CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12078/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 680/2021 pubblicata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La controversia ha per oggetto il diritto all’intervento del Fondo di garanzia, ex art.2 della legge n.297/1982, con riferimento al T.f.r. maturato da Consani nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Associazione unione del commercio e del turismo e servizi della piccola impresa della Provincia di Livorno (Unione), cessato il 18/12/2013 per le dimissioni del lavoratore. 3. I.N.P.S., sin dalla fase amministrativa, ha tra l’altro eccepito la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il Tribunale di Livorno rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (già spiegata in monitorio), ritenendo la mancanza di prova del quantum del credito maturato a titolo di T.f.r. 5. La corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata, sulla base di una diversa motivazione. La corte ha ritenuto: a) fondata l’eccezione di inesigibilità del T.f.r. sollevata dall’I.N.P.S., in conseguenza della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato del Consani ─ ex art.2112 cod. civ. ─ alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA].; b) che le dimissioni del Consani non fossero effettive, ma strumentali al fine della assunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso. 7. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse ad agire, come sollevata dall’I.N.P.S. L’Istituto previdenziale deduce che [OSCURATO:SOCIETA]. non può considerarsi soccombente nel grado di appello, perché la qualità di soccombente spetta solo al Consani che si è visto rigettare il gravame, e le domande originariamente proposte. 2. Sulla questione si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione» (da ultimo, Cass.06/04/2025 n.9062). 3. Nel caso in esame la corte territoriale ha ─ tra l’altro ─ ritenuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ. da Unione a [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il passaggio in giudicato di questa statuizione costituirebbe il presupposto della responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al T.f.r. maturato dal Consani al momento del trasferimento, ex art.2112 comma secondo, primo periodo, cod. civ. 5. Avuto riguardo al principio di diritto sopra richiamato [OSCURATO:SOCIETA]. è sostanzialmente soccombente quanto alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del T.f.r. maturato dal Consani nel periodo lavorato alle dipendenze di Unione; per l’effetto l’impugnazione intende ottenere una utilità concreta, per mezzo della rimozione di questa statuizione e l’attribuzione della titolarità passiva della obbligazione di pagamento del T.f.r. in capo all’I.N.P.S., ex art.2 della legge n.297/1982. 6. L’impugnazione perciò è ammissibile sussistendo l’ interesse ad agire qualificato, ex art.100 cod. proc. civ. 7. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ.; sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di ultrapetizione poiché né l’I.N.P.S. né il lavoratore hanno mai dedotto e allegato alcunché in merito alla efficacia, validità ed effettività di tali dimissioni. 8. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.; sostiene che la sentenza impugnata ha violato i principi in materia di onere della prova poiché l’I.N.P.S., su cui incombeva il relativo onere, non ha allegato, e tanto meno provato, alcun elemento idoneo a dimostrare la invalidità e/o la non effettività di dette dimissioni. 9. Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 1334, 2118, 2119, nonché artt. 1345, 1414 e 1427 e segg. cod. civ.; deduce che l’affermazione secondo cui le dimissioni non sarebbero state effettive non è, comunque, idonea a sorreggere la declaratoria di inefficacia delle dimissioni in quanto non contiene l’accertamento di alcuno dei vizi e delle fattispecie che, ai sensi della legge, determinano la inefficacia dell’atto. 10. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché viene censurata, sotto diversi profili, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il rapporto di lavoro intercorso tra il Consani e Unione non potrebbe considerarsi risolto per effetto delle dimissioni rassegnate dal lavoratore stesso. 11. La corte territoriale, con puntuale indicazione delle fonti del suo convincimento, ha accertato in fatto che l’assunzione di Consani alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta «pochi giorni dopo le dimissioni, ma senza alcuna effettiva interruzione dell’attività lavorativa, che restava la stessa, svolta negli stessi locali (…) con gli stessi beni strumentali, a favore (di gran parte) degli stessi clienti, con riconoscimento ai lavoratori dello stesso trattamento retributivo». 12. Tale accertamento è stato compiuto al fine della delibazione dell’eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall’I.N.P.S., sotto il profilo della prosecuzione del rapporto di lavoro del Consani ─ senza soluzione di continuità ─ con [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante le formali dimissioni. 13. Alla luce di queste considerazioni è infondato il primo motivo di ricorso, perché la corte territoriale si è limitata a pronunciare sulla eccezione di inesigibilità del credito sollevata da I.N.P.S., senza travalicare nella ultrapetizione; e inammissibile il secondo, perché si risolve nella censura del ragionamento probatorio compiuto dalla corte territoriale, che non ha travalicato i limiti del prudente apprezzamento stabiliti dall’art.116 comma primo cod. proc. civ. 14. Per quanto concerne il terzo motivo, la corte territoriale ha ritenuto che dalla valutazione complessiva delle fonti risultasse provato l’intento di eludere l’applicazione dell’art.2112 cod. civ., per mezzo delle dimissioni presentate dal Consani, con l’effetto di far ricadere l’onere del T.f.r. in capo all’I.N.P.S. 15. In buona sostanza, la corte territoriale ha ritenuto che le dimissioni presentate dal Consani costituissero il mezzo divisato dalle parti ([OSCURATO:SOCIETA]. e il lavoratore) per eludere l’applicazione dell’art.2112 cod. civ. con riferimento al T.f.r. maturato dal lavoratore nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Unione. Mezzo fraudolento della disposizione imperativa dettata dall’art. 2112 cod. civ., e dunque inefficace ex art.1344 cod. civ., come ritenuto dalla corte territoriale con una motivazione che anche in questo caso si sottrae al sindacato di legittimità siccome apprezzamento di fatto sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. 16. Con il quarto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2112, 2120 cod. civ., nonché art. 2, legge n. 297 del 1982; sostiene la illegittimità della sentenza impugnata perché non ha tenuto conto che la responsabilità del cessionario l’azienda è solo di tipo solidale e che, quindi, essa non esclude la facoltà per il lavoratore di rivolgersi subito e direttamente al Fondo di Garanzia in caso di fallimento del datore di lavoro cedente. 17. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale ha infatti escluso la insussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, in ragione della inesigibilità del credito per T.f.r. a sua volta derivante dalla prosecuzione ─ senza soluzione di continuità ─ del rapporto di lavoro subordinato del Consani alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 18. Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione alla prova della sussistenza della fattispecie di cui all’art.2112 cod. civ.; il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, affermando la configurabilità di una fattispecie di trasferimento di azienda tra Unione e [OSCURATO:SOCIETA]., ha violato i principi legali in materia di onere della prova e ulteriormente violato l’art. 2112 cod. civ. 19. Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale « con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile» (Cass. 05/08/2021 n.22366; da ultimo, Cass. 14/05/2025 n.19943). 20. Nel motivo di ricorso la parte privata si è limitata a svolgere considerazioni generiche sulle disposizioni che assume violate, senza però specificare quale sarebbe l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio magistralmente condotto dalla corte territoriale. Il motivo è quindi inammissibile. 21. P.Q.M rigettato. 22. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov