Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17897/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 777/2025 emessa dal giudice di pace diCatanzaro, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Catanzaro ha rigettatol’opposizione al decreto d’espulsione proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026cittadino del Gambia, osservando che il ricorrente si era limitatosolamente a produrre copia del decreto prefettizio impugnato e deldecreto del Questore di Catanzaro, mentre l’ulteriore allegato materialenon supportava la richiesta di revoca del decreto di espulsione, che erapienamente legittimo ed adeguatamente motivato.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzaaffidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro non si è costituita.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia omessa pronuncia sulla violazione dell'art.19, comma1.1, T.U.I per lesione del diritto al rispetto della vita privatadi cui all'art. 8 Cedu, nonché violazione o falsa applicazione delmedesimo art. 19, ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere ilgiudice di pace effettuato una valutazione autonoma e specifica deipresupposti di inespellibilità dedotti dalla parte, tra cui il radicamentosociale e familiare nel territorio dello Stato.Il secondo motivo denunzia omessa pronuncia sulla violazione dell’art.13, comma 2, T.U.I., in riferimento alla pericolosità sociale delricorrente, nonché violazione o falsa applicazione dello stesso art. 13,ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per aver ilgiudice di pace dedotto la pericolosità sociale del richiedente solo daisuoi procedimenti penali.Il ricorrente ha presentato richiesta di decisione ex art. 380 bis allaproposta di definizione anticipata, formulata in data 22.12.2025, atenore della quale il ricorso è inammissibile e, comunque,manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha assolto ilproprio dovere decisorio, mentre il ricorrente aveva omesso di allegare,unitamente al ricorso, gli atti di parte del primo grado ed i documentiin esso richiamati.Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono inammissibili.Invero, dagli atti emerge la fondatezza delle ragioni a sostegno dellasuddetta proposta in ordine alla mancata allegazione degli atti di partedel primo grado e dei documenti in esso richiamati (tra cui il decretoprefettizio) inerenti a un possibile radicamento socio-economico delricorrente sul territorio italiano.Al riguardo, il ricorrente ha prodotto soltanto con la richiesta didecisione della causa ex art. 380 bis cpc un’attestazione di assunzionelavorativa del 22.1.2025.Né il ricorrente ha presentato ragioni volte a contrastare il contenutodella proposta di definizione anticipata.Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione della parteintimata.

A norma del combinato disposto degli artt. 380 bis, c. 3, e96, c. 4, cpc, considerando che la decisione della causa è conforme alcontenuto della proposta di definizione anticipata, il ricorrente vacondannato al pagamento della somma di euro 500,00 a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alpagamento della somma di euro 500 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 26 maggio 2026.Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 777/2025 emessa dal giudice di pace diCatanzaro, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Catanzaro ha rigettatol’opposizione al decreto d’espulsione proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026cittadino del Gambia, osservando che il ricorrente si era limitatosolamente a produrre copia del decreto prefettizio impugnato e deldecreto del Questore di Catanzaro, mentre l’ulteriore allegato materialenon supportava la richiesta di revoca del decreto di espulsione, che erapienamente legittimo ed adeguatamente motivato.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzaaffidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro non si è costituita.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia omessa pronuncia sulla violazione dell'art.19, comma1.1, T.U.I per lesione del diritto al rispetto della vita privatadi cui all'art. 8 Cedu, nonché violazione o falsa applicazione delmedesimo art. 19, ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere ilgiudice di pace effettuato una valutazione autonoma e specifica deipresupposti di inespellibilità dedotti dalla parte, tra cui il radicamentosociale e familiare nel territorio dello Stato.Il secondo motivo denunzia omessa pronuncia sulla violazione dell’art.13, comma 2, T.U.I., in riferimento alla pericolosità sociale delricorrente, nonché violazione o falsa applicazione dello stesso art. 13,ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per aver ilgiudice di pace dedotto la pericolosità sociale del richiedente solo daisuoi procedimenti penali.Il ricorrente ha presentato richiesta di decisione ex art. 380 bis allaproposta di definizione anticipata, formulata in data 22.12.2025, atenore della quale il ricorso è inammissibile e, comunque,manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha assolto ilproprio dovere decisorio, mentre il ricorrente aveva omesso di allegare,unitamente al ricorso, gli atti di parte del primo grado ed i documentiin esso richiamati.Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono inammissibili.Invero, dagli atti emerge la fondatezza delle ragioni a sostegno dellasuddetta proposta in ordine alla mancata allegazione degli atti di partedel primo grado e dei documenti in esso richiamati (tra cui il decretoprefettizio) inerenti a un possibile radicamento socio-economico delricorrente sul territorio italiano.Al riguardo, il ricorrente ha prodotto soltanto con la richiesta didecisione della causa ex art. 380 bis cpc un’attestazione di assunzionelavorativa del 22.1.2025.Né il ricorrente ha presentato ragioni volte a contrastare il contenutodella proposta di definizione anticipata.Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione della parteintimata. A norma del combinato disposto degli artt. 380 bis, c. 3, e96, c. 4, cpc, considerando che la decisione della causa è conforme alcontenuto della proposta di definizione anticipata, il ricorrente vacondannato al pagamento della somma di euro 500,00 a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alpagamento della somma di euro 500 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 26 maggio 2026.Numero registro generale 21573/2025Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 17897/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il PresidenteAlberto Giusti
Decreto Cassazione n. 17897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris