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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 31935/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 7954/2023 del 12/12/2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della gode di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 luglio 2022 che confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2020, con la quale il ricorrente era condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il reato di rapina aggravata e lesioni gravi in danno di D'[OSCURATO:PERSONA].

2. Carrese, a mezzo dei procuratori speciali, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario a mente dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell'errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione nella parte in cui ha fondato la motivazione della sentenza su elementi di prova inesistenti agli atti del processo, e, precisamente, segmenti testimoniali mai riferiti dalla persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA], e dal teste di polizia giudiziaria, ispettore [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne i fatti, la difesa evidenzia che, all'udienza del 18 novembre 2019, la persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA] confermava che, nella notte dell'aggressione, non aveva riferito l'identità degli aggressori, fra i quali il Carrese, la rapina del telefono cellulare e della catenina d'oro a causa del forte timore di subire ritorsioni nei confronti suoi e della famiglia.

All'udienza del 23 dicembre 2019 era sentito l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva assunto a s.i.t.

D'Auria nella notte dell'aggressione, il quale dichiarava che quest'ultimo gli aveva espressamente detto di avere smarrito, durante la colluttazione, le chiavi dell'automobile, il telefono cellulare e la collanina d'oro.

La difesa chiedeva, pertanto, il confronto tra i due e, sia in primo grado, che in secondo grado la richiesta era rigettata.

Carrese ricorreva allora in cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello confermato l'ordinanza di rigetto, emessa dal primo giudice, della richiesta di confronto tra D'Auria e l'ispettore Acampora, in modo illogico e contraddittorio: sia il tribunale che la Corte d'appello motivavano il rigetto avendo riguardo alla circostanza che D'Auria aveva dichiarato di avere riferito alcune circostanze non vere, tra cui quelle attinenti alla sottrazione dei beni denunziati, nonostante, in realtà, aveva riferito di non avere mai detto nulla in merito.

La Corte di Cassazione, a pagina 9 della sentenza, così motiva il profilo reiettivo della richiesta di confronto «la censura in ordine alle richieste di confronto, strettamente connessa alla pretesa inattendibilità del D'Auria, è manifestamente infondata poiché la Corte ha osservato che la persona offesa ha ammesso di avere riferito, al momento del suo arrivo in ospedale, circostanze veritiere e, quindi, poco rileva che il teste Acampora abbia ricordato che D'Auria aveva escluso dì avere perso qualunque tipo di oggetto, poiché l' eventuale confronto non inficerebbe l'attendibilità delle accuse formulate dal D'Auria, frutto della paura in cui versava in quel frangente».

La Corte di cassazione è incorsa in una svista nella lettura degli atti.

In particolare: - nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli non si afferma che D'Auria avrebbe ammesso di avere riferito al momento del suo arrivo in ospedale circostanze veritiere, bensì, al contrario, che avrebbe riferito circostanze non veritiere, tra cui quelle relative alla sottrazione degli oggetti; -il teste Acannpora non ha riferito che la persona offesa gli aveva detto di avere escluso di aver perso qualunque tipo d'oggetto, ma, al contrario, ha più volte specificato che gli aveva detto di avere smarrito le chiavi dell'auto, il telefono cellulare e la collanina.

L'errore percettivo in cui è incorsa la Corte ha inciso sul processo formativo della volontà.

Tale errore rientra nel perimetro della decisività, in quanto il contrasto dichiarativo ha ad oggetto un elemento essenziale della accusa del D'Auria.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

4. Osserva il Collegio che il ricorso straordinario è inammissibile perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di un errore di fatto in realtà non sussistente.

4.1. In proposito è opportuno ricordare che, quanto al primo denunciato errore percettivo, lo stesso, in realtà, è insistente, posto che la Corte di cassazione ha aggiunto, davanti a: «circostanze veritiere», l'avverbio «non».

Quanto al secondo errore, si tratta di una mera svista della Corte di cassazione: ciò è facilmente desumibile dalle conclusioni alle quali, perviene nella riga successiva, la sentenza oggetto del ricorso.

Sottolinea, infatti, la Corte di cassazione che l'eventuale confronto tra i due «non potrebbe inficiare la attendibilità delle accuse formulate da D'Auria frutto della paura in cui versava in quel frangente».

Quindi, la Corte di cassazione prende atto della divergenza delle dichiarazioni dei due e ritiene che i giudici di merito correttamente non abbiano proceduto a confronto posto che, al momento dei fatti, per sua stessa ammissione, D'Auria non aveva detto la verità e che, pertanto, il confronto sarebbe stato del tutto inutile.

5. Non essendo, in conclusione, ravvisabile un errore di percezione decisivo da parte della Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 7954/2023 del 12/12/2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della gode di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 luglio 2022 che confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2020, con la quale il ricorrente era condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il reato di rapina aggravata e lesioni gravi in danno di D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Carrese, a mezzo dei procuratori speciali, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario a mente dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell'errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione nella parte in cui ha fondato la motivazione della sentenza su elementi di prova inesistenti agli atti del processo, e, precisamente, segmenti testimoniali mai riferiti dalla persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA], e dal teste di polizia giudiziaria, ispettore [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne i fatti, la difesa evidenzia che, all'udienza del 18 novembre 2019, la persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA] confermava che, nella notte dell'aggressione, non aveva riferito l'identità degli aggressori, fra i quali il Carrese, la rapina del telefono cellulare e della catenina d'oro a causa del forte timore di subire ritorsioni nei confronti suoi e della famiglia. All'udienza del 23 dicembre 2019 era sentito l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva assunto a s.i.t. D'Auria nella notte dell'aggressione, il quale dichiarava che quest'ultimo gli aveva espressamente detto di avere smarrito, durante la colluttazione, le chiavi dell'automobile, il telefono cellulare e la collanina d'oro. La difesa chiedeva, pertanto, il confronto tra i due e, sia in primo grado, che in secondo grado la richiesta era rigettata. Carrese ricorreva allora in cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello confermato l'ordinanza di rigetto, emessa dal primo giudice, della richiesta di confronto tra D'Auria e l'ispettore Acampora, in modo illogico e contraddittorio: sia il tribunale che la Corte d'appello motivavano il rigetto avendo riguardo alla circostanza che D'Auria aveva dichiarato di avere riferito alcune circostanze non vere, tra cui quelle attinenti alla sottrazione dei beni denunziati, nonostante, in realtà, aveva riferito di non avere mai detto nulla in merito. La Corte di Cassazione, a pagina 9 della sentenza, così motiva il profilo reiettivo della richiesta di confronto «la censura in ordine alle richieste di confronto, strettamente connessa alla pretesa inattendibilità del D'Auria, è manifestamente infondata poiché la Corte ha osservato che la persona offesa ha ammesso di avere riferito, al momento del suo arrivo in ospedale, circostanze veritiere e, quindi, poco rileva che il teste Acampora abbia ricordato che D'Auria aveva escluso dì avere perso qualunque tipo di oggetto, poiché l' eventuale confronto non inficerebbe l'attendibilità delle accuse formulate dal D'Auria, frutto della paura in cui versava in quel frangente». La Corte di cassazione è incorsa in una svista nella lettura degli atti. In particolare: - nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli non si afferma che D'Auria avrebbe ammesso di avere riferito al momento del suo arrivo in ospedale circostanze veritiere, bensì, al contrario, che avrebbe riferito circostanze non veritiere, tra cui quelle relative alla sottrazione degli oggetti; -il teste Acannpora non ha riferito che la persona offesa gli aveva detto di avere escluso di aver perso qualunque tipo d'oggetto, ma, al contrario, ha più volte specificato che gli aveva detto di avere smarrito le chiavi dell'auto, il telefono cellulare e la collanina. L'errore percettivo in cui è incorsa la Corte ha inciso sul processo formativo della volontà. Tale errore rientra nel perimetro della decisività, in quanto il contrasto dichiarativo ha ad oggetto un elemento essenziale della accusa del D'Auria. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. 4. Osserva il Collegio che il ricorso straordinario è inammissibile perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di un errore di fatto in realtà non sussistente. 4.1. In proposito è opportuno ricordare che, quanto al primo denunciato errore percettivo, lo stesso, in realtà, è insistente, posto che la Corte di cassazione ha aggiunto, davanti a: «circostanze veritiere», l'avverbio «non». Quanto al secondo errore, si tratta di una mera svista della Corte di cassazione: ciò è facilmente desumibile dalle conclusioni alle quali, perviene nella riga successiva, la sentenza oggetto del ricorso. Sottolinea, infatti, la Corte di cassazione che l'eventuale confronto tra i due «non potrebbe inficiare la attendibilità delle accuse formulate da D'Auria frutto della paura in cui versava in quel frangente». Quindi, la Corte di cassazione prende atto della divergenza delle dichiarazioni dei due e ritiene che i giudici di merito correttamente non abbiano proceduto a confronto posto che, al momento dei fatti, per sua stessa ammissione, D'Auria non aveva detto la verità e che, pertanto, il confronto sarebbe stato del tutto inutile. 5. Non essendo, in conclusione, ravvisabile un errore di percezione decisivo da parte della Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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