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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 1963

Cassazione n. 39546/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1963 avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Trento; - c-. 1-Aace<sfa Ji visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Accogliendo l'appello del Pubblico ministero, la Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di peculato d'uso e di arbitraria utilizzazione a fine di profitto di prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in contrasto con i compiti di istituto (art. 314, secondo comma, cod. pen., e 78, legge 1° aprile 1981, n. 121), così riformando la sentenza del Tribunale di Bolzano, che lo aveva mandato assolto ritenendo quei reati insussistenti.

In sintesi, a lui si rimprovera di avere, nella sua qualità di funzionario della Polizia di Stato, con il ruolo di dirigente del Compartimento di polizia stradale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], di essersi indebitamente avvalso in modo sistematico di autovetture di servizio e di dipendenti di quel Corpo con funzioni di autisti, per i trasferimenti tra la sua abitazione, ubicata a Trento, e l'ufficio presso cui prestava servizio, situato a Bolzano, in tal modo distogliendo le une e gli altri dalle destinazioni istituzionali ed utilizzandoli a proprio profitto.

1.1. Gli snodi essenziali della decisione della Corte d'appello possono così sintetizzarsi: - la sede di destinazione nonché dell'ufficio dell'imputato era Bolzano; - i suoi incontri, più o meno quotidiani, con alcuni funzionari preposti ad uffici riconducibili al Compartimento da lui diretto e situati a Trento non potevano considerarsi vere e proprie riunioni operative, trattandosi essenzialmente di contatti estemporanei ed occasionati essenzialmente dall'allocazione di quegli uffici e del suo alloggio nel medesimo edificio: ragione per cui gli spostamenti da e per Trento dovevano considerarsi da casa ad ufficio e non tra diverse sedi di servizio; - nella sua qualità istituzionale, egli sapeva, o quanto meno avrebbe dovuto sapere, che — a norma dell'art. 3 del d.P.C.M. 25 settembre 2014 — non è consentito l'utilizzo di autovetture di servizio per accompagnamento da e per l'abitazione, ma solo per singoli spostamenti necessari per ragioni di servizio; - utilizzando quella sistemazione abitativa, anziché soggiornare in Bolzano a spese del Ministero, come pure gli sarebbe spettato, l'imputato comunque conseguiva un vantaggio economico, poiché l'alloggio era messo gratuitamente a disposizione dalla "Autostrada del Brennero" s.p.a. ed egli otteneva le relative indennità in misura integrale e non ridotta del 20%, come invece sarebbe accaduto se vitto ed alloggio fossero stati a carico dell'amministrazione.

1.2. Impugna tale decisione l'imputato, con distinti ricorsi dei suoi due difensori.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato assolvimento dell'onere di motivazione c.d.

"rafforzata", gravante sul giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria, con particolare riferimento all'esclusione della natura istituzionale delle riunioni dell'imputato con i dirigenti degli uffici situati a Trento: natura invece riconosciuta dal Tribunale, che aveva conseguentemente ritenuto gli spostamenti tra le due sedi come ascrivibili a ragioni di servizio e non da casa ad ufficio.La Corte d'appello — si deduce — si è attardata inutilmente sulle ragioni della scelta abitativa dell'imputato, invece irrilevanti ai fini della determinazione della natura istituzionale o meno di quelle brevi riunioni ("breafing" vengono definite), trascurando di valutare la libertà di organizzazione del lavoro riconosciuta al dirigente superiore della Polizia di Stato dal d.lgs. n. 334 del 5 ottobre 2000, modificato dal d.lgs. n. 95 del 2017, non individuando la disciplina regolatrice in tema di luogo, orari ed organizzazione del lavoro eventualmente violata, e così negando la natura istituzionale di quegli incontri sulla base di profili totalmente inconferenti, quali la non preventiva convocazione, la breve durata o lo svolgimento al di fuori di sedi ufficiali.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.

3.1. Con il primo, anch'egli si duole dell'assenza della necessaria "motivazione rafforzata" in punto di elemento oggettivo dei reati.

A tal fine, ripercorrendo le risultanze probatorie, testimoniali e documentali, valorizzate dai giudici d'appello, ne denuncia il travisamento e la fuorviante esposizione in sentenza, rilevando come da esse si desuma che quei "breafing" di regola non fossero affatto brevi, avessero esclusivamente oggetto istituzionale ed inerissero al ruolo rivestito dall'imputato, nonché evidenziando come gli uffici di Trento avessero una rilevanza centrale nel Compartimento da lui diretto, tanto da essersi egli ripetutamente recato presso gli stessi pur dopo avere successivamente trasferito la propria dimora a Bolzano.

Inoltre, la difesa pone in rilievo che le automobili utilizzate erano destinate in via esclusiva alle esigenze del comandante del Compartimento; che le stesse non sono state mai distolte dalla loro destinazione istituzionale e mai sottratte, dunque, alla sfera di dominio dell'ente pubblico; che i viaggi oggetto di contestazione ed i dipendenti comandati come autisti erano oggetto di specifici ordini di servizio, predisposti da altri funzionari, ed erano documentati dai registri delle vetture; che la funzione di "autista del comandante" preesisteva all'insediamento dell'imputato in quell'ufficio; che l'imputato, durante i viaggi, vestiva sempre la divisa; che la sua scelta di alloggiare a Trento in quella che era una foresteria dell'Amministrazione era stata determinata dall'indisponibilità dell'appartamento in Bolzano cui aveva diritto e non tempestivamente liberato dal suo predecessore; che le motivazioni economiche della stessa, ipotizzate dalla sentenza impugnata, collidono logicamente sia con il decreto di archiviazione della denuncia per truffa, sporta nei suoi confronti per non aver comunicato al Ministero il carattere gratuito di tale ospitalità ed aver così indebitamente ottenuto maggiori indennità, sia con l'esclusione della natura dolosa di tale contegno, operata dalla Corte dei Conti nel relativo procedimento per danno erariale, e sia con la pronta comunicazione effettuata all'Amministrazione una volta immesso nel possesso dell'appartamento di Bolzano.

3.2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione rafforzata in punto di elemento soggettivo dei reati.

Sia il citato decreto di archiviazione che il provvedimento della Corte dei Conti — si rileva — hanno escluso la natura dolosa della condotta dell'imputato; depongono, del resto, in tal senso la puntuale osservanza delle disposizioni di servizio per l'utilizzo dei veicoli, l'assenza di qualsiasi uso diverso degli stessi al di fuori della tratta Trento-Bolzano, nonché l'istituzione dell'apposito registro per uno di essi, voluta dall'imputato ed erroneamente ritenuta preesistente dalla sentenza impugnata.

Si tratterebbe, dunque, di comportamenti sintomatici della convinzione dell'imputato della legittimità del proprio agire e dell'assenza di qualsiasi sua volontà di appropriarsi di un bene dell'Amministrazione, vertendosi pertanto in un'ipotesi di errore sulla natura dell'attività svolta a Trento, e quindi di un errore sul fatto costituente reato, e non — come invece opinato dalla Corte d'appello — di un errore su legge extrapenale integratrice del precetto penale (ovvero il citato d.P.C.M. del 2014), che, in quanto errore di diritto, è inescusabile.

3.3. Il terzo motivo di ricorso consiste nel vizio di motivazione in punto di offensività delle condotte.

Si osserva, in proposito, che le autovetture non sono state distolte dalla loro destinazione e sono sempre rimaste nella sfera di attività dell'Amministrazione; che sono state percorse soltanto le tratte autostradali di competenza del Compartimento; che gli spostamenti erano previsti da specifici ordini di servizio; che una delle due automobili utilizzate, una "Hyundai", non era nemmeno di proprietà dell'Amministrazione ma della "Autostrada del Brennero" s.p.a., la quale si faceva carico di tutte le relative spese e non ha mai eccepito alcunché: alcun concreto pregiudizio, dunque, si è verificato per la funzionalità dell'ufficio, né alcun danno economico è derivato per l'ente pubblico, se non quello delle spese relative all'altra autovettura, una "[OSCURATO:PERSONA]", tuttavia quantificato nella irrisoria cifra di 608 euro.

Inoltre, la sentenza correla un danno alla destinazione di un soggetto alla funzione di autista del comandante, senza considerare che tale ruolo organico preesisteva all'arrivo di Peluso in quell'ufficio e che, dunque, l'offensività della condotta avrebbe dovuto essere valutata semmai in relazione all'esecuzione dei singoli spostamenti.

3.4. L'ultima doglianza attiene al quantum della confisca disposta a norma dell'art. 322-ter, cod. pen..La sentenza lo ha determinato nella somma dei costi dei viaggi effettuati con ambedue le vetture, stimata in 2.490,18 euro, quando invece, per gli spostamenti effettuati con la "Hyundai", il Ministero non ha sopportato alcun costo, essendosene fatta carico integralmente la "Autostrada del Brennero" e non avendo quest'ultima mai chiesto alcun rimborso.

Ne discende che l'ammontare della confisca si sarebbe dovuto determinare, al più, nella misura dei costi sopportati per i viaggi compiuti con la "[OSCURATO:PERSONA]", e quindi in 608,78 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione merita di essere accolta, perché la condotta dell'imputato non integra i reati a lui addebitati.

2. Il tenore della disciplina extrapenale di riferimento è indiscusso.

L'art. 3, d.P.C.M. 25 settembre 2014 ("Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone"), per quel che rileva ai fini del presente giudizio, stabilisce che "l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio" (comma 1); ed aggiunge, al successivo comma 2, che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di (...) concedere l'uso delle autovetture di servizio (...) con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo".

Ed è pure incontroverso, in fatto: che all'imputato non fosse stato messo a disposizione l'alloggio dell'amministrazione che gli spettava in ragione del suo incarico; che quello da lui utilizzato fosse ubicato nel medesimo edificio in cui avevano sede gli uffici della polizia stradale costituenti articolazione del compartimento da lui diretto; che l'autovettura di servizio e gli autisti di volta in volta addetti alla stessa non siano stati mai da lui utilizzati per finalità non istituzionali diverse dall'accompagnamento da tale abitazione alla sede del suo ufficio e viceversa; che, nell'attesa di essere prelevato dall'abitazione e/o al ritorno presso la stessa, egli soleva incontrarsi con i responsabili degli uffici situati nel medesimo edificio, trattando tematiche organizzative o comunque inerenti all'attività degli stessi.Non vi può esser dubbio, dunque, sul fatto che gli incontri dell'imputato con i dirigenti di quegli uffici alle sue dirette dipendenze costituissero esplicazione della sua attività istituzionale, non potendo ragionevolmente escludersi che la maggiore o minore brevità degli stessi o la loro estemporaneità fossero determinate proprio dalla sua quotidiana frequentazione personale di quei luoghi e di quei collaboratori, che escludeva la necessità di una loro programmazione e di una maggiore durata od articolazione.

3. Così definito il perimetro normativo e di fatto della vicenda in esame, il tema sul quale è chiamata a pronunciarsi questa Corte è essenzialmente quello se costituisca peculato l'utilizzo, da parte del pubblico funzionario, di un bene del quale abbia la disponibilità per ragione del suo ruolo, qualora ciò avvenga per un interesse privato ma senza che la cosa venga distolta dalla sua destinazione istituzionale.

3.1. Secondo una risalente ma mai superata esegesi normativa delle Sezioni i unite di questa Corte, il delitto di peculato ha natura plurioffensiva, tutelando tanto il patrimonio della pubblica amministrazione, quanto l'interesse alla legalità, all'imparzialità ed al buon andamento del suo operato, perciò risultando integrato, qualora tale interesse venga leso, anche in assenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione (Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez.

U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296).

Si tratta di una lettura non scevra da critiche in dottrina — ove si è detto che, così ricostruito, il delitto presenterebbe, in realtà, una natura "alternativamente monoffensiva", anziché plurioffensiva — ma che merita di essere condivisa, poiché il nucleo di disvalore del peculato dev'essere ravvisato nell'abuso, da parte del pubblico funzionario, del possesso della cosa in ragione del suo ruolo: nello sfruttamento, cioè, di quest'ultimo, e della disponibilità della cosa che esso gli garantisce, per destinare la stessa al profitto proprio od altrui e distoglierla dal suo scopo istituzionale.

Il che può ben accadere anche in assenza di un pregiudizio economico per l'ente pubblico, come nel caso in cui il bene sia di proprietà di un =privato e sia utilizzato dall'amministrazione a titolo gratuito, oppure appartenga a quest'ultima ma l'utilizzo indebito non determini per la stessa un aggravio di spesa (si pensi al caso del computer d'ufficio utilizzato per accedere alla rete internet esclusivamente per scopi personali, in caso di collegamento a tariffa fissa).

3.2. Se questa, dunque, è la ratio della norma incrinninatrice in esame, la risposta al quesito se l'uso conconnitante della cosa per finalità private ed istituzionali costituisca peculato non può che essere negativa, per lo meno nella misura in cui da esso non derivi un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l'amministrazione, giacché deve escludersi che si realizzi, in tali casi, l'interversione del possesso della cosa (altri la definiscono la "impropriazione"), in cui risiede l'essenza dell'offesa criminale che la norma intende punire (per un'analoga lettura normativa in casi simili: Sez. 1, n. 30244 del 25/01/2016, Defila, Rv. 268439; Sez. 6, n. 46061 del 17/09/2014, Caropreso, Rv. 260818).

4. In applicazione di tali principi al caso specifico, non può che concludersi per l'insussistenza del delitto di peculato contestato all'imputato, ma anche di quello di cui all'art. 78, legge n. 121 del 1981 (che punisce "il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri").

Egli, infatti, ha sì utilizzato l'autovettura di servizio ed i relativi autisti per compiere il tragitto dall'abitazione all'ufficio, ma, grazie alla collocazione della prima nel medesimo stabile ov'erano situati uffici soggetti alla sua direzione, ha potuto esercitare le sue funzioni istituzionali presso i medesimi senza la necessità di recarvisi appositamente, come invece sarebbe potuto accadere se avesse dimorato altrove, non essendo perciò derivati per l'amministrazione di appartenenza né un danno economico né un nocumento funzionale muniti di apprezzabile consistenza.

5. Ne discende che la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio e l'imputato essere mandato assolto dalle imputazioni elevategli, con la formula perché il fatto non sussiste.

Per l'effetto, dev'essere altresì revocata la confisca ed i beni da essa attinti debbono essere restituiti all'avente diritto.

Le ulteriori doglianze, ovviamente, restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni in materia di confisca, disponendo la restituzione dei beni in favore dell'avente diritto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1963 avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Trento; - c-. 1-Aace<sfa Ji visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Accogliendo l'appello del Pubblico ministero, la Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di peculato d'uso e di arbitraria utilizzazione a fine di profitto di prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in contrasto con i compiti di istituto (art. 314, secondo comma, cod. pen., e 78, legge 1° aprile 1981, n. 121), così riformando la sentenza del Tribunale di Bolzano, che lo aveva mandato assolto ritenendo quei reati insussistenti. In sintesi, a lui si rimprovera di avere, nella sua qualità di funzionario della Polizia di Stato, con il ruolo di dirigente del Compartimento di polizia stradale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], di essersi indebitamente avvalso in modo sistematico di autovetture di servizio e di dipendenti di quel Corpo con funzioni di autisti, per i trasferimenti tra la sua abitazione, ubicata a Trento, e l'ufficio presso cui prestava servizio, situato a Bolzano, in tal modo distogliendo le une e gli altri dalle destinazioni istituzionali ed utilizzandoli a proprio profitto. 1.1. Gli snodi essenziali della decisione della Corte d'appello possono così sintetizzarsi: - la sede di destinazione nonché dell'ufficio dell'imputato era Bolzano; - i suoi incontri, più o meno quotidiani, con alcuni funzionari preposti ad uffici riconducibili al Compartimento da lui diretto e situati a Trento non potevano considerarsi vere e proprie riunioni operative, trattandosi essenzialmente di contatti estemporanei ed occasionati essenzialmente dall'allocazione di quegli uffici e del suo alloggio nel medesimo edificio: ragione per cui gli spostamenti da e per Trento dovevano considerarsi da casa ad ufficio e non tra diverse sedi di servizio; - nella sua qualità istituzionale, egli sapeva, o quanto meno avrebbe dovuto sapere, che — a norma dell'art. 3 del d.P.C.M. 25 settembre 2014 — non è consentito l'utilizzo di autovetture di servizio per accompagnamento da e per l'abitazione, ma solo per singoli spostamenti necessari per ragioni di servizio; - utilizzando quella sistemazione abitativa, anziché soggiornare in Bolzano a spese del Ministero, come pure gli sarebbe spettato, l'imputato comunque conseguiva un vantaggio economico, poiché l'alloggio era messo gratuitamente a disposizione dalla "Autostrada del Brennero" s.p.a. ed egli otteneva le relative indennità in misura integrale e non ridotta del 20%, come invece sarebbe accaduto se vitto ed alloggio fossero stati a carico dell'amministrazione. 1.2. Impugna tale decisione l'imputato, con distinti ricorsi dei suoi due difensori. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato assolvimento dell'onere di motivazione c.d. "rafforzata", gravante sul giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria, con particolare riferimento all'esclusione della natura istituzionale delle riunioni dell'imputato con i dirigenti degli uffici situati a Trento: natura invece riconosciuta dal Tribunale, che aveva conseguentemente ritenuto gli spostamenti tra le due sedi come ascrivibili a ragioni di servizio e non da casa ad ufficio.La Corte d'appello — si deduce — si è attardata inutilmente sulle ragioni della scelta abitativa dell'imputato, invece irrilevanti ai fini della determinazione della natura istituzionale o meno di quelle brevi riunioni ("breafing" vengono definite), trascurando di valutare la libertà di organizzazione del lavoro riconosciuta al dirigente superiore della Polizia di Stato dal d.lgs. n. 334 del 5 ottobre 2000, modificato dal d.lgs. n. 95 del 2017, non individuando la disciplina regolatrice in tema di luogo, orari ed organizzazione del lavoro eventualmente violata, e così negando la natura istituzionale di quegli incontri sulla base di profili totalmente inconferenti, quali la non preventiva convocazione, la breve durata o lo svolgimento al di fuori di sedi ufficiali. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 3.1. Con il primo, anch'egli si duole dell'assenza della necessaria "motivazione rafforzata" in punto di elemento oggettivo dei reati. A tal fine, ripercorrendo le risultanze probatorie, testimoniali e documentali, valorizzate dai giudici d'appello, ne denuncia il travisamento e la fuorviante esposizione in sentenza, rilevando come da esse si desuma che quei "breafing" di regola non fossero affatto brevi, avessero esclusivamente oggetto istituzionale ed inerissero al ruolo rivestito dall'imputato, nonché evidenziando come gli uffici di Trento avessero una rilevanza centrale nel Compartimento da lui diretto, tanto da essersi egli ripetutamente recato presso gli stessi pur dopo avere successivamente trasferito la propria dimora a Bolzano. Inoltre, la difesa pone in rilievo che le automobili utilizzate erano destinate in via esclusiva alle esigenze del comandante del Compartimento; che le stesse non sono state mai distolte dalla loro destinazione istituzionale e mai