CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen., è inammissibile. La doglianza si fonda, infatti, su una diversa interpretazione delle risultanze processuali e sulla pretesa illogicità della motivazione, profili che esulano dai limiti del giudizio di legittimità. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è consentito alla Cassazione né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, né verificare la coerenza logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme ai canoni di logicità e correttezza giuridica, avendo il giudice di merito espressamente chiarito, con argomentazioni puntuali e coerenti (v. in particolare pag. 7), le ragioni poste a fondamento della decisione di condanna e della ritenuta sussistenza del reato; osservato che parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'eccessività della pena inflitta. Anche tale doglianza si pone al di fuori dell'ambito del giudizio di legittimità, poiché, secondo costante giurisprudenza, la determinazione della pena - inclusa la quantificazione della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella fattispecie, il giudice ha congruamente assolto all'onere motivazionale, richiamando espressamente gli elementi ritenuti rilevanti per la determinazione della pena (v. pag. 10 della sentenza impugnata), in modo tale da escludere profili di manifesta illogicità o arbitrarietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci