partecipazione dei produttori ai costi di trasporto, al 35% dell'ammontare complessivo di tali costi. 22 Risulta pertanto che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo una pratica diffusa, la partecipazione dei produttori viene calcolata non in funzione dei costi realmente sostenuti da ciascuno di essi, bensì in misura forfettaria addebitando ai produttori medesimi la percentuale massima prevista dall'accordo interprofessionale. Orbene, un tale calcolo forfettario non rispetta l'obbligo menzionato al punto 19 della presente sentenza. 23 Pertanto, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che alcuni contratti di trasformazione stipulati sulla base dell'accordo interprofessionale abbiano avuto per effetto un pagamento incompleto del prezzo minimo cosiddetto «franco produttore». 24 Di conseguenza, si deve concludere che le spese sostenute dalla Repubblica italiana nell'ambito degli aiuti alla trasformazione dei pomodori e dichiarate a titolo del FEAOG non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie e che la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata ad applicare la rettifica forfettaria controversa. 25 Alla luce di quanto precede, il ricorso della Repubblica italiana deve essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris