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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 38001/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12941/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2441/2020 depositato il 6 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Bologna, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono poco credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sui motivi che lo indussero a emigrare dal Pakistan, in quanto risultano prive di coerenza interna; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni, la regione del Pakistan (Punjab) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, pur registrando attentati terroristici ed episodi di violenza settaria; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente e in assenza di rischio di violazione di diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio, anche perché, in assenza di tale rischio, l'attività lavorativa svolta in Italia dal ricorrente (è provato che egli ha lavorato dal 1 giugno 2018 in base a contratto a tempo determinato, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 13 settembre 2019) "non può condurre di per sé sola a riconoscergli il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari".

2. Maroof chiede la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione che fosse eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, perché il giudizio comparativo fra situazione dello Stato di origine e situazione di integrazione lavorativa in Italia raggiunta da esso ricorrente "si fonda su premesse normative errate"; contestando il ricorrente l'omessa adeguata valutazione della piena integrazione raggiunta in Italia (accertata dal decreto impugnato) alla luce delle condizioni generali del Pakistan. 2.

Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: il decreto impugnato contiene il giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, necessario (secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass.

S.U., n. 29460 del 2019) all'accertamento del diritto in questione (pag. 9), affermando che "lo svolgimento di attività lavorativa in Italia non può condurre di per sé sola a riconoscergli lin diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari" (nello stesso senso è Cass. n. 4455 del 2018, citata dal decreto impugnato); a tale giudizio di merito il ricorrente si limita a contrapporre il proprio giudizio, in tal guisa sollecitando una ulteriore valutazione di merito, in questa sede non consentita.

3. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12941/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2441/2020 depositato il 6 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Bologna, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono poco credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sui motivi che lo indussero a emigrare dal Pakistan, in quanto risultano prive di coerenza interna; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni, la regione del Pakistan (Punjab) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, pur registrando attentati terroristici ed episodi di violenza settaria; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente e in assenza di rischio di violazione di diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio, anche perché, in assenza di tale rischio, l'attività lavorativa svolta in Italia dal ricorrente (è provato che egli ha lavorato dal 1 giugno 2018 in base a contratto a tempo determinato, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 13 settembre 2019) "non può condurre di per sé sola a riconoscergli il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari". 2. Maroof chiede la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione che fosse eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, perché il giudizio comparativo fra situazione dello Stato di origine e situazione di integrazione lavorativa in Italia raggiunta da esso ricorrente "si fonda su premesse normative errate"; contestando il ricorrente l'omessa adeguata valutazione della piena integrazione raggiunta in Italia (accertata dal decreto impugnato) alla luce delle condizioni generali del Pakistan. 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: il decreto impugnato contiene il giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, necessario (secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. S.U., n. 29460 del 2019) all'accertamento del diritto in questione (pag. 9), affermando che "lo svolgimento di attività lavorativa in Italia non può condurre di per sé sola a riconoscergli lin diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari" (nello stesso senso è Cass. n. 4455 del 2018, citata dal decreto impugnato); a tale giudizio di merito il ricorrente si limita a contrapporre il proprio giudizio, in tal guisa sollecitando una ulteriore valutazione di merito, in questa sede non consentita. 3. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nel
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