sottratte, dunque, alla sfera di dominio dell'ente pubblico; che i viaggi oggetto di contestazione ed i dipendenti comandati come autisti erano oggetto di specifici ordini di servizio, predisposti da altri funzionari, ed erano documentati dai registri delle vetture; che la funzione di "autista del comandante" preesisteva all'insediamento dell'imputato in quell'ufficio; che l'imputato, durante i viaggi, vestiva sempre la divisa; che la sua scelta di alloggiare a Trento in quella che era una foresteria dell'Amministrazione era stata determinata dall'indisponibilità dell'appartamento in Bolzano cui aveva diritto e non tempestivamente liberato dal suo predecessore; che le motivazioni economiche della stessa, ipotizzate dalla sentenza impugnata, collidono logicamente sia con il decreto di archiviazione della denuncia per truffa, sporta nei suoi confronti per non aver comunicato al Ministero il carattere gratuito di tale ospitalità ed aver così indebitamente ottenuto maggiori indennità, sia con l'esclusione della natura dolosa di tale contegno, operata dalla Corte dei Conti nel relativo procedimento per danno erariale, e sia con la pronta comunicazione effettuata all'Amministrazione una volta immesso nel possesso dell'appartamento di Bolzano. 3.2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione rafforzata in punto di elemento soggettivo dei reati. Sia il citato decreto di archiviazione che il provvedimento della Corte dei Conti — si rileva — hanno escluso la natura dolosa della condotta dell'imputato; depongono, del resto, in tal senso la puntuale osservanza delle disposizioni di servizio per l'utilizzo dei veicoli, l'assenza di qualsiasi uso diverso degli stessi al di fuori della tratta Trento-Bolzano, nonché l'istituzione dell'apposito registro per uno di essi, voluta dall'imputato ed erroneamente ritenuta preesistente dalla sentenza impugnata. Si tratterebbe, dunque, di comportamenti sintomatici della convinzione dell'imputato della legittimità del proprio agire e dell'assenza di qualsiasi sua volontà di appropriarsi di un bene dell'Amministrazione, vertendosi pertanto in un'ipotesi di errore sulla natura dell'attività svolta a Trento, e quindi di un errore sul fatto costituente reato, e non — come invece opinato dalla Corte d'appello — di un errore su legge extrapenale integratrice del precetto penale (ovvero il citato d.P.C.M. del 2014), che, in quanto errore di diritto, è inescusabile. 3.3. Il terzo motivo di ricorso consiste nel vizio di motivazione in punto di offensività delle condotte. Si osserva, in proposito, che le autovetture non sono state distolte dalla loro destinazione e sono sempre rimaste nella sfera di attività dell'Amministrazione; che sono state percorse soltanto le tratte autostradali di competenza del Compartimento; che gli spostamenti erano previsti da specifici ordini di servizio; che una delle due automobili utilizzate, una "Hyundai", non era nemmeno di proprietà dell'Amministrazione ma della "Autostrada del Brennero" s.p.a., la quale si faceva carico di tutte le relative spese e non ha mai eccepito alcunché: alcun concreto pregiudizio, dunque, si è verificato per la funzionalità dell'ufficio, né alcun danno economico è derivato per l'ente pubblico, se non quello delle spese relative all'altra autovettura, una "[OSCURATO:PERSONA]", tuttavia quantificato nella irrisoria cifra di 608 euro. Inoltre, la sentenza correla un danno alla destinazione di un soggetto alla funzione di autista del comandante, senza considerare che tale ruolo organico preesisteva all'arrivo di Peluso in quell'ufficio e che, dunque, l'offensività della condotta avrebbe dovuto essere valutata semmai in relazione all'esecuzione dei singoli spostamenti. 3.4. L'ultima doglianza attiene al quantum della confisca disposta a norma dell'art. 322-ter, cod. pen..La sentenza lo ha determinato nella somma dei costi dei viaggi effettuati con ambedue le vetture, stimata in 2.490,18 euro, quando invece, per gli spostamenti effettuati con la "Hyundai", il Ministero non ha sopportato alcun costo, essendosene fatta carico integralmente la "Autostrada del Brennero" e non avendo quest'ultima mai chiesto alcun rimborso. Ne discende che l'ammontare della confisca si sarebbe dovuto determinare, al più, nella misura dei costi sopportati per i viaggi compiuti con la "[OSCURATO:PERSONA]", e quindi in 608,78 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione merita di essere accolta, perché la condotta dell'imputato non integra i reati a lui addebitati. 2. Il tenore della disciplina extrapenale di riferimento è indiscusso. L'art. 3, d.P.C.M. 25 settembre 2014 ("Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone"), per quel che rileva ai fini del presente giudizio, stabilisce che "l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio" (comma 1); ed aggiunge, al successivo comma 2, che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di (...) concedere l'uso delle autovetture di servizio (...) con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo". Ed è pure incontroverso, in fatto: che all'imputato non fosse stato messo a disposizione l'alloggio dell'amministrazione che gli spettava in ragione del suo incarico; che quello da lui utilizzato fosse ubicato nel medesimo edificio in cui avevano sede gli uffici della polizia stradale costituenti articolazione del compartimento da lui diretto; che l'autovettura di servizio e gli autisti di volta in volta addetti alla stessa non siano stati mai da lui utilizzati per finalità non istituzionali diverse dall'accompagnamento da tale abitazione alla sede del suo ufficio e viceversa; che, nell'attesa di essere prelevato dall'abitazione e/o al ritorno presso la stessa, egli soleva incontrarsi con i responsabili degli uffici situati nel medesimo edificio, trattando tematiche organizzative o comunque inerenti all'attività degli stessi.Non vi può esser dubbio, dunque, sul fatto che gli incontri dell'imputato con i dirigenti di quegli uffici alle sue dirette dipendenze costituissero esplicazione della sua attività istituzionale, non potendo ragionevolmente escludersi che la maggiore o minore brevità degli stessi o la loro estemporaneità fossero determinate proprio dalla sua quotidiana frequentazione personale di quei luoghi e di quei collaboratori, che escludeva la necessità di una loro programmazione e di una maggiore durata od articolazione. 3. Così definito il perimetro normativo e di fatto della vicenda in esame, il tema sul quale è chiamata a pronunciarsi questa Corte è essenzialmente quello se costituisca peculato l'utilizzo, da parte del pubblico funzionario, di un bene del quale abbia la disponibilità per ragione del suo ruolo, qualora ciò avvenga per un interesse privato ma senza che la cosa venga distolta dalla sua destinazione istituzionale. 3.1. Secondo una risalente ma mai superata esegesi normativa delle Sezioni i unite di questa Corte, il delitto di peculato ha natura plurioffensiva, tutelando tanto il patrimonio della pubblica amministrazione, quanto l'interesse alla legalità, all'imparzialità ed al buon andamento del suo operato, perciò risultando integrato, qualora tale interesse venga leso, anche in assenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296). Si tratta di una lettura non scevra da critiche in dottrina — ove si è detto che, così ricostruito, il delitto presenterebbe, in realtà, una natura "alternativamente monoffensiva", anziché plurioffensiva — ma che merita di essere condivisa, poiché il nucleo di disvalore del peculato dev'essere ravvisato nell'abuso, da parte del pubblico funzionario, del possesso della cosa in ragione del suo ruolo: nello sfruttamento, cioè, di quest'ultimo, e della disponibilità della cosa che esso gli garantisce, per destinare la stessa al profitto proprio od altrui e distoglierla dal suo scopo istituzionale. Il che può ben accadere anche in assenza di un pregiudizio economico per l'ente pubblico, come nel caso in cui il bene sia di proprietà di un =privato e sia utilizzato dall'amministrazione a titolo gratuito, oppure appartenga a quest'ultima ma l'utilizzo indebito non determini per la stessa un aggravio di spesa (si pensi al caso del computer d'ufficio utilizzato per accedere alla rete internet esclusivamente per scopi personali, in caso di collegamento a tariffa fissa). 3.2. Se questa, dunque, è la ratio della norma incrinninatrice in esame, la risposta al quesito se l'uso conconnitante della cosa per finalità private ed istituzionali costituisca peculato non può che essere negativa, per lo meno nella misura in cui da esso non derivi un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l'amministrazione, giacché deve escludersi che si realizzi, in tali casi, l'interversione del possesso della cosa (altri la definiscono la "impropriazione"), in cui risiede l'essenza dell'offesa criminale che la norma intende punire (per un'analoga lettura normativa in casi simili: Sez. 1, n. 30244 del 25/01/2016, Defila, Rv. 268439; Sez. 6, n. 46061 del 17/09/2014, Caropreso, Rv. 260818). 4. In applicazione di tali principi al caso specifico, non può che concludersi per l'insussistenza del delitto di peculato contestato all'imputato, ma anche di quello di cui all'art. 78, legge n. 121 del 1981 (che punisce "il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri"). Egli, infatti, ha sì utilizzato l'autovettura di servizio ed i relativi autisti per compiere il tragitto dall'abitazione all'ufficio, ma, grazie alla collocazione della prima nel medesimo stabile ov'erano situati uffici soggetti alla sua direzione, ha potuto esercitare le sue funzioni istituzionali presso i medesimi senza la necessità di recarvisi appositamente, come invece sarebbe potuto accadere se avesse dimorato altrove, non essendo perciò derivati per l'amministrazione di appartenenza né un danno economico né un nocumento funzionale muniti di apprezzabile consistenza. 5. Ne discende che la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio e l'imputato essere mandato assolto dalle imputazioni elevategli, con la formula perché il fatto non sussiste. Per l'effetto, dev'essere altresì revocata la confisca ed i beni da essa attinti debbono essere restituiti all'avente diritto. Le ulteriori doglianze, ovviamente, restano assorbite. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni in materia di confisca, disponendo la restituzione dei beni in favore dell'avente diritto.
Sentenza Cassazione n. 39546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris