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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20265/2024

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 6 14 /20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:accisa gasolio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 4292 / 15 /20 22 depositata in data 2 3 / 0 5 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 29/05/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Dogane notificava alla società contribuente diniego di rimborsocon riferimento alle agevolazioni fiscali sul gasolio usato come carburantea favore degli esercenti attività di trasporto, in relazione alle dichiarazioniI, II, II, IV, trimestre anno 2016 per carenza dei requisiti soggettivi; -avverso il diniego di rimborso presentava ricorso alla CTP di Napoli la [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo l’illegittimità dell’atto; -i primi giudici ritenevano violata la procedura di cui all’ art. 4 del d .P.R. n.277 del 2000, essendo decorso il t ermine di sessanta giorni previsto dalla norma, in quanto il diniego interveniva a notevole distanza temporale dall’istanza, ingenerando nel contribuente il fondato affidamentosull’esito favorevole della richiesta; -appellava l’Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendo in primo luogo l’Amministrazione doganale legittimata ad annullare il silenzio - assenso formatosi trascorsi sessanta giorni dall’istanzastante la natura ordinatoria del termine; nel merito ha poi negato il beneficio richiesto dalla contribuente in quanto esercente attività di trasporto terrestre di passeggeri mediante il noleggio di autobuscon conducente, fattispecie questa espressamente esclusa dal d.P.R.n. 277 del 2000 dal diritto al rimborso; -ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] .; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane; Consideratoche: - il solo motivo di rico rso dedotto si incentra su lla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.

P .

R . n . 277 del 2000 in relazione all’art.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 360, comma 1, n. 3 c.p.c. p er avere la sentenza impugnata erroneamenteritenuto legittimo il diniego di rimborso espresso oltre al terminedi 60 giorni dall'istanza presentata dal contribuente; -il motivo è inammissibile; -invero, la CTR non solo ha ritenuto che “ l'Amministrazione finanziaria può annullare il silenzio - assenso formatosi trascorsi 60 giorni dall'istanza,avendo tale termine natura ordinatoria e rientrando nel più generalepotere di autotutela, il quale non è limitato ai vizi formali, ma si estende ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l'accesso al beneficio, spettando all'Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazionedel contribuente relativa al possesso dei medesimi. (Cass.n.21376 del 06/10/2020; n. 30220 del 22/11/2018)”; essa ha anche motivato il rigetto dell’istanza di rimborso sulla diversa e autonoma considerazione secondo la quale “… in ordine ai presupposti per il riconoscimentodel beneficio, va ricordato che la normativa in materia, all’art.1, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000 individua i soggetti che possono accedere al beneficio fiscale, disponendo che: « ai fini del presenteregolamento, per “e sercenti le attività di autotrasporto merci” siintendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci perconto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974 n 298, esuccessive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio d'ora in avanti denominati “esercenti nazionali” nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merce su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n 881 92 del consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n 881/ 92 del consiglio che ha modificato l'articolo uno della prima direttiva del consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 previstedall'allegato 2.4 di detto regolamento (CEE) n 881 /92 d'ora in avantidenominati esercenti comunitari » ; -alla luce di ciò, il giudice di merito ha ritenuto che “ pertanto, poiché la societàappellata effettua unicamente l'attività di trasporto terrestre di passeggerimediante il noleggio di autobus con conducente, trattandosi diuna fattispecie espressamente esclusa dal DPR.

N. 277 /2000 , non è legittimataa godere del beneficio fiscale in oggetto”; - evidentemente allora, il rigetto dell’istanza di rimborso si è fondato anchesu una seconda ratio decidendi , di natura sostanziale, risultato di unaccertamento in fatto e in diritto , all’esito del quale la contribuente è stata ritenuta non in possesso dei requisiti ex lege richiesti per l’erogazionedel rimborso; - tale ratio decidendi non risulta però minimamente aggredita dal ricorso, il cui motivo si incentra solo sulla illegittimità della revoca del silenzio-assenso che è profilo altro, in più procedimentale e non sostanziale, rispetto a quello della presenza o meno in capo alla contribuentedei requisiti legittimanti il rimborso in argomento; -la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all'ordito motivazionale fornito dalla CTR , senzamuovere invece alcuna critica alla ulteriore ratio decidendi posta abase della decisione impugnata (" i n tema di ricorso per cassazione è necessarioche venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata", così la nota Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361); -più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d'impugnazione è rappresentato dal l ' enunciazione, secondo lo schema normativocon cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni perle quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorreidentificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564e in ultimo Cass. , n . 8755/2018 che le cita tutte in motivazione ) ; -da tale inammissibilità deriva il rigetto del ricorso; -più volte infatti questa Corte ha chiarito che ove giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi , esamini ed accolga ancheuna seconda ratio , al fine di sostenere la propria decisione, questi non si spoglia della potestas iudicandi , atteso che l'art. 276 c.p.c., distinguele questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'internodi quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; - in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationesdecidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una diesse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebberoin nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile ( Cass. Sez.3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 e anche più recentemente laconforme Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024 ); -pertanto, il ricorso è rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - le spese sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 6 14 /20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:accisa gasolio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 4292 / 15 /20 22 depositata in data 2 3 / 0 5 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 29/05/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Dogane notificava alla società contribuente diniego di rimborsocon riferimento alle agevolazioni fiscali sul gasolio usato come carburantea favore degli esercenti attività di trasporto, in relazione alle dichiarazioniI, II, II, IV, trimestre anno 2016 per carenza dei requisiti soggettivi; -avverso il diniego di rimborso presentava ricorso alla CTP di Napoli la [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo l’illegittimità dell’atto; -i primi giudici ritenevano violata la procedura di cui all’ art. 4 del d .P.R. n.277 del 2000, essendo decorso il t ermine di sessanta giorni previsto dalla norma, in quanto il diniego interveniva a notevole distanza temporale dall’istanza, ingenerando nel contribuente il fondato affidamentosull’esito favorevole della richiesta; -appellava l’Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendo in primo luogo l’Amministrazione doganale legittimata ad annullare il silenzio - assenso formatosi trascorsi sessanta giorni dall’istanzastante la natura ordinatoria del termine; nel merito ha poi negato il beneficio richiesto dalla contribuente in quanto esercente attività di trasporto terrestre di passeggeri mediante il noleggio di autobuscon conducente, fattispecie questa espressamente esclusa dal d.P.R.n. 277 del 2000 dal diritto al rimborso; -ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] .; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane; Consideratoche: - il solo motivo di rico rso dedotto si incentra su lla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d. P . R . n . 277 del 2000 in relazione all’art. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 360, comma 1, n. 3 c.p.c. p er avere la sentenza impugnata erroneamenteritenuto legittimo il diniego di rimborso espresso oltre al terminedi 60 giorni dall'istanza presentata dal contribuente; -il motivo è inammissibile; -invero, la CTR non solo ha ritenuto che “ l'Amministrazione finanziaria può annullare il silenzio - assenso formatosi trascorsi 60 giorni dall'istanza,avendo tale termine natura ordinatoria e rientrando nel più generalepotere di autotutela, il quale non è limitato ai vizi formali, ma si estende ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l'accesso al beneficio, spettando all'Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazionedel contribuente relativa al possesso dei medesimi. (Cass.n.21376 del 06/10/2020; n. 30220 del 22/11/2018)”; essa ha anche motivato il rigetto dell’istanza di rimborso sulla diversa e autonoma considerazione secondo la quale “… in ordine ai presupposti per il riconoscimentodel beneficio, va ricordato che la normativa in materia, all’art.1, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000 individua i soggetti che possono accedere al beneficio fiscale, disponendo che: « ai fini del presenteregolamento, per “e sercenti le attività di autotrasporto merci” siintendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci perconto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974 n 298, esuccessive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio d'ora in avanti denominati “esercenti nazionali” nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merce su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n 881 92 del consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n 881/ 92 del consiglio che ha modificato l'articolo uno della prima direttiva del consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 previstedall'allegato 2.4 di detto regolamento (CEE) n 881 /92 d'ora in avantidenominati esercenti comunitari » ; -alla luce di ciò, il giudice di merito ha ritenuto che “ pertanto, poiché la societàappellata effettua unicamente l'attività di trasporto terrestre di passeggerimediante il noleggio di autobus con conducente, trattandosi diuna fattispecie espressamente esclusa dal DPR. N. 277 /2000 , non è legittimataa godere del beneficio fiscale in oggetto”; - evidentemente allora, il rigetto dell’istanza di rimborso si è fondato anchesu una seconda ratio decidendi , di natura sostanziale, risultato di unaccertamento in fatto e in diritto , all’esito del quale la contribuente è stata ritenuta non in possesso dei requisiti ex lege richiesti per l’erogazionedel rimborso; - tale ratio decidendi non risulta però minimamente aggredita dal ricorso, il cui motivo si incentra solo sulla illegittimità della revoca del silenzio-assenso che è profilo altro, in più procedimentale e non sostanziale, rispetto a quello della presenza o meno in capo alla contribuentedei requisiti legittimanti il rimborso in argomento; -la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all'ordito motivazionale fornito dalla CTR , senzamuovere invece alcuna critica alla ulteriore ratio decidendi posta abase della decisione impugnata (" i n tema di ricorso per cassazione è necessarioche venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata", così la nota Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361); -più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d'impugnazione è rappresentato dal l ' enunciazione, secondo lo schema normativocon cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni perle quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorreidentificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564e in ultimo Cass. , n . 8755/2018 che le cita tutte in motivazione ) ; -da tale inammissibilità deriva il rigetto del ricorso; -più volte infatti questa Corte ha chiarito che ove giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi , esamini ed accolga ancheuna seconda ratio , al fine di sostenere la propria decisione, questi non si spoglia della potestas iudicandi , atteso che l'art. 276 c.p.c., distinguele questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'internodi quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; - in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationesdecidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una diesse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebberoin nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile ( Cass. Sez.3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 e anche più recentemente laconforme Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024 ); -pertanto, il ricorso è rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - le spese sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 2
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