Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 24661/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17364/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS802240305870), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 747/09/20depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 747/09/20 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 79/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un atto di contestazione di violazioni della legge doganale, con il quale venivano applicate le sanzioni e veniva disposta la confisca della merceoggetto di sequestro. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], residente a Melide (Svizzera) , acquistava un orologio Rolex presso una gioielleria di Varese, provvedeva all’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione e l’importazione della merce presso il valico turistico di Gaggiolo e, quindi, rientrava immediatamente in Italia attraverso il valico non presidiato di [OSCURATO:PERSONA], così importando nel territorio unionale merce di valore superiore all’importo in franchigia senza rendere la relativa dichiarazione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) a seguito del superamento del valico di frontiera senza rendere la temporanea dichiarazione il ricorrente aveva già compiuto il fatto materiale dell’esportazione di un bene ormai uscito dal territorio dell’Unione in assenza di dichiarazione; b) doveva escludersi la buona fede del ricorrente in ragione del suo comportamento anomalo (essere ritornato immediatamente in Italia da un valico non presidiato più distante). 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, preso atto dell’istanza di estinzione della controversia depositata dal contribuente, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di ottenere chiarimenti da ADM. 5.Con ulteriore ricorso proposto in pendenza del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di definizione agevolata opposto da ADM, affidando l’impugnazione a due motivi. 6.ADM resisteva con controricorso. 7.Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.La rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di trattazione nel presente procedimento, con particolare riferimento alla definibilità di un atto di contestazione sanzioni che involge anche la confisca, consiglia la trattazione della presente controversia in pubblica udienza. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17364/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS802240305870), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 747/09/20depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 747/09/20 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 79/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un atto di contestazione di violazioni della legge doganale, con il quale venivano applicate le sanzioni e veniva disposta la confisca della merceoggetto di sequestro. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], residente a Melide (Svizzera) , acquistava un orologio Rolex presso una gioielleria di Varese, provvedeva all’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione e l’importazione della merce presso il valico turistico di Gaggiolo e, quindi, rientrava immediatamente in Italia attraverso il valico non presidiato di [OSCURATO:PERSONA], così importando nel territorio unionale merce di valore superiore all’importo in franchigia senza rendere la relativa dichiarazione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) a seguito del superamento del valico di frontiera senza rendere la temporanea dichiarazione il ricorrente aveva già compiuto il fatto materiale dell’esportazione di un bene ormai uscito dal territorio dell’Unione in assenza di dichiarazione; b) doveva escludersi la buona fede del ricorrente in ragione del suo comportamento anomalo (essere ritornato immediatamente in Italia da un valico non presidiato più distante). 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, preso atto dell’istanza di estinzione della controversia depositata dal contribuente, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di ottenere chiarimenti da ADM. 5.Con ulteriore ricorso proposto in pendenza del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di definizione agevolata opposto da ADM, affidando l’impugnazione a due motivi. 6.ADM resisteva con controricorso. 7.Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.La rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di trattazione nel presente procedimento, con particolare riferimento alla definibilità di un atto di contestazione sanzioni che involge anche la confisca, consiglia la trattazione della presente controversia in pubblica udienza. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo p
Sentenza Cassazione n. 24661/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris