CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45593/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ma confermando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, la sentenza emessa dal Tribunale di Messina/ il 19 dicembre 2019 / nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett.b) e comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Messina il 22 ottobre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo articolato in tre punti, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Il difensore si duole, in primo luogo, del fatto che, a fronte dell'eccezione svolta dall'appellante circa l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore in un momento antecedente gli accertamenti urgenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico, la Corte si sia limitata ad affermare che la presenza di un verbale attestante l'avvenuta formulazione dell'avviso rendesse inefficace la testimonianza delle donne presenti al fatto, le quali avevano dichiarato che nessuno degli operanti avesse reso edotto l'indagato di tale facoltà prima di sottoporlo all'alcoltest. 2.1. Con un secondo punto lamenta l'omessa motivazione in merito al fatto che, prima che fosse sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico, non vi fosse prova che l'indagato manifestasse sintomi di stato di ebrezza. 2.2. Con un terzo punto ha dedotto che le due prove del tasso alcolemico eseguite a distanza di sette minuti l'una dall'altra avevano riportato il medesimo tasso alcolemico e che la coincidenza dei risultati nelle due prove configurava una anomalia sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio sull'effettività del tasso alcolemico. 2.3. La difesa lamenta altresì come, senza alcuna motivazione, la Corte abbia confermato la sanzione amministrativa accessoria irrogata dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.à 4.1. La censura inerente alla nullità della sentenza per inosservanza dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata. Va, in primo luogo, evidenziato che la Corte di appello ha fornito specifica replica (pag.3) ad analoga censura svolta nell'atto di gravame, così risultando inconsistente l'asserita mancanza di motivazione sul punto; deve, poi, rimarcarsi che la replica fornita è esente da vizi, sia nella parte in cui vi si trova affermato che la redazione e sottoscrizione dei verbali sono avvenute in orario successivo al concreto accertamento del tasso alcolemico, sia nella parte in cui vi si trova affermato che la verbalizzazione dell'avvenuto avvertimento, sottoscritta dall'indagato senza eccezioni di sorta, rappresenta prova documentale di un fatto che non può essere smentito mediante la prova testimoniale. Si richiamano, su tale tema, le pronunce della Corte di legittimità in cui si afferma che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020 , Ballori, Rv. 278287). La redazione di tali atti può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici in alcun modo la validità. 4.2. La censura inerente all'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si era contestato l'accertamento di sintomi dello stato di ebrezza risulta inammissibile. La Corte di appello ha fornito, sul punto, specifica motivazione a pag.4, richiamando gli elementi istruttori (verbale di accertamento e testimonianza del verbalizzante Pugliatti) idonei a giustificare la scelta degli agenti di pubblica sicurezza di procedere al test alcolemico. Si richiamano, sul tema, le pronunce della Corte di legittimità in cui si è affermato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art.186, comma 2, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti, fermo restando che l'accertamento di elementi sintomatici non è indispensabile, essendo comunque necessario un accertamento specifico del tasso alcolemico idoneo a sussumere il fatto in una delle ipotesi tipiche di reato sulla base del superamento del valore-soglia per ciascuna di esse previsto dalla legge (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291; Sez. 4, n. 36889 del 16/04/2014, Pilati, Rv. 260298). 4.3. La censura inerente al diniego di fondatezza del terzo motivo di gravame è inammissibile. Il ricorrente non deduce, al di là di una contestazione in fatto in merito alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, in quale vizio, tra quelli genericamente enunciati nella parte iniziale dell'atto di impugnazione, il giudice di appello sarebbe incorso. Non è, invero, consentita alla Corte di legittimità la rilettura delle valutazioni espresse dal giudice di merito sul mero rilievo della loro, affermata, erroneità. Nel caso in esame, peraltro, il giudice di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la presenza di elementi sintomatici, unita alla positività del test alcolemico, non lasciasse dubbi circa il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione. 4.4. Il giudizio sotteso alla determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria, peraltro non oggetto di specifica censura con l'atto di appello, dunque contestato per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità, è del tutto autonomo da quello che presiede alla determinazione della pena, per cui la relativa statuizione non può essere raffrontata con quella concernente il trattamento sanzionatorio penale ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1