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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24980/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma 1 nn. 1) e 2) e 223 R.D. 16.03.42 n. 267, rideterminando la durata di ciascuna delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art. 216 u. c.

R.D. 267/1942 e confermando nel resto.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del reato di cui al 216 comma 1 R.D. 267/1942, nonché la mancata riqualificazione dello stesso in bancarotta preferenziale e l'intervenuta sua estinzione per prescrizione a prescindere dalla riqualificazione - è manifestamente infondato non confrontandosi: - con la motivazione della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi ha chiarito le ragioni per cui è da escludere la riqualificazione in bancarotta preferenziale (p.24); - con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) (nel caso di specie, il reato è stato commesso in data 10.05.2011 e, in assenza di eventuali sospensioni, risulta prescritto in data 10.11.2023).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma 1 nn. 1) e 2) e 223 R.D. 16.03.42 n. 267, rideterminando la durata di ciascuna delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art. 216 u. c. R.D. 267/1942 e confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del reato di cui al 216 comma 1 R.D. 267/1942, nonché la mancata riqualificazione dello stesso in bancarotta preferenziale e l'intervenuta sua estinzione per prescrizione a prescindere dalla riqualificazione - è manifestamente infondato non confrontandosi: - con la motivazione della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi ha chiarito le ragioni per cui è da escludere la riqualificazione in bancarotta preferenziale (p.24); - con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) (nel caso di specie, il reato è stato commesso in data 10.05.2011 e, in assenza di eventuali sospensioni, risulta prescritto in data 10.11.2023). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi
Sentenza Cassazione n. 24980/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris