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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 06355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FMF132) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

E nel caso di specie il ricorso lamenta proprio vizi della determinazione della pena pur oggetto di accordo delle parti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 10 gennaio 2024 it L CONSIGLIE"- T. tl.,, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FMF132) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). E nel caso di specie il ricorso lamenta proprio vizi della determinazione della pena pur oggetto di accordo delle parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 10 gennaio 2024 it L CONSIGLIE"- T. tl.,, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE1
Sentenza Cassazione n. 06355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris