CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10961/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parte Civile:avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, inparziale riforma della pronunzia del Tribunale di Padova del 20.11.2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e sociounico:della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione - dicui ai capi 1), lett. g) (prelevamento della somma di euro 14.750,00 dalle cassesociali a titolo di acconti sui dividendi nell’anno 2013) e 3) (distrazione dellasomma di euro 110.200,00 della società mediante pagamenti apparenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., che venivano bonificati allo stesso) - e documentale generica, di cui alcapo 2) - per avere, dall’anno 2012, tenuto i libri e le scritture contabili della fallitain modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari -;della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo4), per sottrazione o distruzione del libro giornale e dei mastri contabili;della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale diPadova dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentalegenerica, di cui al capo 5), per sottrazione o distruzione del libro giornale e deimastri contabili, e di bancarotta per distrazione, di cui al capo 8) (della somma dieuro 17.000,00 mediante bonifici a favore di se stesso dal 31.03.2015 al30.04.2015);della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, di cui al capo 9), per sottrazione o distruzione del libro giornale e deimastri contabili;alla pena ritenuta di giustizia ed alle pene accessorie, nonché al risarcimentodei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., daliquidarsi in sede civile, ed alla provvisionale nella misura di euro 14.750,00, harideterminato l’ammontare del compenso liquidato in favore della parte civile econfermato nel resto la sentenza impugnata.2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso a mezzo deldifensore di fiducia, affidato a sei motivi, qui di seguito sintetizzati, ai sensidell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione in ordinealle ragioni del mancato reperimento della documentazione contabile delle societàfallite, in relazione ai reati bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi 2),4), 5) e 9).La sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle censure mosse con l’attodi appello in relazione alla consegna al curatore della documentazione in formadigitale, contenuta nel server marca DELL, perfettamente funzionante, dellequattro società fallite; il curatore, quindi, ha avuto accesso all’archivio, tanto daestrarne documenti (e-mail alla dipendente Fantinato e al commercialistaManganello), e tuttavia, del tutto inspiegabilmente, aveva perduto ladocumentazione.Si richiama la trascrizione della registrazione, effettuata dall’imputato, il[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al primo accesso del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ai locali dellaTechme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riguardante le indicazioni fornite sul contenuto dei dueserver, in uso alla società, e del notebook Asus, in uso all’imputato, a riprova delfunzionamento del server, che, dopo tale accesso, risultava non più funzionante(consulenze informatiche del pubblico ministero e della parte civile).Sul punto la motivazione sarebbe generica e assertiva sul mancato accesso,da parte del curatore, al server DELL, contenente la contabilità delle quattrosocietà, nonostante il predetto avesse avuto effettivo accesso al server contenentele e-mail, richiamando, sul punto, le denunce dell’imputato nei confronti delcuratore, che venivano archiviate.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione inrelazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo 2), etravisamento delle risultanze dibattimentali (dichiarazioni del curatore) sullaeffettiva ricostruzione del patrimonio e del volume di affari tramite il libro giornale,allegando il verbale stenotipico dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di mancanzadi motivazione in relazione alla negata rinnovazione dell’istruttoria con periziainformatica sul notebook Asus dell’imputato, nella disponibilità del curatore, perverificare la data di creazione della cartella denominata “contabilità creativa”.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe considerato le censure svoltenei motivi di impugnazione per evidenziare come la documentazione digitalerinvenuta (files in formato *.eml, denominati “coinvolgimento commercialista,giroconti bilanci falsi, manomissione bilanci) dal consulente informatico del PM,dott. [OSCURATO:PERSONA], sul computer dell’imputato, non era altro che una raccolta di filecreata dal curatore e non, come erroneamente ritenuto, dal fallito, tanto che lanomenclatura delle cartelle segue chiaramente la logica di analisi dell’organofallimentare una volta intervenuto il fallimento, così che i file e le cartelle nonpotevano, invece, essere posti a fondamento della prova del dolo del delitto dibancarotta fraudolenta documentale, tanto più in assenza di una periziainformatica finalizzata a verificare chi avesse creato quelle cartelle.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità assoluta dellamotivazione in punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, inrelazione ai reati di cui ai capi 1, lett. g), 3) e 8).La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il secondo motivo diappello riguardo alla negata sussistenza di un gruppo di fatto di società.Si deduce, con riguardo alla dedotta contraddittorietà della sentenza di primogrado, che, da un lato, riconosce l’esistenza di un gruppo di fatto tra le societàdall’imputato, assolvendolo dalle imputazioni di bancarotta distrattiva di cui ai capi1, lett. da a) ad f), 6) e 7), dall’altro, non ne riconosce l’esistenza per i capi 1, lett.g), 3) e 8); sul punto la Corte di merito, senza confrontarsi con le censure, ometteogni motivazione.La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che lo spostamento di risorse dauna società all’altra (capo 3) avveniva nella logica infragruppo, e la spiegazionedella mancanza di contropartita compensativa sarebbe apparente rispetto alleconsiderazioni del consulente della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva documentatocome la somma oggetto della distrazione sarebbe rientrata in forma di aumentodi capitale delle altre società dell’imputato e di futuro aumento di capitale per lacostituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.216, comma 3, L. Fall., con riguardo alle condotte distrattive di compensi infavore dell’amministratore, contestate ai capi 1, lett. g) e 8).Si deduce che si trattava di somme irrisorie, regolarmente deliberate comecompenso per l’amministratore, e giustificate dall’impegno personale quotidianoprofuso dall’imputato, quale amministratore unico e socio unico di tutte e quattrole società, facenti parte di un medesimo gruppo societario.Si chiede la qualificazione delle condotte nel reato di bancarotta preferenziale.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessamotivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche.Sul punto, la Corte territoriale non si confronterebbe con il motivo di ricorsoche contestava la ritenuta sussistenza di precedenti penali per l’intervenutaestinzione delle condanne riportate con decreto penale.3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati, ai limiti dellainammissibilità, in quanto reiterativi e correlati alle censure sulle risultanzedibattimentali, acquisite nel corso della istruttoria, ed ampiamente vagliate daigiudici di merito, in doppia conforme.2.1 Con riguardo alla mancata consegna al curatore della documentazionesocietaria, contenuta nei computer della fallita, la Corte d’appello, con motivazionecongrua ed immune da vizi e censure, risponde al motivo di gravame, che non siconfronta con la sentenza impugnata.I giudici di merito non hanno riscontrato alcuna violazione da parte delcuratore in relazione all’attività svolta, e di cui questi dà atto nella relazione exart.33 L. Fall., in relazione al contenuto dei computer sequestrati, rinvenuti prividi file all’interno, come anche il server aziendale, che veniva trovato vuoto, trannequello di posta elettronica, dove veniva recuperato l’archivio delle mail.Sul punto, la Corte di appello richiama gli accertamenti effettuati dal tecnicoforense, Carnevali, che ha compiuto analisi sui due server in sequestro, estratto idati di rilievo per il fallimento ed accertato plurimi comportamenti fraudolenti: unodei due server era non funzionante, l’altro, quello funzionante, privo diinformazioni utili in quanto vuoto, con file mancanti, verosimilmente compromessi,mentre altre cartelle contenevano files compromettenti (come le mail tra Pierobone il commercialista Manganello), che, in quanto originali, non avrebbero potutoessere manomessi dal curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], nemmeno dopo il sequestro.La circostanza che il contenuto del server di contabilità fosse in partemancante e nel resto non funzionante e vuoto, senza contenere alcun file relativoall’attività, sebbene in uso ad una società operativa, è stata spiegata, in esito agliaccertamenti del consulente tecnico e del curatore, con un intervento dimanipolazione, con sostituzione di tali server, effettuato prima dell’accertamentoda parte del curatore, al fine di non far rinvenire informazioni utili alla costruzionedegli affari della fallita e delle società collegate.Ulteriori elementi di riscontro sono stati ricavati dagli accertamenti eseguitidal consulente informatico del PM, [OSCURATO:PERSONA], che ha esaminato i file contenutiall’interno del notebook Asus, sequestrato all’imputato, e rinvenuto clusters nonallocati, riconducibili a dati cancellati e non più recuperabili. Inoltre, nel desktopdel profilo Administrator, riconducibile direttamente all’imputato, vi erano cartellecontenenti la contabilità della società, i cui dati venivano rinvenuti tramitenumerose chiavi di ricerca mirate sui files cancellati, clusters non allocati, tutti nonconsultabili in chiaro; una ulteriore cartella, denominata “contabilità creativa”, conall’interno ulteriori sottocartelle, contenenti file di posta elettronica, in formato*.eml, denominati “coinvolgimento commercialista, giroconti bilanci falsi,manomissione bilanci”, è stata ritenuta dai giudici di merito, in doppia conforme,un forte indizio di falsità nella tenuta delle scritture da parte dell’imputato.Sul punto, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di ricorso, hacorrettamente ritenuto che la “cartella creativa” - tenuto conto della suacollocazione all’interno del notebook personale del ricorrente, sotto il profilopersonale Administrator dallo stesso creato, ed in mancanza di elementi checonsentano di ipotizzare una manomissione del dispositivo, esclusa dai consulenticontabili, nonché della sua inequivoca denominazione - fosse riconducibile allostesso imputato, quale prova del tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di occultare la veracontabilità della quattro società dallo stesso gestite e di falsare i bilanci e lescritture contabili.Quale riscontro la Corte d’appello ha indicato le mail inviate dall’imputato alladipendente Fantinato, addetta alla redazione della contabilità, con cui chiedeva dialterare la contabilità medesima quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA].r.l., per evitare di pagare la curatela, nonché quelle in cui tentava di indurre ilproprio commercialista, Manganello, precedente tenutario delle scritture, amodificare la contabilità, falsificandola (indicazione di debiti inferiori), per ottenereun leasing avente ad oggetto un capannone, comportamenti valutati qualeulteriore tentativo dell’imputato di occultare o conservare in maniera fraudolentala contabilità per tutte le società.Quanto alla deduzione relativa alle ragioni per cui era stato possibile l’accessoalla posta elettronica e non anche alla contabilità, la Corte territoriale,confrontandosi con il motivo, ha chiarito che l’accesso alle mail era stato possibilein quanto rinvenute all’interno di un server contenente solo posta elettronica, che,come attestato dai consulenti tecnici e dal curatore, era funzionante, mentre lacontabilità era contenuta in altro, diverso server, rinvenuto non funzionante, vuotoo manomesso dall’imputato.2.2 Con riguardo alla mancata restituzione della documentazione relativa allealtre società gestite dall’imputato, la Corte di merito, con motivazione immune davizi, ha rilevato che la richiesta è stata formulata solo a settembre 2014, in epocasuccessiva al 6 giugno 2014, data della presa di possesso da parte della curateladel capannone, e non al momento di consegna delle chiavi, né veniva ritenutaurgente. Al riguardo si richiamano le conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA], in cui,a fronte della disponibilità manifestata dal curatore a restituire quanto prima icomputer per non interrompere l’attività economica delle altre società ancora invita, l’imputato non formulava alcun chiarimento e/o indicazione rilevante ourgente per le altre società.Sulla scorta degli accertamenti compiuti, pertanto, i giudici di merito hannoritenuto integrati gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale, contestataai capi 2), 4), 5) e 9).Al riguardo, è corretta ed immune da vizi logico-giuridici la valutazione dellecondotte, inquadrate nella bancarotta fraudolenta documentale “specifica” peromessa tenuta, ed omessa consegna, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui ai capi 4),5) e 9), e nella bancarotta fraudolenta documentale “generica”, per parzialeconsegna delle scritture contabili ed omesso aggiornamento delle stesse dal 2014,situazione che non ha consentito la ricostruzione delle movimentazioni finanziarietra le varie società, mentre la minima contabilità rinvenuta e riconducibile a talisocietà veniva consegnata dall’imputato solo dopo un anno dal fallimento dellaTechme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene tutte le società avessero sede nel medesimoimmobile.Vale infatti considerare come siano del tutto marginali tali doglianze rispettoal dato fondamentale che le scritture contabili sono state ritenute, per tutte lesocietà fallite, inidonee a ricostruire il movimento degli affari, la situazionepatrimoniale, le relazioni fra società del cosiddetto gruppo di fatto.2.3 Con riguardo alla valutazione di superfluità della rinnovazione istruttoriadi perizia informatica, le doglianze sono inammissibili in quanto manifestamenteinfondate.Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente davizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Sul punto, la motivazione è congrua e immune da vizi di manifesta illogicità.Nella specie, trattasi di richiesta di carattere esplorativo in relazione al datoprobatorio acquisito all’esito dei risultati degli elaborati tecnici, peraltro dallaportata non decisiva.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944).3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente davizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Si deduce che non sarebbe stata pregiudicata la effettiva possibilità di unaadeguata ricostruzione della situazione patrimoniale, sulla base di quantocomunque accertato dal curatore, mediante una reinterpretazione e diversa letturadella deposizione del testimone, peraltro in contrasto con i principi fissati sul puntoda questa Corte in ordine alla necessità che le scritture contabili da consegnare alcuratore siano complete e che non comportino la necessità di una faticosa einaffidabile ricostruzione sulla scorta di dati frammentati e inaffidabili.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non ècircoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dellaimpresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile,sicché “il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritturecontabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degliorgani fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolarediligenza” (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 – 01, in cui,per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessariofare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito,costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celatial fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorsefinanziarie verso conti correnti personali).Nella specie, la Corte di merito, con motivazione corretta ed immune dacensure, ha ritenuto che la contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia statatenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari,alterandola o occultandola al curatore, attesa la rilevata incompletezza dellescritture e dei libri obbligatori e l’omesso aggiornamento degli stessi dal 2014.La circostanza che il curatore sia riuscito ad entrare in possesso, peraltro solodopo un anno dal fallimento, della sola documentazione in formato cartaceo, nonha comunque consentito la ricostruzione del movimento degli affari, in quanto talericostruzione è stata solo parziale oltre che resa più difficoltosa, in quantoostacolata dalle condotte illecite dell’imputato.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello. Le deduzionisvolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorsologico-argomentativo dei giudici di appello, che richiamano interamente lasentenza del Tribunale nel ritenere la natura distrattiva delle operazioni ditrasferimento di somme.Con riferimento alla censura inerente alla distrazione di cui al capo 3), dellasomma di euro 110.200,00 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (senza alcunagiustificazione commerciale), si assume che sarebbe stata una articolataoperazione infragruppo, che avrebbe prodotto un aumento di capitale in favoredella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita. Ciò in quanto la somma dieuro 210.200,00, uscita dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sarebbe andatasolo formalmente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, infatti, l’avrebbe poi rigirata a [OSCURATO:PERSONA],persona fisica, quale compenso per l’amministratore, somma che poi costuiavrebbe, in parte, restituito alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parte,utilizzato per aumentare il capitale della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Quindi, trattandosi di operazione infragruppo, non sarebbe configurabile unadistrazione, non avendo tale operazione comportato una variazione della garanziaverso i creditori.L’assunto è privo di pregio.Il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la sentenza impugnata.La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito,con conseguente depauperamento in danno dei creditori - che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486) -, ora la specifica offensività insita neldistogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n.7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fattodiretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento deidiritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv.203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza dilegittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio delfallito, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5,n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673).Il ricorso accenna al tema delle operazioni infragruppo, senza però affrontareil vero punto decisivo indicato dalla giurisprudenza, e, cioè, quello dei vantaggicompensativi.Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confrontacompiutamente con un dato saliente, rilevato dalle sentenze dei giudici di primo esecondo grado e, cioè, che il finanziamento che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - effettuato mediante bonifici pari ad euro210.000,00 e versato, lo stesso giorno, a Pietrobon e da questi restituito alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 100.000,00 e per la restante parte trattenutodall’imputato come compenso amministratore - era a fondo perduto, senza alcunacausale economica, non supportato da alcuna partita di debito.Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato ilcondivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essereesclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effettiimmediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per icreditori sociali. Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesseaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare laprospettazione, da parte dell'imputato, di un evidente vantaggio compensativo peri creditori della fallita conseguente a tale operazione. Perché, però, operi ildescritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", qualesoggetto economico unitario, né, come nel caso di specie, anche un gruppo difatto, in quanto, pur a fronte dell'esistenza di un soggetto economico unitario,l'esistenza del vantaggio compensativo derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, produttivo per la fallita diindiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelliimmediatamente negativi dell'operazione, deve essere provato, in manieraspecifica, dall'interessato, in termini di saldo finale positivo delle operazionicompiute nella logica e nell'interesse del gruppo, ovvero di concreta e fondataprevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata.Ne discende che i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essereprevedibili e fondati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatorio costituenti una semplice aspettativa, ed essere di valore almeno equivalente alsacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita, elementoindispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosaper la società depauperata (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253031; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 47216del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 – 0; Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina,Rv. 283661 - 02; Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 –01; Sez. 1, Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 – 01; Sez.5, Sentenza n. 27497 del 12/06/2025, Rv. 288394 - 01).4.1 Applicati gli esposti principi al caso in esame, si osserva che corretta eimmune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione della sentenza della Corteterritoriale nella parte in cui esclude che ricorressero gli estremi per affermarel'irrilevanza penale dell'operazione, non avendo il ricorrente fornito la provadell'esistenza di vantaggi compensativi per la società erogante, vantaggi nondimostrati e neppure dedotti, pur esaminata la situazione del gruppo nel suocomplesso.Nel caso di specie, in ogni caso, tali vantaggi compensativi sono palesementeassenti, in quanto il trasferimento della disponibilità finanziaria, della liquidità o,addirittura, del capitale sociale da una società ad un’altra, ha determinato unaalterazione dell’ordine di preferenza dei creditori rispetto a ciascuna società delgruppo e, per di più, si prospetta come operazione finanziaria meramentefinalizzata a mantenere in vita una delle società del gruppo, scaricando quellaormai decotta, con un’evidente assenza di vantaggi compensativi per la societàdepauperata, oltre che con pregiudizio dei suoi creditori.I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo dellaconcreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo,rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", nonsolo la condizione patrimoniale e finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., maanche il contesto in cui la società operava, le cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle altre società non formalmente appartenenti ad un medesimo gruppo sociale,connotate da attività di consulenza generica, con compensazioni e giroconti noncollegati ad operazioni sottostanti, l'accertamento della consapevolezza, in capoall'imputato, della condotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore esocio unico della fallita dalla costituzione sino alla data del fallimento e, quindi, inconsiderazione della piena consapevolezza delle operazioni di trasferimento disomme in favore delle società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vantaggio perla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in danno ai creditori di quest'ultima (Sez. 5,Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960 – 01).La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi edargomenti diversi rispetto a quelli già disattesi dal giudice di prime cure, alla cuimotivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governodel compendio probatorio, valutando in sinergia gli elementi di prova in atti, qualigli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritturecontabili disponibili, unitamente alle ulteriori prove, nonché motivando in modopuntuale e confrontandosi con le deduzioni difensive, ritenute meramenteassertive e prive di alcun supporto probatorio.Va qui ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppiaconforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti- con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è statoper la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021,Africano, Rv. 281665 – 01).Invero, la ricostruzione dei fatti, come operata nella sentenza impugnata, inrelazione alla quale - si ribadisce - questa Corte non può compiere alcunavalutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condottadell'imputato alla fattispecie della bancarotta patrimoniale distrattiva in esame.Nel ricorso la difesa ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appelloe riconducibili all'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato ai capi 1,lett. g), 3) e 8).Alla luce del principio suindicato, la motivazione della Corte territoriale risultacorretta in diritto e adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva delleoperazioni di trasferimento delle somme in favore di società facenti capoall’odierno imputato è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità dielementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale,chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione.Si è osservato che, in assenza di elementi fattuali per ravvisare l’esistenza diun gruppo di società e di vantaggi compensativi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,apparentemente danneggiata, i prelievi effettuati in periodi di grave difficoltàeconomica in cui si trovava la società - priva di fondi sufficienti per effettuarel’operazione di trasferimento di somme in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mediante la contestuale creazione di una provvista, nonché la concomitanzatemporale tra la realizzazione delle operazioni di trasferimento delle somme e ladichiarazione di fallimento – rappresentassero un’operazione pregiudizievole perla fallita, integrando la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pure adessa collegata, con violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopostrettamente sociale.Analoghe considerazioni si impongono con riguardo ai prelievi, effettuatidall’imputato, dalle casse sociali, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di euro 14.750,00, a titolo di acconto sui dividendi anno 2013 (capo1 lett. g)), e della IT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la complessiva somma di euro17.000,00, dal 31.03. al 30.04.20215, (capo 8)), nella qualità di amministratoreunico, non contestati, in fase prefallimentare, quando il patrimonio delle societàera in negativo, in assenza di prova del riferimento ad attività di amministrazione,anche per conto delle altre società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, facenti capo all’imputatoe dei vantaggi compensativi per tali società.In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la naturadistrattiva di un'operazione infragruppo, effettuata in assenza di contropartite,invocando la provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore della liquiditàdestinata ad una società appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quandoquesta si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una voltaimmesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destinato alla garanziadei suoi creditori (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv.276960 – 01).5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevarecome non possa esservi fraintendimento, sia in merito alla individuazione delprelievo, che si contesta a titolo distrattivo, che delle ragioni della legittimità ditale prelievo, in quanto indebito prelevamento di una somma, in contanti, a titolodi compenso, quando le società versavano in difficoltà.Con riferimento alle distrazioni di somme liquidate dall’imputato a sé stesso,quale amministratore, secondo il dettato accusatorio di cui ai capi 1, lett. g) e 8),esse vengono giustificate come legittimi compensi per l’amministratore, di cui laCorte territoriale avrebbe erroneamente rilevato la portata distrattiva, a fronte diprestazioni effettivamente svolte.Anche tale censura è priva di pregio.Rispetto a tale condotta, la Corte di appello, con motivazione corretta edimmune da vizi e censure, ha specificato le ragioni per le quali il prelevamento, incontanti, della somma, a titolo di compenso, non poteva essere ritenuto legittimo,in quanto non supportato da alcuna delibera assembleare che fondasse il relativodiritto, nonché in quanto effettuato con modalità informali, senza seguire lacorretta procedura di liquidazione e pagamento.Quanto al capo 1, lett. g), il prelievo della somma dalle casse societarie, atitolo di acconto sui dividendi, non era giustificato, in quanto il patrimonio dellasocietà era negativo già al 31.12.2012, nonché mancava una qualsivogliagiustificazione formale dello stesso.Si tratta di somme qualificate, come da delibera societaria adottata un annodopo il prelievo, in data 25.11.2013, come distribuzione di dividendi; tale deliberacostituisce una giustificazione solo formale del prelievo, circostanza che non spiegané giustifica la destinazione delle somme come compenso in favoreall’amministratore, avendo semmai dovuto essere distribuite ai soci (seppure nellastessa sua persona).La Corte di appello ha sottolineato che il riferimento, contenuto nell’atto diappello, all’attività dell’amministratore, svolta per tutte le società del “gruppoTechme”, è generico e non è quantificabile né accertabile, né risulta riscontrata dapregressa attività di amministratore dell’imputato.Quanto al capo 8), le somme bonificate a proprio favore si configurano comeun prelievo di cassa tramite due bonifici, a due mesi dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., a loro volta qualificati come compenso per l’amministratore, in unafase prefallimentare della società, in assenza di alcuna delibera o documentazionegiustificativa.Tali documenti non consentono di individuare una diversa causa, lecita, deiprelievi di cassa, in quanto effettuati con modalità informali e in difformità allanormativa.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle cassesociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono sologenericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi condelibera assembleare, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisceche la misura del compenso degli amministratori di società di capitali siadeterminata con delibera assembleare perché, in tal caso, il credito è daconsiderarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anchenel "quantum" (Sez. 5, n.3191 del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018,Pellegrini, Rv. 273767 – 01; Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv.269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405del 12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056 – 01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016,Barbato, Rv. 268433 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv.245399).Invero, anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzionedell'amministratore deve essere certa non solo nell'an, ma altresì nel quantum,mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì,per l'appunto, o allo statuto o all'organo assembleare. Condizioni che, nel caso dispecie, non ricorrono, atteso che non risulta alcuna deliberazione di quest'ultimo- né il ricorso ha sostenuto che la stessa esista – né risulta che lo statutoprevedesse l'ammontare del compenso, che, infatti, il ricorrente calcola in manieraastratta e sommaria, rivelando come, a tutto concedere, l'imputato avrebbeprovveduto ad una indebita "autoliquidazione" dei suoi compensi, del tuttoingiustificabile, anche solo agli eventuali fini di una derubricazione del fatto nellameno grave fattispecie di bancarotta preferenziale.E', infatti, necessario ricordare come questa Corte abbia precisato checommette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarottapreferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle cassesociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoroprestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi diconfronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gliimpegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori oa quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).Anche in relazione a tale profilo, le deduzioni difensive sollecitano a questaCorte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanzeprocessuali, peraltro, non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenereche i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementiinsussistenti o, per come esposto nel provvedimento impugnato,incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elementoesistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nelsenso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sullasussistenza e sul contenuto di detti elementi.La Corte di appello ha, dunque, ritenuto indebiti i prelevamenti di denaro dallecasse sociali, in quanto non solo non autorizzati, bensì non giustificati da dati edelementi di confronto, che ne consentano una oggettiva valutazione, e per di piùin epoca di grave dissesto della società, tali da integrare la condotta distrattivacontestata e ritenuta dal Tribunale (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020,dep. 2021, Rv. 280415 – 01).Con riguardo alla bancarotta preferenziale il motivo è inammissibile in quantogenerico.Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarottapreferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali chepreleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dalmedesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senzal'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che ilrapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e societànon è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavorosubordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoroprestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un talerapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivosvolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazioneorganica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 – 01).6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente.Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di appello, confrontandosi conil motivo di ricorso, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, haritenuto il motivo reiterativo, in quanto l’imputato non ha dedotto elementi ulteriorie diversi da quelli vagliati in primo grado.Il motivo, che concentra la censura sulla mera incensuratezza dell’imputato,ritenendo che a costui sarebbe stato dovuto il riconoscimento del beneficio per talecondizione soggettiva, non si confronta con la motivazione delle sentenze dimerito, in doppia conforme sul punto, che hanno valorizzato quali dati negativi lacondotta oppositiva tenuta, la mancata collaborazione con il curatore della societàprincipale, la assenza di qualsiasi valutazione critica sul proprio operato.La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ovesorretta da motivazione logica e sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899). È principio consolidato che anche un solo elemento, attinente allapersonalità del reo o alla gravità del fatto, può giustificare il diniego del beneficio(Cass., Sez. 2, n. 23903/2020, cit.).Nessuna ulteriore decisiva considerazione risulta emergere dalla memoria direplica del ricorrente, in riferimento a quanto sin qui considerato.