CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 16/06/2016, aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare subita, nella forma degli arresti domiciliari, dal 7/05/2012 al 9/03/2013. La Corte distrettuale aveva chiarito che l'istante era stato sottoposto al regime cautelare in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, rispetto all'imputazione provvisoria di concorso nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e altri, delitto materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato era stato condannato in primo grado con sentenza del 9/04/2013, ma la Corte territoriale aveva assolto il prevenuto, con sentenza del 3/07/2014, per insussistenza del fatto. L'ordinanza era stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari dalla Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n.25005/2017 per avere il Collegio ignorato il contenuto di una memoria ritualmente depositata dalla difesa del richiedente. 2. Con ordinanza in data 25/10/2018, la Corte di Appello di Bari, pronunciatasi in sede di rinvio, aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ed aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 45.334,00 a titolo di indennizzo. Su ricorso del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tale ordinanza era stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.43434/2019. Nella sentenza rescindente, la Corte di legittimità aveva rilevato che il giudice del rinvio non avesse compiuto alcun vaglio «in ordine alla natura dei rapporti economici intercorrenti tra l'istante e le altre parti offese, con le quali lo Sfrecola risultava, dagli appostamenti effettuati dagli agenti di PG e dalle intercettazioni acquisite, aver ripetutamente interloquito oltre ad aver acquisito da uno di essi la quota pro capite oggetto della richiesta estorsiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA]», ritenendo che, con motivazione del tutto frettolosa, la Corte territoriale avesse «liquidato l'intera vicenda accogliendo, in termini diametralmente opposti a quelli della ordinanza annullata, la richiesta di indennizzo sul rilievo che le indagini a suo tempo svolte non avevano consentito di accertare la penale responsabilità dell'istante». 3. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione, considerando che la sentenza rescindente avesse indicato la trama motivazionale da seguire nell'esaminare l'istanza, laddove aveva precisato quanto segue: «Malgrado le linee guida dettate dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione volte a sollecitare i giudici del rinvio a valutare la sussistenza di pregressi rapporti con le vittime dell'estorsione che giustificassero, sulla base di quanto dedotto nella memoria difensiva dell'istante, il suo ripetuto interfacciarsi con costoro facendosi latore delle richieste del coimputato [OSCURATO:PERSONA], principale indagato nel procedimento penale, e a verificare la verosimiglianza delle spiegazioni addotte in merito al suo intervento con il Laidò e con gli altri soci del club, nessuna verifica risulta essere stata effettuata sul punto. Omissione questa tanto più grave in quanto è la stessa ordinanza impugnata a dare atto nel riepilogo della vicenda processuale del fatto che fosse stato lo Sfrecola a perorare presso le vittime la richiesta estorsiva per conto del [OSCURATO:PERSONA], a stazionare sotto il circolo con costui e ad aver riscosso una parte delle somme richieste alle persone offese, senza che a tale esposizione faccia seguito alcuna valutazione sull'idoneità di tali elementi a insinuare nell'autorità giudiziaria il fondato, sebbene erroneo, timore di trovarsi al cospetto di una personalità, avuto riguardo alle sue frequentazioni, facente parte di un contesto criminale. D'altra parte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, ben può essere integrata, secondo quanto già statuito da questa Corte, dalle [frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti], perciò ritenute espressioni di comportamenti extraprocessuali gravemente colposi: anche in relazione a tale profilo la disamina del giudice del rinvio risulta del tutto carente, nulla essendo stato chiarito in ordine ai pregressi rapporti dell'istante con il [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri coimputati». 4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concetto di colpa grave. Premesso il richiamo a numerosi passi della sentenza assolutoria e premesso che l'istante ha reso in sede di interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarazioni idonee a chiarire la sua posizione di vittima di usura ad opera di [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] era intermediario, nonché a chiarire il tenore dei suoi colloqui con [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva chiesto di essere assunto presso il suo distributore, la difesa contesta quanto affermato nella sentenza rescindente a proposito del fatto che lo Sfrecola sarebbe stato silente in sede di interrogatorio, richiama il passaggio motivazionale della sentenza assolutoria nel quale si afferma che lo Sfrecola non sarebbe stato presente all'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Laidò, ritiene che la colpa grave debba consistere in condotte riferibili alle esigenze cautelari o alla configurazione delittuosa o alla prova di essa ovvero a una grossolana trascuratezza nel difendersi, affermando che non si possa fare carico al ricorrente del fatto che le intercettazioni fra terzi siano state lette in primo grado in senso colpevolistico. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello ha esaminato la sentenza assolutoria, alla luce della trama motivazionale formulata nella sentenza rescindente, verificando che: a) in data 4/02/2010 lo Sprecola aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli un incontro presso il circolo privato di cui quest'ultimo era socio; b) nel corso dell'attività di captazione lo stesso Laidò era stato reso edotto dal figlio che all'interno del circolo vi fossero due persone che lo attendevano; c) da una intercettazione ambientale era stata contestualmente desunta la voce di [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato riconosciuto dalla polizia giudiziaria senza alcun dubbio. 2.1. I giudici della riparazione hanno evidenziato come tali fatti non fossero stati esclusi dal giudice di merito, sottolineando l'ambiguità del comportamento dell'istante, notato nel corso di un servizio di controllo effettuato il 5/02/2010 dalla polizia giudiziaria in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del medesimo circolo privato: in particolare, alle ore 18,35 del 5 febbraio 2010, il [OSCURATO:PERSONA] e lo Sprecola erano stati notati presso il circolo e il giorno successivo era stata intercettata una telefonata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui era chiaro il richiamo allo Sfrecola. Sebbene non possa valutarsi in via esclusiva a titolo di dolo o colpa grave il contenuto di conversazioni intercettate tra terzi, i giudici hanno tuttavia ritenuto ambiguo il fatto storico della presenza del [OSCURATO:PERSONA] e dell'istante nei pressi del circolo in ragione della contiguità temporale alla conversazione di cui sopra, come del resto sottolineato anche nella sentenza assolutoria. 2.2. Con riguardo ai rapporti intrattenuti dallo Sfrecola con [OSCURATO:PERSONA], valutando la prospettazione difensiva, la Corte ha obiettato che, sebbene in sede di interrogatorio di garanzia l'istante avesse affermato trattarsi ' di un incontro casuale in occasione del quale il Palunnbo aveva chiesto di essere d assunto presso il distributore di benzina dello Sfrecola, tale affermazione non potesse ritenersi verosimile in quanto l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] era stato preceduto dal colloquio telefonico con il quale lo Sfregola aveva chiesto al Laidò un incontro presso il circolo privato e da un'intercettazione ambientale dalla quale emergeva la presenza all'interno del circolo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con riguardo ai rapporti tra lo Sfrecola e il Laidò, la Corte ha ritenuto smentite dagli stessi documenti prodotti dall'istante le affermazioni rese in sede di interrogatorio: in particolare, i giudici della riparazione hanno evidenziato come nella vicenda concernente l'usura di cui sarebbe stato vittima lo Sfrecola non vi sia alcun accenno alla persona di [OSCURATO:PERSONA], così rendendo dubbio quanto poi dichiarato nell'interrogatorio svolto a seguito dell'applicazione della misura cautelare oggetto della domanda di riparazione. In assenza di qualsivoglia prova di un concorso del Laidò nel reato di cui lo Sfrecola fu vittima, i giudici della riparazione hanno escluso la plausibilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dopo l'applicazione della misura cautelare, desumendone la conclusione per cui lo Sfrecola avrebbe creato la falsa apparenza della configurabilità del suo comportamento come illecito penale, sia quando ha messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], sia quando si è accompagnato al medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del circolo di cui si è detto. 3. Nell'analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali si presentavano prima dell'adozione della misura cautelare è consentito al giudice della riparazione soffermarsi esclusivamente, ed è anzi pienamente coerente con l'oggetto del giudizio, su quegli elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che presupposto di tale diritto è la verifica che l'istante non abbia con il suo comportamento concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria. 3.1. Quanto alla lettura delle emergenze processuali, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. In tal senso deve valutarsi la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha posto l'accento su profili fattuali del tutto diversi da quelli che hanno condotto, peraltro per lacunosità della prova, all'esito assolutorio. 3.2. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente fondato il proprio accertamento sugli elementi indiziari a disposizione del giudice della cautela che concernevano la condotta dell'istante, fornendo puntuale replica alle allegazioni difensive fondate sull'asserita veridicità, in alcun modo confermata dal giudice della cognizione, della versione resa dall'istante in sede d'interrogatorio di garanzia. 4. Come già evidenziato nella sentenza rescindente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 4.1. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 4.2. Con le argomentazioni svolte, in proposito, nell'ordinanza impugnata il ricorso omette di confrontarsi, per tale ragione rimanendo aspecifico e non superando il vaglio di ammissibilità.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond