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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2022

Cassazione n. 35400/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 22/11/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 13/2/2019, ha dichiarato il reato di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen. giudicato con sentenza irrevocabile del 10/12/2013, resa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, assorbito in quello di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. di cui al capo a), ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 612 cod. pen. di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati si tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e quelli di cui all'art. 612 cod. pen. e 2 e 4 e 7 L. 895/67.1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen. 2.

In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. In data 17 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio del ne bis in idem.

Il reato di minaccia aggravata giudicato con la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, infatti, non avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito in quello di tentata estorsione; ai sensi dell'art. 84 cod. pen. i quanto piuttosto, considerato che la pronuncia in merito allo stesso era divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto determinare la pronuncia di cui all'art. 649 cod. proc. pen. poiché il fatto oggetto dei due processi sarebbe il medesimo.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, d'altro canto, non vi sarebbe stata alcuna progressione criminosa e la minaccia aggravata oggetto del precedente giudizio sarebbe stato l'ultimo atto cosìche il fatto del 20/7/2012 integrerebbe in sé la condotta estorsiva oggetto giudizio in corso.

La doglianza è infondata.

1.1. La preclusione connessa al principio "ne bis in idem", opera esclusivamente qualora sussista una identità del fatto, intesa nel senso di una piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799).

A tal fine la verifica deve essere effettuata facendo riferimento esclusivamente agli elementi materiali contestati nel capo di imputazione, anche a seguito delle eventuali modificazioni sopravvenute nel corso del dibattimento, così come poi ritenuto e asseverato nel dispositivo della pronuncia.

Ciò in quanto l'operatività del divieto di cui all'art. 649 cod. pen. non risente delle considerazioni contenute nella motivazione della sentenza, nel corpo della quale possono essere descritti fatti e circostanze estranei all'atto formale di esercizio dell'azione penale in merito al quale il giudice ha emesso la sentenza.

1.2. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto oggetto della sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala e quello oggetto dell'attuale processo, non coincidono.

1.3. Nel processo n. 1944/2013, concluso con la sentenza n. 367/2013 pronunciata dal giudice delle indagini preliminari di Marsala, al ricorrente era originariamente contestato il reato di tentato omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto era dettagliatamente descritto con riferimento alla sola condotta specifica commessa a Mazzara del Vallo in data 20 luglio 2012.

In ordine a tale esclusiva condotta si è pronunciato il giudice che, diversamente qualificato il fatto nei termini della minaccia aggravata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto accaduto il 20 luglio 2012, ciò avere minacciato la persona offesa esplodendo un colpo d'arma da fuoco.

Sotto tale profilo, pertanto, il fatto storico-naturalistico, sia nell'imputazione originaria che nella pronuncia, è individuato da condotta-evento-nesso di causalità (avere utilizzato un'arma, anche esplodendo un colpo, al fine di minacciare una persona), luogo (Mazzara del Vallo), tempo (il 20 luglio 2012) e persona (sia il soggetto agente, [OSCURATO:PERSONA], che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]).

1.4. Nel processo oggetto dell'attuale ricorso al ricorrente è contestato il diverso reato di tentata estorsione e la condotta, indicata come commessa in tempi diversi con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso consistiti nel richiedere al [OSCURATO:PERSONA] il versamento di una somma di denaro minacciando di procurare un male ingiusto alla moglie e alla sorella dello stesso, è compiutamente descritta nel capo di imputazione di cui alle lettere a) e b) come finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto.

1.5. Il fatto-storico naturalistico così descritto, pure a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita allo stesso, è radicalmente diverso.

La condotta materiale è differente, non un unico episodio ma una serie di minacce, poste in essere con modalità diverse, nei confronti di altre persone.

Il fine perseguito non è quello di ledere l'incolumità morale o fisica della persona ma, piuttosto, quello di conseguire un profitto ingiusto attraverso il versamento di una somma non dovuta, evento che non si è realizzato per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente.

1.6. Alla luce dei principi indicati e delle considerazioni esposte la conclusione della Corte territoriale, per la quale la minaccia aggravata commessa con l'arma il 20 luglio 2012 è solo l'ultima delle condotte minatorie ed è pertanto da ritenersi assorbita nel complesso degli atti esecutivi del reato di tentata estorsione posti in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa per conseguire un profitto ingiusto, risulta corretta.2.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 22/11/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 13/2/2019, ha dichiarato il reato di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen. giudicato con sentenza irrevocabile del 10/12/2013, resa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, assorbito in quello di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. di cui al capo a), ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 612 cod. pen. di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati si tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e quelli di cui all'art. 612 cod. pen. e 2 e 4 e 7 L. 895/67.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen. 2. In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. In data 17 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio del ne bis in idem. Il reato di minaccia aggravata giudicato con la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, infatti, non avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito in quello di tentata estorsione; ai sensi dell'art. 84 cod. pen. i quanto piuttosto, considerato che la pronuncia in merito allo stesso era divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto determinare la pronuncia di cui all'art. 649 cod. proc. pen. poiché il fatto oggetto dei due processi sarebbe il medesimo. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, d'altro canto, non vi sarebbe stata alcuna progressione criminosa e la minaccia aggravata oggetto del precedente giudizio sarebbe stato l'ultimo atto cosìche il fatto del 20/7/2012 integrerebbe in sé la condotta estorsiva oggetto giudizio in corso. La doglianza è infondata. 1.1. La preclusione connessa al principio "ne bis in idem", opera esclusivamente qualora sussista una identità del fatto, intesa nel senso di una piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). A tal fine la verifica deve essere effettuata facendo riferimento esclusivamente agli elementi materiali contestati nel capo di imputazione, anche a seguito delle eventuali modificazioni sopravvenute nel corso del dibattimento, così come poi ritenuto e asseverato nel dispositivo della pronuncia. Ciò in quanto l'operatività del divieto di cui all'art. 649 cod. pen. non risente delle considerazioni contenute nella motivazione della sentenza, nel corpo della quale possono essere descritti fatti e circostanze estranei all'atto formale di esercizio dell'azione penale in merito al quale il giudice ha emesso la sentenza. 1.2. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto oggetto della sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala e quello oggetto dell'attuale processo, non coincidono. 1.3. Nel processo n. 1944/2013, concluso con la sentenza n. 367/2013 pronunciata dal giudice delle indagini preliminari di Marsala, al ricorrente era originariamente contestato il reato di tentato omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto era dettagliatamente descritto con riferimento alla sola condotta specifica commessa a Mazzara del Vallo in data 20 luglio 2012. In ordine a tale esclusiva condotta si è pronunciato il giudice che, diversamente qualificato il fatto nei termini della minaccia aggravata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto accaduto il 20 luglio 2012, ciò avere minacciato la persona offesa esplodendo un colpo d'arma da fuoco. Sotto tale profilo, pertanto, il fatto storico-naturalistico, sia nell'imputazione originaria che nella pronuncia, è individuato da condotta-evento-nesso di causalità (avere utilizzato un'arma, anche esplodendo un colpo, al fine di minacciare una persona), luogo (Mazzara del Vallo), tempo (il 20 luglio 2012) e persona (sia il soggetto agente, [OSCURATO:PERSONA], che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]). 1.4. Nel processo oggetto dell'attuale ricorso al ricorrente è contestato il diverso reato di tentata estorsione e la condotta, indicata come commessa in tempi diversi con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso consistiti nel richiedere al [OSCURATO:PERSONA] il versamento di una somma di denaro minacciando di procurare un male ingiusto alla moglie e alla sorella dello stesso, è compiutamente descritta nel capo di imputazione di cui alle lettere a) e b) come finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto. 1.5. Il fatto-storico naturalistico così descritto, pure a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita allo stesso, è radicalmente diverso. La condotta materiale è differente, non un unico episodio ma una serie di minacce, poste in essere con modalità diverse, nei confronti di altre persone. Il fine perseguito non è quello di ledere l'incolumità morale o fisica della persona ma, piuttosto, quello di conseguire un profitto ingiusto attraverso il versamento di una somma non dovuta, evento che non si è realizzato per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente. 1.6. Alla luce dei principi indicati e delle considerazioni esposte la conclusione della Corte territoriale, per la quale la minaccia aggravata commessa con l'arma il 20 luglio 2012 è solo l'ultima delle condotte minatorie ed è pertanto da ritenersi assorbita nel complesso degli atti esecutivi del reato di tentata estorsione posti in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa per conseguire un profitto ingiusto, risulta corretta.2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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