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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 29567/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvErso la ordinanza del 31/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lede le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha resp'nto l'istanza di detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto prematura la concessione della detenzione domiciliare in quanto il percorso di revisione critica del condannato è appena iniziato, e la vastità delle condotte illecite eci i fine pena lontano rendono necessario fondare il beneficio su elementi maggiormente sicuri rispetto alla mera correttezza del percorso penitenziario. \rò(-)

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ritiene che presupposto della detenzione domiciliare sia una situazione di ravvedimento del ccricannato che è prevista, in realtà, soltanto per la concessione della liberazione ccncizionale; inoltre, ai fini della detenzione domiciliare si deve avere riguardo scltanto agli esiti del trattamento penitenziario oltre che alle informazioni fornite dalla D.N.A.A., la preventiva fruizione dei permessi premio non è un requisito necessarie.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché nell'ordinanza è citat3 un episodio di introduzione nel carcere di Paliano di un telefono cellulare attribuibile ai ricorrente, ma si tratta di un errore perché la direzione del carcere ha escluso con nota che si trattasse di una illecita introduzione di un telefono cellulare; la motivazione è, inoltre, contraddittoria nella parte in cui prima afferma che il richiedente non ha ancora perfezionato il ravvedimento per poi dare atto che lo stesso sta percorrendo una strada di cambiamento senza smagliature, sarebbe stato necessario valutare in modo più oggettivo gli esiti dell'istruttoria.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il ng etto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il secondo motivo, atteso che, in effetti, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presta alla censura di contraddittorietà interna che le viene mossa in ricorso.

La motivazione dell'ordinanza, infatti, riporta gli esiti dell'istruttoria effettuata dal --ribunale, che è molto favorevole al condannato, sia nella parte relativa al parere della D.N.A.A., che riferisce dell'esito della collaborazione, sia nella parte relativa ala relazione di sintesi degli operatori che seguono il condannato, che, a sua volta, riferisce che il percorso detentivo è corretto, che l'interessato si ccnf-onta con gli operatori, che mette in discussione il passato deviante in maniera critica e partecipa ad attività trattamentali, nonché che lo stesso frequenta l'ultimo arinc dell'istituto tecnico economico, e che svolge attività lavorativa all'interno dell'istituto.

A fronte di questi elementi che la stessa ordinanza descrive in termini molto positivi, la stessa, però, conclude per una valutazione negativa dell'istanza, senza evidenziare, però, in motivazione elementi dell'istruttoria che siano in grado di biiarciare in senso negativo gli elementi positivi che la stessa ordinanza ha descritto nella prima parte della motivazione.Te- k Lo stesso principio della gradualità dei benefici penitenziari invocato dalla ordinanza impugnata, principio in sè corretto e che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/C3/2003, Chiara, Rv. 224029), è introdotto, però, in modo illogico nella motivazione dell'ordinanza, posto che il condannato non ha fruito di permessi premio perché la relativa istanza è stata, a sua volta, respinta.

In definitiva, l'ordinanza non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di scrveglianza di Roma.

Così deciso il 13 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvErso la ordinanza del 31/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lede le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha resp'nto l'istanza di detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto prematura la concessione della detenzione domiciliare in quanto il percorso di revisione critica del condannato è appena iniziato, e la vastità delle condotte illecite eci i fine pena lontano rendono necessario fondare il beneficio su elementi maggiormente sicuri rispetto alla mera correttezza del percorso penitenziario. \rò(-) 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ritiene che presupposto della detenzione domiciliare sia una situazione di ravvedimento del ccricannato che è prevista, in realtà, soltanto per la concessione della liberazione ccncizionale; inoltre, ai fini della detenzione domiciliare si deve avere riguardo scltanto agli esiti del trattamento penitenziario oltre che alle informazioni fornite dalla D.N.A.A., la preventiva fruizione dei permessi premio non è un requisito necessarie. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché nell'ordinanza è citat3 un episodio di introduzione nel carcere di Paliano di un telefono cellulare attribuibile ai ricorrente, ma si tratta di un errore perché la direzione del carcere ha escluso con nota che si trattasse di una illecita introduzione di un telefono cellulare; la motivazione è, inoltre, contraddittoria nella parte in cui prima afferma che il richiedente non ha ancora perfezionato il ravvedimento per poi dare atto che lo stesso sta percorrendo una strada di cambiamento senza smagliature, sarebbe stato necessario valutare in modo più oggettivo gli esiti dell'istruttoria. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il ng etto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo, atteso che, in effetti, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presta alla censura di contraddittorietà interna che le viene mossa in ricorso. La motivazione dell'ordinanza, infatti, riporta gli esiti dell'istruttoria effettuata dal --ribunale, che è molto favorevole al condannato, sia nella parte relativa al parere della D.N.A.A., che riferisce dell'esito della collaborazione, sia nella parte relativa ala relazione di sintesi degli operatori che seguono il condannato, che, a sua volta, riferisce che il percorso detentivo è corretto, che l'interessato si ccnf-onta con gli operatori, che mette in discussione il passato deviante in maniera critica e partecipa ad attività trattamentali, nonché che lo stesso frequenta l'ultimo arinc dell'istituto tecnico economico, e che svolge attività lavorativa all'interno dell'istituto. A fronte di questi elementi che la stessa ordinanza descrive in termini molto positivi, la stessa, però, conclude per una valutazione negativa dell'istanza, senza evidenziare, però, in motivazione elementi dell'istruttoria che siano in grado di biiarciare in senso negativo gli elementi positivi che la stessa ordinanza ha descritto nella prima parte della motivazione.Te- k Lo stesso principio della gradualità dei benefici penitenziari invocato dalla ordinanza impugnata, principio in sè corretto e che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/C3/2003, Chiara, Rv. 224029), è introdotto, però, in modo illogico nella motivazione dell'ordinanza, posto che il condannato non ha fruito di permessi premio perché la relativa istanza è stata, a sua volta, respinta. In definitiva, l'ordinanza non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di scrveglianza di Roma. Così deciso il 13 giugno 202
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