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10961/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1496/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18313/2025ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parte Civile:avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, inparziale riforma della pronunzia del Tribunale di Padova del 20.11.2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e sociounico:della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione - dicui ai capi 1), lett. g) (prelevamento della somma di euro 14.750,00 dalle cassesociali a titolo di acconti sui dividendi nell’anno 2013) e 3) (distrazione dellasomma di euro 110.200,00 della società mediante pagamenti apparenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., che venivano bonificati allo stesso) - e documentale generica, di cui alcapo 2) - per avere, dall’anno 2012, tenuto i libri e le scritture contabili della fallitain modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari -;della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo4), per sottrazione o distruzione del libro giornale e dei mastri contabili;della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale diPadova dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentalegenerica, di cui al capo 5), per sottrazione o distruzione del libro giornale e deimastri contabili, e di bancarotta per distrazione, di cui al capo 8) (della somma dieuro 17.000,00 mediante bonifici a favore di se stesso dal 31.03.2015 al30.04.2015);della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, di cui al capo 9), per sottrazione o distruzione del libro giornale e deimastri contabili;alla pena ritenuta di giustizia ed alle pene accessorie, nonché al risarcimentodei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., daliquidarsi in sede civile, ed alla provvisionale nella misura di euro 14.750,00, harideterminato l’ammontare del compenso liquidato in favore della parte civile econfermato nel resto la sentenza impugnata.2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso a mezzo deldifensore di fiducia, affidato a sei motivi, qui di seguito sintetizzati, ai sensidell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione in ordinealle ragioni del mancato reperimento della documentazione contabile delle societàfallite, in relazione ai reati bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi 2),4), 5) e 9).La sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle censure mosse con l’attodi appello in relazione alla consegna al curatore della documentazione in formadigitale, contenuta nel server marca DELL, perfettamente funzionante, dellequattro società fallite; il curatore, quindi, ha avuto accesso all’archivio, tanto daestrarne documenti (e-mail alla dipendente Fantinato e al commercialistaManganello), e tuttavia, del tutto inspiegabilmente, aveva perduto ladocumentazione.Si richiama la trascrizione della registrazione, effettuata dall’imputato, il[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al primo accesso del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ai locali dellaTechme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riguardante le indicazioni fornite sul contenuto dei dueserver, in uso alla società, e del notebook Asus, in uso all’imputato, a riprova delfunzionamento del server, che, dopo tale accesso, risultava non più funzionante(consulenze informatiche del pubblico ministero e della parte civile).Sul punto la motivazione sarebbe generica e assertiva sul mancato accesso,da parte del curatore, al server DELL, contenente la contabilità delle quattrosocietà, nonostante il predetto avesse avuto effettivo accesso al server contenentele e-mail, richiamando, sul punto, le denunce dell’imputato nei confronti delcuratore, che venivano archiviate.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione inrelazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo 2), etravisamento delle risultanze dibattimentali (dichiarazioni del curatore) sullaeffettiva ricostruzione del patrimonio e del volume di affari tramite il libro giornale,allegando il verbale stenotipico dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di mancanzadi motivazione in relazione alla negata rinnovazione dell’istruttoria con periziainformatica sul notebook Asus dell’imputato, nella disponibilità del curatore, perverificare la data di creazione della cartella denominata “contabilità creativa”.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe considerato le censure svoltenei motivi di impugnazione per evidenziare come la documentazione digitalerinvenuta (files in formato *.eml, denominati “coinvolgimento commercialista,giroconti bilanci falsi, manomissione bilanci) dal consulente informatico del PM,dott. [OSCURATO:PERSONA], sul computer dell’imputato, non era altro che una raccolta di filecreata dal curatore e non, come erroneamente ritenuto, dal fallito, tanto che lanomenclatura delle cartelle segue chiaramente la logica di analisi dell’organofallimentare una volta intervenuto il fallimento, così che i file e le cartelle nonpotevano, invece, essere posti a fondamento della prova del dolo del delitto dibancarotta fraudolenta documentale, tanto più in assenza di una periziainformatica finalizzata a verificare chi avesse creato quelle cartelle.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità assoluta dellamotivazione in punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, inrelazione ai reati di cui ai capi 1, lett. g), 3) e 8).La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il secondo motivo diappello riguardo alla negata sussistenza di un gruppo di fatto di società.Si deduce, con riguardo alla dedotta contraddittorietà della sentenza di primogrado, che, da un lato, riconosce l’esistenza di un gruppo di fatto tra le societàdall’imputato, assolvendolo dalle imputazioni di bancarotta distrattiva di cui ai capi1, lett. da a) ad f), 6) e 7), dall’altro, non ne riconosce l’esistenza per i capi 1, lett.g), 3) e 8); sul punto la Corte di merito, senza confrontarsi con le censure, ometteogni motivazione.La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che lo spostamento di risorse dauna società all’altra (capo 3) avveniva nella logica infragruppo, e la spiegazionedella mancanza di contropartita compensativa sarebbe apparente rispetto alleconsiderazioni del consulente della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva documentatocome la somma oggetto della distrazione sarebbe rientrata in forma di aumentodi capitale delle altre società dell’imputato e di futuro aumento di capitale per lacostituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.216, comma 3, L. Fall., con riguardo alle condotte distrattive di compensi infavore dell’amministratore, contestate ai capi 1, lett. g) e 8).Si deduce che si trattava di somme irrisorie, regolarmente deliberate comecompenso per l’amministratore, e giustificate dall’impegno personale quotidianoprofuso dall’imputato, quale amministratore unico e socio unico di tutte e quattrole società, facenti parte di un medesimo gruppo societario.Si chiede la qualificazione delle condotte nel reato di bancarotta preferenziale.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessamotivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche.Sul punto, la Corte territoriale non si confronterebbe con il motivo di ricorsoche contestava la ritenuta sussistenza di precedenti penali per l’intervenutaestinzione delle condanne riportate con decreto penale.3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati, ai limiti dellainammissibilità, in quanto reiterativi e correlati alle censure sulle risultanzedibattimentali, acquisite nel corso della istruttoria, ed ampiamente vagliate daigiudici di merito, in doppia conforme.2.1 Con riguardo alla mancata consegna al curatore della documentazionesocietaria, contenuta nei computer della fallita, la Corte d’appello, con motivazionecongrua ed immune da vizi e censure, risponde al motivo di gravame, che non siconfronta con la sentenza impugnata.I giudici di merito non hanno riscontrato alcuna violazione da parte delcuratore in relazione all’attività svolta, e di cui questi dà atto nella relazione exart.33 L. Fall., in relazione al contenuto dei computer sequestrati, rinvenuti prividi file all’interno, come anche il server aziendale, che veniva trovato vuoto, trannequello di posta elettronica, dove veniva recuperato l’archivio delle mail.Sul punto, la Corte di appello richiama gli accertamenti effettuati dal tecnicoforense, Carnevali, che ha compiuto analisi sui due server in sequestro, estratto idati di rilievo per il fallimento ed accertato plurimi comportamenti fraudolenti: unodei due server era non funzionante, l’altro, quello funzionante, privo diinformazioni utili in quanto vuoto, con file mancanti, verosimilmente compromessi,mentre altre cartelle contenevano files compromettenti (come le mail tra Pierobone il commercialista Manganello), che, in quanto originali, non avrebbero potutoessere manomessi dal curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], nemmeno dopo il sequestro.La circostanza che il contenuto del server di contabilità fosse in partemancante e nel resto non funzionante e vuoto, senza contenere alcun file relativoall’attività, sebbene in uso ad una società operativa, è stata spiegata, in esito agliaccertamenti del consulente tecnico e del curatore, con un intervento dimanipolazione, con sostituzione di tali server, effettuato prima dell’accertamentoda parte del curatore, al fine di non far rinvenire informazioni utili alla costruzionedegli affari della fallita e delle società collegate.Ulteriori elementi di riscontro sono stati ricavati dagli accertamenti eseguitidal consulente informatico del PM, [OSCURATO:PERSONA], che ha esaminato i file contenutiall’interno del notebook Asus, sequestrato all’imputato, e rinvenuto clusters nonallocati, riconducibili a dati cancellati e non più recuperabili. Inoltre, nel desktopdel profilo Administrator, riconducibile direttamente all’imputato, vi erano cartellecontenenti la contabilità della società, i cui dati venivano rinvenuti tramitenumerose chiavi di ricerca mirate sui files cancellati, clusters non allocati, tutti nonconsultabili in chiaro; una ulteriore cartella, denominata “contabilità creativa”, conall’interno ulteriori sottocartelle, contenenti file di posta elettronica, in formato*.eml, denominati “coinvolgimento commercialista, giroconti bilanci falsi,manomissione bilanci”, è stata ritenuta dai giudici di merito, in doppia conforme,un forte indizio di falsità nella tenuta delle scritture da parte dell’imputato.Sul punto, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di ricorso, hacorrettamente ritenuto che la “cartella creativa” - tenuto conto della suacollocazione all’interno del notebook personale del ricorrente, sotto il profilopersonale Administrator dallo stesso creato, ed in mancanza di elementi checonsentano di ipotizzare una manomissione del dispositivo, esclusa dai consulenticontabili, nonché della sua inequivoca denominazione - fosse riconducibile allostesso imputato, quale prova del tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di occultare la veracontabilità della quattro società dallo stesso gestite e di falsare i bilanci e lescritture contabili.Quale riscontro la Corte d’appello ha indicato le mail inviate dall’imputato alladipendente Fantinato, addetta alla redazione della contabilità, con cui chiedeva dialterare la contabilità medesima quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA].r.l., per evitare di pagare la curatela, nonché quelle in cui tentava di indurre ilproprio commercialista, Manganello, precedente tenutario delle scritture, amodificare la contabilità, falsificandola (indicazione di debiti inferiori), per ottenereun leasing avente ad oggetto un capannone, comportamenti valutati qualeulteriore tentativo dell’imputato di occultare o conservare in maniera fraudolentala contabilità per tutte le società.Quanto alla deduzione relativa alle ragioni per cui era stato possibile l’accessoalla posta elettronica e non anche alla contabilità, la Corte territoriale,confrontandosi con il motivo, ha chiarito che l’accesso alle mail era stato possibilein quanto rinvenute all’interno di un server contenente solo posta elettronica, che,come attestato dai consulenti tecnici e dal curatore, era funzionante, mentre lacontabilità era contenuta in altro, diverso server, rinvenuto non funzionante, vuotoo manomesso dall’imputato.2.2 Con riguardo alla mancata restituzione della documentazione relativa allealtre società gestite dall’imputato, la Corte di merito, con motivazione immune davizi, ha rilevato che la richiesta è stata formulata solo a settembre 2014, in epocasuccessiva al 6 giugno 2014, data della presa di possesso da parte della curateladel capannone, e non al momento di consegna delle chiavi, né veniva ritenutaurgente. Al riguardo si richiamano le conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA], in cui,a fronte della disponibilità manifestata dal curatore a restituire quanto prima icomputer per non interrompere l’attività economica delle altre società ancora invita, l’imputato non formulava alcun chiarimento e/o indicazione rilevante ourgente per le altre società.Sulla scorta degli accertamenti compiuti, pertanto, i giudici di merito hannoritenuto integrati gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale, contestataai capi 2), 4), 5) e 9).Al riguardo, è corretta ed immune da vizi logico-giuridici la valutazione dellecondotte, inquadrate nella bancarotta fraudolenta documentale “specifica” peromessa tenuta, ed omessa consegna, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui ai capi 4),5) e 9), e nella bancarotta fraudolenta documentale “generica”, per parzialeconsegna delle scritture contabili ed omesso aggiornamento delle stesse dal 2014,situazione che non ha consentito la ricostruzione delle movimentazioni finanziarietra le varie società, mentre la minima contabilità rinvenuta e riconducibile a talisocietà veniva consegnata dall’imputato solo dopo un anno dal fallimento dellaTechme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene tutte le società avessero sede nel medesimoimmobile.Vale infatti considerare come siano del tutto marginali tali doglianze rispettoal dato fondamentale che le scritture contabili sono state ritenute, per tutte lesocietà fallite, inidonee a ricostruire il movimento degli affari, la situazionepatrimoniale, le relazioni fra società del cosiddetto gruppo di fatto.2.3 Con riguardo alla valutazione di superfluità della rinnovazione istruttoriadi perizia informatica, le doglianze sono inammissibili in quanto manifestamenteinfondate.Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente davizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Sul punto, la motivazione è congrua e immune da vizi di manifesta illogicità.Nella specie, trattasi di richiesta di carattere esplorativo in relazione al datoprobatorio acquisito all’esito dei risultati degli elaborati tecnici, peraltro dallaportata non decisiva.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944).3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente davizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Si deduce che non sarebbe stata pregiudicata la effettiva possibilità di unaadeguata ricostruzione della situazione patrimoniale, sulla base di quantocomunque accertato dal curatore, mediante una reinterpretazione e diversa letturadella deposizione del testimone, peraltro in contrasto con i principi fissati sul puntoda questa Corte in ordine alla necessità che le scritture contabili da consegnare alcuratore siano complete e che non comportino la necessità di una faticosa einaffidabile ricostruzione sulla scorta di dati frammentati e inaffidabili.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non ècircoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dellaimpresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile,sicché “il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritturecontabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degliorgani fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolarediligenza” (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 – 01, in cui,per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessariofare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito,costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celatial fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorsefinanziarie verso conti correnti personali).Nella specie, la Corte di merito, con motivazione corretta ed immune dacensure, ha ritenuto che la contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia statatenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari,alterandola o occultandola al curatore, attesa la rilevata incompletezza dellescritture e dei libri obbligatori e l’omesso aggiornamento degli stessi dal 2014.La circostanza che il curatore sia riuscito ad entrare in possesso, peraltro solodopo un anno dal fallimento, della sola documentazione in formato cartaceo, nonha comunque consentito la ricostruzione del movimento degli affari, in quanto talericostruzione è stata solo parziale oltre che resa più difficoltosa, in quantoostacolata dalle condotte illecite dell’imputato.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello. Le deduzionisvolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorsologico-argomentativo dei giudici di appello, che richiamano interamente lasentenza del Tribunale nel ritenere la natura distrattiva delle operazioni ditrasferimento di somme.Con riferimento alla censura inerente alla distrazione di cui al capo 3), dellasomma di euro 110.200,00 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (senza alcunagiustificazione commerciale), si assume che sarebbe stata una articolataoperazione infragruppo, che avrebbe prodotto un aumento di capitale in favoredella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita. Ciò in quanto la somma dieuro 210.200,00, uscita dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sarebbe andatasolo formalmente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, infatti, l’avrebbe poi rigirata a [OSCURATO:PERSONA],persona fisica, quale compenso per l’amministratore, somma che poi costuiavrebbe, in parte, restituito alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parte,utilizzato per aumentare il capitale della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Quindi, trattandosi di operazione infragruppo, non sarebbe configurabile unadistrazione, non avendo tale operazione comportato una variazione della garanziaverso i creditori.L’assunto è privo di pregio.Il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la sentenza impugnata.La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito,con conseguente depauperamento in danno dei creditori - che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486) -, ora la specifica offensività insita neldistogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n.7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fattodiretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento deidiritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv.203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza dilegittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio delfallito, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5,n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673).Il ricorso accenna al tema delle operazioni infragruppo, senza però affrontareil vero punto decisivo indicato dalla giurisprudenza, e, cioè, quello dei vantaggicompensativi.Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confrontacompiutamente con un dato saliente, rilevato dalle sentenze dei giudici di primo esecondo grado e, cioè, che il finanziamento che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - effettuato mediante bonifici pari ad euro210.000,00 e versato, lo stesso giorno, a Pietrobon e da questi restituito alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 100.000,00 e per la restante parte trattenutodall’imputato come compenso amministratore - era a fondo perduto, senza alcunacausale economica, non supportato da alcuna partita di debito.Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato ilcondivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essereesclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effettiimmediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per icreditori sociali. Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesseaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare laprospettazione, da parte dell'imputato, di un evidente vantaggio compensativo peri creditori della fallita conseguente a tale operazione. Perché, però, operi ildescritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", qualesoggetto economico unitario, né, come nel caso di specie, anche un gruppo difatto, in quanto, pur a fronte dell'esistenza di un soggetto economico unitario,l'esistenza del vantaggio compensativo derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, produttivo per la fallita diindiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelliimmediatamente negativi dell'operazione, deve essere provato, in manieraspecifica, dall'interessato, in termini di saldo finale positivo delle operazionicompiute nella logica e nell'interesse del gruppo, ovvero di concreta e fondataprevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata.Ne discende che i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essereprevedibili e fondati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatorio costituenti una semplice aspettativa, ed essere di valore almeno equivalente alsacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita, elementoindispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosaper la società depauperata (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253031; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 47216del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 – 0; Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina,Rv. 283661 - 02; Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 –01; Sez. 1, Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 – 01; Sez.5, Sentenza n. 27497 del 12/06/2025, Rv. 288394 - 01).4.1 Applicati gli esposti principi al caso in esame, si osserva che corretta eimmune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione della sentenza della Corteterritoriale nella parte in cui esclude che ricorressero gli estremi per affermarel'irrilevanza penale dell'operazione, non avendo il ricorrente fornito la provadell'esistenza di vantaggi compensativi per la società erogante, vantaggi nondimostrati e neppure dedotti, pur esaminata la situazione del gruppo nel suocomplesso.Nel caso di specie, in ogni caso, tali vantaggi compensativi sono palesementeassenti, in quanto il trasferimento della disponibilità finanziaria, della liquidità o,addirittura, del capitale sociale da una società ad un’altra, ha determinato unaalterazione dell’ordine di preferenza dei creditori rispetto a ciascuna società delgruppo e, per di più, si prospetta come operazione finanziaria meramentefinalizzata a mantenere in vita una delle società del gruppo, scaricando quellaormai decotta, con un’evidente assenza di vantaggi compensativi per la societàdepauperata, oltre che con pregiudizio dei suoi creditori.I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo dellaconcreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo,rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", nonsolo la condizione patrimoniale e finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., maanche il contesto in cui la società operava, le cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle altre società non formalmente appartenenti ad un medesimo gruppo sociale,connotate da attività di consulenza generica, con compensazioni e giroconti noncollegati ad operazioni sottostanti, l'accertamento della consapevolezza, in capoall'imputato, della condotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore esocio unico della fallita dalla costituzione sino alla data del fallimento e, quindi, inconsiderazione della piena consapevolezza delle operazioni di trasferimento disomme in favore delle società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vantaggio perla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in danno ai creditori di quest'ultima (Sez. 5,Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960 – 01).La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi edargomenti diversi rispetto a quelli già disattesi dal giudice di prime cure, alla cuimotivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governodel compendio probatorio, valutando in sinergia gli elementi di prova in atti, qualigli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritturecontabili disponibili, unitamente alle ulteriori prove, nonché motivando in modopuntuale e confrontandosi con le deduzioni difensive, ritenute meramenteassertive e prive di alcun supporto probatorio.Va qui ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppiaconforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti- con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è statoper la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021,Africano, Rv. 281665 – 01).Invero, la ricostruzione dei fatti, come operata nella sentenza impugnata, inrelazione alla quale - si ribadisce - questa Corte non può compiere alcunavalutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condottadell'imputato alla fattispecie della bancarotta patrimoniale distrattiva in esame.Nel ricorso la difesa ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appelloe riconducibili all'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato ai capi 1,lett. g), 3) e 8).Alla luce del principio suindicato, la motivazione della Corte territoriale risultacorretta in diritto e adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva delleoperazioni di trasferimento delle somme in favore di società facenti capoall’odierno imputato è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità dielementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale,chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione.Si è osservato che, in assenza di elementi fattuali per ravvisare l’esistenza diun gruppo di società e di vantaggi compensativi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,apparentemente danneggiata, i prelievi effettuati in periodi di grave difficoltàeconomica in cui si trovava la società - priva di fondi sufficienti per effettuarel’operazione di trasferimento di somme in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mediante la contestuale creazione di una provvista, nonché la concomitanzatemporale tra la realizzazione delle operazioni di trasferimento delle somme e ladichiarazione di fallimento – rappresentassero un’operazione pregiudizievole perla fallita, integrando la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pure adessa collegata, con violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopostrettamente sociale.Analoghe considerazioni si impongono con riguardo ai prelievi, effettuatidall’imputato, dalle casse sociali, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di euro 14.750,00, a titolo di acconto sui dividendi anno 2013 (capo1 lett. g)), e della IT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la complessiva somma di euro17.000,00, dal 31.03. al 30.04.20215, (capo 8)), nella qualità di amministratoreunico, non contestati, in fase prefallimentare, quando il patrimonio delle societàera in negativo, in assenza di prova del riferimento ad attività di amministrazione,anche per conto delle altre società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, facenti capo all’imputatoe dei vantaggi compensativi per tali società.In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la naturadistrattiva di un'operazione infragruppo, effettuata in assenza di contropartite,invocando la provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore della liquiditàdestinata ad una società appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quandoquesta si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una voltaimmesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destinato alla garanziadei suoi creditori (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv.276960 – 01).5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevarecome non possa esservi fraintendimento, sia in merito alla individuazione delprelievo, che si contesta a titolo distrattivo, che delle ragioni della legittimità ditale prelievo, in quanto indebito prelevamento di una somma, in contanti, a titolodi compenso, quando le società versavano in difficoltà.Con riferimento alle distrazioni di somme liquidate dall’imputato a sé stesso,quale amministratore, secondo il dettato accusatorio di cui ai capi 1, lett. g) e 8),esse vengono giustificate come legittimi compensi per l’amministratore, di cui laCorte territoriale avrebbe erroneamente rilevato la portata distrattiva, a fronte diprestazioni effettivamente svolte.Anche tale censura è priva di pregio.Rispetto a tale condotta, la Corte di appello, con motivazione corretta edimmune da vizi e censure, ha specificato le ragioni per le quali il prelevamento, incontanti, della somma, a titolo di compenso, non poteva essere ritenuto legittimo,in quanto non supportato da alcuna delibera assembleare che fondasse il relativodiritto, nonché in quanto effettuato con modalità informali, senza seguire lacorretta procedura di liquidazione e pagamento.Quanto al capo 1, lett. g), il prelievo della somma dalle casse societarie, atitolo di acconto sui dividendi, non era giustificato, in quanto il patrimonio dellasocietà era negativo già al 31.12.2012, nonché mancava una qualsivogliagiustificazione formale dello stesso.Si tratta di somme qualificate, come da delibera societaria adottata un annodopo il prelievo, in data 25.11.2013, come distribuzione di dividendi; tale deliberacostituisce una giustificazione solo formale del prelievo, circostanza che non spiegané giustifica la destinazione delle somme come compenso in favoreall’amministratore, avendo semmai dovuto essere distribuite ai soci (seppure nellastessa sua persona).La Corte di appello ha sottolineato che il riferimento, contenuto nell’atto diappello, all’attività dell’amministratore, svolta per tutte le società del “gruppoTechme”, è generico e non è quantificabile né accertabile, né risulta riscontrata dapregressa attività di amministratore dell’imputato.Quanto al capo 8), le somme bonificate a proprio favore si configurano comeun prelievo di cassa tramite due bonifici, a due mesi dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., a loro volta qualificati come compenso per l’amministratore, in unafase prefallimentare della società, in assenza di alcuna delibera o documentazionegiustificativa.Tali documenti non consentono di individuare una diversa causa, lecita, deiprelievi di cassa, in quanto effettuati con modalità informali e in difformità allanormativa.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle cassesociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono sologenericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi condelibera assembleare, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisceche la misura del compenso degli amministratori di società di capitali siadeterminata con delibera assembleare perché, in tal caso, il credito è daconsiderarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anchenel "quantum" (Sez. 5, n.3191 del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018,Pellegrini, Rv. 273767 – 01; Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv.269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405del 12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056 – 01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016,Barbato, Rv. 268433 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv.245399).Invero, anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzionedell'amministratore deve essere certa non solo nell'an, ma altresì nel quantum,mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì,per l'appunto, o allo statuto o all'organo assembleare. Condizioni che, nel caso dispecie, non ricorrono, atteso che non risulta alcuna deliberazione di quest'ultimo- né il ricorso ha sostenuto che la stessa esista – né risulta che lo statutoprevedesse l'ammontare del compenso, che, infatti, il ricorrente calcola in manieraastratta e sommaria, rivelando come, a tutto concedere, l'imputato avrebbeprovveduto ad una indebita "autoliquidazione" dei suoi compensi, del tuttoingiustificabile, anche solo agli eventuali fini di una derubricazione del fatto nellameno grave fattispecie di bancarotta preferenziale.E', infatti, necessario ricordare come questa Corte abbia precisato checommette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarottapreferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle cassesociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoroprestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi diconfronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gliimpegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori oa quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).Anche in relazione a tale profilo, le deduzioni difensive sollecitano a questaCorte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanzeprocessuali, peraltro, non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenereche i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementiinsussistenti o, per come esposto nel provvedimento impugnato,incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elementoesistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nelsenso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sullasussistenza e sul contenuto di detti elementi.La Corte di appello ha, dunque, ritenuto indebiti i prelevamenti di denaro dallecasse sociali, in quanto non solo non autorizzati, bensì non giustificati da dati edelementi di confronto, che ne consentano una oggettiva valutazione, e per di piùin epoca di grave dissesto della società, tali da integrare la condotta distrattivacontestata e ritenuta dal Tribunale (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020,dep. 2021, Rv. 280415 – 01).Con riguardo alla bancarotta preferenziale il motivo è inammissibile in quantogenerico.Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarottapreferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali chepreleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dalmedesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senzal'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che ilrapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e societànon è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavorosubordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoroprestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un talerapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivosvolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazioneorganica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 – 01).6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente.Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di appello, confrontandosi conil motivo di ricorso, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, haritenuto il motivo reiterativo, in quanto l’imputato non ha dedotto elementi ulteriorie diversi da quelli vagliati in primo grado.Il motivo, che concentra la censura sulla mera incensuratezza dell’imputato,ritenendo che a costui sarebbe stato dovuto il riconoscimento del beneficio per talecondizione soggettiva, non si confronta con la motivazione delle sentenze dimerito, in doppia conforme sul punto, che hanno valorizzato quali dati negativi lacondotta oppositiva tenuta, la mancata collaborazione con il curatore della societàprincipale, la assenza di qualsiasi valutazione critica sul proprio operato.La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ovesorretta da motivazione logica e sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899). È principio consolidato che anche un solo elemento, attinente allapersonalità del reo o alla gravità del fatto, può giustificare il diniego del beneficio(Cass., Sez. 2, n. 23903/2020, cit.).Nessuna ulteriore decisiva considerazione risulta emergere dalla memoria direplica del ricorrente, in riferimento a quanto sin qui considerato.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 28/11/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 28/11/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]