Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46706/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna per estorsione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recidiva esclusa.

Si contestava ai ricorrenti di essersi presentati presso il cantiere dove [OSCURATO:PERSONA] era impegnato nella realizzazione di lavori di edificazione e, con violenza consistita nel percuoterlo con diversi pugni al volto, e con minaccia consistita nel rivolgergli espressioni del tipo «se vuoi continuare i lavori e vuoi stare tranquillo tu e la tua famiglia devi metterti a posto con dei versamenti mensili di euro duemilacinquecento», nonché prospettando di essere armati e di venire per conto di tale Papa, di avere costretto Ferrara a consegnare alcune delle somme richieste.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza: l'estorsione sarebbe stata ritenuta in relazione alla sussistenza di un credito usuraio e non - come contestato nel capo di imputazione - per consentire la prosecuzione dei lavori edili;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna, che sarebbe illogica tenuto conto (a) che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per insussistenza del fatto; (b) che la condotta, ricostruita dalla Corte di appello, non sarebbe coerente con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, ciononostante, era stato ritenuto credibile.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la ditta GM cosl:ruzioni di Cerrone e Bellini avrebbe vantato un rilevante credito nei confronti della persona offesa, poiché aveva realizzato opere nel fabbricato nel Comune di Piana di Monteverna che non sarebbero state pagate da Ferrara; l'accusa nei confronti del Sauchella emergerebbe dalla chiamata in correità di Cerrone che aveva riferito di un prestito di Sauchella a [OSCURATO:PERSONA], accusa che non sarebbe stata confermata dalla persona offesa; infatti [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato di avere ricevuto un prestito da Sauchella, ma anzi, lo avrebbe espressamente negato.

La conferma della condanna si fonderebbe, pertanto, su una circostanza non dimostrata;

3.2. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, tenuto conto del credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo di ricorso proposta nell'interesse del Sauchella, che si estende anche al Cerrone, non essendo fondato su profili personali, ma concernendo la qualificazione giuridica dei fatti.1.1.11 collegio in materia di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni agito con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

Nel caso in esame invece ta Corte d'appello, discostandosi da tale autorevole indicazione ermeneutica, riteneva che fosse indifferente se il prestito alla base della richiesta estorsiva fosse, o meno, di carattere usuraio in quanto ciò che rilevava ai fini della contestazione era la circostanza che le richieste di restituzione fossero state effettuate con violenza o minaccia espressa con modalità idonee a sopraffare le capacità di resistenza dell'offeso (pag. 11 della sentenza impugnata).

1.2. Invero la sentenza impugnata ricostruisce i fatti ritenendo che la persona offesa non riuscisse a far fronte ai propri debiti con Cerrone al quale aveva subappaltato la ristrutturazione di un fabbricato in Piana di [OSCURATO:PERSONA]; CernDne, per ottenere soddisfazione delle sue spettanze, aveva mediato per far ottenere al suo debitore - l'offeso Ferrara - un prestito da Sauchella, che forniva la provvista e ne chiedeva la restituzione con gli interessi.

Le aggressioni contestate erano quindi funzionali ad ottenere la restituzione del prestito (pag. 6 della sentenza impugnata).

Fermo tale telaio di rapporti: (a) il primo giudice riteneva che tra Ferrara e Sauchella vi fosse un patto usuraio, e che, dunque, le ragioni dei ricorrenti fossero illecite e non sostenibili in un giudizio ordinario, il che impediva di ritenere che l'aggressione potesse essere ricondotta entro lo schema legale previsto dall'art. 393 cod. pen. (pag. 17 della sentenza di primo grado); (b) la Corte di appello, per escludere la possibilità di ricondurre la condotta entro lo schema astratto previsto dall'art. 393 cod. pen., si è invece limitata a fare riferimento all'intensità della minaccia (pag. 11 della sentenza impugnata), senza esaminare la legittimità dell'accordo tra Ferrara e Sauchella, richiamando una interpretazione giurisprudenziale superata, dato che le Sezioni unite, come ricordato, hanno affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere effettuata scrutinando l'elemento soggettivo.

Tale discontinuità tra le due sentenze di merito, unitamente al fatto che entrambe ritengono accertato che Sauchella abbia prestato del denaro a Ferrara, rende carente e contraddittorio il compendio motivazionale.

Peraltro la corretta ricostruzione dei rapporti sinallagmatici tra l'offeso e i ricorrenti è una questione "di fatto" che può essere scrutinata solo dalla giurisdizione di merito, essendo esclusa dal perimetro cognitivo della Cassazione la valutazione della capacità dimostrativa delle prove.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, accertamento preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi proposti con il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna per estorsione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recidiva esclusa. Si contestava ai ricorrenti di essersi presentati presso il cantiere dove [OSCURATO:PERSONA] era impegnato nella realizzazione di lavori di edificazione e, con violenza consistita nel percuoterlo con diversi pugni al volto, e con minaccia consistita nel rivolgergli espressioni del tipo «se vuoi continuare i lavori e vuoi stare tranquillo tu e la tua famiglia devi metterti a posto con dei versamenti mensili di euro duemilacinquecento», nonché prospettando di essere armati e di venire per conto di tale Papa, di avere costretto Ferrara a consegnare alcune delle somme richieste. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza: l'estorsione sarebbe stata ritenuta in relazione alla sussistenza di un credito usuraio e non - come contestato nel capo di imputazione - per consentire la prosecuzione dei lavori edili; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna, che sarebbe illogica tenuto conto (a) che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per insussistenza del fatto; (b) che la condotta, ricostruita dalla Corte di appello, non sarebbe coerente con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, ciononostante, era stato ritenuto credibile. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la ditta GM cosl:ruzioni di Cerrone e Bellini avrebbe vantato un rilevante credito nei confronti della persona offesa, poiché aveva realizzato opere nel fabbricato nel Comune di Piana di Monteverna che non sarebbero state pagate da Ferrara; l'accusa nei confronti del Sauchella emergerebbe dalla chiamata in correità di Cerrone che aveva riferito di un prestito di Sauchella a [OSCURATO:PERSONA], accusa che non sarebbe stata confermata dalla persona offesa; infatti [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato di avere ricevuto un prestito da Sauchella, ma anzi, lo avrebbe espressamente negato. La conferma della condanna si fonderebbe, pertanto, su una circostanza non dimostrata; 3.2. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, tenuto conto del credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo di ricorso proposta nell'interesse del Sauchella, che si estende anche al Cerrone, non essendo fondato su profili personali, ma concernendo la qualificazione giuridica dei fatti.1.1.11 collegio in materia di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni agito con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel caso in esame invece ta Corte d'appello, discostandosi da tale autorevole indicazione ermeneutica, riteneva che fosse indifferente se il prestito alla base della richiesta estorsiva fosse, o meno, di carattere usuraio in quanto ciò che rilevava ai fini della contestazione era la circostanza che le richieste di restituzione fossero state effettuate con violenza o minaccia espressa con modalità idonee a sopraffare le capacità di resistenza dell'offeso (pag. 11 della sentenza impugnata). 1.2. Invero la sentenza impugnata ricostruisce i fatti ritenendo che la persona offesa non riuscisse a far fronte ai propri debiti con Cerrone al quale aveva subappaltato la ristrutturazione di un fabbricato in Piana di [OSCURATO:PERSONA]; CernDne, per ottenere soddisfazione delle sue spettanze, aveva mediato per far ottenere al suo debitore - l'offeso Ferrara - un prestito da Sauchella, che forniva la provvista e ne chiedeva la restituzione con gli interessi. Le aggressioni contestate erano quindi funzionali ad ottenere la restituzione del prestito (pag. 6 della sentenza impugnata). Fermo tale telaio di rapporti: (a) il primo giudice riteneva che tra Ferrara e Sauchella vi fosse un patto usuraio, e che, dunque, le ragioni dei ricorrenti fossero illecite e non sostenibili in un giudizio ordinario, il che impediva di ritenere che l'aggressione potesse essere ricondotta entro lo schema legale previsto dall'art. 393 cod. pen. (pag. 17 della sentenza di primo grado); (b) la Corte di appello, per escludere la possibilità di ricondurre la condotta entro lo schema astratto previsto dall'art. 393 cod. pen., si è invece limitata a fare riferimento all'intensità della minaccia (pag. 11 della sentenza impugnata), senza esaminare la legittimità dell'accordo tra Ferrara e Sauchella, richiamando una interpretazione giurisprudenziale superata, dato che le Sezioni unite, come ricordato, hanno affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere effettuata scrutinando l'elemento soggettivo. Tale discontinuità tra le due sentenze di merito, unitamente al fatto che entrambe ritengono accertato che Sauchella abbia prestato del denaro a Ferrara, rende carente e contraddittorio il compendio motivazionale. Peraltro la corretta ricostruzione dei rapporti sinallagmatici tra l'offeso e i ricorrenti è una questione "di fatto" che può essere scrutinata solo dalla giurisdizione di merito, essendo esclusa dal perimetro cognitivo della Cassazione la valutazione della capacità dimostrativa delle prove.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, accertamento preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi proposti con il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Co
Sentenza Cassazione n. 46706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris